La nuova direttiva sui servizi di investimento 2004/39/CE (MiFID)

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1 La nuova direttiva sui servizi di investimento 2004/39/CE (MiFID) (e relative norme di 2 livello: Direttiva 2006/73/CE e Regolamento 1287/2006) Regulation & Post Trading Division Fabrizio Plateroti Elena Vantellini Simone D Ippolito

2 La MiFID Contenuti Il Financial Service Action Plan (FSAP) e la tempistica Le novità per gli intermediari I requisiti organizzativi I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Gli incentivi La suitability, l appropriateness e l execution only La best execution, l execution policy e l order handling I soggetti I servizi di investimento Le novità per i mercati organizzati (MR & MTF) Aspetti generali Le regole di trasparenza L ammissione degli operatori L ammissione degli strumenti finanziari Le regole sul post-trading Gli internalizzatori Il Transaction Reporting 2

3 La MiFID Contenuti Il Financial Service Action Plan (FSAP) e la tempistica Le novità per gli intermediari I requisiti organizzativi I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Gli incentivi La suitability, l appropriateness e l execution only La best execution, l execution policy e l order handling I soggetti I servizi di investimento Le novità per i mercati organizzati (MR & MTF) Aspetti generali Le regole di trasparenza L ammissione degli operatori L ammissione degli strumenti finanziari Le regole sul post-trading Gli internalizzatori Il Transaction Reporting 3

4 Il FSAP e la tempistica Il FSAP e la tempistica Il FSAP ha tra i suoi obiettivi quello di creare le condizioni per favorire l integrazione del mercato finanziario e l armonizzazione dell informativa societaria. Lo stesso FSAP, pertanto, si sviluppa su due principali aspetti: L organizzazione dei mercati (efficienza e competizione tra sistemi di negoziazione) I requisiti strutturali del mercato unico (armonizzazione, comparabilità e fruibilità dell informativa a livello pan-europeo) 4

5 Il FSAP e la tempistica Il FSAP e la tempistica Direttiva Market Abuse (2003/6/CE) GIA RECEPITA A LIVELLO NAZIONALE - Creazione di un unica fonte normativa riguardante gli abusi di mercato, garantendo in tutta la Comunità Europea uno stesso quadro in materia di ripartizione delle competenze, di applicazione e di cooperazione; - Assoggettamento degli emittenti quotati a medesimi obblighi di informativa continua (informativa price sensitive). Direttiva Prospetti (2003/71/CE) IN CORSO DI RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE (BOZZA DI D.LGS) - Armonizzazione dei requisiti per le emissioni di strumenti da offrire al pubblico o da ammettere alla negoziazione; - Passaporto unico per gli emittenti, con la possibilità per gli stessi di collocare e quotare strumenti finanziari in diversi Stati con un unico prospetto; - Definizione di un chiaro regime di vigilanza e di un regime linguistico semplificato; - Armonizzazione dei contenuti del prospetto (building block approach) e snellimento delle procedure di autorizzazione, con minori tempi di approvazione (time to market). 5

6 Il FSAP e la tempistica Il FSAP e la tempistica MiFID (ISD2) (2004/39/EC) DA RECEPIRE A LIVELLO NAZIONALE ENTRO IL 31/01/ Regolamentazione della prestazione dei servizi di investimento da parte di banche ed imprese di investimento; - Organizzazione e funzionamento dei mercati; - Coordinamento delle attività di vigilanza. Direttiva Transparency (2004/109/EC) DA RECEPIRE A LIVELLO NAZIONALE ENTRO IL 20/01/ Disciplina la tempistica ed il contenuto dell informativa periodica a cui sono sottoposti gli emittenti quotati; - Disciplina gli obblighi di trasparenza per gli azionisti rilevanti; - Disciplina le modalità con cui devono essere diffuse le informazioni societarie; - Disciplina le modalità di archiviazione delle informazioni stesse. Direttiva OPA (2004/25/CE) DA RECEPIRE A LIVELLO NAZIONALE - Livello minimo di protezione per tutti gli azionisti, in particolar modo di minoranza, a livello europeo; - Definizione di regole omogenee e trasparenti; - Rafforzamento della sicurezza giuridica delle OPA transfrontaliere. 6

