Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE"

Transcript

1 Claudio Ghidini Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE Il confronto tra le responsabilità dei costruttori e degli utilizzatori alla luce dei D.Lgs. 17/2010 e D.Lgs. 81/2008 Aggiornato con la nuova edizione delle linee guida della commissione per l applicazione della direttiva (giugno 2010) e con le tabelle di riferimento alle nuove norme tecniche correlate II Edizione

2 Indice generale INDICE GENERALE Presentazione 9 Introduzione 15 PARTE 1 MACCHINE NUOVE: DIRITTI E DOVERI A CONFRONTO CAPITOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DI MACCHINA 21 CAPITOLO 2 COSA VUOL DIRE MACCHINA CE? Le leggi sulla prevenzione degli infortuni fino al Il nuovo approccio delle Direttive Europee Il nuovo scenario Tipi di macchine CE e metodi di certificazione La Procedura di Certificazione La Procedura di Certificazione per le quasi macchine CAPITOLO 3 CHI È L UTILIZZATORE I doveri dell utilizzatore I diritti dell utilizzatore MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 3

3 Indice generale CAPITOLO 4 CHI È IL COSTRUTTORE I doveri del costruttore I diritti del costruttore Costruttori di fatto...53 CAPITOLO 5 MARCATURA CE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Quando viene emessa Come viene espressa Che cosa dichiara...66 CAPITOLO 6 DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE Quando deve essere utilizzata Come viene espressa Che cosa dichiara...72 CAPITOLO 7 I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA R.E.S I criteri di progetto sicuro del fabbricante Il requisito generale della marcatura Il dovere della informazione verso l utilizzatore I R.E.S. e il confronto rispetto alle misure di prevenzione del D.Lgs. 81/ CAPITOLO 8 IL FASCICOLO TECNICO Quando è utilizzato? Come è fatto? La documentazione di valutazione dei rischi Perché il fascicolo tecnico (la doc. pertinente) non deve essere fornito all utilizzatore? MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

4 Indice generale CAPITOLO 9 IL MANUALE ISTRUZIONI Il manuale come componente di sicurezza della macchina CE I doveri di informazione e formazione dell utilizzatore Le istruzioni d uso devono essere consegnate con la macchina Le istruzioni d uso devono essere lette e verificate dall utilizzatore Il manuale come strumento di sicurezza dell utilizzatore CAPITOLO 10 IL RISCHIO MECCANICO I rischi meccanici di una macchina CE e le Norme Armonizzate I ripari fissi e le funzioni di sicurezza nella nuova Direttiva macchine Il rischio meccanico e i doveri dell utilizzatore Il dovere di verifica delle attrezzature di lavoro CAPITOLO 11 IL RISCHIO ELETTRICO I rischi elettrici di una macchina CE Requisiti e norme tecniche Il rischio elettrico nell ambiente di lavoro Norme tecniche per gli impianti elettrici utilizzatori Il confronto degli obblighi Il collegamento delle macchine più complesse Conclusioni MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 5

5 Indice generale CAPITOLO 12 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE A PRESSIONE I fattori di rischio La normativa Europea Categorie degli apparecchi a pressione Gli effetti sulle macchine Il confronto degli obblighi CAPITOLO 13 IL RISCHIO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE I fattori di rischio La prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro La prevenzione e protezione delle macchine Obblighi comuni a utilizzatori e fabbricanti La prevenzione/protezione incendio La individuazione dei luoghi a rischio esplosione CAPITOLO 14 IL RUMORE Il rumore nell ambiente di lavoro Il rumore emesso da una macchina CE Obblighi e responsabilità CAPITOLO 15 LA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA Cos è la compatibilità elettromagnetica La Compatibilità Elettromagnetica e le macchine Problemi legati all inquinamento elettromagnetico Confronto tra prestazioni elettromagnetiche delle apparecchiature elettriche e esposizione umana ai campi elettromagnetici Quali sono le misure eseguibili sulle macchine MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

6 Indice generale 15.6 Quali sono le misure eseguibili nei luoghi di lavoro Che cosa deve essere controllato CAPITOLO 16 LE EMISSIONI PERICOLOSE Le emissioni pericolose di una macchina CE Le emissioni pericolose nei processi industriali I limiti di esposizione agli agenti chimici (polveri e vapori) I criteri del confronto tra fabbricante e utilizzatore PARTE 2 MACCHINE USATE: DOVERI E POSSIBILITÀ OPERATIVE CAPITOLO 17 LE MACCHINE USATE SECONDO IL D.LGS. 81/2008 E IL D.LGS. 17/ Categorie delle macchine usate Schema di conformità al D.Lgs. 81/2008 di una macchina usata CAPITOLO 18 RIMARCATURA CE Concetti di modifica sostanziale e di variazione del modo d uso Chi deve eseguire la rimarcatura CE? Alcuni dubbi e incertezze interpretative CAPITOLO 19 CONFORMITÀ AI REQUISITI DELL ALLEGATO V DEL D.LGS. 81/ Cos è l Attestazione di conformità ai Requisiti di Sicurezza? MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 7

7 Indice generale 19.2 Che cosa dichiara Quando deve essere emessa e chi la deve redigere CONCLUSIONI 231 APPENDICE NORMATIVA D.Lgs. 27 gennaio 2010 n Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori DIRETTIVA 2006/42/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio Relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) BIBLIOGRAFIA 362 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Contenuta nel CD-Rom 362 INDICE ANALITICO MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

8 Presentazione Presentazione Questo saggio nasce dalle informazioni e dalle esperienze raccolte da quando si è sviluppata l applicazione della Direttiva Europea CEE89/391, sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro, e della Direttiva Europea CEE89/392 sulla Sicurezza delle Macchine (già abrogata, confermata nei concetti e nei contenuti e sostituita dalla Direttiva 98/37/CE). Esse sono state recepite nell ordinamento legislativo nazionale con il D.Lgs. 626/94 e con il D.P.R. 459/96 rispettivamente. Rispetto alla precedente edizione della Guida alla Direttiva Macchine questa nuova stesura raccoglie le osservazioni e i commenti che derivano dalla applicazione concreta di queste disposizioni e di quelle che sono state emesse successivamente e costituiscono il quadro di riferimento aggiornato vigente ad oggi. In particolare il D.Lgs. 81/2008 ha inteso riunire e coordinare molti provvedimenti completi e integrazioni che si erano accumulate negli anni di applicazione del D.Lgs. 626/94 e delle leggi previgenti a questo in materia sicurezza dei luoghi di lavoro che avevano creato anche confusione e dubbi interpretativi. Nel contempo la Commissione Europea ha provveduto, per parte sua, ad una nuova elaborazione della Direttiva Macchine che vuole tenere conto delle esperienze e delle necessità emerse nel periodo di applicazione della precedente disciplina. L obiettivo della nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) è il perfezionamento di tutte le prescrizioni che erano già contenute nella versione (98/ 37/CE), mantenendo comunque lo scopo principale che mi pare sia ben riassunto nel secondo considerando che forma il frontespizio della Direttiva: MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 9

