Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia sentenza 28 maggio 2012 n. 310
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- Alfredo Martelli
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1 Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia sentenza 28 maggio 2012 n. 310 (Omissis) DIRITTO Questo Collegio è preliminarmente chiamato a verificare se, nella fattispecie in esame, sussista la propria competenza giurisdizionale. A tal proposito appare sufficiente evidenziare l assenza di profili di mero inadempimento di una obbligazione di diritto comune, e la sussistenza viceversa della violazione di un dovere tipico di servizio nell ambito del complesso sistema di relazioni intercorrenti tra il dipendente e l amministrazione nella gestione della organizzazione del lavoro pubblico. Deve infatti evidenziarsi che, qualora risulti come danno il mero inadempimento degli obblighi lavorativi, allora il dipendente pubblico sarà solo un semplice debitore, alla stregua di un qualsiasi lavoratore privato inadempiente ed in quanto tale soggetto alle normali sanzioni ed azioni civilistiche dell Amministrazione di appartenenza, sulle quali sussiste la giurisdizione del Giudice del lavoro. Qualora, invece, come nel caso di specie, il danno da inadempimento sia l effetto di un distorto esercizio delle funzioni pubbliche di competenza dell impiegato, allora deve ritenersi che questi venga in rilievo come funzionario pubblico. Ne consegue, quindi, che deve essere positivamente verificata, nella fattispecie, la giurisdizione di questa Corte. Ciò posto, in ordine alle richieste istruttorie formulate dalla difesa del convenuto, la Sezione ritiene di non poterle accogliere. Questo perché il materiale sin qui acquisito in fascicolo è più che sufficiente per ricostruire, ai fini che qui rilevano, sia il quadro generale sia la riferibilità causale, ed arrivare ad una documentata valutazione delle fattispecie in esame. Per quanto concerne, poi, l'interrogatorio formale del Sig. (Omissis), il Collegio rammenta che trattasi di istituto processuale diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti eventualmente sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del deferente, e che nel caso in esame tali posizioni, che non possono ipotizzarsi se non dialetticamente contrapposte nella dinamica del processo e fisiologicamente intestate a soggetti diversi, risulterebbero sostanzialmente riunite nella medesima parte, e cioè il convenuto, quale confitente ed al contempo richiedente. Tanto premesso, nella fattispecie in esame sono contestate al Sig. (Omissis) varie condotte illecite foriere sia di danno da interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione, sia di danno all immagine, entrambi arrecati all Ospedale (Omissis), relative a vicende penali coinvolgenti direttamente quest ultimo. Ciò risulta provato dalle risultanze del processo penale, definito ai sensi degli art. 444 e segg. c.p.p. con la sentenza del Tribunale di (Omissis), depositata in cancelleria il (Omissis) (cit. all. n. 4 del fascicolo della Procura), divenuta poi irrevocabile in data 3 luglio 2009 (cit. all. n. 5 del fascicolo della Procura). Con tale sentenza sono state attribuite al convenuto le plurime condotte di corruzione per atti contrari ai doveri d ufficio, rivelazione di segreto d ufficio ed associazione per delinquere, con la conseguente applicazione della pena patteggiata di anni uno e mesi otto di reclusione, avendo riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutte le violazioni contestate. In ordine alla sussistenza dei fatti contestati questo Collegio condivide la prospettazione del requirente ed il richiamo alla recente giurisprudenza sul valore probatorio della sentenza penale di patteggiamento. Infatti, la sentenza penale di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) - pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile -
2 costituisce, unitamente a tutti gli altri atti del procedimento penale, elemento di prova per il giudice di merito, il quale, laddove intenda disconoscerne l efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, può essere utilizzato come prova (Cass. 19 novembre 2007, n ; Cass. 8 settembre 2008, n ). Pertanto, le prove formatesi nel giudizio penale, possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per essere oggetto di autonoma valutazione del giudice in questa sede, nella quale possono essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale (Sez. I 9 maggio 2008 n. 209; Sez. III 10 aprile 2008 n. 122). Sul punto si tiene a precisare anche che la sentenza ex art.444 e ss c.p.p., conserva la sua valenza probatoria, anche dopo la riforma introdotta dall art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito nella legge 179/09, e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 355 del 2010 (Sez. II 12 ottobre 2010 n. 387; Sez. II 9 maggio 2011 n. 206; Sez. Lombardia, 17 febbraio 2011 n. 109). Circa, invece, la sussistenza degli elementi probatori della colpevolezza dei convenuti, nel caso di specie, vengono in rilievo i seguenti atti: a) sentenza di applicazione della pena patteggiata, ex art.444 e ss. c.p.p. depositata il (Omissis) (cit. all. n. 4 del fascicolo della Procura) poi divenuta irrevocabile il (Omissis) (cit. all. n. 5 del fascicolo della Procura); b) ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano del (Omissis), concernente l applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (cit. all. n. 2 del fascicolo della Procura); c) richiesta di rinvio a giudizio del (Omissis) nei confronti del Sig. (Omissis) (cit. all. n. 3 del fascicolo della Procura); d) chiamata di correità da parte di (Omissis), altro infermiere in servizio al medesimo Ospedale all epoca dei fatti contestati e partecipe dello stesso sodalizio criminale, in particolare l interrogatorio reso al P.M. in data (Omissis) (all. n. 11 del fascicolo della Procura); e) chiamata di correità da parte dei soggetti titolari delle imprese di pompe funebri beneficiarie delle illecite segnalazioni fatte dagli infermieri, in particolare l interrogatorio reso al P.M. dal Sig. (Omissis) in data (Omissis), pag. 10 e l interrogatorio reso al P.M. dal Sig. (Omissis) in data (Omissis)8, pagg. 7 e ss. (all.ti nn. 12 e 13 del fascicolo della Procura); f) sommarie informazioni rese in data (Omissis)dal Sig. (Omissis), titolare dell impresa funebre, in ordine alla sussistenza di un sistema di turnazione presso l Ospedale (Omissis) di Milano, in particolare le sommarie informazioni testualmente riportate nell ordinanza del G.I.P. di applicazione degli arresti domiciliari del (Omissis), pag. 71 (cit. all. n. 2 del fascicolo della Procura), richiamate, altresì, nell informativa di P.G. del 25 giugno 2008 (all. n. 14 del fascicolo della Procura); g) intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il (Omissis)ed il (Omissis) e tra il (Omissis) ed i titolari o collaboratori delle imprese funebri, in particolare le trascrizioni delle intercettazioni riportate in allegato alla relazione di P.G. del 25 giugno 2008 (cit. all. n. 14 del fascicolo della Procura), riportate anche nell ordinanza del G.I.P. di applicazione degli arresti domiciliari del 9 ottobre 2008, pag. 73 (cit. all. n. 2 del fascicolo della Procura); h) relazione di P.G. del 25 giugno 2008 (cit. all. n. 14 del fascicolo della Procura). Il Collegio dopo un attento esame degli atti sopra riportati ritiene che la sussistenza dei fatti illeciti attribuiti al convenuto e la loro giuridica qualificazione intervenuta in sede penale, appaiono
3 inconfutabili, nella loro storicità e definitività, anche in questa sede, senza necessità di alcuna particolare rivalutazione data la loro evidenza. Alla luce di quanto esposto emerge quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo al Sig. (Omissis) e, nello specifico: il danno; il rapporto di impiego e/o di servizio del convenuto in ragione del quale si sono verificate le condotte dannose; il nesso di causalità tra il comportamento doloso posto in essere dal convenuto e l evento lesivo subito dall Ospedale (Omissis) di Milano; l elemento soggettivo del dolo. Ciò posto, per quanto attiene la prima ipotesi di danno contestata dalla Procura agente, ovvero il danno da interruzione del nesso sinallagmatico tra retribuzione corrisposta dall