7 Il FSAP e la tempistica Il FSAP e la tempistica della MiFID L implementazione delle direttive del FSAP (Financial Service Action Plan), tra cui la MiFID, è raggiunta attraverso l utilizzo della procedura Lamfalussy, sviluppata su 4 livelli: La MiFID Il primo livello prevede l adozione della direttiva comunitaria Direttiva 2004/39/CE Il secondo livello prevede l adozione delle norme di dettaglio, sempre comunitarie Il terzo livello prevede la cooperazione tra le autorità nella fase di attuazione della disciplina comunitaria nonché l attività interpretativa da parte del CESR Direttiva 2006/73/CE Regolamento CE 1287/2006 work in progress Il quarto livello prevede le attività di enforcement e di controllo dello stato di implementazione ad oggi n/a Da ricordare che l adozione della normativa comunitaria nei singoli stati membri è prevista entro il , mentre l applicazione da parte degli operatori è prevista a partire dal

8 La MiFID Contenuti Il Financial Service Action Plan (FSAP) e la tempistica Le novità per gli intermediari I requisiti organizzativi I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Gli incentivi La suitability, l appropriateness e l execution only La best execution, l execution policy e l order handling I soggetti I servizi di investimento Le novità per i mercati organizzati (MR & MTF) Aspetti generali Le regole di trasparenza L ammissione degli operatori L ammissione degli strumenti finanziari Le regole sul post-trading Gli internalizzatori Il Transaction Reporting 8

9 I requisiti organizzativi I requisiti organizzativi La Direttiva di primo livello prevede che le imprese di investimento rispettino determinati requisiti di organizzazione. Più in particolare, le norme di secondo livello prevedono che le stesse imprese implementino le seguenti funzioni interne: Compliance Funzione di verifica dell adempimento permanente alle norme della direttiva 2004/39/CE attraverso il controllo dell adeguatezza ed efficacia delle misure e procedure messe in atto. È inoltre prevista un attività di consulenza ai soggetti pertinenti Risk management Funzione che istituisca ed applichi procedure di controllo dei rischi relativi alle attività, ai processi ed ai sistemi dell impresa. Tale funzione deve presentare, inoltre, delle relazioni e fornire consulenza all alta dirigenza. Internal audit Funzione di controllo separata de indipendente dalle altre funzioni che adotti, applichi e mantenga un piano di audit per l esame e la valutazione dell adeguatezza e dell efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi dell impresa di investimento. 9

10 La MiFID Contenuti Il Financial Service Action Plan (FSAP) e la tempistica Le novità per gli intermediari I requisiti organizzativi I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Gli incentivi La suitability, l appropriateness e l execution only La best execution, l execution policy e l order handling I soggetti I servizi di investimento Le novità per i mercati organizzati (MR & MTF) Aspetti generali Le regole di trasparenza L ammissione degli operatori L ammissione degli strumenti finanziari Le regole sul post-trading Gli internalizzatori Il Transaction Reporting 10

11 La politica di gestione dei conflitti di interessi 1/2 Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere un efficace politica di gestione dei conflitti di interesse che deve essere formulata per iscritto. La politica di gestione dei conflitti di interessi deve: I conflitti di interessi e le ricerche di investimento consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti; definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti Le procedure devono garantire che i soggetti impegnati nelle attivit ività che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato 11

12 I conflitti di interessi e le ricerche di investimento La politica di gestione dei conflitti di interessi 2/2 Per raggiungere il grado di indipendenza, le procedure devono includere: la vigilanza separata dei soggetti pertinenti (amministratore, dirigente, dipendente dell impresa, nonché persona fisica che partecipi alla prestazione di servizi all impresa) che svolgono attività per conto dei clienti ed i cui interessi possano entrare in conflitto; procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti pertinenti impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi; eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti che esercitano un attività e la retribuzione di altri soggetti che esercitano un altra attività; misure volte a limitare un influenza indebita sul soggetto che effettua i servizi di investimento; misure volte a impedire/controllare la partecipazione simultanea di un soggetto pertinente a servizi di investimento distinti, quando possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interessi. Qualora le disposizioni adottate dall impresa di investimento per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la stessa impresa deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e delle fonti di tali conflitti. 12

