Chiarimenti all'associazione dei Dottori Commercialisti

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1 Chiarimenti all'associazione dei Dottori Commercialisti 27 marzo 2007 Pubblichiamo nuove risposte dell ad alcuni quesiti proposti da ItaliaOggi e dall Associazione Dottori Commercialisti. 01. PAGAMENTI TELEMATICI Risposta Nel caso di pagamenti con modalità telematiche di mod. F24, l identificazione del cliente e la registrazione della operazione in AU vanno effettuate qualora le imposte e i contributi cumulati nel modello superano i ? Se si utilizzano mod. F24 distinti per ogni tipologia di imposta ognuno dei quali ingenera pagamenti inferiori ai , le operazioni sono da registrare ugualmente? Ed in caso di rateizzazione del pagamento con rate inferiori ai , come si deve adempiere alle prescrizioni di cui sopra? Infine nel caso di pagamenti mensili ad esempio per conto di una società stabilmente superiori ai Euro si dovrà effettuare ogni mese in A. U. una registrazione per ogni versamento? In materia di mod. F24 si fa presente che il decreto ministeriale di modifica del D.M. n. 141 del 3/02/2006 è in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Esso prevede che l attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale e pertanto non dà luogo agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento (obblighi di identificazione e conservazione). In attesa dell entrata in vigore delle citate modifiche, si ritiene valido l orientamento espresso in più occasioni in base al quale l attività di elaborazione dei modelli di pagamento F24 e la delega al pagamento di tasse e contributi per conto dei clienti, anche attraverso l invio telematico del modello F24, realizza una prestazione professionale per la quale sussiste l obbligo di identificazione del cliente e di registrazione della prestazione, a condizione che le imposte (valore cumulato) che il contribuente è tenuto a versare superino detta soglia. Ne consegue che la determinazione dell importo ai fini della registrazione è funzione del valore cumulato delle

2 stesse e prescinde, dunque, dall evidenza connessa all utilizzo di mod. F24 distinti per tipologia di imposta 02. PAGAMENTI TELEMATICI FRAZIONATI Il mod F24 con Iva pari a viene pagato telematicamente da un dottore commercialista. Contestualmente il consulente del lavoro invia il pagamento per F24 per ulteriori Euro. È evidente che qualora la consulenza in oggetto fosse prestata da unico professionista il mod comulativo andrebbe a configurare un unica operazione superiore a Euro e quindi da registrare. Ne deriva che tale scissione va a configurare una operazione frazionata? In altri termini come debbono comportarsi i due professionisti? Si veda il punto precedente. Si precisa che per l individuazione delle operazioni frazionate occorre avere riguardo al compimento di più operazioni di cui all art. 1, lettera i) dello stesso decreto. Non sono tenuti agli obblighi di registrazione mentre sono tenuti all obbligo di segnalazione previsto dall articolo 3 della legge 197/91, in base all articolo 7 comma 2 del D.Lgs 374/1999. In particolare le segnalazioni di operazioni sospette vanno trasmesse all intermediario per il quale il segnalante agisce e non direttamente all UIC. Gli agenti in attività finanziaria richiamati nel D.M. 143/2006 sono soggetti diversi dagli agenti assicurativi, sub agenti e promotori finanziari. Essi sono disciplinati nell articolo 3 del D.Lgs. 374/1999 e disposizioni applicative (D.M. 485/2001) 03. OBBLIGHI PER I LIQUIDATORI Le istruzioni UIC di febbraio, parte I, paragrafo 2, esulano i liquidatori (così come gli amministratori) dall ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio. La tabella A2, invece, contempla espressamente l amministrazione e la liquidazione di azienda.

