REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

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1 REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 1

2 Regolamento per l utilizzo degli impianti sportivi comunali INDICE Art. 1 - Principi generali e finalità Pag. 3 Art. 2 - Definizioni Pag. 3 Art. 3 - Individuazione degli impianti sportivi oggetto del presente Regolamento Pag. 3 Art. 4 Soggetti aventi diritto di accesso alle strutture Pag. 4 Art. 5 - Periodo di utilizzo degli impianti Pag. 4 Art. 6 Modalità di assegnazione e criteri di priorità Pag. 5 Art. 7 - Presentazione delle domande Pag. 5 Art. 8 - Norme generali per l utilizzo degli impianti Pag. 7 Art. 9 Manutenzione degli impianti Pag. 8 Art. 10 Installazioni particolari Pag. 8 Art. 11 Responsabilità Civile Pag. 9 Art. 12 Funzioni di controllo Pag. 9 Art Tariffe per l uso degli impianti Art Modalità di riscossione Art. 15 Revoca dell autorizzazione all uso Art Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento Art. 17 Disposizioni finali Pag.10 Pag.10 Pag.11 Pag.11 Pag.11 2

3 ART. 1 Principi generali e finalità Il presente Regolamento disciplina le forme di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi ad istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti, hanno lo scopo primario di offrire a tutti i cittadini l ambiente idoneo per fare attività sportiva, motoria, culturale e ricreativa, intesa come momento di sviluppo psicofisico, sia come occasione di incontro sociale, compatibilmente con le strutture degli impianti disponibili. In questo senso l uso pubblico degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività garantendo ampio accesso ai cittadini, di ogni età e sesso, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap. ART. 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: Impianto sportivo il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive; Attività sportiva la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo; Modalità di assegnazione le modalità con le quali l Amministrazione concede l utilizzo di un impianto; Autorizzazione all utilizzo il provvedimento con il quale l Amministrazione autorizza l uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; Anno sportivo periodo di tempo entro il quale l Amministrazione concede l utilizzo dell impianto, che va dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno; Ore palestra unità di tempo di 60 minuti a cui corrisponde una tariffa diversificata per ogni impianto Corrispettivo la somma che l utilizzatore dell impianto deve versare all Amministrazione per l utilizzo dell impianto; ART. 3 Individuazione degli impianti sportivi oggetto del presente Regolamento 1. Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell Amministrazione Comunale e sono destinati all uso pubblico. 2. Gli impianti sportivi del Comune di Campiglia dei Berici, dei quali in questo regolamento vengono disciplinati l accesso e l uso sono così individuati: a) Palazzetto dello Sport b) Palestra adiacente la scuola primaria c) Campo da calcio e spogliatoi annessi 3

4 La documentazione d ogni impianto sportivo comunale relativa all agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso l Ufficio Tecnico Comunale, a cui competono gli interventi di manutenzione indispensabili per garantire la funzionalità dell impianto o per migliorare il servizio offerto. ART. 4 Soggetti aventi diritto di accesso alle strutture Possono essere autorizzati all utilizzo degli impianti di cui all art. 3, rispettando le norme del presente regolamento: Amministrazione Comunale per attività proprie; Istituti scolastici pubblici per attività didattiche e non; Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal C.O.N.I.; Enti di promozione sportiva; Associazioni del tempo libero per l effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali; Cittadini campigliesi residenti singoli od occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti; Privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive; ART. 5 Periodo di utilizzo degli impianti Le autorizzazioni per l utilizzo degli impianti sono individuate in: 1. uso annuale : si intende il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno di ogni anno (anno sportivo); 2. uso temporaneo : si intende l utilizzo occasionale, anche nel periodo non compreso nell anno sportivo. Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal successivo articolo 7 del presente regolamento e saranno autorizzate di volta in volta dall Amministrazione Comunale. Entro il 31 agosto di ogni anno verrà predisposto da parte dell Ufficio Tecnico Comunale il calendario con gli orari di utilizzo degli impianti. Il Responsabile dell Ufficio Tecnico ha facoltà di sospendere temporaneamente, o modificare o revocare gli orari o i turni d assegnazione, per eventi o manifestazioni promosse dall Amministrazione Comunale (es: Ottobre Campigliese ), previa comunicazione scritta da inviare con un preavviso di almeno 7 gg.. In ogni caso resta facoltà dell Amministrazione sospendere le attività senza preavviso nel caso in cui si rendessero necessari interventi urgenti di riparazione/ripristino di natura tecnica, non rientranti nella normale manutenzione. 4

