ADDIZIONALI REGIONALI 2017

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ADDIZIONALI REGIONALI 2017"

Transcript

1 Data Creazione..: 18/01/10 Data Aggiornamento: 19/07/2017 Nota: Sono indicati in rosso le modifiche apportate al documento rispetto alla precedente versione. ADDIZIONALI REGIONALI 2017 La manovra del 6 dicembre 2011, denominata Salva Italia, prevede un aumento di tutte le aliquote pari a 0,33%, pertanto l aliquota base dell addizionale regionale Irpef passa dallo 0,9% all 1,23%. In attesa di eventuali rettifiche da parte delle regioni, ricordiamo che, l aliquota può essere innalzata da ciascuna regione fino ad un ulteriore 0,50% in base alle esigenze locali di reddito, mentre per le regioni in deficit sanitario è previsto un ulteriore innalzamento obbligatorio dell aliquota base dello 0,30%. Così come le regioni che già applicano un aliquota superiore allo 1,23% potranno decidere di assorbire l aumento dello 0,33 fino a concorrenza dello 1,23%. In attesa di eventuali nuove delibere regionali, in questo documento abbiamo già provveduto alla rettifica di tutte le aliquote aumentandole di fatto di uno 0,33%. SCAGLIONI O LIMITI DI REDDITO? La maggiorazione dell aliquota deliberata dalle singole regioni è dovuta per scaglioni di reddito (come la normale IRPEF tanto per intenderci), oppure per limiti di reddito, ovvero fino ad un determinato reddito si applica una aliquota oltre tale limite si applica una maggiore aliquota sull intero reddito e non solo sulla parte eccedente. La tabella che segue indica per ogni regione il tipo di meccanismo utilizzato per il calcolo dell addizionale. Abruzzo Basilicata Bolzano Calabria Campania Limite di reddito Scaglione di reddito Limite di reddito Limite di reddito Limite di reddito

2 2/41 Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sicilia Sardegna Toscana Umbria Valle d Aosta Veneto Provincia di Trento Restanti Regioni Limite di reddito Scaglione di reddito Limite di reddito Limite di reddito Limite di reddito Limite di reddito Limite di reddito Limite di reddito Per le regioni non indicate di seguito, l aliquota è ora pari a 1,23%. Attenzione: Alcune disposizioni particolari (detrazioni dell addizionale) non sono gestite dal Ns software. Le regioni o province autonome interessate sono le seguenti: Bolzano Piemonte Puglia

3 3/41 ABRUZZO Dall ANNO 2016 Legge reg. n. 44/2006 (G.U. n. 297/2006) Aliquota unica pari a 1,73% con decorrenza 2006 per effetto dell art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria dello Stato per il 2005), come modificato dall art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria dello Stato per il 2006). ANNO 2015 Per il periodo d imposta 2015 l aliquota dell Addizionale regionale IRPEF per la Regione Abruzzo è fissata all 1,73 %, come previsto dalle norme dello Stato (art.6 c.1 D.Lgs. 68/2011 e art.1 c.174 L. 311/2004) e della Regione (art. 1 c.8 L.R. 12 dicembre 2006, n.44). ANNO 2014 Limitatamente all anno d imposta 2014 l'aliquota dell Addizionale regionale IRPEF per la Regione Abruzzo, è determinata applicando all aliquota di base di cui all art.6 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, variata dall articolo 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 214 del 22 dicembre 2011, le maggiorazioni per scaglioni di reddito, stabilite dalla legge regionale 32 del 21 maggio 2014, pubblicata sul B.U.R.A. n. 22 Ordinario del 4 giugno Aliquota per scaglione fino a ,00 1,54 oltre ,00 e fino a ,00 1,66 Oltre ,00 1,73 ANNO 2013 Per il periodo d imposta 2013 la Regione Abruzzo ha ripristinato l aliquota unica fissata all 1,73%, (Legge Regionale n. 70 del 28/12/2012, Bura n. 94/2012) a seguito di quanto disposto dall articolo 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in Legge 214 del 22 dicembre 2011.

4 4/41 Tale misura è determinata dalla modifica apportata dalla normativa citata all aliquota di base di cui all art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68 (da 0.9% ad 1.23%) e dalla maggiorazione di aliquota dello 0,5% prevista dal 2006 per l Abruzzo in quanto regione sottoposta a piano di rientro dal deficit della sanità. ANNO 2012 Limitatamente all anno d imposta 2012 l aliquota dell Addizionale regionale IRPEF per la Regione Abruzzo, è determinata applicando all aliquota di base di cui all art.6 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, variata dall articolo 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 214 del 22 dicembre 2011, le maggiorazioni per scaglioni di reddito, stabilite dalla legge regionale 70 del 28 dicembre 2012, pubblicata sul B.U.R.A. n. 94 Speciale del 28 dicembre Aliquota per scaglione fino a ,00 1,50 oltre ,00 e fino a ,00 1,62 Oltre ,00 1,73 ANNO 2011 L aliquota passa all 1,73%. *****

5 5/41 BASILICATA Dall ANNO 2014 La Regione Basilicata, con la L.R , n. 8 (art. 16, commi 3 e 4), ha rideterminato (a norma del D.Lgs. 68/2011 e modificazioni), con decorrenza 2014, le aliquote dell addizionale all Irpef, passando da un unica aliquota dell 1,23% (in vigore per il 2013) a tre aliquote da utilizzare con il criterio dei limiti di reddito (le singole aliquote si applicano all'intero reddito), tenendo conto che per i soggetti che si trovano nella fascia di reddito euro, con figli a carico, l'aliquota dell'1,73% va ridotta all'aliquota base dell'1,23%. In particolare, i nuovi valori validi dal 2014 sono riportati nella tabella che segue: Reddito Imponibile *Aliquote % fino ,00 1,23 Aliquota ordinaria 1,73 Aliquota ordinaria Oltre ,00 e fino a ,00 1,23 1,23 in caso di due o più figli fiscalmente a carico ex art. 12. comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 in caso di figli a carico di più soggetti se la somma dei redditi imponibili rientra in questa fascia di reddito Oltre ,00 2,33 Aliquota ordinaria *L aliquota è applicata per scaglioni di reddito *****

6 6/41 BOLZANO ANNO 2017 L aliquota è pari al 1.23% La provincia di Bolzano ha deliberato, con decorrenza 2016, quanto segue: a tutti i contribuenti una deduzione pari a euro. Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale IRPEF non superiore a euro e con figli a carico spetta una detrazione d imposta di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (euro ) si deve tener conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti, mentre non si tiene conto della deduzione di euro sopracitata. Se l imposta dovuta è minore alla detrazione non sorge alcun credito d imposta. CALABRIA Dall ANNO 2016 Aliquota unica 1,73% (Art.1 l.r. n 30 del 07/08/2002 come modificato dalla l.r. n 1 del 11/01/2006; art.29, comma 14, d.l. 29/12/2011 n. 216, convertito dalla legge 24/02/2012 n. 14). ANNO 2015 Aliquota unica 1,73% (Art.1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n Art.6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 maggio 2011, n.68. Art. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n.30, come modificato dalla L.R. 11 gennaio 2006, n.1) ANNO 2014 L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del direttore, ha aggiornato il 26/03/2015 la circolare di liquidazione e le rispettive specifiche tecniche del modello 730/2015 in modo particolare al punto 17, addizionale regionale all IRPEF della Calabria, in quanto viene precisato che l'aliquota per il 2014 è dell'1,73% anziché' del 2,03%.

