3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL

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1 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL SETTORE PRIVATO 1. Malattia 2. Adempimenti del lavoratore 3. Trattamento economico e comporto Apprendistato. Norme contrattuali sulla malattia SETTORE PUBBLICO 4. Adempimenti del dipendente 5. Trattamento economico e comporto 6. Assenze per infortunio e malattia dovuti a causa di servizio

2 Sara Taranto Coordinatrice Ufficio Vertenze CGIL Roma-Lazio e Franco Russo Ufficio Vertenze CGIL Roma-Lazio hanno curato i paragrafi 1, 2 e 3 «Settore privato» Enzo Ianuzzo Responsabile Ufficio Vertenze della Funzione Pubblica CGIL Perugia ha curato i paragrafi 4 e 5 «Settore pubblico» Lorenza Festucci Area Danni da lavoro e Sanità INCA CGIL Nazionale ha curato il paragrafo 6 «Settore pubblico»

3 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 73 SETTORE PRIVATO 1. Malattia La malattia non professionale, determinata dall impossibilità per il lavoratore a prestare la sua attività lavorativa, può essere considerata la tipica ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, e non la sua risoluzione. Gli effetti prodotti dall evento malattia sono (art c.c.): 1) assenza giustificata del lavoratore; 2) divieto del datore di lavoro di licenziare per tutta la durata della malattia limitatamente al periodo di comporto regolamentato dai CCNL; 3) validità per l anzianità di servizio; 4) diritto di percepire un trattamento economico nella misura stabilita dai CCNL. Inoltre quest evento produce effetti economici su molti altri istituti contrattuali descritti nei capitoli successivi. Gli aspetti regolamentati dai CCNL sono: 1) gli adempimenti del lavoratore; 2) il trattamento economico; 3) il periodo di comporto. Gli adempimenti finalizzati al controllo dell effettivo stato morboso che giustifica l assenza dal lavoro, sono la comunicazione della malattia, l invio della certificazione medica e l obbligo della reperibilità (fasce orarie). Riportiamo di seguito la tabella riepilogativa dei CCNL più rappresentativi, relativa agli adempimenti del lavoratore.

4 74 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 2. Adempimenti del lavoratore CCNL Comunicazione Certificato Reperibilità Autotrasporto merci e logistica Entro la giornata dell evento morboso, salvo giustificato impedimento. Alimentari 1) Lavoratori giornalieri la comunicazione va effettuata entro quattro ore dall inizio dell orario normale; 2) Lavoratori turnisti entro l inizio del turno successivo cui si è adibiti salvo giustificato impedimento. Calzature Entro 24 ore salvo giustificato impedimento. Tempestivamente e in ogni caso entro le Chimici quattro ore dall inizio del normale orario di lavoro nel giorno in cui avviene l assenza salvo giustificato impedimento. Gomma e plastica Tempestivamente e in ogni caso entro il giorno in cui avviene l assenza durante il normale orario di lavoro. 1) Invio entro il secondo giorno dal rilascio; 2) Se il secondo giorno cade di domenica o festivo si posticipa al giorno successivo. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per motivi giustificatavi previsti dall INPS, tali motivi devono essere preventivamente comunicati all azienda, in caso d assenza ingiustificata si perde il diritto al trattamento economico e s incorre in sanzioni disciplinari. Invio entro due giorni. L assenza durante le fasce orarie senza giustificato motivo obbliga il lavoratore all immediato rientro in azienda. Invio entro due giorni dall inizio della malattia. Invio entro il terzo giorno dall inizio della malattia. Invio entro il terzo giorno dall inizio della malattia. Grafici editoriali Tempestivamente Invio entro il secondo giorno con raccomandata AR. In caso d assenza durante le fasce orarie senza giustificato motivo si perde il trattamento economico. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per prestazioni specialistiche comunicando preventivamente l assenza all azienda. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per prestazioni specialistiche comunicando preventivamente l assenza all azienda, in caso d assenza ingiustificata perdita del trattamento economico. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per cause inerenti alla malattia, l assenza ingiustificata comporta la perdita del trattamento economico per l intero periodo di malattia.

5 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Adempimenti del lavoratore CCNL Comunicazione Certificato Reperibilità Legno Entro il giorno successivo a quello d inizio. Operai invio successivo alla comunicazione. Intermedi /impiegati invio entro tre giorni dall inizio dell assenza. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per prestazioni specialistiche comunicando preventivamente l assenza all azienda, l assenza ingiustificata comporta la perdita dell intero trattamento economico per i primi 10 giorni e della metà per i giorni successivi. Terziario Tempestivamente al massimo entro il primo giorno altrimenti sarà considerata assenza ingiustificata. Turismo Al momento in cui avviene la malattia. Entro due giorni dal rilascio con raccomandata A. Tessili Lavoro a turni: prima dell inizio del turno. Altrimenti nella giornata d inizio assenza salvo impedimento accertato. Metalmeccanici Entro il primo giorno d assenza. Invio entro due giorni dall inizio. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per cause inerenti alla malattia o per gravi ed eccezionali motivi familiari preventivamente comunicati all azienda. Non è previsto dal contratto. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per: Entro il terzo giorno dall inizio della malattia; per la prosecuzione entro il secondo giorno. visita specialistica visita ambulatoriale forza maggiore. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per: visita specialistica visita ambulatoriale forza maggiore comunicate preventivamente all azienda. Possibilità di assentarsi per visite specialistiche e ambulatoriali preventivamente comunicate all azienda, l assenza ingiustificata comporta la perdita del trattamento economico.

