La figura professionale dell RSPP e dell ASPP e il rapporto con l organizzazione aziendale.

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1 Documento del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Linea guida AIAS per: La figura professionale dell RSPP e dell ASPP e il rapporto con l organizzazione aziendale. L esigenza di fornire una linea guida per il corretto inquadramento nella struttura aziendale, dei suoi compiti e responsabilità della figura professionale, del ruolo e della missione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE & PROTEZIONE DAI RISCHI e dell ADDETTO AL SERVIZIO acquista oggi uno straordinario rilievo alla luce delle novità legislative, e degli obblighi di certificazione (compresa la specifica competenza di settore) con conseguente assunzione di responsabilità da parte del professionista RSPP per quanto attiene ai suoi titoli ed effettive competenze. E nell interesse del Professionista, ma più ancora in quello dei Datori di Lavoro e dei lavoratori, avere chiara consapevolezza di come è impostato il sistema e di cosa ci si può attendere dagli operatori qualificati per legge e certificati attraverso Enti terzi. Questa Linea Guida è redatta con l intento di favorire il corretto instaurarsi del rapporto tra le parti, ed indica pertanto in modo sintetico le reciproche responsabilità ed il ruolo previsto dalla Legge per la figura professionale del Responsabile del Servizio, che è un consulente del Datore di Lavoro. In quanto tale il RSPP deve, nei limiti del possibile evitare ruoli operativi, ma qualora vi sia costretto, non deve mai confondere i due ruoli: quello di RSPP e quello di soggetto di line (con o senza delega di potere). (vedi allegato A) È necessario che il RSPP non venga mai definito Responsabile della Sicurezza (è questa una brutta abitudine) in quanto questa definizione è propria del Datore di lavoro e degli altri soggetti di line ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze. L RSPP è un Consulente qualificato, un consulente privilegiato del Datore di Lavoro per l organizzazione del lavoro in sicurezza. Questo vale sia nel caso del libero professionista sia nel caso di un soggetto che ha un rapporto di lavoro dipendente. I compiti dell RSPP sono comunque chiaramente descritti dall art. 9 del D.Lgs.626/94 (non a caso la norma, per tale soggetto, ha previsto compiti e non obblighi). La qualificazione come Consulente non deriva soltanto da scelte legislative, che peraltro hanno evidenziato e resa legale una necessità imprescindibile. La sicurezza dipende dall attività dei singoli individui, ciascun operatore nello svolgimento della sua attività deve farsi carico della sicurezza propria e altrui il che presuppone la conoscenza e la consapevolezza delle Misure di Prevenzione e Protezione da adottare in un quadro di cultura diffusa della sicurezza. La formazione e diffusione capillare di questa Cultura della sicurezza in capo a tutti gli operatori, dal D.di L. all ultimo apprendista è il primo e principale compito del RSPP, e coincide, tra l altro, con la creazione di Valore aggiunto all attività aziendale, assicurando maggiore produttività, riduzione dei rischi, crescita organizzativa e gestionale. Non a caso il Modulo C del programma Stato/Regioni, obbligatorio per i soli Responsabili, prevede come materie esclusivamente: 1) L Organizzazione e i Sistemi di Gestione, 2) Il sistema delle relazioni e della comunicazione, 3) I Rischi di natura psicosociale ed ergonomica, 4) Il ruolo dell informazione e della formazione. Quest ultimo argomento finalizzato al raggiungimento di livelli di sicurezza comportamentali. 1 di 8

