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1 TAX NEWS Circolare per la clientela dello Studio Gerla Associati XXX Via Dante 9 Milano Tel Fax studiogerla@studiogerla.com Website:

2 SOMMARIO NORMATIVA Approvato il decreto milleproroghe : nuovo calendario per le dichiarazioni dei redditi PRASSI Variazioni dell imponibile Iva ex art. 26 D.p.r. n. 633/72 L Agenzia delle Entrate illustra il bonus famiglia Istituti deflattivi del contenzioso: le novità introdotte dal decreto anticrisi Detrazione Irpef per le attività sportive praticate dai figli nel caso di compartecipazione dei genitori alle spese Ulteriore prassi del mese di febbraio LO SAPEVATE CHE? GIURISPRUDENZA Accertamenti bancari: per giustificare i versamenti sospetti non bastano i biglietti vincenti della lotteria SCADENZE FISCALI Marzo 2009 APPROFONDIMENTI Le novità fiscali del decreto anticrisi : il bonus famiglia L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza. Prima di prendere qualsiasi decisione basata su questa informativa si prega di contattare lo Studio Gerla Associati.

3 NORMATIVA Approvato il decreto milleproroghe : nuovo calendario per le dichiarazioni dei redditi (Legge n. 14 del 27 febbraio 2009) Lo scorso 26 febbraio è stato convertito definitivamente in legge il decreto n. 207/2008 che proroga la scadenza di numerosi adempimenti. In ambito fiscale è da segnalare la ridefinizione del calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, che viene sintetizzato nella seguente tabella: Adempimento Modello Unico persone fisiche società di persone società di capitali Modello 770 semplificato Modello 770 ordinario Dichiarazione dei redditi dei soggetti in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione e fusione Dichiarazione Irap Dichiarazione annuale Iva Trasmissione telematica delle dichiarazioni 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta Termine di presentazione Fine del 9 mese successivo al termine del periodo d imposta Fine del 7 mese successivo al termine del periodo d imposta Fine del 7 mese successivo al termine del periodo d imposta Fine del 9 mese successivo al termine del periodo d imposta Fine del 9 mese successivo al termine del periodo d imposta Fine del 9 mese successivo al termine del periodo d imposta Termine per le società con esercizio solare Vecchio termine 30 settembre 31 luglio 31 luglio 31 marzo 31 luglio 31 luglio (invariato) 30 settembre 31 luglio 30 settembre 31 luglio 30 settembre 31 luglio 15 luglio // 25 giugno TAX NEWS

4 PRASSI Variazioni dell imponibile Iva ex art. 26 D.p.r. n. 633/72 (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 42 del 17 febbraio 2009) In risposta ad un istanza di interpello avente ad oggetto una complessa casistica l Agenzia delle Entrate ha ripercorso in maniera analitica la normativa contenuta nell art. 26 del Decreto Iva relativa all emissione delle note di variazioni. Si ricorda, innanzitutto, che tale articolo dispone quanto segue: 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. 2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. 3. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli artt. 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. 5. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli artt. 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25 Nell analisi compiuta nella risoluzione n. 42, che si sofferma sul secondo comma dell art. 26, l Agenzia ha evidenziato che: TAX NEWS