9 Presentazione 2006/42/CE Considerando quanto segue... (2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all alto numero degli infortuni provocati direttamente dall utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione. Queste prescrizioni devono essere comuni ed uguali per tutti gli stati in modo da uniformare le caratteristiche dei prodotti al fine di favorire la libera circolazione e mercato delle apparecchiature ritenute idonee Tale idoneità parte dalle caratteristiche di sicurezza che incidono direttamente sulla prevenzione e protezione dagli infortuni degli utilizzatori. La trattazione si articola considerando quali miglioramenti e opportunità possono venire agli utilizzatori, - vale a dire a coloro che utilizzano nei propri stabilimenti delle Macchine - dalla impostazione della disciplina sulla sicurezza delle attrezzature stabilita nelle vecchia Direttiva Macchine (98/ 37/CE) e riaffermata con i perfezionamenti che saranno indicati dalla nuova 2006/42/CE. Ogni utilizzatore, nella sua veste di datore di lavoro, è il destinatario della serie di norme legislative che disciplinano la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro. Come tale egli ha un interesse evidente a ottenere prodotti che siano sicuri in partenza, costruiti secondo la regola dell arte. Secondo l impostazione classica, che si è affermata in Italia fin dal 1955 con l emanazione del D.P.R. n. 547 del 27/04/ Norme per la prevenzione degli infortuni, in caso di infortunio l utilizzatore era, di solito, l unico indiziato (insieme con l infortunato) per eventuali mancanze o omissioni nelle operazioni di conduzione e manutenzione della macchina. Questa situazione corrisponde anche alla considerazione, indubbiamente valida ancora oggi, che a partire dalla consegna, le condizioni di uso corretto, di usura, e di manutenzione sono oggettivamente sotto il controllo dell utilizzatore. Il concetto di prodotto difettoso che può provocare infortuni per difetto originario nella progettazione o nella costruzione, e della responsabilità a carico del costruttore è stato recepito in Europa in tempi abbastanza recenti, a partire dai prodotti destinati al mercato dei consumatori. (D.P.R. 224 Decreto del Presiden- 10 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

10 Presentazione te della Repubblica n. 224 del 24/05/1988 e successiva Direttiva Europea 2001/95/CE recepita dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti). Con questa impostazione si è iniziato ad affermare progressivamente il principio secondo il quale l esperto del prodotto fornito all utilizzatore è il costruttore. È quindi un dovere del costruttore di garantire che quanto venduto sia esente da difetti, e di informare l utilizzatore su tutte le operazioni necessarie per mantenere inalterata nel tempo la condizione di funzionamento sicuro garantita alla consegna. La cosiddetta Direttiva Macchine", fin dal 1989 (Dir. UE/89/392) ha stabilito che questo principio vale anche per il costruttore di macchine destinate più in generale al mercato professionale e industriale. Egli deve dichiarare, in particolare, che una macchina nuova, messa in commercio, è conforme a tutti i requisiti di sicurezza richiesti (marcatura CE). A partire dal 1989 quindi il principio di responsabilità specifica del costruttore sulla sicurezza dei prodotti si è progressivamente affermato, a partire dal mercato dei prodotti di serie destinati ai consumatori, fino a quello delle attrezzature di lavoro e, in particolare, fino a quello delle grandi macchine e degli impianti utilizzati per la produzione industriale; anche per quelli che sono costruiti, in alcuni casi, sulla base di specifiche tecniche concordate tra l acquirente (utilizzatore) e il costruttore (fabbricante). Seguendo questo filo logico di ragionamento e soprattutto considerando l enfasi che è stata data progressivamente alla marcatura e certificazione di una amplissima gamma di apparecchiature, processi industriali e non, ogni utilizzatore, professionale, per quanto riguarda le macchine intese come attrezzature di lavoro, può essere portato a pensare che l acquisto e l uso di una macchina corredata dalla marcatura CE, cioè accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità del costruttore, porti con sé i seguenti automatici vantaggi: (V1) IN FASE DI OFFERTA E DI ACQUISTO L UNICO ASPETTO SIGNIFICATIVO PER L UTILIZZATORE, IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, CONSISTE NELLA RICHIESTA DI OTTENERE UNA MACCHINA CORREDATA DALLA DICHIARAZIO- NE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE E DALLA RELATIVA MARCATURA CE; (V2) IL COSTRUTTORE (FABBRICANTE) SI ASSUME LA PIENA RESPONSABILITÀ DI FORNIRE UN SISTEMA SICURO A PRIORI CHE, INTRODOTTO NELLO STABILI- MENTO DELL UTILIZZATORE COSÌ COM È, VA BENE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA DELLA PREVENZIONE INFORTUNI; (V3) IN CASO DI INFORTUNIO SU UNA MACCHINA CON MARCATURA CE, È IL CO- MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 11