5 ART. 6 Modalità di assegnazione e criteri di priorità L assegnazione degli impianti e la programmazione delle ore palestra sono di competenza dell Amministrazione Comunale, sulla base delle indicazioni previste nel presente Regolamento e perseguendo criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione. Al fine della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi e degli orari di fruizione deve essere, in primo luogo, valutata l adeguatezza dell impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi. Non potrà in alcun modo essere concesso l utilizzo degli impianti ad associazioni che, in occasione di precedenti autorizzazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi richiesti o che abbiano pendenze economiche con l Amministrazione Comunale. L utilizzo degli impianti sportivi verrà concesso, stante al rispetto dell ordine cronologico di presentazione delle domande, in via prioritaria, a : a. Amministrazione Comunale stessa per attività proprie o patrocinate; b. Istituti scolastici per attività didattiche e/o correlate; c. Partite relative a campionati federali nazionali, regionali, provinciali e delle categorie giovanili svolte da società e/o associazioni sportive, affiliate alle federazioni CONI, con sede nel territorio comunale; d. Svolgimento di allenamenti e/o manifestazioni e tornei da parte di società e/o associazioni sportive, affiliate alle federazioni CONI, con sede nel territorio comunale, che partecipano ai campionati di cui al comma c); e. Società e/o associazioni sportive con sede nel territorio comunale di Campiglia dei Berici che effettuano discipline che non prevedono campionati; f. Iniziative sportive di gruppi amatoriali residenti nel territorio comunale, nonché attività fisico motorie dei singoli cittadini; g. Società e/o associazioni sportive e/o enti aventi finalità non lucrative, affiliate alle federazioni CONI o ad Enti di Promozione Sportiva e da loro riconosciute con sede al di fuori del territorio comunale; Subordinatamente alle attività e alle iniziative sportive di cui al comma precedente e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi, compatibilmente alle loro tipologie, possono essere concessi dall Amministrazione Comunale, in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, congressi, convegni, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti; L orario assegnato per l uso dello spazio di attività deve essere rigorosamente osservato. L utilizzo dei servizi (spogliatoi, docce, etc..) in orario precedente e successivo all orario assegnato per l attività dovrà limitarsi a un ragionevole lasso temporale (circa 15 minuti). ART. 7 Presentazione delle domande 1. USO ANNUALE La domanda di utilizzo (ALLEGATO A ), firmata dal responsabile della Società o Gruppo Sportivo, deve essere rivolta all Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno e dovrà precisare: 5

6 a. La ragione sociale della Società o del Gruppo Sportivo, i dati anagrafici, il recapito del richiedente, comprensivo di un numero telefonico e/o indirizzo ; b. La tipologia e il programma delle attività che si intendono svolgere, specificando giorni e orari; c. Una dichiarazione da parte del presidente della Società e del responsabile del Gruppo, di possedere idonea copertura assicurativa di responsabilità civile; d. L obbligo di presenza di almeno un responsabile della Società o del Gruppo durante l attività; e. L impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e ordine in cui sono stati presi in carico; Alla domanda di concessione si dovrà allegare: f. Il calendario delle partite di campionato o di tornei; g. Copia della polizza assicurativa di Responsabilità Civile per eventuali danni provocati a terzi, alla struttura, ai beni e alle attrezzature installate; Le domande presentate dopo il 30 giugno di ogni anno, verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili. 2. USO TEMPORANEO Gare non previste La domanda di concessione per gare di campionato non previste in calendario o amichevoli (ALLEGATO B ), firmata dal responsabile della Società o Gruppo Sportivo, dovrà pervenire all Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, previa valutazione da parte dell Amministrazione Comunale. Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento. Manifestazioni/Altre attività La domanda di concessione per manifestazioni (ALLEGATO B ), firmata dal responsabile dell Ente promotore o Società, dovrà pervenire all Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà contenere: La ragione sociale della Società o del Gruppo Sportivo, i dati anagrafici e il recapito del richiedente; Il programma delle attività che si intendono svolgere specificando il giorno, l ora di inizio e di fine; Una dichiarazione da parte del presidente della Società e del responsabile del Gruppo, di possedere idonea copertura assicurativa di responsabilità civile; L obbligo di presenza di almeno un responsabile della Società o del Gruppo durante l attività richiesta; L impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e ordine in cui sono stati presi in carico; 6