13 I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Definizione di ricerca in materia di investimenti (art. 24 Direttiva 2 livello) definizione coincidente con quella di raccomandazione della MAD (2003/125/CE) recepita nell art. 65 del Reg. Emittenti ypurché siano soddisfatte le seguenti condizioni: esse vengano designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; se la raccomandazione in questione venisse fatta dall impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2004/39/CE (MiFID). ye purché siano rispettati i requisiti di organizzazione supplementari descritti nelle slide successive 13

14 I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Requisiti di organizzazione supplementari - 1/3 In aggiunta ai requisiti generali di organizzazione, le imprese di investimento che producono o che dispongono la produzione delle ricerche in materia di investimenti destinate ad essere diffuse o che potrebbero essere diffuse ai clienti o al pubblico devono assicurare l attuazione, in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione della ricerca in materia di investimenti, delle seguenti misure: procedure per lo scambio di informazioni tra soggetti pertinenti; la vigilanza separata dei soggetti pertinenti; eliminazione legami diretti delle retribuzioni tra soggetti pertinenti; misure per impedire/limitare un indebita influenza sul soggetto pertinente; misure per controllare la partecipazione del soggetto pertinente ai servizi di investimento. (medesimi requisiti della slide 12) 14

15 I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Requisiti di organizzazione supplementari - 2/3 Inoltre, le imprese di investimento che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 (descritto nella slide precedente) devono adottare disposizioni volte ad assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti: gli analisti finanziari non devono effettuare operazioni personali o negoziare, salvo che in qualità di market maker o in esecuzione di un ordine di un cliente non sollecitato, per conto di qualsiasi altra persona sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca, se tali analisti sono al corrente del probabile timing o contenuto di tale ricerca e tali dati non sono accessibili al pubblico o ai clienti; nelle situazioni non rientranti al punto precedente, gli analisti finanziari e gli altri soggetti pertinenti coinvolti nella produzione della ricerca non devono effettuare operazioni personali su strumenti finanziari oggetto della ricerca o su s.f. correlati contrarie alle raccomandazioni correnti (salvo circostanze eccezionali); le imprese di investimento, gli analisti finanziari e gli altri soggetti pertinenti coinvolti nella produzione della ricerca non devono accettare incentivi da parte di persone aventi un interesse rilevante nell oggetto della ricerca in materia di investimenti e non devono promettere agli emittenti un trattamento positivo nella loro ricerca; gli emittenti, i soggetti pertinenti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona non devono essere autorizzati ad esaminare un progetto di ricerca per verificare l accuratezza delle analisi fattuali contenute nella ricerca, se il progetto include una raccomandazione o un prezzo obiettivo. 15

16 I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Requisiti di organizzazione supplementari - Esenzioni - 3/3 Gli Stati membri esentano le imprese di investimento che diffondono al pubblico o ai clienti ricerca in materia di investimenti prodotta da un altra persona dall obbligo di conformarsi al paragrafo 1 (si veda la slide 12), se sono soddisfatte le condizioni seguenti: la persona che produce la ricerca in materia di investimenti non deve essere un membro del gruppo al quale appartiene l impresa l di investimento; l impresa di investimento non deve modificare sostanzialmente le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti; ti; l impresa di investimento non deve presentare la ricerca in materia a di investimenti come ricerca da essa stessa prodotta; l impresa di investimento deve verificare che l autore l della ricerca sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente e direttiva in relazione alla produzione di tale ricerca o abbia adottato linee guida che includono tali obblighi. 16

