Esame di avvocato: Atto di citazione per accertamento dei confini
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- Guglielmo Di Giovanni
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1 Esame di avvocato: Atto di citazione per accertamento dei confini Autore: AR redazione In: Diritto civile e commerciale ATTO DI CITAZIONE PER ACCERTAMENTO DEI CONFINI estratto dal volume ATTI DI DIRITTO CIVILE PENALE E AMMINISTRATIVO 2013 clicca per la consultazione dell'indice 1 di 9
2 Mario Rossi, proprietario di un fondo rustico sito nell area del Comune di Bologna, ha intenzione di procedere all accertamento dei confini della sua proprietà con quella del confinante Marco Verdi, dato che con il passare del tempo si è venuta a creare una situazione di grande incertezza. Nonostante i numerosi solleciti, ed un procedimento di mediazione avviato dal Rossi al quale il Verdi neppure si è presentato, quest ultimo non sembra essere intenzionato a definire la questione per vie stragiudiziali. Inoltre, lo stesso Verdi ha apportato alcune trasformazioni arbitrarie che rendono ancor più difficile la definizione dei confini. Il Rossi si reca dal proprio legale di fiducia perché predisponga l atto più opportuno. TRIBUNALE DI BOLOGNA ATTO DI CITAZIONE Presentato dal sig. Rossi Mario, nato a... il.../.../... ed ivi residente in via... n...., c.f.:... ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Bologna, via..., presso e nello studio dall avv. Irnerio del Foro di Bologna, c.f.... (FAX:...; PEC:...) che lo rappresenta e difende come da mandato in calce del presente atto CONTRO Il sig. Verdi Marco, nato il... a... residente in Bologna, via..., n...., c.f.,... PREMESSO CHE L attore è proprietario di un fondo sito in Bologna, frazione di..., via... iscritto al catasto del Comune di Bologna al foglio n.... (dati catastali); il fondo dell attore è confinante con un fondo di proprietà del convenuto; col passare del tempo, i confini tra il fondo dell attore e quello del convenuto sono divenuti incerti; inoltre, si deve rilevare come alcune modifiche recentemente apportate dal convenuto allo stato dei fatti abbiano reso i confini ancor più indefiniti; nonostante i vari solleciti, anche a mezzo di legale, il sig. Verdi si è rifiutato di risolvere bonariamente la questione; il sig. Rossi è intenzionato a procedere all accertamento dei confini, nonché alla definizione degli stessi; 2 di 9
3 si rivelava infruttuoso il procedimento di mediazione richiesto dal sig. Rossi, il quale attivava lo stesso dinnanzi all Organismo di mediazione Alfa, tanto che il sig. Verdi, convocato dallo stesso, non si presentava all incontro fissato. Tutto ciò premesso, il sopraddetto attore CITA Il sig. Verdi Marco, nato a... il.../.../... ed ivi residente in via... n...., c.f.... a comparire innanzi il Tribunale di Bologna, il giorno..., ora di rito, con invito a costituirsi nei termini di cui all art. 166 c.p.c. ed espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva rituale costituzione, nei termini indicati, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., ovvero, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia perché l adita Giustizia, voglia: accertare i confini tra le proprietà Rossi e Verdi e definire gli stessi ai sensi dell art. 951 c.c. e restituire all attore il possesso della superficie indebitamente utilizzata dalla convenuta; condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA; sentenza esecutiva come per legge. Si richiede disporre C.T.U. al fine di determinare l esatto confine fra il fondo dell attore e quello di parte convenuta. Con riserva di integrare e modificare la prova e la domanda, a seguito dell esame del comportamento processuale della convenuta. Si producono fin d ora: 1) copia di certificazione catastale della proprietà del sig. Rossi; 2) copia stralcio catastale relativo all area; 3) copia lettera raccomandata del.../.../...; 4) dichiarazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010; 5) verbale negativo per mancato accordo fra le parti rilasciato dall Organismo di mediazione Alfa. Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il valore della causa è di euro... e pertanto il contributo unificato dovuto è pari a e... Si dichiara di voler ricevere ogni eventuale comunicazione ai seguenti recapiti di FAX... e PEC... Bologna,... Avv. Irnerio 3 di 9
4 DELEGA Il sottoscritto Rossi Mario nato a... il... ed ivi residente in via... n...., c.f...., informato ai sensi dell art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento l avv. Irnerio del Foro di Bologna c.f.:..., conferendo allo stesso ogni più ampio potere, ivi compreso quello di effettuare transazioni, ricevere quietanze e farsi sostituire in udienza. Elegge domicilio presso il suo studio in Bologna,...via... n....bologna,... 4 di 9
5 Mario Rossi 5 di 9
6 Per autentica Bologna,... Avv. Irnerio RELATA DI NOTIFICA A richiesta dell avv. Irnerio del Foro di Bologna, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all Ufficio Notificazioni presso il Tribunale di Bologna ho notificato copia conforme del suesteso atto al sig. Verdi Marco, presso la propria residenza in Bologna, via... n.... ivi consegnandone copia a mani di.... ANNOTAZIONI Ai sensi dell art. 163 c.p.c., l atto di citazione deve contenere: 1) l indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l indicazione dell organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l indicazione del giorno dell udienza di comparizione; l invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di 6 di 9
