Consorzio S.I.R. Umbria (L.r. 31 luglio 1998, n.27)

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1 CONVENZIONE TRA LA REGIONE DELL UMBRIA, LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI PERUGIA E TERNI, I COMUNI DELL UMBRIA LE COMUNITÀ MONTANE DELL UMBRIA PREMESSO CHE: - La legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 recante: Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema Informativo Regionale (S.I.R.) della regione dell Umbria ha previsto, anche al fine di favorire i processi di decentramento indicati dalla legge 15marzo 1997, n. 59, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e dalle leggi regionali di attuazione dei decreti legislativi 143/1997, 422/1997, 469/1997 e 112/1998, di promuovere e sostenere la cooperazione tra gli enti pubblici territoriali delle regione per il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) efficiente ed efficace sviluppo del sistema informativo regionale della regione dell Umbria, di seguito denominato in breve S.I.R. Umbria, inteso come l insieme di infrastrutture, strutture e servizi, basato sull impiego delle tecnologie della informazione e della comunicazione, realizzato nel territorio regionale per la intercomunicazione e la interoperabilità tra detti enti e per l accesso polifunzionale e territorialmente diffuso, da parte dei cittadini, ai servizi informativi e transnazionali, di natura applicativa dei medesimi enti; b) efficiente ed efficace partecipazione di detti enti nel complessivo processo di sviluppo della società regionale della informazione e della comunicazione in Umbria; - La regione, al fine di realizzare la progettazione e la direzione generale degli interventi cooperativi, necessari per il conseguimento dei predetti obiettivi, promuove la costituzione di un consorzio volontario tra gli enti pubblici; - L articolo 2 della l.r. 27/1998 prevede per il consorzio: a) la personalità giuridica di diritto pubblico; b) la denominazione; c) gli organi; d) una convenzione ed uno statuto deliberati dagli enti consorziati; - L articolo 6 della l.r. 27/1998 determina i contenuti necessari della convenzione: a) le finalità generali del consorzio; b) le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione ad essi degli atti fondamentali del consorzio; c) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed il consorzio, con indicazione delle quote di fondo consortile riservati a ciascuno di essi nell ambito delle categorie di appartenenza; d) i rispettivi e reciproci obblighi e garanzie dei consorziati in merito allo svolgimento delle attività istituzionali previste da parte del consorzio; e) la disciplina delle nomine e le competenze degli organi consortili; f) la facoltà del consorzio, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei consorziati, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati. - In data 15/4/1999 è stata sottoscritta la convenzione per la Costituzione del Consorzio SIR Umbria - In data 4 giugno 2004 con Deliberazione n 114, l Assemblea dei Soci ha deliberato la modifica della Convenzione tra i soci, il cui testo è divenuto efficace in data 20 settembre In forza dell art. 11, comma 2 della convenzione;

2 - La Regione Umbria, con la legge regionale n 24 del 2007, ha approvato il Programma di riordino territoriale che ha ridefinito struttura geografica e amministrativa delle Comunità Montane e degli Enti Parco; - L art. 6 ter della legge regionale 13 novembre 2008 n. 16 ha modificato la legge regionale 27/1998 istitutiva del Consorzio SIR Umbria disponendo le conseguenti modifiche allo statuto ed ai regolamenti del Consorzio; - In conseguenza delle modificazioni legislative regionali sopra citate ed in funzione dei progetti e delle attività del Consorzio si è reso necessario adeguare il rapporto convenzionale tra i Soci, per cui con atto n. 204 in data 23 APRILE 2009 l Assemblea dei soci ha deliberato modificazioni ed integrazioni alla vigente convenzione riapprovando altresì il presente testo integrale. Visto l articolo 7 della l.r. 27/1998; Visto l articolo 6 ter della Legge Regionale 13 novembre 2008 n 16; Visto l articolo 31 del Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (da ora in avanti TUEL); SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 (Costituzione) 1. Ai sensi degli articoli 2, 4, 6 e 7 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 e secondo i principi recati dall articolo 31 del TUEL, è costituito tra gli Enti, pubblici territoriali della regione dell'umbria un consorzio denominato Consorzio per il Sistema Informativo Regionale, in breve Consorzio S.I.R. Umbria nella presente convenzione Consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. 2. Al Consorzio possono essere ammessi, su deliberazione dell Assemblea dei soci e secondo le modalità di partecipazione stabilite dallo Statuto, i soggetti di cui al Comma 2 dell art. 4 della Legge Regionale 31 luglio 1998 n. 27 e ss.mm.ii: Art. 2 (Finalità) 1. Il Consorzio, in attuazione della presente convenzione e nel rispetto dell autonomia funzionale ed organizzativa degli enti consorziati, è delegato a svolgere le seguenti funzioni: a) definizione di indirizzi programmatici per lo sviluppo del S.I.R. Umbria ; b) selezione di standards tecnici e definizione di direttive tecnico-operative necessarie per garantire l integrazione anche operativa tra le pubbliche amministrazioni e la polifunzionalità degli accessi ai relativi servizi attraverso il S.I.R. Umbria, vincolanti per i progetti e le realizzazioni, in tale ambito, dei consorziati e del Consorzio; c) promozione della progettazione di livello generale di sottosistemi ed infrastrutture del S.I.R. Umbria ; d) monitoraggio dei progetti esecutivi e della loro attuazione, ove funzionalmente concepiti per lo sviluppo del S.I.R. Umbria ; e) promozione di iniziative e collaborazioni con enti esterni per la qualificazione del S.I.R. Umbria ;

