SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: AGGIORNATO IL REDDITOMETRO APPLICABILE DAL 2011 PAG. 2
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1 CIRCOLARE N. 23 DEL 16/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: AGGIORNATO IL REDDITOMETRO APPLICABILE DAL 2011 PAG. 2 IN SINTESI: È stato recentemente pubblicato sulla G.U. lo specifico Decreto che aggiorna, come previsto dalla norma primaria, il redditometro. Il Decreto individua gli elementi indicativi di capacità contributiva, il loro contenuto per la ricostruzione sintetica del reddito e le tipologie dei nuclei familiari di riferimento per l applicazione dello stesso. Il nuovo Decreto, ancorché simile nella struttura al precedente, contiene significative novità che recepiscono quanto peraltro già affermato in via interpretativa dall Agenzia Entrate, anche a seguito del parere del Garante Privacy del Dall analisi dello stesso si desume che: - risulta del tutto residuale l applicazione delle medie ISTAT; - per la ricostruzione sintetica del reddito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria risultano prevalenti rispetto alle determinazioni induttive. Le nuove disposizioni sono applicabili agli accertamenti relativi al 2011 e anni successivi. 1
2 AGGIORNATO IL REDDITOMETRO APPLICABILE DAL 2011 A) FONTI NORMATIVE Art. 38, DPR n. 600/73 DM B) PREMESSA Come noto, in base al comma 4 dell art. 38, DPR n. 600/73 l Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente (persona fisica) sulla base di spese: 1. di qualsiasi genere; 2. sostenute nel corso del periodo d imposta accertato. Secondo il comma 5 del citato art. 38 lo stesso Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo facendo riferimento altresì a specifici elementi indicativi di capacità contributiva (individuati dal MEF con apposito Decreto) da emanare con periodicità biennale. Recentemente il MEF ha emanato il Decreto , pubblicato sulla G.U , n. 223, che individua il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito. Il nuovo Decreto, la cui struttura non si discosta molto da quello del 2012, oltre a recepire i rilievi formulati dal Garante della Privacy con il Parere , mette in risalto il ruolo delle spese effettive nella ricostruzione sintetica, ridimensionando in modo sostanziale il ruolo delle spese medie ISTAT. Peraltro ciò era già stato recepito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 6/E. Di seguito si analizza il contenuto del DM , evidenziando le differenze rispetto al precedente DM
3 C) ELEMENTI DI SPESA INDICATIVI DI CAPACITA CONTRIBUTIVA E CONTENUTO INDUTTIVO L art. 1, DM , analogamente al precedente Decreto, dispone che: gli elementi indicativi di capacità contributiva sono individuati nella Tabella A allegata al Decreto e riguardano le spese sostenute dal contribuente per l'acquisizione di servizi / beni e per il relativo mantenimento (comma 2); il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, ossia l ammontare di reddito ricostruibile attraverso i predetti elementi, è determinato tenendo conto (comma 3): della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza e corrisponde alla spesa media annuale dei consumi delle famiglie elaborata dall ISTAT sulla base di campioni significativi di contribuenti appartenenti a 11 tipologie di nuclei familiari presenti nelle 5 aree territoriali di suddivisione del territorio italiano. Le tipologie di nuclei familiari, indicate nella Tabella B allegata al Decreto (suddivisi in base alle 5 aree territoriali in cui è ripartito il territorio nazionale: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole), risultano invariate rispetto al precedente DM, e sono le seguenti: delle risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore (comma 4); per la determinazione sintetica del reddito, in presenza delle spese indicate nella citata Tabella A, non va più fatto riferimento al maggiore ammontare tra: - quanto disponibile / risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria; e 3
4 - quanto determinato considerando le spese medie ISTAT; essendo ora previsto che l ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente (comma 5). Resta ferma la validità dei dati desumibili attraverso le analisi e gli studi socio economici, anche di settore. È confermato che l Ufficio può utilizzare, altresì: Gli elementi indicativi di capacità contributiva di cui alla citata Tabella A sono i seguenti (nella colonna Contenuto induttivo la presenza dell asterisco segnala che rispetto al precedente DM è stata eliminata la rilevanza delle spese medie ISTAT). 4