7 7/41 ANNO 2013 Viene confermata anche per l anno 2013 la maggiorazione in misura di 0,30 punti percentuali che si aggiungono all aliquota già adeguata al valore massimo 2013 previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Di conseguenza l addizionale all Irpef rimane confermata al 2,03% (1,23 base + 0,5 incremento regionale previsto per il ,30 incremento automatico). ANNO 2012 L aliquota è riconfermata al 2,03% con comunicato dell Agenzia delle Entrate del 18/07/2012. ANNO 2011 L aliquota passa al 2,03%. ANNO 2010 Aliquota unica pari a 1,70%. Con un comunicato stampa del 02/07/2010 il Ministero dell Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato per la regione Calabria la sussistenza delle condizioni per l applicazione delle disposizioni recate dall articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Per l anno d imposta 2010 si applicano le maggiorazioni dell aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali (IRAP) e dell addizionale regionale all Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti. *****

8 8/41 CAMPANIA ANNO 2017 Aliquota unica pari al 2.03% (L.R 4/2014) Dall ANNO 2013 Dall anno di imposta 2013 la Regione Campania ha preso atto della previsione dell art. 16, comma 9, del D.L. 22 maggio 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e ha confermato l aliquota dell addizionale regionale all IRPEF vigente per l anno di imposta 2012 (2,03%). ANNO 2012 L aliquota è riconfermata al 2,03% con comunicato dell Agenzia delle Entrate del 18/07/2012. ANNO 2011 L aliquota passa al 2,03%. ANNO 2010 Aliquota unica pari a 1,70%: Con un comunicato stampa del 02/07/2010 il Ministero dell Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato per la regione Campania la sussistenza delle condizioni per l applicazione delle disposizioni recate dall articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Per l anno d imposta 2010 si applicano le maggiorazioni dell aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali (IRAP) e dell addizionale regionale all Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti. *****

9 9/41 EMILIA ROMAGNA Dall ANNO 2015 Aliquota % fino a ,00 1,33 Oltre ,00 e fino a ,00 1,93 Oltre ,00 e fino a ,00 2,03 Oltre ,00 e fino a ,00 2,23 Oltre ,00 2,33 Dall ANNO 2011 Limite di reddito Aliquota fino a ,00 1,43 da 0,00 e fino a ,00 1,53 da 0,00 e fino a ,00 1,63 Da 0,00 e oltre ,00 1,73 Dall ANNO 2007 A decorrere dal periodo d imposta 2007, ai sensi della Legge reg. n. 19 del 20/12/2006, l aliquota è stata così rideterminata: Limite di reddito Aliquota fino a ,00 1,10 da 0,00 e fino a ,00 1,20 da 0,00 e fino a ,00 1,30 Da 0,00 e oltre ,00 1,40

10 10/41 FRIULI VENEZIA GIULIA La Legge regionale 25 luglio 2012, n.14, all articolo 1, comma 5 ha introdotto, a decorrere dal periodo d imposta 2012, una riduzione dello 0,53 per cento dell aliquota dell addizionale regionale all Irpef applicabile ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini della medesima imposta non superiore a Euro ,00. Pertanto, a decorrere dal periodo d imposta 2012, l aliquota dell addizionale regionale all Irpef applicabile ai soggetti residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia aventi un reddito imponibile ai fini della medesima imposta non superiore a Euro ,00 è pari allo 0,7 per cento. L aliquota applicabile, invece, ai soggetti residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia aventi un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all Irpef superiore a Euro ,00 è pari all 1,23 per cento. Limite di reddito Aliquota per scaglione fino a ,00 0,70 oltre ,00 1,23 ANNO 2017 LAZIO Aliquota % fino a ,00 1,73 Oltre ,00 e fino a ,00 2,73 Oltre ,00 e fino a ,00 2,93 Oltre ,00 e fino a ,00 3,23 Oltre ,00 3,33

11 11/41 Disposizioni particolari: Applicazione aliquota addizionale regionale all IRPEF pari all 1,73% per i soggetti: a) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a euro; b) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a euro, ai sensi dell arti. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro per ogni figlio a carico oltre il terzo; c) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a euro, ai sensi dell arti. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a euro. ANNO 2014 Di seguito si riporta la tabella relativa alle misure dell addizionale regionale all IRPEF in vigore nella regione Lazio per l anno d imposta 2014: Aliquota % fino a ,00 1,73 Oltre ,00 e fino a ,00 3,33 Oltre ,00 e fino a ,00 3,33 Oltre ,00 e fino a ,00 3,33 Oltre ,00 3,33 Alla determinazione di tali misure concorrono le seguenti disposizioni: Art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68,; Art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i., Art. 2, comma 1, L.R. n. 17/2014 Art. 1, L.R. n. 11/2015

12 12/41 Disposizioni particolari: Applicazione aliquota addizionale regionale all IRPEF pari all 1,73% per i soggetti: d) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a euro; e) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a euro, ai sensi dell arti. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro per ogni figlio a carico oltre il terzo; f) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a euro, ai sensi dell arti. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a euro. Dall ANNO 2011 L aliquota passa al 1,73%. ANNO 2010 Aliquota unica pari a 1,40%. Con un comunicato stampa del 02/07/2010 il Ministero dell Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato per la regione Lazio la sussistenza delle condizioni per l applicazione delle disposizioni recate dall articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Per l anno d imposta 2010 si applicano le maggiorazioni dell aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali (IRAP) e dell addizionale regionale all Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti. *****

13 13/41 LIGURIA Dall ANNO 2015 (L.R 41/2013, art 8) Aliquota % fino a ,00 1,23 Oltre ,00 e fino a ,00 1,81 Oltre ,00 e fino a ,00 2,31 Oltre ,00 e fino a ,00 2,32 Oltre ,00 2,33 ANNO 2013 ANNO 2014 Nel corso dell anno 2013 sono stati applicati le seguenti aliquote e scaglioni : Reddito Imponibile Aliquote % fino ,00 1,23 Come si calcola % da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile Oltre ,00 1,73 percentuale da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra ,01 euro e ,76 euro l imposta determinata con aliquota dell 1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra ,76 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell addizionale regionale Legge Regionale n. 43 del 2007 Burl n. 21/2007 modificata dalla Legge Regionale n. 15/2012) In seguito, con Legge Regionale del 23/12/2013 n. 41 (G.U. 31/12/2013, n. 305) la Regione Liguria ha stabilito, con effetto retroattivo, le seguenti aliquote, da applicarsi anche per il 2014 visto che

14 14/41 l art. 1, comma 509 della Legge di Stabilità ha differito al 2015 le nuove imposizioni fiscali previste dalla stessa LR n. 41 del 23/12/2013. Reddito Imponibile Aliquote % fino ,00 1,23 Come si calcola % da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile Oltre ,00 1,73 percentuale da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra ,01 euro e ,46 euro l imposta determinata con aliquota dell 1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra 2.142,46 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell addizionale regionale ANNO 2012 La Regione Liguria, con l articolo 25 della legge regionale n. 51 del 21 dicembre 2012, ha stabilito, con effetto retroattivo, le seguenti aliquote, da applicarsi per il solo anno d'imposta Reddito Imponibile Aliquote % fino ,00 1,23 Come si calcola % da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile Oltre ,00 1,73 percentuale da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra ,01 euro e ,38 euro l imposta determinata con aliquota dell 1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra ,38 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell addizionale regionale

15 15/41 ANNO 2011 Reddito Imponibile Aliquote % fino ,00 1,23 Come si calcola % da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile Oltre ,00 1,73 percentuale da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra ,01 euro e ,64 euro l imposta determinata con aliquota dell 1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra ,64 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell addizionale regionale L.R. 37/2011 (G.U. 304/2011) ANNO 2010 La Regione Liguria, con l articolo 1 della legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2007 (Burl n. 21 del 19 dicembre 2007) applicabile a regime, ha stabilito le seguenti aliquote, con decorrenza dal periodo d imposta in corsi al 1 gennaio 2007: Reddito Imponibile Aliquote % fino , Oltre ,00 1,40 Come si calcola % da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile percentuale da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra ,01 euro e ,42 euro l imposta determinata con aliquota dell 1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra ,42 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell addizionale regionale