Ospedale (Omissis) di (Omissis) ed attività lavorativa svolta per conto e nell interesse della medesima Amministrazione, il Collegio rileva che il Sig. (Omissis) ha effettivamente posto in essere le descritte attività illecite in modo sistematico e continuativo durante l orario di servizio. Pertanto, il dedotto danno da indebita retribuzione sussiste concretamente. Infatti, il danno da interruzione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni è qualificato come pregiudizio al buon andamento della P.A. derivante dalla disutilità della spesa in tal modo sostenuta (Sez. Lombardia 2 gennaio 2012 n. 1 e n. 47 del 20 gennaio 2011). L odierno convenuto non ha eseguito correttamente le proprie prestazioni lavorative, perché le energie per le mansioni di sua specifica spettanza sono state parzialmente distratte nelle condotte illecite sopra descritte. Di conseguenza, la retribuzione corrisposta dall Amministrazione di appartenenza non ha compensato solo lo svolgimento di lecite e doverose attività istituzionali, ma, quanto meno, in parte, ha indebitamente arricchito il convenuto per l attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione di delitti, da cui ha tratto non trascurabili vantaggi patrimoniali illeciti. Quanto affermato trova riscontro evidente soprattutto nelle sommarie informazioni rese in data (Omissis) dal Sig. (Omissis) testualmente riportate nell ordinanza del G.I.P. di applicazione degli arresti domiciliari del (Omissis), pag. 71 (cit. all. n. 2 al fascicolo della Procura) ed in particolare nelle seguenti dichiarazioni:... l infermiere che gestisce la Camera mortuaria per vestizioni e compensi si chiama (Omissis). Ancora, dalle trascrizioni delle intercettazioni, riportate fra l altro nell ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano del (Omissis), di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del convenuto (cit. all. n. 2, pag. 76 del fascicolo della Procura), risulta evidente come il convenuto abbia sistematicamente disatteso ai propri compiti istituzionali durante l orario di servizio. A tal proposito è opportuno riportare a titolo di esempio alcune parti significative delle trascrizioni delle intercettazioni intercorse fra il Sig. (Omissis) ed Sig. (Omissis), titolare di un impresa funebre coinvolta negli illeciti ed, collaboratore di quest ultimo: (Omissis), ore 17:29:54 (Omissis) gli dice che è deceduta una persona e ai parenti ha già dato il suo numero personale e il numero del centralino, quindi a breve chiameranno ; (Omissis) ore 13:27:44 (Omissis) mentre è di turno alla Camera mortuaria del Policlinico, chiama (Omissis) e inizialmente parla con un collaboratore di (Omissis). e gli dice a questi di riferire a (Omissis). che hanno preso una salma dal Pronto Soccorso ma i parenti dovrebbero arrivare martedì. Tanto premesso, risulta priva di pregio l eccezione sollevata dalla difesa secondo cui il danno non sussisterebbe perché le intercettazioni riferite al convenuto durante l orario di lavoro si riferirebbero a poche telefonate della durata complessiva di pochi minuti. Infatti, è evidente che il telefono veniva utilizzato solo qualora il collaboratore dell impresa funebre di turno non stazionava fuori dalla Camera mortuaria, circostanza assolutamente residuale rispetto alla maggior parte dei casi in cui le segnalazioni venivano fatte personalmente. Infatti, solo quando la camera mortuaria era chiusa nella fascia oraria notturna poteva verificarsi la necessità di telefonare, diversamente i titolari ed i collaboratori delle imprese funebri di turno,