11 Presentazione STRUTTORE CHE È CHIAMATO A RISPONDERE DEL DANNO, PERCHÉ SUA È LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA CONFORMITÀ AI RE- QUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA. Nella pratica quotidiana, invece, nessuno dei tre punti descritti sopra è stato interpretato in modo così categorico e assolutamente vantaggioso per l utilizzatore. Specialmente nel caso di infortunio il coinvolgimento esclusivo ed automatico del costruttore non è affatto la regola ma, piuttosto, l eccezione. Nella maggior parte dei casi è tuttora l utilizzatore che viene chiamato in causa come presunto responsabile di una violazione delle norme di Prevenzione e Protezione della sicurezza sul luogo di lavoro. In caso di infortunio la pratica che si è progressivamente affermata con l emanazione del D.Lgs. 626 del 1994 ed è stata nuovamente confermata nella nuova stesura del nuovo D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 che costituisce il nuovo riferimento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro è quella di indagare comunque l utilizzatore e di contestare al costruttore la commercializzazione di un prodotto eventualmente non conforme. L ulteriore indagine tecnica sul costruttore è demandata ad una iniziativa ulteriore degli organi del Ministero dell Industria. Nella migliore delle ipotesi si può allora sostenere che l interpretazione più estensiva della responsabilità a carico del costruttore è una tendenza, per la quale gli utilizzatori possono e devono lavorare, sapendo di essere sostenuti in modo più concreto dalla nuova legislazione. In particolare i punti critici per la effettiva realizzazione dei vantaggi accennati sopra sono i seguenti: Il costruttore si assume la responsabilità del prodotto purché installato e mantenuto nelle condizioni di servizio previste e descritte nella documentazione della macchina marcata CE. È necessario allora che l utilizzatore conosca e rispetti i limiti e le procedure di utilizzo indicate dal fabbricante per ritenersi esonerato da responsabilità e rivalersi sul costruttore. All utilizzatore spettano anche gli obblighi di informazione e formazione del personale sulle procedure di uso che il fabbricante deve fornire con la macchina. L utilizzatore rimane il titolare degli obblighi di scelta e manutenzione delle attrezzature di lavoro (e, tra queste, le macchine) nelle condizioni di lavoro corrette, rispetto al processo produttivo. La scelta di una macchina, pur marcata CE, non esime l utilizzatore dall obbligo di verifica delle condizioni effettive di rischio legate al proprio processo produttivo. È quindi molto importante che l utilizzatore conosca, almeno per sommi capi, le caratteristiche formali e sostanziali di sicurezza che caratterizzano una macchina che soddisfa ai requisiti della marcatura CE e sia in grado di 12 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

12 Presentazione valutarne l interazione con le condizioni di esercizio che ha stabilito. In caso di infortunio l utilizzatore, per ritenersi esonerato dalle responsabilità, dovrà comunque dimostrare di aver adempiuto agli obblighi descritti sopra e che quindi le eventuali carenze erano dovute a errori o mancanze specifiche di tipo progettuale e/o costruttivo, non individuabili dall utilizzatore ma imputabili al fabbricante. Gli organi addetti alla indagine devono presupporre che l utilizzatore - che è il destinatario di obblighi specifici nel campo della prevenzione e protezione infortuni - abbia una preparazione generale che lo coinvolge nella individuazione di carenze palesi delle attrezzature. Soltanto quando queste siano assolutamente nascoste e rilevabili soltanto con una indagine specifica sulla attrezzatura (macchina) allora potranno assumere provvedimenti diretti anche (o soltanto) verso il fabbricante. L intento di questa trattazione è quello di descrivere come gli obblighi imposti, ai costruttori UTH, e agli utilizzatorith, dalla legislazione già vigente coinvolgono i due soggetti in parecchi aspetti comuni applicabili alle macchine, assegnando a ciascuno obblighi e doveri. La nuova stesura della Direttiva Macchine 2006/42/CE e la nuova disciplina prescritta dal D.Lgs. 81/2008 rafforzano, precisano e migliorano alcuni dei concetti specifici e dubbi interpretativi che si sono formati nel corso della applicazione pratica delle vecchie norme, ma confermano soprattutto l'impianto generale che assegna al costruttore di macchine e all utilizzatore di queste come attrezzature di lavoro responsabilità e doveri precisi e ripartiti fin dalle fasi di preventivo, di scelta e di definizione delle caratteristiche. In particolare vedremo che i punti V1, V2 e V3 precedenti, non sono affatto le conseguenze dirette di una evoluzione legislativa, ma diventano invece degli interrogativi sui punti qualificanti di una attività congiunta tra utilizzatore e costruttore: CHE COSA PUÒ E DEVE RICHIEDERE L UTILIZZATORE AL COSTRUTTORE DI UNA MACCHINA? QUALI INFORMAZIONI DEVE FORNIRE L UTILIZZATORE, IN QUALITÀ DI TCOMMIT- TENTET DI UNA MACCHINA NUOVA, AL COSTRUTTORE? CHE COSA RICEVERÀ L UTILIZZATORE DI UNA MACCHINA NUOVA MARCATA CE? QUALI CONTROLLI DOVRÀ ESEGUIRE E QUALI GARANZIE POTRÀ PRETENDERE L UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA? IN CHE MODO L UTILIZZATORE PUÒ FAR VALERE LA DICHIARAZIONE DI CON- FORMITÀ DEL COSTRUTTORE? MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 13

13 Presentazione CHE COSA È TENUTO A FARE L UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA IN ESERCIZIO? Ovviamente non è per nulla garantito che la risposta a queste domande, pur migliorando il livello di sicurezza, eviti gli infortuni! Ciò che certamente può tornare utile all utilizzatore è comunque la documentazione di un lavoro di analisi che, come minimo, testimonia un ruolo attivo da parte del datore di lavoro per ottenere quanto previsto e dimostrare l attenzione al problema della prevenzione infortuni. Occorre ricordare anche che questo risultato, da solo, fa già parte di quell obbligo della analisi del rischio che è stato sancito a partire dalla normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del D.Lgs. 626/94 e che il nuovo testo unico (D.Lgs. 81/2008) ha confermato come obbligo e caposaldo dell azione di salute e sicurezza di luoghi di lavoro del datore di lavoro stesso. La proposta economica di un prezzo superiore per una macchina che viene definita:...assolutamente sicura e garantita, con tanto di marchio CE, è spesso giustificata, da parte dei costruttori, anche dalle esigenze di presidi specifici e di accorgimenti particolari. È allora necessario che l utilizzatore sia in grado almeno di chiedere quanto gli è dovuto in fase di consegna per tracciare un confine più chiaro tra le proprie e le altrui responsabilità. L esperienza applicativa sta dimostrando che è proprio questa definizione di un confine più chiaro che viene utilizzata, anche in fase di infortunio per un esame più calibrato da parte degli organi di controllo e vigilanza. 14 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