16 16/41 ANNO 2009 La Regione Liguria, con gli articoli 1 e 2 della legge regionale n.43 del 21 ottobre 2009 (Burl n.18 del 21 ottobre 2009), ha stabilito le seguenti aliquote, da applicarsi per il solo anno d'imposta I sostituti d'imposta ne terranno conto all'atto di effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2009 a valere sulle rate trattenute nell'anno successivo. Gli altri contribuenti ne terranno conto in occasione della dichiarazione dei redditi per l'annualità d'imposta 2009: Reddito Imponibile Aliquote % fino ,00 1,23 Come si calcola % da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile Oltre ,00 1,4 percentuale da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra ,01 euro e ,13 euro l imposta determinata con aliquota dell 1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra ,13 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell addizionale regionale ANNO 2008 La Regione Liguria, con l'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n.9 (pubblicata sul Burl n.4 del 28 aprile 2008), ha stabilito le seguenti percentuali di aliquota, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2008: Reddito Imponibile Aliquote % fino , Come si calcola % da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile Oltre ,00 1,4 percentuale da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra ,01 euro e ,77 euro l imposta determinata con aliquota dell 1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra ,77 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell addizionale regionale

17 17/41 Dall ANNO 2006 A decorrere dal periodo di imposta 2006, l addizionale regionale all IRPEF, ai sensi della legge regionale n. 17 del 28 novembre 2005, è così rideterminata, come interpretata dalla circolare della Regione Liguria prot. n /313 dell 8 febbraio Aliquota per scaglione fino a ,00 0,90 fino a ,00 1,25 oltre ,00 1,40 La Regione Liguria, con lr 43 del 14 dicembre 2007 (pubblicata sul Burl n.21 del 19 dicembre 2007), ha stabilito le seguenti percentuali di aliquota, con decorrenza dal periodo d'imposta dal 1 gennaio 2007: Aliquota per scaglione fino a ,00 0,90 oltre ,00 1,40 Percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile. ***** LOMBARDIA Dall ANNO 2015 (L.R 36/2014) Aliquota % fino a ,00 1,23 Oltre ,00 e fino a ,00 1,58

18 18/41 Oltre ,00 e fino a ,00 1,72 Oltre ,00 e fino a ,00 1,73 Oltre ,00 1,74 Dall ANNO 2012 da 0 a ,00 da ,01 a ,00 oltre Aliquota per scaglione 1,23%. 1,58%. 1,73%. Rif. normativi: l.r. 10/2003; l.r. 35/2007, DL 201/2011, D.Lgs. 68/2011, l.r. 23/2011, G.U. 304/2011. ANNO 2011 Aliquota per scaglione fino a ,71 1,23 da ,72 a ,41 1,63 oltre 1,73 ANNO 2008 Il Consiglio Regionale della Lombardia nella seduta del 28 dicembre 2007 con legge del Consiglio Regionale n. 35, ha approvato le nuove aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Lombardia con decorrenza dall'anno d'imposta La manovra di bilancio 2008, ha ridotto l'addizionale regionale all'irpef, pertanto dal 1 gennaio 2008 i redditi fino a ,71 euro non saranno assoggettati all'aliquota dello 0,3% dell'addizionale regionale IRPEF.

19 19/41 I contribuenti con reddito superiore a ,71 euro avranno un beneficio fiscale pari all'eliminazione dello 0,3% sul calcolo dei primi ,71 euro di reddito. L'addizionale regionale all'irpef è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote (nuove, con decorrenza dall'anno d'imposta 2008): Aliquota per scaglione fino a ,71 0,9 da ,72 a ,41 1,30 oltre 1,40 ANNO 2007 Le aliquote relative all'addizionale regionale all' Irpef sono determinate con legge regionale. (Legge Regionale 18/1/2001, n.27) Aliquota per scaglione fino a ,71 1,20 da ,72 a ,41 1,30 oltre 1,40 ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a euro ,14, continua ad applicarsi l aliquota dello 0,90 per cento. MARCHE Dall ANNO 2013 ***** Si informa che, in base all articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37, a decorrere dall anno d imposta 2013, l addizionale regionale all IRPEF di cui all articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e

20 20/41 pluriennale 2012/2014 della Regione - legge finanziaria 2012) e all articolo 6 del decreto legislativo 68/2011 è rideterminata, rispetto all aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del d.lgs. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito: a) fino a ,00 euro, nessuna maggiorazione; b) oltre ,00 euro e fino a ,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento; c) oltre ,00 euro e fino a ,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento; d) oltre ,00 euro e fino a ,00 euro, maggiorazione del 0,49 per cento; e) oltre ,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento. Pertanto, l aliquota applicabile a decorrere dall anno di imposta 2013 è la seguente: Aliquota per scaglione fino a ,00 1,23 oltre ,00 e fino a ,00 1,53 oltre ,00 e fino a ,70 oltre ,00 e fino a ,72 oltre ,73 ANNO 2011 E 2012 Aliquota per scaglione fino a ,00 1,23 oltre ,00 fino a ,00 1,53 oltre ,00 1,73 Dall ANNO 2006 a decorrere dall'1/1/2006 Legge Regionale 24/12/2004, n. 29 art. 39, come sostituito dall articolo 17 della legge regionale 11 ottobre 2005, n. 24) Aliquota per scaglione fino a ,00 0,90 oltre ,00 fino a ,00 1,2 oltre ,00 1,4 (*) Le nuove aliquote indicate dalla D.R. del 25/07/2005 si ritengono applicabili, anche se la variazione è intervenuta oltre il termine fissato dall art. 50 (Dlgs n.446/1997), in quanto sono state diminuite.

21 21/41 ANNO 2005 A decorrere dall'1/1/2005 Delibera Regionale 25/07/2005)* Aliquota per scaglione fino a ,00 0,90 oltre ,00 fino a ,00 1,2 oltre ,00 fino a ,00 3,25 oltre ,00 3,65 ANNO 2004 (dal 2004 Legge Regionale 22/12/2003, n. 25) Aliquota per scaglione fino a ,71 0,90 da ,72 a ,41 1,40 da ,42 a ,68 3,60 oltre 4 ANNO 2002 (dal 2002 Legge Regionale 19/12/2001, n. 35) Aliquota per scaglione fino a ,71 0,90 da ,72 a ,41 1,91 da ,42 a ,68 3,60 oltre 4 *****

22 22/41 MOLISE Dall ANNO 2016 ANNO 2014 Aliquota per scaglione fino a ,00 1,73 oltre ,00 e fino a ,00 1,93 oltre ,00 e fino a ,13 oltre ,00 e fino a ,23 oltre ,33 Nell esercizio 2013 la Regione Molise non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Pertanto, per l anno d imposta 2014, nella suddetta regione, si sono realizzate le condizioni per confermare l applicazione automatica della maggiorazione dell addizionale regionale all IRPEF nella misura di 0,30 punti percentuali. Inoltre, il calcolo dell addizionale viene ora effettuato per scaglioni di reddito (e non più per limite), in base alla seguente tabella: Aliquota per scaglione fino a ,00 *2,03 oltre ,00 e fino a ,00 *2,23 oltre ,00 e fino a *2,43 oltre ,00 e fino a *2,53 oltre *2,63 *Aumento dello 0,30% su ogni scaglione di reddito, a norma dell'art. 2, comma 86, della legge n. 191/2009. ANNO 2013 La Regione Molise ha introdotto un aumento dello 0,30%, fissando l aliquota a 2,03%. ANNO 2012 L aliquota è riconfermata al 2,03% con comunicato dell Agenzia delle Entrate del 18/07/2012.