2 Il RSPP che si sostituisce agli operatori svolgendo attività o assumendo decisioni (anche ai fini della sicurezza) al loro posto falsa il suo ruolo e impedisce la corretta formazione del personale. Azioni che deve porre in essere il RSPP 1) Il primo compito dell RSPP consiste nel ricevere dal Datore di lavoro le informazioni (art 9, comma 2) in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza 2) Assunte le suddette informazioni, l RSPP Procede: 1. all accertamento della natura dei rischi, alla verifica delle conformità di impianti e processi compreso il lay out dell ambiente di lavoro e sue caratteristiche, delle attività e delle macchine, sostanze, materiali ed energie, dell organizzazione del lavoro, cicli produttivi e relative mansioni affidate al personale, all analisi dei dati infortunistici e delle eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza; 2. all'individuazione dei fattori di rischio, con particolare attenzione alle attività pericolose, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 3. alla verifica dei livelli di integrazione della sicurezza nell'organizzazione aziendale e all'occorrenza, collaborare con il D di L all elaborazione di uno schema di organizzazione idoneo per la specifica attività integrato con le esigenze della sicurezza (mediante la messa in atto di un sistema di controllo dell efficacia e efficienza di tutti i provvedimenti di prevenzione e protezione realizzati e in particolare sullo sviluppo del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con l integrazione della sicurezza nell organizzazione dell attività di lavoro di cui lui fa parte); 4. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; 5. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 6. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 7. a fornire ai lavoratori le informazioni dell art. 21 per la parte che attiene ai rischi di carattere generale presenti nell azienda e ai relativi provvedimenti quali : piano di emergenza, sistemi antincendio, vie di fuga, cartellonistica, caratteristiche dei DIP, pronto soccorso, funzione del SPP. Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11; Effettua, unitamente al medico competente, sopralluoghi presso i luoghi di lavoro. 2 di 8

3 In Dettaglio: art. 9 comma 1 del D.Lgs 626/94 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; L individuazione dei fattori di rischio deve essere proceduta da una rilevazione dei pericoli presenti nei vari luoghi di lavoro aziendali e seguita dall analisi dell organizzazione dell attività. Ricordando bene che il concetto di rischio è collegato al compito affidato al lavoratore, il RSPP individua con chiarezza le mansioni esistenti, quindi effettua le seguenti operazioni: 1. rilevazione dei pericoli per categorie (ambiente di lavoro, impianti, macchine, sostanze chimiche, ecc.); 2. individuazione dei rischi per cicli di lavoro; 3. individuazione dei fattori di rischio per ogni mansione (es: ambiente di lavoro: agenti fisici, chimici ecc); 4. analisi e valutazione di ogni fattore di rischio per l individuazione dell indice di rischio (R=f.M); 5. individuazione delle misure di prevenzione; 6. individuazione delle misure di protezione; Organizzazione aziendale La carente organizzazione aziendale costituisce uno dei principali fattori di rischio. Il D.di L. è il dominus della sicurezza, e come tale è responsabile dell intera organizzazione aziendale ma il SPP ha il compito di CONSULENZA nell ELABORAZIONE del PROGETTO di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE INTEGRATA con la SICUREZZA con PARTICOLARE RIGUARDO alla DISTRIBUZIONE dei POTERI (OBBLIGHI) e COMPITI in MATERIA PREVENZIONALE come scaturenti dalla legge. Alle dimensioni dell azienda devono corrispondere i soggetti necessari per la distribuzione di poteri e compiti. Deve essere chiara la figura del D.di L. e devono essere ben definite le funzioni di dirigente e preposto, con le relative deleghe, per il dirigente, e compiti, per il preposto (le Deleghe possono non essere necessarie in aziende di modeste dimensioni, nelle quali il D.diL. è presente nei luoghi di lavoro). Le deleghe di incarichi, con poteri e compiti connessi, devono comprendere la parte squisitamente legata alla produzione e la parte relativa alla prevenzione. Il ruolo di RSPP deve essere disgiunto da ruoli di line operativa, in quanto fondamentalmente diversi per poteri e responsabilità. b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) (l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a) e i sistemi di controllo di tali misure; Questo punto presuppone la redazione del Documento Programmatico, che è obbligo non delegabile a carico del datore di lavoro (Art. 4 comma 2: All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.). Ma il datore di lavoro elabora il documento in collaborazione con il RSPP = Art.4, comma 6 = Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 3 di 8

