CITTA DI CIVIDALE DEL FRIULI. Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29
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1 CITTA DI CIVIDALE DEL FRIULI Commercio su area pubblica (mercato generale ) Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29
2 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 2
3 INDICE I. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ATTUATO ATTRAVERSO IL MERCATO.4 II. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ATTUATO ATTRAVERSO POSTEGGI FUORI MERCATO.12 III. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU AREA PUBBLICA ALL INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 13 IV. MERCATO DEL FRESCO IN P. P. DIACONO V. ALLEGATI..15 3
4 I. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ATTUATO ATTRAVERSO IL MERCATO ART.1 (Generalità) 1. L istituzione, il funzionamento, la soppressione o il trasferimento del mercato, così come definito dall art. 40, 1 comma lett. c. della Legge Regionale , n. 29 (d'ora innanzi definita "Legge") sono disciplinati, ai sensi di quanto previsto dall art. 48, 2 comma, della Legge, dal presente Regolamento. ART. 2 (Giornata di mercato) 1. Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato si svolge, ogni settimana, nelle giornate del venerdì (destinato al solo commercio di prodotti alimentari) e del sabato (mercato generale). Nel caso in cui tale/i giornata/e coincida/no con una festività, dietro specifica richiesta di almeno il 70% degli operatori fatta pervenire all Amministrazione Comunale almeno venti giorni prima, il mercato potrà, a discrezione dell Amministrazione stessa, essere anticipato al primo giorno non festivo oppure svolgersi nella stessa giornata festiva. ART. 3 (Aree di mercato) 1. La sua ubicazione e strutturazione (riportata anche su apposita cartografia - tavole da 1 a 3, allegata al presente regolamento e facente parte integrante e sostanziale del presente atto) è la seguente: MERCATO DEL SABATO AREA: sita in Cividale del Friuli su Piazza Diaz e Viale Libertà nel tratto compreso tra l ex stazione ferroviaria e Via Monsignor Liva e nell ex parcheggio corriere (tavole 1 e 2 della cartografia, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto); SUPERFICIE: mq. 2229,50 netti (di soli posteggi) per attività commerciali cui si devono aggiungere 112 mq. riservati ai produttori agricoli; POSTEGGI: complessivi: n. 44. Posteggi dedicati per attività commerciali n. 40 le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono le seguenti (come anche evidenziato dalle tavole 1 e 2 della cartografia): N. POST. UBICAZIONE Fronte Profondità 1 P. Armando Diaz 10,0 10,0 2 P. Armando Diaz 9,0 6,0 3 P. Armando Diaz 9,0 9,0 4 P. Armando Diaz 9,0 8,0 4
5 N. POST. UBICAZIONE Fronte Profondità 5 V.le Libertà lato ovest 7,0 3,0 6 V.le Libertà lato ovest 7,0 3,0 7 V.le Libertà lato ovest 10,0 5,5 8 V.le Libertà lato ovest 10,0 5,5 9 V.le Libertà lato nord 10,0 5,5 10 V.le Libertà lato nord 10,0 5,5 11 V.le Libertà lato nord 10,0 5,5 12 V.le Libertà lato nord 10,0 5,5 13 V.le Libertà lato nord 10,0 5,5 14 V.le Libertà lato est 11,0 5,5 15 V.le Libertà lato est 10,0 6,0 16 V.le Libertà lato est 10,0 5,5 17 V.le Libertà lato sud 10,0 5,5 18 V.le Libertà lato sud 10,0 5,5 19 V.le Libertà lato sud 10,0 5,5 20 V.le Libertà lato sud 10,0 5,5 21 V.le Libertà lato sud 10,0 5,5 22 V.le Libertà lato sud 10,0 5,5 23 V.le Libertà lato sud 10,0 5,5 24 V.le Libertà lato centro sud 10,0 5,5 25 V.le Libertà lato centro sud 10,0 5,5 26 V.le Libertà lato centro sud 10,0 5,5 27 V.le Libertà lato centro sud 10,0 5,5 28 V.le Libertà lato centro sud 10,0 5,5 29 V.le Libertà lato centro sud 10,0 5,5 30 V.le Libertà lato centro sud 10,0 5,5 31 V.le Libertà lato centro 10,0 5,5 32 V.le Libertà lato centro 10,0 5,5 33 V.le Libertà lato centro 10,0 5,5 34 V.le Libertà lato centro 10,0 5,5 35 V.le Libertà lato centro 10,0 5,5 36 V.le Libertà lato centro nord 10,0 5,5 37 V.le Libertà lato centro nord 10,0 5,5 38 V.le Libertà lato centro nord 10,0 5,5 39 V.le Libertà lato centro nord 10,0 5,5 40 V.le Libertà lato centro nord 10,0 5,5 5