14 Introduzione Introduzione La trattazione è stata suddivisa in due parti. La prima parte ha come oggetto l esame dei requisiti applicabili alle macchine nuove. Nella seconda parte si analizza la problematica legata all uso, alla manutenzione e alla modifica delle macchine usate. Definiremo innanzi tutto, l ambito di applicazione delle nostre considerazioni, partendo dalla definizione di macchina, per individuare esattamente quali sono i sistemi, gli impianti e le attrezzature industriali che rientrano in questa definizione. Esamineremo quindi i requisiti richiesti dalla direttiva macchine e gli obblighi imposti al costruttore. Per ciascuno di questi analizzeremo, per confronto, i rispettivi obblighi imposti all utilizzatore sulla stessa materia dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel seguito faremo riferimento ai seguenti provvedimenti legislativi, che danno rispettivamente attuazione alla nuova Direttiva 2006/42/CE Macchine il primo, mentre il secondo opera il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si farà riferimento alla nuova Direttiva Macchine, intendendo parlare della Direttiva 2006/42/CE, del D.Lgs. 17/2010 e, più in generale, della legislazione sulla sicurezza delle macchine, considerando tutte queste definizioni come sinonimi, mentre si indicherà con la accezione di vecchia Direttiva Macchine fa- MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 15

15 Introduzione cendo riferimento alla HTDirettiva Europea Macchine 98/37/CETH, e al D.P.R. 459/96, che ne ha attuato il recepimento in Italia. È molto importante sottolineare che la nuova Direttiva Macchine (2006/ 42/CE) trova applicazione effettiva ed obbligatoria a partire dal 29 dicembre Il recepimento Italiano attuato dal D.Lgs. 17/2010 costituisce il nuovo riferimento legislativo e sarà confrontato opportunamente con il D.P.R.459/96 quando sarà necessario mettere in evidenza eventuali differenze particolari. Con lo stesso criterio citeremo il D.Lgs. 81/2008, assumendolo come il nuovo riferimento legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e considerandolo l evoluzione ormai operativa della HTDirettiva Europea 89/391TH sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, del D.Lgs. 626/94 di recepimento in Italia e, più in generale, di tutta la legislazione europea ed italiana previgente sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Dove necessario per comprendere meglio la trattazione citeremo i vecchi provvedimenti previgenti che riguardavano singoli argomenti. Le citazioni di articoli specifici che fanno parte del testo di provvedimenti di legge sono state racchiuse da riquadri per i quali una etichetta identifica il documento di riferimento: 2006/42/CE Questo riquadro identifica un testo ripreso dalla Direttiva 2006/42/CE Notiamo ancora che normalmente faremo riferimento, nei riquadri, agli articoli del D.Lgs. 17/2010; per illustrare i concetti della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE; la numerazione degli articoli e la stesura delle varie parti tuttavia, non è del tutto identica tra i due documenti perché si tratta di provvedimenti comunque diversi e il D.Lgs. 17/2010 costituisce un recepimento e non una semplice traduzione della Direttiva. Dove indispensabile per l approfondimento citeremo la Guida applicativa alla direttiva macchine, edita dalla DG Imprese della Commissione nella 2 ediz. del giugno I riferimenti a questo documento saranno indicati con rimandi alla bibliografia (GDM2) e, se necessario, con l indicazione del commento specifico (es. 123) contenuto nella Guida. Essa è disponibile finora solo in lingua inglese ma liberamente accessibile e scaricabile dall indirizzo internet riportato in bibliografia. I riferimenti alle norme tecniche utilizzabili nei vari campi per la soluzione 16 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

16 Introduzione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza sono stati suddivisi in tabelle all interno dei capitoli. Alla fine del testo è stato inserito un indice analitico di riferimento rapido ai concetti esposti. Le voci di questo indice analitico sono indicate, all interno dei capitoli, con uno stile tipografico diverso per facilitare la loro individuazione. Fuori testo, infine, è stata inserita una appendice legislativa: essa raccoglie tutti i provvedimenti di legge che sono stati citati nel testo, in modo da facilitare la verifica e la documentazione precisa degli argomenti che sono descritti. MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 17

17 PARTE 1 Macchine nuove: diritti e doveri a confronto Sulla base dei concetti preliminari che abbiamo visto finora, affrontiamo la trattazione a partire dall esame delle caratteristiche richieste alle macchine nuove, chiedendoci che cosa significa in pratica acquistare una macchina con la marcatura CE. Verificheremo in che termini possono essere formulate le aspettative accennate ai punti V1, V2 e V3 della presentazione e quali risposte si possono dare agli interrogativi che ne sono derivati. I primi capitoli saranno dedicati agli aspetti più formali, per analizzare con un maggior livello di dettaglio il significato della fornitura di una macchina conforme ai requisiti della marcatura CE. Vedremo che cosa si intende con il termine di Procedura di Certificazione e come i fabbricanti devono e possono procedere per fornire le macchine nuove agli utilizzatori. Approfondiremo quindi i concetti relativi ai Requisiti di Sicurezza che sono richiesti dalla direttiva per poi affrontare in capitoli distinti i vari tipi di documenti e le varie categorie di problemi collegati a ciascuno dei requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti da una macchina conforme. MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 19

18 Campo di applicazione e definizione di Macchina 1 Campo di applicazione e definizione di Macchina Innanzitutto inquadriamo esattamente l ambito di validità della tesi esposta nel resto di questa trattazione. Metteremo a confronto i doveri e i diritti di un utilizzatore rispetto a quelli del produttore di una macchina. Il punto di partenza è quindi la macchina, perché ci stiamo chiedendo che cosa compete al costruttore e che cosa compete invece all utilizzatore per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza della macchina. D.Lgs. 17/2010 Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per macchina uno dei prodotti elencati all articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f). 2. Si applicano le definizioni seguenti: a) macchina propriamente detta: 1. insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un applicazione ben determinata, 2. insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, 3. insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, 4. insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasimacchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, 5. insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 21

19 Campo di applicazione e definizione di Macchina Quella data all art. 2 è quindi la definizione di macchina ufficiale ed efficace per identificare nell ambito di un ufficio, di uno stabilimento produttivo, o di altri luoghi di lavoro, tutti gli oggetti che rientrano nella definizione di macchina e per i quali sono obbligatori gli impegni del fornitore che discuteremo nel seguito. Nella definizione di macchina la nuova Direttiva ribadisce in modo puntuale un concetto che era stato utilizzato, a volte anche strumentalmente, per generare dubbi e non considerare macchine delle apparecchiature che venivano fornite semplicemente sprovviste di sistemi di azionamento. Il comma 2 definisce invece esplicitamente che un sistema che rispetti la definizione di macchina ma cui mancano soltanto gli allacciamenti o i dispositivi di azionamento è una macchina completa. Il comma 3 fornisce l ulteriore precisazione che gli oggetti che rispettano le definizioni precedenti e pronti per l utilizzo in edifici e/o su mezzi di trasporto sono anch essi da considerare macchine. A questa definizione del punto a) macchina propriamente detta è necessario aggiungere gli altri oggetti (art. 2 lettere b ed f) che devono essere considerati come macchine e quindi sottoposti alle procedure descritti nella nuova Direttiva Macchine. D.Lgs. 17/2010 b) attrezzatura intercambiabile : dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile; c) componente di sicurezza : componente: 1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza; 2) immesso sul mercato separatamente; 3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone; 4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. d) accessori di sollevamento : componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie : catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento; (segue) 22 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