4 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.) e come previsto all art. 4 titolo (obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) art. 4 comma 5 lettera b) art. 5 lettera d) e artt. 89, 90, 93 (sanzioni) con la partecipazione obbligatoria dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Vedi anche le Linee Guida AIAS per la Valutazione del Rischio e l elaborazione del Documento Programmatico. Acquisito il Documento Programmatico, il RSPP elabora, per quanto di competenza: 1. le misure preventive; 2. le misure protettive; 3. individua i dispositivi di protezione individuale da sottoporre al datore di lavoro per le proprie determinazioni; 4. elabora un sistema di controllo per la verifica delle misure in tal modo individuate. Sistema di controllo dell efficacia delle misure attuate a seguito della VdR. L ultima azione che il RSPP deve porre in essere, prima della revisione periodica dell operazione valutativa e dell individuazione delle misure e dei sistemi di prevenzione e di protezione in collaborazione con il D.diL. - è la progettazione di un sistema di controllo, sia per adempiere all art. 9 comma 1 lettera b, sia per per adempiere all art. 4, comma 2, lettera c, D.Lgs. 626/94, che consenta al D.di L. di verificare periodicamente l efficacia e l efficienza, dei provvedimenti di prevenzione e protezione realizzati, e della organizzazione della sicurezza attuata in azienda. In questo modo il D.diL. collauda e valida la programmazione della prevenzione integrata in modo coerente con le tecniche produttive ed organizzative dell'azienda, le procedure organizzative nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro ; tale sistema è il punto di partenza del processo di manutenzione e miglioramento continuo che è l obbiettivo ultimo atteso dalle norme (e dall interesse aziendale). A tale proposito, è opportuno che l RSPP sappia valutare per l attività da lui assistita la possibilità e convenienza di ricorrere all utilizzo di un sistema di gestione integrato: salute, sicurezza e ambiente con il processo produttivo consentirebbe al D.diL. di avere un unico processo di gestione, con coordinamento delle attività, della formazione, dell addestramento, un unico manuale operativo, procedure standardizzate, in una parola ottimizzare l organizzazione produttiva con riduzione dei costi e dei rischi e ritorni di utili di gestione dalla semplificazione degli adempimenti anche normativi. Saper proporre una soluzione vincente in tutte quelle realtà che per complessità, dimensioni o tipologia dell attività ne possono trarre sicuro beneficio rappresenta un non trascurabile valore aggiunto all attività del Responsabile, che può così trasformare la spesa sulla sicurezza in un investimento produttivo e trasformare sé stesso nel principale interlocutore consulente primario dell Azienda stessa. c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; Procedure Le Procedure sono disposizioni scritte che specificano lo scopo e il campo di applicazione delle attività svolte nell organizzazione di servizio per soddisfare le esigenze dei clienti. Descrivono Chi fa che cosa, come, individuano i soggetti tenuti alla loro applicazione e definiscono come le attività devono essere controllate e registrate. Le procedure vanno redatte sempre su misura per l attività, concordate con gli operatori, rese disponibili al personale e comprese da tutti quelli che interagiscono con la loro applicazione; 4 di 8

