Paola Sanna e Luca Vichi

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1 MERCATO DEL LAVORO: sostegno al reddito 6 ammortizzatori sociali a cura di Paola Sanna e Luca Vichi IN COLLABORAZIONE CON

2 LA RIFORMA DEL LAVORO AMMORTIZZATORI SOCIALI 6

3 LA RIFORMA DEL LAVORO continua ONLINE Il Sole 24 ORE riserva ai lettori di «La riforma del lavoro» l opportunità di approfondire online i temi trattati in questo volume. È sufficiente collegarsi all indirizzo registrarsi gratuitamente e inserire il seguente codice di attivazione: 86E34B25 Una volta entrati nell area riservata è possibile: consultare la normativa di riferimento; reperire le circolari applicative approfondire i contenuti del volume con articoli tratti dalle Riviste Professionali del Gruppo 24 Ore. I Manuali del Sole 24 ORE Aut. Min. Rich. Direttore responsabile: Roberto Napoletano Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Monte Rosa, Milano Settimanale - N. 6/2012 Volume 6 Il Sole 24 ORE a cura dell Area Tax&Legal Direttore: Paolo Poggi Redazione: Claudio Pagliara - Ermanno Salvini Progetto grafico copertine: Marco Pennisi & C. Tutti i diritti di copyright sono riservati. Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge. Finito di stampare nel mese di ottobre 2012 presso: Grafica Veneta Via Malcanton, Trebaseleghe (PD)

4 SUSSIDIO ATTIVO E RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE Nei mesi che hanno preceduto la discussione sulla Riforma, più parti hanno sottolineato l assoluta necessità di utilizzare strumenti di politica attiva per dare un impulso nuovo e vigoroso al mercato del lavoro. Due le ipotesi più significative emerse a riguardo. Innanzitutto, il disegno di legge Treu-Cazzola, che prevedeva l obbligo per le aziende, in caso di licenziamento, di farsi carico di un progetto di sostegno alla ricollocazione del lavoratore. L intenzione ultima era quella di dare una risposta concreta al problema principale, costituito dal fatto che una persona viene a trovarsi, improvvisamente e spesso drammaticamente, senza lavoro (e non solo senza un sussidio!). L altra proposta ipotizzata era quella del Senatore Ichino, che suggeriva - a fronte di un articolo 18 che si auspicava potesse diventare ben più flessibile di quello attualmente delineato dalla Riforma - che fosse l azienda a farsi carico del costo per il disoccupato dell eventuale secondo anno di ammortizzatori, dopo un primo anno pagato dall INPS. Questo scenario avrebbe incentivato - e non poco - le aziende ad individuare una nuova occupazione per le persone licenziate, se non altro per evitare l onere di un extra-costo. Cosa è accaduto, invece, al termine dell iter di discussione della Riforma? L articolo 18 è cambiato meno di quanto si pensasse e nessuna delle due ipotesi richiamate ha visto la luce. A tutt oggi, infatti, all interno del procedimento di conciliazione obbligatoria - assai interessante per la coattività e tempestività con cui viene disciplinata - la nuova norma si limita sì a suggerire che all atto della conciliazione le Parti concordino un progetto di supporto alla continuità professionale del lavoratore, ma non prevede alcuno strumento finalizzato ad incentivare l attuazione di tale progetto, né tantomeno a renderlo vincolante. Va però - a ben guardare - positivamente rilevato che parlare di progetti di sviluppo di ricollocazione professionale in sostituzione o ad integrazione dei tradizionali sussidi, era, fino a poco tempo fa, assolutamente impensabile! L esperienza fatta in questi anni dalle APL, sia di tipo generalista che specializzate nel supporto alla ricollocazione, ha dimostrato - su un target sufficientemente ampio ancorché non completamente rappresentativo della totalità delle situazioni che il sostegno alla ricerca del lavoro attraverso progetti specifici, sviluppati da società altamente professionali, ha un effetto positivo nel ridurre il tempo medio di ricollocazione (che si è attestato negli ultimi anni tra i 5 e i 6 mesi per circa il 90% dei soggetti presi in carico). Questa esperienza positiva è efficace per l azienda che deve licenziare, per la persona che deve trovare una nuova occupazione, per l azienda che assume, per lo Stato che incassa imposte e contributi e per le APL che svolgono il proprio lavoro. Inoltre ha finalmente messo in