20 Campo di applicazione e definizione di Macchina f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica : componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto; Questa formulazione è sostanzialmente uguale a quella già in vigore nella Direttiva Macchine 98/37 e puntualizza ancora che anche alcuni componenti che per lungo tempo sono stati trascurati devono essere sottoposti alle procedure e marcature definite per le macchine. L art. 1 definisce esplicitamente alcune categorie di apparecchiature escluse dalla applicabilità della nuova Direttiva Macchine. D.Lgs. 17/2010 Art. 1 - Campo di applicazione Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività; d) le armi, incluse le armi da fuoco; e) i seguenti mezzi di trasporto: 1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 4) veicoli a motore esclusivamente da competizione; (segue) MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 23

21 Campo di applicazione e definizione di Macchina 5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli. f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell ordine; h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; m)i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: 1) elettrodomestici destinati a uso domestico 2) apparecchiature audio e video; 3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell informazione; 4) macchine ordinarie da ufficio; 5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione 6) motori elettrici; n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 1) apparecchiature di collegamento e di comando; 2) trasformatori. 3. Quando per una macchina i pericoli di cui all allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli. Poiché la marcatura CE di conformità non è una procedura esclusiva delle macchine, ma riguarda un numero sempre più elevato di prodotti e sistemi, esistono un gran numero di sistemi, apparecchiature e oggetti che, pur non essendo macchine, sono comunque dotate di marchio CE. Per questo motivo ciascun costruttore deve comprendere ed analizzare bene se il proprio prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva Macchine oppure no o, ancora, se il proprio prodotto debba essere comunque marchiato CE, non però ai sensi della Direttiva Macchine, ma a fronte di altre Direttive che potrebbero disciplinarne alcune caratteristiche e/o prestazioni. In modo del tutto analogo, l acquirente (utilizzatore) deve verificare quale sia il reale significato del marchio CE che accompagna un prodotto/attrezza- 24 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

22 Campo di applicazione e definizione di Macchina tura per verificare che ciò che riceve sia effettivamente conforme ai requisiti richiesti e quindi correttamente utilizzabile. In effetti, la comunità europea ha istituito ormai da anni il criterio della marcatura CE di conformità per stabilire dei requisiti minimi comuni, per la libera commercializzazione dei prodotti sul territorio comunitario. Periodicamente quindi le nuove direttive possono sancire requisiti su prodotti particolari e, in particolare, l obbligo della marcatura CE di conformità per questi prodotti, che ne consente la commercializzazione sul territorio europeo. Un primo esempio è ricavabile proprio da una delle apparecchiature esplicitamente escluse (art m. 6): i motori elettrici. Si tratta di apparecchiature che sono comunque marcate CE perché devono essere conformi ai requisiti della direttiva 2006/95 Bassa Tensione (ha sostituito la vecchia 73/23/CEE). La marcatura CE su un motore elettrico, però, non lo qualifica come macchina. Perciò nella propria Dichiarazione di Conformità un motore deve essere dichiarato conforme ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione 2006/95 e non ai requisiti della Direttiva Macchine. Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Versione codificata). Come ulteriore esempio di sistemi esclusi dalla applicazione della Nuova Direttiva Macchine citiamo l esempio del recipiente in pressione. Un recipiente nuovo dovrà essere marcato CE non perché è una macchina, ma perché i requisiti di sicurezza e costruttivi che gli appartengono sono oggetto di una Direttiva Europea specifica 2009/105/CE (che ha sostituito la vecchia 87/404/ CEE) e che prevede l obbligo di marcatura per questa tipologia di prodotto così come specificato dall art. 1.3 Tralasciando per semplicità i casi banali di attrezzature e utensili manuali che non sono macchine e che non sono vincolati da Direttive di prodotto specifiche e perciò possono trovarsi in un luogo di lavoro pur senza avere alcuna marcatura occorre ancora evidenziare il caso degli impianti tecnici o tecnologici. Si tratta di tutti quegli impianti di servizio per distribuzione e utilizzo di elettricità, aria, acqua, gas ecc. posti al servizio degli edifici civili ed industriali disciplinati, in Italia dal D.M. 37/08 che a suo tempo ha sostituito le prescrizioni della nota Legge 46/90. MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 25

23 Campo di applicazione e definizione di Macchina D.M. 22/1/2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici. A questi impianti si applica la procedura di Dichiarazione di Conformità specifica che riguarda i progettisti e gli installatori di tali impianti. L utilizzatore deve quindi essere in possesso, per ciascuno di tali impianti, di una propria Dichiarazione di conformità alle prescrizioni del DM37/08 e alle norme tecniche applicabili e di un progetto che ne definisce inequivocabilmente la topologia e la composizione. A quegli impianti si applicheranno anche gli obblighi e le scadenze eventuali di revisione/ispezione periodica definite nel D.Lgs. 81/08. Questa distinzione può diventare importante in certi casi per capire dove finisce un impianto e dove inizia una macchina. Per esempio, sembra del tutto evidente che una macchina che funziona in uno stabilimento è collegata da qualche parte all impianto elettrico di stabilimento. Per macchine molto grandi e complesse però, è abbastanza comune che l impianto elettrico della macchina, cioè l insieme dei motori, dei collegamenti, delle apparecchiature che permettono alla macchina di funzionare sia molto esteso, complesso e, a volte, molto più facilmente visibile dell impianto di distribuzione dell alimentazione elettrica dello stabilimento. Nonostante ciò la parte di impianto che è contenuta nella macchina, che è stata progettata e realizzata dal costruttore NON fa parte dell impianto elettrico di stabilimento. Tanto è vero che è anche disciplinata da norme tecniche specifiche e è indicata con il nome di Equipaggiamento elettrico della macchina. Questo vale anche per gli altri tipi di impianto e quindi occorre sempre tenere presente che esiste una linea di demarcazione (i punti di allacciamento) tra le macchine e altri oggetti che non sono marcati CE e che sono soggetti a prescrizioni specifiche. Riassumendo la situazione delle apparecchiature e dei sistemi che si trovano normalmente all interno di un luogo di lavoro possiamo ritrovare tre categorie fondamentali di oggetti: Macchine che rientrano nella definizione del D.Lgs. 17/2010 e che sono oggetto degli obblighi previsti sulla marcatura CE che saranno analizzati nel seguito della trattazione. Apparecchiature e sistemi che non sono macchine ai sensi della nuova Di- 26 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