23 23/41 Dall ANNO 2011 L aliquota passa al 2,03%. ANNO 2010 Aliquota unica pari a 1,70%: Con un comunicato stampa del 02/07/2010 il Ministero dell Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato per la regione Molise la sussistenza delle condizioni per l applicazione delle disposizioni recate dall articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Per l anno d imposta 2010 si applicano le maggiorazioni dell aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali (IRAP) e dell addizionale regionale all Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti. PIEMONTE ***** Le aliquote relative all'addizionale regionale all' Irpef sono determinate con legge regionale. Dall ANNO 2015 Aliquota per scaglione fino a ,00 1,62 oltre ,00 e fino a ,00 2,13 oltre ,00 e fino a ,75 oltre ,00 e fino a ,32 oltre ,33 Legge regionale 19 dicembre 2013 n. 23 legge regionale 24 dicembre 2014 n. 22 *La Regione Piemonte ha altresì stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR sono maggiorate delle seguenti detrazioni regionali (teoriche):

24 24/41 250,00 per ogni figlio portatore di handicap; 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. ANNO 2014 ANNO 2013 Aliquota per scaglione fino a ,00 1,62 oltre ,00 e fino a ,00 2,13 oltre ,00 e fino a ,31 oltre ,00 e fino a ,32 oltre ,33 Per il periodo d imposta 2013 le aliquote sono determinate applicando all aliquota base le seguenti maggiorazioni: 0,46% per i redditi fino a ,00; 0,47% per i redditi superiori a ,00 e fino a ,00; 0,48% per i redditi superiori a ,00 e fino a ,00; 0,49% per i redditi superiori a ,00 e fino a ,00; 0,50% per i redditi superiori a ,00. Aliquota per scaglione fino a ,00 1,69 oltre ,00 e fino a ,00 1,70 oltre ,00 e fino a ,71 oltre ,00 e fino a ,72 oltre ,73 Si evidenzia che a decorrere dal periodo d imposta 2013 l addizionale viene calcolata seguendo il principio di progressività per scaglioni. DALL ANNO 2011 Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,00 1,23

25 25/41 fino a ,00 1,53 oltre 1,73 ANNO 2009 La sostituzione dell art. 1 della L.R. 29/2007 operata dalla L.R. n. 35/2008 (legge finanziaria regionale 2009) si riflette sulla determinazione dell addizionale regionale all Irpef, che è ora calcolata applicando un unica aliquota sull intera base imponibile nelle seguenti misure: Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,00 0,90 fino a ,00 1,20 oltre 1,40 Si precisa che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un unica aliquota su tutta la base imponibile. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito e determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. ANNO 2008 La regione Piemonte, con Legge 28/12/2007 n. 29 (S.O. Burp n. 52) ha elevato a euro il primo limite di reddito entro il quale risulta applicabile l aliquota base di addizionale all Irpef dello 0,90% dal 01/01/2008. Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,00 0,90 oltre 1,40

26 26/41 ANNO 2007 (Delibera Giunta Regionale 21/11/2005, n ) Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,35 0,90 oltre 1,40 ANNO 2006 (Delibera Giunta Regionale 21/11/2005, n )* Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,262* 0,90 oltre 1,40 (*) i valori sono stati rivalutati, per il 2006, a norma della Lr. N. 2/2003, art. 1, comma 2, del tasso di inflazione programmato (1,7%) ANNO 2005 (Delibera Giunta Regionale 20/12/2004, n ) Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,82 0,90 oltre 1,40 ANNO 2004 (Legge Regionale 4/03/2003, n.2) Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,74 0,90 oltre 1,40

27 27/41 ANNO 2003 (Legge Regionale 20/11/2002, n.27) Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,14 0,90 oltre 1,40 ANNO 2002 (Legge Regionale 13/12/2001, n. 34) Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,14 0,90 oltre 1,40 PUGLIA Le aliquote relative all'addizionale regionale all' Irpef sono determinate con legge regionale. ANNO 2017 SCAGLIONI di reddito Aliquota per scaglione fino a ,00 1,33 da ,01 a ,43 da ,01 a ,71 da ,01 a ,72 oltre ,73

28 28/41 Ai contribuenti con più di 3 figli spetta una detrazione sull addizionale regionale all IRPEF di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidatari. La detrazione è aumentata di 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell art. 3 della legge 104/1992. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall art. 12, del TUIR. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata sulla base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti come disciplinate da apposito provvedimento della Giunta regionale. ANNO 2015/2016 LEGGE REGIONALE 23/12/2014, N. 52: Sono confermate le maggiorazioni all aliquota dell addizionale regionale all IRPEF di base di cui all articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), disposte dall articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale della Regione Puglia), come modificato dall articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 ANNO 2013/2014 La regione Puglia, con Legge Regionale n. 26 del 07/08/2013 (G.U. 14/09/2013, n. 216) riduce l addizionale all IRPEF, diminuendo le maggiorazioni all aliquota di base per due dei cinque scaglioni, secondo la seguente tabella: SCAGLIONI di reddito Aliquota per scaglione fino a ,00 1,33 da ,01 a ,43 da ,01 a ,71 da ,01 a ,72 oltre ,73

29 29/41 ANNI 2011/2012 SCAGLIONI di reddito Aliquota per scaglione fino a ,00 1,53 oltre 1,73 (Decreto 30/05/2011 n. 1) ANNO 2010 Riduzione dell aliquota addizionale regionale IRPEF Con delibera di giunta regionale n del 4 dicembre 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 203 del 17 dicembre 2009, la Puglia ha ridotto la misura dell addizionale regionale per il periodo d imposta Il provvedimento stabilisce che dal 1 gennaio 2010, l addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche(irpef) è determinata nella misura dello 0,9 per cento. E stato abolito pertanto solo l'incremento che la Regione può disporre dallo 0,9% allo 1,4%, per cui rimane l'aliquota addizionale dello 0,9%, di competenza minimale statale, così come già chiarito dal Servizio regionale Finanze. ANNO 2008 A decorrere dal 1 gennaio 2008, l addizionale regionale Irpef, di cui all articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote indicate a fianco dei seguenti scaglioni, previsti dall articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917 (Approvazione del testo unico dell imposte sui redditi): Aliquota per scaglione fino a ,00 0,90 oltre ,00 1,4

30 30/41 ANNO 2005 (Legge Regionale 01/12/2004, n. 22) A decorrere dal 1 gennaio 2005, l aliquota è rideterminata nella misura dello 0,90%. ANNO 2004 (Legge Regionale 07/01/2004, n. 1) Aliquota unica pari all'1,1%. Rimane ferma l'aliquota dello 0,9% per i seguenti Comuni: 1. CASALNUOVO MONTEROTARO 2. PIETRA MONTECORVINO 3. CARLANTINO 4. CASALVECCHIO DI PUGLIA 5. CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 6. CELENZA VALFORTORE 7. CHIEUTI 8. POGGIO IMPERIALE 9. SAN PAOLO DI CIVITATE ANNO 2003 (Legge Regionale 9/12/2002, n. 20) (Legge regionale 7/3/2003, n.4) Aliquota dello 0,9%, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i residenti al nelle zone terremotate, individuate con Delibera di Giunta n.2230 del 23 dicembre 2002, nei seguenti Comuni: 1. CASALNUOVO MONTEROROTARO 2. PIETRA MONTECORVINO 3. CARLANTINO 4. CASALVECCHIO DI PUGLIA 5. CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 6. CELENZA VALFORTORE 7. CHIEUTI 8. POGGIO IMPERIALE 9. SAN PAOLO DI CIVITATE Aliquota pari allo 1,2% nei restanti casi.