3 f) elaborazione di programmi di formazione, anche avvalendosi della Scuola di Pubblica Amministrazione - Villa Umbra per le esigenze formative e di aggiornamento del personale del Consorzio e dei suoi consorziati; g) promozione di iniziative per il raccordo e la partecipazione in pertinenti programmi nazionali e dell Unione Europea; h) elaborazione di iniziative utili alla promozione dello sviluppo della società regionale dell informazione e della comunicazione; i) sostegno ed attività di informazione ai consorziati e di divulgazione sul territorio regionale, in merito alle attività del Consorzio, nonché alla promozione della partecipazione attiva degli operatori delle pubbliche amministrazioni e degli enti di pubblico interesse allo sviluppo del S.I.R. Umbria. 2. Il Consorzio, in attuazione della presente convenzione può svolgere, su richiesta degli enti consorziati nel loro esclusivo e diretto interesse per il perseguimento degli obiettivi di cui all articolo 1 della legge istitutiva, le seguenti funzioni: a) promozione della progettazione esecutiva, predisposizione di capitolati di appalto, gestione delle relative procedure di gara e coordinamento della fase attuativa dei progetti, per la realizzazione di sottosistemi e infrastrutture del S.I.R. Umbria ; b) attivazione eventuale di servizi per la certificazione di qualità dei sottosistemi del S.I.R. Umbria ; c) attivazione di servizi per il monitoraggio di progetti per lo sviluppo del S.I.R. Umbria, nonché per la valutazione della loro efficacia; d) funzioni di soggetto coordinatore in progetti partecipati dai consorziati, afferenti a programmi finanziati o co-finanziati in ambito nazionale o comunitario; e) coordinamento per l attuazione di programmi di formazione per le esigenze formative e di aggiornamento del personale dei consorziati; f) coordinamento degli interventi cooperativi dei consorziati, anche basati sulla collaborazione con altri enti, per le finalità di cui all articolo 1 della legge istitutiva; g) supervisione per la costituzione o gestione di un sistema informativo interno. 3. Il Consorzio può svolgere, a favore degli enti consorziati, con modalità disciplinate da apposite convenzioni, ulteriori funzioni, inerenti materie e competenze di cui al precedente comma Il Consorzio può, inoltre, svolgere funzioni di consulenza ed assistenza tecnica, su incarico di soggetti esterni, inerenti materie e competenze riguardanti le funzioni di cui al comma Il Consorzio non può svolgere direttamente o indirettamente la gestione operativa di sottosistemi e infrastrutture del S.I.R. Umbria o di altri soggetti, salvo quanto previsto alla lettera g) del comma Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio può costituire, ovvero partecipare, solo con quote di minoranza, a società o consorzi. Art. 3 (Durata) 1. Il Consorzio ha la durata di anni 10. La durata sarà automaticamente prorogata alla scadenza per un altro periodo uguale,

