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1 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE, LA MODIFICA, L ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE E DEGLI IMPIANTI DI RADIOTRASMISSIONE IN GENERE. Foglio notizie: APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del MODIFICATO PUBBLICATO All Albo Pretorio per 15 giorni: - all adozione della delibera di approvazione dal E DIVENUTO ESECUTIVO ENTRATO IN VIGORE in data , sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal , per la durata di 15 giorni.

2 Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento disciplina gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia relativi all installazione, alla modifica e all adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare e delle stazioni per tele-radio comunicazioni, in conformità alle norme vigenti in materia e, in particolare con riferimento: 1. alla L.R. n. 29 del 9 luglio 1993 Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele-radio comunicazioni ; 2. al D.M. n. 381 del avente ad oggetto Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana ; 3. alla Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 Legge quadro sulla protezione dall esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ; 4. alle direttive contenute nella Deliberazione GRV n del 29 dicembre 1998 e nelle circolari della Regione Veneto n. 4406/20312 del 19 marzo 1999, n. 2824/20312 del 27 febbraio 1998 e alla Circolare n. 12 del 12 luglio 2001 avente ad oggetto Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l individuazione dei siti. Articolo 2 FINALITA DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare la salute pubblica dagli effetti prodotti dalle onde elettromagnetiche generate dai sistemi per le tele-radio comunicazioni e di favorirne, comunque, l ordinata e strategica collocazione all interno del territorio comunale. Le disposizioni in esso contenute, si ispirano al principio precauzionale secondo cui è doveroso intervenire contro un agente potenzialmente dannoso per la salute umana anche prima che la nocività ne sia scientificamente dimostrata: pertanto, l esposizione alle radiazioni elettromagnetiche deve essere condotta a livelli tanto più bassi, quanto più ragionevolmente possibile, specie all interno di ambiti meritevoli di tutela aggiuntiva, quali asili, scuole e strutture sociosanitarie, nei quali la permanenza media dell utenza (perlopiù fasce deboli, particolarmente esposte al potenziale rischio) è superiore alle quattro ore giornaliere continuative. La progettazione, l installazione ed il funzionamento degli impianti per la telefonia cellulare e delle stazioni per tele-radio comunicazioni, devono avvenire in modo da salvaguardare, prioritariamente, la popolazione dagli effetti a breve, medio e lungo termine che potrebbero essere generati; inoltre, devono essere garantiti il corretto uso ed assetto del territorio, nonché la compatibilità delle installazioni con l ambiente, l ornato e l estetica dell intorno. Va compiutamente valutata, tuttavia, anche la necessità del gestore di garantire un efficiente funzionamento del servizio di telefonia in quanto servizio di pubblica utilità. Articolo 3 DEFINIZIONI Ai fini dell applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni seguenti: 1. gestore: è ogni società concessionaria del servizio di telefonia mobile; 2. stazione radio base (SRB): è una stazione radio di terra per la telefonia cellulare, a servizio di uno o più gestori; 3. limiti di esposizione: sono i valori massimi ammessi del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza, da considerarsi come valori di immissione e da misurarsi con

