DICHIARAZIONE IVA 2018

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1 DICHIARAZIONE IVA 2018

2 DICHIARAZIONE IVA 2018 LA NUOVA SCADENZA In base all art. 8 del DPR n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA relativa all anno 2017 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 aprile Presentazione anticipata: effetti sulle compensazioni.

3 DICHIARAZIONE IVA 2018 QUADRO VH Quadro VH (variazioni delle comunicazioni periodiche) A differenza del passato, la compilazione sarà necessaria solamente nel caso in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti già trasmessi nell ambito della comunicazione delle liquidazioni periodiche (cfr. ris n. 104); in ragione della nuova disciplina, sono stati previsti specifici righi (VH4, VH8, VH12 e VH16) ove indicare le risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali.

4 DICHIARAZIONE IVA 2018 QUADRO VH QUADRO VH - VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE Attenzione: il quadro VH, da quest anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. ris n. 104/E). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

5 DICHIARAZIONE IVA 2018 QUADRO VL Quadro VL VL27: contiene i crediti d imposta che sono utilizzati nelle liquidazioni periodiche IVA e per l acconto; novità più rilevante: si dovranno scomputare in sede di liquidazione annuale non più i versamenti periodici eseguiti, bensì quelli dovuti; VL30, campo 1: maggiore importo tra i versamenti periodici eseguiti (campo 3) e quelli dovuti (campo 2); effetti: l imposta dovuta e non versata, come da comunicazione periodica, è recuperata dall amministrazione finanziaria ai sensi dell art. 54-bis, ossia mediante iscrizione a ruolo preceduta dalla comunicazione di irregolarità.

6 DICHIARAZIONE IVA 2018 QUADRO VJ Quadro VJ estrazione dai depositi IVA (VJ2); vanno indicate soltanto le estrazioni dei beni dal deposito per le quali l IVA è stata assolta con il meccanismo del RC; sono escluse, invece, le operazioni per le quali l IVA è assolta dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all estrazione (novità del DL. 193/2016, applicabile dal ).

7 DICHIARAZIONE IVA 2018 DEPOSITO IVA Il versamento dell imposta ad opera del gestore del deposito IVA in nome e per conto del soggetto passivo che procede all estrazione dei beni, stabilito, a decorrere dall per i beni nazionali e, in via transitoria, per i beni extracomunitari immessi in libera pratica (fino all emanazione dello specifico decreto ministeriale), deve essere effettuato con le seguenti modalità: utilizzando il modello F24; senza la possibilità di effettuare compensazioni ex art. 17 del DLgs. 241/97; entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l estrazione dei beni.

8 DICHIARAZIONE IVA 2018 LE NOVITÀ DEL MODELLO QUADRO VO È stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall art. 18 co. 5 del DPR 600/73.

9 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI

10 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI NOVITÀ DEL DL 50/2017 L art. 3 co. 1 lett. a) del DL 50/2017 ha modificato l art. 1 co. 574 della L n. 147, stabilendo che per l utilizzo in compensazione orizzontale ai sensi dell art. 17 del DLgs n. 241 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive dell Irpef, dell IRES e dell IRAP, per importi superiori ad 5.000,00 euro annui ( e non più ,00 euro annui), il contribuente ha l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97, relativamente alla singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

11 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI NOVITÀ DEL DL 50/2017 La medesima modifica normativa è stata operata ai fini IVA riducendo da ,00 a 5.000,00 euro il limite al di sopra del quale l utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA non soltanto quello annuale, ma anche quello infrannuale/trimestrale richiede l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione od istanza (modello TR) dalla quale emerge tale credito.

12 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI NOVITÀ DEL DL 50/2017 L utilizzo dei crediti sopra-soglia è ammesso dal 10 giorno successivo a quello di presentazione dell istanza (e non più dal giorno 16 del mese successivo), a norma dell art. 17 co. 1 terzo periodo del DLgs. 241/97.

13 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI R.M. 57/E/2017 Considerato che il DL 50/2017, in vigore dal , non reca una specifica indicazione temporale sull efficacia di tali disposizioni, è necessario applicare i principi generali dell ordinamento, in particolare l art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge dispone soltanto per l avvenire: conseguentemente, le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, con riguardo alle dichiarazioni presentate dal

14 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI R.M. 57/E/2017 Le dichiarazioni presentate entro il prive del visto di conformità (modello IVA 2017, oppure anche quello UNICO o IRAP di un periodo d imposta non coincidente con l anno solare) rimangono soggette alle disposizioni previgenti. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al , utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori ad ,00 euro.

