ANALISI DELLA DIRETTIVA 38/2002
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- Leonardo Casadei
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1 QUALI ADEMPIMENTI IVA PER LE OPERAZIONI DI E-COMMERCE? ANALISI DELLA DIRETTIVA 38/2002 di Giuseppe Mongiello e Alberto De Luca Estero >> Commercio internazionale
2 PREMESSA Con l approvazione della direttiva 7 maggio 2002 n. 38/Ce ( 1 ), recepita nel nostro ordinamento dal dlgs 273/2003 ( 2 ), il legislatore interviene a modificare la sesta direttiva comunitaria ( 3 ). In particolare, il legislatore si fa carico di effettuare un attento riesame delle norme Iva vigenti, al fine di adattarle alla specificità di un canale commerciale del tutto nuovo: il commercio elettronico. La norma, che esplicherà i propri effetti fino al 30 giugno 2006 ( 4 ), nasce quindi dalla necessità di regolamentare con regole proprie un mercato diverso da quello tradizionale, peraltro in larga parte gestito da soggetti economici extra-comunitari e che quindi, in linea di principio, non erano assoggettabili all imposta sul valore aggiunto, con evidenti effetti distorsivi nel mercato comunitario interno. Una delle novità introdotte dalla norma, consiste appunto nello stabilire l assoggettamento ad Iva anche delle prestazioni di commercio elettronico diretto rese da imprese extracomunitarie a favore di soggetti privati residenti all interno dell Unione Europea, e quivi utilizzate ( 5 ). Proprio per questa ragione, la direttiva prevede che i soggetti prestatori extra comunitari si registrino in uno dei paesi membri, al fine de l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi resi tramite mezzi elettronici ( 6 ). Per completezza espositiva, ed al fine di inquadrare meglio il problema che si deve affrontare, si rende quindi necessario preliminarmente illustrare il contenuto della direttiva in esame. Solo successivamente sarà possibile trattare in dettaglio le modalità operative previste per identificare gli operatori extra Ue ed assoggettare ad Iva le loro prestazioni di commercio elettronico diretto rese a residenti comunitari. IL CASO Un azienda extra comunitaria (americana) ha intenzione di iniziare un attività di cessione, direttamente al consumatore finale, di prodotti elettronici (in particolare e-books) in Italia, Francia e Gran Bretagna, attraverso un proprio sito internet. Si chiede di sapere, ai fini dell imposta sul valore aggiunto, l assoggettabilità di tali prestazioni nei diversi paesi Ue, con particolare riferimento all Italia. Si chiede inoltre di sapere, sempre ai fini dell imposta sul valore aggiunto e sempre con particolare riferimento alla normativa italiana, quali adempimenti fiscali dovranno essere compiuti dalla società americana, alla luce della direttiva 7 maggio 2002, n. 38/Ce. I PRINCIPI DELLA NORMA COMUNITARIA E L ASSOGGETTABILITÀ DI TALI PRESTAZIONI NEI DIVERSI PAESI UE L ambito oggettivo di applicazione della direttiva 38/2002 è unicamente il commercio elettronico diretto, ossia tutte quelle transazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi realizzate interamente in rete. Transazioni considerate fiscalmente prestazioni di servizio, e come tali tassate (in Italia quindi al 20%). Va precisato che, con commercio elettronico diretto si tratta generalmente di cessione di beni cosiddetti digitali quali software, filmati, dischi o immagini. Ma anche servizi di biglietteria, di intrattenimento, scommesse, di banking, di assicurazione e di brokeraggio, o di consulenza. Più in generale, si può dire che sono comunque sempre beni che non si materializzano, se non dopo essere stati recapitati al committente. Diverso invece, il caso in cui la fornitura riguardasse beni acquistati on-line e successivamente consegnati ( 1 ) Pubblicata nella Gazzetta ufficiale Ce del 15 maggio ( 2 ) Entrato in vigore il 4 ottobre scorso. Gazz. ufficiale n. 230 del 3 ottobre Attuazione della direttiva 2002/38/Ce, che modifica la direttiva 77/388/Cee, in materia di regime Iva applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. ( 3 ) Sesta direttiva, 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. ( 4 ) Così come disposto dall art. 4 della direttiva, salva la possibilità di proroga da esplicitare con voto unanime dei paesi membri (art. 5). ( 5 ) Cfr. nuova lettera f) aggiunta all articolo 9 della sesta direttiva. ( 6 ) Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-quinquies: Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d imposta. Pagina 2 di 7