5 discussione il principio ideologico del sussidio passivo, che vige da tempo immemorabile, e ha contribuito ad aprire un varco, per ora più culturale che normativo, di fondamentale importanza per i soggetti che operano nel mercato del lavoro. In che modo? Indicando - nei fatti - come sia meglio affrontare la fatica di un percorso attivo, che sembra avere effetti non immediati, ma il cui valore si dimostra ben più alto per le parti, sia per il presente che per il futuro. Questo, però, è solo l inizio: spetta oggi alle APL e ad Assolavoro promuovere la conoscenza dell outplacement anche attraverso l erogazione di servizi di grande qualità e alle Parti Sociali farsi carico dell educazione dei propri iscritti nel sostenere gli oneri connessi a questo strumento per poter beneficiare, poi, degli onori. Infine, i responsabili delle politiche pubbliche hanno il compito di proporre progetti di sussidio attivo che evitino inefficaci spargimenti di risorse comuni, ormai esangui, e che, viceversa, conducano a valorizzare in modo selettivo tali fondi per la costruzione di un bene per tutti. Stefano Colli-Lanzi, CEO Gi Group e Presidente Gi Group Academy

6 AMMORTIZZATORI SOCIALI di Paola Sanna e Luca Vichi INDICE GENERALE Capitolo 1- La riforma degli ammortizzatori sociali Assicurazione sociale per l impiego (ASPI) Soggetti disoccupati Disposizioni transitorie relative all indennità di mobilità e alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia Soggetti destinatari e soggetti esclusi Requisiti Durata massima dell indennità Importo Procedura Nuova occupazione durante la disoccupazione Incentivo per autoimprenditorialità ASPI ridotta (trattamenti brevi) Finanziamento dell ASPI Decadenza Fondi di solidarietà bilaterale Strumenti di gestione degli esuberi strutturali Incentivi all occupazione...16 Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione Beneficiari e lavoratori esclusi Chi paga il contributo Requisiti Domanda Misura dell indennità Lavoro accessorio e disoccupazione...31 Capitolo 3 - Trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti Beneficiari Requisiti...33 pag. pag. 3.3 Misura dell indennità Domanda Lavoro accessorio e disoccupazione con requisiti ridotti...37 Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi Crisi aziendali o occupazionali Sostegno al reddito per lavoratori non titolari di integrazione salariale Sostegno al reddito per apprendisti Invio telematico delle dichiarazioni di sospensione Formazione e riqualificazione Sostegno al reddito per collaboratori a progetto DID e prestazioni a sostegno del reddito Incentivo per autoimprenditorialità...50 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria Cause di intervento Datori di lavoro, lavoratori destinatari e lavoratori esclusi Aliquote contributive di finanziamento Misura del trattamento Durata dell indennità Presentazione della domanda Erogazione e finanziamento della CIG Attività lavorative durante la CIG Rapporto con altri istituti Formazione e riqualificazione Incentivo per autoimprenditorialità...77 Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga Requisiti del lavoratore Anticipazione del trattamento da parte dell INPS...80

7 VI segue INDICE GENERALE pag. 6.3 Nuove modalità di presentazione della domanda Dichiarazione di immediata disponibilità - DID Lavoratori a domicilio Apprendisti in regime di solidarietà CIG in deroga per imprese localizzate in unica regione e in regioni diverse CIG in deroga e rimborso quote TFR Premio di occupazione Formazione e riqualificazione Incentivo per autoimprenditorialità...90 Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria Cause di intervento Datori di lavoro destinatari Finanziamento Lavoratori destinatari Durata del trattamento...97 pag. 7.6 Misura del trattamento Procedure di concessione Gestione dal mese di gennaio Svolgimento di attività lavorativa Incentivo ai lavoratori percettori di CIG e CIGS Formazione e riqualificazione Rapporto con altri istituti CIGS in deroga Capitolo 8 - Contratto di solidarietà Contratto di solidarietà (aziende soggette alla CIGS) Contratto di solidarietà (aziende non soggette alla CIGS) Aspetti comuni ai due interventi Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga Procedure di mobilità Mobilità in deroga Capitolo 10 - Le norme di riferimento...145

