REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

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1 IL RETTORE VISTO il D.P.R. n. 371 del 4 marzo 1982; VISTI VISTO VISTO VISTA i Decreti del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del e del , istitutivi dell Università degli Studi di Milano - Bicocca; lo Statuto dell Università degli Studi di Milano Bicocca, emanato con D.R. n dell e successive modifiche; il Regolamento d Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n del 4 marzo 2002 registrato in pari data; la delibera della Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Milano - Bicocca del ; è emanato il seguente DECRETA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA TITOLO I CARICO INVENTARIALE INDICE GENERALE Art. 1 Classificazione Art. 2 Carico Art. 3 Attribuzione del valore inventariale Art. 4 Beni mobili acquisiti mediante locazione finanziaria (leasing) Art. 5 Materiale bibliografico Art. 6 Automezzi Art. 7 Beni mobili non inventariabili Art. 8 Magazzini di scorta TITOLO II CONSEGNATARIO Art. 9 Il Consegnatario Art. 10 Compiti e responsabilità del Consegnatario Art. 11 Passaggi di Gestione Art. 12 Utilizzo dei beni al di fuori dell Ateneo Art. 13 Ricognizione dei beni mobili e rinnovo delle scritture Art. 14 Chiusura dei registri inventario

2 TITOLO III SCARICO INVENTARIALE Art. 15 Cancellazione dai registri inventario Art. 16 Ipotesi e procedure di scarico TITOLO IV NORME FINALI Art. 17 Disposizioni finali e transitorie Art. 18 Norme di rinvio TITOLO I CARICO INVENTARIALE Art. 1 Classificazione I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie inventariali: - 01 mobili e altri arredi; - 02 materiale bibliografico; - 03 strumenti tecnici e attrezzature; - 04 automezzi e altri mezzi di trasporto; - 05 software di proprietà. Art. 2 Carico Tutti i beni mobili che entrano a far parte del Patrimonio dell Università degli Studi di Milano-Bicocca sono registrati su appositi registri inventariali, sulla base di buoni di carico, seguendo le procedure previste dal programma informatico. Nel buono di carico sono indicati i seguenti elementi: - il codice e la denominazione del centro di costo; - il Consegnatario; - la data di arrivo dei beni; - il numero di buono (progressivo da uno a infinito); - il codice del movimento; - la categoria inventariale; - il numero e la data del buono d ordine; - i dati relativi al fornitore (ragione sociale) - il numero e la data della fattura; - la collocazione fisica del bene; - lo standard inventariale e la descrizione del bene; - la quantità; - il numero di inventario; - il valore inventariale;

3 - la categoria e il capitolo sul quale grava la spesa. Il buono di carico si compone di tre sezioni: - la prima (matrice) rimane agli atti dell ufficio del Consegnatario per i riscontri di natura amministrativa e custodita in appositi raccoglitori; - la seconda (figlia) è inviata dai Consegnatari delle singole strutture all Ufficio Patrimonio per l Amministrazione Centrale o alle Segreterie Amministrative per le Strutture decentrate e rimane agli atti allegata alle variazioni verificatesi nella consistenza patrimoniale; - la terza (scontrino) è posta a corredo delle fatture relative alle forniture ovvero dei provvedimenti di discarico dall inventario. La registrazione è effettuata al momento in cui il bene perviene alle strutture universitarie e comunque non appena sia stato possibile eseguire gli opportuni controlli sulla regolarità della fornitura e, quando previsto, il relativo collaudo, comunque contestualmente all ordine di liquidazione della fattura. Ad ogni fattura corrisponde un buono di carico dei beni appartenenti alla stessa categoria inventariale. Non sono ammessi acquisti a corpo di beni soggetti ad inventariazione. I centri di costo non dotati di autonomia contabile e finanziaria propria (Istituti, Facoltà, Centri, Biblioteca e Aree tecnico-amministrativo) inoltrano una copia di tutti i buoni di carico all Ufficio Patrimonio per la registrazione nell inventario generale dell Ateneo. I beni sono numerati con apposita etichetta apposta sugli stessi, in luogo ben visibile, fornita dall Amministrazione centrale; la descrizione dei beni deve essere sintetica ma atta a determinare senza alcuna incertezza l oggetto inventariato e anche la sua localizzazione. Nel caso in cui siano acquistate parti accessorie di materiali inventariabili, prive di propria autonoma individualità rispetto al bene principale, queste sono comprese nello stesso buono e sono inventariate con lo stesso numero di inventario del bene cui sono complementari/accessorie; se l acquisto è fatto successivamente deve essere emesso un nuovo buono di carico, sul quale viene riportato lo stesso numero di inventario del bene cui sono complementari/accessorie, con opportuna annotazione di richiamo sul medesimo buono e nel registro relativo. Per le apparecchiature: quando sono formate da più componenti e accessori che costituiscono parte inscindibile del tutto, viene attribuito un unico numero di inventario; quando, invece, sono composte da parti che possono essere utilizzate singolarmente (es. personal computer, video, stampante) a queste sono attribuiti distinti numeri di inventario. I beni mobili di particolare valore artistico-culturale, sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli. Art. 3 Attribuzione del valore inventariale Il valore da iscrivere nel registro di inventario è definito a seconda delle modalità di acquisizione del bene. I beni acquistati sono inventariati al prezzo di acquisto, diminuito di eventuali sconti ed aumentato dell IVA e di eventuali spese strettamente connesse