31 31/41 ANNO 2002 (Legge Regionale 5/12/2001, n. 32 ) Aliquota unica pari all 1,4%. SARDEGNA ANNO 2017 Aliquota unica pari all 1,23% (L.R 5/2016) SICILIA Dall ANNO 2011 L aliquota passa all 1,73%. Dall ANNO 2006 A decorrere dall anno d imposta 2006 l aliquota viene elevata all 1,4% (art.1 legge 311/04 comma 174).

32 32/41 TOSCANA ANNO 2017 (L.R 77/2012 L.R 19/2013) Aliquota per scaglione fino a ,42 Oltre fino a ,43 Oltre fino a ,68 Oltre fino a ,72 Oltre ,73 ANNO 2012 Aliquota per scaglione fino a ,00 1,23 oltre 1,73 G.U. 303/2011 ANNO 2013 Con la Legge Regionale n. 19 del 2 maggio 2013 la Regione Toscana riduce l addizionale all Irpef per il In particolare rivede al ribasso le maggiorazioni all aliquota di base per due dei cinque scaglioni nazionali per il calcolo dell Irpef: il primo (redditi fino a 15mila euro) ed il quarto (redditi oltre 55mila e fino a 75mila)

33 33/41 Aliquota per scaglione da 0 fino a ,42 oltre e fino a ,43 oltre e fino a ,68 oltre e fino a ,72 oltre ,73 ***** UMBRIA (Delibera di Giunta 18 dicembre 2001, pubbl. G.U. n.300 del 28 dicembre 2001, ai sensi art.3 bis, legge n.405 del ) Dall ANNO 2014 Anche l Umbria dal 2014 passa al calcolo a scaglioni di reddito e non più per limiti di reddito. Le aliquote valide per il 2014 sono state deliberate con LR n. 29/2013. Aliquota % fino a ,00 1,23 Oltre ,00 e fino a ,00 Oltre ,00 e fino a ,00 Oltre ,00 e fino a ,00 1,63 1,68 1,73 Oltre ,00 1,83

34 34/41 ANNO Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,00 1,23 Oltre 1,43 Dall ANNO 2007 Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,00 0,90 Oltre 1,10 Dall ANNO 2005 Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,00 0,90 Oltre 1,10 ANNO 2003/2004 Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,00 0,90 oltre 1,10 ANNO 2002 Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,14 0,90 oltre 1,10

35 35/41 VALLE D AOSTA ANNO 2017 L aliquota è pari all 1,23%. VENETO Dall ANNO 2011 (L.R 5/2005) L aliquota passa all 1,23%. ANNO 2010 In base alla legislazione attualmente in vigore, l aliquota dell addizionale regionale IRPEF della Regione Veneto, per l anno 2010 è fissata, in base all art. 50, comma 3 del D.lgs 446/1997, allo 0,9 per cento per qualsiasi reddito imponibile. Infatti, a decorrere dall anno d imposta 2010, non si applicala maggiorazione di aliquota stabilita per i soli anni d imposta 2008 e2009 dall art. 1, commi 1 e 3 della legge regionale n. 36/2007, che era fissata a seconda del reddito in un massimo di + 0,5% (rispetto all aliquota di base dello 0,9% che la Regione, per legge statale, non può ridurre). Di conseguenza non si rende necessario alcuno specifico provvedimento legislativo regionale volto a formalizzare la non applicazione della maggiorazione dell addizionale regionale IRPEF per l anno 2010, che si intende pertanto automaticamente decaduta a partire dallo stesso anno.

36 36/41 ANNO 2008 / 2009 (Legge Regionale del 17/12/2007, n. 36, art. 1) (*) Limiti di reddito Aliquota per reddito superiore ad euro ,00 1,4 non superiore a euro ,00 0,9 reddito imponibile compreso tra euro ,00 e euro ,00, l aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l ammontare di euro ,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro ,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro ,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro ,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro ,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro ,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro ,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Leggequadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 0,9 0,9 (*)non è possibile gestire in automatico i carichi di famiglia particolari, in quanto l ammontare del reddito può essere costituito da più persone fisiche, per cui sarà necessario caricare manualmente l aliquota nelle Varianti Mensili.

37 37/41 ANNO 2007 (Legge Regionale 26/11/2005, n. 19, art. 1)(*) Limiti di reddito Aliquota per reddito superiore ad euro ,00 1,4 non superiore a euro ,00 0,9 reddito imponibile compreso tra euro ,00 e euro ,00, l aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l ammontare di euro ,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro ,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro ,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro ,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro ,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro ,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro ,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Leggequadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 0,9 0,9 (*)non è possibile gestire in automatico i carichi di famiglia particolari, in quanto l ammontare del reddito può essere costituito da più persone fisiche, per cui sarà necessario caricare manualmente l aliquota nelle Varianti Mensili.

38 38/41 ANNO 2006 (Legge Regionale 26/11/2005, n. 19, art. 1)(*) Limiti di reddito Aliquota per reddito superiore ad euro ,00 1,4 non superiore a euro ,00 0,9 reddito imponibile compreso tra euro ,00 e euro ,00, l aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l ammontare di euro ,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro ,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro ,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro ,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro ,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro ,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro ,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Leggequadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 0,9 0,9

39 39/41 ANNO 2005 (Legge Regionale 26/11/2004, n. 29 art.1) Per l'anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro ,00. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad euro ,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1,4 per cento. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra ,00 euro e ,00 euro, l'addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota, l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra ,00 euro ed il reddito imponibile del soggetto. L'aliquota dell'addizionale regionale all'irpef è inoltre fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'irpef, non superiore a euro ,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'irpef, non superiore a euro ,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'irpef, non sia superiore a euro ,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n ANNO 2003 (Legge Regionale 22/11/2002, n. 34) Limite di reddito Aliquota per reddito fino a ,00 1,20 fino a ,00 1,30 oltre lo scaglione precedente 1,40 Per l anno 2003 l aliquota dell'addizionale regionale all'irpef è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non superiore a euro ,00. L aliquota dell addizionale regionale all IRPEF è inoltre fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non

ADDIZIONALI REGIONALI 2011

ADDIZIONALI REGIONALI 2011 Data Creazione..: 18/01/10 Data Aggiornamento: 22/12/2011 Nota: Sono indicati in rosso le modifiche apportate al documento rispetto alla precedente versione. ADDIZIONALI REGIONALI 2011 La nuova manovra

Dettagli

ADDIZIONALI REGIONALI 2013

ADDIZIONALI REGIONALI 2013 Data Creazione..: 18/01/10 Data Aggiornamento: 20/01/2014 Nota: Sono indicati in rosso le modifiche apportate al documento rispetto alla precedente versione. ADDIZIONALI REGIONALI 2013 La nuova manovra

Dettagli

ADDIZIONALI REGIONALI 2012

ADDIZIONALI REGIONALI 2012 Data Creazione..: 18/01/10 Data Aggiornamento: 18/01/2013 Nota: Sono indicati in rosso le modifiche apportate al documento rispetto alla precedente versione. ADDIZIONALI REGIONALI 2012 La nuova manovra

Dettagli

ADDIZIONALI REGIONALI 2014

ADDIZIONALI REGIONALI 2014 Data Creazione..: 18/01/10 Data Aggiornamento: 19/11/2014 Nota: Sono indicati in rosso le modifiche apportate al documento rispetto alla precedente versione. ADDIZIONALI REGIONALI 2014 La nuova manovra

Dettagli

ALIQUOTE DELL ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF per l anno 2015

ALIQUOTE DELL ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF per l anno 2015 ALIQUOTE DELL ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF per l anno 2015 REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COD. REG. ALIQUOTA UNICA SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA DISPOSIZIONI PARTICOLARI NORME DI RIFERIMENTO ABRUZZO 01