15 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI R.M. 57/E/2017 Le dichiarazioni non ancora presentate al (ad esempio, il modello IVA 2017 trasmesso con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 del DPR 322/98) comportano la necessità di apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad 5.000,00 euro.

16 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI NOVITÀ DEL DL 50/2017 L art. 3 co. 3 del DL 50/2017 ha, inoltre, modificato l art. 37 co. 49-bis del DL n. 223, nel senso di stabilire che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione orizzontale prevista dall art. 17 del DLgs. 241/97 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all anno dell imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate.

17 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI CREDITO IVA TRIMESTRALE Il modello TR del secondo trimestre 2017, presentato tra l e il , deve recare l apposizione del visto di conformità da parte di un professionista (oppure la sottoscrizione alternativa dell organo di controllo) nel caso di richiesta in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi un credito trimestrale IVA di ammontare superiore ad 5.000,00 euro.

18 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI CREDITO IVA TRIMESTRALE In precedenza, invece, la compensazione orizzontaleˮ di crediti IVA trimestrali non comportava l obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello IVA TR, a prescindere dall importo del credito richiesto in compensazione (superiore o inferiore ad 5.000,00 euro). Peraltro, sempre in sede di conversione del DL 50/2017 è stato modificato il momento in cui è possibile effettuare la compensazione del credito IVA trimestrale.

19 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI CREDITO IVA TRIMESTRALE In particolare, è stato previsto che oltre l importo di 5.000,00 euro la compensazione può avvenire a partire dal 10 giorno successivo a quello di presentazione dell istanza da cui emerge (e non più dal giorno 16 del mese successivo, come avveniva in precedenza), mentre per importi inferiori ad 5.000,00 euro la compensazione in parola può avvenire dal giorno successivo a quello di presentazione del modello TR.

20 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI CREDITO IVA TRIMESTRALE: R.M. 103/E/2017 Non è necessario il visto di conformità nel caso di istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, per importi inferiori o pari ad ,00 euro annui non è necessario il visto di conformità nell ipotesi di richiesta di utilizzo in compensazione orizzontale, per importi inferiori o pari ad 5.000,00 euro annui. Per un ammontare superiore, è, invece, obbligatoria l apposizione del visto, anche quando alla domanda non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.

21 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI CREDITO IVA TRIMESTRALE: R.M. 103/E/2017 Qualora sia stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione superiore ad 5.000,00 euro erroneamente senza apposizione del visto, l utilizzo in misura inferiore a tale limite non ne inficerà la spettanza: diversamente, nell eventualità in cui il contribuente decida di compensare l intero credito indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un modello IVA TR integrativo con il visto di conformità, barrando la casella modifica istanza precedente ; l importo indicato sull istanza relativa al 1 trimestre 2017 concorre al limite di 5.000,00 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.

22 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI COMPENSAZIONE DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA CREDITO non superiore ad 5.000,00 euro Compensazione libera, mediante modello F24 (**), senza preventiva presentazione della dichiarazione annuale e apposizione del visto di conformità, dal 1 gennaio. CREDITO superiore ad 5.000,00 euro Compensazione, mediante modello F24 (**), solo dopo preventiva presentazione della dichiarazione annuale con apposizione del visto di conformità, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. (**) i titolari di partita IVA potranno operare le compensazioni orizzontali di qualsiasi importo del credito, solo mediante presentazione del modello F24 utilizzando i canali messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate.

23 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI COMPENSAZIONE DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE IVA (TR) CREDITO non superiore ad 5.000,00 euro (*) Compensazione libera, mediante modello F24 (**), senza apposizione del visto di conformità, dal giorno di presentazione delle dichiarazione trimestrale. CREDITO superiore ad 5.000,00 euro (*) Compensazione, mediante modello F24 (**), solo dopo preventiva presentazione della dichiarazione trimestrale con apposizione del visto di conformità, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. (*) il limite di 5.000,00 euro deve essere determinato come progressione dei crediti richiesti in compensazione nei tre periodi infrannuali. (**) i titolari di partita IVA potranno operare le compensazioni orizzontali di qualsiasi importo del credito, solo mediante presentazione del modello F24 utilizzando i canali messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate.