3 fisicamente mediante il servizio postale o vettori privati al destinatario, si tratterebbe di e-commerce indiretto, (off-line), che da un punto di vista fiscale viene assimilato alle tradizionali cessioni di beni. Per quanto concerne invece l ambito di applicazione soggettivo, la direttiva coinvolge tutti gli operatori (Ue ed extra Ue) del B2B e del B2C, che svolgano attività di: fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; fornitura di software e relativo aggiornamento; fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d azzardo, manifestazioni o programmi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o intrattenimento; fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. Per il commercio elettronico diretto, la direttiva in esame ha introdotto il principio generale di applicazione dell Iva nello Stato del committente (ossia di colui che usufruisce del servizio), ad esclusione delle sole prestazioni effettuate dall operatore Ue nei confronti di soggetti privati residenti all interno dell Unione; nel qual caso infatti le prestazioni saranno assoggettate ad Iva nello Stato del fornitore (si veda la tavola 1). Secondo il disposto della direttiva 38/2002 Ce sono quindi assoggettati ad Iva nel territorio dell Unione tutti i servizi di commercio elettronico diretto prestati a clienti residenti nell Ue, anche se forniti da un operatore non comunitario, a condizione che tali servizi siano utilizzati nel territorio dell Unione ( 7 ). Tavola 1 Prestazioni soggette ad Iva nella normativa Ue Fornitore Committente Applicazione dell Iva Ue Soggetto passivo Ue Applicazione Iva nello Stato del committente Ue Soggetto privato Ue Applicazione Iva nello Stato del fornitore Ue Soggetto passivo extra Ue (es. Usa) Applicazione Iva nello Stato Ue del fornitore, ma solo se utilizzata nella Ue Ue Soggetto privato extra Ue No Extra Ue Soggetto passivo o privato Ue SÌ, nello Stato Ue del committente (con autofattura o con la nuova procedura) LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IVA ITALIANA Tali principi sono stati recepiti dalla norma italiana attraverso modifiche ed integrazioni dell art. 7, dpr 633/72, ad opera del decreto legislativo 273/2002. Pertanto oggi, la norma italiana prevede: all art. 7, comma 4, lett. d) del dpr 633/72 l inclusione, fra le fattispecie previste, di particolari servizi elettronici. Per gli stessi quindi, se utilizzati all interno dell Ue, vige il criterio di tassazione nello Stato del committente ( 8 ). Tuttavia se le prestazioni di cui sopra sono rese a committenti privati Ue, l Iva deve essere applicata nello Stato del fornitore( 9 ); la mancanza di applicazione dell Iva, in Italia, sui servizi elettronici resi a soggetti privati extra Ue. Di contro la norma prevede l applicazione dell Iva in Italia alle predette prestazioni se effettuate nei confronti di soggetti passivi extra Ue ed utilizzate nel territorio nazionale; ( 7 ) La direttiva prevede espressamente che To this end, radio and television broadcasting services and electronically supplied services provided from third countries to persons established in the Community or from the Community to recipients established in third countries should be taxed at the place of the recipient of the services. Subject to conditions which they lay down, Member States should allow certain statements and returns to be made by electronic means, and may also require that electronic means are used. ( 8 ) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) all articolo 7, quarto comma, lettera d), dopo le parole: servizi di telecomunicazione, sono inserite le seguenti: di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici. ( 9 ) Art. 7 comma 4, lettera e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza. Pagina 3 di 7
