RISPOSTE AI QUESITI PIU FREQUENTI. n. 04/2013

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1 n. 04/2013 Si pubblicano le risposte ai quesiti fiscali più frequenti pervenuti ai Servizi Centrali del Caf che si ritiene possano essere d interesse e utilità per lo svolgimento della campagna fiscale 2013 SOMMARIO 4.1 Deducibilità dei Contributi consortili obbligatori Cud Inps:presenza contemporanea giorni di lavoro dipendente/pensione Cud Inps: presenza dei soli giorni di lavoro dipendente 4.3 detrazione spese acquisto dispositivi medici detrazione 36%-50% - immobili danneggiati da eventi calamitosi detrazione 36%-50% - rateizzazione spese condominiali detrazione 36%-50% - causale errata nel bonifico Cedolare Secca - Acconti avvisi di irregolarità Cedolare Secca - Acconti pagati con F24 dai contribuenti 1

2 4.1 Contributi consortili obbligatori D: da alcuni giorni ci è giunta notizia da vari studi di commercialisti ed ora anche da un giornale che il consorzio di bonifica possa essere indicato in 730 solo relativamente ai fabbricati affittati e quindi imponibili ai fini IRPEF. E' vero quindi che per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sfitti o dati in uso gratuito, causa la non rilevanza IRPEF non è più possibile scaricare il consorzio di bonifica? R: a seguito dell introduzione dell IMU i redditi degli immobili non locati non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Fanno eccezione solo il reddito agrario dei terreni e gli immobili esenti da IMU come ad esempio i terreni situati in zone di collina e di montagna (circolare n. 9 del 14 giugno 1993) i quali sono esclusi dall'imposta municipale. Spostandoci alla problematica relativa agli oneri per i quali spetta la deduzione, la nozione basilare è appunto la deducibilità dal Reddito Complessivo. Le istruzioni ministeriali precisano che vanno indicati al rigo E26 solo i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati. La ratio della norma è permettere al contribuente di dedurre gli oneri che gravano sul reddito: è quindi logico che mancando un reddito imponibile non può esserci un onere deducibile. In conclusione: per i redditi degli immobili esclusi da tassazione Irpef non è possibile portare in deduzione l onere relativo al consorzio di bonifica come si è fatto fino allo scorso anno. 2

3 4.2.1 Cud Inps: presenza contemporanea giorni di lavoro dipendente/pensione D: nel Cud dell Inps sono stati valorizzati sia i giorni di lavoro dipendente che quelli da pensione. Come deve essere inserito nel quadro C? R: in alcune casistiche (ad esempio per i dipendenti prima in mobilità e poi in pensione) i redditi sono stati erogati dall Inps e quindi è stato elaborato un solo Cud. In questi casi è necessario leggere attentamente le annotazioni del Cud stesso dove saranno riportati distintamente sia il reddito di lavoro dipendente che quello di pensione e per ognuno saranno indicati i rispettivi giorni di competenza. Dovranno quindi essere compilati due distinti righi nel quadro C sulla base di quanto scritto nelle annotazioni Cud Inps: presenza dei soli giorni di lavoro dipendente D: ho un Cud dell Inps con valorizzato il solo campo dei giorni di lavoro dipendente; nel quadro C, però, se indico il codice 1 (redditi da pensione) mi fa inserire i giorni solo nel campo relativo ai giorni da pensione. R: l'inps in talune fattispecie, qualora alla formazione del reddito concorre reddito da pensione integrativa, applica le detrazioni di reddito previste per lavoro dipendente anziché quelle per pensioni in ossequio alle disposizioni vigenti. In questi casi nel quadro C si dovrà inserire il reddito con il codice 2 (redditi da lavoro dipendente) in modo tale che in sede di liquidazione della dichiarazione vengano correttamente applicate le detrazioni spettanti come lavoro dipendente e non come pensione (se anche si volesse forzare la procedura utilizzando il codice 1 dei redditi da pensione i controlli sogei scarterebbero la dichiarazione per errore bloccante). 3