4 qualora l Assemblea dei soci non deliberi lo scioglimento del Consorzio almeno 6 mesi prima della scadenza. Art. 4 (Scioglimento) 1. Il Consorzio può cessare a seguito di deliberazione dell Assemblea dei soci secondo le modalità stabilite nello Statuto. 2. In caso di scioglimento del Consorzio, la Regione Umbria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nomina, uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il compenso. 3. Il residuo della liquidazione è devoluto alla regione. 4.Il Patrimonio mobiliare ed immobiliare del consorzio viene acquisito di diritto al patrimonio della Regione. 5. Il Personale del Consorzio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, reclutato nel rispetto delle disposizioni inerenti l accesso all impiego nelle pubbliche amministrazioni ed in servizio al momento della cessazione o scioglimento del Consorzio viene assorbito negli organici della Regione ovvero presso gli Enti Consorziati mediante procedure di mobilità. Art. 5 (Recesso) 1. I consorziati possono recedere dal Consorzio, dandone comunicazione al Presidente. Il recesso ha effetto trenta giorni dopo la data di comunicazione. 2. Il recesso non libera il consorziato dagli impegni già assunti nei confronti del Consorzio e non dà diritto alla restituzione delle somme versate come quota di partecipazione o come contributi. 3. La regione, per giustificati motivi, può avvalersi del diritto di recesso che comporta lo scioglimento del consorzio. Il diritto di recesso può essere esercitato entro i primi sei mesi dell esercizio finanziario, previo saldo delle quote annuali e degli impegni assunti, al fine di consentire al consorzio di portare a termine l esercizio finanziario ed il rendiconto della gestione. Art.6 (Quote di partecipazione) 1. Il numero totale delle quote di partecipazione al fondo di dotazione annuale del Consorzio è pari al numero di persone residenti nella regione Umbria, come risultante dalla pubblicazione ISTAT al 31 dicembre 1997 ( ), determinato alla data di costituzione del Consorzio, arrotondato in eccesso al primo multiplo di cento. 2. E stabilita la seguente ripartizione del cumulo di percentuali di partecipazione ordinaria dei consorziati di ciascuna categoria, da realizzarsi nel caso che tutti i consorziati che ne hanno diritto aderiscano al Consorzio: a) Regione Umbria 30 % b) Amministrazione Provinciale di Perugia 14,3 % c) Amministrazione Provinciale di Terni 5,7 % d) comuni dell Umbria 26 %

5 e) comunità montane dell Umbria 10 % f) enti di cui al Comma 2 dell art. 4 della Legge Regionale 31 luglio 1998 n. 27 e ss.mm.ii 14 % 3. Il numero totale delle quote di partecipazione, di cui al precedente punto 1, moltiplicato per la percentuale di partecipazione ordinaria, di cui al precedente punto 2, determina il numero di quote di partecipazione ordinaria da attribuirsi cumulativamente a ciascuna categoria di consorziati. 4.Il valore unitario della singola quota annuale di partecipazione definito nell Assemblea di costituzione del Consorzio SIR Umbria del 15/4/1999 è pari ad 0, Il valore unitario della quota annuale di partecipazione può essere modificato dall Assemblea. Art. 7 (Soci sostenitori) 1. Sono soci sostenitori del Consorzio i soggetti, pubblici o privati, che non avendo titolo ad acquisire quote sociali del Consorzio, si impegnano ad erogare annualmente un contributo finanziario per un numero congruo di anni: l entità minima di tale contributo, il numero di anni minimo di tale erogazione e l ammissione del socio sostenitore sono stabilite dall Assemblea. 2. I soci sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente informazioni sull attività dal Consorzio e di sottoporre in modo trasparente agli organi del Consorzio loro analisi, studi ed elaborazioni che potranno essere considerati per le indipendenti elaborazioni del Consorzio. 3. Le modalità operative di svolgimento di detti rapporti tra il Consorzio ed i soci sostenitori saranno regolate con deliberazione dell Assemblea dei soci. 1. Le entrate del Consorzio sono costituite da: a) quote di adesione dei consorziati; b) contributi annuali dei consorziati; c) contributi dei soci sostenitori; d) erogazioni di enti pubblici e privati; e) qualsiasi altra entrata derivante da beni e attività proprie. Art. 8 (Entrate e patrimonio del Consorzio) 2. I consorziati promotori e quelli che aderiscono se ammessi dall Assemblea dei soci, si impegnano a mettere a disposizione del Consorzio le risorse finanziarie necessarie al conseguimento dello scopo sociale. 3. L attività del Consorzio è informata a criteri di efficacia, efficienza, qualità, economicità e partecipazione, con l obbligo di perseguire il pareggio del bilancio attraverso un equilibrato rapporto tra entrata e spesa, compresi i trasferimenti.