6 Posteggi dedicati per produttori agricoli n. 4 le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono le seguenti (come anche evidenziato dalla tavola 2 della cartografia): N.POST. UBICAZIONE Fronte Profondità 1A V.le Libertà ex park corriere 7,0 4,0 2A V.le Libertà ex park corriere 7,0 4,0 3A V.le Libertà ex park corriere 7,0 4,0 4A V.le Libertà ex park corriere 7,0 4,0 MERCATO DEL VENERDI (solo alimentari) AREA: sita in Cividale del Friuli su Piazza Paolo Diacono (tavola 3 della cartografia, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto); SUPERFICIE: mq. 84 netti (di soli posteggi); POSTEGGI: complessivi: n. 3 le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono le seguenti: N.POST. UBICAZIONE Fronte Profondità 1V P. Paolo Diacono 7,0 4,0 2V P. Paolo Diacono 7,0 4,0 3V P. Paolo Diacono 7,0 4,0 2. Sono ammesse all area di mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse neppure con tende, coperture o simili. 3. E consentita la vendita nell area di mercato di prodotti di tutti i settori merceologici, tranne quelli per cui è esplicitamente vietata la vendita dalla vigente normativa commerciale (armi, esplosivi ed oggetti preziosi) o dalle normative di carattere igienico-sanitario. 4. In occasione di manifestazioni e/o lavori che andassero ad occupare parte delle aree di mercato sopra descritte (P.zza Diaz e Viale Libertà nel tratto compreso tra l ex stazione ferroviaria e Via Monsignor Liva e nell ex parcheggio corriere), il mercato potrà essere trasferito, integralmente o parzialmente, nel parcheggio interno di via Monsignor Liva o in altri siti di volta in volta individuati dagli uffici comunali preposti. La comunicazione dello spostamento dovrà essere data agli ambulanti non oltre la giornata di mercato precedente quella dello spostamento stesso. 5. Nell ipotesi che si intenda procedere allo spostamento permanente del mercato, è facoltà del Sindaco, con ordinanza motivata, porre in essere preventivamente uno spostamento sperimentale della durata massima di sei mesi prorogabile, per giustificati motivi, di ulteriori sei mesi. ART. 4 (Gestione del mercato) 1. La direzione e sorveglianza del mercato compete al Comando di Polizia Locale, alle cui disposizioni e istruzioni dovranno attenersi tutti gli operatori commerciali. 2. Il Comando di Polizia Locale è incaricato di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria costantemente aggiornata contenente i posteggi esistenti nel mercato, con relativa localizzazione e dimensione, e indicante se gli stessi siano liberi e disponibili per l'assegnazione, oppure già concessi. 6
7 ART. 5 (Orari di svolgimento del mercato) 1. Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari: occupazione del posteggio di mercato da parte del titolare entro le ore scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore alle ore 08.15; orario di vendita: dalle ore fino alle ore 13.00; carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore alle ore Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico. 2. L operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo entro le ore 08.00, ovvero entro le ore per gli assegnatari del posto vacante, o si allontani dallo stesso prima dell orario di chiusura del mercato (fatti salvi i casi di forza maggiore, problemi di salute, urgente stato di necessità, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare), o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente anche ai fini della revoca dell autorizzazione. 3. E' fatto obbligo agli operatori di provvedere, sempre entro le ore 14.00, all'asporto dei rifiuti da loro prodotti, mediante raccolta in appositi contenitori che verranno poi ritirati dal servizio di nettezza urbana. 4. Saranno ammesse deroghe agli orari sopradescritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore. 5. L assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (di cui al successivo art. 8, 1 comma) verrà effettuata tra tutti gli operatori presenti tra le ore e le ore Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d orario di carattere temporaneo. ART. 6 (Autorizzazione per posteggio nell area del mercato) 1. L autorizzazione al commercio su area pubblica mediante l utilizzo di un posteggio di mercato ha validità decennale, può essere rinnovata ed abilita anche all esercizio in forma itinerante nell ambito del territorio dell intera Regione. 2. L autorizzazione di cui al comma 1 deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle strutture dell operatore. 3. La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale e relativa sede se Società) e dell'indirizzo del richiedente (compreso eventualmente il numero di recapito telefonico), anche la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della Legge, nonché l indicazione dei settori merceologici previsti dall art. 3, 1 comma della medesima Legge. 4. Nella domanda dovranno essere indicate sia la localizzazione (con riferimento al numero cartografico riportato nella planimetria dell area di mercato) che le dimensioni del posteggio. 5. La procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni segue quanto previsto dal regime del silenzio assenso (secondo quanto determinato dall allegato E della Legge). 6. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare (ai sensi di quanto previsto dall art. 3, 1 comma, della Legge), a persone fisiche o a Società in Nome Collettivo o in Accomandita Semplice costituite secondo le norme vigenti. 7. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi e professionali richiesti per l una e per l altra attività. 8. Tanto l'abilitazione alla somministrazione che il settore merceologico alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio. 7