17 I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Comunicazione di marketing Una raccomandazione ex articolo 1, punto 3 della direttiva 2003/125/CE (definizione ripresa puntualmente dal Regolamento Emittenti ex art. 65 per individuare la raccomandazione ) che non soddisfa le condizioni di cui alla slide 13 comunicazione di marketing comunicazione di marketing Le raccomandazioni di questo tipo (comunicazioni di marketing) devono contenere un avvertenza chiara e cospicua che: non sono state preparate conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l indipendenza della ricerca in materia di investimenti e; non sono soggette ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. 17

18 La MiFID Contenuti Il Financial Service Action Plan (FSAP) e la tempistica Le novità per gli intermediari I requisiti organizzativi I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Gli incentivi La suitability, l appropriateness e l execution only La best execution, l execution policy e l order handling I soggetti I servizi di investimento Le novità per i mercati organizzati (MR & MTF) Aspetti generali Le regole di trasparenza L ammissione degli operatori L ammissione degli strumenti finanziari Le regole sul post-trading Gli internalizzatori Il Transaction Reporting 18

19 Gli incentivi Norme di comportamento - Gli incentivi Le imprese di investimento agiscono in modo onesto, equo e professionale, se in relazione alla prestazione di un servizio di investimento ad un cliente ricorrono le seguenti fattispecie: 1) competenze, commissioni o vantaggi non monetari versati o forniti a o da un cliente o da una persona per conto del cliente; 2) competenze, commissioni o vantaggi non monetari versati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: l esistenza, la natura e l importo delle competenze devono essere comunicati chiaramente al cliente prima della prestazione del servizio; il pagamento delle competenze o commissioni o la concessione di vantaggi non monetari deve accrescere la qualità del servizio fornito al cliente. 19

20 La MiFID Contenuti Il Financial Service Action Plan (FSAP) e la tempistica Le novità per gli intermediari I requisiti organizzativi I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Gli incentivi La suitability, l appropriateness e l execution only La best execution, l execution policy e l order handling I soggetti I servizi di investimento Le novità per i mercati organizzati (MR & MTF) Aspetti generali Le regole di trasparenza L ammissione degli operatori L ammissione degli strumenti finanziari Le regole sul post-trading Gli internalizzatori Il Transaction Reporting 20

21 La suitability Suitability test L impresa di investimento, quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, deve ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo: tipo specifico di prodotto o servizio*; alla situazione finanziaria*; agli obiettivi di investimento; Tutto ciò al fine di essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente. *: Si presumono se il servizio è prestato nei confronti di un cliente professionale. 21

22 L appropriateness Appropriateness test L impresa di investimento, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio (quindi tutti i restanti servizi), deve ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo: tipo specifico di prodotto o servizio*; Tutto ciò al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è adatto al cliente o potenziale cliente. *: Si presume se il servizio è prestato nei confronti di un cliente professionale. 22

23 L execution only Execution only L impresa di investimento che effettua solo il servizio di esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini può prestare detti servizi senza effettuare il test di appropriatezza, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: i i servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito, OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi; il servizio è prestato ad iniziativa del cliente o potenziale cliente; il cliente o potenziale cliente è stato informato che nel prestare tale servizio l impresa di investimento non è tenuta a valutare l idoneitl idoneità dello strumento o servizio prestato; l impresa di investimento rispetta i propri obblighi relativi ai conflitti c di interessi. 23

24 L execution only Execution only - gli strumenti finanziari non complessi Uno strumento finanziario è considerato non complesso se soddisfa i seguenti criteri: non deve rientrare nella definizione di contratto di opzione, contratto finanziario a termine standardizzato (future), swap,, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti tti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci, variabili climatiche, tassi di inflazione tariffe di trasporto, quote di emissione o di altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie; iarie; non deve inoltre rientrare nella categoria degli s.f. derivati per il trasferimento del rischio di credito o in quella dei contratti finanziari differenziali; devono esistere frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato; non deve implicare alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento; devono essere pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione in modo che il cliente al dettaglio medio possa p decidere con cognizione di causa se realizzare un operazione su tale strumento. 24