6 76 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 2. Adempimenti del lavoratore CCNL Comunicazione Certificato Reperibilità Autotrasporto merci e logistica Entro la giornata dell evento morboso, salvo giustificato impedimento. Alimentari 1) Lavoratori giornalieri la comunicazione va effettuata entro quattro ore dall inizio dell orario normale; 2) Lavoratori turnisti entro l inizio del turno successivo cui si è adibiti salvo giustificato impedimento. Calzature Entro 24 ore salvo giustificato impedimento. Tempestivamente e in ogni caso entro le Chimici quattro ore dall inizio del normale orario di lavoro nel giorno in cui avviene l assenza salvo giustificato impedimento. Gomma e plastica Tempestivamente e in ogni caso entro il giorno in cui avviene l assenza durante il normale orario di lavoro. 1) Invio entro il secondo giorno dal rilascio; 2) Se il secondo giorno cade di domenica o festivo si posticipa al giorno successivo. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per motivi giustificatavi previsti dall INPS, tali motivi devono essere preventivamente comunicati all azienda, in caso d assenza ingiustificata si perde il diritto al trattamento economico e s incorre in sanzioni disciplinari. Invio entro due giorni. L assenza durante le fasce orarie senza giustificato motivo obbliga il lavoratore all immediato rientro in azienda. Invio entro due giorni dall inizio della malattia. Invio entro il terzo giorno dall inizio della malattia. Invio entro il terzo giorno dall inizio della malattia. Grafici editoriali Tempestivamente Invio entro il secondo giorno con raccomandata AR. In caso d assenza durante le fasce orarie senza giustificato motivo si perde il trattamento economico. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per prestazioni specialistiche comunicando preventivamente l assenza all azienda. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per prestazioni specialistiche comunicando preventivamente l assenza all azienda, in caso d assenza ingiustificata perdita del trattamento economico. Possibilità di assentarsi durante le fasce orarie per cause inerenti alla malattia, l assenza ingiustificata comporta la perdita del trattamento economico per l intero periodo di malattia.

7 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto AGENTI DI COMMERCIO Commercio A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (SNC e SAS) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l esercizio dell attività d agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione: a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di euro ,55; In caso di malattia o infortunio dell agente o rappresentante il rapporto di lavoro resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall inizio della malattia o dalla data dell infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.

8 78 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto b) in caso d invalidità permanente AGENTI DI totale per infortunio: liquidazione COMMERCIO di un capitale di Commercio (cento milioni).tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all 80% (ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento); c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di euro 12,91 dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa. Stessa norma per infortunio sul lavoro.

9 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto AGENZIE Stessa norma degli operai per gli IMMOBILIARI impiegati. AGENZIE MARITTIME ED AEREE Integrazione dell indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta: 100%, dal 1 al 3 giorno; 85% dal 4 al 20 ; 100% dal % della retribuzione, primi quattro mesi; 50%, mesi successivi fino alla fine del periodo di comporto. Stessa norma per l infortunio sul lavoro. Stessa norma degli operai per gli impiegati. 180 giorni nell anno solare, più eventuali 120 giorni d aspettativa non retribuita alle condizioni stabilite dal CCNL. Da calcolarsi nell arco di 18 mesi: nove mesi: fino al 7 anno di servizio, 12 mesi: oltre il 7 anno di servizio. Stesso periodo di comporto per l infortunio sul lavoro. I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa. Per tutti i lavoratori eventuali 12 mesi d aspettativa non retribuita nel caso di malattie particolarmente gravi. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo non superiore ai dodici mesi.

10 80 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto AGRICOLTURA 100% della normale retribuzione Stessa norma degli operai per gli 12 mesi, più eventuali 12 mesi Allevatori per i primi sei mesi, 50% per i successivi impiegati d aspettativa non retribuita consorzi zootecnici 6 mesi AGRICOLTURA Agricoli: integrazione dell indennità Impiegati: 12 mesi Aziende Operai: 180 giorni cooperative INPS a carico delle Casse provinciali extra legem fino a concorrenza dell 80% del salario giornaliero tabellare (nazionale e integrativo) in vigore al 1 febbraio dell anno in corso (del salario medio convenzionale previsto dai decreti ministeriali, per gli operai a tempo determinato). Florovivaisti: per le malattie di durata superiore a tre giorni riconosciute dall INPS, integrazione dell indennità INPS a carico del datore di lavoro in misura pari al 25% del salario giornaliero tabellare (nazionale e integrativo) in vigore al 1 febbraio dell anno in corso, dal 1 giorno di assenza e per un periodo massimo di 90 giorni nell arco dell anno. Per gli operai a tempo determinato l integrazione spetta solo per i lavoratori con almeno 30 giorni continuativi di lavoro a decorrere dal 31 giorno dalla data d assunzione e per la durata di 45 giorni l anno 100% della retribuzione per i primi tre mesi (anzianità di servizio inferiore a cinque anni) cinque mesi (dai cinque ai dieci anni), sei mesi (oltre i dieci anni); 50%, rispettivamente, per i successivi tre, cinque, sei mesi

11 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto AGRICOLTURA Stessa norma degli operai per gli Consorzi agrari impiegati. Al lavoratore spetta la retribuzione intera per: 3 mesi: fino a quattro anni d anzianità; 4 mesi: da quattro a cinque anni; 5 mesi: da cinque a sei anni; 6 mesi: da sei a sette anni; 7 mesi: da sette ad otto anni; 8 mesi: da otto a nove anni; 9 mesi: da nove a 15 anni; 10 mesi: da 15 a 20 anni; 12 mesi: oltre i 20 anni 6 mesi: fino a quattro anni d anzianità; 8 mesi: da quattro a cinque anni; 9 mesi: da cinque a sei anni; 10 mesi: da sei a sette anni; 11 mesi: da sette ad otto anni; 12 mesi: da otto a 15 anni; 13 mesi: da 15 a 20 anni; 15 mesi: oltre i 20 anni. AGRICOLTURA Consorzi di bonifica Il 50% della retribuzione: 3 mesi: fino a quattro anni di anzianità; 2 mesi: da quattro a cinque anni; 1 mese: da cinque a sei anni. 100% della retribuzione per i primi 10 mesi; 50% per i successivi cinque mesi. Stessa norma degli operai per gli impiegati. 15 mesi, più eventuali 12 mesi d aspettativa non retribuita.

