Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente
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1 Acquisto di televisore. Vizi della cosa: il termine per la denuncia non può ritenersi decorrente dalla data dell acquisto. Difformità del prodotto dalla descrizione fatta dal venditore o, comunque, scarsa informazione sulle caratteristiche del prodotto: equa riduzione del prezzo (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza ). R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 0000/08 RGNR 1 / 9
2 Asesegnata a sentenza il 4/5/09 promossa da CCC III VVV nata a S. Agata di Puglia il 00/00/00 e res.te in Terzigno alla Via vvvv 22 rapp.ta e difesa dall avv. FFF AAA presso il cui studio in Terzigno alla Via vvvv, 20 elett.te domicilia giusta mandato a margine dell atto di citazione;- parte attrice CONTRO SRL TTT TTT in persona del legale rapp.te con sede in Casoria alla via xxxxxx, rapp.ta e difesa dall Avv. VVV CCC presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via ccc, 280, giusta procura in calce alla citazione notificata; - parte convenuta N O N C H E SSSS ELECTYYY SPA in persona del legale rapp.te, con sede in BBBB alla Via ggggggg n. 5 CAP rapp.ta e difesa dall avv. LLL BBB del foro di Roma, tutti elett.te dom.ti presso l Avv. CCC LLL in Ottaviano alla via uuu, 59; - terza chiamata in causa- OGGETTO: Risarcimento danni per inadempimento contrattuale. CONCLUSIONI: Come da verbale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 / 9
3 Con atto di citazione notificato in data 15/5/08, la parte attrice conveniva in giudizio la SRL TTT TTT in persona del legale rapp.te, per sentirla condannare alla sostituzione del televisore che presentava un difetto estetico e, comunque per sentirla condannare ad un equa riduzione del prezzo per essere lo stesso privo delle qualità descritte dal rivenditore all atto dell acquisto; vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore. Assumeva la parte attrice che nel mese di luglio dell anno 2006, aveva acquistato presso la SRL TTT TTT un televisore MARCA SSSS ELECTYYY MOD. LE-... al prezzo di euro 934,15; precisava che all atto dell acquisto, tale apparecchio, destinato ad essere regalato, era posizionato vicino ad altro televisore che, pur apparendo identico, aveva un prezzo inferiore. Aggiungeva che il commesso chiariva la differenza di prezzo deducendo che il televisore più caro, era munito di decoder integrato che avrebbe consentito, con l acquisto della sola scheda, di poter avere la visione anche dei canali digitali che non erano in chiaro; che, consegnato il dono, allorquando lo stesso veniva utilizzato, evidenziava la impossibilità, nonostante l acquisto della scheda indicata dal commesso, di visionare i canali a pagamento; che, interpellato il il rivenditore si aveva la sgradita sorpresa di appurare che, nonostante il televisore avesse il decoder integrato, al fine di poter utilizzare la scheda prepagata, per la visione degli ulteriori canali (a pagamento), si rendeva necessario procedere all acquisto di un ulteriore apparecchio. Considerato che il comportamento tenuto dal commerciante era stata scorretto perché con informazioni non vere il consumatore era stato indotto all acquisto di un prodotto più caro e comunque verso un prodotto che non aveva le caratteristiche riferite; considerato che dopo l installazione del televisore, era emerso in maniera chiara che la cornice dello stesso appariva difettosa, presentando una bombatura e, risultato vano il tentativo per una bonaria composizione della vertenza, si era visto costretto a rivolgersi alla competente autorità per l accoglimento delle conclusioni di cui innanzi. Alla prima udienza si costituiva la SRL TTT TTT che a mezzo del suo procuratore impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto. In particolare eccepiva la nullità dell atto introduttivo ed eccepiva la decadenza della parte attrice ad esercitare la richiesta di risarcimento stante la intempestività della denuncia dei vizi. In ogni caso e per mero scrupolo difensivo, chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa della SSSS ELECTYYY SPA per vedersi manlevare dal pagamento di qualunque importo fosse stato rivendicato. 3 / 9
4 Il Giudice autorizzava l integrazione del contraddittorio nei confronti della SSSS ELECTYYY SPA che si costituiva ed a mezzo del suo procuratore impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto. In particolare, per quanto al difetto alla cornice del televisore, eccepiva la intempestività della denuncia del vizio; per quanto invece, alla mancanza delle caratteristiche vantate dal venditore, riteneva di essere estranea alla vicenda e per questo chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva. Richiesta, ammessa ed espletata la prova per testi, all udienza del 4/5/09 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che si riportavano al contenuto delle proprie comparse, la causa veniva riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. La titolarità ad agire e resistere nella presente controversia è stata idoneamente provata. Non è contestata la legittimazione della parte attrice nè è stata disconosciuta la legittimazione della SSRL TTT TTT; la legittimazione della SSSS ELECTYYY SPA risulta confermata dal fatto che l