5 la disposizione prevede specifici eventi, quali dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili ( ) o (...) applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente al verificarsi dei quali è possibile variare l imponibile e/o l imposta senza limiti temporali, mentre il successivo terzo comma pone un limite temporale di 1 anno per poter effettuare la variazione, qualora gli eventi di cui al comma precedente si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo delle parti o nell ipotesi di inesattezza della fatturazione; per effetto del combinato disposto del secondo comma dell articolo 26 e dell articolo 19 del decreto Iva, tuttavia, la nota di variazione deve essere emessa, comunque, al più tardi con la dichiarazione relativa al 2 anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione; in base agli insegnamenti della Corte di Cassazione le ragioni per le quali un operazione fatturata viene meno in tutto o in parte o sia ridotta nel suo ammontare imponibile possono essere varie e possono consistere non solo nella nullità, nell annullamento, nella revoca, nella risoluzione, nella rescissione, ma anche in ragioni cui la legge rinvia per il fatto che esse sono simili, ed anche a mancato pagamento, ad abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Quel che conta, per volontà del legislatore, è, perciò, non tanto la modalità con cui si manifesta la causa della variazione dell imponibile dell IVA, quanto piuttosto che della variazione e della sua causa si effettui registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.p.r. n. 633; sempre la Corte di Cassazione evidenzia che affinché possa essere emessa la nota di variazione è necessaria che sia assicurata l identità tra l oggetto della fattura e della registrazione originarie, da un lato, e, dall altro, l oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili; Il diritto alla detrazione spetta al cedente del bene od al prestatore del servizio, il quale deve registrare la nota di variazione a norma dell articolo 25, mentre il cessionario (o il committente) deve annotare nel registro di cui all articolo 23 l imponibile e l imposta corrispondente; il diritto alla detrazione dell imposta può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al 2 anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per la variazione medesima. L Agenzia delle Entrate illustra il bonus famiglia (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2 del 3 febbraio 2009) Si veda l approfondimento contenuto in questo numero Istituti deflattivi del contenzioso: le novità introdotte dal decreto anticrisi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 4 del 16 febbraio 2009) Il Decreto anti-crisi (D.L. n. 185/2008) tra le molti disposizioni di carattere tributario ha modificato in modo rilevante la disciplina dei cd. istituti deflattivi del contenzioso, ovvero degli strumenti mediante i quali contribuente ed ufficio possono tentare di trovare un accordo su un accertamento fiscale evitando di dover ricorrere al contenzioso tributario ed ottenendo in cambio vantaggi TAX NEWS

6 reciproci. È da segnalare che le modifiche introdotte dal decreto anticrisi seguono a distanza di pochi mesi quelle altrettanto significative introdotte nel giugno 2008 dal decreto legge n Ricordando come le novità introdotte perseguono il fine di semplificare la gestione dei rapporti tra l Amministrazione finanziaria ed il contribuente, ispirandoli a principi di reciproco affidamento, nonché di agevolare la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti, l Agenzia delle Entrate ha quindi analizzato, nella circolare n. 4, le novità introdotte dal decreto, che riguardano principalmente: l introduzione di un nuovo istituto deflattivo, denominato definizione dell accertamento mediante adesione ai contenuti dell invito al contraddittorio (nuovo art. 5, commi 1-bis e seguenti del D.Lgs n. 218/97). In base a tale nuovo strumento l Agenzia delle Entrate, a seguito di alcune tipologie di accertamento che non si basano su una verifica fiscale fisica presso il contribuente (ad esempio accertamenti d ufficio a seguito di omessa dichiarazione dei rediti, accertamenti induttivi o sulla base del redditometro, ecc ), inviterà esplicitamente il contribuente ad aderire a quanto rilevato in sede di controllo, quantificando al contempo le maggiori imposte dovute: l accettazione degli importi da parte del contribuente consentirà di ridurre le sanzioni ad 1/8 del minimo di legge. È stato altresì evidenziato dall Erario che il nuovo istituto (la cui applicazione è ad ampio spettro, riguardando imposte dirette, Iva ed altre imposte indirette) non si applica con riferimento ai processi verbali di constatazione redatti al termine di una verifica fiscale, che consentono già l adesione con pagamento delle sanzioni ridotte ad 1/8 previa manifestazione di volontà del contribuente entro 30 giorni dalla notifica del P.V.C. stesso; la modifica della disciplina dell acquiescenza, ovvero dell istituto che consente al contribuente destinatario di un atto di accertamento che rinunci a ricorrere in commissione tributaria ed a richiedere l accertamento con adesione lo sconto sulle sanzioni quantificate nell atto: in base alle novità introdotte, infatti, qualora l accertamento non sia stato preceduto dall invito discusso nel punto precedente e non riguardi le risultanze di un P.V.C., l accettazione del contenuto dell accertamento ( acquiescenza ) consente ora la riduzione ad 1/8 del minimo delle sanzioni previste (in precedenza era un quarto). Detrazione Irpef per le attività sportive praticate dai figli nel caso di compartecipazione dei genitori alle spese (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 50 del 25 febbraio 2009) L Agenzia delle Entrate, a fronte di un istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha nuovamente analizzato la detrazione Irpef, introdotta a partire dal 2007, relativa alle attività sportive svolte dai figli. L agevolazione, come noto, consente di detrarre un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica: il decreto del 28 marzo 2007 ha identificato le caratteristiche delle strutture ove viene svolta dai figli l attività sportiva e gli obblighi documentali per la certificazione delle spese agevolabili. Nella risoluzione emanata lo scorso 25 febbraio è stato ricordato che l importo di 210 euro deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli: nel caso in cui, quindi, entrambi i genitori TAX NEWS