24 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI RIMBORSO DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA CREDITO non superiore ad ,00 euro Rimborso in forma semplificata, senza attestazione di requisiti, con presentazione dichiarazione annuale senza apposizione del visto di conformità, dal 1 gennaio. CREDITO superiore ad ,00 euro Rimborso ordinario, dietro attestazione dei requisiti, solo con presentazione della dichiarazione annuale con apposizione del visto di conformità.

25 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI RIMBORSO DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE IVA (TR) CREDITO non superiore ad ,00 euro (*) Rimborso semplificato, con presentazione della dichiarazione trimestrale senza apposizione del visto di conformità. CREDITO superiore ad ,00 euro (*) Rimborso ordinario, dietro attestazione dei requisiti, solo con presentazione della dichiarazione trimestrale con apposizione del visto di conformità. (*) il limite di 5.000,00 euro deve essere determinato come progressione dei crediti richiesti in compensazione nei tre periodi infrannuali.

26 NUOVE REGOLE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER LE COMPENSAZIONI COMPENSAZIONE DEL CREDITO DA ALTRA DICHIARAZIONE ANNUALE (NON IVA) CREDITO non superiore ad 5.000,00 euro Compensazione libera, mediante modello F24 (**), senza preventiva presentazione della dichiarazione annuale e apposizione del visto di conformità, dal 1 gennaio. CREDITO superiore ad 5.000,00 euro Compensazione, mediante modello F24 (**), dal 1 gennaio, con presentazione nei termini ordinari (non preventiva) della dichiarazione annuale con apposizione del visto di conformità. (**) i titolari di partita IVA potranno operare le compensazioni orizzontali di qualsiasi importo del credito, solo mediante presentazione del modello F24 utilizzando i canali messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate.

27 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA

28 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA I CHIARIMENTI DELLA C.M. 1/E/2018 E stata emanata la circolare n. 1/E/2018. L esercizio della detrazione IVA, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE (causa C-152/02), è subordinato non solamente al requisito sostanziale dell esigibilità dell imposta, ma anche a quello, formale, del possesso della fattura d acquisto. Questo è il principale chiarimento contenuto nella circolare n. 1/E, del 17 gennaio 2018, grazie a cui l Agenzia delle Entrate scioglie i numerosi dubbi sorti in tema di detrazione IVA, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 50/2017. Di seguito, si riepilogano le norme nazionali e comunitarie di riferimento, nonché i chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria.

29 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA 2 ANNI IN MENO PER DETRARRE Normativa di riferimento: art. 19 D.P.R. n. 633/72, come modificato dall art. 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.... Obiettivi: favorire il controllo dell Amministrazione finanziaria. Effetti: la detrazione va esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all anno in cui il diritto a detrarre è sorto; 2 anni in meno per detrarre. In precedenza, il termine ultimo era individuato dalla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

30 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA REGOLARIZZAZIONE DIFFICILE Scadenza delle dichiarazione IVA ad aprile: crea problemi per il cessionario che deve detrarre in dichiarazione l IVA derivante da regolarizzazioni di operazioni di fine anno per le quali non ha ricevuto la fattura. Il termine per regolarizzare potrebbe, infatti, scadere anche oltre quello previsto per la dichiarazione IVA. Normativa di riferimento: art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 471/1997: Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione se non ha ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione

31 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA MENO TEMPO PER REGISTRARE Normativa di riferimento: art. 25 del D.P.R. n. 633/72, come modificato dall art. 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Il contribuente deve numerare le fatture e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Effetti: viene ridotto il termine per la registrazione degli acquisti, che diviene la dichiarazione relativa all anno di ricezione; in precedenza, il termine ultimo era quello della dichiarazione annuale in cui era esercitata la detrazione (2 anno successivo a quello in cui è sorto il diritto).

32 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA ESEMPIO Esempio: l IVA assolta su un acquisto effettuato il 2 maggio 2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, ossia entro il 30 aprile 2018 (cfr. art. 8, co. 1, del D.P.R. n. 322/1998); in precedenza, il termine ultimo sarebbe stato il 30 aprile 2020.