4 una volta ottenuta l autorizzazione a stazionare in quel giorno innanzi alla Camera mortuaria di certo non si dirigevano altrove essendo questo il luogo stabilito per poter procacciare con le segnalazioni anche del convenuto i clienti. Definita ed accertata l esistenza del danno da interruzione del nesso sinallagmatico, il Collegio procede ora alla sua quantificazione. È importante rammentare che la Procura ha quantificato questa voce di danno, in via equitativa ex art c.c., in euro ,98 (pari al 25% della retribuzione media annuale lorda di euro ,95, percepita dal Sig. (Omissis) nel 2008). Sul punto questo Collegio concorda con le modalità di calcolo adottate dalla Procura in riferimento al criterio equitativo di cui all art c.c., in quanto è oggettivamente impossibile provarne l esatto ammontare e quindi determinare la quota esatta della retribuzione indebitamente percepita in funzione dell attività illecita contestata al Sig. (Omissis). Infatti, le segnalazioni ai responsabili delle imprese funebri di turno non avvenivano solo telefonicamente e pertanto quantificabili attraverso il tempo stesso delle telefonate, bensì soprattutto di persona. Di conseguenza, attesa la dimostrata sistematicità e continuità di tali condotte, la quantificazione può essere fatta solo basandosi sul criterio equitativo di cui all art c.c.. Pertanto, in considerazione del tempo lavorativo che con ragionevole presunzione è stato sottratto all attività di servizio complessivamente espletata, il Collegio ritiene di quantificare il danno da indebita corresponsione di quota di retribuzione nella misura di euro 8.481,49 (pari al 20% di euro ,45 rappresentante la retribuzione media annuale lorda, percepita dal convenuto dal (Omissis) al (Omissis)). Il Collegio precisa che si è ritenuto di prendere come periodo di riferimento gli undici mesi intercorrenti fra il mese di dicembre 2007 e quello di ottobre 2008 e non l intero periodo (2008) come fatto invece dalla Procura, in quanto come si evince dalla sentenza di patteggiamento (cit. all. n. 4 del fascicolo della Procura) la prima segnalazione documentata risulta essere stata fatta dal convenuto il 21 dicembre 2007 e nello specifico: comunicava per telefono a (Omissis) l arrivo presso i loro uffici di tale (Omissis), parente di una salma, mentre il momento conclusivo del protrarsi di tali condotte illecite è stato individuato nel 9 ottobre 2008, giorno di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del convenuto. Pertanto per il danno da indebita percezione della retribuzione deve essere condannato il convenuto (Omissis) al pagamento di euro 8.481,49, importo da rivalutare a decorrere dal 9 ottobre 2008 (momento in cui è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari) sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo. Circa la seconda ipotesi di danno avanzata dalla Procura agente il convenuto con il proprio illecito comportamento avrebbe arrecato una grave lesione all immagine dell Amministrazione pubblica di appartenenza. Come è noto il danno all immagine consiste nell alterazione del prestigio e della personalità dello Stato-Amministrazione oppure di altra Pubblica Amministrazione, a seguito della commissione di un azione dannosa compiuta in violazione dell art. 97 Cost., ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici (Sez. Lombardia 29 dicembre 2008 n. 989). Si verifica pertanto una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione che, a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, perde credibilità ed affidabilità all esterno, ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell attività dell Ente pubblico (Sez. Lombardia, 2 luglio 2008 n. 433; Sez. II 31 marzo 2008 n. 106; SS.RR. 23 aprile 2003 n. 10). Sulla configurazione giuridica del danno all immagine si fa riferimento alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni di Appello condivisa da questo Collegio (SS.RR., n.10/sr/qm; Sez. III 10 settembre 2003 n. 392/A; Sez. I 10 febbraio 2004, n. 49/A; Sez. II 26
5 gennaio 2004 n. 27/A; Sez I 21 giugno 2007 n. 173/A; Sez. I 21 marzo 2007 n. 66/A; Sez. II 10 luglio 2007 n. 231; Sez. I 24 febbraio 2009 n. 97; Sez. I 7 maggio 2008 n. 202). Per la quantificazione del danno all immagine arrecato con i fatti contestati occorre fare riferimento al criterio equitativo ex art c.c., basato sui seguenti parametri: la diffusività dell episodio nella collettività, la gravità oggettiva del fatto (rilevabile dalle circostanze del fatto, dalla eventuale reiterazione dello stesso, dall entità dell arricchimento illecito), la qualifica del soggetto agente e il suo ruolo nell organizzazione amministrativa. Tanto premesso, questa Sezione Giurisdizionale ritiene che le condotte illecite poste in essere dal