Dettagli

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) Regione Piemonte

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) Regione Piemonte Allegato 8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) Regione Piemonte Legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34. (B.U. 19 dicembre 2001, n. 51) e legge regionale 20 novembre

Dettagli

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 12 Prot. 1729 DATA 22.02.2006 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Struttura delle addizionali regionali all IRPEF per il 2005

Dettagli

Prot. n.12-f/varie/9008 Roma, 11 dicembre Agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici Loro Sedi

Prot. n.12-f/varie/9008 Roma, 11 dicembre Agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici Loro Sedi Prot. n.12-f/varie/9008 Roma, 11 dicembre 2003 Agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici Loro Sedi Oggetto: Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 FEBBRAIO 2008 Informativa n. 19 STRUTTURA DELLE

Dettagli

ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF ALIQUOTE DAL L.R , N.22

ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF ALIQUOTE DAL L.R , N.22 Notiziario AMMA ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF ALIQUOTE DAL 1-1-2015 L.R. 24-12-2014, N.22 La Regione Piemonte, con Legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22, ha rideterminato le aliquote dell addizionale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2013 e modificato con delibere

Dettagli

REGIONE LIGURIA. Applicazione art. 2 Legge Regione Liguria 28 novembre 2005 n.17. VARIAZIONE DELL ADDIZIONALE REGIONALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO (IRE).

REGIONE LIGURIA. Applicazione art. 2 Legge Regione Liguria 28 novembre 2005 n.17. VARIAZIONE DELL ADDIZIONALE REGIONALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO (IRE). REGIONE LIGURIA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI E INFORMATICA Genova, 8 febbraio 2006 Prot. n. 21422/313 Oggetto: Applicazione art. 2 Legge Regione Liguria 28 novembre 2005 n.17.

Dettagli

Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 6) Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 6) Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 Testo coordinato delle norme in materia modificate dalla Legge Finanziaria 2007 Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 6) modifiche al Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (Artt. 3, 11, 12, 13 e 24) Alessandro

Dettagli

NOTA INFORMATIVA N. 5/2012. La manovra Monti Novità in materia di IRPEF e relative addizionali

NOTA INFORMATIVA N. 5/2012. La manovra Monti Novità in materia di IRPEF e relative addizionali Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA Provincia di Venezia Piazza XXV Aprile, 1-30036 - Tel.041/486788 Fax. 041/487379 - P.IVA 00625620273 Approvato con delibera di C.C. n. 19 del. 18.04.2013 REGOLAMENTO PER L

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Protocollo n. 154587/2009 Modello per l istanza di rimborso ai sensi dell articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Modifiche

Dettagli

Regolamento Comunale per la variazione dell'aliquota dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche.

Regolamento Comunale per la variazione dell'aliquota dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche. CITTA' DI CANALE Prov. di Cuneo Regolamento Comunale per la variazione dell'aliquota dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

NOVITA IRAP DEDUZIONI

NOVITA IRAP DEDUZIONI NOVITA IRAP DEDUZIONI AUMENTO delle DEDUZIONI dalla BASE IMPONIBILE IRAP Con il co. 484 dell art. 1. L. 228/2012, il Legislatore è intervenuto a modificare il regime di deduzioni di cui all art. 11, D.Lgs.

Dettagli

Speciale. Lordo - Netto in vigore dal 1 gennaio (a cura di Gianfranco Serioli)

Speciale. Lordo - Netto in vigore dal 1 gennaio (a cura di Gianfranco Serioli) Speciale Lordo - Netto 2012 in vigore dal 1 gennaio 2012 (a cura di Gianfranco Serioli) aprile 2012 di Gianfranco Serioli In vigore dal 1 gennaio 2012 Tabella Lordo Netto per l anno 2012 Comune che vai,

Dettagli

COMUNE DI VARESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

COMUNE DI VARESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE allegato A COMUNE DI VARESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

Dettagli

Comune di San Colombano al Lambro Provincia di Milano REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Comune di San Colombano al Lambro Provincia di Milano REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Comune di San Colombano al Lambro Provincia di Milano REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 28.12.2007 S O M M A R I O Articolo

Dettagli

===============================================

=============================================== =============================================== REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI PIACENZA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

COMUNE DI PIACENZA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ALLEGATO E COMUNE DI PIACENZA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 7 febbraio 2008

Dettagli

TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015;

TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015; VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita

Dettagli

In Lombardia sono esenti dal ticket su visite ed esami le seguenti categorie:

In Lombardia sono esenti dal ticket su visite ed esami le seguenti categorie: La Lombardia è l unica regione, con la Basilicata, tra le dieci che non hanno i vincoli del piano di rientro per la spesa sanitaria, ad applicare da subito il ticket da 10 euro. La Lombardia è anche l

Dettagli

Le novità Irpef. Contributo di solidarietà Detassazione premi di produttività Addizionali Comunali e Regionali. 22 dicembre 2011

Le novità Irpef. Contributo di solidarietà Detassazione premi di produttività Addizionali Comunali e Regionali. 22 dicembre 2011 Le novità Irpef Contributo di solidarietà Detassazione premi di produttività Addizionali Comunali e Regionali 1 / 18 Contributo di solidarietà CHI Tutti i soggetti Irpef con reddito complessivo superiore

Dettagli

Informativa n. 61. La manovra Monti (DL n. 201) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali INDICE. del 13 dicembre 2011

Informativa n. 61. La manovra Monti (DL n. 201) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali INDICE. del 13 dicembre 2011 Informativa n. 61 del 13 dicembre 2011 La manovra Monti (DL 6.12.2011 n. 201) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali INDICE 1 Premessa... 2 2 Indennità di fine rapporto - Esclusioni dal regime

Dettagli

Affitti Quota Latte - Periodo 2014/2015

Affitti Quota Latte - Periodo 2014/2015 Affitti Quota Latte - Periodo 2014/2015 PIEMONTE 603 1.127 87.148.771 13,0 144.525 VALLE D'AOSTA 80 88 1.490.121 0,2 18.627 LOMBARDIA 1.503 2.985 280.666.835 41,8 186.738 PROV. AUT. BOLZANO 1 1 31.970

Dettagli

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l approvazione, la seguente proposta di deliberazione: IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l approvazione, la seguente proposta di deliberazione: IL CONSIGLIO COMUNALE Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. D.C.C. n. 15 del 8/03/2016 Il Presidente sottopone

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Articolo 23

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Articolo 23 Elaborazione documenti in corso... Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte

Dettagli

LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI I M P O S T E S U I R E D D I T I P E R S O N E F I S I C H E Come si pagano le addizionali L addizionale regionale all Irpef è dovuta alla regione nella quale il contribuente

Dettagli

COMUNE DI FARA NOVARESE

COMUNE DI FARA NOVARESE COMUNE DI FARA NOVARESE Provincia di Novara REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 06/02/2007 Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27/06/2012

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. COMUNE DI FERNO PROVINCIA DI Varese Via Aldo Moro, n 3 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 1 INDICE Art. 1 -

Dettagli

ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF a cura del Servizio Politiche Territoriali della UIL

ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF a cura del Servizio Politiche Territoriali della UIL ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF a cura del Servizio Politiche Territoriali della UIL ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF: NEL 2014 BUSTE PAGA PIÚ LEGGERE DI 58 EURO MEDI PER 7,2 MILIONI DI CONTRIBUENTI UN AUMENTO

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio N. 5 del 14 Gennaio 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità 2014: aumento delle detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati Gentile cliente,

Dettagli

COMUNE di FABRIANO. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

COMUNE di FABRIANO. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) COMUNE di FABRIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 30/12/2014

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 30/12/2014 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 30/12/2014 LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 52 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015 2017 della

Dettagli

Oggetto: Pensioni anno Perequazione automatica. Provvedimenti vari.