33 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA COMPATIBILITA TRA DETRAZIONE E REGISTRAZIONE Circolare Assonime 18/2017: il termine previsto per la registrazione (art. 25) in alcuni casi è difficilmente compatibile con quello stabilito per la detrazione (art. 19). Esempio: fattura emessa dal fornitore a dicembre 2017, e ricevuta dal cliente a maggio 2018; la registrazione del documento potrebbe avvenire entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione relativa all anno di ricezione della fattura); la detrazione può, invece, essere esercitata soltanto entro il 30 aprile 2018 (dichiarazione relativa all anno in cui è sorto il diritto a detrarre); alla lettera della norma, possibile perdita del diritto alla detrazione.

34 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA FATTURE DI FINE ANNO Soluzione proposta da Assonime: nel caso delle fatture di fine anno ricevute tardivamente, l esercizio della detrazione dovrebbe essere riconosciuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui l imposta è divenuta esigibile; con riferimento all esempio precedente, il diritto alla detrazione dovrebbe essere riconosciuto sino al 30 aprile 2019, coerentemente con il termine di registrazione. Soluzione di Assonime accolta dall Agenzia delle Entrate: cfr. circolare n. 1/E/2018. Vedi oltre.

35 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA DECORRENZA NUOVA DETRAZIONE Fatture emesse dal 1 gennaio 2017: le nuove disposizioni in materia di detrazione IVA trovano applicazione con riferimento alle fatture e bollette doganali emesse a partire dal 1 gennaio 2017, relative ad operazioni effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla medesima data. Fatture 2015 e 2016: le nuove norme non si applicano alle fatture emesse in anni precedenti (2015 e 2016). A detta dell Agenzia: continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e di servizi effettuati, e per i quali l imposta sia divenuta esigibile, anteriormente al 1 gennaio Pertanto, con riguardo all imposta divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, resta impregiudicato l esercizio del diritto alla detrazione che il contribuente abbia legittimamente maturato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui l imposta è divenuta esigibile.

36 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA ACQUISTI 2015 E 2016 Acquisti effettuati nel corso del 2015: l esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato entro il 30 aprile Acquisti effettuati nel 2016: il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta è il 30 aprile 2019.

37 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA NORME COMUNITARIE Direttiva 2006/112/CE. Art. 167: Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile. Art. 178: Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura Art. 179: Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'iva per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all'articolo 178. Art. 180: Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179. (Detrazione in un periodo di imposta diverso rispetto a quello in cui è sorto il diritto).

38 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA CORTE DI GIUSTIZIA UE: SENTENZA 2004 Sentenza 29 aprile 2004, C-152/02 in merito al coordinamento tra gli articoli 178 e 179 della Direttiva. Le disposizioni della Direttiva si interpretano nel senso che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti, vale a dire che: 1. la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che 2. il soggetto d imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato.

39 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA CORTE DI GIUSTIZIA UE: I PRINCIPI I giudici indicano chiaramente che l esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all esistenza di un duplice requisito: 1. effettuazione dell operazione (presupposto sostanziale); 2. possesso di una valida fattura d acquisto (presupposto formale).

40 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA CORTE DI GIUSTIZIA: EFFETTI PER L ITALIA L Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2018, analizza la sentenza del 2004, per coordinare gli articoli 19 e 25 del D.P.R L applicazione dei principi comunitari determina che il dies a quo da cui decorre il termine per l esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione: 1. avvenuta esigibilità dell imposta (cond. sostanziale); 2. possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni dell art. 21 del D.P.R. 633 (cond. formale).

41 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA ESIGIBILITA + POSSESSO DELLA FATTURA Da quando sono rispettati i requisiti 1 e 2 precedenti, il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall art. 25, la detrazione dell imposta. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti, e con riferimento al medesimo anno. Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, ai sensi del citato art. 25, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

42 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA FATTURA 2017 RICEVUTA NEL 2018 Esempio. Ai fini della detrazione, una fattura di acquisto ricevuta nell anno 2018 (relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno 2018). Qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all anno 2018.

43 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA MOMENTO DI RICEZIONE: VERIFICA I chiarimenti della c.m. 1/E2018. Verifica del momento in cui la fattura d acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente: la ricezione deve emergere (ove non risultante da PEC o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (cfr. articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

44 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA DETRAZIONE ALLE CONDIZIONI ESISTENTI NELL ANNO DI ESIGIBILITA Circolare 1/E/2018. La detrazione deve essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l imposta è divenuta esigibile. Esempio: un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75%), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata vigente nel 2017.