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6 6
7 allegato 1 - kw medi delle tipologie di nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto 7
8 D) SPESE PER BENI E SERVIZI L art. 2 del Decreto in esame conferma il principio in base al quale: sono attribuite al contribuente: o le spese relative all acquisizione di beni / servizi, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria; o le spese relative all acquisizione di beni / servizi effettuati dal coniuge / familiari fiscalmente a carico; non sono attribuite al contribuente le spese relative all acquisizione di beni / servizi effettuati esclusivamente per l attività d impresa / lavoro autonomo sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione. E) UTILIZZO DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO Il reddito complessivo del contribuente, come previsto dall art. 3 del Decreto in esame, è determinato sulla base: a. dell ammontare delle spese, anche diverse da quelle indicate nella citata Tabella A, che risultano sostenute dallo stesso in base ai dati disponibili o alle informazioni presenti in Anagrafe tributaria; b. dell ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni / servizi di cui alla Tabella A, determinate in base ad analisi e studi socio economici. Tali analisi sono utilizzate per la ricostruzione delle spese per l utilizzo di veicoli, barche e aeromobili attraverso le specifiche tabelle relative alla spesa media risultante dall indagine annuale sui consumi delle famiglie effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuiti nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale, disponibili sul sito Internet dell ISTAT. Gli importi indicati nelle tabelle ISTAT sono riferite a spese mensili. Pertanto, per determinare la spesa annuale l importo va moltiplicato per 12; c. della quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella citata Tabella A; d. della quota di risparmio dell anno. 8
9 Come sopra accennato, il risparmio va assunto al netto di quanto utilizzato per consumi e investimenti. Va evidenziato che le nuove disposizioni non fanno più riferimento alla quota parte dell ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, calcolata e attribuita al singolo componente in proporzione al suo reddito rispetto a quello familiare. Come desumibile dalla Circolare , n. 24/E, l Agenzia delle Entrate, in merito alla quantificazione dell ammontare delle spese attribuibili al contribuente, classifica le stesse in varie tipologie, come di seguito rappresentate. 9
10 F) CONTRADDITTORIO - PROVA CONTRARIA L art. 4 del Decreto in esame conferma che il contribuente in caso di accertamento sintetico ha la possibilità di dimostrare: che il finanziamento delle spese è avvenuto: - con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d imposta; - con redditi esenti / soggetti a ritenuta a titolo d imposta / esclusi; - da parte di soggetti diversi dal contribuente; il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo. G) DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI L art. 5 del Decreto in esame dispone, infine, che le disposizioni sopra esaminate sono applicabili agli accertamenti sintetici relativi agli anni a decorrere dal H) CONSIDERAZIONI Come noto, il vecchio redditometro si fondava sul possesso di uno o più elementi manifestanti la capacità contributiva, mentre per il nuovo redditometro assume rilevanza il concetto di spesa relativamente a tali elementi. Di conseguenza, in presenza di rilevanti spese sostenute, il reddito accertabile in capo al contribuente aumenta. Per la quasi totalità delle voci di spesa l Ufficio considera soltanto quanto disponibile o presente nell Anagrafe tributaria. In aggiunta alle predette spese sostenute per l acquisizione di beni / servizi e per il relativo 10
11 mantenimento, assumono rilevanza i c.d. incrementi patrimoniali. A tal fine sono considerati gli investimenti netti, ossia gli investimenti al netto dei disinvestimenti dello stesso anno e dei 4 precedenti. Inoltre viene conteggiata anche la quota di risparmio dell anno, assunta al netto del risparmio utilizzato per consumi e investimenti individuata, verosimilmente, dalla differenza del saldo del c/c al rispetto al saldo all 1.1. Per maggiori informazioni e assistenza CONTATTATECI Studio Busani 11
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