7 ART. 8 Norme generali per l utilizzo degli impianti 1. Gli utilizzatori degli impianti sportivi di cui al presente regolamento sono responsabili dell osservanza delle seguenti prescrizioni, oltre che a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali: a. Il soggetto richiedente (singolo o legale rappresentante della società) deve dimostrare di possedere idonea copertura assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi, alla struttura, ai beni e alle attrezzature installate; b. Il mancato rispetto del Regolamento comporta la decadenza dell autorizzazione all utilizzo degli impianti con le modalità previste dal successivo articolo 12; c. Il richiedente deve utilizzare l impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l autorizzazione è stata concessa; d. Gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado devono essere accompagnati da un docente che ne provveda, sotto la sua responsabilità, alla sorveglianza; e. E severamente vietato l ingresso negli spogliatoi e nella zona destinata alle attività a tutti coloro che non intervengono direttamente alle attività in svolgimento (atleti, allenatori, dirigenti). Eventuali spettatori presenti agli allenamenti o alle partite possono trattenersi nelle tribune o gradinate, ove presenti, e potranno transitare solo nelle zone dove sono ubicati i servizi igienici loro destinati. Le persone autorizzate potranno accedere alla zona destinata alle attività sportive solo se indossano scarpe idonee con suola di gomma che non arrechi danno alla superficie calpestata. f. Gli utenti degli impianti devono essere sempre accompagnati da un responsabile, di norma l istruttore o altro rappresentante, designato dalla Società o Gruppo Sportivo, che deve essere sempre presente agli allenamenti, alle partite o manifestazioni ed alle relative fasi preliminari e conclusive e che, sotto la sua responsabilità, provveda alla vigilanza delle strutture, garantisca il corretto uso dei locali e dei beni in essi contenuti, prenda in carico le attrezzature e i servizi in uso, faccia osservare scrupolosamente gli orari e segnali all ufficio tecnico comunale ogni eventuale inconveniente. g. Chi accede alle strutture deve comportarsi civilmente, mantenere un comportamento decoroso ed astenersi da ogni atto che possa provocare danni all edificio, alle attrezzature e agli arredi, affinché tutti abbiano modo di farne l uso più proficuo. h. E fatto divieto assoluto di introdurre negli impianti oggetti che potrebbero provocare danno a persone o cose. i. E altresì vietato consumare pasti o bevande all interno delle strutture, a meno che vi siano apposite aree dove è espressamente consentito. j. Le zone di attività sportiva, i servizi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in buone condizioni di pulizia e di igiene consoni al rispetto del luogo; a tal fine si ricorda la chiusura di finestre, porte, rubinetti e docce e lo 7

8 spegnimento delle luci o di altri impianti messi in funzione all inizio dell attività sportiva. k. Durante lo svolgimento di manifestazioni di discipline sportive in cui la vigente normativa prescriva la presenza di personale sanitario deve essere assicurato, a totale onere dell utilizzatore, un adeguato servizio di pronto soccorso. l. E fatto obbligo alle società o associazioni sportive di stipulare una polizza assicurativa in favore dei propri associati a fronte di eventuali incidenti e danni che dovessero loro derivare nell esercizio della pratica sportiva nonché a fronte di eventuali danneggiamenti provocati dagli stessi o da terzi all impianto e a quanto ivi contenuto. m. Il materiale e le attrezzature in dotazione ai singoli impianti possono essere utilizzati dalle singole associazioni che si assumeranno l onere della loro risistemazione; l utilizzo e il deposito di proprie attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzato dall Amministrazione, la quale non si assume responsabilità riguardo ad eventuali furti o danneggiamenti. n. Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione. E possibile esporre manifesti di qualunque tipo o striscioni pubblicitari rimovibili previa autorizzazione dell ufficio comunale competente. o. In tutti gli impianti comunali è assolutamente vietato fumare: i contravventori saranno puniti secondo la normativa vigente. p. E vietato introdurre negli impianti sportivi comunali qualsiasi tipo di animale. ART. 9 Manutenzione degli impianti La manutenzione ordinaria degli impianti sportivi è a carico dell Amministrazione Comunale salvo eccezioni concordate fra le parti di volta in volta. Resta inteso che il soggetto utilizzatore ha l obbligo, alla fine di ogni utilizzo, di lasciare l impianto nelle stesse condizioni di pulizia e ordine in cui è stato preso in carico e di segnalare eventuali rotture o interventi di riparazione necessari ad assicurare il normale utilizzo dell impianto stesso; Nessuna attrezzatura o bene mobile presenti negli impianti sportivi possono, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti dal soggetto utilizzatore. Le eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell uso o della gestione sono a carico dell Amministrazione Comunale. ART. 10 Installazioni particolari Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate, che richiedono l installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie, senza arrecare nessun danno alla struttura stessa. 8