6 4. L Assemblea dei soci, può deliberare indirizzi per il corretto, economico ed efficiente svolgimento delle funzioni di cui ai Commi 1, 2, 3 e 4 dell art Eventuali avanzi di gestione del Consorzio potranno essere utilizzati negli esercizi successivi con le modalità previste dall art. 187 del TUEL. 6. Il patrimonio del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo. Art. 9 (Contabilità e bilancio) 1. L'esercizio finanziario del Consorzio inizia l 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2.Il Consorzio adotta il regime di contabilità previsto per gli Enti Locali e disciplinato dal TUEL (approvato con d.lgs.267 del 18 agosto 2000, n. 267). 3. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono resi pubblici mediante deposito presso la sede sociale, con pubblicazione dell avviso di deposito sul sito internet del Consorzio. Art. 10 (Personale e collaborazioni) 1. Il Consorzio svolge le proprie competenze e attività mediante il personale previsto nella dotazione organica. 2. Al Consorzio si applicano le modalità di reclutamento, il trattamento economico, normativo e di quiescenza previsto e consentito dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi vigenti per il comparto Regioni Autonomie Locali. 3. Al Consorzio si applicano, ai fini del rispetto dei limiti quantitativi di spesa e di reclutamento del personale dipendente, le disposizioni previste per la Regione, gli Enti e le Agenzie da questa dipendenti. 4. Il Consorzio comunica periodicamente alla Regione informazioni utili al fine della verifica dei limiti quantitativi di spesa e di reclutamento del personale dipendente previste al comma 3 del presente articolo. 5.La Regione prende atto della proposta di regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi e della dotazione organica prima dell approvazione da parte dei competenti organi del Consorzio. 6 Il Consorzio può avvalersi di collaborazioni professionali e consulenze di esperti o di strutture professionali, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Art. 11 (Atti soggetti all approvazione degli enti consorziati) 1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti, di seguito indicati, sono sottoposte all approvazione dei singoli enti consorziati: a) modifiche alla presente convenzione;

7 b) scioglimento del Consorzio. 2. Le determinazioni degli enti dovranno essere assunte entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa trasmissione da parte del Consorzio. 3. Decorso tale termine le deliberazioni di cui al primo comma si intendono approvate qualora non siano intervenute determinazioni non favorevoli da parte di soci rappresentanti almeno il 30% delle quote di partecipazione, ovvero della Regione Umbria. Art. 12 (Atti fondamentali del Consorzio) 1. Sono atti fondamentali del Consorzio, e pertanto, ai sensi del comma 3 dell articolo 31 del TUEL debbono essere trasmessi a ciascuno degli enti consorziati le deliberazioni concernenti: a) il Piano di attività annuale e triennale; b) il bilancio di previsione; c) il rendiconto della gestione; d) la partecipazione a società o consorzi; 2. Il Consorzio è tenuto alla periodica trasmissione agli enti consorziati delle necessarie informazioni sull andamento economico e finanziario della gestione nonché degli investimenti. 3. Gli adempimenti di cui ai Commi 1 e 2 del presente articolo si intendono assolti mediante comunicazione dell avvenuta pubblicazione degli atti sulla sezione riservata ai Soci del Sito Internet del Consorzio. 4. Per consentire l adozione delle determinazioni di loro spettanza, le proposte di atti che richiedono impegni a carico dei bilanci degli enti consorziati dovranno essere inviate agli stessi almeno 10 giorni liberi prima della data di convocazione dell Assemblea dei soci chiamata a discuterle. Art. 13 (Conferenza degli enti consorziati) L'Assemblea può istituire Conferenze di consorziati al fine di valutare programmi di indirizzo, monitoraggio e verifica, dedicati a temi specifici o ad aree territoriali. Art. 14 (Controversie) 1. Per tutte le controversie che insorgono tra gli enti consorziati e fra essi e il Consorzio sarà espletato un tentativo obbligatorio di conciliazione. A tal fine, l Assemblea dei soci nominerà una Commissione di tre membri, la quale, convocati i legali rappresentanti degli enti interessati, dovrà esprimersi in merito alla composizione della controversia entro 90 giorni dalla data del suo insediamento.

8 2. Qualora l esito di cui al comma 1 sia negativo, la controversia sarà decisa da un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Perugia. 3. Qualora la controversia intercorra fra più di due enti consorziati, questi concorderanno un arbitro unico che, in mancanza di accordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia.

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