5 richiedono aggiornamenti a ogni variazione. Nell ambito del Servizio di P&PR il concetto di elaborazione si traduce nell individuare le Procedure necessarie o gli elementi di sicurezza da inserire nelle procedure operative già esistenti, e nel fornire gli elementi di cui tener conto nella redazione della Procedura stessa. Quest ultima attività è logicamente compito dell Azienda, D.di L. e suoi collaboratori, poiché va ad incidere direttamente sul ciclo produttivo, quindi l RSPP può arrivare al punto di assistere l Azienda nella redazione, mai sostituirsi ad essa con la stesura di Procedure in totale autonomia. d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; Informazione In merito all informazione, il comma 2, lettera f, art. 9 del D.Lgs. 626/94 assegna tale compito al SPP: ha il compito di fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21 per la parte dei rischi presenti in generale nell attività lavorativa. Sempre sulla somministrazione delle informazioni l art. 21 pone in capo al D.L. Ai dirigenti e ai preposti tale obbligo (vedi artt. 21, 22 e 89, 90, sanzioni) Stralcio dell art Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3. Gli strumenti e le tecniche per l informazione possono essere i più vari, ma devono essere individuati avendo come priorità l efficacia ed effettività dell informazione stessa. Devono, in altre parole, raggiungere tutti gli interessati, che devono essere resi consapevoli dell importanza dell informazione ricevuta e dell obbligo di attenersi ad essa. Formazione La Formazione efficace è il fondamentale ed irrinunciabile punto di arrivo del progetto per la gestione dell attività in sicurezza. Affinché il D.di L. i Dirigenti e i preposti possano erogare la formazione ai lavoratori, il SPP ha il compito di individuare in modo sistematico i fabbisogni formativi per i quali saranno elaborati i relativi programmi da sottoporre al D.di L. per la loro esecuzione. Sono utili i supporti normativi (art. 22, capo VI D.Lgs.626/94 e D.M. 16 gennaio 1997). Gli strumenti tuttavia non sono indifferenti, e tra le diverse opzioni possibili bisogna saper proporre le soluzioni più opportune per ottenere risultati tangibili e misurabili, in altre parole realizzare un livello di formazione efficace prima che il dipendente sia esposto ai rischi connessi alle attività in cui è impegnato. Occorre, a questo punto, individuare i modi con i quali assolvere a tali compiti e questo significa proporre strumenti di informazione e progetti di formazione mirati e dinamici, in grado quindi di adeguarsi all evoluzione delle attività, e di fornire anche l indispensabile verifica di apprendimento. Nella sicurezza conta l efficacia delle misure predisposte, per cui una buona formazione deve poter 5 di 8

6 incidere sui comportamenti anche attraverso l utilizzo di tecniche appropriate. Da evidenziare che il corretto adempimento di questi fondamentali obblighi di legge contiene in sé anche i principali strumenti di creazione del valore aggiunto all attività stessa, anche attraverso l utilizzo di sistemi di gestione integrati e comunque ottimizzati alla massima produttività con il minor dispendio di risorse. e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11; Questa incombenza rappresenta la principale attività istituzionale dell RSPP e dell ASPP e si traduce nell incontro dei soggetti interessati alle attività di sicurezza con relativo scambio di opinioni, informazioni, dati, in previsione delle decisioni che saranno assunte dal D.diL.. E compito dell RSPP sensibilizzare i partecipanti ed assicurare che gli argomenti all OdG vengano adeguatamente trattati. Alla riunione periodica partecipano obbligatoriamente il Medico Competente (se nominato) e l RLS, ma le riunioni vanno effettuate anche con modalità diverse coinvolgendo di volta in volta i soli soggetti direttamente interessati, ogni volta che ciò è necessario: quindi per nuove attività, o cambiamenti significativi, emergenze, ecc. La riunione, sia quella periodica sia quelle intermedie si conclude sempre con la redazione del verbale. ATTENZIONE! Il verbale di riunione è documento di primaria importanza per documentare l effettiva manutenzione del sistema di sicurezza ed il coinvolgimento dei soggetti interessati. Va pertanto redatto ogni volta, scritto in tempo reale durante la riunione e sottoscritto dai partecipanti prima che lascino la riunione stessa. I verbali vanno poi archiviati assieme ai documenti di V d R ed alle procedure e ripresi nelle successive riunioni per verificare l effettivo avanzamento dei lavori. In sede di riunione di norma vanno affrontati i capitoli di rischio pertinenti all attività, con priorità collegate alla reale situazione di rischio aziendale e sempre tenendo ben presente lo stato dell informazione e i programmi di formazione del personale. Di norma non dovrebbero comunque mancare i seguenti capitoli, praticamente intrinseci a qualsiasi attività: Analisi del trend infortunistico Relazione del medico competente (ove previsto) Relazione dell esperto qualificato (ove previsto) Relazione del medico autorizzato (ove previsto) Aggiornamento del Documento Programmatico (Valutazione del Rischio) Sopralluoghi Medico Competente e certificati di idoneità Individuazione figure dirigenti e preposti Poteri e Compiti e quindi responsabilità nell organizzazione aziendale, e relativa formazione Diagnosi per la rilevazione della presenza di fattori di rischio organizzativi Elaborazione e applicazione delle procedure di sicurezza Attività di informazione art. 21 D.Lgs 626/94 Attività di formazione art. 22 D.Lgs 626/94 Attività di monitoraggio e controllo delle misure preventive e protettive Incaricati al trattamento dei dati del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs 196/03 - Privacy) e verifica delle relative procedure Analisi delle necessità dell utilizzo di DPI e formazione circa il loro uso corretto Infine, per adempiere alle azioni previste dal D.Lgs.626/94 per il miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza è necessario porre in essere un sistema di gestione. In tale sistema di gestione il RSPP assume il ruolo di coordinatore tecnico del sistema Le linee guida UNI - INAIL e Parti Sociali sul Sistema di gestione per la Sicurezza e la Salute sul posto di Lavoro (SGSL) rappresentano un valido esempio e condiviso da parte delle parti 6 di 8

