Lotto n. 4 CAPITOLATO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

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1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Lotto n. 4 CAPITOLATO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Definizioni Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Beneficiario: gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. C.A.: Codice delle Assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005. Comunicazioni: per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni effettuate per lettera, lettera raccomandata, telex, fax, telegrammi ed ogni altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l avvenuta comunicazione. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità. Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro. Incendio: combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili Legge n. 990/1969: la Legge 24 dicembre 1969, n 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni. Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico; se soppresso, si intende sostituito dall archivio nazionale veicoli. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Proprietario del veicolo: l'intestatario al PR.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Provvedimento cip 93: la Deliberazione 5 maggio 1993 del Comitato Interministeriale Prezzi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 46 dell'8 maggio

2 Regolamento: il regolamento d'esecuzione della Legge n. 990/1969 (DPR 24 novembre 1970 n. 973) e le successive modificazioni ed integrazioni e il Regolamento ISVAP n.4 del 09/08/2006 Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Società/Compagnia: l'impresa assicuratrice. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dalla Società e rese note al pubblico. 2

3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio. Ferme restando le disposizioni di cui agli art c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio. Qualora sia applicabile l'art 18 della Legge n 990, la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Il Contraente è tenuto a dichiarare la residenza o sede legale (Provincia e Codice di Avviamento Postale) del proprietario (intestatario al PRA) o locatario in caso di Leasing del veicolo assicurato e a comunicarne eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario al PRA) O locatario in caso di Leasing, se persona fisica oppure la Partita IVA, se persona giuridica. La Società prende atto che l involontaria carenza ed imprecisione nell elencazione del numero dei sinistri e del loro ammontare, che hanno colpito il rischio di cui alla presente garanzia, non costituiscono aggravante al fine dell esatta individuazione del rischio stesso. 2) Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato nel frontespizio, ancorché il pagamento del premio possa intervenire entro 90 giorni da tale data. I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 90 giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art c.c. 4) Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modifiche dell' assicurazione devono essere provate per iscritto. 5) Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art 1910 c.c. 6) Premio. Il premio relativo alla scadenza di ogni annualità, non potrà subire variazioni se non per effetto degli aumenti determinati per legge o conseguenti all'evoluzione del Bonus-Malus. 7) Regolazione del premio. La copertura assicurativa è gestita sotto forma di polizza pluriveicolare (con amministrazione a libro matricola) nella quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente (vedi Allegato A) e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa e alla normativa previsti per il contratto stipulato. La garanzia avrà effetto dall ora risultante nella comunicazione effettuata da parte dell Ente alla Società. Le esclusioni dalla garanzia hanno effetto dalle ore del giorno risultante dalla comunicazione recepita dalla Società. Il premio di ciascun veicolo sarà calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio sarà effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell annualità stessa. L eventuale differenza di premio attiva o passiva dovranno essere regolate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. 3

4 Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni. 8) Estensione territoriale. L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché, per il territorio della Norvegia, della Croazia, dell'lslanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate. 9) Trasferimento della proprietà del veicolo. Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procederà al conguaglio del premio. 10) Cessazione di rischio per distruzione, demolizione, conto vendita od esportazione definitiva del veicolo assicurato. Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione, conto vendita od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e il contrassegno e l'eventuale carta verde. Per la sola distruzione o demolizione, il Contraente può fornire come documentazione in sostituzione dell'attestazione del PRA il solo certificato di presa in carico del centro di raccolta per la demolizione, per il conto vendita l'assicurato è tenuto a fornire idonea documentazione. Il contratto si risolve e la Società restituisce per i soli casi di distruzione demolizione o esportazione definitiva, la parte di premio R.C.A. al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito dato in conto vendita od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. 11) Periodo di assicurazione. Il presente contratto ha la durata di 5 anni dal e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E facoltà del Contraente recedere dal contratto al termine di ogni annualità mediante preavviso da darsi con comunicazione 90 giorni prima della scadenza della rata di premio annuale. 12) Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Il Contraente a partire dal giorno successivo della consegna della documentazione sopra indicata, potrà adottare una delle seguenti soluzioni: 1. Risoluzione del contratto. La Società provvede all annullamento del contratto e alla restituzione della parte di premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del Contributo al S.S.N. 2. Sostituzione con altro veicolo. Il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, non precedentemente assicurato, della classe di merito maturata, purché ques ultimo venga assicurato entro i termini di validità dell attestazione sullo stato di rischio relativa all ultima annualità effettivamente conclusa. Il Contraente dovrà dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del c.c. di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. 4