45 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA ESEMPIO 1 Imprenditore, con liquidazione mensile, ha acquistato dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce, accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. Anno consegna merce: Anno fattura: Anno ricezione fattura: Annotazione: registro iva dicembre 2017 L imposta a credito relativa a tale cessione è confluita, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (eseguita il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre: 1. i beni sono stati consegnati e 2. la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

46 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA ESEMPIO 2 Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017, non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno 2017), in un apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel Anno consegna merce: Anno fattura: Anno ricezione fattura: Annotazione: nel 2018, su registro sezionale per il Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

47 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA ESEMPIO 3: DETRAZIONE A GENNAIO 2018 Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo, avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017, riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio Anno esigibilità servizi: Anno fattura: Anno ricezione fattura: 2018, il 20 gennaio. Annotazione: registro IVA gennaio 2018, per liquidazione relativa a gennaio 2018.

48 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA ESEMPIO 3: DETRAZIONE ANCHE DOPO GENNAIO 2018 Il medesimo imprenditore, in relazione allo stesso acquisto, potrà detrarre l imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese. Qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

49 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA ISTRUZIONI QUADRO VF 2018 QUADRO VF Nel quadro devono essere indicati l imponibile e l imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell esercizio dell impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti di cui all art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all art. 26 registrate nello stesso anno. Aspetti critici: le bozze parlavano invece di fatture annotate nel Effetti: a regime, nel VF, anche le fatture con IVA detraibile nell anno di riferimento, ma registrate nell anno successivo, prima della presentazione della dichiarazione IVA stessa.

50 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA SPLIT PAYMENT: POSSIBILE ESIGIBILITA ANTICIPATA Normativa di riferimento: art. 3, c. 1, del d.m. 23 gennaio L imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Esigibilità anticipata: il successivo comma 2 dell art. 3 dispone che Le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l esigibilità dell imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima. Nell ipotesi di esigibilità anticipata, sarà possibile dare rilevanza, alternativamente: al momento della ricezione della fattura di acquisto, ovvero al momento della sua registrazione. Comportamento concludente: l opzione per l esigibilità anticipata potrà essere effettuata in relazione a ciascuna fattura ricevuta/registrata.

51 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA SPLIT PAYMENT: ESIGIBILITA ANTICIPATA I chiarimenti della c.m. 1/E/2018 in merito all esigibilità anticipata. Il diritto alla detrazione dell imposta gravante sugli acquisti potrà essere esercitato dal cessionario/committente al verificarsi di uno degli eventi prima descritti: ricezione della fattura di acquisto, ovvero registrazione della stessa. Qualora, tuttavia, nelle more della registrazione dell acquisto, sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura.

52 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA SPLIT PAYMENT: ESEMPIO 1 Esempio 1: fattura per servizi emessa, in regime di scissione dei pagamenti, nel dicembre 2017, registrata dal soggetto passivo committente nel mese di febbraio Se il contribuente opta per l anticipazione dell esigibilità, l IVA evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la dichiarazione relativa a tale anno, essendosi verificati nello stesso anno entrambi i menzionati presupposti: 1. esigibilità e 2. possesso della fattura.

53 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA SPLIT PAYMENT: ESEMPIO 2 Esempio 2: si deroga al contenuto letterale dell art. 25. Nel diverso caso in cui il soggetto passivo non abbia optato per l anticipazione dell esigibilità, la fattura di acquisto potrà essere registrata al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui la medesima fattura è stata pagata (anno di esigibilità). In tal caso, si ritiene che le regole speciali in tema di split payment deroghino al principio generale recato dall articolo 25, nel senso che viene meno l obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno.

54 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA IVA PER CASSA: CRITICITA (1/2) Normativa di riferimento: art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Criterio di cassa: per le operazioni attive e passive. Diritto alla detrazione: è esercitato a partire dal momento in cui i corrispettivi sono pagati, o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l operazione si considera effettuata. I chiarimenti della c.m. 1/E/2018. Esempio: cessione, con consegna a dicembre 2017; cessionario in regime di iva per cassa; pagamento e registrazione del cessionario ad aprile 2018.