7 partecipino alle spese gli stessi dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all'onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva. Ulteriore prassi del mese di febbraio Si segnala la seguente, ulteriore prassi emanata dall Agenzia delle Entrate nel corso del mese di febbraio: risoluzione n. 31 del 4 febbraio obblighi dichiarativi delle imprese individuali; risoluzione n. 36 del 9 febbraio modalità di corresponsione agli eredi del TFR e del trattamento di fine servizio; risoluzione n. 43 del 17 febbraio ravvedimento operoso ai fini Irap; risoluzione n. 46 del 24 febbraio affrancamento fiscale dei disavanzi in caso di fusione inversa; risoluzione n. 51 del 25 febbraio liquidazione Iva di gruppo, identificazione della capogruppo e prestazione delle garanzie di legge; risoluzione n. 52 del 25 febbraio dichiarazione di successione in caso di bene immobile acquisito per usucapione. LO SAPEVATE CHE? A partire da quest anno le persone fisiche che presentano una posizione fiscale semplificata possono adempiere ai propri obblighi dichiarativi utilizzando, in alternativa al classico modello Unico, il cd. Modello Unico Mini : si tratta di un nuovo modello di dichiarazione dei redditi ridotto nelle dimensioni (4 pagine in tutto, accompagnate da sole 24 pagine di istruzioni) che, nelle intenzioni dell Agenzia delle Entrate, dovrebbe consentire ai circa 4 milioni di contribuenti che presentano le casistiche di reddito più comuni di assolvere i loro obblighi tributari con maggiore semplicità. In sintesi possono essere dichiarati con il modello Mini alcuni tipi di reddito (come quelli fondiari, di lavoro dipendente, quelli derivanti da pensioni o da collaborazioni occasionali), ad esclusione di alcune casistiche più complesse, e possono essere dedotti/detratti gli oneri più comuni che presentano i conteggi più semplici: l utilizzo del modello non è quindi consentito in presenza di certe tipologie di reddito (es. da P. Iva) o di taluni oneri, od ancora nel caso di rettifica della dichiarazione originaria. Il modello Mini e le relative istruzioni possono essere liberamente scaricati dal sito Internet dell Agenzia delle Entrate TAX NEWS

8 GIURISPRUDENZA Accertamenti bancari: per giustificare i versamenti sospetti non bastano i biglietti vincenti della lotteria (Cassazione, sentenza n del 5 febbraio 2009) Come già si è avuto modo di evidenziare di recente (si vedano, a tal proposito, le Tax News ) l Amministrazione Finanziaria ricorre con sempre maggior frequenza, grazie anche allo sviluppo delle tecnologie informatiche, ad accertare maggiori redditi mediante il ricorso ai controlli bancari. Il caso finito recentemente all esame della Suprema Corte contrapponeva la pretesa dell Agenzia delle Entrate di accertare maggiori redditi in virtù delle risultanze delle indagini finanziarie (che evidenziavano versamenti sul conto corrente non correlati ai redditi propri del contribuente), alle giustificazioni addotte dal contribuente stesso, che esibiva, a supporto di tali entrate, numerose ricevute del lotto dichiarate vincenti. La Corte di Cassazione, avallando la tesi dell Ufficio, ha sostenuto che per vincere la presunzione che regge le indagini finanziarie non è sufficiente presentare semplicemente dei biglietti (che risultano anonimi) adducendo che gli stessi siano stati vincenti, soprattutto quando si tratta di incassi che, per ragioni di valore, possono essere eseguiti attraverso la semplice presentazione della giocata senza ulteriori riscontri circa il nominativo del beneficiario delle somme. In ogni caso, conclude la Cassazione, la rettifica operata dall Erario può essere utilmente superata solo con la puntuale ed analitica dimostrazione da parte del contribuente del legame tra una asserita vincita in denaro ed il versamento delle somme sul conto corrente del vincitore. TAX NEWS