5 13) Oneri fiscali. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente. 14) Foro competente. Il Foro competente per la definizione delle controversie è quello della sede del Contraente. 15) Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. LE PRESTAZIONI 16) Oggetto dell'assicurazione - termini di garanzia. La Società assicura, in conformità alle norme della Legge n. 990/1969, alle norme del C.A., del Regolamento e successive modifiche ed integrazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nell'allegato A. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni causati alle persone trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. 17) Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, le attestazioni previste dalla legge. 18) Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno. Per il rilascio di duplicati del contrassegno si applica quanto disposto dall art. 5 del Regolamento ISVAP. 19) Ricorso terzi da incendio. In caso di responsabilità del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui alla legge n. 990/1969 e delle norme del C.A., la società tiene indenne il Contraente medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a ,00= 20) Esclusioni e rivalsa. L'assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente; - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente o collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve; - i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Nel predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 comma 1 e/o 144 comma 2 del C.A., la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. 5

6 21) Modalità per la denuncia di sinistri. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, nel più breve tempo possibile. Il Contraente deve fornire tutte le indicazioni utili concernenti il sinistro, la denuncia e tutti gli altri successivi atti e documenti inerenti, devono essere inviati all'agenzia a cui è assegnata la polizza oppure alla Società. 22) Gestione delle vertenze. La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne, delle spese di giustizia penali. 23) Condizioni particolari. Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell'assicurazione dei veicoli e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo. Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano e/o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto. a) Rinuncia della Società alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere. La Società rinuncia alla rivalsa che le competerebbe ai sensi dell'art. 144 del C.A. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento. b) Rinuncia della Società alla rivalsa per danni a terzi trasportati compresi - e per guida senza abilitazione - veicoli a motore in genere. La Società rinuncia al diritto di rivalsa - che le compete ai sensi dell art. 144 del C.A. - nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso: - nel caso di danno subito da terzi anche trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti. c) Responsabilità Civile dei trasportati - veicoli a motore in genere. L'assicurazione comprende la responsabilità civile dei terzi trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso. d) Carico e scarico - autocarri e autoveicoli (compresi quelli per uso speciale), macchine agricole. La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso. Sono esclusi dall'assicurazione i danni: - alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico; - alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate; e) Veicoli speciali per portatori di handicap. La copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici. f) Macchine agricole. La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi. 24) Assegnazione della classe di merito all atto della stipulazione del contratto. L assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri. All atto della stipulazione del contratto verrà assegnata la classe di merito di pertinenza risultante dalla attestazione dello stato di rischio di cui alla Legge 26/2/1977 n. 39, secondo i criteri previsti dalla Delibera 6

7 CIP del e circolare ISVAP n. 260/95 e s.m.i., il Contraente dovrà consegnare l attestazione dello Stato di Rischio. 25) Interpretazione delle norme. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 26) Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio. La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Il Contraente potrà chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 7

8 ALLEGATO A ELENCO AUTOMEZZI AMMINISTRAZIONE CENTRALE TIPO VEICOLO TARGA E/O TELAIO CILIN DRATA KW Q.LI POSTI CC MASSIMALE CLASSE DI PROVENIENZA 1. MOTOCARRO APE UD ,00 CU AUTOCARRO FIAT DOBLO BM617RZ ,00 CU AUTOVETTURA DUCATO AG731BS ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PANDA UD ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PANDA UD ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PANDA AG335DE ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PALIO BE894FD ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PUNTO AG091CW ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PANDA AG904DH ,00 CU AUTOVETTURA FIAT UNO UD ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PANDA UD ,00 CU AUTOCARRO VW 70 AG585BR ,00 CU AUTOCARRO IVECO 35C9A BF355ZL ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PANDA BM534RV ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PUNTO BM326SA ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PANDA BM536RV ,00 CU CICLOMOTORE ,00 CU CICLOMOTORE ,00 CU AUTOCARRO FIAT PANDA BW661WN ,00 CU AUTOCARRO NISSAN CF929HL ,00 CU AUTOVETTURA FIAT PANDA UD ,00 CU AUTOCARRO RENAULT CW616WF ,00 CU TRATTRICE AGRICOLA BB776S ,00 TARIFFA FISSA 24. AUTOVETTURA LANCIA DK459GD ,00 CU 01 THESIS 25. AUTOVETTURA REANAULT DP000PY ,00 CU 14 NEW ESPACE 8

9 POLIZZA R.C.A. SITUAZIONE SINISTRI - NOTA INFORMATIVA Sinistri dal al Anno 2003 Sinistri liquidati 686,99 Anno 2004 Sinistri liquidati 0,00 Anno 2005 Sinistri liquidati 2.130,85 Anno 2006 Sinistri liquidati 211,40 Anno 2007 Sinistri liquidati 4.208,35 Anno 2008 Sinistri liquidati 0,00 Sinistri riservati 2.150,00 Sinistri risarciti in totale 7.237,59 Sinistri in riserva totale 2.150,00 9

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