IL CONSIGLIO COMUNALE INDUSTRIE INSALUBRI ED IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO, IL RECUPERO LO STOCCAGGIO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN ZONA AGRICOLA.
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- Ruggero Mauri
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1 OGGETTO: ART. 87 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. ULTIMO CAPOVERSO INDUSTRIE INSALUBRI REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 187 DEL INTRODUZIONE ART. 87 BIS. ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL ART. 26 DELLA L.R. N. 34/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PREMESSO: IL CONSIGLIO COMUNALE - che con deliberazione del C.C. n. 187 del , esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato, ai sensi dell art. 26 della L.R. n. 34/92 e successive modificazioni, l ultimo capoverso dell art. 87 delle N.T.A. del P.R.G., nel modo seguente: INDUSTRIE INSALUBRI ED IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO, IL RECUPERO LO STOCCAGGIO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN ZONA AGRICOLA. Non possono essere localizzate nelle zone E, e nelle relative sottozone: le attività e/o le lavorazioni che possono costituire pericolo per la salute dell uomo e pregiudizio per l ambiente. In particolare tutte quelle che: ai sensi dell art. 216 del Regio Decreto n del , risultano essere incluse in quelle di prima classe negli appositi elenchi di cui al Decreto Ministeriale del e successive modifiche ed integrazioni; e tutte quelle elencate nell allegato B e nell allegato C del decreto legislativo del n. 22, e successive modifiche ed integrazioni ; - che la suddetta variante è stata depositata presso l Ufficio Segreteria del Comune di Jesi dal al ; - che nei 60 giorni successivi al deposito, e precisamente entro il , potevano essere presentate osservazioni; - che del suddetto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso affisso all Albo Pretorio dal al , oltre che con manifesti e mediante pubblicazione dell avviso di deposito su n. 3 quotidiani a diffusione regionale (Il Resto del Carlino Corriere Adriatico Il Messaggero) in data ; - che, fuori termine, in data prot. n del , è pervenuta osservazione da parte della ditta Autotrasporti M.B. di Carlo Manoni e C. s.a.s.; - che l osservazione come sopra presentata è stata sospesa, in attesa della nuova proposta di variante; - che nel frattempo, con determina n del , è stato conferito al Servizio Urbanistica, l incarico per la revisione della normativa di P.R.G. per le zone agricole; 1
2 - che la Giunta Comunale, con parere del , approvava le conclusioni del gruppo di lavoro incaricato di rivedere la normativa relativa alle zone agricole, da cui emerge la necessità della predisposizione di un censimento riguardante tutte le attività non direttamente pertinenti con le attività agricole, propedeutico per la variante generale al P.R.G.; - che con la presente variante si intende salvaguardare il territorio agricolo da attività, od usi, che potrebbero arrecare pregiudizio o compromissione al paesaggio agrario e/o al patrimonio storico ambientale esistente; - che, alla luce di una normativa di riferimento non pienamente coerente ed esaustiva (L.R. n. 13/90 e art. 87 N.T.A.) sono sempre più frequenti le richieste di localizzazione di industrie insalubri in zona agricola, e di cambio di destinazione d uso di volumetrie consistenti quali, capannoni, in residenze, richieste che contrastano con l interesse pubblico di preservare l ambiente agrario, o meglio di valorizzarlo in base alle singole specificità e valenze ambientali e localizzative; - che, a tal fine si propone di impedire, fino a quando non si hanno a disposizione elementi di distinzione, la localizzazione in zona E di usi che potrebbero arrecare pregiudizio all esistente, se non rispettosi o comunque non in armonia con le locali peculiarità ambientali e paesaggistiche; - che per una completa e organica conoscenza dell esistente e delle situazioni in essere, con determina n. 929 del è stato pertanto incaricato il Servizio Urbanistica per il censimento atto ad individuare tutte quelle attività e quelle realtà non direttamente afferenti alla vocazione agricola della zona, quali: industrie insalubri, attività produttive, allevamenti zootecnici, magazzini di stoccaggio merci, ecc., in uso e/o dismessi; - che il censimento di tutti i fabbricati rurali e accessori agricoli presenti sul territorio di Jesi (di cui all art. 15 della L.R. 13/90) è già stato espletato e informatizzato; - che detto censimento, in attuazione anche della Legge Regionale n.13/90, è volto pertanto ad una maggiore conoscenza del territorio, utile ad evidenziare zone e/o situazioni critiche, peculiarità ed elementi da sottoporre a specifica normativa; - che si vuole pertanto approfondire la conoscenza dell esistente al fine di disporre, in sede di Variante Generale al PRG, di un patrimonio informativo (informatizzato) indispensabile per individuare: delle zone, con caratteristiche ambientali e paesaggistiche, nonché infrastrutturali idonee, dove le industrie insalubri, che necessariamente vanno localizzate in campagna (di cui al Regio Decreto), possano essere localizzate senza arrecare pregiudizio all ambiente e/o al paesaggio; delle tipologie di intervento da ammettere caso per caso su edifici (capannoni, manufatti produttivi, edifici dismessi) esistenti, in modo da non generalizzare le modalità d intervento sull esistente, ma di rendere la normativa futura il più possibile rispondente alle singole valenze e alle singole criticità, anche in un ottica di rivalorizzazione del patrimonio agricolo. A tal proposito va detto che il riutilizzo di capannoni industriali a fini residenziali, se non indirizzato e gestito, potrebbe generare la creazione di mini-quartieri residenziali in aperta campagna, in zone prive di adeguata urbanizzazione; generando pertanto un forte carico antropico su zone non idonee; - che è oggetto della presente Variante la realizzazione o l ampliamento di industrie insalubri e il cambio di destinazione d uso di manufatti che non rientrano nella tipologia specifica della casa colonica ; 2
3 - che dalle dinamiche in atto (richieste edilizie) si è potuta, infatti, costatare una tendenza ad impegnare in maniera acritica il suolo agricolo e/o il patrimonio edilizio esistente con attività poco rispondenti a quanto sopra esposto: industrie insalubri, nuovi edifici residenziali non collegati all utilizzo agricolo del fondo, o residenze previste su manufatti esistenti non classificabili come case coloniche ; - che per non generare uno squilibrio irreversibile dell assetto attuale dei luoghi si intende ostacolare questo tipo di tendenza indiscriminata, sino all emanazione di norme atte a valutare, e quindi a regolamentare in maniera più specifica le realtà ambientali delle aree e dei manufatti presenti nelle zone agricole nel Comune di Jesi; - che la presente variante di salvaguardia intende ricomprendere, (al fine di non avere un proliferare di piccole modifiche all art.87 delle NTA), quanto modificato con la delibera di Consiglio Comunale n. 187 del , che andrà pertanto revocata; - che con detta deliberazione consiliare sostanzialmente si intendeva impedire la localizzazione delle industrie insalubri nelle zone agricole; lo stesso fine è perseguito con la presente modifica alle NTA, dando però la possibilità di individuare zone idonee mediante censimento; la presente Variante intende inoltre bloccare il cambio di destinazione d uso di manufatti quali: capannoni artigianali, produttivi e per allevamenti zootecnici anche se dismessi o abbandonati in zona E; il tutto fino all adozione di nuove norme in cui si tenga conto delle più specifiche realtà e peculiarità in essere; - che detta variante avrebbe quindi lo scopo preventivo e temporaneo di bloccare la nuova realizzazione o ampliamento di industrie insalubri e il cambio d uso dei manufatti sopra elencati, in zona E, in modo da consentire uno studio ed un analisi di dettaglio del patrimonio esistente, atto alla conseguente redazione di norme specifiche in sede di Variante generale al PRG la cui consegna, in base alla convenzione stipulata con il Politecnico di Milano è prevista entro la data del ; - che pertanto le NTA del PRG andranno modificate nel modo seguente: eliminazione del capitolo industrie insalubri in zona agricola all ultimo capoverso dell art. 87 revoca della deliberazione di C.C. n. 187 del (adozione variante NTA) aggiunta dell art. 87 bis così concepito: Art.87 BIS Al fine di emanare norme specifiche per un corretto utilizzo e la valorizzazione del patrimonio agricoloambientale, è stato promosso un censimento con mappatura e catalogazione di tutte le industrie insalubri, le attività produttive, i capannoni per l allevamento, nonché per l individuazione di aree parzialmente compromesse, in zona agricola. Pertanto fino all adozione di dette norme di maggior dettaglio: non possono essere localizzate nelle zone E, e nelle relative sottozone: le attività e/o le lavorazioni che possano costituire pericolo per la salute dell uomo e pregiudizio per l ambiente esistente; quindi sono vietate nelle zone E: le industrie insalubri 3
4 ed impianti per lo smaltimento, il recupero, lo stoccaggio e la raccolta dei rifiuti. In particolare tutte quelle che: ai sensi dell art. 216 del Regio Decreto n del , risultano essere incluse in quelle di prima classe negli appositi elenchi di cui al Decreto Ministeriale del e successive modifiche ed integrazioni; e tutte quelle elencate nell allegato B e nell allegato C del decreto legislativo del n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. E inoltre vietato qualsiasi cambio di destinazione d uso dei manufatti esistenti, destinati ad allevamento del bestiame e/o ad altre attività produttive, ivi compreso l agriturismo, anche se abbandonati o dismessi. ; PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi: - dalla II Circoscrizione con deliberazione n. 13/II dell ; - della III Circoscrizione con deliberazione n.15/iii del ; RITENUTO di dover procedere alla adozione della variante alle N.T.A. del P.R.G., art. 87, nel modo sopra indicato; VISTO il parere della competente Commissione Consiliare in data ; VISTO l art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del ; ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all art. 49, comma 1, della suindicata legge in ordine all regolarità tecnica e contabile, che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; Con voti favorevoli n.15, contrari n.3 (Agnetti e Belluzzi per F.I. Grassetti per A.N.), legalmente espressi e astenuti n.3 (C.I. S.U.J.), su n.21 componenti presenti e n.18 votanti; D E L I B E R A 1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la deliberazione C.C. n. 187 del , dando atto che conseguentemente l osservazione presentata perde di efficacia; 3) di eliminare dall art. 87 delle N.T.A. del P.R.G. l ultimo capoverso Industrie insalubri in zona agricola ; 4) di adottare, conseguentemente, la variante alle N.T.A. del P.R.G., introducendo l art. 87 bis, come di seguito formulato: Art. 87 BIS 4
5 Al fine di emanare norme specifiche per un corretto utilizzo e la valorizzazione del patrimonio agricoloambientale, è stato promosso un censimento con mappatura e catalogazione di tutte le industrie insalubri, le attività produttive, i capannoni per l allevamento, nonché per l individuazione di aree parzialmente compromesse, in zona agricola. Pertanto fino all adozione di dette norme di maggior dettaglio: non possono essere localizzate nelle zone E, e nelle relative sottozone: le attività e/o le lavorazioni che possano costituire pericolo per la salute dell uomo e pregiudizio per l ambiente esistente; quindi sono vietate nelle zone E: le industrie insalubri ed impianti per lo smaltimento, il recupero, lo stoccaggio e la raccolta dei rifiuti. In particolare tutte quelle che: ai sensi dell art. 216 del Regio Decreto n del , risultano essere incluse in quelle di prima classe negli appositi elenchi di cui al Decreto Ministeriale del e successive modifiche ed integrazioni; e tutte quelle elencate nell allegato B e nell allegato C del decreto legislativo del n 22, e successive modifiche ed integrazioni. E inoltre vietato qualsiasi cambio di destinazione d uso dei manufatti esistenti, destinati ad allevamento del bestiame e/o ad altre attività produttive, ivi compreso l agriturismo, anche se abbandonati o dismessi.. SAN/CIRC/Cot 5
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