3 Si chiede, quindi, se il liquidatore di una società deve o no registrare la propria prestazione ed adempiere alla normativa antiriciclaggio? La contraddizione tra le due disposizioni è soltanto apparente. Infatti mentre la prima (Istruzioni UIC, Parte I, par. 2) delimita un ambito di esenzione dall applicazione delle disposizioni antiriciclaggio dipendente dalla posizione assunta dal professionista in società, enti trust o strutture analoghe - posto che in questa sede il professionista agisce come organo dell ente e non come libero professionista - nella seconda (Tabella A2 Allegato A) si fa riferimento all attività prestata dal professionista nei confronti del cliente a seguito del conferimento di un incarico, concetto proposto anche nella Parte II delle suddette Istruzioni, laddove viene specificato che la costituzione, la gestione o l amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituiscono in ogni caso operazioni di valore non determinabile. 04. TERMINE DELLA PRESTAZIONE Né il regolamento né le istruzioni UIC dispongono cosa si debba trascrivere in archivio unico nel caso in cui un cliente identificato e registrato si rivolga ad altro professionista o cessi l attività. In questi casi cosa si dovrà registrare nell archivio? Ai sensi del D.M. 141/2006 e delle Istruzioni UIC non è necessario indicare la data di cessazione della prestazione professionale. Le informazioni tuttavia che il professionista ritenga utile conservare possono essere registrate in un apposito campo note dell archivio cartaceo o avvalendosi di un attributo aggiuntivo dell archivio informatico (vedasi Istruzioni UIC, Allegato B, par. 1.2). Qualora la prestazione professionale non venga resa, il professionista può procedere all annullamento delle registrazioni in anagrafica e delle prestazioni seguendo la procedura indicata nell Allegato B, par Peraltro si fa presente che i dati e le informazioni contenute in archivio devono essere conservate per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale e sul punto indicazioni operative circa la procedura da seguire sono fornite al paragrafo Tempi dell Allegato B del Provvedimento.

4 05. TERMINE PER AGGIORNAMENTO AU L art. 6, comma 2 del D.M. 141/06 prevede che la descrizione sintetica dell operazione potrà avvenire entro 30 giorni dalla data della conclusione della prestazione. L UIC, nelle istruzioni di febbraio prevede che tale registrazione debba essere effettuata entro 30 giorni da quando si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia di prestazione professionale e del valore dell oggetto della prestazione. Come va interpretata tale discrasia? In merito alla presunta discrasia per quanto riguarda il termine di registrazione dei dati relativi alla prestazione professionale e al valore oggetto dell operazione, che sulla base dell art. 6 c. 2 del Regolamento 141/2006 MEF decorrono dalla data di avvenuta esecuzione della prestazione professionale, mentre secondo quanto previsto dalle Istruzioni UIC il termine decorre dal momento nel quale si ha conoscenza rispettivamente della tipologia di prestazione professionale e del valore oggetto della prestazione si rileva quanto segue. Sotto un profilo procedurale le Istruzioni dell Ufficio hanno distinto due diversi gruppi informativi all interno dell Archivio Unico: quelli relativi alla prestazione professionale e quelli afferenti all anagrafe soggetti. I dati relativi all identificazione del soggetto devono essere registrati tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell identificazione, mentre il secondo gruppo informativo può - qualora non noto al momento della registrazione dell anagrafica - essere compilato successivamente. Pertanto, con riferimento al momento dell identificazione, il Provvedimento dell Ufficio ha precisato che il momento in cui inizia la prestazione professionale coincide con l accettazione dell incarico. Per quanto riguarda, invece, il termine per l integrazione dell archivio con i dati ancora non noti (quelli relativi alla tipologia della prestazione e al suo valore), premesso che lo spirito delle istruzioni - data la loro natura di provvedimento tecnico - è quello di individuare, ove possibile, il momento preciso a decorre- re dal quale scattano gli obblighi previsti, ha ritenuto fissare lo stesso dal momento in cui il professionista venga a conoscenza delle suddette informazioni 06. CESSAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE In caso di cessazione dell attività professionale a chi deve essere consegnato l archivio? (lo devono continuare a tenere gli ex professionisti, deve essere consegnato all ordine di riferimento, o altro). Cosa succede nel caso di decesso del professionista?