8 Capitolo 1 LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali, introdotto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro, si fonda su tre pilastri di tutela del reddito: 1) la cosiddetta assicurazione sociale per l impiego (ASPI), rivolta ai soggetti che si trovano involontariamente disoccupati e disciplinata dagli articoli da 22 a 33; 2) i fondi di solidarietà bilaterali, rivolti ai soggetti in costanza di rapporto di lavoro temporaneamente sospesi in conseguenza di crisi temporanee (articoli da 43 a 48 del provvedimento citato); 3) gli strumenti di gestione degli esuberi strutturali, con particolare riguardo per i lavoratori anziani, nei casi di uscita dal mondo del lavoro (articoli da 55 a 57 della Riforma del mercato del lavoro ). RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI ASPI Fondi di solidarietà bilaterali Strumenti per la gestione degli esuberi È È È Soggetti disoccupati Soggetti occupati in caso di crisi temporanee Soggetti in uscita dal mondo del lavoro Lavoro subordinato e lavoro autonomo

9 2 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali Dette tutele (che comprendono anche parte dell attuale normativa) vanno a sostituirsi, in alcuni casi gradualmente, a quelle attualmente vigenti, vale a dire: cassa integrazione e cassa integrazione in deroga; contratto di solidarietà e contratto di solidarietà in deroga; indennità di disoccupazione e disoccupazione in deroga; indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga. Gli obiettivi principali della riforma degli ammortizzatori sociali sono in estrema sintesi due: 1) il riordino della cassa integrazione guadagni, con riduzione dei casi di utilizzo e allargamento della platea dei potenziali utilizzatori; 2) la rivisitazione delle indennità contro la disoccupazione (trattamento di disoccupazione e mobilità), che verranno sostituite da un trattamento di valore medio tra quelli esistenti (più alto della disoccupazione e più basso della mobilità), destinato alla generalità dei lavoratori. 1.1 Assicurazione sociale per l impiego (ASPI) Soggetti disoccupati Come anticipato la riforma prevede l istituzione (con decorrenza 1 gennaio eventi di disoccupazione che si verificheranno dunque dalla predetta data) di un nuovo (e a regime solo ) istituto per la tutela del reddito del lavoratore dipendente a copertura del periodo intercorrente dalla perdita involontaria del posto di lavoro alla successiva ed eventuale rioccupazione (periodo di disoccupazione), denominato Assicurazione sociale per l impiego - ASPI (gestito dall INPS, gestioni prestazioni temporanee). La funzione di tale indennità è quella di fornire ai lavoratori che involontariamente si trovano nella condizione di essere privi di occupazione un indennità mensile di disoccupazione. Detta indennità mensile di disoccupazione si sostituirà: dal 1 gennaio 2013 (eventi di disoccupazione che si verificheranno dalla predetta data) alle indennità di disoccupazione (per quanto attiene alla durata dell intervento l articolo 25 fa riferimento al 1 gennaio 2016); dal 1 gennaio 2017 all indennità di mobilità (dal 2013 al 2016 graduale diminuzione del periodo di mobilità si veda più avanti). Indennità di mobilità ASPI Indennità di disoccupazione

10 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali Disposizioni transitorie relative all indennità di mobilità e alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia Il comma 46, articolo 2 (come modificato dal D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012) fornisce le regole di gestione dei lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre Il periodo massimo di diritto della relativa indennità è ridefinito nei seguenti termini: lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Centro nord): 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Sud): 24 mesi, elevato a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 48 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: (Centro nord): 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (Sud): 24 mesi, elevato a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 48 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: (Centro nord): 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (Sud): 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: (Centro nord): 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto cinquanta anni; lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (Sud): 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. COSÌ IL PASSAGGIO DALLA MOBILITÀ ALL ASPI Centro nord fino a 39 anni ASpI (12) ASpI (12) Centro nord da 40 a 49 anni ASpI (12) ASpI (12) Centro nord da 50 anni e oltre ASpI (12) Sud fino a 39 anni ASpI (12) ASpI (12) Sud da 40 a 49 anni ASpI (12) Sud da 50 e oltre ASpI (12)