7 abbreviazione dei termini, e a comparire, nell udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell art. 168-bis, con l avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. L obbligo di inserire il codice fiscale di attore, convenuto e persone che li rappresentano o assistono è stato introdotto dal d. l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. L assenza del codice fiscale dei soggetti sopra indicati comporta, ai sensi dell art. 164 c.p.c., nullità. Tuttavia, secondo un giudice di merito, la nullità della citazione può essere pronunciata soltanto se e quando l omissione determini un incertezza assoluta in ordine all individuazione della parte. In caso contrario, altrimenti l omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in un irregolarità non invalidante l atto giudiziale (Trib. Varese, 16 aprile 2010). Ne deriverebbe che l omissione dell obbligo dell indicazione del codice fiscale, introdotto dalla legge n. 24/2010, non determinando incertezza sull identificazione della persona della parte, non implicherebbe affatto la nullità perché non si sarebbe in presenza di una violazione del diritto di difesa altrui, in considerazione del fatto che il codice fiscale, avendo la precipua funzione di identificare in modo univoco a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano, non afferisce ai rapporti tra le parti o tra il giudice e le parti processuali, ma alla relazione tra queste ultime e l amministrazione finanziaria. Quindi, l omessa indicazione del codice fiscale disciplinerebbe un rapporto estraneo al processo che non potrebbe affatto riverberare i suoi effetti sul procedimento (Trib. Varese, 16 aprile 2010, cit.). Peraltro, non si può dimenticare che, secondo la giurisprudenza tributaria, le irregolarità meramente formali, che non comportano evasione di imposta, quale l omessa indicazione del codice fiscale, non sono più sanzionabili ai sensi dell art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei contribuenti). In tal senso, ex pluribus, si veda: Commiss. Trib. Centr., sez. IX, 13 agosto 2001, n Quindi, sarebbe assolutamente eccessivo sanzionare con la nullità, nell ambito del diritto processuale civile, una condotta che in seno al suo alveo naturale, quello tributario, non trova più in linea di principio alcuna sanzione. Anche se a chi scrive questa sembra una soluzione condivisibile, il candidato dovrà comunque dare prova della conoscenza della recente modifica del codice di rito, inserendo il codice fiscale di attore, convenuto e dei soggetti che li rappresentino o li assistano (questi ultimi non sono gli avvocati, ma quanti abbiano la rappresentanza delle parti, quali gli amministratori di sostegno). 7 di 9
8 In questa sede, si deve evidenziare che l art. 163 c.p.c. non è applicabile al giudizio innanzi al Giudice di Pace, innanzi al quale si applica, per quanto al contenuto della domanda, esclusivamente, la disposizione di cui all art. 318 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 30 aprile 2005, n. 9025). Quindi, si deve rilevare che tale articolo non include, tra gli elementi essenziali della citazione, l indicazione del codice fiscale dell attore e dei convenuti, così come previsto, invece dall art. 163 c.p.c. che si applica ai giudizi pendenti innanzi al Tribunale (Giudice di Pace di Ottaviano, 26 aprile 2010, in Civile.it). La citazione prevede l indicazione dell udienza di comparizione. L art. 163-bis c.p.c. (Termini per comparire) stabilisce: «Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all estero». Inoltre, nelle cause che richiedono pronta spedizione, il presidente può, su istanza dell attore e con decreto motivato in calce dell atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini sopra indicati. L art. 164 c.p.c., recentemente modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, indica i casi di nullità della citazione: «La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell articolo 163, se manca l indicazione della data dell udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l avvertimento previsto dal numero 7) dell articolo 163. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell articolo 307, comma 3. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell avvertimento previsto dal numero 7) dell articolo 163, il giudice fissa una 8 di 9
9 nuova udienza nel rispetto dei termini. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell articolo 163 ovvero se manca l esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l udienza ai sensi del secondo comma dell art. 183 e si applica l articolo 167». L art. 165 c.p.c. si occupa della costituzione dell attore: «L attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. Se la citazione è notificata a più persone, l originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall ultima notificazione». L azione di regolamento dei confini è disciplinata dall art. 950 c.c. che stabilisce: «Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente». La legge ammette ogni mezzo di prova sia tecnici che presuntivi. Pertanto, possono essere utilizzate le consuetudini, le testimonianze, nonché le mappe catastali che hanno natura di mezzo sussidiario (cfr. U. DI BENEDETTO, Diritto civile, Giurisprudenza e casi pratici, Maggioli, Rimini, 2002). È solo il caso di osservare che la competenza dell azione di regolamento dei confini, anche nel caso in cui riguardi fondi agricoli, è del Tribunale ordinario e non delle sezioni agrarie del Tribunale. 9 di 9
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