8 9. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 10. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzature permanentemente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell area concessa sia insufficiente, il Comune ha facoltà, qualora ve ne sia la possibilità, di proporre al titolare l ampliamento del posteggio fermo restando il rispetto delle prescrizioni comunali. ART. 7 (Condizioni per il rilascio dell autorizzazione) 1. La concessione dell'area per esercitare l attività commerciale nell ambito del mercato non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio. 2. L autorizzazione non può essere negata nel caso in cui, nell'ambito del mercato, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta. 3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato, fatto salvo il caso di un titolare di più posteggi del mercato alla data del oppure di una società di persone cui siano state conferite aziende per l esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nel mercato stesso. 4. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza di altro, il più possibile simile a quello richiesto. 5. Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili o comunque non ancora assegnati, verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità nel rilascio della autorizzazione: - per primo: richiesta di operatori che pongono in vendita prodotti tipici locali; - per secondo: richiesta di trasferimento di operatori già presenti al mercato; - per terzo: richiesta di operatori non titolari di posteggio con maggior numero di presenze nell area di mercato sulla base dell elenco previsto al successivo art. 8, 3 comma; - per quarto: richiesta di operatori con maggiore anzianità storica (valutata dalla data di rilascio del precedente titolo); - per quinto: richiesta di operatori che con il loro arrivo nell area di mercato garantiscano un migliore rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari; - per sesto: data di presentazione della domanda; - per settimo: numero inferiore di protocollo. ART.8 (Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti) 1. In caso di mancata occupazione dei posteggi nell area di mercato da parte dei titolari, questi possono venire occupati da soggetti dotati di autorizzazioni di cui all art. 42 della Legge, per la durata del periodo di non utilizzo. 2. Verranno osservati il seguenti criteri di priorità nel rilascio di tali occupazioni: - per primo: maggior numero di presenze al mercato di Cividale del Friuli; - per secondo: data inizio più anziana della frequentazione dell area di mercato; - per terzo: a soggetti che hanno la sola autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica in forma itinerante (di cui all'art. 42, 4 comma della Legge); - per quarto: anzianità storica dell operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi delle abrogate leggi 398/1976, l.r. 34/1995 o l.r.14/ Il Comando di Polizia Locale dalla data di approvazione del presente regolamento provvederà a mantenere un elenco aggiornato delle presenze al mercato di tutti gli operatori. 8
9 ART. 9 (Autorizzazione per posteggio dei produttori agricoli) 1. L assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti viene effettuata fino ad esaurimento degli spazi disponibili, secondo i seguenti criteri: numero maggiore di presenze al mercato di Cividale del Friuli; anzianità della licenza o della S.C.I.A.; priorità del numero di protocollo dell istanza di assegnazione del posteggio; 2. Alla domanda deve essere allegata idonea comunicazione prevista dall art. 4 del D. Lgs. n. 228 del ART. 10 (Sostituzione del titolare) 1. L operatore su area pubblica può farsi sostituire nell esercizio dell attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa regionale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti. 2. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore a 40 (quaranta) giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare. 3. La sostituzione va immediatamente comunicata (mediante trasmissione della delega a favore del sostituto) al Comando di Polizia Locale. ART. 11 (Subingresso) 1. Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata. 2. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dall art. 52 della Legge. 3. Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività. 4. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra e il loro trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata. ART. 12 (Decadenza/Revoca della autorizzazione) 1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (da intendersi come 1/3 del totale delle giornate di mercato effettivamente svoltesi nell anno solare), salvo il caso di assenze, debitamente documentate, per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie. 2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va comunicata all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri a carico dell ente. In tal caso l interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio di pari o superiore superficie che deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell operatore. 4. L autorizzazione è altresì revocata al titolare di posteggio: a) nel caso in cui non inizi l attività entro sei mesi dalla data di avvenuto rilascio del titolo, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) nel caso in cui non risulti più provvisto dei requisiti per l esercizio; c) nel caso in cui incorra in ulteriori violazioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell attività disposta dal Comune in caso di recidiva (di cui al successivo art. 18, 3 comma); 9
10 d) nel caso in cui decada dalla concessione del posteggio. ART. 13 (Esposizione delle merci) 1. Le merci dovranno essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm.50 e il tendone (o quant altro) a copertura del banco dovrà avere una altezza minima dal suolo di mt.2.20, misurata dalla parte più bassa. 2. Ai soli venditori di calzature, terraglie, articoli di ferramenta/casalinghi, arredamenti, articoli per la casa, quadri, piante e fiori verrà consentita l esposizione a terra ed, eventualmente, senza copertura. ART. 14 (Pubblicità dei prezzi) 1. Nell area di mercato, ai sensi di quanto previsto dall art. 32 della Legge, deve venire data giusta pubblicità ai prezzi mediante cartelli (o altre indicazioni), chiari e ben leggibili. ART. 15 (Norme sanitarie) 1. Il commercio nell'area di mercato dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria (riguardante sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) contenuta nell ordinanza del Ministero della Sanità, del 3 marzo 2002, in G.U. del , n Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacenti non potrà essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari. 3. Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria. ART. 16 (Norme contro l inquinamento acustico) 1. Nell area di mercato è vietato l uso di apparecchi di amplificazione e diffusione del suono. 2. Fanno eccezione al suddetto divieto i venditori di dischi, musicassette, radio e simili, che per lo svolgimento della loro attività, tenendo il volume dei loro apparecchi di amplificazione e diffusione entro limiti di moderazione, possono fare uso di tali apparecchi. 3. Nel caso di ascolto prolungato da parte della clientela di musiche che richiedano alto volume è fatto obbligo di mettere a disposizione della stessa apposite cuffie. 4. Al fine di garantire un migliore e più disciplinato svolgimento del mercato (anche in rapporto alla residenza insediata nell area) è fatto divieto di effettuare la vendita mediante illustrazione della merce qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni. ART. 17 (Tasse) 1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto stabilito nei rispettivi regolamenti comunali. ART. 18 (Sanzioni) 1. L'inosservanza alle norme stabilite nel presente Regolamento, non espressamente previste all art. 81, 1 comma della Legge, sono punite con l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro. 10
11 2. In caso di recidiva, oltre all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal precedente comma, viene disposta la sospensione della attività di vendita per un periodo compreso tra 5 e 20 giorni. 11