25 La MiFID Contenuti Il Financial Service Action Plan (FSAP) e la tempistica Le novità per gli intermediari I requisiti organizzativi I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Gli incentivi La suitability, l appropriateness e l execution only La best execution, l execution policy e l order handling I soggetti I servizi di investimento Le novità per i mercati organizzati (MR & MTF) Aspetti generali Le regole di trasparenza L ammissione degli operatori L ammissione degli strumenti finanziari Le regole sul post-trading Gli internalizzatori Il Transaction Reporting 25

26 L execution policy L execution policy - 1/2 Le imprese di investimento devono definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per gli ordini dei clienti, il miglior risultato possibile così come descritto nelle slide successive. L execution policy: deve specificare per ciascuna categoria di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, etc ) le varie trading venue (mercato regolamentato, MTF, internalizzatore, market maker, liquidity provider) dove l impresa di investimento esegue gli ordini dei clienti; deve essere applicata a ciascun ordine dei clienti; deve individuare i fattori che influenzano la scelta delle sedi (prezzo, costi, velocità ) e le relative priorità; deve assicurare di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile; deve essere rivista annualmente dall impresa di investimento; deve ricevere il consenso preliminare dei clienti; può prevedere che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o MTF, informando i clienti di tale possibilità. 26

27 L execution policy - 2/2 (art. 46, c2, Direttiva 2 livello) L execution policy Le imprese di investimento devono fornire ai clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione del servizio le seguenti informazioni sulla loro strategia di esecuzione: 1 - l indicazione dell importanza relativa che l impresa assegna ai fattori di cui alla slide 27 (prezzo, rapidità, natura etc ) conformemente ai criteri prima definiti 2 - l elenco delle trading venue sulla quali l impresa fa notevole affidamento per adempiere al proprio obbligo di best execution 3 - un avvertenza che eventuali istruzioni specifiche di un cliente possono impedire l attuazione delle misure prevista dalla strategia di esecuzione degli ordini 27

28 La best execution La best execution - 1/4 - Abrogazione dell obbligo di concentrazione degli scambi su mercati regolamentati - Eliminazione della presunzione del raggiungimento della best execution mercati regolamentati sui Best Execution regola di comportamento regola di funzionamento del mercato Si applica a tutti gli strumenti finanziari 28

29 La best execution La best execution in generale - 2/4 Le imprese di investimento devono adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenuto conto del: prezzo costi Rapidità e probabilità di esecuzione Rapidità e probabilità di regolamento fattori natura ordine dimensioni Più in particolare, bisogna considerare i seguenti criteri per stabilire l importanza dei fattori di cui sopra: le caratteristiche del cliente (retail o professional); le caratteristiche dell ordine del cliente; le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell ordine; le caratteristiche delle execution venue alle quali l ordine è diretto (mercato regolamentato, MTF, internalizzatore, market maker, liquidity provider). 29

30 La best execution La best execution per la clientela retail - 3/4 Quando l impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente retail, il miglior risultato possibile è determinato in termini di total consideration, rappresentata dalla sommatoria di: prezzo dello strumento finanziario; i costi di esecuzione (che includono tutte le spese direttamente collegate all esecuzione dell ordine: trading fee, clearing & settlement fee, fee pagate a terzi coinvolti nell esecuzione); le commissioni pagate dal cliente all impresa di investimento. L impresa di investimento deve, pertanto, considerare le commissioni addebitate ai clienti retail ed i costi di esecuzione allo scopo di comparare i risultati che si sarebbero raggiunti eseguendo l ordine su ciascuna trading venue presente nell execution policy 30

31 La best execution La best execution - 4/4 ATTORI TRADING VENUES CLEARING & SETTLEMENT Eligible counterparty Investitore retail Mercati regolamentati CCP/CSD collegati alle trading venues Gli intermediari dei MR possono designare il sistema di settlement Asset manager Broker MTF CCP/CSD europei Investitore professional Internalizzatore sistematico In house book-entry 31