3 le modalità previste dalla normativa vigente in materia (art. 3 del D.M.A n. 381 fino alla emanazione del decreto previsto dalla legge quadro n. 36/2001, art. 4 comma 2) che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute; 4. misure di cautela: sono le misure da introdurre per contenere, in corrispondenza di edifici e strutture di qualsiasi tipo adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore, i valori limiti di immissione previste al 2 comma dell art. 4 del DMA n. 381, fino alla emanazione del decreto previsto dalla legge quadro n 35/2001, art. 4 comma 2; 5. obiettivi di qualità: sono i risultati che si conseguono con l introduzione, nella fase di progettazione, realizzazione e adeguamento degli impianti in oggetto, delle soluzioni tecnologicamente più avanzate e disponibili al fine di ridurre le emissioni di campo elettromagnetico a livelli quanto più bassi possibile in virtù del principio di minimizzazione di cui all art. 1 comma 1 della Legge 36 del 22 febbraio 2001; 6. strutture sensibili: sono gli edifici e le aree desinati ai soggetti meritevoli di tutela aggiuntiva, in quanto destinati ad accogliere soggetti deboli, prevalentemente in età pediatrica (asili, scuole, strutture socio-sanitarie ); 7. zona di campo vicino: è lo spazio racchiuso da un cilindro di raggio 10 m. centrato sull antenna, avente altezza pari a quella dell antenna. La distanza verticale tra la base del cilindro ed il primo piano di calpestio utilizzabile al di sotto della stessa deve essere non inferiore a 3,50 m.. L accesso alla zona di campo vicino deve essere consentito esclusivamente al personale addetto all installazione ed alla manutenzione dell impianto. Articolo 4 CONCESSIONE EDILIZIA/PERMESSO AD EDIFICARE L installazione, la modifica e l adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare o per le tele-radio comunicazioni, nell ambito del territorio comunale, sono soggetti al rilascio di concessione edilizia (o permesso ad edificare) nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. L installazione di impianti per la telefonia cellulare o per le tele-radio comunicazioni è consentita sulla base dei piani comunali di localizzazione, preferibilmente in collocazioni esterne al centro abitato e con le limitazioni e gli accorgimenti di seguito indicati. Le concessioni edilizie per le realizzazioni dei suddetti impianti sono rilasciate dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. Alla presentazione dell istanza devono essere prodotti i documenti di cui al successivo art. 6. Il Settore Servizi Tecnici Ufficio Ecologia e Ambiente e la ASL competente per territorio, ciascuno per il proprio ambito di competenza, sono chiamati ad esprimere il proprio parere istruttorio con riferimento agli aspetti della tutela ambientale e della salute pubblica. L Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata esamina l istanza sulla base della compatibilità della proposta con i piani di localizzazione comunali che hanno lo scopo di garantire un corretto uso ed assetto del territorio. La Commissione Edilizia Comunale ed, eventualmente la C.E.C.I., si esprimono sull ornato e sulla compatibilità dell intervento con l aspetto dei luoghi e con la tutela paesaggisticoambientale. Al fine di contenere l impatto visivo di tali impianti, i gestori sono chiamati ad adottare le migliori tecniche disponibili atte a garantire un ottima contestualizzazione dell intervento.

4 Ai pareri degli Uffici e della ASL competente si deve accompagnare, debitamente prodotto a cura e spese del richiedente, il Parere Radioprotezionistico dell A.R.P.A.V.. Tale parere deve, ovviamente, valutare gli eventuali effetti cumulativi dovuti ad altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche presenti nell intorno dell installazione oggetto d istanza. Articolo 5 PRESCRIZIONI Per gli impianti da installare nel territorio comunale ed anche per quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere garantito (dal gestore e dall azienda titolare dell impianto) l utilizzo delle tecnologie più avanzate al fine di ottenere valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici quanto più ridotti possibile. In ogni caso dovranno essere rispettati i valori limite previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento dei valori limite dovranno essere applicate le azioni di risanamento previste dalla normativa medesima. E vietato installare stazioni radio base o stazioni per le tele-radio comunicazioni entro gli ambiti di pertinenza delle strutture sensibili, come definite all art. 3. L installazione di SRB o di impianti per TRC è consentita, all interno del centro abitato, preferibilmente in area pubblica, in ambiti destinati alla sosta degli autoveicoli e, comunque, con i dovuti mascheramenti (eventualmente anche concordati o suggeriti dalla Commissione Edilizia Comunale). E consentita l installazione di antenne su torri-faro per l illuminazione pubblica. Allo scopo di tutelare il patrimonio storico, artistico ed architettonico costituito dal Centro Storico e di salvaguardare il delicato contesto paesistico-ambientale dell ambito vallivo, è vietata l installazione di impianti per la telefonia cellulare e per le tele-radio comunicazioni nei siti tutelati ai sensi del D.M. 6 aprile 1959 (zone dell Antico Borgo e Canale dell Orologio) e del D.M. 20 gennaio 1972 (comprensorio delle Valli). Articolo 6 PRESENTAZIONE DELL ISTANZA Le istanze per l installazione degli impianti di cui al presene Regolamento devono essere presentate al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. Devono necessariamente essere redatte sull apposito modulo, a disposizione presso il Settore medesimo, e devono essere corredate dalla seguente documentazione: 1. estratti planimetrici e cartografici: CRT, PRG, planimetria catastale, con individuazione dell ambito di intervento; 2. planimetria alla scala 1:500, quotata, con individuazione dell ambito di intervento e con rappresentazione dello stato di fatto e di progetto, con indicazione dei sedimi degli edifici e degli altri manufatti significativi e delle relative aree di pertinenza; 3. rappresentazione dell esatta ubicazione dell antenna, con indicazione delle direzioni di massimo irraggiamento; 4. rappresentazione, alla scala più opportuna, delle opere (piante ed alzato); 5. relazione tecnico-illustrativa dalla quale si evincano anche tutti i dati tecnici relativi all impianto oggetto d istanza; 6. dichiarazione del gestore di rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente al momento del rilascio dell attestazione stessa e riportante, inoltre: l attestazione che le zone prossime all antenna in cui dovessero, per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche, essere superati i limiti di emissione di legge e, ove