9 Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di autorizzazione all uso della struttura, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché apposita dichiarazione che sollevi l Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell impianto per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione all Ufficio Tecnico per consentire eventuale verifica delle condizioni dell impianto. ART. 11 Responsabilità civile I soggetti autorizzati all uso degli impianti dovranno sollevare l Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o furti o incidenti a persone o cose che dovessero verificarsi durante le attività sportive direttamente gestite dal richiedente o comunque durante le ore di attività loro assegnate. L Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi di vestiario o valori, anche nelle zone adiacenti alle strutture (es. parcheggi). Gli utenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura. I soggetti autorizzati all uso degli impianti si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale, derivante dall operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso da terzi, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi. Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio Tecnico. ART. 12 Funzioni di controllo L Amministrazione ha piena facoltà di controllare le modalità d uso degli impianti sportivi a mezzo di propri operatori. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. L Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull uso dell impianto sportivo e delle attrezzature, a tale scopo, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti esibendo le opportune documentazioni. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d ulteriori provvedimenti e d ogni diritto che possa competere all Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o 9

10 comunque entro 5 gg. alle disposizioni che sono impartite dai responsabili posti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell Amministrazione Comunale. In caso di mancato rispetto l Amministrazione si riserva la revoca dell autorizzazione rilasciata in caso di ripetute violazioni al presente regolamento previa contestazione scritta con Raccomanda A.R.secondo le modalità di cui al successivo articolo 15. ART. 13 Tariffe per l uso degli impianti Per l utilizzo degli impianti sportivi comunali, è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento di un corrispettivo stabilito sulla base di tariffe orarie (ore palestra), differenziate per tipo di impianto, approvate annualmente, con apposito atto della Giunta Comunale, nell ambito della definizione dei costi e dei servizi pubblici comunali a domanda individuale. La Giunta Comunale può deliberare l autorizzazione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico od eventuali esenzioni/riduzioni dal pagamento delle tariffe. Le scuole potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno messe a loro completa disposizione in base ad accordi da convenirsi tra Dirigente Scolastico ed Amministrazione Comunale. ART. 14 Modalità di riscossione Il corrispettivo, stabilito sulla base delle ore palestra assegnate, deve essere corrisposto dal richiedente: a) nel caso di uso temporaneo, contestualmente all autorizzazione di utilizzo dell impianto da parte dell amministrazione e comunque sempre in via anticipata; b) nel caso di uso annuale, in due tranches: la prima metà entro il 31 ottobre e la seconda metà entro il 31 marzo di ogni anno sportivo. Il corrispettivo suddetto dovrà essere versato con una delle seguenti modalità: a) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale; b) mediante versamento con bollettino di c/c postale intestato al Comune di Campiglia dei Berici Servizio di tesoreria. I conteggi delle competenze dovute saranno effettuati e comunicati ai soggetti interessati dall Ufficio Tecnico Comunale. Il soggetto assegnatario di autorizzazione per uso annuale, di cui all articolo 7, è tenuto al versamento deli intero corrispettivo anche in caso di mancato utilizzo, anche parziale, della struttura sportiva se non preventivamente comunicato per iscritto all Amministrazione Comunale con Raccomandata A.R.. Su tali richieste, adeguatamente motivate e pervenute comunque entro il termine di pagamento della seconda rata, l Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una riduzione del corrispettivo dovuto. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva, a seguito di autorizzazione per uso temporaneo di cui all articolo 7, per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti e 10

11 previa valutazione da parte dell Amministrazione Comunale, il versamento effettuato potrà essere eventualmente rimborsato. In caso di mancato pagamento del canone dovuto senza motivazione, l ufficio competente, provvederà ad inviare apposito sollecito all utente moroso, tramite raccomandata R.R., con invito al pagamento entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che l utente abbia effettuato il pagamento, verrà applicato alla somma l interesse di mora e si provvederà al recupero della somma dovuta, nelle forme coattive previste dalla legge. ART. 15 Revoca dell autorizzazione all uso Comportano la sospensione o la revoca della autorizzazione annua: Il mancato pagamento del corrispettivo dovuto entro il termine previsto dall Amministrazione Comunale, fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall Amministrazione stessa come sopra specificato: La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento contestate, secondo le modalità di cui all articolo 12; Immediatamente nel caso di violazioni di tipo penale. ART. 16 Entrata in vigore e pubblicità del regolamento Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva. Copia del presente regolamento sarà affisso presso le bacheche presenti nei singoli impianti sportivi, sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito web comunale ART. 17 Disposizioni finali Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le vigenti norme statali, regionali, comunali. 11

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