7 sociali di applicazione di un sistema di gestione per la sicurezza applicabile anche nelle piccole e medie aziende. CONCLUSIONI L obiettivo di questo lavoro è di analizzare l aspetto normativo e verificare se vi è stato un cambiamento nel ruolo e conseguenti responsabilità dei RESPONSABILI DEI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE e degli ADDETTI a seguito dell introduzione del D.Lgs.195/03. Le responsabilità di questi soggetti sono di due tipi: responsabilità gestionali e professionali. È indubbio che, l emanazione di un provvedimento contenente norme per la formazione e qualificazione di questi due soggetti va a modificare, non le responsabilità gestionali (che seguono il contenuto del D.Lgs.626/94, che come abbiamo detto prevedono compiti e non obblighi che non sono sanzionati) ma bensì le responsabilità professionali. L entrata in vigore di tutto l impianto del D.Lgs.195/03 ha prodotto l introduzione della responsabilità professionale oggettiva ; entra in azienda un soggetto opportunamente formato, attraverso la frequenza di appositi corsi, qualificato per lo svolgimento di una specifica professione, con l obbligo dell aggiornamento periodico. Le responsabilità professionali, quindi, vengono accentuate con le eventuali conseguenze civilistiche e/o penali nel caso di omissioni o errori professionali dovuti a imperizia, negligenza o imprudenza, ovvero per quanto attiene alle sue dichiarazioni concernenti i suoi titoli ed effettive competenze. Conseguenza logica di tale sviluppo è indispensabile che il rapporto professionale instaurato tra il Datore di Lavoro ed il suo R.S.P.P. o Addetto S.P.P. sia impostato in modo corretto, chiaro, esplicito, e soprattutto siano ben definiti i ruoli e relative competenze. Evitare equivoci o aspettative non giustificate è il punto di partenza per una collaborazione costruttiva e proficua per entrambe le parti. Questa LINEA GUIDA offre la chiave di lettura sintetica ma essenziale a questo fine. 7 di 8

8 Allegato A Struttura organizzativa del sistema di gestione per la sicurezza e la salute secondo il D.Lgs.626/94 Linea operativa per la gestione della prevenzione Organizzazione tecnico-professionale di supporto alla linea operativa Datore di lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente dipendenza gerarchica Incaricati Gestione Emergenze Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 8 di 8

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