5 Poiché non diversamente contemplato, i dati e le informazioni devono essere conservate nell archivio - a cura del professionista - per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale. In caso di cessazione dell attività professionale, si ritiene che l archivio debba essere mantenuto per lo stesso termine a cura del professionista. In caso di decesso l obbligazione si estingue. 07. PROFESSIONISTI E CED Un professionista, a cui i clienti conferiscono formalmente incarico scritto relativo alla consulenza fiscale ed alla gestione contabile si serve ai fini di quest ultima di un ced ( nella forma di SaS). Ognuno dovrà attivare uno specifico archivio? Lo stesso cliente dovrà essere identificato e registrato sia dall uno che dall altro? Il ced dovrà identificare solo il cliente o anche il professionista che gli ha demandato l incarico di gestione contabile? L Ufficio ha avuto modo di esprimersi in merito alle modalità di registrazioni in archivio di incarichi ricevuti da altro professionista. Qualora il ced, in seguito all emanazione delle modifiche al D.M. 141/2006, sia destinatario degli obblighi antiriciclaggio al pari dei professionisti, vale la seguente considerazione. Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B (ovvero ced) in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.

6 08. CENTRO ELABORAZIONE DATI A SERVIZIO DI PIU PROFESSIONISTI Ad un centro elaborazione (sotto forma di srl con soci professionisti) è conferito incarico di gestire la contabilità di diversi clienti. I singoli professionisti, singolarmente e con propria partita Iva, emettono mensilmente parcella al CED per la consulenza prestata in materia fiscale e contrattuale ai clienti gestiti dal centro, senza peraltro indicare i nominativi dei clienti che sono stati indirizzati dal centro al professionista. I professionisti fatturano le proprie prestazioni al centro, anche se le consulenze vengono svolte direttamente ai clienti dello stesso. 1) Cosa deve trascrivere nell archivio unico il ced? 2) Cosa deve trascrivere nell archivio il professionista, cioè dovrà identificare il ced come proprio unico cliente o individuare le prestazioni in relazione ai singoli clienti che il ced gli ha indirizzato, o ancora trascrivere la prestazione nei confronti di entrambi? 3) Cosa cambierebbe se la parcella fosse indirizzata ai singoli clienti? Vedasi il punto precedente. Si chiarisce che qualora un professionista abilitato eserciti la propria attività esclusivamente all interno di una società o di uno studio professionale - e non sia in questo caso uno degli associati - alle dirette dipendenze del management o del titolare dello studio, eseguendo solo gli incarichi che gli vengono affidati da questi ultimi, non è tenuto autonomamente all adempimento degli obblighi antiriciclaggio. In quest ottica il professionista abilitato, per quel che attiene agli obblighi di identificazione e registrazione, risulta assimilabile in via interpretativa alla figura del collaboratore del quale il professionista si avvale per lo svolgimento della propria attività (cfr. Istruzioni UIC, Parte II, art.3) atteso che egli esegue in tutto o in parte la prestazione non a seguito di un conferimento del mandato - né da parte del cliente né della società/studio professionale - bensì alle dipendenze o secondo le indicazioni di questi ultimi. In tal caso, infatti, il mandato viene conferito dal cliente alla società o al/i titolare/ i dello studio, su cui gravano gli obblighi di identificazione e registrazione, mentre resta a carico del professionista l obbligo di rilevare e segnalare all UIC eventuali operazioni sospette di riciclaggio, sia pure limitatamente all ambito di svolgimento della propria attività. Dunque I) Il ced dovrà identificare il cliente e registrare il conferimento dell incarico di tenuta della contabilità secondo quanto previsto nel Provvedimento UIC Parte III p.to 1. II) Nel caso in cui il professionista eserciti l attività professionale in via autonoma, dovrà considerare quale cliente sia il Ced che i singoli clienti che il Ced gli ha indirizzato e, conseguentemente, registrare la prestazione professionale nei confronti di entrambi. III) Qualora la parcella fosse indirizzata dal professionista ai singoli clienti piuttosto che al Ced, il sopra delineato schema di registrazioni non muterebbe