55 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA IVA PER CASSA: CRITICITA (2/2) Effetti: detraibilità nella liquidazione di aprile 2018, in quanto, in tale mese, risultano verificati i presupposti cui è subordinato il diritto alla detrazione dell IVA, vale a dire: l esigibilità dell imposta (pagamento del corrispettivo) e il possesso della fattura relativa all acquisto effettuato. Alternativa: il soggetto passivo potrà registrare la fattura di acquisto al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno 2018; qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 aprile 2019, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un registro sezionale relativo al 2018, facendo confluire il credito IVA ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2018.

56 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA STATUTO DEL CONTRIBUENTE La c.m. 1/E/2018 fa salva la liquidazione dello scorso 16 gennaio In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti - adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica - difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi. Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

57 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE I chiarimenti della c.m. 1/E/2018: il nuovo termine per detrarre incide anche sul termine per emettere la nota in diminuzione. Dopo le modifiche all art. 19 che stiamo esaminando, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Con riguardo all individuazione dell anno in parola, cfr.: r.m. n. 89/E del 18 marzo 2002 (il nuovo termine diventa la dichiarazione IVA relativa all anno in cui è scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto); r.m. n. 307/E del 21 luglio 2008; r.m. n. 42/E del 17 febbraio 2009.

58 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA DECORRENZA PER NOTE DI VARIAZIONE I chiarimenti della c.m. 1/E/2018. La nuova disciplina, recata dal D.L. n. 50, è applicabile alle note di variazione emesse dal 1 gennaio 2017 sempreché i relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell operazione) si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

59 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA INTEGRATIVA A FAVORE: POSSIBILE Fattispecie: dichiarazione integrativa a favore, ex art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/98, con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d imposta o di una minore eccedenza detraibile. I chiarimenti della c.m. 1/E/2018. A detta dell Agenzia, è possibile utilizzare l integrativa a favore per detrarre l IVA che non si è detratta pur avendone i requisiti. Effetti: il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa, non oltre i termini stabiliti dall articolo 57 del D.P.R. n. 633 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

60 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA ACQUISTI CEE: CONSIDERAZIONI In dottrina. Se un cessionario nazionale riceve dopo il 16 gennaio 2018 una fattura relativa ad un acquisto UE effettuato (e fatturato) a dicembre 2017 (mese di partenza del bene dal Paese del fornitore UE): la stessa andrà integrata e annotata, entro il 15 del mese di febbraio, contemporaneamente nel registro delle fatture emesse e ricevute, e con riferimento al mese di gennaio 2018, al fine di farla partecipare alla liquidazione IVA del mese di gennaio; il diritto alla detrazione potrà essere esercitato direttamente con la liquidazione relativa al mese di gennaio 2018 e, al più tardi, entro la dichiarazione annuale relativa all anno Effetti: per gli acquisti intracomunitari nulla cambia ove il cessionario proceda con la registrazione contestuale nei due registri.

61 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA SERVIZI CEE: CONSIDERAZIONI In dottrina. Analoghe considerazioni valgono anche per i servizi ricevuti da prestatori non residenti UE, per cui sono applicabili le medesime disposizioni per l integrazione e la registrazione del documento emesso. In questo senso, cfr. circolare dell Agenzia delle Entrate n. 16/E/2013. Nell ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto comunitario, si deve ritenere che la fattura emessa da quest ultimo possa essere assunta come indice dell effettuazione dell operazione. È dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l esigibilità dell imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall effettuazione del pagamento.

62 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA RIVALSA E DETRAZIONE (1/6) E rimasto immutato il termine biennale per la detrazione nell ipotesi in cui venga corrisposta un ulteriore imposta per rivalsa, a seguito dell accertamento effettuato nei confronti del fornitore/prestatore. Normativa di riferimento: art. 60, c. 7 dpr Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

63 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA RIVALSA E DETRAZIONE (2/6) I chiarimenti della c.m. 1/E/2018 Non mutano i termini per l esercizio del diritto alla detrazione dell IVA addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamento divenuto definitivo. Al riguardo, si ipotizzi il caso di un cessionario/committente che abbia ricevuto da un proprio fornitore una fattura o una nota di variazione emessa ai sensi dell articolo 26, comma 1, del d.p.r. n. 633, attraverso cui viene esercitata la rivalsa dell imposta accertata e pagata all Erario dal fornitore medesimo. In tale ipotesi, il soggetto (originario committente i servizi o cessionario dei beni) può, anche successivamente alle modifiche recate dal D.L. n. 50, esercitare il diritto alla detrazione dell IVA che gli è stata addebitata entro il termine previsto nel settimo comma dell articolo 60 citato, ovvero al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

64 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA RIVALSA E DETRAZIONE (3/6) Cm. 35/E/2013 D: Si chiede di conoscere se il diritto alla rivalsa dell IVA, nell ipotesi di pagamento rateale dell imposta o maggiore imposta accertata, possa essere esercitato progressivamente in relazione al pagamento delle singole rate o solo a seguito dell integrale estinzione del debito erariale. R: Nel caso di pagamento rateale dell imposta definitivamente accertata, il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate. La procedura di rateazione si perfeziona con il versamento della prima rata che rende definitivo l accertamento.

65 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA RIVALSA E DETRAZIONE (4/6) Cm. 35/E/2013 D: Si chiede quali adempimenti debba porre in essere il cedente/commissionario per esercitare la rivalsa in capo al cessionario/committente e come debba essere contabilizzato il documento emesso a tal fine. Si chiede, altresì, se il cessionario/committente debba procurarsi una prova concreta dell avvenuto pagamento dell IVA a debito da parte del cedente/commissionario prima di esercitare la detrazione. R: Al fine di esercitare il diritto alla rivalsa dell IVA pagata a titolo definitivo in sede di accertamento il cedente/commissionario dovrà emettere una fattura (o una nota di variazione in aumento di cui all articolo 26, primo comma del DPR n. 633 del 1972), con le indicazioni previste dall articolo 21 ovvero, a partire dal 1 gennaio 2013, con i dati semplificati di cui al successivo articolo 21-bis, (richiamando altresì, laddove emessa/e, la/e fattura/e originaria/e), e con gli estremi identificativi dell atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa.

66 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA RIVALSA E DETRAZIONE (5/6) Il documento andrà annotato nel registro di cui all articolo 23 del DPR n. 633 solo per memoria, perché l imposta recuperata a titolo di rivalsa non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale. Il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente è, invece subordinato, ai sensi dell articolo 60, settimo comma, del DPR n. 633, all'avvenuto pagamento dell'iva accertata addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui all articolo 25 del DPR n. 633 del La norma non prevede particolari oneri a carico del committente/cessionario in ordine al riscontro dell avvenuto versamento all Erario dell imposta oggetto di accertamento, pertanto questi è tenuto solo all osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa da parte del cedente/prestatore.

67 I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA RIVALSA E DETRAZIONE (6/6) Cm. 35/E/2013 D: Si chiede quali adempimenti debba porre in essere il cessionario/committente che abbia versato in qualità di debitore d imposta l IVA accertata, per esercitare il diritto alla detrazione della medesima imposta. R: Con riguardo agli adempimenti formali prodromici all esercizio del diritto alla detrazione, sebbene l articolo 60, settimo comma non preveda specifici oneri, si ritiene che il contribuente possa predisporre un documento (al quale allegare per completezza l atto di accertamento e l attestato di versamento), da registrare ai sensi dell articolo 25 del DPR 633, dal quale si evinca l'ammontare dell'imposta versata a seguito di accertamento, nonché il titolo giustificativo della detrazione d imposta (art. 60, settimo del DPR n. 633 del 1972, estremi identificativi dell accertamento). Tale documento non andrà annotato nel registro di cui all'art. 23 del DPR n. 633 del 1972 e, dunque, non concorrerà alla determinazione dell'iva dovuta sulle operazioni attive in fase di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

68 IVA: SANZIONE PER ERRATA FATTURAZIONE

69 IVA: SANZIONE PER ERRATA FATTURAZIONE ERRATA FATTURAZIONE: SANZIONE Normativa di riferimento: art. 6, co. 6, del D.Lgs. n. 471/1997. Fattispecie in esame: il cedente/prestatore, per errore, addebita in fattura un iva > di quella dovuta (ad es., aliquota più elevata); sono esclusi i casi di indetraibilità oggettiva. Nuova sanzione per il cessionario/committente: sanzione fissa, da 250 euro a euro. Effetti anche per il ravvedimento. Condizione necessaria: l imposta deve essere stata assolta dal cedente/prestatore, per effetto dell avvenuta registrazione (art. 23 del D.P.R. 633) e della conseguente confluenza nella liquidazione di competenza (cfr. c.m. 16/E/2017, in materia di reverse charge). Detraibilità: il cessionario/committente può detrarre l iva addebitata. Cedente: non ha più il problema di richiedere il rimborso.

70 IVA: SANZIONE PER ERRATA FATTURAZIONE REVERSE CHARGE: NORMA SIMILE Normativa di riferimento: art. 6, co. 9-bis.1, D.Lgs. n. 471/97. Fattispecie: irregolare assolvimento del tributo. Ambito oggettivo: tutte le ipotesi di reverse charge (art. 17, 34, 71 e 74 del D.P.R operazioni INTRACEE). Cessionario/committente: riceve fattura con iva, invece che in reverse, e non è tenuto all assolvimento dell imposta. Responsabilità: cessionario, con solidarietà del cedente. Sanzione per il cessionario: da 250 a euro. Condizione richiesta: imposta assolta dal cedente o prestatore per effetto dell avvenuta registrazione, di cui all articolo 23 del D.P.R. 633, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza. Detraibilità: il cessionario può detrarre l IVA addebitata.

71 IVA: SANZIONE PER ERRATA FATTURAZIONE FAVOR REI In passato: sanzione proporzionale pari al 90% dell imposta + disconoscimento della detrazione + infedele dichiarazione. Aspetti critici: applicabilità del favor rei ex art. 3, comma 3 del DLgs. 472/97, in base al quale se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

72 IVA: SANZIONE PER ERRATA FATTURAZIONE FAVOR REI: ESEMPIO Ipotesi: avviso di accertamento con cui sia stata disconosciuta la detrazione dell IVA (aliquota del 22% invece che 10%). Effetti: irrogate le sanzioni da indebita detrazione, e da dichiarazione infedele, unificate ai sensi dell art. 12 del DLgs. 472/97. Ora: rimane la sola sanzione fissa. In automatico: perde di rilievo il recupero dell IVA; viene meno la sanzione da dichiarazione infedele; rimane la sanzione da indebita detrazione, che, ora, non è più del 90%, ma da 250 euro a euro. Eccezioni: applicabilità del favor rei nel contenzioso pendente. Ravvedimento operoso: ove si sanino violazioni commesse in precedenza, bisogna considerare il favor rei.

73 SPESOMETRO

74 SPESOMETRO SCADENZE A REGIME Normativa di riferimento: art. 21 DL 78/2010; co. 1; in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all Agenzia delle Entrate, entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell art. 25 del DPR 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni; la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

75 SPESOMETRO CADENZA SEMESTRALE Normativa di riferimento: art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL. 148/2017; è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all aliquota applicata e all imposta nonché alla tipologia dell operazione ai fini dell IVA nel caso in cui l imposta non sia indicata in fattura; provvedimento attuativo Agenzia delle Entrate; nulla cambia con riguardo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni: trimestrale, entro l ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (fatta eccezione per il secondo trimestre, per il quale viene effettuata entro il 16 settembre).

76 SPESOMETRO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE E SEMESTRALE AL 30 SETTEMBRE Art.1 co. 932 legge di bilancio 2018: al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all art. 21 del DL n. 78, il termine del 16 settembre di cui al co. 1 dello stesso art. 21 è fissato al 30 settembre

77 SPESOMETRO CALENDARIO Effetti: lo spesometro 2018 ha cadenza trimestrale, ma è possibile l opzione per l invio semestrale; il termine per l invio dei dati relativi al primo semestre è fissato al 30 settembre; il termine per l invio dei dati del secondo semestre è fissato al 28 febbraio; dal 2019 è prevista l abolizione dello spesometro (fatturazione elettronica obbligatoria). Anno 2017 la comunicazione dei dati delle fatture è effettuata, da parte di tutti i soggetti passivi, su base semestrale (art. 4 co. 4 DL 193/2016); dunque, non è ancora decorso il termine per effettuare la comunicazione relativa ai dati del secondo semestre 2017 ( ).

78 SPESOMETRO CALENDARIO

79 SPESOMETRO DOCUMENTO RIEPILOGATIVO Normativa di riferimento: art. 1-ter co. 2 lett. b) del DL 148/2017. documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro; in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo; i dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché l ammontare imponibile complessivo e l ammontare dell imposta complessiva distinti secondo l aliquota applicata.

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