24 Campo di applicazione e definizione di Macchina rettiva Macchine ma che sono marcate CE perché soggette a prescrizioni di altre direttive europee. Impianti, che non sono macchine e che non sono oggetto di marcatura CE ai sensi della nuova Direttiva Macchine. Per il datore di lavoro ciascuno dei sistemi elencati sopra rientra nell ambito della definizione delle Attrezzature di lavoro per le quali il D.Lgs. 81/08 definisce gli obblighi e i doveri relativi all utilizzo cioè alla messa a disposizione dei lavoratori di tali attrezzature. È quindi molto importante che ogni datore di lavoro, in qualità di utilizzatore di tali oggetti, abbia un idea chiara e precisa di quali regole siano applicabili e pertinenti a ciascuna delle diverse tipologie di attrezzature che abbiamo descritto. Nelle parti che seguono confronteremo allora i doveri e gli obblighi dei fabbricanti e degli utilizzatori per ciò che riguarda l uso degli oggetti individuati nel primo punto dell elenco avendo chiaro ormai che una Macchina così come definita nella nuova Direttiva Macchine costituisce certamente una attrezzatura di lavoro nel momento in cui viene messa a disposizione dei lavoratori ed utilizzata.in un luogo di lavoro. MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 27

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

La Nuova Direttiva Macchine 2006/42 CE. Inquadramento Generale, la Valutazione. dei Rischie il Fascicolo Tecnico

La Nuova Direttiva Macchine 2006/42 CE. Inquadramento Generale, la Valutazione. dei Rischie il Fascicolo Tecnico AZIENDA SPECIALE CISE Forlì 13 Ottobre 2010 La Nuova Direttiva Macchine 2006/42 CE Inquadramento Generale, la Valutazione dei Rischie il Fascicolo Tecnico Ing. Enrico IPPOLITO 1 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)

Dettagli

Direttiva Macchine2006/42/CE

Direttiva Macchine2006/42/CE PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica DECRETO 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. IL DIRETTORE

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Direttiva Macchine 2006/42/CE Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Fonte: Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE Ed. 2010 Dati fabbricante La ragione sociale

Dettagli

Relatori. Per. Ind. Roberto Vincenzi Gruppo Remark, Divisione Macchine

Relatori. Per. Ind. Roberto Vincenzi Gruppo Remark, Divisione Macchine 1 2 Relatori Per. Ind. Roberto Vincenzi Gruppo Remark, Divisione Macchine Avv. Prof. Antonio Oddo Docente Università degli Studi di Pavia, Studio Legale Oddo (MI) 3 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.

Dettagli

NUOVA DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE)

NUOVA DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE) NUOVA DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE) Articolo 1 Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti: a) Macchine; b) Attrezzature intercambiabili; c) Componenti di sicurezza;

Dettagli

Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico

Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico Milano, 2 aprile 2013 Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico 1. Premessa 2. Norme cogenti e volontarie per l immissione di prodotti sul mercato

Dettagli

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Cuneo, 8 Ottobre 2013 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Sviluppo della legislazione di prodotto

Dettagli

di impianti e macchinari sicuri

di impianti e macchinari sicuri La nuova direttiva macchine 2006/42/CE Un nuovo approccio metodologico alla progettazione e costruzione di impianti e macchinari sicuri 1 Recepimento e D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17-6 Marzo 2010: entrata

Dettagli

TAU S.r.l. Linee guida per le automazioni, secondo le nuove norme europee EN 13241-1, EN 12445 ed EN 12453

TAU S.r.l. Linee guida per le automazioni, secondo le nuove norme europee EN 13241-1, EN 12445 ed EN 12453 TAU S.r.l. Linee guida per le automazioni, secondo le nuove norme europee EN 13241-1, EN 12445 ed EN 12453 Dal 31 maggio 2001, gli impianti per cancelli automatici ad uso promiscuo (carrabile-pedonale)

Dettagli

Uso delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature di lavoro COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Decreto Legislativo n 626/94 D O C U M E N T O N 11 LINEE GUIDA SU TITOLO III

Dettagli

1) QUALI BENI MOBILI SONO INTERESSATI DALLA MESSA A NORMA? 2) QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO TECNICO CHE

1) QUALI BENI MOBILI SONO INTERESSATI DALLA MESSA A NORMA? 2) QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO TECNICO CHE 1) QUALI BENI MOBILI SONO INTERESSATI DALLA MESSA A NORMA? 2) QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO TECNICO CHE RIGUARDANO LA VENDITA DEI MACCHINARI? Pagina 1 di 18 Convegno fallimentare - 9 novembre

Dettagli

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 n. 17

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 n. 17 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 n. 17 attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori Ciardo Ing. Francesco Campo d'applicazione

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

SICUREZZA E SALUTE PER I LAVORATORI DIRETTIVA MACCHINE

SICUREZZA E SALUTE PER I LAVORATORI DIRETTIVA MACCHINE SICUREZZA E SALUTE PER I LAVORATORI DIRETTIVA MACCHINE Ing Lorenzo Peghin 1 LO SCOPO DELLE DIRETTIVE LO SCOPO DELLE DIRETTIVE CONSISTE NEL PERMETTERE LA LIBERA CIRCOLAZIONE IN EUROPA DIPRODOTTI CHE RISPETTINO

Dettagli

Vediamo di seguito a grandi linee il procedimento per giungere alla marcatura CE.

Vediamo di seguito a grandi linee il procedimento per giungere alla marcatura CE. Marcatura CE: sei passi per i fabbricanti di macchine La Commissione Europea ha lanciato una campagna informativa per spiegare il ruolo ed il significato della marcatura CE per consumatori e professionisti.