12 82 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto AGRICOLTURA Agricoli: integrazione dell indennità INPS a carico delle Casse provinciali extra legem fino a concorrenza dell 80% del salario giornaliero contrattuale in vigore al 1 febbraio dell anno in corso. Florovivaisti: per le malattie di durata superiore a tre giorni riconosciute dall INPS, integrazione dell indennità INPS a carico del datore di lavoro in misura pari al 25% del salario giornaliero contrattuale in vigore al 1 febbraio dell anno in corso dal 1 giorno d assenza e per un periodo massimo di 90 giorni nell arco dell anno. ALIMENTARI Aziende industriali ALIMENTARI Piccola e media industria 100% della retribuzione per i primi sei mesi; 50% fino alla data di scadenza del periodo di comporto. 100% della retribuzione per i primi 180 giorni di calendario; 50% oltre 180 giorni di calendario per anzianità oltre cinque anni. Interamente a carico dell azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione: 100% per i primi tre mesi (anzianità di servizio fino a cinque anni), cinque mesi (dal 6 al 10 anno), sei mesi (oltre il 10 anno); 50% per i successivi tre mesi (anzianità di servizio fino a cinque anni), cinque mesi (dal 6 al 10 anno), sei mesi (dal 6 al 10 anno). Ai fini del trattamento economico, si cumulano le malattie intervenute in 12 mesi. Stessa norma degli operai per gli impiegati. Stessa norma degli operai per gli impiegati. Impiegati: 12 mesi, Operai: 180 giorni 6 mesi nell arco di 17 mesi fino a cinque anni di anzianità; 12 mesi nell arco di 24 mesi superiori ai cinque anni; Più eventuali 12 mesi d aspettativa non retribuita. 180 giorni nell arco di 17 mesi (fino a cinque anni d anzianità); 365 giorni nell arco di 24 mesi (anzianità superiore); Più eventuali otto mesi d aspettativa non retribuita.

13 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto ALIMENTARI E Malattia inferiore o pari a sette Stessa norma degli operai per gli 12 mesi nell arco di 24 mesi, più PANIFICAZIONE giorni, 100% della retribuzione, dal impiegati. eventuali tre mesi d aspettativa Aziende artigiane 4 giorno; malattia di durata superiore non retribuita. a sette giorni, 100% dal 1 al 180 giorno d assenza. ASSICURAZIONI Agenzie in gestione libera ASSICURAZIONI Personale amministrativo e addetto alla produzione 100% della retribuzione per i primi sei mesi; 50% per i mesi successivi fino alla scadenza del periodo di comporto. Stessa norma per l infortunio sul lavoro. Anzianità fino a 10 anni - per tutti i livelli: integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 365 giorno; Anzianità oltre 11 anni - integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 540 giorno. Stessa norma degli operai per gli impiegati. Stessa norma per l infortunio sul lavoro. Anzianità fino a 10 anni - per tutti i livelli: integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 365 giorno; Anzianità oltre 11 anni - integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 540 giorno; Addetti alla produzione ed al callcenter: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, edr, nonché 1/360 dei compensi provvigionali pagati nell anno solare precedente (del 75% dei compensi provvigionali e solo per le assenze superiori a due giorni, per gli addetti alla produzione) per ciascun giorno d assenza. 6 mesi: fino al 7 anno di anzianità; 9 mesi: dall 8 al 10 anno di anzianità; 12 mesi: oltre il 10 anno. 12 mesi (18 mesi in caso d anzianità superiore ai 10 anni), nell arco di 40 mesi (qualora le diverse assenze siano intervallate da un periodo inferiore a quattro mesi), più 12 mesi di aspettativa non retribuita. Nel periodo di comporto non si computano le assenze per ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuati, sino ad un massimo di 120 giorni complessivi. Sono escluse dal computo le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuati e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi. I periodi sono aumentati di tre mesi con anzianità sino a 10 anni e di sei mesi superiori ai 10 anni di anzianità esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed AIDS conclamato. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l Impresa potrà considerare altre gravissime patologie.

14 84 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto AUTOFERRO- Stessa norma degli operai per gli TRANVIERI impiegati Per i primi 6 mesi, 100% della retribuzione; 1/2 della retribuzione, se solo o con 1 o 2 persone a carico; 2/3 della retribuzione, se con oltre 2 persone a carico. Per i sei mesi successivi, aspettativa non retribuita. Il CCNL prevede una disciplina transitoria per i lavoratori con contratto ANAV, dal 2008 sarà equiparata agli autoferrotranvieri. Nel 2007 primi 3 giorni 100%. I restanti fino al 183 giorno il 100% determinati però dalla base di calcolo utilizzata dall INPS per calcolare l indennità di malattia a suo carico comprensivi del rateo di 13 e 14. Addetti all area operativa servizi ausiliari Primi 3 giorni 100%: Dal 4 al 20 75%; Dal 21 in poi 100%. 18 mesi in caso d unico evento morboso; 18 mesi nell arco di 42 complessivi, in caso di più eventi morbosi; Nei casi previsti dal CCNL d eventi gravi: 30 mesi. Ausiliari della mobilità 180 giorni nell anno solare. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore può usufruire, dietro richiesta, di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 120 giorni. Il periodo di comporto (secco o per sommatoria) è elevato a 30 mesi nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici ovvero nel caso di interventi operatori o malattie riconosciute gravi all azienda. Durante tale periodo è corrisposta un indennità pari al 100% della retribuzione per i primi 18 mesi, mentre per gli ulteriori 12 mesi non spetta alcuna retribuzione. Trascorsi i 30 mesi può essere richiesta l aspettativa per motivi privati. Per le aziende aderenti ad ANAV, tale disciplina in caso d eventi gravi decorre dal 1 gennaio 2007.