7 09. COMMERCIALISTA E CONSULENTE DEL LAVORO Un dottore commercialista si serve, per un cliente a cui gestisce contabilità, dichiarazioni e consulenza fiscale di un consulente del lavoro per la gestione di buste paga e la consulenza giuslavoristica. Cosa dovrà registrare in AU il consulente del lavoro nel caso di fatturazione da parte del commercialista di entrambe le prestazioni con successiva rifatturazione del consulente al commercialista per la quota di competenza (si configura che il mandato-incarico al consulente del lavoro sia dato dal commercialista). In altri termini il consulente del lavoro dovrà identificare e registrare in archivio: a) il cliente b) il commercialista c) entrambi? Vedasi il punto 7. Il consulente del lavoro deve considerare quali clienti sia il commercialista sia il cliente di quest ultimo. 10. PARERI UIC Nell ambito delle fonti giuridiche e normative come vanno collocati i pareri UIC? Che natura e valenza giuridica hanno gli stessi? Sembra opportuno richiamare preliminarmente alcune disposizioni di legge che disciplinano il ruolo assegnato all Ufficio. La legge 388/2000 ha formalmente riconosciuto all Ufficio Italiano dei Cambi la funzione di Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l Italia, in sostanza già svolta fin dal 97; con l individuazione nell UIC dell autorità antiriciclaggio italiana, è stata fatta una scelta nella direzione del modello amministrativo. L Ufficio si occupa infatti della sola analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette in un quadro di stabile collaborazione con Dia e NSPV della Guardia di Finanza che curano le indagini di natura investigativa relative a tali operazioni. L Ufficio svolge, inoltre, attività consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica (art.150, comma 1, L. 388/00).

8 La conseguenza di queste premesse normative fa dell Ufficio un organo tecnico dotato di particolari qualifiche e pertanto i pareri UIC sono chiarimenti forniti, nelle materie di sua competenza, a seguito di quesiti particolari posti allo stesso, considerati di interesse generale e di conseguenza meritevoli di una più vasta diffusione presso il pubblico. Non possono essere considerate interpretazioni autentiche della legge, in quanto espressione di un organo deputato all emanazione di una normativa tecnica di dettaglio, in applicazione di una fonte superiore. Soltanto i provvedimenti dell Ufficio emanati in attuazione dei regolamenti ministeriali e pubblicati in pari data debbono essere considerati atti amministrativi normativi generali. 12. REVISORI ENTI LOCALI I revisori degli Enti locali, nominati in comuni o province sono tenuti agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette? L attività prestata dal revisore contabile come singolo ovvero come parte del collegio dei revisori presso enti locali ai sensi dell art. 234 del D.Lgs. 267/2000 è riconducibile all ambito di esenzione definito dalle disposizioni citate (Istruzioni UIC, Parte I, par. 2), secondo le quali: Le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono, tuttavia, escluse dall ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. 13. OPERAZIONI SOSPETTE ANTE INCARICO

9 L art.10 del D.M. 141/06 prevede che il professionista non debba ottemperare agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette con le informazioni ottenute nella fase preliminare all assunzione dell incarico, ossia nel corso dell esame della posizione giuridica del cliente. Si chiede, sulla base delle suddette disposizioni, se il professionista possa omettere quindi di segnalare all UIC operazioni sospette che gli vengano prospettate prima dell assunzione incarico nel caso in cui questo venga rifiutato. La definizione di prestazione professionale è utile a chiarire il campo di applicazione degli obblighi antiriciclaggio: riprendendo l esimente dell attività giudiziaria contenuta nella 2^ Direttiva, gli obblighi di collaborazione passiva e attiva si pongono soltanto quando il professionista svolga o faccia svolgere dal cliente le attività espressamente indicate nella definizione di prestazione professionale fornite dal Regolamento ministeriale: diretta trasmissione, movimentazione, gestione... o assistenza al cliente per le stesse attività. Il che esclude dal campo di applicazione tutta l attività giudiziaria, poiché in tale fase il professionista si limita a fornire al Giudice gli argomenti di diritto che gli saranno necessari per la pronuncia della sentenza, che è l atto che materialmente può disporre la trasmissione, gestione, ecc. Si precisa che l esenzione dall obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all art. 10 del D.M. 141/06 riguarda esclusivamente l attività di patrocinio connessa con l instaurazione di un procedimento giudiziario. Si osserva che anche la consulenza prestata al cliente sull opportunità di intentare o meno una causa rientra nell ambito di tale esenzione atteso il carattere giudiziario che essa riveste. L interpretazione suggerita secondo la quale, solo dopo l accettazione di un incarico professionale, ovvero dall inizio della prestazione professionale, insorgerebbe in capo al professionista l obbligo di segnalazione di operazioni sospette, non appare condivisibile. Nel caso di un cliente reticente o che fornisca al professionista informazioni tali da generare in lui un sospetto, il professionista potrebbe rifiutare l incarico ed effettuare immediatamente la relativa segnalazione in linea con i principi di deontologia professionale. 14. AGENTI DI ASSICURAZIONE Quali sono gli obblighi antiriciclaggio degli Agenti di assicurazione, dei sub agenti e dei Promotori finanziari? Rientrano tali categorie fra quelle che esercitano attività di agenzia in attività finanziaria di cui all art. 2 D.M. 143/06? Le imprese di assicurazione, in quanto intermediari finanziari, rientrano espressamente nell ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio, ex D.M. n. 142 del 3/02/06 e relative Istruzioni applicative (Provvedi- mento UIC del 24/02/06). Tali soggetti pertanto sono tenuti all adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla suddetta disciplina, in particolare obblighi di identificazione delle clientela, di registrazione e conservazione dei dati in AUI e di segnalazioni delle operazioni sospette. Gli agenti di assicurazione, i sub agenti e i promotori finanziari al momento non sono destinatari in