5 applicabili, i limiti di cautela, saranno rese inaccessibili a qualsiasi soggetto diverso dal personale addetto alla manutenzione e al controllo del funzionamento dell impianto; l attestazione che quanto sopra sarà garantito e realizzato dal gestore medesimo, a totali proprie cura e spese; 7. titolo di proprietà o altro titolo idoneo attestante la disponibilità del suolo, o dell edificio, o porzione dello stesso, su cui si intende realizzare l installazione dell impianto; 8. nel caso di installazione di impianto all interno di proprietà comunale: definizione di apposito contratto con l Ente Locale per regolamentare la disponibilità dell area e le modalità d uso della stessa; 9. parere radioprotezionistico dell ARPAV, con valutazione degli eventuali effetti cumulativi, dovuti alla presenza di altri impianti (o, comunque, di possibili fonti di inquinamento elettromagnetico) nell area circostante. Tale parere è da acquisirsi a cura e spese della Ditta richiedente. Nel caso in cui l installazione ricadesse all interno di ambito tutelato ex D.L.vo 490/99 artt. 139 e 146, deve essere prodotta, in allegato alla Relazione tecnico-illustrativa, la seguente documentazione aggiuntiva: 1. indicazione precisa del vincolo paesaggistico-ambientale; 2. descrizione dell ambiente circostante con particolare riferimento alla presenza di ambiti meritevoli d tutela aggiuntiva (come descritti all art. 3, comma 6) presenti in un raggio di 300 m dal punto di installazione dell impianto; 3. individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche ed archeologiche, comprese nell ambito interessato dall intervento; 4. individuazione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare l eventuale impatto paesaggistico prodotto dall installazione della infrastruttura; 5. indicazione, in apposito elaborato cartografico, alla opportuna scala, della vegetazione esistente e dell eventuale vegetazione di progetto; 6. documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa dei principali coni visuali; 7. simulazione grafica relativa all inserimento dell impianto nel contesto circostante. Si conviene che tale documentazione aggiuntiva venga presentata anche qualora l installazione proposta sia visibile da ambiti sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale. In tali casi, infatti, la presenza di particolari coni visuali privilegiati, rende necessario verificare l effetto dell impatto visivo dell infrastruttura proposta sul limitrofo contesto sottoposto a tutela ambientale. Tutta la documentazione deve essere prodotta in tre copie. In caso di progettazione in ambito tutelato ex D.L.vo 490/99 è necessaria una copia ulteriore. Articolo 7 COLLAUDO Una volta realizzato l impianto, secondo quanto previsto negli elaborati allegati al titolo concessorio, lo stesso deve essere sottoposto a collaudo, sia da un punto di vista funzionalestrutturale che di verifica rispetto ai limiti del campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa.

6 Il collaudo di cui sopra deve essere eseguito da un ingegnere, o da un architetto, iscritto all ordine professionale da almeno 10 anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione dell opera e nella Direzione lavori della medesima. Il titolare della concessione edilizia ha l obbligo di presentare la comunicazione di fine lavori, esplicitando la data di ultimazione degli stessi e di comunicare, entro 30 giorni da tale ultima data, la nomina del collaudatore e i termini temporali entro cui verranno eseguite le operazioni di collaudo. Il collaudatore deve accertare: 1. se l opera, le strutture e gli impianti sono stati eseguiti a regola d arte e secondo il progetto approvato; 2. se i valori di intensità del campo elettrico, magnetico e di potenza dell onda piana sono conformi alle prescrizioni di legge e a quanto attestato dal gestore. Il collaudatore deve presentare al Comune, in duplice copia, il certificato di collaudo. Una delle due copie verrà restituita con l attestazione dell avvenuto deposito. L Amministrazione Comunale, potrà verificare, in qualsiasi momento, anche successivo all attivazione degli impianti conseguente alle favorevoli operazioni di collaudo, l effettiva rispondenza delle emissioni alle norme di legge e a quanto dichiarato nel nominato verbale di collaudo. Articolo 8 PIANI DI LOCALIZZAZIONE I soggetti gestori del servizio di radiotelefonia mobile (o, comunque, di teleradiocomunicazione) devono presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di piano di localizzazione per i nuovi impianti necessari all erogazione del servizio e la cui realizzazione è prevista entro l anno solare successivo. Il piano di localizzazione, così come predisposto da ciascun gestore, deve essere compatibile con le indicazioni contenute nel presente regolamento, redatto di concerto con i preposti Uffici Comunali, i quali hanno il compito di coordinare l azione di ogni singolo gestore, favorendo, per quanto possibile, soluzioni di co-siting. Si rileva che ogni valutazione di ordine igienico-sanitario sarà valutata solo in seguito alla presentazione definitiva delle proposte di localizzazione, avvalendosi dell apporto tecnicoscientifico dell ARPAV o, eventualmente di tecnici anche esterni all Amministrazione, esperti in materia. La proposta di piano di localizzazione di ciascun gestore deve essere accompagnata da un rilievo dei siti già autorizzati al gestore medesimo, allo scopo di tenere sempre costantemente monitorato lo stato di copertura del territorio comunale. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ogni gestore è chiamato a dare esatta descrizione di ciascuno degli impianti esistenti già autorizzati ed, eventualmente, a sanare ogni situazione non conforme alle presenti prescrizioni. Il Comune di Caorle esamina i piani di localizzazione così come proposti dai vari gestori e pervenuti entro il 31 ottobre di ogni anno. Gli Uffici preposti verificano la compatibilità di quanto proposto al presente Regolamento. Gli aspetti di natura igienico-sanitaria saranno valutati come sopra riportato. I piani di localizzazione di ciascun gestore sono approvati, qualora conformi al presene regolamento, con deliberazione della Giunta Comunale. La Giunta Comunale approva preferibilmente, con unica deliberazione, tutti i piani pervenuti entro il 31 ottobre di ciascun anno.