Dettagli

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PREMESSA Il panorama delle disposizioni all interno delle quali si pone la manutenzione è cambiato e si avverte la necessità di individuare

Dettagli

D.Lgs. n 17 del 27/01/10

D.Lgs. n 17 del 27/01/10 D.Lgs. n 17 del 27/01/10 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE, RELATIVA ALLE MACCHINE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI ASCENSORI 1 SCOPO DIRETTIVA RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8 Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali

Dettagli

La Qualità il Controllo ed il Collaudo della macchina utensile. Dr. Giacomo Gelmi

La Qualità il Controllo ed il Collaudo della macchina utensile. Dr. Giacomo Gelmi La Qualità il Controllo ed il Collaudo della macchina utensile Dr. Giacomo Gelmi Che cosa è una macchina utensile? E uno spazio fisico in cui si collocano, sostenuti da adeguate strutture ed in posizioni

Dettagli

COACERVO NORMATIVO. 1 Nel seguito si fa riferimento, per semplicità, ai cancelli, essendo

COACERVO NORMATIVO. 1 Nel seguito si fa riferimento, per semplicità, ai cancelli, essendo COACERVO RMATIVO CANCELLI MOTORIZZATI DIRETTIVE, MARCATURA, DICE, DICO E RESPONSABILITÀ Cancelli motorizzati. L installazione di cancelli e porte motorizzate è soggetta alle direttive europee (tra le quali

Dettagli

Macchine e Direttiva macchina. Dott. Ing. Pierfrancesco Bruschi

Macchine e Direttiva macchina. Dott. Ing. Pierfrancesco Bruschi Macchine e Direttiva macchina Dott. Ing. Pierfrancesco Bruschi La Normativa La Macchina L Ambiente Il Lavoratore La Normativa Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 Decreto

Dettagli

cenni sulle direttive macchine e di prodotto

cenni sulle direttive macchine e di prodotto 9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU

Dettagli

Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE. vai alla scheda del libro

Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE. vai alla scheda del libro Windows Vista, 7, 8 Explorer 9 o superiori Aprile 2015 SICUREZZA altri titoli Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE Il CD-Rom contiene le disposizioni di legge di riferimento riportate

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE 20.2.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 47/51 REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013 che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

Dettagli

Autore: Flavio Banfi Organizzazione: ITALCERT S.r.l. Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto 2

Autore: Flavio Banfi Organizzazione: ITALCERT S.r.l. Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto 2 Convegno: SEMINARIO AICQ SICEV SICEP 20 maggio 2011 Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto Autore: Flavio Banfi Direttore Tecnico ITALCERT S.r.l. ITALCERT : Certificazione sistemi

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

Procedure di lavoro in ambienti confinati Livello specialistico

Procedure di lavoro in ambienti confinati Livello specialistico Procedure di lavoro in ambienti confinati Livello specialistico La formazione riferita a questo modulo formativo intende far acquisire le nozioni relative alla normativa e ai processi operativi che governano

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale

Dettagli

La Sicurezza delle Macchine. Tecnico della Prevenzione Dott. Tieri Sperduti

La Sicurezza delle Macchine. Tecnico della Prevenzione Dott. Tieri Sperduti La Sicurezza delle Macchine Tecnico della Prevenzione Dott. Tieri Sperduti Passaggio dalla vecchia alla nuova normativa di sicurezza Vecchio sistema : Macchine rivestite di Sicurezza: Si utilizzano le

Dettagli

SVILUPPO, CERTIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SECONDO LA NORMA BS OHSAS 18001:2007

SVILUPPO, CERTIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SECONDO LA NORMA BS OHSAS 18001:2007 Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazione M&IT Consulting s.r.l. Via Longhi 14/a 40128 Bologna tel. 051 6313773 - fax. 051 4154298 www.mitconsulting.it info@mitconsulting.it SVILUPPO,

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Il Decreto Legislativo 81/2008 (noto anche come Testo Unico della Sicurezza del Lavoro ) ha maggiormente sottolineato rispetto al vecchio D.Lgs. 626/94 l importanza

Dettagli

Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere

Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo con il patrocinio di AICQ Sicilia Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere Palermo, 8-11-2013 c/o Ordine Ingegneri Palermo IL PROCESSO DI RIDUZIONE DEI

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico 1 VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l articolo 132, recante Obbligo a contrarre;

Dettagli

Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI

Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI CAPITOLO I Campo di applicazione - Commercializzazione e libera circolazione Art. 1-1. La

Dettagli

Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO

Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA Fornitura di gas e dei servizi connessi presso gli insediamenti della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI S.p.A. ) Capitolato tecnico

Dettagli

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013

Dettagli

D.P.R. 459/96. Recepimento della direttiva macchine

D.P.R. 459/96. Recepimento della direttiva macchine D.P.R. 459/96 Recepimento della direttiva macchine D.P.R. n. 459/96 RECEPIMENTO DELLA RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MACCHINE DIRETTIVA MACCHINE 89/392 91/368-93/44-93/68 89/392 91/368-93/44-93/68 SCOPO DIRETTIVA

Dettagli

La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE

La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 1/36 Scopo della Direttiva UNIFORMARE: Lo scopo delle direttive comunitarie del nuovo approccio è quello di creare le condizioni necessarie affinché le industrie

Dettagli

Attestato di prestazione energetica per edificio residenziale

Attestato di prestazione energetica per edificio residenziale Attestato di prestazione energetica per edificio residenziale Ubicazione Proprietà Tipologia edilizia Riferimenti catastali Codice attestato San Casciano Val Di Pesa, via Decimo 14, 50026 San Casciano

Dettagli

AA 2002 2003 Corso di impianti elettrici. Lezione 3 - Legislazione

AA 2002 2003 Corso di impianti elettrici. Lezione 3 - Legislazione AA 2002 2003 Corso di impianti elettrici Lezione 3 - Legislazione Legislazione Lo Stato tutela l individuo come cittadino e come lavoratore, in particolare per quanto riguarda:! la salute! la sicurezza

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione); FEBBRAIO 2014 Il 6 febbraio 2014 l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 40/2014/R/gas, Disposizioni in materia di accertamenti della

Dettagli

-Attrezzature di lavoro; Modulo D. Aggiornato 2013 1

-Attrezzature di lavoro; Modulo D. Aggiornato 2013 1 -Attrezzature di lavoro; -Direttiva Macchine. Modulo D Aggiornato 2013 1 D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo I Uso delle Attrezzature di lavoro Aggiornato 2013 2 DEFINIZIONI (art. 69 D. lgs.81/08) Agli effetti

Dettagli

LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO.

LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO. LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO. Con questo argomento, di grande attualità, iniziamo un percorso informativo mirato alla categoria degli autoriparatori gommisti. Questo primo appuntamento

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Pagina: 1 di 5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.0 SCOPO DELLA SEZIONE Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità SGQ dell Istituto. Per gli aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento

Dettagli

Dichiarazione di conformità per caldaie a carica manuale

Dichiarazione di conformità per caldaie a carica manuale Ufficio di contatto marchio di qualità: Moritz Dreher Neugasse 6 CH-8005 Zürich Tel.: +41 (0)44 250 88 16 Fax.: +41 (0)44 250 88 22 Email: dreher@holzenergie.ch Marchio di qualità Energia leg Svizzera

Dettagli

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP Modulo A D.LGS. 81/08 I dispositivi di protezione individuale (Ing.. Ugo Romano)

Dettagli

Convegno ISPESL. La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico. 23 ottobre 2009

Convegno ISPESL. La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico. 23 ottobre 2009 Convegno ISPESL La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico Bari Sala Multimediale Rettorato - Politecnico di Bari 23 ottobre 2009 ing. Francesco Nigri La manutenzione elettrica

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009. ModiÞ cazioni e integrazioni della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

4.6 APPROVVIGIONAMENTO

4.6 APPROVVIGIONAMENTO Unione Industriale 43 di 94 4.6 APPROVVIGIONAMENTO 4.6.1 Generalità Il capitolo indica le modalità con le quali la filatura conto terzi deve gestire il rapporto di subfornitura nell ambito di un sistema

Dettagli

DEFINIZIONI INDISPENSABILI

DEFINIZIONI INDISPENSABILI 1 DEFINIZIONI INDISPENSABILI Preimballaggio Per imballaggio preconfezionato, o preimballaggio, si intende l insieme del prodotto e dell imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che

Dettagli

Come cambiano gli obblighi per le strutture metalliche a partire dal 1 luglio 2014

Come cambiano gli obblighi per le strutture metalliche a partire dal 1 luglio 2014 Regolamento (UE) n.305/11 e norme del gruppo EN1090 La Marcatura CE delle strutture metalliche alla luce delle Norme tecniche per le Costruzioni Firenze, 30/10/2014 Come cambiano gli obblighi per le strutture

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06)

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Nuovo ambito di applicazione Certificazione energetica Controllo e manutenzione degli impianti termici Verifiche del

Dettagli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,

Dettagli

Reti Idranti Antincendio

Reti Idranti Antincendio Reti Idranti Antincendio Progettazione (installazione) collaudo e verifica alla luce dell edizione 2014 Ing. Luciano Nigro Rete Idranti Principale e più elementare presidio antincendio fisso Richiesta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Firenze, 18 febbraio 2014 NUOVI RUOLI NEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A. INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Prot. n. 5930.. Pos. n. Allegati n.... Risposta Modena, addì 16 mar 2001.. MODENA, 41100 via Università, 4 tel. 059 2056461 telefax 059 P.I. 00427620364

Dettagli

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione

Dettagli

mcm Manutenzione di macchine e impianti nella nuova Direttiva macchine 2006/42/CE istruzioni, dichiarazioni, marcatura

mcm Manutenzione di macchine e impianti nella nuova Direttiva macchine 2006/42/CE istruzioni, dichiarazioni, marcatura mcm Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale 21 OTTOBRE 2009 Manutenzione di macchine e impianti nella nuova Direttiva macchine 2006/42/CE istruzioni, dichiarazioni, marcatura ing.

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza relativa alle macchine, OMacch) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo

Dettagli

7.2 Controlli e prove

7.2 Controlli e prove 7.2 Controlli e prove Lo scopo dei controlli e delle verifiche è quello di: assicurare che l ascensore sia stato installato in modo corretto e che il suo utilizzo avvenga in modo sicuro; tenere sotto controllo

Dettagli

INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA Con il presente documento si precisano le modalità di intervento da adottare da parte degli Spisal per valutare

Dettagli

STRUTTURE METALLICHE IN ACCIAIO

STRUTTURE METALLICHE IN ACCIAIO STRUTTURE METALLICHE IN ACCIAIO La marcatura CE UNI EN 1090-1. Il primo passo è il conseguimento dell Attestato di Denuncia Attività da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l iscrizione

Dettagli

Ciclo di 8 corsi su: Direttive di prodotto europee

Ciclo di 8 corsi su: Direttive di prodotto europee Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia Commissione Industriale Organizza un: Ciclo di 8 corsi su: Direttive di prodotto europee presso la sede dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Dettagli

Potenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI

Potenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI Potenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI - ART. 37 D. LGS. 81/08 Accordi Stato Regioni del 21 dicembre

Dettagli

La valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio chimico La valutazione del rischio chimico Introduzione Per sua stessa definizione, l agente chimico è una sostanza o un preparato di natura chimica. L agente chimico può presentarsi sotto forma di gas, vapore,

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata

Dettagli

CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI SENSI DEI REGOLAMENTI EUROPEI 303/2008 E 304/2008 I & F BUREAU VERITAS ITALIA

CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI SENSI DEI REGOLAMENTI EUROPEI 303/2008 E 304/2008 I & F BUREAU VERITAS ITALIA Emesso da Ufficio: CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI SENSI INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. RIFERIMENTI... 2 3. GENERALITÀ... 4 4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE... 5 5. CONTENUTI DEL CERTIFICATO...

Dettagli

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci?

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? STUDIO TECNICO PROF. NERI s.r.l. Via Borghi Mamo N. 15-40137 Bologna - TEL. 051.441065 - FAX 051.443045 WWW.STUDIONERI.COM EMAIL:STUDIONERI@STUDIONERI.COM

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI

UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI Un utilizzatore a valle di sostanze chimiche dovrebbe informare i propri fornitori riguardo al suo utilizzo delle sostanze (come tali o all

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell articolo 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per le quali è stato

Dettagli

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative Unione Industriale 19 di 94 4.2 SISTEMA QUALITÀ 4.2.1 Generalità Un Sistema qualità è costituito dalla struttura organizzata, dalle responsabilità definite, dalle procedure, dai procedimenti di lavoro

Dettagli

Norme per l organizzazione - ISO serie 9000

Norme per l organizzazione - ISO serie 9000 Norme per l organizzazione - ISO serie 9000 Le norme cosiddette organizzative definiscono le caratteristiche ed i requisiti che sono stati definiti come necessari e qualificanti per le organizzazioni al

Dettagli