4 4.3.1 detrazione spese acquisto dispositivi medici D: vorrei chiarimenti in merito alla documentazione necessaria per la detrazione dei dispositivi medici e sull obbligo della marcatura CE. R: la Circolare 20/2011 dell Agenzia delle Entrate ha precisato che per la detrazione delle spese è necessario che: a) il prodotto rientri nella definizione di dispositivo medico in base alle previsioni dei decreti legislativi 507/92 46/97 332/2000; b) dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; c) i dispositivi medici siano dichiarati conformi in base alle normative vigenti e perciò vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore. In merito al punto a) nella Circolare 20/2011 è stato fornito un elenco dettagliato dei dispositivi medici di uso comune e pertanto se il dispositivo è nell elenco in allegato ci si deve limitare solo alla verifica dei punti successivi - cioè del punto b) e del punto c) -. La problematica ricorrente è proprio la verifica in sede di dichiarazione della marcatura CE posto che il dichiarante non sempre porta la scatola del dispositivo o il cosiddetto bugiardino conservato all interno della confezione. L Agenzia delle Entrate in risposta ad una specifica richiesta di consulenza giuridica presentata da Confcommercio su tale argomento (prendendo anche spunto dalla Circolare 19/2012 in riferimento alla risposta 2.4 acquisto macchina ultrasuoni ) ha precisato che il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di se l onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura prodotto con marcatura CE. 4

5 Inoltre solo nel caso in cui il dispositivo medico sia diverso da quelli di uso comune elencati nella Circolare 20/2011 oltre alla suddetta dicitura ( prodotto con marcatura CE ) è anche necessario che sia indicata il numero della direttiva comunitaria di riferimento per comprovare che il dispositivo sia conforme alle norme vigenti detrazione 36%-50% - immobili danneggiati da eventi calamitosi D: volevo avere conferma se la detrazione del 36/50 % per i soli immobili danneggiati a seguito eventi calamitosi introdotta dal 2012 spetta solamente alle unità residenziali o anche alle altre categorie catastali (esempio C1). R: dal 01/01/2012 è stato introdotto il nuovo art. 16 bis del Tuir il quale alla lettera c) prevede che siano detraibili le spese sostenute per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi... semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ad oggi l Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun chiarimento ulteriore e si è quindi posto il problema se l agevolazione in oggetto fosse limitata, in questa specifica casistica, a tutti gli immobili o solo a quelli residenziali. Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che siano agevolati gli interventi effettuati su tutti gli immobili (quindi anche ad un immobile categoria C1). Poiché ad oggi non è ancora intervenuto alcun chiarimento ufficiale si ritiene che, al momento, per le dichiarazioni del corrente anno si possano portare in detrazione le spese sostenute per gli interventi realizzati in via generale sugli immobili, anche non residenziali, sulla base dell interpretazione letterale della norma e dei chiarimenti evidenziati dall Agenzia delle Entrate sul proprio sito. Nello specifico l AE all interno del proprio sito nella parte riservata alle Schede Informative delle Agevolazioni fiscali alla voce 5

6 Ristrutturazioni edilizie ---- Condizioni per chiedere la detrazione ---- riporta la seguente descrizione in merito agli interventi agevolabili: le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile - anche non residenziale - danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza). Ovviamente qualora intervenissero diversi chiarimenti da parte dell Amministrazione finanziaria ne daremo comunicazione su punto d incontro detrazione 36%-50% - rateizzazione spese condominiali D: sono stati eseguiti dei lavori condominiali per il pagamento dei quali è stato stabilito un piano mensile di versamenti per ogni condomino; tale piano prevede rate mensili fino al febbraio 2014; se il contribuente paga tutta la somma che gli compete entro il 30 giugno 2013, può godere della detrazione del 50% sull'intera somma? R: la detrazione del 50% compete per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno Dal 01 luglio 2013 la detrazione tornerà al 36% (vedi anche l Approfondimento Fiscale n. 02/2013). In relazione al quesito posto, vige il "principio di cassa". Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell edificio, il beneficio compete con riferimento alla "data" di effettuazione del bonifico da parte dell amministrazione del condominio. Sarà l amministratore che nell attestazione delle spese di riparto, terrà conto dell importo effettivamente detraibile, tenuto conto dei bonifici pagati entro il 30 giugno 2013 facendosi carico di darne specifica indicazione nell attestazione. La detrazione delle spese di ristrutturazione per i lavori condominiali avviene, infatti, unicamente sulla base dell attestazione regolarmente rilasciata dall amministratore del condominio. 6