Oggetto: Pensioni anno Perequazione automatica. Provvedimenti vari. Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N. 3 DEL 20/01/2009

Dettagli

Comune di Soave REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F.

Comune di Soave REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) 1 INDICE Art. 1 Ambito di applicazione...(pag. 3) Art.

Dettagli

Il regime Irpef delle pensioni tra i e i euro

Il regime Irpef delle pensioni tra i e i euro Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti Il regime Irpef delle pensioni tra i 7.500 e i 7.800 euro La nozione di "reddito complessivo" va intesa al netto dei redditi derivanti

Dettagli

RISOLUZIONE N.106 /E

RISOLUZIONE N.106 /E RISOLUZIONE N.106 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 dicembre 2012 OGGETTO: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Società Sportiva Dilettantistica. Aliquota delle addizionali, comunali

Dettagli

Fiscal News N. 61. Semplificazioni: nuova addizionale regionale. La circolare di aggiornamento professionale Rimborsi ai dipendenti

Fiscal News N. 61. Semplificazioni: nuova addizionale regionale. La circolare di aggiornamento professionale Rimborsi ai dipendenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 61 23.02.2015 Semplificazioni: nuova addizionale regionale Categoria: Irpef Sottocategoria: Addizionale regionale L articolo 8 del Decreto Semplificazioni

Dettagli

LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP ED ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ESTRATTI ANNO D IMPOSTA 2006

LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP ED ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ESTRATTI ANNO D IMPOSTA 2006 LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP ED ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ESTRATTI ANNO D IMPOSTA 2006 Le aliquote previste dalle elencate Leggi Regionali di agevolazione, per l anno d imposta 2006, devono essere

Dettagli

ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF

ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF NEL 2015 BUSTE PAGA PIU LEGGERE 5,1 MILIONI DI CONTRIBUENTI UN AUMENTO MEDIO DEL 7,5% TRA IL 2013 ED IL 2015 (3,2% NELL ULTIMO ANNO), CON PUNTE DEL 48,1% NEL LAZIO, DEL 30,8%

Dettagli

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONSIDERATO per l'esame del citato schema di

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONSIDERATO per l'esame del citato schema di 1,. ffif i CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 03.10.2013 Modificato dal Consiglio Comunale

Dettagli

DECRETO 24 marzo 1998 Modalita' di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e per l'addizionale

DECRETO 24 marzo 1998 Modalita' di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e per l'addizionale DECRETO 24 marzo 1998 Modalita' di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'irpef, ai sensi del decreto legislativo

Dettagli

Regolamento comunale per l applicazione della ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

Regolamento comunale per l applicazione della ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) COMUNE DI CHIANCIANO TERME Provincia di Siena Regolamento comunale per l applicazione della ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) COMUNE DI CHIANCIANO TERME Provincia

Dettagli

Legge del 27 dicembre 2002, n. 289

Legge del 27 dicembre 2002, n. 289 Legge del 27 dicembre 2002, n. 289 Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305 S.O. n. 240 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) TITOLO

Dettagli

Nuovi scaglioni di reddito

Nuovi scaglioni di reddito Nuovi scaglioni di reddito - Fino a 15.000,00: 23% - Oltre 15.000,01 e fino 28.000,00: 27% - Oltre 28.000,01 e fino 55.000,00: 38% - Oltre 55.000,01 e fino 75.000,00: 41% - Oltre 75.000,01: 43% Le aliquote

Dettagli

Comune di Scarlino Provincia di Grosseto. Regolamento per l applicazione dell Addizionale comunale all imposta sui redditi delle persone fisiche

Comune di Scarlino Provincia di Grosseto. Regolamento per l applicazione dell Addizionale comunale all imposta sui redditi delle persone fisiche Comune di Scarlino Provincia di Grosseto Regolamento per l applicazione dell Addizionale comunale all imposta sui redditi delle persone fisiche Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del..2015

Dettagli

1,20% 1,10% 1,10% sull intero importo per qualunque reddito 0,90% 0,90% sull intero importo

1,20% 1,10% 1,10% sull intero importo per qualunque reddito 0,90% 0,90% sull intero importo In vigore dal 1 gennaio 2011 Tabella Lordo Netto per l anno 2011 Comune che vai, importo che trovi Va precisato che non è stato considerato (perché è diverso da calciatore a calciatore) il carico familiare

Dettagli

Oggetto: Chiarimenti in ordine agli adempimenti del Casellario dei trattamenti pensionistici

Oggetto: Chiarimenti in ordine agli adempimenti del Casellario dei trattamenti pensionistici CIRCOLARE N. 57 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 dicembre 2003 Oggetto: Chiarimenti in ordine agli adempimenti del Casellario dei trattamenti pensionistici 2 Premessa Sono giunte a questa

Dettagli

Il Ministero dell Economia e delle Finanze

Il Ministero dell Economia e delle Finanze Il Ministero dell Economia e delle Finanze Il Direttore Generale delle Finanze Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'addizionale regionale all'imposta sul

Dettagli

L abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del codice fiscale.

L abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del codice fiscale. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale Pensioni Area procedure e gestione banche dati Roma, Roma, 23 giugno 2009 Prot. INPS 0013.23/06/2009.0010958 Agli Enti erogatori di trattamenti

Dettagli

ADDIZIONALI IRPEF REGIONALI :

ADDIZIONALI IRPEF REGIONALI : Servizio Politiche Territoriali ADDIZIONALI IRPEF REGIONALI : DAL PROSSIMO ANNO TRA DECRETI E ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO, POSSIBILE STANGATA DA 141 EURO MEDI (PIU 36,3% RISPETTO AL 2013) NEL 2013 MEDIAMENTE

Dettagli

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale Gennaio-Luglio 2013

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale Gennaio-Luglio 2013 Riunione CdA 22.10.2013 Monitoraggio della Farmaceutica Regionale Gennaio-Luglio 2013 Adempimento AIFA ai sensi della Legge 222/2007, condotto sulla base dei dati di spesa convenzionata dell OsMed e delle

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Le dichiarazioni Ires e Irap in FVG

Le dichiarazioni Ires e Irap in FVG 14 marzo #economia Rassegna stampa Messaggero Veneto 13mar2016 Le dichiarazioni Ires e Irap in FVG Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha recentemente pubblicato le statistiche sulle dichiarazioni

Dettagli

Struttura Ex asl impegni prestazioni costo prestazioni Ticket Regione H , ,76 Basilicata H

Struttura Ex asl impegni prestazioni costo prestazioni Ticket Regione H , ,76 Basilicata H Struttura Ex asl impegni prestazioni costo prestazioni Ticket Regione H02 102 4.663 6.145 159.302,40 51.697,76 Basilicata H03 102 9.222 12.473 252.025,98 136.892,31 Basilicata H04 102 3.373 3.373 230.650,00

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 1 INDICE Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Variazione dell aliquota di compartecipazione Articolo 3 Soggetto

Dettagli

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale Gennaio-Settembre 2013

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale Gennaio-Settembre 2013 Riunione CdA 18.12.2013 Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale Gennaio-Settembre 2013 Adempimento AIFA ai sensi della Legge 222/2007, condotto sulla base dei dati di spesa convenzionata dell OsMed

Dettagli

L'approfondimento del mese di marzo - Ritenute fiscali

L'approfondimento del mese di marzo - Ritenute fiscali L'approfondimento del mese di marzo - Ritenute fiscali L'approfondimento di questo mese è dedicato alle Ritenute fiscali. Scopri le informazioni utili sull'argomento. Che cosa sono Le ritenute fiscali

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012. IL CONSIGLIO COMUNALE - visto l art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, che istituisce l Imposta Municipale Propria