11 4 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali Attenzione: il comma 46-bis, articolo 2 della Legge n. 92/2012 (introdotto dall articolo 46-bis, DL n. 83/2012, così come modificato dall allegato alla legge di conversione, Legge n. 134/2012) prevede come il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 31 ottobre 2014, proceda, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere, al fine di verificare la corrispondenza della predetta disciplina transitoria a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative Soggetti destinatari e soggetti esclusi Possono beneficiare dell ASPI: tutti i lavoratori dipendenti del settore privato compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato ai sensi del comma 3, articolo 1 della legge n. 142/2001; i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto non a tempo indeterminato (sono quindi esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato). Rimangono sempre esclusi: gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i collaboratori coordinati e continuativi. Per questi ultimi è previsto il rafforzamento dell una tantum attualmente vigente. INDENNITÀ UNA TANTUM COCOCO DAL 1 GENNAIO 2013 L articolo 35 del provvedimento di riforma riscrive, con decorrenza 1 gennaio 2013, la disciplina relativa all indennità una tantum spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi disoccupati. In particolare per beneficiare dell indennità devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) aver operato, nel corso dell anno precedente, in regime di monocommittenza; b) aver conseguito l anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di euro ,00, annualmente rivalutato; c) con riguardo all anno di riferimento, aver accreditato, presso la Gestione Separata, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell anno precedente; e) avere accreditate nell anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata. L indennità sarà pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui al comma 3, articolo 1 della legge n. 233/1990, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Il pagamento avverrà: in un unica soluzione, se di importo pari o inferiore a euro 1.000,00; in importi mensili di importo pari o inferiore a euro 1.000,00 euro, se superiore. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) devono risultare accreditate nell anno precedente almeno tre (e non quattro) mensilità presso la predetta Gestione separata; b) l indennità è pari ad una somma del 7% (e non 5%) del minimale annuo.

12 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali Requisiti Per godere dell ASPI devono essere soddisfatti precisi requisiti individuati dal legislatore e precisamente: il soggetto deve trovarsi in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui alla lettera c, comma 2, articolo 1 del D.Lgs n. 181/2000 e precisamente: stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti ; il soggetto deve poter vantare 2 anni di anzianità assicurativa; il soggetto deve poter vantare almeno 52 settimane di lavoro nell ultimo biennio. CONDIZIONI Stato di disoccupato 2 anni di anzianità assicurativa 52 settimane di lavoro nell ultimo biennio Non possono fruire dell indennità i lavoratori che si sono dimessi o hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro, fatta eccezione per gli accordi conciliativi sottoscritti a norma dell articolo 7 della legge n. 604/1966. LEGGE N. 604/1966 Articolo 7 - Tentativo di conciliazione facoltativo 1. Ferma l applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. continua

13 6 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali - segue - LEGGE N. 604/ La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all articolo 410 del codice di procedura civile. 4. La comunicazione contenente l invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l incontro, fatta salva l ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. 7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l affidamento del lavoratore ad un agenzia di cui all articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell indennità risarcitoria di cui all articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni. Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 1, legge , n. 92, così come corretto con errata corrige pubblicata nella G.U , n. 163, con decorrenza dal Durata massima dell indennità A decorrere dal 1 gennaio 2016 e con riferimento ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data la durata dell intervento varia in relazione all età del lavoratore: lavoratori con età inferiore a 55 anni: durata massima di 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi c.d mini-aspi (per i soggetti con età fino a 50 anni, a regime nel 2016); lavoratori con età pari o superiore a 55 anni: durata massima di 18 mesi (a regime nel 2016) e comunque non superiore al numero delle settimane di lavoro eseguite nel biennio precedente, detratti i periodi di indennità (ASPI ordinaria e/o mini) eventualmente fruiti nel medesimo periodo.

14 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali 7 DURATA Disoccupazione ASPI 8 mesi 12 mesi 12 mesi 18 mesi Soggetti con meno di 50 anni Soggetti con più di 50 anni Soggetti con meno di 55 anni Soggetti con più di 55 anni Per le cessazioni che interverranno fino al 31 dicembre 2012 troveranno applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria non agricola. Per il periodo 1 gennaio dicembre 2015 l articolo 33 prevede quanto segue: eventi di disoccupazione verificatisi nell anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; eventi di disoccupazione verificatisi nell anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; eventi di disoccupazione verificatisi nell anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. Le durate massime risultano le seguenti: Età del lavoratore Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi 12 mesi Da 51 a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi Oltre 55 anni 12 mesi 14 mesi 16 mesi 18 mesi

15 8 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali Importo L importo dell indennità risulta pari a: 75% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore fino a euro 1.180,00 (valore per l anno 2013); nel caso in cui la retribuzione superi tale limite, l indennità è pari al 75% del predetto importo più il 25% della retribuzione eccedente. La retribuzione di riferimento è quella imponibile ai fini previdenziali riferita all intero periodo biennale interessato (elementi continuativi e non continuativi e mensilità aggiuntive) divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. ESEMPIO Nel caso in cui la retribuzione di riferimento, come sopra determinata, risulti pari a euro 1.100,00 l indennità viene così determinata: euro 1.100,00 x 75% = euro 825,00 Nel caso in cui la retribuzione di riferimento risulti invece pari a euro 1.500,00 l indennità viene così determinata: euro 1.500,00 euro 1.180,00 = euro 320,00 euro 1.180,00 x 75% = euro 885,00 euro 320,00 x 25% = euro 80,00 euro 885,00 + euro 80,00 = euro 965,00 L indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per la CIGS straordinaria, importo che viene annualmente rivalutato (euro 1.119,32 l attuale massimale lordo; non si applica la riduzione del 5,84%). Dopo i primi 6 mesi l indennità è abbattuta del 15% più un ulteriore abbattimento del 15% dopo i primi 12 mesi. Ipotizzando dunque che l indennità ammonti a euro 885,00 i valori diventano i seguenti: euro 752,25 dopo i primi 6 mesi; euro 639,41 dopo ulteriori 12 mesi. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Per i periodi di fruizione dell indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. continua

16 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali 9 - segue - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA I contributi figurativi: a) sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; b) non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata Procedura L indennità spetta dall 8 giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda. Per fruire dell indennità i lavoratori aventi diritto sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare apposita domanda all INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui alla lettera c), comma 2, articolo 1 del D.Lgs. n. 181/2000 ( stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti ) Nuova occupazione durante la disoccupazione L articolo 27 disciplina il caso di svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di percezione dell ASPI. Si possono verificare le seguenti situazioni: periodo di lavoro fino a 6 mesi (contratto di lavoro subordinato). In questo caso, al termine del rapporto di lavoro, si verifica la ripresa dell ASPI residua (in pratica il periodo di occupazione sospende d ufficio il trattamento); periodo di lavoro superiori a 6 mesi (contratto di lavoro subordinato). In questo caso, al termine del rapporto di lavoro, si ha la partenza di un nuovo trattamento in caso di sussistenza dei requisiti prescritti. In entrambi i casi sopra descritti: la sospensione del trattamento ASPI avviene d ufficio sulla base della comunicazione obbligatoria inviata dal datore di lavoro UNILAV (non è necessaria alcuna comunicazione preventiva all INPS); i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell ambito dell ASPI ordinaria e della mini-aspi. Qualora il lavoratore svolga un attività di lavoro autonomo con reddito inferiore al limite previsto per la perdita dello status di disoccupato (attualmente pari a euro 4.800,00) è tenuto a darne comunicazione (entro 30 giorni) all INPS dichiarando il reddito annuo che prevederà di percepire. L Istituto provvede dunque a ridurre l indennità di un importo pari all 80% dei compensi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data di fine della disoccupazione indennizzata o, se antecedente, la fine dell anno. Detta riduzione sarà oggetto di conguaglio (d ufficio) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero alla presentazione di autocertificazione qualora vi sia l esenzione dalla presentazione della dichiarazione.

17 10 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali La contribuzione versata per l attività di lavoro autonomo non da luogo ad accrediti contributivi, ma viene destinata alle prestazioni temporanee. ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE L ASPI Lavoro subordinato Lavoro autonomo Fino a 6 mesi Oltre 6 mesi Compenso fino a euro 4.800,00 Compenso fino a euro 4.800,00 Sospensione dell ASPI d ufficio (nessuna comunicazione all INPS) Comunicazione all INPS Perdita dello status di disoccupato Periodi di contribuzione del nuovo rapporto di lavoro utili ai fini ASPI o mini-aspi Periodi di contribuzione non utili ai fini ASPI o mini-aspi Incentivo per autoimprenditorialità In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell indennità ASPI può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere: un attività di lavoro autonomo; per avviare un attività in forma di auto impresa o di micro impresa; per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell incremento in termini quantitativi e qualitativi dell occupazione giovanile e delle donne. Per la determinazione dei limiti, condizioni e modalità di tale intervento è necessaria l emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze.

18 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali ASPI ridotta (trattamenti brevi) La riforma, all articolo 28, introduce anche uno speciale trattamento che va a sostituire, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti. Le novità riguardano i seguenti aspetti l indennità di mini ASPI viene pagata non più l anno successivo, ma mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo; occorre che il lavoratore faccia valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l assicurazione obbligatoria (trattasi di un periodo mobile: al 1 gennaio 2013 riguarderà tutto l anno 2012); l ammontare dell indennità viene calcolato in maniera analoga a quella dell ASPI ordinaria. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l indennità è sospesa d ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie (Modello UNILAV) fino ad un massimo di 5 giorni; al termine del periodo di sospensione l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa Finanziamento dell ASPI La nuova indennità ASPI viene finanziata dai seguenti contributi posti a carico del datore di lavoro (periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013): 1,31% delle retribuzioni dei lavoratori a tempo indeterminato: si tratta in sostanza dell attuale contributo DS, al netto dello 0,30% dovuto ai fondi interprofessionali per la formazione. La norma precisa come rimangano in vigore gli attuali abbattimenti disposti dalle seguenti disposizioni di legge: a) articolo 120 della legge n. 388/2000; b) articolo 1, comma 361 della legge n. 266/2005; c) articolo 8 del D.L. n. 203/2005 (misure compensative). Le riduzioni di cui alla legge n. 388/2000 e alla legge n. 266/2005 trovano applicazioni per intero anche per i soggetti per i quali la riduzione non sia stata applicata per mancata capienza delle aliquote vigenti. Nota bene: dal 1 gennaio 2013 anche per gli apprendisti occorre versare la contribuzione per l ASPI nella misura dell 1,31% (esclusa dallo sgravio previsto per le assunzioni fino al 31 dicembre 2016, previsto per le aziende fino a 9 addetti introdotto dall articolo 24 della legge n. 183/2011). Tale aliquota aggiuntiva non ha comunque effetto per i soggetti che vengono assunti con l incentivazione che rinvia alla contribuzione apprendisti (per esempio assunti dalle liste di mobilità). 1,40% quale aliquota aggiuntiva per i lavoratori a tempo determinato: tale aliquota si aggiunge dunque a quella dell 1,31% dovuta dalla generalità dei datori di lavoro e conseguentemente l aliquota complessiva si attesta al 2,71% delle retribuzioni dei lavoratori con contratto a tempo determinato, compresi i lavoratori in somministrazione a termine. Sono esclusi dal pagamento di tale contributo aggiuntivo (e versano dunque il solo contributo dell 1,31%, ad eccezione degli apprendisti per i quali è prevista un aliquota specifica): a) le assunzioni per sostituzione; b) gli stagionali; c) i lavoratori apprendisti, il cui contratto di

19 12 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali base è classificato a tempo indeterminato; d) i dipendenti pubblici; e) per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, le assunzioni definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. La maggiorazione è recuperata nei seguenti casi: 1) dalle agenzie di somministrazione, mediante riduzione di pari valore del contributo dovuto al fondo per la formazione; 2) dai datori di lavoro in genere, qualora al termine il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, nella misura massima di 6 mensilità. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. Contributo di licenziamento: il contributo di licenziamento deve essere versato all INPS in ogni caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. È dovuto nella misura del 50% del trattamento mensile dell ASPI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi a termine). Il contributo di licenziamento è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso per termine della formazione previsto dalla lettera m), comma 1, articolo 2 del D.Lgs. n. 167/2011. Il contributo non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto l attuale contributo d ingresso nella procedura di mobilità. Per il periodo il contributo di licenziamento non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. A decorrere dal 1 gennaio 2017, in caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale, il contributo di licenziamento è moltiplicato per 3. FINANZIAMENTO Lavoratori a tempo determinato? SI NO 1,30% + 1,40% = 2,70% 1,30% Contributo di licenziamento