convenuto (sia pure provenienti da un soggetto non ricoprente un ruolo apicale nell'organizzazione della struttura ospedaliera) hanno leso l'immagine dell'amministrazione di appartenenza in considerazione dell indubbia ed intrinseca gravità dei fatti, nonché dell effetto emulativo negativo delle condotte dei convenuti all interno dell Ente. Di conseguenza, per quanto riguarda l an della lesione all immagine ed al prestigio dell Ospedale (Omissis) di (Omissis), questa Sezione condivide pienamente le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale, che si è appellata ai noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente della Corte dei conti, ponendo l accento, per un verso, sull impatto negativo, di livello elevatissimo, che la notizia dei citati avvenimenti ha generato sul comune sentire dell opinione pubblica, per altro verso, sulla condotta assolutamente deprecabile, anche sotto l aspetto morale, del responsabile delle condotte illecite. Al riguardo la Sezione tiene a precisare che il noto rapporto di immedesimazione organica, in base al quale l Ente pubblico agisce e si relaziona con l esterno sempre per mezzo dei propri organi persone fisiche, compresi quelli che esplicano attività esecutive o materiali, si configura anche nell ipotesi di dipendenti di non elevata qualifica, il cui comportamento illecito può sicuramente determinare una lesione dell immagine dell Amministrazione, sia nell opinione pubblica, sia nell ambito del personale inquadrato nella struttura di appartenenza, specie quando la risonanza mediatica della vicenda assume dimensioni notevoli, come nel caso di specie. Infatti, la posizione o meglio la qualifica funzionale può, al limite, rilevare quale criterio soggettivo ai fini della quantificazione del danno. La gravità della lesione si manifesta, sicuramente, nella sua massima oggettiva estensione, trattandosi di comportamenti tenuti in assoluto disprezzo della pietas verso i defunti. Pertanto, una tale sistematica lesione di un sentimento etico così alto ed importante, vero e proprio fondamento della convivenza civile, comporta l'inevitabile riflesso negativo dell'immagine dell'istituzione ospedaliera. Infatti il convenuto ha abilmente sfruttato, con vile spregio di ogni etica personale e professionale, i momenti di particolare debolezza dei prossimi congiunti dei deceduti, i quali sono divenuti così a loro volta vittime di un consolidato sistema speculativo della sofferenza e del dolore che non può trovare alcuna giustificazione tantomeno di ordine puramente morale. Il quadro probatorio sopra descritto attesta inequivocabilmente che il convenuto, infermiere addetto alla camera mortuaria dell'ospedale (Omissis), ha ricevuto denaro in diverse occasioni dai titolari o collaboratori delle imprese funebri con cui era in essere il pactum sceleris, utilizzando scientemente a tal fine a proprio vantaggio la condizione di fragilità psichica dei parenti dei defunti attraversati in quei delicati momenti da sentimenti di profondo dolore, di smarrimento, nonché di prostrazione per la perdita del caro estinto. Tutto ciò, in dispregio all appartenenza ad un Ente pubblico la cui immagine esterna dovrebbe sempre apparire al riparo da situazioni che possano compromettere concretamente la fiducia dei cittadini. Inoltre, questa Sezione rileva che le condotte illecite poste in essere dal convenuto si sono concretizzate nell ambito dell accertata esistenza di un accordo di ripartizione dei proventi illeciti che riguardava complessivamente tutte le vicende corruttive connesse con la camera mortuaria e, che, quindi, andava ben oltre l intesa finalizzata alla commissione di una o più condotte corruttive determinate. Tale condotta ha, certamente, determinato una lesione diretta ed immediata dell'immagine dell'amministrazione di appartenenza,
6 fonte di danno risarcibile secondo un rapporto di assoluta ed esclusiva necessarietà. Ancora, è opportuno evidenziare che i fatti illeciti in contestazione sono stati oggetto di ripetuta attenzione da parte degli organi d'informazione locali e nazionali e delle agenzie di stampa (cit. all. n.1 del fascicolo della Procura), così da generare vivo sconcerto e stupore dell opinione pubblica. Conseguentemente, l'immagine dell'amministrazione ha subito, per l'inevitabile risonanza della condotta delittuosa del responsabile, una effettiva, concreta e significativa lesione, la cui dimensione appare certamente significativa. Alla luce di tutto ciò, affermazioni difensive quali: il Policlinico non ha patito l onta dell infedeltà del dipendente; ma anzi ha tollerato e prestato quiescenza ad un malcostume generalizzato ancora le dazioni di denaro a titolo di mancia oggetto dell indagine penale, erano elargite volontariamente agli infermieri anche da parte dei dolenti, cosa che chiarisce come questa pratica fosse percepita nell opinione pubblica più come un malcostume diffuso che come un vero e proprio sistema illecito rendono ancora più netta la posizione del convenuto. Infatti, il Collegio rileva che per la difesa le illecite connessioni tra infermieri e addetti alle imprese funebri sarebbero solo un malcostume tollerato non solo dallo stesso Ospedale ma addirittura dalla collettività che le avvertirebbero ormai come del tutto normali. Al contrario, in realtà risulta che l Ospedale (Omissis)già nel gennaio 2008 si era attivato per scongiurare tale malcostume emanando una precisa Circolare in merito. Ciò si evince a chiare lettere da quanto dichiarato in sede di interrogatorio al P.M. dal Sig. (Omissis), altro infermiere coinvolto negli illeciti, all epoca dei fatti in servizio presso l Ospedale (Omissis) (cit. all. n. 11 al fascicolo della Procura) ed in particolare: quanto all episodio relativo alla Circolare emessa dalla Direzione Sanitaria la divulgazione dell ord. del Trib. civ. di Monza, che vietava alla (Omissis). di avvicinare i parenti dei defunti nelle camere mortuarie, posso riferire che (Omissis) (il Direttore Sanitario dell Ospedale all epoca dei fatti) si arrabbiò molto quando scoprì che (Omissis) aveva in mano questa Circolare interna, al punto che fece una sorta di indagine per scoprire chi degli infermieri della Camera mortuaria avesse dato la Circolare al (Omissis). In tale ottica, in accordo con quanto affermato dall Organo requirente, appare opportuno sottolineare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte (ex multis Sez. I nn. 222 del 2004 e 251 del 2006; Sez. Lombardia nn del 2004, 681 del 2006, 831 e 834 del 2008; Sezione Veneto n. 927 del 2006; Sez. Lazio n. 373 del 2007), avallata anche dalla Corte di Cassazione (III Sez. civile n del 2007) ha precisato che: il danno all immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l Amministrazione pubblica sostiene delle spese, atteso che tale genere di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all Ente pubblico si attendono dall apparato, viene spezzata dall illecito comportamento dei suoi agenti. Pertanto, l essenza ed il nucleo centrale di questo tipo di danno non si palesano solo in stretta relazione alla sussistenza di una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in quanto la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione, al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell Ente, ma deve essere vista come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l apprezzamento del Giudice, ai sensi dell articolo 1226 c.c.. Ne deriva che il danno all immagine dell Amministrazione e gli esborsi sostenuti per il ripristino della stessa si trovano su piani ben distinti. Infatti, il primo raffigura una lesione di un bene tutelato in via diretta ed immediata dall ordinamento giuridico, mentre i secondi sono soltanto dei mezzi di prova utilizzabili eventualmente dalla Procura agente a sostegno della domanda di risarcimento. Diversamente, nel caso in cui si facesse espressa richiesta, ai fini della configurabilità del danno all immagine, della prova della spesa effettiva sopportata dall Ente pubblico, si arriverebbe alla paradossale situazione per cui l Amministrazione ancorché danneggiata, se sprovvista di adeguati fondi in bilancio da utilizzare per il ripristino del bene immagine, non potrebbe conseguire il risarcimento del nocumento sofferto, non essendo in condizione di offrire la prova degli esborsi sostenuti.
7 In ordine, invece, alla sua quantificazione la Procura invoca la valutazione equitativa, ex art c.c. in relazione all oggettiva gravità dei fatti contestati, di indubbio rilievo penale e disciplinare, alla particolare riprovevolezza delle condotte illecite, finalizzate a lucrare sulla morte altrui ed approfittare del dolore dei parenti degli estinti, alla reiterazione delle stesse, al notevolissimo risalto dato dagli organi d informazione alle vicende di cui è causa, come testimoniato dagli articoli versati in atti (cit. all. n. 1 del fascicolo della Procura), nonché al pericolo di condotte emulative nell ambito dell Amministrazione danneggiata. Sul punto, il Collegio osserva che è destituito di fondamento il rilievo mosso dalla difesa in ordine alla totale estraneità del parametro preso a riferimento dalla Procura (retribuzione lorda del convenuto nell anno 2008) per effettuare la quantificazione in via equitativa ex art c.c.. Infatti, nel caso di specie, il suddetto parametro risulta sicuramente il più idoneo per poter effettuare una valutazione equitativa che abbia però come punto di riferimento un valore oggettivo a prescindere dalla sua diretta riconducibilità all immagine dell Ospedale. Ciò posto, il Collegio, tenendo conto, da una parte, della oggettiva gravità della vicenda, del comportamento socialmente riprovevole del convenuto, della ripetitività delle dazioni in pagamento, elevate a sistema di carattere associativo, del notevole impatto sullo stato d'animo e sui sentimenti dell'opinione pubblica, della notevole risonanza sugli organi di stampa e, dall'altra parte, della posizione funzionale, non apicale sotto il profilo soggettivo, rivestita dal Sig. (Omissis) nell ambito della struttura sanitaria, fissa la misura del danno all immagine cagionato all Ospedale (Omissis) in complessivi euro 8.481,49 (pari al 20 % di euro ,45 rappresentante la retribuzione media annuale lorda, percepita dal convenuto dal (Omissis) al (Omissis)) importo da rivalutare a decorrere dal (Omissis) (momento in cui è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari e pertanto è cessata l attività illecita) sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo. Anche in questo caso, per le stesse motivazioni sopra descritte, si è preso come riferimento temporale il periodo già individuato per il danno da interruzione del nesso sinallagmatico. In conclusione, una volta definita nei termini sopra esposti la responsabilità complessiva del convenuto, la Sezione rileva che con riguardo al dedotto accordo fra il Sig. (Omissis) e l Ospedale (Omissis) (circa il ristoro del danni oggetto del presente giudizio), si tratta di affermazione assolutamente non documentata, mancando l evidenza di un esplicito consenso di entrambe le parti. Inoltre, osserva il Collegio che una eventuale valutazione a carattere compensativo del danno da risarcire con le vantate ore di straordinario ed altre competenze accessorie non retribuite non rientra certo nella sfera di competenza giurisdizionale di questo Giudice. Da ultimo, in ordine alla richiesta di dilazione e rateizzazione della somma complessiva da versare all Ospedale (Omissis)a titolo di ristoro dei danni, così come sopra individuati, questo Collegio rileva che trattasi anch essa di valutazione che esula dalle competenze di questa Corte, trattandosi di spetti attinenti alla fase esecutiva dell eventuale sentenza di condanna. La condanna alle spese segue la soccombenza. (Omissis)
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