7 4.4.3 detrazione 36%-50% - causale errata nel bonifico D: volevo sapere se sia valido un bonifico per spese di ristrutturazione con la causale errata. R: in merito alla detrazione del 36%-50 %, il riferimento normativo corretto da indicare nel bonifico è l'art. 16 bis del TUIR DPR 917/1986. L Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello di un contribuente relativamente alla agevolazione del 36%, con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, ha chiarito che tale detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuta se la causale del bonifico bancario non contiene il riferimento normativo alla Legge di riferimento il codice fiscale degli ordinanti e il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. La mancanza di tali dati, infatti, pregiudica alle banche e alla società Poste italiane la possibilità di effettuare il prelievo del 4% a titolo di acconto dell imposta sul reddito dovuto dai beneficiari. In sostanza l Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la dicitura è errata e la Banca o la Posta non hanno potuto effettuare la ritenuta del 4% (a causa dell'errore nella causale) la detrazione in via tassativa non è ammessa. In queste casistiche è possibile però ripetere il bonifico. Nulla ha invece detto l'ae se la dicitura è parzialmente errata o incompleta ma si riferisce sempre a spese di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica e tale errore non ha comunque impedito alla Banca o Posta di operare la ritenuta del 4%. In attesa che l'ae dia una sua definitiva interpretazione possiamo prendere a riferimento i precedenti orientamenti in merito a questioni similari dai quali emerge, in via generale, un'interpretazione estensiva a favore del contribuente 7

8 (ad esempio la Circolare 20/2011 prevede che ai fini della detrazione l'elemento centrale è il "soggetto che materialmente sostiene la spese" ammettendo che se anche l'intestazione della fattura è errata questo non comporta la perdita della detrazione). In conclusione: ad oggi non abbiamo ancora un'interpretazione ufficiale in merito tuttavia dagli orientamenti passati si può desumere che: a) il soggetto che materialmente sostiene la spesa è quello che ha diritto alla detrazione; b) la mancata ritenuta del 4% da parte della banca o della posta causata dall errata indicazione della causale nel bonifico determina la perdita del diritto alla detrazione. Nel nostro caso se l'indicazione della causale contenesse degli errori non rilevanti che non hanno comunque impedito alla banca/posta di effettuare la ritenuta correttamente, si ritiene che l'errore possa essere considerato di natura meramente "formale" e che la detrazione possa essere comunque accordata. Ad esempio se la causale del bonifico fosse: Interventi di ristrutturazione edilizia Legge 449/1997 si ritiene che la detrazione possa essere ammessa. Al contrario se la causale del bonifico fosse generica (ad esempio: Saldo fattura n.. per lavori effettuati) non si ritiene spetti la detrazione. Come detto vista l assenza di ulteriori indicazioni se l'ae dovesse dare una diversa interpretazione, ne daremo comunque pronta comunicazione Cedolare Secca Acconti 2011 avvisi di irregolarità D: abbiamo ricevuto diversi avvisi di Irregolarità in riferimento all acconto della cedolare secca per l anno 2011 come possiamo fare a controllare se sono corretti? 8

9 R: Per il solo anno 2011 era prevista una particolare disciplina in merito al versamento degli acconti. In particolare era dovuto un acconto pari al 85% dell imposta dovuta per tale anno (acconto poi ridotto al 68% con il DPCM del 21/11/2011). L acconto andava versato in due rate per i contratti in corso al 31 maggio 2011 ed in unica soluzione nel mese di novembre per i contratti con decorrenza successiva al 31 maggio Visto che la casistica si è presentata anche in altri Uffici nella nuova sezione dell Area Attività Fiscali e Prestazioni sociali troverai un foglio di lavoro excel all interno di - FAQ e Modulistica denominato Prospetto di calcolo acconto cedolare anno 2011 Sarà sufficiente inserire negli appositi spazi il canone mensile ed i giorni di durata del contratto per avere in automatico i calcoli degli acconti da versare per il 2011 e poter così verificare la correttezza dell avviso di irregolarità ricevuto Cedolare Secca - Acconti 2012 pagati con F24 dai contribuenti D: un contribuente dal 1 giugno 2012 ha optato per la cedolare secca e ha già versato con il modello F24 entrambi gli acconti. Per il saldo 2012 può pagare direttamente con il 730 o deve fare un altro pagamento con il modello F24? R: in riferimento ai redditi da cedolare, si precisa che per il solo anno 2011 andava versato un acconto sulla base della disciplina transitoria introdotta dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 07/04/2012. Per l'anno 2012 i contribuenti che hanno optato per questa tipologia di tassazione provvedono al pagamento dell'imposta direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Resta inteso che se il contribuente in via preventiva ha versato a titolo di acconto 2012 parte dell'imposta sostitutiva dovuta, tramite l'indicazione delle somme versate a tale titolo nel quadro F del 730/2013 conguaglierà direttamente il saldo per differenza. 9

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