15 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto AUTORIMESSE 100% della retribuzione per i primi Stessa norma degli operai per gli E NOLEGGIO 180 giorni e 50% fino alla fine del impiegati. AUTOMEZZI periodo di comporto. AUTOSCUOLE Per anzianità di servizio fino a cinque anni: 100% della retribuzione per i primi tre mesi; 50% fino alla fine del periodo di comporto; Anzianità superiori: 100% per i primi cinque mesi; 50% per i mesi successivi. AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA 100% della retribuzione primi tre mesi, 50%, cinque mesi successivi (anzianità di servizio fino a cinque anni); 100%, primi cinque mesi, 50%, 7 mesi successivi (anzianità superiore). Stessa norma degli operai per gli impiegati. Trattamento economico interamente a carico dell azienda fino a concorrenza delle stesse aliquote di retribuzione previste per gli operai. 12 mesi nell arco dei 36 mesi immediatamente precedenti l ultimo giorno di malattia considerato, più quattro mesi di aspettativa non retribuita. Per anzianità di servizio fino a cinque anni: otto mesi nell arco di 24 mesi. Per anzianità di servizio superiori: 12 mesi nell arco di 30 mesi più un eventuale aspettativa non retribuita di sei mesi. Anzianità di servizio fino a cinque anni: 8 mesi nell arco di 24 mesi; 12 mesi nell arco di 30 mesi (anzianità superiori), più eventuali sei mesi d aspettativa non retribuita. Lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo non superiore a dodici mesi. Lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a dodici mesi.

16 86 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto BANCARI 100% della retribuzione per l intero 100% della retribuzione per l intero CREDITO periodo fino al termine del periodo periodo fino al termine del periodo ACRI di comporto. Stessa norma per di comporto. Stessa norma per Assicredito l infortunio sul lavoro. l infortunio sul lavoro. Credito Cooperativo CALZATURE Aziende industriali 50% della retribuzione dal 1 al 3 giorno; 90% dal 4 al 16 giorno; 100% dal 17 al 180 giorno (per le malattie superiori a 16 giorni, l integrazione è al 100% dal 1 al 180 giorno); Dal 181 giorno al termine del periodo di comporto 50%. 100% della retribuzione normale, di fatto, per i primi sei mesi; 50% per i sei mesi successivi. Anzianità fino a 5 anni: 6 mesi; da 5 a 10 anni: 8 mesi; da 10 a 15 anni: 12 mesi; da 15 a 20 anni: 15 mesi; oltre i 20: 18 mesi; per i quadri direttivi di 3 e 4 livello con anzianità superiore a 25 anni: 22 mesi. Il suddetto periodo va calcolato nei 48 mesi precedenti; in caso di frazionamento della malattia i periodi sono elevati a parità di anzianità nel seguente modo: 10, 14, 18, 22, 24. In caso di superamento del periodo di comporto ulteriori 4 mesi di aspettativa non retribuita; l aspettativa se frazionata è di 6 mesi nei cinque anni precedenti. 13 mesi in un arco di 30 mesi (esclusi i periodi di ricovero ospedaliero), più eventuali sei mesi d aspettativa non retribuita. Il periodo di malattia è aumentato del 50% in caso di ricovero in sanatorio o d accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per TBC, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi complessivi (30 mesi per i quadri direttivi di 3 e 4 livello retributivo). Ai fini di quanto previsto dai commi che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi. Per i lavoratori sottoposti a terapia salvavita ulteriori 4 mesi. Il lavoratore del quale è accertato lo stato di tossicodipendenza che intenda accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a tre anni.

17 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto CARTA Aziende industriali CASE DI CURA PRIVATE Personale medico Personale non medico Integrazione dell indennità INPS fino a concorrenza della normale retribuzione netta, dal 1 al 180 giorno d assenza. Dal Operai: 100% della retribuzione giornaliera netta per sei mesi (anzianità fino a 6 anni); 100% primi sei mesi e 50% ulteriori quattro mesi (anzianità oltre sei anni). 100% dell intera retribuzione dal 1 al 365 giorno d assenza (a tal fine si considerano le assenze nell arco dei quattro anni precedenti). 100% della retribuzione giornaliera netta per sei mesi (anzianità fino a 6 anni); 100% primi sei mesi e 50% ulteriori quattro mesi (anzianità oltre 6 anni). Stessa norma degli operai per gli impiegati. 12 mesi nell arco di 36 mesi più un ulteriore periodo d aspettativa non retribuita fino a quattro mesi. Fino a sei mesi per gli operai, dal Per i viaggiatori e piazzisti: 8 mesi nell arco di 12 mesi (anzianità di servizio fino a sei anni); 12 mesi nell arco di 18 mesi (anzianità oltre i sei anni); Più eventuali quattro mesi d aspettativa non retribuita. 18 mesi nell arco di un quadriennio mobile, prolungabili d ulteriori due mesi in caso di ricaduta nello stesso evento morboso con ricovero ospedaliero in atto alla scadenza del 18 mese (più eventuali tre mesi di aspettativa non retribuita nel caso in cui il ricovero di cui sopra sia ancora in atto alla scadenza del 20 mese). In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita o altre ad esse assimilabili (es. emodialisi, chemioterapia, trattamento per l infezione da HIV) i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ovvero le assenze per l effettuazione delle citate terapie sono escluse dal computo dei giorni d assenza per malattia, se debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata.