4 infine, aspetto particolarmente rilevante ai fini che qui interessano, è stata aggiunta all art. 7 la lett. f-ter, che prevede l applicazione dell Iva in Italia per i servizi elettronici resi da operatori residenti fuori dall Ue nei confronti di soggetti privati italiani ( 10 ). A seguito delle modifiche occorse alla norma italiana coerentemente con quanto disposto dalla direttiva comunitaria, saranno assoggettati ad Iva in Italia tutti i servizi di commercio elettronico forniti da tutti gli operatori, Ue o extra Ue, nei confronti di soggetti passivi Iva italiani. Saranno altresì assoggettati ad Iva in Italia i servizi di commercio elettronico forniti da operatori italiani nei confronti di soggetti privati italiani e di soggetti privati di altri Stati Ue ( 11 ). Analoga disposizione è prevista per le prestazioni rese da operatori extra Ue, nei confronti di soggetti privati italiani (previa identificazione in un Paese membro). Viceversa saranno assoggettati ad Iva nello Stato del committente tutti i servizi forniti da operatori italiani, nei confronti di clienti soggetti passivi Iva in altri Stati Ue. Analogamente a quanto detto sopra, anche i servizi forniti da parte di operatori Ue nei confronti di soggetti privati italiani non saranno assoggettati ad Iva in Italia, bensì nello Stato Ue del fornitore. Infine non saranno assoggettati ad Iva i servizi forniti da operatori italiani a clienti soggetti privati in uno Stato extra Ue. Tavola 2 - Prestazioni soggette ad Iva nella normativa italiana Fornitore Committente Applicazione Iva in Italia Italia Soggetto passivo Iva italiano Sì se servizio utilizzato all interno dell Ue Italia Soggetto privato italiano o altro Stato Ue Sì se servizio utilizzato all interno dell Ue Italia Soggetto passivo altro Stato Ue Mai Italia Soggetto privato extra Ue Mai Italia UE Soggetto passivo extra Ue Soggetto passivo Iva italiano UE Soggetto privato italiano Mai No, (a meno che il servizio sia utilizzato in Italia) Sì (in questo caso è prevista l emissione dell autofattura da parte del committente) Extra UE Soggetto privato italiano Sì (nuova procedura semplificata) Extra UE Soggetto passivo Iva italiano Sì (anche in questo caso: emissione autofattura da parte del committente) Per quanto concerne quindi l oggetto dello specifico quesito, deve essere rilevata una importantissima novità, ossia l assoggettamento ad Iva delle suddette prestazioni rese da imprese extracomunitarie a favore di soggetti privati residenti all interno dell Unione Europea e quivi utilizzate. E coerentemente con il principio generale di applicazione dell Iva nello Stato del committente, tali prestazioni saranno assoggettate all imposta nel paese Ue in cui si trova il consumatore finale. A tale fine, i soggetti prestatori dovranno registrarsi, ai fini Iva, in uno dei paesi membri, ed applicare l aliquota Iva in vigore nel paese in cui è residente il cliente finale. Di seguito si analizzerà quanto disposto dalla norma comunitaria e da quella italiana per l identificazione dell operatore extra comunitario nella Ue. L IDENTIFICAZIONE DELL OPERATORE EXTRA UE: LE REGOLE GENERALI ( 10 ) f-ter le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti non soggetti passivi d imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate. ( 11 ) O di soggetti passivi extra Ue, ma solo se i servizi sono utilizzati in Italia. Pagina 4 di 7
5 La direttiva prevede quindi che oggi, l operatore non residente che voglia operare in ambito comunitario nel B2C debba identificarsi, a fini fiscali, in uno stato membro che coincide con il paese in cui ha effettuato la prima transazione all interno dell Ue. Una volta identificatosi, l Iva applicabile ai suoi prodotti sarà diversa a seconda del paese in cui si trova il consumatore finale del bene venduto. Se quindi l operatore americano si identifica in Francia, poiché in Francia ha effettuato la sua prima vendita on line di e-book, applicherà ai beni venduti la Tva francese. Se successivamente vendesse dei prodotti anche in Italia, a tali beni dovrà invece necessariamente applicare l aliquota Iva italiana. L operatore dovrà poi preoccuparsi di presentare al suo paese di identificazione (nell esempio, la Francia) una dichiarazione in cui verranno distintamente indicate le singole transazioni effettuate, distinguendole Stato per Stato, ed evidenziando le diverse aliquote Iva applicate alle singole operazioni. Infine dovrà versare al paese di identificazione (Francia) le imposte incassate, così che possano poi essere restituite ai vari paesi membri, sulla base della dichiarazione presentata