4 all acquisizione del bene stesso (trasporto, spese doganali, ). Nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti, nel detrarre gli sconti globali o proporzionali ottenuti e/o nell aggiungere i singoli importi dei predetti oneri, non occorre che la ripartizione sia aritmeticamente precisa, ma basta che sia fatta arrotondando, secondo i casi, i singoli importi, purché tra gli oggetti venga fatta la completa distribuzione degli sconti e delle spese accessorie in modo sufficientemente uniforme. I beni ricevuti a titolo gratuito (donazioni, lasciti, ) sono inventariati al valore di stima o di mercato, se non sono corredati da pezze giustificative originarie. Le apparecchiature costruite nelle officine e nei laboratori dell Università e/o che risultino dall assemblaggio di componenti, sono inventariate al valore della somma dei prezzi di costo delle singole parti. Art. 4 Beni mobili acquisiti mediante locazione finanziaria (leasing) Il titolo di proprietà dei beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) si acquisisce nel momento in cui si esercita la facoltà di riscatto; i beni sono iscritti nei registri di inventario al prezzo di stima o di mercato al momento dell acquisizione della proprietà. Art. 5 Materiale bibliografico I libri e il materiale bibliografico, qualunque sia la natura e la modalità di acquisizione, sono iscritti in apposito inventario che segue una propria numerazione, tenuto dalla Biblioteca di Ateneo. Al Direttore della Biblioteca, anche con funzioni di Consegnatario, compete curare la gestione amministrativa ed assicurare la custodia dei beni inventariati. I volumi singoli sono inventariati al loro prezzo di copertina anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è indicato alcun prezzo; per gli acquisti in valuta il prezzo è quello determinato dal controvalore in euro al cambio del giorno dell acquisto del bene stesso. Ogni volume ha il proprio numero di inventario. Le opere in più volumi, es. enciclopedie, trattati etc., e kit multimediali hanno tanti numeri di inventario quanti sono i volumi o i pezzi che li compongono. I volumi rilegati in miscellanea (raccolte di manoscritti o pubblicazioni a stampa) hanno tanti numeri di inventario quante sono le unità che li compongono, salvo il caso di reprints rilegati dall editore. I fogli volanti e le carte geografiche sciolte hanno ciascuno un numero di inventario. Le riviste e le pubblicazioni periodiche hanno un numero di inventario per ogni annata. E possibile l attribuzione di più numeri di inventario in caso di periodici pubblicati in più volumi l anno, per ciascuno dei quali venga emessa fattura.

5 Le pubblicazioni ad aggiornamento periodico hanno un unico numero di inventario, il cui valore viene aggiornato. Per materiale bibliografico si intendono anche le videocassette, i supporti informatici, i microfilm, le microfiches. La videocassetta, il supporto informatico, il microfilm, la microfiche allegati al materiale bibliografico sono inventariati con lo stesso numero di inventario della rivista o del libro che accompagnano; viceversa, quando non sono associati ad un libro o ad una rivista sono inventariati con numeri propri. Art. 6 Automezzi I consegnatari degli automezzi ne controllano l uso accertando che: - la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; - il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano registrati in appositi moduli. Il Consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo. Art. 7 Beni mobili non inventariabili Sono annotati in apposito registro di carico e scarico i beni di facile consumo e gli oggetti fragili, cioè quei beni che, per l uso continuo sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente, nonché, su decisione del Consegnatario, tutti i beni il cui valore sia inferiore o uguale a 150,00 esclusa iva (modico valore) ad eccezione delle dotazioni librarie e degli aumenti di valore dei beni già inventariati. Non sono quindi inventariati, a titolo esemplificativo: - impianti elettrici per illuminazione, qualunque sia il prezzo, eccetto i lampadari, i diffusori, i lumi da tavolo; - interruttori, commutatori, prese di corrente; - buste da archivio, zerbino, cestini per la carta; - estintori e le loro cariche; - oggetti in vetro, terracotta e di porcellana, qualunque sia il prezzo (fatta eccezione per gli oggetti di pregio e di valore artistico); - ferri chirurgici, strumentario per laboratorio e piccole apparecchiature sanitarie; - oggetti di cancelleria; - tende per le finestre; - programmi applicativi (software) a prescindere dal costo in considerazione dell uso e della rapida obsolescenza e della loro particolare natura che non consente l acquisizione della proprietà ma soltanto il diritto d uso ; - i manuali acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro compresi i testi su supporto multimediale;

6 - materiale tecnico, scientifico e didattico destinato all insegnamento e quindi all usura; - parti di ricambio di oggetti già inventariati; - supporti multimediali, utensili ed attrezzi da laboratorio; Si precisa, inoltre, che gli impianti fissi ed amovibili costituiscono pertinenze degli immobili in cui si trovano e pertanto non vanno inventariati. Nei casi in cui vengono effettuate opere migliorative (forniture e pose in opera di impianti, opere murarie, ecc) che tendono ad apportare migliorie al patrimonio immobiliare, queste non sono inventariate, ma costituiscono incremento del valore dell immobile. Art. 8 Magazzini di scorta L Università, ove ne ravvisi l utilità, può istituire con determinazione del Direttore Amministrativo, appositi magazzini per il deposito e la conservazione dei materiali costituenti scorta. Può inoltre istituire dei magazzini per il deposito temporaneo dei beni da cedere o da smaltire al fine di ottimizzare le operazioni di raccolta e trasporto alla discarica. TITOLO II CONSEGNATARIO Art. 9 Il Consegnatario I beni mobili, soggetti ad inventariazione, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili ovvero Consegnatari. Sono Consegnatari: - per la Presidenza di Facoltà: il Preside; - per il Dipartimento, l Istituto e il Centro: il Direttore; - per le Aree tecnico-amministrative: il Direttore Amministrativo; - per la Biblioteca di Ateneo: il Direttore della Biblioteca. I Consegnatari dei beni in uso presso l Amministrazione Centrale sono individuati, con apposito provvedimento, dal Direttore Amministrativo tra i Dirigenti o vice dirigenti in servizio. Qualora i beni mobili agevolmente rimovibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature da lavoro, calcolatori portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, siano utilizzati in via permanente o temporanea da soggetto diverso dal Consegnatario (comunque dipendente dell Ateneo), l utilizzatore assume il ruolo di sub-consegnatario con tutte le conseguenti responsabilità. Nel caso di automezzi il Consegnatario è tenuto ad osservare le norme in vigore per quanto attiene l uso del veicolo, risponde dell eventuale utilizzo da parte di soggetti da lui delegati, nonché dell effettiva custodia del veicolo, della

7 sua manutenzione, della corretta tenuta del registro dei percorsi e dei rifornimenti, della conservazione di ogni documento di spesa relativo all automezzo. Il Consegnatario è responsabile, inoltre, della gestione degli automezzi ed ha l obbligo di controllare che ogni operazione sia condotta secondo i criteri dell economicità e dell efficienza, che i consumi dichiarati siano coerenti con l uso e che le manutenzioni siano correttamente eseguite. Chiunque, nell utilizzo degli autoveicoli, incorra in infrazioni del codice della strada comportanti sanzioni pecuniarie, sarà ritenuto responsabile e dovrà farsi carico degli oneri conseguenti. In nessun caso è consentito l impiego degli autoveicoli per ragioni personali. E fatto divieto di concedere, per qualsiasi motivo, ad enti o privati, l uso degli autoveicoli di proprietà dell Ateneo. Il Consegnatario delle autovetture delle Aree tecnico-amministrative è individuato con provvedimento del Direttore Amministrativo. Art. 10 Compiti e responsabilità del Consegnatario Il Consegnatario è direttamente e personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati con regolare verbale di consegna e relativamente al periodo in cui rimane in carica, nonché di qualsiasi danno che possa derivare ai suddetti beni da sue azioni o omissioni. Il Consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni. In particolare la conservazione consiste nel complesso di attività tendenti a garantire sia l integrità dei beni e la loro costante idoneità ad essere destinati al loro uso, sia la tutela giuridica, cioè la prevenzione di atti pregiudizievoli per la successiva specifica utilizzazione. Egli ha l obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengano trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo ad utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari. E fatto divieto ai Consegnatari di delegare, in tutto o in parte le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilità, fatto salvo quanto previsto dall articolo precedente. I Consegnatari debbono curare che vengano correttamente svolte le seguenti funzioni amministrative: - emissione e sottoscrizione dei buoni di carico per l introduzione dei beni inventariabili e dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni dall inventario; - apposizione delle etichette, in posizione ben visibile, su ciascun bene mobile; - compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun locale e la relativa esposizione all interno del locale stesso; - denuncia di eventi dannosi, fortuiti o volontari. Spetta all Ufficio Patrimonio o agli uffici amministrativi delle strutture dotate di autonomia curare che vengano correttamente svolte le seguenti funzioni amministrative:

8 - rivalutazione dei beni, su disposizione degli organi di governo e secondo criteri da essi stabiliti. - tenuta e aggiornamento dei registri di inventario; - stampa e conservazione, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, dei registri di inventario distinti per categoria e da cui si evidenzi il valore ed il numero dei beni inventariati all inizio e alla fine dell esercizio; - rinnovo dell inventario, previa ricognizione materiale dei beni, ogni dieci anni o quando l Amministrazione Centrale lo disponga in via generale. Art. 11 Passaggi di Gestione Quando, per qualsiasi motivo, il Consegnatario cessa dal suo ufficio consegna al subentrante, previa materiale ricognizione, i dei beni, i registri di inventario e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione del centro di spesa. Il relativo verbale e i registri di inventario sono firmati dall agente cessante e da quello subentrante, nonché dal Direttore Amministrativo, che assiste alla consegna. Il passaggio può avvenire, in situazioni particolari, da motivare, con la clausola della riserva da sciogliersi solo una volta effettuata, da parte del nuovo Consegnatario, la materiale ricognizione dei beni stessi. Questa deve, comunque, essere effettuata entro tre mesi dal giorno dell assunzione dell incarico di Consegnatario subentrante. Qualora a seguito della ricognizione dovesse accertarsi la mancanza o l ingiustificato deterioramento di beni inventariati il Consegnatario subentrante dovrà darne comunicazione al Direttore Amministrativo affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti. In caso di passaggio di consegne del Direttore Amministrativo, tale comunicazione viene fatta al Consiglio di Amministrazione. Trascorsi i tre mesi senza che il Consegnatario subentrante abbia comunicato l esito della ricognizione, la consegna si considera avvenuta a tutti gli effetti ed il Consegnatario subentrante diventa responsabile di diritto dei beni iscritti nell inventario a partire dal giorno in cui ne è diventato responsabile di fatto con l insediamento. Il Consegnatario che accetta senza verifiche e senza procedere alla ricognizione dei beni e degli inventari, non può eccepire la mancanza dei beni la cui esistenza risulti dagli inventari, cosicché si assume la responsabilità di deficienze ed ammanchi, né può addurre come esimente il disordine amministrativo. Art. 12 Utilizzo dei beni al di fuori dell Ateneo Qualora si verifichi la necessità di affidare o cedere in uso ad Enti Pubblici o Privati beni e strumenti di cui si è consegnatari, occorre redigere un documento che ne comprovi l avvenuta consegna o stipulare un contratto di comodato; da

9 questo momento in poi colui che ha ricevuto il bene assume la responsabilità per la corretta manutenzione e conservazione. Art. 13 Ricognizione dei beni mobili e rinnovo delle scritture La ricognizione dei beni consiste nella verifica della corrispondenza tra quanto contenuto nei registri inventariali ed i beni mobili esistenti, nonché in una nuova valutazione dei beni stessi sulla base dei criteri all uopo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui le registrazioni risultino discordanti dalla situazione reale si procede alle necessarie rettifiche. Qualora un bene non risulti reperibile, dovrà essere esibita appropriata documentazione (denuncia di furto, incendio, atti vandalici, ecc.); in mancanza della documentazione il valore inventariale verrà addebitato al Consegnatario della Struttura come previsto dalle norme vigenti. La ricognizione dei beni mobili è effettuata a cura dei rispettivi Consegnatari che provvedono a redigere il relativo verbale, sottoscritto dal personale incaricato e dal Consegnatario, ove vengono indicati gli estremi delle rettifiche. Copia del suddetto verbale è trasmessa all Ufficio Patrimonio per gli atti conseguenti. La ricognizione inventariale è inoltre effettuata, anche a campione, dall Ufficio Patrimonio ogni qual volta il Direttore Amministrativo lo ritenga opportuno. Il riesame del valore dei beni e il suo aggiornamento avviene ogni qual volta ci sia il passaggio di consegna tra i Consegnatari cessante e subentrante e periodicamente secondo tempi e modalità deliberati dal Consiglio di Amministrazione; comunque almeno ogni dieci anni. I beni personali devono riportare in evidenza il nome del proprietario. Art. 14 Chiusura dei registri inventario Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario con riferimento alla data di arrivo dei beni acquistati (indipendentemente dal pagamento della fattura al fornitore). In tale occasione i registri, in duplice copia, dovranno essere numerati e vidimati in ciascun foglio dal Consegnatario e conservati agli atti, una copia presso l Ufficio Patrimonio e l altra presso la struttura a cui afferisce il Consegnatario. TITOLO III SCARICO INVENTARIALE Art. 15 Cancellazione dai registri inventario

10 Lo scarico è l operazione in base alla quale il bene viene cancellato dall inventario e cessa di far parte del patrimonio dell Ateneo e dei suoi Centri di Costo. Lo scarico è autorizzato dal competente Organo collegiale di gestione sulla base di motivata richiesta del Consegnatario del bene. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili. Non si procede all emissione del buono di scarico e quindi alla cancellazione del bene dal registro inventario se non è stata ottenuta la regolare autorizzazione. Il totale ammortamento del bene (inteso come criterio di imputazione del costo relativo all utilizzazione pro-quota del bene in un determinato esercizio) non implica la perdita totale del valore intrinseco del bene stesso; la fine del periodo di ammortamento non comporta l automatica eliminazione del bene dalle scritture contabili ed il discarico inventariale. Art. 16 Ipotesi e procedure di scarico Lo scarico è consentito solo con riferimento ad una delle seguenti cause: a) trasferimento interno; b) permuta; c) cessione; d) logoramento, guasto la cui riparazione non sia tecnicamente possibile o economicamente conveniente, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità per il centro che ne richiede lo scarico; e) distruzione per cause di forza maggiore; f) errore di inventariazione; g) furto. Procedure di scarico per le cause dalla b) alla f) Per i beni aventi valore iniziale unitario superiore a 5.000,00 il Consegnatario inoltra all Ufficio Patrimonio, la richiesta di scarico unitamente alla delibera del Consiglio di Dipartimento (o della Giunta, se delegata), Istituto, Facoltà, Centro contenente i motivi dettagliati della richiesta la cancellazione e gli elementi necessari ad identificare il bene (buono di carico, fattura di acquisto, buono d ordine, ), evidenziando se trattasi di beni assolutamente inservibili. Con Decreto Rettorale viene costituita apposita Commissione composta dal Responsabile dell Ufficio Patrimonio, dal Responsabile dei Sistemi Informativi e dal Responsabile dell Area Risorse Immobiliari e Strumentali, da un componente del Consiglio di Amministrazione designato dallo stesso, con funzioni di presidente, incaricata insieme al Consegnatario, di esaminare i beni ed esprimere il proprio parere sullo stato di conservazione degli stessi qualora se ne richieda lo scarico di cui al punto d). Su richiesta della Commissione, il Direttore Amministrativo può individuare componenti aggiunti in ragione delle competenze tecniche, economali ed informatiche necessarie alla valutazione. L Ufficio Patrimonio, acquisito il parere favorevole della Commissione, provvede a sottoporre al Consiglio di Amministrazione la richiesta di scarico.

11 Solo dopo la relativa delibera del Consiglio di Amministrazione sarà possibile procedere all emissione del buono di scarico ed alla cancellazione del bene dall inventario. Per i beni aventi valore iniziale unitario maggiore a 500,00 e non superiore a 5.000,00 l operazione di scarico, su proposta del Consegnatario, è delegata al Consiglio di Dipartimento, di Istituto, di Facoltà o al Direttore Amministrativo; la richiesta deve essere adeguatamente motivata e corredata dal buono di carico, dalla fattura e dal buono d ordine relativo al bene o ai beni di cui viene richiesto lo scarico o comunque da tutti gli elementi necessari ad identificare il bene nel registro inventario. Tutte le delibere di scarico delle Strutture non dotate di autonomia contabile e finanziaria sono inviate all Ufficio Patrimonio per l aggiornamento dell inventario generale di Ateneo, corredate dalla documentazione a sostegno. Per i beni aventi valore iniziale unitario uguale o inferiore a 500,00 l operazione di scarico è delegata al Consegnatario. I buoni di scarico delle strutture non dotate di autonomia contabile e finanziaria sono inviati, corredati della documentazione atta ad identificare il bene, all Ufficio Patrimonio per l aggiornamento dell inventario generale di Ateneo. Nel caso di scarico di più beni analoghi fra loro il valore dell operazione di scarico è dato dalla somma del valore dei singoli beni. Non è ammessa l artificiosa separazione di insiemi di beni, al fine di eludere in tutto o in parte le disposizioni del presente articolo. Scarico per trasferimento interno di cui al punto a) Si dà luogo al trasferimento interno quando il bene, perfettamente funzionante, non è necessario all attività di servizio presso una struttura, ma è utile ad un altra. In tale ipotesi i Consegnatari interessati richiedono, nei limiti di spesa e secondo le procedure stabilite per le autorizzazioni allo scarico, con proposta a firma congiunta, l autorizzazione al passaggio. Ad autorizzazione intervenuta, il Consegnatario cedente provvede alla cancellazione del bene dal proprio inventario e quello accettante introduce il bene stesso per uguale valore e con numerazione progressiva del proprio inventario. Al fine di dare opportuna pubblicità ai beni suscettibili di trasferimento interno, i Consegnatari informano il personale dipendente dell Ateneo, mediante messaggio di posta elettronica inviato tramite le liste di spedizione, in modo che la Struttura eventualmente interessata, possa richiederne la cessione a titolo gratuito, onde realizzare economie di spesa sui nuovi acquisti. Decorsi trenta giorni senza che nessuna Struttura ne faccia richiesta, i Consegnatari possono procedere allo scarico dei beni secondo quanto previsto per le ipotesi di cui ai punti b), c) e d). Scarico per permuta di cui al punto b)

12 Si dà luogo alla permuta quando il bene è ancora efficiente, ma non più rispondente allo scopo per il quale esso è stato acquistato e la sua cessione avviene attraverso acquisto di altro materiale. Il Consegnatario, nei limiti di spesa e secondo le procedure stabilite per le autorizzazioni allo scarico, inoltra la proposta motivata della permuta alla quale allega l offerta dell impresa interessata al ritiro del bene, in base alla congruità del prezzo offerto. In seguito ad autorizzazione dell organo collegiale di gestione competente, si procederà a scaricare dall inventario il bene dato in permuta ed a prendere in carico il bene acquistato al valore pari all intero importo (compreso il prezzo del bene ceduto dall Amministrazione). Scarico per cessione gratuita di cui al punto c) I beni non più utilizzabili per esigenze funzionali dell amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche, ma che conservino una utilità fruibile da altri soggetti, per i quali sia stata ottenuta formale autorizzazione allo scarico nei limiti di spesa e secondo le procedure stabilite, possono essere ceduti gratuitamente: - alla Croce Rossa Italiana; - ad altre strutture universitarie; - ad istituzione scolastiche; - ad uffici della Pubblica Amministrazione; - a comunità religiose; - ad enti pubblici o privati che abbiano finalità sociali o umanitarie; - ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). L operazione di cessione gratuita avviene a cura dell Ufficio Patrimonio, sulla base di idonea documentazione a sostegno trasmessa dal Consegnatario. La consegna deve risultare da apposito verbale e registrata nelle scritture inventariali. Scarico per logoramento, guasto, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità di cui al punto d) Nel caso le procedure di cui all articolo precedente siano state inutilmente esperite, ovvero non siano ragionevolmente percorribili, il bene, senza alcun valore residuo, potrà essere avviato alla discarica pubblica o alla rottamazione, essere distrutto ovvero sgombrato secondo quanto ritenuto più opportuno e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti, a cura della Struttura. Lo scarico può essere disposto per: - logoramento del bene dovuto all uso; - guasto non riparabile oppure riparabile ad un prezzo che non è economicamente conveniente in considerazione delle caratteristiche del bene; - obsolescenza tecnica, quando il bene non è più adeguato alle esigenze perché superato dal progresso tecnologico.