oggetto di causa è un televisore prodotto dalla società terza chiamata in causa per la qual cosa deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato. L eccezione di nullità della citazione sollevata dai procuratori delle parti convenute per genericità del suo contenuto non può essere accolta: Ai giudizi proposti dinanzi all ufficio del Giudice di Pace si applica il disposto di cui all art. 318 c.p.c. secondo il quale, ai fini della validità della domanda, è sufficiente che siano chiaramente indicati il nominativo dell ufficio Giudiziario dinanzi al quale la domanda viene proposta; l indicazione del nominativo delle parti; l indicazione del petitum e della causa petendi.dall esame dell atto introduttivo emerge che tutti gli elementi innanzi detti siano chiaramente specificati, per cui non vi è dubbio in ordine alla validità della domanda così come proposta. Al fine di decidere in ordine alla presente controversia, bisogna tener conto sia delle disposizioni del codice civile in materia di compravendita sia delle disposizioni del codice del consumatore, invocate dalla parte istante. 4 / 9
5 La nozione di vendita accolta dal Codice del consumo, comprende tutti i contratti di fornitura di beni di consumo: in primo luogo, dunque, i contratti di compravendita. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si definiscono conformi i beni in cui coesistono le seguenti circostanze: idonei all'uso; conformi alla descrizione fatta dal venditore e infine hanno qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. La direttiva 1999/44/CE adottata dal parlamento europeo e dal consiglio dell Unione europea in data 25/5/99, relativa a taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti beni di consumo, è stata attuata dal legislatore italiano mediante l introduzione del nuovo paragrafo 1 bis all interno della sezione II del capo I del titolo III del Libro IV del codice civile, in forza del dlgs 2/2/2002 n. 24, intitolato Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo emanato sulla base della delega conferita al governo dall art. 1 della legge 29/12/2000 n. 422 ( cd legge comunitaria 2000). Le disposizioni di cui agli articoli dal 1519 bis al 1519 novies c.c. sono ora confluite nella parte IV del titolo III, capo I, articoli , del nuovo codice del Consumo ( D.Lgs n. 206/05 entrato in vigore il 23/10/2005), attuato a norma dell art. 7 della legge del 29/7/2003, n. 229, il quale ha contemporaneamente abrogato il paragrafo 1-bis della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile. Gli articoli del codice del consumo dettano in particolare, una disciplina degli aspetti strettamente connessi al problema della non conformità al contratto dei beni acquistati dai consumatori, e cioè i criteri di determinazione del contenuto dell obbligo, gravante sul venditore di consegnare beni conformi al contratto, i presupposti ed il regime della responsabilità in cui questi incorre nel caso di inesatto adempimento di tale obbligo, il contenuto, le modalità di esercizio ed i limiti dei rimedi spettanti all acquirente di beni di consumo; continuano, invece, ad essere regolati dalla normativa codicistica, tutti gli altri aspetti non toccati dalla direttiva e dalla disciplina di attuazione e, così, le regole concernenti la conclusione del contratto, i vizi del consenso, le obbligazioni dell acquirente; le obbligazioni del venditore diverse da quelle di consegnare beni conformi al contratto; il trasferimento della proprietà; il passaggio del rischio, nonché le pretese di carattere risarcitorio. A norma dell art. 129 del codice del Consumo, il venditore, come detto, ha l obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Sempre a norma dello stesso articolo, si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze: Sono idonei all uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; - Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; - Presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull etichettatura; l art. 130 dispone, invece, quanto segue: Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,4,5 e 6 ovvero 5 / 9
6 ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto conformemente ai commi 7,8 e 9. Il consumatore può chiedere a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo ce il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all altro..nel determinare l importo della riduzione o la somma da restituire, si tiene conto dell uso del bene. Per quanto riguarda i termini di prescrizione e decadenza secondo l'art. 132 abbiamo le seguente situazione: prescrizione: due anni dalla consegna del bene decadenza: il consumatore decade dai sui diritti alla sostituzione, riparazione o rimborso totale o parziale della somma spesa se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l esistenza del difetto o lo ha occultato, ma in quest'ultimo caso l'azione del consumatore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene Considerato quanto innanzi, appare evidente che, tenuto conto degli obblighi del venditore, così come riportati nella norma richiamata, deve considerarsi sicuramente scorretto, se non illegittimo il comportamento della parte venditrice che, garantendo determinate prestazioni del televisore compravenduto, abbia erroneamente indotto la parte acquirente ad acquistare quel prodotto piuttosto che un prodotto diverso. I testi escussi hanno confermato che, contrariamente a quanto indicato dal venditore, il televisore, pur avendo il decoder integrato, non poteva consentire, senza l acquisto separato di un altro apparecchio, la visione dei programmi a pagamento. La certezza del contrario, ebbe ad indurre la parte acquirente a sostenere una spesa maggiore rispetto a quella che avrebbe potuto sostenere qualora avesse acquistato il medesimo apparecchio che era privo di decoder. E se è vero che con l acquisto del televisore compravenduto, al fine della visione dei programmi 6 / 9