20 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali Decadenza È prevista la decadenza dall indennità ASPI nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all articolo 27, comma 3; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto a pensione o assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l indennità erogata dall Assicurazione sociale per l impiego. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l evento che la determina, con obbligo di restituire l indennità che eventualmente si sia continuato a percepire. 1.2 Fondi di solidarietà bilaterale La riforma prevede che, al fine di assicurare la definizione, entro l anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono chiamate a stipulare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Finalità - L obiettivo dei fondi di solidarietà è quello di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Inoltre i fondi potranno perseguire le seguenti finalità: assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all assicurazione sociale per l impiego; prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell Unione europea. Obbligatorietà - L istituzione dei fondi di solidarietà è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente, se non espressamente previsto. Istituzione - I fondi di solidarietà verranno istituiti presso l INPS entro i successivi tre mesi (dopo i sei sopra indicati) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Il contenuto dei decreti - I decreti che istituiranno i fondi di solidarietà dovranno determinare, sulla base degli accordi, l ambito di applicazione degli stessi, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

21 14 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali Il superamento dell eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo - In alternativa al modello dei fondi di solidarietà bilaterale, in riferimento ai settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori (quale ad esempio il settore dell artigianato), le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dai fondi di solidarietà, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. A questo scopo gli accordi e i contratti collettivi definiscono: un aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale; l adeguamento dell aliquota in funzione dell andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell economia e l esigenza dell equilibrio finanziario del fondo medesimo; la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l eventuale fondo interprofessionale di cui all articolo 43, comma 10; criteri e requisiti per la gestione dei fondi. Trattamento in deroga - In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l indennità ASPI è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti per l ASPI stessa e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell indennità stessa a carico dei fondi bilaterali ovvero a carico dei fondi di solidarietà bilaterale. La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. Fondo di solidarietà residuale per l integrazione salariale - Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale ovvero di un fondo di solidarietà alternativo è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

22 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali 15 Il fondo di solidarietà residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti garantisce le medesime prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterale per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali e residuale - I decreti istitutivi dei fondi di solidarietà bilaterale e residuale sono chiamati a determinare le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l avvio dell attività sia per la situazione a regime. Qualora il fondo preveda la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all integrazione salariale è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura dai predetti decreti e comunque non inferiore all 1,50%. Per la prestazione straordinaria di cui all articolo 48, comma 2, lettera b) (assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni) è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Prestazioni offerte dai fondi di solidarietà - I fondi di solidarietà bilaterale assicurano di regola la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. I fondi possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni: prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall ASpI; assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell Unione europea. I fondi di solidarietà bilaterale e residuale provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. Estensione strutturale degli interventi - A decorrere dal 1 gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese (in pratica l inclusione delle predette imprese diventa strutturale, non occorrerà più attendere la proroga annuale): imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

23 16 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali 1.3 Strumenti di gestione degli esuberi strutturali Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Requisiti dei lavoratori - I lavoratori coinvolti in tale programma debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Adempimenti del datore di lavoro - Allo scopo di dare efficacia all accordo, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L accordo diviene efficace a seguito della validazione da parte dell INPS, che effettua l istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro. A seguito dell accettazione dell accordo il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. Mancato versamento - In assenza del versamento mensile da parte del datore di lavoro l INPS: è tenuto a non erogare le prestazioni; procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni dalla notifica senza l avvenuto pagamento l INPS procede alla escussione della fidejussione. Pagamento della prestazione e accredito della contribuzione - Il pagamento della prestazione avviene da parte dell INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L Istituto provvede contestualmente all accredito della relativa contribuzione figurativa. 1.4 Incentivi all occupazione L articolo 56 della Riforma regolamenta le incentivazioni da riservare ai datori di lavoro che assumeranno, a decorrere dal 1 gennaio 2013, disoccupati, in particolare: le assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta, per la durata di 12 mesi, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro; se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione; qualora l assunzione sia effettuata subito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

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