18 88 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto CEMENTO Stessa norma degli operai per gli 14 mesi complessivi nell arco dei 30 Aziende industriali impiegati. mesi di calendario precedenti. Anzianità di servizio fino a 10 anni, 100% per i primi sei mesi, 50% per i 6 mesi successivi; Anzianità oltre i 10 anni, 100% per i primi otto mesi, 50% per i quattro mesi successivi. Il trattamento economico ricomincia ex novo, in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di sei mesi senza alcun assenza per malattia, dal 30 giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Il trattamento economico al 100% non può in ogni caso essere corrisposto per più di sei mesi nell anno di calendario (anzianità di servizio fino a 10 anni) ovvero otto mesi (anzianità superiori). L indennità è calcolata sul minimo, eventuale superminimo, contingenza, scatti di anzianità e dall utile medio di cottimo, aumentata del premio di produzione, nonché della maggiorazione media per lavoro a turno per i turnisti avvicendati in via continuativa. I lavoratori di cui è accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o d altre strutture terapeuticoriabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita, per un periodo non superiore a tre anni.

19 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto CERAMICA Azienda artigiana CERAMICA Azienda industriale 100% della retribuzione dal 4 al 7 giorno (malattie fra i quattro e i sette giorni); 65% dal 1 al 3 giorno e 100% dal 4 al 150 giorno (malattie superiori a sette giorni). Anzianità di servizio fino a tre anni: Retribuzione netta, di fatto: 100% primi tre mesi; 66% tre mesi successivi; 50% ultimi due mesi (100% primi quattro mesi, anzianità di servizio da quattro a sei); 66% tre mesi successivi; 50% ultimi tre mesi. Trattamento economico interamente a carico dell azienda, secondo le vigenti disposizioni di legge. Anzianità di servizio fino a tre anni; Retribuzione netta, di fatto: 100% primi tre mesi; 66% tre mesi successivi; 50% ultimi due mesi. Anzianità di servizio da quattro a sei: 100% primi quattro mesi; 66% tre mesi successivi; 50% ultimi tre mesi. 9 mesi (anzianità di servizio fino a cinque anni) ovvero 12 mesi (anzianità superiori) in un arco di 24 mesi, più eventuali otto mesi di aspettativa non retribuita. (I ricoveri ospedalieri fino ad un massimo di 30 giorni non sono computati ai fini della durata massima del comporto). 8 mesi (anzianità di servizio fino a tre anni), 10 mesi (da quattro a sei anni), 12 mesi (oltreiseianni), in un arco di 36 mesi, più eventuali sette mesi + 3 mesi d aspettativa non retribuita. (I ricoveri ospedalieri di durata superiore a 20 giorni e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi non sono considerati ai fini della durata massima del comporto).

20 90 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto CERAMICA Azienda industriale Anzianità di servizio oltre i sei anni: 100% primi sette mesi, 50% cinque mesi successivi. Il trattamento al 50%, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 20 giorni continuativi di calendario, è prolungato di un corrispondente numero di giornate, fino ad un massimo di 60. Il trattamento economico di malattia ricomincia ex novo dopo almeno due mesi d effettiva prestazione. Anzianità di servizio oltre i sei anni: 100% primi sette mesi; 50% cinque mesi successivi. Il trattamento al 50%, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 20 giorni continuativi di calendario, è prolungato di un corrispondente numero di giornate, fino ad un massimo di 60. Il trattamento economico di malattia ricomincia ex novo dopo almeno due mesi d effettiva prestazione. Stessa norma in caso d infortunio. Stessa norma in caso d infortunio.

21 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto CHIMICA - Azienda industriale CHIMICA, GOMMA, VETRO Aziende artigiane Anzianità di servizio: fino a 3 anni: 100% primi 3 mesi, 50% cinque mesi successivi; Da 3 a 6 anni: 100% primi 4 mesi, 50% sei mesi successivi; oltre i 6 anni: 100% primi 5 mesi, 50% sette mesi successivi. Il trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia insorta dopo almeno quattro mesi senza alcun assenza per malattia, dal 21 giorno di ricovero ospedaliero e in ogni caso per le malattie iniziate dopo 12 mesi dalla cessazione del diritto al trattamento del 100%. Esaurito il trattamento economico spettante a causa di un unico evento morboso, il trattamento stesso ricomincia ex novo in caso di ricovero ospedaliero superiore a 14 giorni. Integrazione dell indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione. Dal 4 al 180 giorno (malattie fino a sette giorni); Dal 1 al 180 giorno (malattie di durata superiore. Stessa norma per gli impiegati. Anzianità di servizio: Fino a 3 anni: 8 mesi; Da 3 a 6 anni: 10 mesi; Oltre i 6 anni: 12 mesi. In un arco di 36 mesi, più eventuali sei mesi d aspettativa non retribuita (prorogabili di altri sei). I ricoveri ospedalieri di durata continuata superiore a 20 giorni e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi non sono considerati ai fini della durata massima del comporto. Stessa norma per gli impiegati. 9 mesi (anzianità di servizio fino a cinque anni); 12 mesi (anzianità superiori), nell arco di 24 mesi. In caso di assenza dal lavoro di almeno otto mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, su richiesta del lavoratore interessato, l impresa concederà un aspettativa non retribuita di 6 mesi, eventualmente prorogabile da parte dell impresa per ulteriori 6 mesi in caso di documentato protrarsi della stessa anche su segnalazione della RSU. Alla presenza di specifica richiesta da parte del lavoratore, per ragioni di malattia sarà riconosciuto un periodo massimo di aspettativa non retribuita pari a sei mesi.