Dettagli

IRPEF: IL NUOVO SISTEMA IN VIGORE DAL 2007

IRPEF: IL NUOVO SISTEMA IN VIGORE DAL 2007 IRPEF: IL NUOVO SISTEMA IN VIGORE DAL 2007 Le novità introdotte dalla legge Finanziaria per il 2007 al sistema di determinazione dell'irpef, a partire dal 2007, si possono così sintetizzare: nuovi scaglioni

Dettagli

La predetta proposta potrà avere attuazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

La predetta proposta potrà avere attuazione nel rispetto delle seguenti condizioni: INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 46, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE N. 66 DEL 2014, COME MODIFICATO DALL ARTICOLO 1, COMMA 398, DELLA LEGGE N. 190/2014, NONCHÉ DELL ARTICOLO 1,

Dettagli

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Prot. n. 2017/64188 Modalità di esercizio dell opzione di cui all articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da parte dei lavoratori dipendenti, prorogata dall articolo 3,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 27/6/2013 COMUNE DI POMPONESCO (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF (Imposta sul Reddito

Dettagli

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. INDICE 1 Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3 Art. 2 Soggetto attivo Pag. 3 Art. 3 Soggetti passivi Pag. 3 Art. 4 Criteri di calcolo dell addizionale Pag. 3

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Prot. 2015/13206 Approvazione del modello di dichiarazione Irap 2015 con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l

Dettagli

Provincia di Perugia

Provincia di Perugia DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) N. 24 DEL 25-11-2013 SETTORE PROPONENTE: FINANZIARIO. ORIGINALE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (inviato a Covip il )

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (inviato a Covip il ) FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK S.P.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (inviato a Covip il 28.03.2017) - 1 - Le note che seguono sono

Dettagli

Redditometro: l aggiornamento dei parametri per gli anni Agenzia Entrate , G.U

Redditometro: l aggiornamento dei parametri per gli anni Agenzia Entrate , G.U Redditometro: l aggiornamento dei parametri per gli anni 2004-200 Agenzia Entrate 17.0.200, G.U. 0.0.200 Con provvedimento 17 maggio 200 dell'agenzia delle entrate sono stati aggiornati per gli anni 2004-200

Dettagli

Direzione Centrale delle Prestazioni. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Direzione Centrale delle Prestazioni. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 25 Luglio 2003 Circolare n. 135 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Dettagli

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere

Dettagli

COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. (Approvato con Delibera di C.C. n 13.del 04/04/2007) Modificato con Delibera di Consiglio n. 7 del 20.02.2012 INDICE

Dettagli

Modalità di riversamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'irpef per l'anno 2000.

Modalità di riversamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'irpef per l'anno 2000. D.M. 3 luglio 2000 - Modalità di riversamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'irpef per l'anno 2000. D.M. 3 agosto 2000 - Criteri e modalità di

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) COMUNE DI PONTE LAMBRO Provincia di Como UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE

Dettagli

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia COPIA

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia COPIA COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 13 del 28 Aprile 2016 OGGETTO:ADDIZIONALE COMUNALE PER L IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE PREVIBANK iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1059 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 Luglio 2014) Pagina 1 di 6 Versione Luglio 2014 PREMESSA Le informazioni fornite nel

Dettagli

REGIME QUOTE LATTE AFFITTI DI QUOTA

REGIME QUOTE LATTE AFFITTI DI QUOTA AZIENDE RILEVATARIE PER CLASSIFICAZIONE C-Montana Aziende 6.000 B-Svantaggiata A-Non svantaggiata 5.000 4.000 3.000 524 450 499 336 597 305 803 394 629 358 532 413 572 454 609 441 697 592 818 609 627 481

Dettagli

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro;

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro; DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE ARTICOLO 13 T.U.I.R. 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,

Dettagli

Prodotto interno lordo per ripartizione geografica, in Italia e in Sardegna: variazioni percentuali 2005 su 2004

Prodotto interno lordo per ripartizione geografica, in Italia e in Sardegna: variazioni percentuali 2005 su 2004 Prodotto interno lordo per ripartizione geografica, in Italia e in Sardegna: variazioni percentuali 2005 su 2004 NORD-ORIENTALE NORD-OCCIDENTALE ITALIA MEZZOGIORNO ITALIA CENTRALE -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Dettagli

C O M U N E D I T A V E R N A (PROVINCIA DI CATANZARO)

C O M U N E D I T A V E R N A (PROVINCIA DI CATANZARO) C O M U N E D I T A V E R N A (PROVINCIA DI CATANZARO) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO DELIBERA: 31 DEL 30.04.2016 OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore

730, Unico 2016 e Studi di settore 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 11 21.03.2016 730: detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Le detrazioni

Dettagli

Prof. Alberto Brambilla. Dott. Paolo Novati. 27 giugno 2017, Milano

Prof. Alberto Brambilla. Dott. Paolo Novati. 27 giugno 2017, Milano APPROFONDIMENTI 2017 DICHIARAZIONE DEI REDDITI AI FINI IRPEF anno 2015 per IMPORTI, TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI E TERRITORI e ANALISI IRAP (4 edizione) Prof. Alberto Brambilla Presidente Centro Studi e Ricerche

Dettagli

OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Legge Finanziaria 2002.

OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Legge Finanziaria 2002. Roma, 15/01/2002 Alla Segreteria degli Organi Collegiali istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA SEDE

Dettagli

L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.

L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per l applicazione dell aliquota IRAP di cui

Dettagli

OGGETTO: Addizionale comunale all IRPEF - approvazione del Regolamento e determinazione dell aliquota per l anno 2017.

OGGETTO: Addizionale comunale all IRPEF - approvazione del Regolamento e determinazione dell aliquota per l anno 2017. OGGETTO: Addizionale comunale all IRPEF - approvazione del Regolamento e determinazione dell aliquota per l anno 2017. Premesso IL CONSIGLIO COMUNALE che con decreto legislativo del 28 settembre 1998,

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF COMUNE DI SENNA LODIGIANA Provincia di Lodi REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 29.03.2007 Modificato con deliberazione del

Dettagli

COMUNE DI ZOCCA. (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

COMUNE DI ZOCCA. (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF COMUNE DI ZOCCA (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2007 Modificato con deliberazione

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 28.6.2012, AD OGGETTO : APPROVAZIONE DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.PE.F. PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 APPROVAZIONE REGOLAMENTO Delibera di Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con delibera C.C. n. 3 del

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con delibera C.C. n. 3 del REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con delibera C.C. n. 3 del 29.1.2007 Il Sindaco Il Segretario Comunale REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Art. 1 Oggetto del regolamento Il

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF

REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Approvato con delibera di c.c. n. 3 in data 26.01.2007 Modificato con delibera di c.c. n.55 in data 21.12.2011 Modificato con delibera di c.c. n. 5 in data

Dettagli

COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano

COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N 27 del 26/06/2015 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. IL

Dettagli

COMUNE DI SPILAMBERTO

COMUNE DI SPILAMBERTO COMUNE DI SPILAMBERTO (PROVINCIA DI MODENA) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE IRPEF Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 05/02/2007 Modificato con deliberazione C.C. n. 54 del 20/06/2011

Dettagli

CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Documento sul regime fiscale (dati aggiornati al 30.04.2015) 1. REGIME FISCALE DEL FONDO La Cassa di Previdenza per i Dirigenti del Gruppo Finmeccanica fondo pensione complementare non è soggetto ad IRPEF,

Dettagli

COMUNE DI COMO IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI COMO IL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA, PREDISPOSTA DALL ASSESSORE AI SERVIZI FINANZIARI, DOTT.SSA GIULIA PUSTERLA OGGETTO: REGOLAMENTO

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno Ministero dell Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE L Addizionale comunale all IRPEF per l anno 2006 (del dott. Giancarlo Verde - Direttore

Dettagli

GENERAFUTURO. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 05/17)

GENERAFUTURO. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 05/17) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 05/17) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli