Il quadro RW del modello UNICO 2016

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1 Numero 160/2016 Pagina 1 di 13 Il quadro RW del modello UNICO 2016 Numero : 160/2016 Gruppo : DICHIARAZIONI Oggetto : QUADRO RW Norme e prassi : ART. 4, 5 E 6 DEL D.L. 167 DEL 1990; ART. 19, COMMI DA 13 A 22 DEL D.L. 201 DEL 2011; QUADRO RW MOD. UNICO PF 2016; ISTRUZIONI QUADRO RW, MOD. UNICO 2016 PF. Sintesi Il Quadro RW della dichiarazione dei redditi è il quadro deputato a monitorare gli investimenti ed i prodotti finanziari detenuti all estero dai contribuenti. La compilazione di tale quadro, permette inoltre al contribuente la liquidazione delle imposte c.d. patrimoniali estere (IVIE ed IVAFE). La presente Circolare si occuperà di analizzare i presupposti per la compilazione di tale Quadro della dichiarazione dei redditi nei casi più ricorrenti. Gli argomenti 1. L OBBLIGO DI MONITORAGGIO 2. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL QUADRO RW 3. ULTIME NOVITÀ E PRECISAZIONI SUL QUADRO RW 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. SOGGETTI ESCLUSI 6. DISPONIBILITÀ E DETENZIONE DI CONTI CORRENTI 7. ATTIVITÀ IN COMUNIONE E COINTESTAZIONE 8. AMBITO OGGETTIVO 9. VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW 10. VALORE IN VALUTA ESTERA 11. VALORI AI FINI IVIE 12. VALORI AI FINI IVAFE 13. ESEMPI DI COMPILAZIONE Riproduzione vietata N. verde ISSN

2 Numero 160/2016 Pagina 2 di 13 L obbligo di monitoraggio La norma che ha introdotto il monitoraggio in dichiarazione dei redditi è stato l art. 4 del D.L. n. 167/1990. Tale norma, quindi, prevede l indicazione in dichiarazione dei redditi, più in particolare nel quadro RW, degli investimenti che i contribuenti hanno all estero. L indicazione relativa a tali investimenti deve essere fatta nel quadro RW del modello UNICO 2016, le cui istruzioni si trovano nel fascicolo 2 delle istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche. Principali caratteristiche del Quadro RW Di seguito vengono indicate le principali caratteristiche del Quadro RW del modello UNICO; tale quadro: non ha natura reddituale, ma dichiarativa; deve essere presentato con le stesse modalità e tempistiche della dichiarazione. Qualora il contribuente non sia obbligato alla presentazione del modello UNICO ad esempio perché presenta il modello 730 lo stesso dovrà comunque presentare il modello UNICO con il quadro RW per rispettare gli obblighi di monitoraggio. In questo caso, viene compilato solo il frontespizio ed il quadro RW. Ultime novità e precisazioni sul Quadro RW Di seguito vengono segnalate le principali novità e precisazioni di cui è necessario tener conto nella compilazione del quadro RW del modello UNICO L art. 2 della L. n. 186/2014 ha modificato l art. 4 del D.L. n. 167/1990, aumentando a Euro la soglia di riferimento per la compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio nel caso di depositi e conti correnti costituiti all estero. SOGLIA DI RIFERIMENTO PER DEPOSITI E CONTI CORRENTI EURO L importo di Euro deve essere osservato prendendo il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d imposta. Un importante chiarimento è stato dato da parte dell Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 12/E del Con tale documento è stato specificato che, in presenza di un rapporto finanziario unitario (c.d. dossier titoli), la temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento e

3 Numero 160/2016 Pagina 3 di 13 l individuazione del correlato termine vadano individuate con riferimento al rapporto finanziario nel suo complesso. In questo senso, sarà necessario indicare il valore iniziale e finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizioni della stessa. La stessa Circolare ha specificato inoltre che nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili ad un apporto di capitale (es. versamento di contanti, conferimento titoli, ecc.), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerata come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo. In tal caso, gli adempimenti dichiarativi, saranno quindi duplici: si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell apporto; in un nuovo rigo, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell apporto e il valore finale. Si segnala, infine, che il DM del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, ha aggiornato la lista dei Paesi cosiddetti white list. Tale nuova lista incide anche sulla compilazione del quadro RW in quanto non vi sarà l obbligo di indicare nel quadro RW: le attività detenute da società e trust localizzati in Paesi diventati collaborativi di cui si sia titolari effettivi; i saldi massimi dei conti correnti detenuti presso banche localizzate in Stati diventati collaborativi. A questo proposito si segnala però di utilizzare prudenza, in quanto in tale decreto non è previsto una norma sulla decorrenza delle modifiche contenute in esso. La tesi più avvalorata da parte della stampa specializzata è quella di ritenere tale decreto immediatamente operante ai fini del monitoraggio fiscale, ma si attende un chiarimento ufficiale in tal senso. Ambito soggettivo L art. 4 del D.L. n. 167 del 1990 dispone che devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi i seguenti soggetti residenti in Italia: le persone fisiche 1 ; le società semplici e le associazioni ad esse assimilate dall art. 5 del TUIR; gli enti non commerciali 2. Si tenga presente che sono obbligati alla compilazione del quadro RW i 1 A prescindere che esercitino o meno attività d impresa o professionale e che siano o meno tenuti all obbligo delle scritture contabili. 2 All interno di questa categoria saranno compresi anche i trust (opachi e trasparenti) residenti in Italia, non fittiziamente interposti (C.M. 38/E del 2010) e gli enti di previdenza obbligatoria istituiti nelle forme di associazione o fondazione.

4 Numero 160/2016 Pagina 4 di 13 soggetti anche se non detengono direttamente le attività estere ma sono i titolari effettivi dell investimento. Ricordiamo che l art. 2 del T.U.I.R. considera residenti nel territorio dello Stato quei soggetti nei confronti dei quali si verifica, alternativamente, uno dei seguenti presupposti, per la maggior parte del periodo d imposta (183 giorni o 184 negli anni bisestili): iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente; elezione del proprio domicilio nel territorio dello Stato; elezione della propria dimora abituale (che per il Codice civile individua la residenza di un soggetto) nel territorio dello Stato. E comunque previsto che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall anagrafe dei cittadini residenti e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Per quanto riguarda invece le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, è necessario rifarsi all art. 5, comma 3, lettera d) ed all art. 87, comma 3 del TUIR. Tali soggetti saranno residenti se per la maggior parte del periodo d imposta hanno la sede legale o la sede dell amministrazione o l oggetto principale nel territorio dello Stato. Si precisa che l obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche qualora tali soggetti non detengano più al 31 dicembre 2015 gli investimenti all estero in quanto nel corso dell anno 2015 hanno provveduto al disinvestimento degli stessi. Soggetti esclusi Risultano esclusi dalla disciplina in oggetto in seguenti soggetti: SOGGETTI ESCLUSI società di capitali enti commerciali società in nome collettivo società in accomandita semplice enti pubblici di cui all art. 74 del TUIR Risultano anche escluse dall obbligo di compilazione alcune categorie di lavoratori che nel 2015 hanno svolto la propria attività all estero per almeno 183 giorni: persone fisiche che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale; persone fisiche che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia, quando la loro residenza fiscale in Italia sia determinata, in

5 Numero 160/2016 Pagina 5 di 13 deroga alle disposizioni dell art. 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Non sussistono gli obblighi di compilazione del quadro RW nemmeno nei confronti dei soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Si segnala però che nel caso in cui il contribuente sia esonerato dagli obblighi di monitoraggio ma debba liquidare le imposte patrimoniali (IVIE o IVAFE) è necessario che lo stesso provveda alla compilazione del quadro RW. CONTRIBUENTE ESONERATO DAL MONITORAGGIO Compilazione quadro RW CONTRIBUENTE CHE DEVE LIQUIDARE LE IMPOSTE PATRIMIONIALI Disponibilità e detenzione di conti correnti Sono soggetti agli obblighi di monitoraggio quei soggetti che hanno la detenzione o la disponibilità o la possibilità di movimentazione degli investimenti esteri. Infatti, se su un conto corrente c è una delega di firma, anche il delegato sarà tenuto alla compilazione del Quadro RW. In tal caso, il contribuente, dovrà indicare l intera consistenza del conto corrente detenuto all estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell intestatario. Attività in comunione / cointestazione Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all intero valore delle attività e con l indicazione della percentuale di possesso. Ambito oggettivo Come abbiamo già indicato in precedenza, devono essere indicati nel quadro RW, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dai contribuenti all estero. Di seguito si mostra un riepilogo degli investimenti più ricorrenti: ATTIVITÀ DI NATURA PATRIMONIALE immobili, anche se tenuti a disposizione i preziosi e le opere d arte che si trovano anche in custodia- fuori dal territorio dello stato