22 92 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto CINEMATOGRAFI Esercizi Per tutti i livelli: integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 180 giorno. Nei multiplex: Integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 180 giorno; integrazione del 50% della retribuzione dal 1o al 2o giorno; integrazione del 100% della retribuzione dal 2o al 3o giorno. Anzianità di servizio Fino a 5 anni: integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 105 giorno; integrazione del 50% della retribuzione dal 106 al 210 giorno; fino a 10 anni: integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 135 giorno; integrazione del 50% della retribuzione dal 136 al 270 giorno; Oltre 11 anni: integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 180 giorno; integrazione del 50% della retribuzione dal 181 al 365 giorno. La diversa durata corrisponde a diverse anzianità di servizio (fino a cinque anni, da sei a 10, oltre i 10): sette mesi, nove mesi, 12 mesi, nell arco, rispettivamente, di 14 mesi, 18 mesi e 24 mesi, nel caso di più malattie; più eventuali quattro mesi d aspettativa non retribuita.

23 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto CINEMATOGRAFIA Produzione COLLABORATORI FAMILIARI Lavoro domestico COOPERATIVE SOCIALI Integrazione dell indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione: Anzianità di servizio fino a cinque anni: 100% della retribuzione per i primi tre mesi; 50 % per i tre mesi successivi. Anzianità fino a 10 anni: 100% per i primi cinque mesi; 50 % per i quattro mesi successivi. Anzianità oltre i 10 anni: 100% per i primi otto mesi; 50 % per i quattro mesi succ. Il datore di lavoro deve erogare una quota della retribuzione globale di fatto pari al 50% per i primi 3 giorni consecutivi; 100% dal 4 giorno in poi, per un periodo massimo di 8, 10 e 15 giorni (secondo l anzianità) complessivi nell arco dell anno. Integrazione dell indennità INPS fino a concorrenza della normale retribuzione dal 1 al 180 giorno d assenza. Anzianità di servizio fino a cinque anni: 100% della retribuzione per i primi tre mesi, 50% per i tre mesi successivi. Anzianità fino a 10 anni: 100% per i primi cinque mesi, 50% per i quattro mesi successivi. Anzianità oltre i 10 anni: 100% per i primi otto mesi: 50 % per i quattro mesi successivi. Integrazione dell indennità INPS fino a concorrenza della normale retribuzione dal 1 al 180 giorno d assenza. 12 mesi (nel caso di più malattie, nell arco dei 24 mesi precedenti ogni episodio morboso); più un eventuale periodo d aspettativa non retribuita della durata massima di sei mesi. In giorni di calendario da calcolarsi nell anno solare: 10 giorni (anzianità fino a sei mesi); 45 giorni (anzianità da sei mesi a due anni); 180 giorni (anzianità oltre i due anni). 12 mesi nell arco dell ultimo triennio.

24 94 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto COMMERCIO Stessa norma degli operai per gli (terziario) impiegati. I lavoratori hanno diritto, oltre all indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: Dal 1 al 3 giorno: 100%; dal 4 al 20 giorno: 75%; dal 21 giorno 100%. I lavoratori assunti antecedentemente al 1 gennaio 2000 e con un anzianità di servizio superiore a 10 anni hanno diritto ad un trattamento economico pari al 100% della retribuzione netta. In caso d infortunio sul lavoro il trattamento economico è il seguente: 1 giorno 100%; dal 2 al 4 giorno 60%; dal 5 al 20 giorno 90%; dal 21 giorno 100%. In caso di malattia o infortunio sul lavoro i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell anno solare. Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, su richiesta da avanzare a mezzo raccomandata RR entro il 180 giorno, ad un periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni, considerato utile ai fini dell anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato la conservazione opera nei limiti di scadenza del termine. Il periodo di malattia è utile ai fini del computo dell indennità sostitutiva di preavviso. I lavoratori assunti antecedentemente al 1 gennaio 2000 e con un anzianità di servizio superiore a 10 anni, hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 10 mesi. MALATTIE TUBERCOLARI. I lavoratori ricoverati hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro. Nel caso di dimissione dalla casa di cura per guarigione entro 14 mesi dalla predetta data, il diritto alla conservazione del posto permane per i quattro mesi successivi. Per le aziende con oltre 15 dipendenti l obbligo di conservazione del posto permane per i sei mesi successivi alla dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione. Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia dichiarata l inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. Ai fini dell anzianità di servizio è riconosciuto un periodo massimo di 180 giorni.

25 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto COMMERCIO (terziario) EDILIZIA Aziende artigiane Aziende Industria Operatori di vendita: Hanno diritto ad un trattamento economico interamente a carico dell azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: fino al 6 anno primi cinque mesi 100%; 3 mesi succ. 50%; oltre il 6 anno primi otto mesi 100%; 4 mesi succ. 50%. Erogazione di un trattamento giornaliero (per 6 giorni settimanali escluse le festività) determinato applicando alla quota oraria di paga base, contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale, i seguenti coefficienti: In caso di più malattie: 100% per il 1 mese aggiuntivo, 50% per i successivi due mesi. Operatori di vendita: Il periodo di conservazione del posto ha una durata d otto mesi per i lavoratori con anzianità di servizio fino a sei anni e di 12 mesi per quelli con anzianità di servizio superiore. In caso di malattie diverse, il posto è conservato fino ad un massimo di otto mesi di assenza complessiva nell arco dei 12 mesi precedenti per i lavoratori con anzianità di servizio fino a sei anni ovvero di 12 mesi di assenza complessiva nell arco dei 18 mesi precedenti per i lavoratori con anzianità di servizio superiore. Operai: nove mesi (12 mesi per anzianità sup. a tre anni e mezzo). In caso di più malattie o ricadute: nove mesi complessivi nell arco di 20 mesi consecutivi (12 mesi complessivi nell arco di 24 consecutivi per anzianità sup. a tre anni e mezzo).