9 SCADENZE FISCALI Marzo 2009 N.B.: tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa Lunedì 16 Tassa annuale libri sociali Termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri sociali. Soggetti obbligati Società di capitali. Modalità operative Versamento mediante modello F24 on line di: q q 309,87, se il capitale sociale non supera, alla data del 1 Gennaio 2009, l importo di ,90; 516,46, se il capitale sociale supera, alla data del 1 Gennaio 2009, l importo di ,90. Si ricorda che l importo della tassa prescinde dal numero dei libri e delle relative pagine che la società ha in essere. Codice Tributo 7085 Tassa annuale vidimazione libri sociali TAX NEWS

10 Martedì 31 Versamento F.i.r.r. agenti su provvigioni 2008 Termine per il versamento all Enasarco, da parte delle imprese preponenti, del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (F.i.r.r.) relativo all anno precedente: i versamenti devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il sistema on-line. La misura del F.i.r.r. varia in ragione della tipologia di agente e del volume provvigionale annuo, come da tabella di sintesi qui riportata: Tipologia Agente Volume provvigioni Aliquota Fino ad % Monomandatario Oltre ed entro % Oltre % Fino ad % Plurimandatario Oltre ed entro % Oltre % Bonus famiglia richiesta al sostituto d imposta Con riferimento al cd. bonus famiglia (si veda l approfondimento contenuto in questo numero) entro la data odierna può essere richiesta al sostituto d imposta la somma spettante se si è scelto di riferirsi ai redditi ed alla composizione del nucleo famigliare del La richiesta può essere avanzata direttamente al sostituto o mediante invio telematico dell apposita istanza (da trasmettere per il tramite di Caf o di intermediari abilitati). Società di persone opzione per applicazione base imponibile Irap delle società di capitali Entro la data odierna le società di persone possono optare, mediante comunicazione trasmessa in via telematica all Agenzia delle Entrate, per l applicazione della base imponibile Irap propria delle società di capitali. L opzione è vincolante per un triennio: la richiesta da effettuare entro il 31 marzo 2009 riguarda pertanto il triennio TAX NEWS

11 APPROFONDIMENTI Le novità fiscali del decreto anticrisi : il bonus famiglia Il cd. decreto anticrisi (D.L. n. 1285/2008) ha introdotto molte disposizioni di carattere tributario, alcune delle quali volte ad agevolare determinate categorie di contribuenti. Tra tali provvedimenti è certamente da annoverare il cd. bonus famiglia, del quale viene fornita di seguito una sintesi operativa, che tiene conto dei chiarimenti recentemente offerti dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E emanata lo scorso 3 febbraio. In cosa consiste Il bonus famiglia è rappresentato da una somma in danaro che viene riservata ai nuclei famigliari a basso reddito che hanno conseguito, nel 2007 ovvero nel 2008, determinate categorie di reddito per un ammontare non superiore a prefissati limiti, di cui oltre. L ammontare del bonus varia al variare di due parametri: 1. numero di componenti del nucleo famigliare; 2. ammontare complessivo di reddito conseguito nel 2007 ovvero nel Il bonus non costituisce reddito e, quindi, non risulta soggetto ad imposizione. A chi spetta Come accennato, hanno diritto al beneficio i nuclei famigliari a basso reddito. Nel nucleo famigliare si ricomprendono: q q q q il richiedente; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se fiscalmente non a carico); i figli (solo se fiscalmente a carico); ogni altra persona indicata nell art. 433 del codice civile 1 che conviva con il richiedente o che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell autorità giudiziaria. Il coniuge, quindi, purché non legalmente ed effettivamente separato, rientra sempre nel nucleo famigliare, mentre il figlio rileva solo se fiscalmente a carico: esemplificando, una famiglia composta da marito, moglie e due figli i quali, pur convivendo con i genitori, hanno propri redditi superiori ad 2.840,51 euro (limite per essere considerati fiscalmente a carico), il nucleo famigliare ai fini dell erogazione del bonus risulta composto esclusivamente da marito e moglie. In caso di genitori separati o divorziati la circolare n. 2/2008 evidenzia che i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo famigliare del genitore di cui risultano a carico: in caso di figli a carico di entrambi i genitori è consentito sceglier liberamente il nucleo famigliare di appartenenza. 1 Sono ricompresi i genitori, i generi, le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. TAX NEWS