7 a pagamento è necessario solo l acquisto di un apparecchio definito CAM, non è men vero che, in ogni caso, oltre al televisore era necessario un ulteriore oggetto che, per quanto assicurato dal rivenditore al momento della vendita, non occorreva ( cfr deposizioni rese dai testi). Conseguentemente, deve ritenersi che, in virtù della scarsa informazione resa dalla parte venditrice, l acquirente è stato orientato all acquisto di un prodotto diverso rispetto a quello che avrebbe acquistato e, per tale ragione, la domanda così come proposta va ritenuta ammissibile e fondata. In effetti, anche per quanto attiene alla verifica della tempestività della denuncia del vizio, occorre aver riguardo, così come impone la normativa, posta comunque a tutela del consumatore, all uso cui il prodotto acquistato era destinato. Ebbene, così come confermato dai testimoni, all atto della compravendita fu puntualizzato che il televisore doveva essere regalato. Conseguentemente, il termine per la denuncia non poteva e non può ritenersi decorrente dalla data dell acquisto ma dalla successiva data in cui, il destinatario, dopo di aver ricevuto il regalo, ha effettivamente avuto modo di verificarne la funzionalità. Ammettere una soluzione diversa significherebbe creare una disparità di trattamento tra beni destinati ad uso personale dell acquirente e beni destinati a terzi, ai quali, tra l altro, come nel caso di specie, il prodotto potrebbe essere consegnato anche a distanza d tempo dall acquisto. Per quanto sopra, anche la denuncia della imperfezione della cornice dello schermo, va ritenuta tempestiva e quindi la domanda deve essere accolta. Considerato quindi, che il prodotto è stato comunque utilizzato e che i difetti denunciati non inficiano l uso e l utilizzo del prodotto stesso; tenuto conto del tempo comunque trascorso tra la data di acquisto originaria del televisore e la data della pronuncia, deve addivenirsi alla conclusione per la quale, la riduzione del prezzo possa considerarsi più che adeguata al risarcimento del danno subito dalla parte attrice. 7 / 9
8 Tenuto conto del fatto che i vizi denunciati, riguardano sia il televisore in sé (la bombatura della cornice), sia una difformità rispetto a quanto garantito dal venditore all atto dell acquisto ( cioè la mancanza di una funzionalità che, invece, asserita come presente, aveva indotto all acquisto di quell apparecchio rispetto ad un apparecchio differente); pur dovendosi condannare, ai sensi della normativa vigente, la ditta venditrice convenuta SRL TTT TTT al pagamento della somma di cui si dirà in seguito, in accoglimento della richiesta di manleva, la SSSS ELECTYYY SPA terza chiamata in causa, va condannata a manlevare la stessa SRL TTT TTT nella misura del 50% delle somme da questa dovuta per il vizio presentato dal prodotto. Per quanto attiene al quantum, questo magistrato tenuto conto del prezzo di acquisto del televisore; della mancata incidenza dei vizi denunciati per quanto al suo utilizzo; del costo per l acquisto dell apparecchio CAM per la visione del programmi a pagamento, ritiene di poter riconoscere una riduzione del prezzo di acquisto nella misura di euro 200,00 oltre interessi dalla domanda al saldo. Tenuto conto della materia trattata; del grado di difficoltà della controversia, dell attività professionale svolta dal procuratore, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c. Spese compensate tra le altre parti in considerazione della concorrente responsabilità e dell accoglimento anche se parziale della richiesta di manleva. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CCC III VVV contro SRL TTT TTT in persona del legale rapp.te, e sulla domanda di manleva e garanzia formulata dalla SRL TTT TTT nei confronti della SPA SSSS ELECTYYY, così provvede: Accoglie la domanda principale e per l effetto condanna la convenuta SRL TTT TTT al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 200,00, oltre interessi dalla data di presentazione della domanda al saldo. 8 / 9
9 Condanna quindi la SRL TTT TTT al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi 600,00, di cui 30,00 per spese; 370,00 per diritti ed 200,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione all avv. AAA ex art. 93 c.p.c.. In accoglimento della richiesta di manleva condanna la SPA SSSS ELECTYYY in persona del legale rapp.te, al rimborso in favore della SRL TTT TTT del 50% di quanto la stessa dovrà corrispondere in virtù della emananda sentenza; Spese compensate tra le altre parti; Così deciso in Ottaviano il 15/5/09 IL GIUDICE DI PACE DOTT. SSA MARIA CUOMO 9 / 9
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