6 Numero 160/2016 Pagina 6 di 13 gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto esteri altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia i beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.) i mobili e gli oggetti di antiquariato Per quanto riguarda il mobilio, si segnala che lo stesso deve essere indicato nel modulo RW nel caso in cui si tratti di un investimento, ossia di un bene di considerevole valore economico, tale da poterlo equiparare a un opera d arte e, in quanto tale, suscettibile anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell art. 67 del TUIR (per effetto, ad esempio, del suo noleggio per l allestimento di un esposizione d arte). ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all estero titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri) valute estere metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all estero depositi e conti correnti bancari costituiti all estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello stato forme di previdenza complementare organizzate o gestite da societa ed enti di diritto estero Di seguito vengono segnalate due precisazioni riguardanti le attività di natura finanziaria: cassette di sicurezza: anche se le attività di natura finanziaria sono detenute in cassette di sicurezza devono essere indicate nel Quadro RW; previdenza complementare: per quanto riguarda le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d imposta come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo (C.M. n. 45/E del 2010).

7 Numero 160/2016 Pagina 7 di 13 Valori da indicare nel Quadro RW Per la compilazione del quadro RW, i due valori più importanti da identificare sono quelli a colonna 7 e 8 del modello, ovvero la casella valore iniziale e la casella valore finale. In tal senso, nella casella valore iniziale, è necessario inserire il valore all inizio di ciascun periodo di imposta ovvero al primo giorno di detenzione dell investimento. Invece, nella casella valore finale, è necessario inserire il valore al termine del periodo di imposta o alla fine del periodo di detenzione. Le regole da seguire nella determinazione di tali valori sono le seguenti: VALORI immobili esteri attività finanziarie altre attività patrimoniali detenute all estero, diverse dagli immobili, per le quali non e dovuta l Ivie CRITERI DI VALORIZZAZIONE Criteri di valorizzazione IVIE Criteri di valorizzazione IVAFE Costo d acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato all inizio di ciascun periodo d imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso) Si tenga presente che, per quanto riguarda i soggetti non tenuti al pagamento dell IVIE e dell IVAFE (enti non commerciali e società semplici ed equiparate), gli stessi dovranno comunque utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esposti prima nella compilazione del quadro RW. Valori in valuta estera Gli importi che sono in valuta estera devono essere convertiti in Euro. Il controvalore viene determinato utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell individuazione dei cambi medi mensili. Valori ai fini IVIE Di seguito esporremo qual è la modalità di valorizzazione degli immobili ai fini dell IVIE per la compilazione del quadro RW. In prima istanza, il valore da indicare nel quadro RW è dato dal costo risultante dall atto o dal contratto di acquisto; in mancanza di tale valore, viene indicato il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. In caso di diritti reali diversi dalla proprietà, il valore viene determinato dal valore del contratto da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l acquisto di tale diritto. Nel caso in cui non sia a disposizione tale valore, si

8 Numero 160/2016 Pagina 8 di 13 deve assumere il valore con riferimento ai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l immobile è situato. Nel caso invece di immobile costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In caso di immobile acquisito per successione o donazione: il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell atto registrato, ovvero in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri che abbiano tali finalità. In mancanza, è necessario assumere il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione. Si tenga presente che, per gli immobili situati nell UE e nello SEE esiste una specifica modalità di determinazione del valore da indicare ai fini del Quadro oggetto della presente Circolare. IMMOBILE SITUATO NELL UE Specifica modalità di determinazione della base imponibile Il valore da utilizzare è quello catastale determinato nel Paese in cui l immobile è situato ai fini dell assolvimento d imposte di natura patrimoniale o reddituale. In mancanza di tale valore, sarà necessario assumere il costo risultante dall atto o dal contratto di acquisto. Infine, qualora non sia possibile avere tale dato sarà necessario assumere il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito gli immobili in epoche diverse, se la legislazione estera prevede un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi sono meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti in Italia, è possibile prendere come valore dell immobile quello risultante dall applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini IMU. In tal caso, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione estera. Valori ai fini IVAFE Il valore da prendere per la compilazione del quadro RW è prima di tutto il valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui i prodotti finanziari sono detenuti, anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero

9 Numero 160/2016 Pagina 9 di 13 dell impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione. Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile IVAFE è costituita dal valore nominale. In mancanza sia del valore nominale sia del valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli. Si deve prestare attenzione nella compilazione del quadro RW relativamente ai conti correnti e libretti di risparmio, in quanto nella colonna del valore finale, è necessario indicare la consistenza media del conto corrente o libretto di risparmio e non il valore finale dello stesso. Così indicano anche le istruzioni al modello UNICO. Esempi di compilazione Esempio 1 Un contribuente residente fiscale in Italia detiene in comproprietà con la moglie la proprietà del 100% di un immobile in Russia. Tale immobile è stato acquistato nel 2004 al prezzo di Euro e durante l anno 2015 risulta a disposizione. Dato che la Russia non è un Paese appartenente alla UE i contribuenti non potranno utilizzare il valore catastale ma dovranno adottare il costo di acquisto. Si ipotizzi che durante l anno 2015, tale contribuente abbia versato in Russia 800 Euro a titolo d imposta patrimoniale. Inoltre, ha versato acconti IVIE per un ammontare di 200 Euro. Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW dei due comproprietari:

10 Numero 160/2016 Pagina 10 di Cod. fiscale altro propr Si tenga presente che nel caso in cui tali investimenti siano detenuti in valuta estera, dovranno essere convertiti in Euro. Per effettuare tale adempimento, sarà necessario utilizzare i provvedimenti emanati mensilmente da parte dell Agenzia delle Entrate. Il codice utilizzato per la determinazione del valore dell investimento è il 4 che indica il valore d acquisto. Esempio 2 Un contribuente residente fiscale in Italia detiene la proprietà del 100% di un immobile in Spagna. Tale immobile è stato acquistato nel 2007 al prezzo di Euro e durante l anno 2015 risulta a disposizione. Dato che la spagna è un Paese appartenente alla UE il contribuente potrà utilizzare il valore catastale per poter compilare il quadro RW. Si ipotizzi che il valore catastale di riferimento in Spagna è pari a Euro. Si ipotizzi che durante l anno 2015, tale contribuente abbia versato in Spagna 400 Euro a titolo d imposta patrimoniale. Inoltre, ha versato acconti IVIE per un ammontare di 350 Euro. Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW dei due comproprietari:

11 Numero 160/2016 Pagina 11 di Esempio 3 Un contribuente residente fiscale in Italia è deceduto in data Tale contribuente aveva un immobile in Spagna che hanno ereditato i due figli entrambi residenti in Italia. In tal caso, dalla data del decesso, gli eredi dovranno presentare il Quadro RW e versare la relativa IVIE. Si ipotizzi che il valore catastale di tale immobile sia pari a Euro. Si ipotizzi inoltre che il de cuius avesse versato imposte patrimoniali in Spagna pari ad Euro 450,00 e non abbia versato acconti IVIE in Italia. Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW del de cuius: Vediamo ora i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW di ciascuno degli eredi: Cod. fisc. altro propr. Esempio 4 Un contribuente residente fiscale in Italia, detiene un conto corrente in Germania in comproprietà con il fratello. Il conto corrente ha un saldo inziale al 1/1/2015 di euro mentre al 31/12/2015 il saldo è di

12 Numero 160/2016 Pagina 12 di 13 Il valore medio di giacenza comunicato dall istituto bancario è pari Durante il 2015 tale conto corrente ha maturato 70 Euro di interessi attivi. Il contribuente ha versato acconti IVAFE durante il 2015 per Euro 17. Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW: Cod. fisc. fratello Si segnala che il contribuente, oltre alla compilazione del Quadro RW, dovrà anche provvedere alla compilazione del Quadro RM per portare a tassazione gli interessi attivi maturati sul conto corrente durante l anno Esempio 5 Un contribuente, residente fiscale in Italia, detiene obbligazioni presso un intermediario finanziario in Svizzera. Tale investimento ha un valore iniziale al 1/1/2015 di Euro mentre al 31/12/2015 il valore è di Euro. I profitti che tale investimento ha dato durante il 2015 sono pari ad Euro Euro Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW: Si tenga presente che nel caso in cui tali investimenti siano detenuti in valuta estera, dovranno essere convertiti in Euro. Per effettuare tale adempimento, sarà necessario utilizzare i provvedimenti emanati mensilmente da parte dell Agenzia delle Entrate.

13 Numero 160/2016 Pagina 13 di 13 Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line, per gli abbonati, l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.

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