26 96 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto EDILIZIA Aziende artigiane Aziende Industria Dal 1 al 3 giorno, 0,5495 (malattie superiori a 7 giorni); 1,0495 (malattie superiori a 14 giorni); dal 4 al 20 giorno, 0,3795 per le giornate indennizzate dall INPS; Dal 21 al 180 giorno, 0,1565 per le giornate indennizzate dall INPS; Dal 181 al 365 giorno, 0,5495 per le sole giornate non indennizzate dall INPS. Le quote orarie così determinate sono moltiplicate per il numero d ore pari a 1/6 dell orario settimanale. Tale trattamento è detratto da quanto dovuto alla Cassa edile. Ricapitolando l operaio ha diritto al pagamento anticipato dal datore di lavoro del 100% della retribuzione per i primi sei mesi e il 50% per i restanti. Anzianità di servizio fino a due anni: 100% per sei mesi. Dai tre ai sei anni: 100% primi 6 mesi, 50% tre mesi successivi. Oltre i sei anni: 100% primi 6 mesi, 75% tre mesi successivi, 50% ulteriori tre mesi. Impiegati: sei mesi (anzianità di servizio fino a due anni), nove mesi (dai tre ai sei anni), 12 mesi (oltre i sei anni); in caso di più malattie, rispettivamente, nove mesi nell arco di 12 mesi, 12 mesi nell arco di 18, 15 mesi nell arco di 24. Edilizia industria per gli impiegati anziché nell arco dei 24 e dei 30 mesi (ultimo comma).

27 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto EDILIZIA Azienda cooperativa Erogazione di un trattamento giornaliero (per 6 giorni settimanali escluse le festività) determinato applicando alla quota oraria di minimo, contingenza e indennità territoriale di settore, i seguenti coefficienti: Dal 1 al 3 giorno, 0,5495 (malattie superiori a 7 giorni), 1,0495 (malattie superiori a 14 giorni); Dal 4 al 20 giorno, 0,3795 per le giornate indennizzate dall INPS; Dal 21 al 180 giorno, 0,1565 per le giornate indennizzate dall INPS; Dal 181 al compimento del 12 mese, 0,5495 per le sole giornate non indennizzate dall INPS. Le quote orarie così determinate sono moltiplicate per il numero d ore pari a 1/6 dell orario settimanale. Tale trattamento è detratto da quanto dovuto alla Cassa edile. Anzianità fino a due anni, 100% per sei mesi; Dai tre ai sei anni, 100% primi 6 mesi, 50% tre mesi succ.; Oltre i sei anni: 100% primi 6 mesi, 75% tre mesi succ., 50% ulteriori tre mesi. Operai: nove mesi per anzianità fino a tre anni e ½ e 12 mesi per anzianità sup. (nell arco di 15 mesi). Impiegati: sei mesi (anzianità di servizio fino a due anni), nove mesi (dai tre ai 6), 12 mesi (oltre i 6). In caso di più malattie, rispettivamente, nove mesi nell arco di 15 mesi, 12 mesi nell arco di 18, 15 mesi nell arco di 24.

28 98 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto ELETTRICITÀ 100% della retribuzione 12 mesi (18 in caso di pluralità d eventi morbosi). Nel caso d assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley anche se non comportanti ricovero ospedaliero spetta l intera retribuzione fino al limite massimo di 24 mesi ed il 70% della retribuzione per un ulteriore periodo massimo di otto mesi. Ai lavoratori affetti da TBC, qualora l assenza si protragga oltre il limite massimo previsto per la corresponsione della retribuzione, è corrisposta la retribuzione mensile nella misura pari al 70% fino ad un periodo massimo di 12 mesi. Stessa norma degli operai per gli impiegati. 12 mesi (18 mesi in caso di pluralità d eventi morbosi). Non si tiene conto delle assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley o a degenze ospedaliere. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità d episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di 18 mesi di assenza (32 mesi nel caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley) entro l arco massimo di 36 mesi consecutivi. Nel computo dei predetti limiti non si tiene conto dei periodi di degenza ospedaliera. Superati i limiti di cui sopra, il lavoratore può usufruire, previa richiesta, ad un periodo d aspettativa (non retribuito ma con decorrenza di anzianità) non superiore a 12 mesi.

29 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto Al lavoratore affetto da TBC è garantito ELETTRICITÀ il diritto alla conservazione del posto, senza decorrenza d anzianità, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, nonché, in caso di rientro, il diritto all utilizzazione con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative. ENERGIA Integrazione dell indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta (retribuzione totale mensile, premio di produzione e indennità di turno): Anzianità di servizio fino a cinque anni: 100% per i primi quattro mesi, 50% per i tre mesi successivi; Anzianità di servizio da sei a 10 anni: 100% per i primi sei mesi, 50% per i quattro mesi successivi; Anzianità oltre i 10 anni: 100% per i primi otto mesi, 50% per i quattro mesi successivi. Stessa norma degli operai per gli impiegati. Il periodo massimo di comporto è per un anzianità di servizio: Fino a 5 anni: 7 mesi; Fino a 10 anni: 10 mesi; Oltre 10 anni: 12 mesi. Non possono in ogni caso essere superati i seguenti periodi complessivi di conservazione del posto: mesi nove in un periodo di 1 anno, fino a 5 anni di anzianità; mesi 12 in un periodo di 18 mesi, fino a 10 anni di anzianità; mesi 18 in un periodo di 27 mesi, oltre 10 anni di anzianità.

30 MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto In caso d assenze frazionate il trattamento ENERGIA complessivo non può su- perare le seguenti misure: 5,5 mensilità, per nove mesi consecutivi (anzianità di servizio fino a cinque anni); otto mensilità per 12 mesi consecutivi (da sei a 10 anni); 10 mensilità per 18 mesi consecutivi (oltre i 10 anni). Lavoratori in prova: 100% della retribuzione netta per il periodo di comporto. ENTI CULTURALI 100% per i primi 12 mesi, 100% per i primi 12 mesi; 12 mesi nell arco di tre anni, più E RICREATIVI 50%, per gli ulteriori 12 mesi. 50% per gli ulteriori 12 mesi. eventuali 12 mesi d aspettativa non Federculture retribuita. FARMACIE Anzianità di servizio: Aziende Fino a tre anni: 8 mesi; municipalizzate Oltre i tre anni: 12 mesi. Integrazione dell indennità dell istituto competente fino a concorrenza delle seguenti aliquote della quota giornaliera della retribuzione totale: 100% (primi otto mesi); 50% (successivi quattro mesi). Stessa norma per l infortunio sul lavoro. Integrazione dell indennità dell istituto competente fino a concorrenza delle seguenti aliquote della quota giornaliera della retribuzione totale: 100% (primi otto mesi); 50% (successivi quattro mesi). Stessa norma per l infortunio sul lavoro. Agli affetti da TBC ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28/2/1953, n.86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l obbligo della conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

31 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto FARMACIE Aziende Per le aziende con più di 15 dipendenti municipalizzate l obbligo di conservare il po- sto al lavoratore sussiste ai sensi dell art. 9 della legge 14/12/1970, n fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. FARMACIE Aziende private FOTOINCISIONE TESSILE Integrazione dell indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della quota giornaliera della retribuzione di fatto: 100% (fino al 3 giorno); 80% (dal 4 al 20 giorno); 100% (dal 21 al 180 giorno). Integrazione dell indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione normale, di fatto: 50% (dal 1 al 3 giorno), 100% (dal 4 al 180 giorno ovvero, nel caso di malattie superiori ai 28 giorni, dal 1 giorno). Il 50% della retribuzione normale, di fatto, per le malattie eccedenti il 6 mese, fino alla fine del periodo di comporto. Stessa norma degli operai per gli impiegati. Integrazione dell indennità INPS per gli intermedi, e trattamento economico a carico dell azienda per gli impiegati, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione normale, di fatto: 100% (primi quattro mesi); 50% (mesi successivi). 180 giorni nell anno solare, più eventuali 120 giorni d aspettativa non retribuita. 13 mesi nell arco di 21 mesi, più un eventuale aspettativa non retribuita di quattro mesi.

32 MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL 3. Trattamento economico e comporto GAS - ACQUA Corresponsione della retribuzione totale con deduzione delle somme erogate dagli istituti assicuratori per tutto il periodo di comporto. GIOCATTOLI Aziende industriali Dal 1 al 3 giorno: 50% della retribuzione; dal 4 al 180 giorno: 100% della retribuzione; dal 181 al 365 giorno: 50% della retribuzione. Corresponsione della retribuzione totale con deduzione delle somme erogate dagli istituti assicuratori per tutto il periodo di comporto. Per tutti i livelli: integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 180 giorno; integrazione del 50% della retribuzione dal 181 al 365 giorno. Per gli intermedi vale la stessa norma. In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi (esclusi i periodi di ricovero ospedaliero). Superato il limite di 12 mesi, il lavoratore ha diritto, a richiesta, ad un periodo d aspettativa della durata di un anno. Sono considerate assenze per malattia le cure termali e/o idropiche, riconosciute dal medico di fiducia del lavoratore e autorizzate dall INPS o da altre strutture pubbliche competenti. 13 mesi, nell arco di 30 mesi (912 giorni di calendario) in caso di più malattie.

33 3. MALATTIA E COMPORTO NEI CCNL Trattamento economico e comporto GIORNALISTI Stessa norma Per tutti i livelli: integrazione del 100% della retribuzione dal 1 al 270 giorno; integrazione del 50% della retribuzione dal 271 al 540 giorno. Praticanti: 100% della retribuzione per il primo mese; 50% per i due mesi successivi. In caso di malattia o infortunio per causa di lavoro sarà conservata la retribuzione per il periodo di un GOMMA E PLASTICA Aziende industriali Integrazione dell indennità INPS a carico dell azienda fino a concorrenza dell intera retribuzione netta per i periodi di seguito indicati: tre mesi (fino a tre anni di servizio); quattro mesi (da quattro a sei anni); cinque mesi (oltre i sei anni); indennità pari al 50% della retribuzione per i periodi di malattia oltre il 6 mese e fino al termine del periodo di comporto. anno. Trattamento economico interamente a carico dell azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione: 100% primi tre mesi (fino a 3 anni di servizio), primi quattro mesi (da quattro a sei), primi cinque mesi (oltre i sei anni); 66,6% tre mesi successivi (fino a 3 anni di servizio), cinque mesi successivi (da quattro a sei), sette mesi successivi (oltre i sei anni). 18 mesi, nell arco di 24 mesi in caso di più periodi di malattia. In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi: fino al 3 anno sei mesi; dal 4 al 6 anno nove mesi; oltre il 6 anno 12 mesi. In caso di pluralità d assenze i periodi indicati devono intendersi riferiti ad un arco temporale di 36 mesi. Superato il periodo di conservazione del posto per un continuativo grave evento morboso il lavoratore ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi entro il suddetto limite, ad un periodo d aspettativa non retribuita fino a cinque mesi.

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