13 Lo smaltimento dei beni inutilizzabili, acquisita la necessaria autorizzazione, compete al Consegnatario che può avvalersi delle strutture istituite dall Amministrazione Comunale. Nell impossibilità di avvalersi di tali strutture, il Consegnatario provvederà a propria cura e a spesa della struttura di afferenza allo smaltimento dei beni, tenuto conto della tipologia degli stessi. Modalità, luogo e data di smaltimento devono risultare da apposito verbale o dalla ricevuta del vettore, contenente l elenco dei beni mobili smaltiti. Beni distrutti per cause di forza maggiore di cui al punto e) In caso di distruzione di beni mobili per cause di forza maggiore (incendi, alluvioni, ecc.) il Consegnatario è tenuto a fornire l elenco del materiale non più reperibile o utilizzabile per procedere, prima della cancellazione dei beni dal registro inventario, al completamento delle pratiche connesse all evento stesso (denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione; richieste di risarcimento dei danni, ecc.). Detta cancellazione è effettuata dopo la relativa delibera del Consiglio di Amministrazione. Scarico per errore di inventariazione di cui al punto f) Lo scarico per errore di inventariazione viene richiesto a seguito di errata registrazione di un bene (es. inventariazione di un bene già inventariato o che non doveva esserlo in quanto di facile consumo, deteriorabile o di modico valore). Scarico per furto di cui al punto g) Nel caso di furto, il Consegnatario deve presentare immediata denuncia all autorità di Pubblica Sicurezza avendo cura di farsene rilasciare copia e di darne immediata notizia all Amministrazione Centrale. La procedura per lo scarico potrà essere avviata solo dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla data della denuncia del furto, in considerazione della possibilità che il bene rubato venga ritrovato dall Autorità della Pubblica Sicurezza ovvero alla chiusura dell istruttoria da richiedersi alla Procura della Repubblica. Tutti i provvedimenti di scarico assunti dalle Strutture (Dipartimenti, Facoltà, Istituti e Centri) a prescindere dal valore del bene rubato, sono comunicati entro i successivi quindici giorni al Consiglio di Amministrazione (tramite l Ufficio Patrimonio) per l autorizzazione allo scarico inventariale ovvero, qualora ne ricorrano gli estremi, per sancire l obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico del Consegnatario o della persona cui il bene era affidato. E inoltre necessario allegare i seguenti documenti: - copia della denuncia presentata dal Consegnatario alle autorità di pubblica sicurezza; - copia della matrice del buono di carico con l indicazione del numero di inventario del bene oggetto di furto;

14 - estratto della delibera dell organo collegiale di gestione; - dichiarazione dell Organo competente nella quale è precisato che non c è stato dolo, colpa o comunque negligenza da parte del Consegnatario nel provvedere alla conservazione dei beni ricevuti in consegna. TITOLO IV NORME FINALI Art. 17 Disposizioni finali e transitorie Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione. Gli allegati al presente Regolamento non formano parte integrante dello stesso e sono modificabili con provvedimento del Direttore Amministrativo. Nelle more dell avvio a regime del programma di gestione del patrimonio mobiliare informatizzato, le strutture procedono alla registrazione manuale dei beni. Art. 18 Norme di rinvio Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale che regolano la materia. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno di registrazione. Milano, 21 gennaio 2005 IL RETTORE Prof. Marcello Fontanesi Reg. il 21 gennaio 2005 Al n

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