10 via autonoma degli obblighi antiriciclaggio ma lo saranno in futuro in virtù del recepimento della terza direttiva antiriciclaggio. Al momento, gli agenti di assicurazione ed i promotori finanziari possono espletare l identificazione del cliente per conto dell intermediario preponente in quanto rientrano nella nozione di personale incaricato, avvale per lo svolgimento della propria attività e, pertanto, non è assoggettato in via autonoma ad alcun adempimento. Resta tuttavia a carico del professionista abilitato che esegue suddetta prestazione, nello svolgimento della propria attività, l obbligo di rilevare e segnalare all UIC eventuali operazioni sospette di riciclaggio. 15. AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO A seguito del correttivo al D.M. 141 gli amministratori di condomini delegati professionalmente alla tenuta della contabilità dei condomini, rientrano fra i soggetti sottoposti agli obblighi di identificazione e registrazione e segnalazione delle operazioni sospette? In analogia a quanto precisato per gli amministratori di società ed enti, esclusi dagli obblighi antiriciclaggio in quanto organi interni alla stessa società ed ente, si può attendibilmente sostenere che l amministratore di condominio sia un organo di tale figura giuridica, ed in quanto tale escluso dagli obblighi. Del resto, l avviso contrario porterebbe alla conclusione irrealistica che l amministratore dovrebbe segnalare come sospetta la stessa sua attività nel mentre provvede ai pagamenti dovuti ai fornitori. 16. GEOMETRI E PERITI AGRARI I geometri e periti agrari incaricati di gestire professionalmente le contabilità di aziende agricole rientrano, per dette attività fra i soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio?

11 La valutazione va fatta tenendo conto dell effettivo ruolo svolto: se la gestione corrisponde all attività di amministratore dell azienda agricola, l esenzione deriva pur sempre dalle previsioni normative di cui alle Istruzioni UIC, parte I, par. 2, in quanto organi interni. Qualora invece la sua attività sia assimilabile alla tenuta della contabilità, rientrerebbe negli obblighi limitati per i professionisti contabili (registrazione del solo incarico iniziale). 17. SANZIONI PER PAGAMENTI IN CONTANTI La Cassazione (dec. 26 gennaio 1999, n. 690) ha affermato che la sanzione amministrativa per mancata comunicazione di trasferimenti in contanti (ex art. 1 legge 197/91) superiori ai Euro (dall 1 al 40% ex art 5 l.197/91) debba essere irrogata a ciascuno dei soggetti che concorrono nella sanzione amministrativa. Ne deriva che se a fronte del saldo di una fattura in contanti pagata dal cliente al proprio fornitore il commercialista ne da comunicazione al Dipartimento provinciale del Servizi Vari verranno sanzionati sia il cliente che il fornitore? I liberi professionisti e le società di revisione che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all art. 1 della legge antiriciclaggio (L. n. 197/91) devono riferire entro 30 giorni al Ministero dell Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall articolo 14 della L n. 689/81. La violazione dell obbligo di comunicazione suddetto è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 al 30% dell importo (art. 7 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 56/2004). Alle infrazioni delle disposizioni di cui all art. 1 della legge antiriciclaggio (limitazione dell uso del contante e dei titoli al portatore) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% fino al 40% dell importo trasferito (Art. 5 L. 197/91). Nel caso rappresentato, qualora il commercialista abbia effettuato la comunicazione ai sensi dell articolo 7 comma 1 del d.lgs. 56/2004, per il pagamento in contanti di una fattura di importo superiore a saranno sanzionati sia il cliente che il fornitore.

12 18. ESCLUSIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE DICHIARAZIONI In merito alla esclusione della redazione e trasmissione delle dichiarazione dei redditi dagli obblighi di identificazione e registrazione, introdotta dall art. 4 del decreto correttivo al D.M. 141 tale esenzione vale: a) nel caso di cliente che tiene in proprio la contabilità e si rivolge al professionista solo per la redazione della dichiarazione e la relativa trasmissione? b) Nel caso di tenuta di contabilità del professionista e consulenza fiscale che termina con la redazione della dichiarazione sarà sufficiente la registrazione della contabilità e consulenza fiscale? c) L esenzione vale per qualsiasi ammontare di imposte scaturenti dalla dichiarazione? L esenzione prevista dall art. 4 del decreto modificativo del D.M. 141/2006 deve intendersi riferita all attività di mera compilazione della dichiarazione dei redditi e vale a prescindere dall importo delle imposte da pagare. Pertanto se il cliente tiene in proprio la contabilità e si rivolge al professionista solo per la redazione e trasmissione della dichiarazione il professionista non deve effettuare alcuna registrazione in archivio. Nel caso in cui il professionista tenga la contabilità del cliente e rediga la dichiarazione, deve identificare il cliente e registrare in archivio l incarico connesso alla tenuta della contabilità per un valore non determinato. 19. EVASIONE RISIBILE E SEGNALAZIONI In merito alla rilevanza dei reati presupposto con risposta n. 21, l UIC nel proprio sito rileva anche le fattispecie di cui all art. 2 legge 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Essa è da interpretarsi nel senso che la segnalazione ex art. 9 D.M. 141 si rende obbligatoria anche qualora il professionista abbia il dubbio che vi sia qualche fattura di comodo anche di poche centinaia di Euro (es Euro) ed essa abbia prodotto solo una evasione risibile e certamente nessun rischio di riciclaggio? Pare congruo che la segnalazione vada effettuata solo in situazioni di ben altra portata. Qual è il parere dell UIC? In merito alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del D.Lgs. n. 74/2000 si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex. art. 3 della L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale (delitti). L art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 prevede come fattispecie delittuosa la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o

13 altri documenti per operazioni inesistenti che, pertanto, può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta a prescindere dall importo delle fatture false di cui il professionista abbia sentore. 20. COLLABORATORI INTERNI DI STUDI LEGALI Nel caso in cui uno studio legale individuale goda di collaboratori interni intendendo per tali in genere neo avvocati con propria partita Iva (magari ex tirocinanti dello studio) a cui vengono delegate alcune pratiche di clienti, i quali restano clienti del dominus (rapporti di collaborazione libero professionale), i collaboratori devono assolvere in proprio gli obblighi antiriciclaggio? (attivazione di archivio, registrazione e segnalazione di operazioni sospette). In questo caso un professionista abilitato esercita la propria attività esclusivamente all interno di uno studio altrui non associato ed alle dirette dipendenze del titolare, eseguendo solo gli incarichi che gli vengono affidati, nei confronti di clienti che conferiscono mandato al titolare dello studio. In quest ottica il professionista abilitato, al quale viene affidato in tutto o in parte l esecuzione della prestazione, per quel che attiene agli obblighi di identificazione e registrazione risulta assimilabile in via interpretativa alla figura del collaboratore del quale il professionista si avvale per lo svolgimento della propria attività e, pertanto, non è assoggettato in via autonoma ad alcun adempimento. Resta tuttavia a carico del professionista abilitato che esegue suddetta prestazione, nello svolgimento della propria attività, l obbligo di rilevare e segnalare all UIC eventuali operazioni sospette di riciclaggio. 21. RISCOSSIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA

14 La consulenza legale per la riscossione di una polizza assicurativa di importo superiore ai Euro rientra fra le operazioni rilevanti ai fini della identificazione e registrazione come "qualsiasi altra operazione di natura finanziaria"? Si conferma che la consulenza legale per la riscossione di una polizza assicurativa d importo superiore alla soglia rilevante, realizzando una prestazione professionale, così come definita dalle Istruzioni UIC (la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe), comporta la registrazione della stessa in archivio unico. Tale prestazione può essere registrata come qualsiasi altra operazione di natura finanziaria, fermo restando che l Allegato A delle Istruzioni UIC, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dagli Ordini e Collegi professionali interpellati, ha un valore meramente esemplificativo, per cui il singolo professionista può utilizzare le voci che ritiene più calzanti con le operazioni assoggettate agli obblighi di registrazione. Si precisa tuttavia che gli incarichi concernenti il soddisfacimento di pretese risarcitorie, includenti anche i casi di responsabilità civile automobilistica debbono essere considerati esenti dall obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell art. 10 del D.M. 141/06 in quanto riconducibili nell ambito di un procedimento giudiziario. Qualora invece l attività posta in essere sia limitata al raggiungimento di una transazione stragiudiziale, l attività stessa rientra fra quelle assoggettate agli obblighi. 22. REDAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO La redazione di un contratto di comodato di un appartamento (di valore superiore ai Euro) rientra nell ambito di qualsiasi altra operazione immobiliare di cui all allegato A1 ed è quindi assoggettata agli obblighi di identificazione e registrazione? La redazione di un contratto di comodato - data la natura essenzialmente gratuita del comodato stesso - costituisce prestazione da registrare qualora il valore della cosa data in consegna sia superiore a euro; può essere registrata

15 come qualsiasi altra operazione immobiliare, o con una nuova voce che il professionista ritiene più adatta al caso 23. CONTRATTO DI AFFITTO La redazione di un contratto di affitto per Euro (1000 euro mese) annui relativo ad un immobile di valore superiore ai Euro determina l obbligo di identificazione e registrazione? Vale cioè l importo dell affitto annuo o il valore dell immobile)? Nel caso di applicabilità dell obbligo dovranno essere identificate entrambe le parti o solo chi ha conferito l incarico? La redazione dei contratti d affitto consiste in una prestazione da registrare qualora l importo del canone periodico sia superiore a euro; si ritiene che debbano essere identificate entrambe le parti (locatore e conduttore). 24. GESTIONE DI DENARO Nella generica prestazione definita Gestione di denaro (di cui all all. A1) rientra anche la regolamentazione del patrimonio di un minore contrattata dai suoi genitori naturali assistiti dai relativi legali? Nel ribadire che l elenco delle prestazioni professionali riportato nell allegato A delle Istruzioni UIC ha un valore meramente esemplificativo, il singolo professionista può utilizzare le voci che ritiene più calzanti con le operazioni assoggettate agli obblighi di registrazione. La regolamentazione del patrimonio di un minore contrattata dai genitori può rientrare nella gestione di denaro, ovvero in quelle di gestione di conti bancari, di conti titoli o in qualsiasi altra operazione

16 di natura finanziaria. 25. GESTIONE DI ALTRI BENI Si chiede di chiarire ed esemplificare cosa deve essere ricompreso nell ambito della generica attività gestione di altri beni di cui all allegato A1. Nell impianto normativo delineato dal D.M 141/06 e relative Istruzioni UIC, le espressioni utilizzate nell articolo sopra richiamato, quali ad esempio, qualsiasi operazione di natura finanziaria ; trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche lett. a; gestione di danaro, strumenti finanziari ed altri beni lett. b, hanno un carattere volutamente generale, tale da includere tutte le transazioni a connotazione finanziaria o connesse a trasferimenti immobiliari o di attività economiche ad esse riconducibili secondo un prudente apprezzamento rispondente alle finalità specifiche del testo normativo. La gestione, in particolare, deve essere intesa nella sua accezione più ampia, includendo sia le attività ordinarie sia le straordinarie, tra cui rientrano senz altro il trasferimento e l alienazione di beni, nonché la compensazione tra pretese debitorie e creditorie.

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