12 II. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ATTUATO ATTRAVERSO POSTEGGI FUORI MERCATO ART. 19 (Posteggi fuori mercato) 1. Le seguenti aree per l allocazione dei posteggi posti fuori dell area di mercato (riportati anche su apposita cartografia, tavole da 4 a 7, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto): AREE: site in Cividale del Friuli, Sanguarzo, Purgessimo e Gagliano, in spazi antistanti ai Cimiteri; SUPERFICIE COMPLESSIVA: mq. 192 netti per attività commerciali del settore non alimentare (vendita di fiori e piante), al cui interno può essere posizionato anche un chiosco prefabbricato (secondo quanto autorizzato dal competente Ufficio Tecnico comunale); POSTEGGI: n. 4, le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono le seguenti: N. POST. UBICAZIONE Fronte Profondità 1C Area Antistante Cimitero di Cividale del Friuli 12,0 6,0 2C Area Antistante Cimitero di Sanguarzo 8,0 5,0 3C Area Antistante Cimitero di Purgessimo 8,0 5,0 4C Area Antistante Cimitero di Gagliano 8,0 5,0 2. Eventuali ulteriori posteggi potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale. 3. Nel caso di più domande concorrenti per il medesimo posteggio verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità nel rilascio della autorizzazione: - per primo: richiesta di operatori non titolari di posteggio con maggior numero di presenze nell area di mercato sulla base dell elenco precedente art. 8, 3 comma; - per secondo: richiesta di operatori con maggiore anzianità storica (valutata dalla data di rilascio del precedente titolo) riferita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante; - per terzo: richiesta di portatori di handicap con grado di invalidità pari ad almeno il 46%; - per quarto: data di presentazione della domanda; - per quinto: numero inferiore di protocollo. 4. L autorizzazione al commercio su area pubblica mediante l utilizzo di un posteggio fuori mercato ha validità decennale e può essere rinnovata. Essa è subordinata all osservanza delle norme del vigente P.R.G.C. e relative norme attuative, in materia di caratteristiche strutturali dei chioschi. 5. Vengono applicate, anche ai soggetti di cui al presente articolo, le norme contenute ai precedenti articoli: 11, 12, 13, 14, 16, 17 e
13 III. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU AREA PUBBLICA ALL INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE ART. 20 (Commercio in forma itinerante) 1. Possono esercitare il commercio in forma itinerante solo coloro che siano in possesso dell autorizzazione prevista dall art. 42 c. 4, della L.R. 29/ All interno dei centri abitati, l esercizio dell attività di commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente in orari antimeridiani per un massimo di tre ore. Ai sensi dell art. 51, c. 2, della L.R. 29/2005, gli orari saranno stabiliti con ordinanza sindacale. 3. Al di fuori dei centri abitati, l esercizio del commercio in forma itinerante per coloro che siano in possesso dell autorizzazione prevista dall art. 42, c. 4, della L.R. 29/2005 è libero. 4. Nell area del centro storico di Cividale del Friuli, così come individuata nella cartografia allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (tav. 8), l esercizio del commercio in forma itinerante non è consentito; 5. In occasione di manifestazioni, potranno essere concesse deroghe ai divieti e limitazioni di cui ai punti 2. e 4. esclusivamente a commercianti che vendano prodotti strettamente correlati con la tipologia della manifestazione. 6. L inosservanza delle norme del presente articolo è punita secondo quanto previsto dall art
14 IV. MERCATO DEL FRESCO IN P. P. DIACONO ART. 21 (Mercato del fresco ) 1. E istituita in P. P. Diacono una nuova area di mercato specializzata nella vendita di prodotti alimentari freschi settore ortofrutticolo e dei formaggi e salumi (sono esclusi prodotti alimentari preparati in loco, vedi gastronomie, e i prodotti ittici) ai sensi di quanto previsto dall art. 48, 2 comma della Legge. 2. Per la regolamentazione del mercato di cui al precedente punto si rimanda all approvazione di uno specifico regolamento da attuarsi entro 12 mesi dall approvazione del presente regolamento con facoltà del Sindaco, con ordinanza motivata, di prevedere un periodo di sperimentazione di tale regolamentazione prima dell approvazione definitiva. 14
15 V. ALLEGATI 1. PLANIMETRIE AREE MERCATO TAVOLA 1 MERCATO DEL SABATO (piazza Diaz) TAVOLA 2 MERCATO DEL SABATO (Viale Libertà nel tratto compreso tra l ex stazione ferroviaria e Via Monsignor Liva e nell ex parcheggio corriere) TAVOLA 3 MERCATO DEL VENERDI (piazza Paolo Diacono) 2. PLANIMETRIE POSTEGGI FUORI MERCATO TAVOLA 4 CIVIDALE DEL FRIULI (CIMITERO MAGGIORE) TAVOLA 5 CIMITERO SANGUARZO TAVOLA 6 CIMITERO PURGESSIMO TAVOLA 7 CIMITERO GAGLIANO 3. AREA INTERDETTA AL COMMERCIO ITINERANTE TAVOLA 8 AREA INTERDETTA AL COMMERCIO ITINERANTE 15
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