7 Le concessioni edilizie richieste da ciascun gestore successivamente all approvazione del piano di localizzazione da parte della Giunta Comunale, conformi al piano medesimo e corredate di tutta la documentazione necessaria (come riportato al precedente art. 6) sono rilasciate dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata (previo parere dell Ufficio Ecologia e Ambiente del Settore Servizi Tecnici e della ASL competente per territorio). Articolo 9 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE Il richiedente si impegna, tramite atto unilaterale d obbligo, al conseguimento degli obiettivi di qualità e, pertanto, ad adeguare gli impianti autorizzati a ogni nuova eventuale disposizione normativa in materia. Si impegna altresì, a sanare, entro un anno dall entrata in vigore del presente regolamento, ogni proprio impianto non conforme alle disposizioni ivi contenute. Articolo 10 NORMA TRANSITORIA Ogni gestore è chiamato a presentare entro il 31 ottobre 2002 la proposta di piano di localizzazione per l anno 2003, corredata come richiesto al precedente art. 8, di ogni informazione necessaria a definire compiutamente lo stato di fatto degli impianti esistenti. Per l anno in corso, anche in ragione del maggior servizio che ogni gestore è chiamato ad erogare durante la stagione estiva, saranno consentite installazioni temporanee. Ogni richiesta di localizzazione temporanea dovrà essere presentata tramite istanza di autorizzazione edilizia. Le domande dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente regolamento e dovranno essere corredate di parere radioprotezionistico fornito dall A.R.P.A.V.. Le localizzazioni autorizzate in regime transitorio, destinate a potenziare il servizio durante la stagione estiva, dovranno essere smantellate entro il 31 ottobre dell anno in corso. Successivamente all approvazione del piano di localizzazione per l anno 2003, non sarà più autorizzata alcuna installazione temporanea, se non esplicitamente prevista all interno del medesimo piano di localizzazione. Articolo 11 CONTROLLI L Amministrazione Comunale può verificare, in qualunque momento, avvalendosi di personale tecnico specializzato o dell apporto dell ARPAV, i valori di campo emesso dagli impianti autorizzati. Articolo 12 SANZIONI Si applicano le sanzioni previste dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15. In particolare, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento ai fini della tutela ambientale e della salute, previo accertamento effettuato dalle autorità abilitate al controllo, il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata applica la sanzione della sospensione della concessione edilizia o della autorizzazione da due a quattro mesi. In caso di reiterata infrazione, l atto autorizzatorio viene revocato (L. 36/2001 art. 15 comma 5).

8 Allegato: Tavole con indicazione degli ambiti di esclusione. Vengono allegate al presente regolamento le seguenti tavole, indicanti gli ambiti di esclusione previsti all art. 5: 1. Siti sensibili ed ambiti di esclusione Tav. 1/2, relativa al centro abitato ed alle frazioni (scala 1:5.000); 2. Siti sensibili ed ambiti di esclusione Tav. 2/2, relativa alle valli (scala 1:10.000).

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