dall operatore stesso. Sono evidenti a questo punto, tanto la complessità operativa in cui si imbatte l operatore non residente, quanto la difficoltà dei vari paesi membri di controllare la correttezza dell aliquota applicata al prodotto venduto ( 12 ). Va infatti sottolineato come la soluzione prevista nella direttiva, imponga all operatore extra Ue di aderire non solo alle condizioni del primo paese di identificazione, ma anche alle diverse legislazioni fiscali dei vari paesi in cui si troverà ad operare. Per muoversi in ambito comunitario quindi dovranno essere approfondite le diverse normative di tutti e quindici gli Stati membri, ponendo l operatore di fronte ad un intricata serie di adempimenti legati a quindici diversi regimi tributari. L IDENTIFICAZIONE DELL OPERATORE EXTRA UE: LA NORMA ITALIANA L art. 74-quinquies del dpr 633/72 recepisce nel nostro ordinamento le modalità operative di identificazione previste dalla direttiva. Tale procedura viene illustrata in modo preciso e dettagliato nel sito Internet dell Agenzia delle entrate denominato ( 13 ) al quale necessariamente si rimanda. Nel sito è stato anche predisposto uno schema di dichiarazione di identificazione ( 14 ), che prevede l indicazione: per le imprese individuali il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e se esistente la ditta; per le società la denominazione, ovvero la ragione sociale; l indirizzo dove si esercita l attività, ovvero l indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni; gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica ( ) e siti web; il codice identificativo fiscale eventualmente attribuito nel proprio Stato; la dichiarazione di non essere già identificato ai fini dell imposta sul valore aggiunto all interno della Comunità; il nominativo del referente: nome, cognome e indirizzo di posta elettronica del soggetto a cui l Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni (dato facoltativo). Tale identificazione deve avvenire prima dell inizio dell attività di commercio elettronico, e deve essere inviata servendosi del sito dell Agenzia, dopo aver compilato l apposita scheda presente nel sito. Una volta identificatosi, e iniziato lo svolgimento della propria attività, l operatore dovrà osservare ad una serie di ulteriori adempimenti, primo tra tutti la presentazione, al proprio Stato membro di identificazione entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, di una dichiarazione dell imposta sul valore aggiunto. ( 12 ) Va comunque precisato come tali informazioni siano reperibili, per gli operatori che si identificassero in Italia, al sito: ( 13 ) Si veda al riguardo quanto disposto nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate dell 8 ottobre ( 14 ) Si veda al riguardo: Pagina 5 di 7
6 Anche in questo caso si riportano i dati richiesti dallo schema disponibile nel sito Internet dell Agenzia delle Entrate concernente la dichiarazione trimestrale, ossia: il numero di identificazione attribuito al soggetto non comunitario; l anno solare e il trimestre di riferimento; l ammontare, al netto dell imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di consumo; le aliquote ordinarie applicabili in relazione allo Stato membro di consumo; l ammontare dell imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di cui al terzo punto elenco effettuate in ciascuno Stato membro di consumo; l importo totale dell imposta dovuta. Tale dichiarazione rimane obbligatoria indipendentemente dal fatto che, in un trimestre, siano o meno stati resi dei servizi. Va infine ricordato come permanga l obbligo di conservare la documentazione relativa alle transazioni effettuate per un periodo di dieci anni. Tale documentazione potrà essere richiesta elettronicamente dallo Stato membro di Consumo tramite lo Stato membro di Identificazione. Pagina 6 di 7
7 GLOSSARIO B2B Business to Business: vendita da impresa a impresa. B2C Business to Consumer: vendota da impresa a consumatore finale.. Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito Documento pubblicato su licenza di Ipsoa Editore S.r.l. Copyright Ipsoa Editore S.r.l. Fonte: Commercio Internazionale-Quindicinale di diritto e pratica degli scambi con l'estero, Ipsoa Editore Pagina 7 di 7
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