32 L order handling Client order handling rules Le imprese di investimento devono adottare misure volte a facilitare l esecuzione degli ordini con limite di prezzo, in relazione ad azioni negoziate su un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. L impresa di investimento può trasmettere tali ordini ad un mercato regolamentato oppure ad un MTF. Vi è, inoltre, la possibilità per le imprese di investimento di aggregare gli ordini dei clienti ai fini della loro esecuzione. Deve però esistere una strategia di assegnazione degli ordini nel caso in cui l ordine aggregato viene eseguito parzialmente. Medesima possibilità è prevista per le aggregazioni con le operazioni in conto proprio dell impresa. Nel secondo caso, in presenza di eseguito parziale l investment firm assegna le operazioni al cliente prima che all impresa stessa. In casi eccezionali, l assegnazione delle operazioni può avvenire proporzionalmente conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini. 32

33 La MiFID Contenuti Il Financial Service Action Plan (FSAP) e la tempistica Le novità per gli intermediari I requisiti organizzativi I conflitti di interessi e le ricerche di investimento Gli incentivi La suitability, l appropriateness e l execution only La best execution, l execution policy e l order handling I soggetti I servizi di investimento Le novità per i mercati organizzati (MR & MTF) Aspetti generali Le regole di trasparenza L ammissione degli operatori L ammissione degli strumenti finanziari Le regole sul post-trading Gli internalizzatori Il Transaction Reporting 33

34 I soggetti La classificazione dei clienti nella MiFID La nuova direttiva sui servizi di investimento individua tre tipologie principali di clienti, caratterizzati da differenti livelli di protezione: Clienti retail Clienti professional Controparti qualificate Tutti i clienti che non siano ricompresi nella categoria di quelli professionali. Dovrebbero essere considerati professionali: - soggetti autorizzati per operare nei mercati finanziari: enti creditizi, imprese di investimento, OICR, SGR, fondi pensione, membri della borsa, negoziatori in c/proprio di merci, altri investitori istituzionali, le imprese di assicurazioni - le imprese di grandi dimensioni che rispettano criteri quantitativi - governi nazionali e regionali, enti pubblici, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali - altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari compresi gli enti dediti alle cartolarizzazioni di attivi o altre transazioni finanziarie - clienti che su richiesta possono essere trattati come professionali, ma solo dopo una valutazione adeguata da parte dell impresa di investimento - spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione, attraverso un accordo scritto con l impresa di investimento. - Gli stati membri riconoscono come controparti qualificate: le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM, fondi pensione, SGR, istituzioni non rientranti nel campo di applicazione della MiFID, i governi nazionali, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali --> è però necessaria la conferma del soggetto di essere trattato come controparte qualificata. - la classificazione come controparte qualificata non pregiudica il diritto del soggetto richiedente di chiedere in via generale o per singola negoziazione di essere assoggetto alle norme di comportamento (art. 19), alla best execution (art. 21) ed alle order handling rules (art. 22), sia come cliente retail che come professional. - Tale categoria è valida limitatamente ai servizi di esecuzione ordini per conto dei clienti, negoziazione in conto proprio o ricezione e trasmissione di ordini. 34

35 I soggetti La classificazione dei clienti nella MiFID Controparti qualificate Opzione degli stati membri Su domanda Professional Su domanda Clienti professional Retail Su domanda Professional Su domanda Retail Su domanda Clienti retail 35

36 I soggetti I soggetti e le regole applicabili Retail Prof. ECP Norme di comportamento (art. 19, 1) le imprese devono agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti Suitability test (art. 19, 4) per il servizio di consulenza e gestione di portafoglio No obbligo No obbligo Appropriateness test (art. 19, 5) per tutti gli altri servizi di investimento, ad eccezioni dell execution only in determinate circostanze Reporting to clients (art. 19, 8) adeguata comunicazione al cliente dell esecuzione dei servizi di investimento (esecuzione degli ordini, gestione di portafoglio, passività potenziali etc ) Best execution (art. 21, 1) assicurare il miglior risultato possibile per il cliente No obbligo No obbligo Order handling rules (art. 22, 1-2) procedure che assicurino un esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini, inclusi quelli con limite di prezzo Informazione al cliente (art. 19) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate ai clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti solo se richiesto solo se agisce come broker solo se richiesto 36

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