12 Per quanto riguarda le tipologie di reddito che consentono di richiedere il bonus, il nucleo famigliare deve aver percepito nell anno prescelto redditi rientranti esclusivamente nelle seguenti categorie 2 : 1. redditi di lavoro dipendente; 2. redditi di pensione; 3. alcuni redditi assimilati a lavoro dipendente, quali quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) ovvero assegni periodici corrisposti dal coniuge; per l usufruizione del bonus il richiedente deve aver conseguito almeno uno dei suddetti redditi e, nel caso in cui il richiedente stesso viva da solo (nucleo famigliare composto da una persona) deve essere necessariamente presente il reddito da pensione. In aggiunta a tali tipologie di reddito possono essere state conseguite le ulteriori due categorie: 4. redditi diversi (art. 67 del Tuir) derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo occasionali: in tale caso il bonus spetta solamente a condizione che il reddito diverso sia stato percepito da un famigliare del richiedente (se, quindi, il richiedente stesso consegue redditi diversi il bonus non spetta); 5. redditi fondiari, per un ammontare massimo di euro riferiti all intero nucleo famigliare (a differenza del punto precedente il reddito fondiario può essere stato conseguito anche dal richiedente del bonus). L Agenzia delle Entrate ricorda che il possesso di redditi diversi da quelli indicati nei precedenti cinque punti (ad. es. redditi di lavoro autonomo, redditi d impresa, ecc ), da parte di uno qualsiasi dei componenti del nucleo famigliare impedisce l usufruizione del beneficio. Per quanto concerne sia la composizione del nucleo famigliare sia il periodo di riferimento per verificare la spettanza del bonus e per quantificare lo stesso, il contribuente è libero di scegliere alternativamente il periodo d imposta 2007 ovvero il 2008: dalla scelta del periodo di riferimento conseguirà una diversa tempistica nella richiesta del bonus stesso, come si vedrà oltre. Quanto spetta Al ricorrere dei requisiti sinora descritti, la misura del bonus varia, come detto, in funzione del numero dei componenti del nucleo famigliare e del reddito conseguito, come dalla seguente tabella di sintesi: Componenti del nucleo famigliare Limite di reddito Bonus spettante > Con famigliare a carico portatore di handicap Concorrono anche i redditi che risultano sostitutivi di quelli indicati: si pensi, ad esempio, all indennità di disoccupazione percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente. TAX NEWS

13 Come e quando si richiede il bonus La normativa istitutrice del bonus prevede diverse modalità e differenti tempistiche per la richiesta. È innanzitutto possibile richiedere, tramite Caf od intermediari abilitati ovvero direttamente, il bonus al proprio sostituto d imposta: in tal caso q se il periodo preso a riferimento è il 2007 la domanda va presentata, utilizzando l apposito modello riportato entro il 28 febbraio 2009; q se il periodo di riferimento è il 2008 il termine di presentazione è fissato al 31 marzo TAX NEWS

14 È inoltre prevista la richiesta direttamente all Agenzia delle Entrate 3 : in questo caso il termine di invio (telematico) del modello sotto riportato è il 30 aprile (periodo di riferimento: 2007) ovvero il 30 giugno (riferimento 2008) 3 La circolare ricorda che in tale fattispecie potrebbero ricadere anche coloro che hanno richiesto il bonus al sostituto d imposta ma non hanno sufficiente capienza del monte ritenute: in tal caso il sostituto al quale è pervenuta l istanza deve tempestivamente informare il richiedente che la domanda va presentata all Agenzia delle Entrate. È da segnalare che la circolare n. 2/E utilizza una espressione infelice, poiché evidenzia che la richiesta può essere presentata all Agenzia delle Entrate per tutti i casi in cui il beneficio non possa essere erogato dal sostituto. TAX NEWS

15 Da ultimo, il bonus può essere richiesto (ma solo se il periodo di riferimento prescelto è il 2008) in sede di dichiarazione dei redditi: a tal fine nel modello 730 è stato inserito il quadro R, mentre nel modello Unico è dedicata al bonus un apposita sezione del quadro RX. Calcolo online del bonus Sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate è stata implementata una applicazione che consente, mediante l inserimento dei dati di riferimento, di calcolare l entità del bonus spettante: l applicazione è disponibile al seguente indirizzo TAX NEWS

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