GUIDA FISCALE PER IL SETTORE VINICOLO

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1 GUIDA FISCALE PER IL SETTORE VINICOLO

2 Sommario I. ASPETTI GENERALI...3 INTRODUZIONE...3 L IMPRENDITORE AGRICOLO...3 LE CANTINE SOCIALI E I CONSORZI...4 I RIVENDITORI DI PRODOTTI ENOLOGICI...5 II. IMPOSTE SUL REDDITO...6 REDDITO AGRARIO...6 REDDITO DOMINICALE...9 REDDITO D IMPRESA...10 III. IRAP...12 ASPETTI GENERALI...12 IMPRENDITORI AGRICOLI...12 IMPRENDITORI COMMERCIALI...13 DEDUZIONI...14 IV. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO...16 ALIQUOTE E CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AI FINI IVA REGIMI IVA...16 IMPRESE AGRICOLE...17 IMPRESE COMMERCIALI...22 CONFERIMENTI A COOPERATIVE...23 RICEVUTA E SCONTRINO...23 V. ACCISE - CENNI...25 PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA...25 PRODOTTI ESCLUSI...25 DEPOSITI FISCALI DI ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE DOCUMENTI DI TRASPORTO...26 VI. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI...27 BASE IMPONIBILE...27 ESENZIONI...27 AGEVOLAZIONI...27 APPENDICE...28 PER SAPERNE DI PIU...29 guida fiscale per il settore vinicolo 1

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4 INTRODUZIONE I. ASPETTI GENERALI Il vino, bevanda tra le più diffuse nei paesi mediterranei, è ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche o di uve pigiate. L Italia è sicuramente una delle nazioni nel mondo che primeggia nella produzione di vino, riscontrando, da sempre, una fama mondiale per la qualità del vino e per i numerosi vini D.O.C. che produce. Nella catena che va dal prodotto agricolo (l uva) al bene finito (il vino) intervengono una serie di figure professionali. Infatti, ci possono essere sia i produttori agricoli, che oltre a coltivare le viti effettuano anche la vinificazione, che vere e proprie aziende industriali che producono vini su larga scala acquistando la materia prima direttamente dai produttori agricoli. Senza poi dimenticare la catena distributiva per la vendita del prodotto finito (commercianti al minuto, enoteche, ecc.). Scopo della presente guida è quello di fornire le informazioni fiscali di base per chi opera nel settore vitivinicolo o per chi intende intraprendere l attività di produzione e/o commercializzazione del vino. L IMPRENDITORE AGRICOLO La produzione e la successiva vendita di prodotti vinicoli può essere esercitata da un unico soggetto che, su fondi propri o altrui, svolge un complesso di attività dirette alla coltivazione del fondo al fine di ritrarre da esso le uve da trasformare in vino destinato alla vendita. In tal caso il soggetto assume, secondo la definizione contenuta nell articolo 2135 del codice civile, come modificato dalla cosiddetta legge di orientamento (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) la connotazione di imprenditore agricolo e il reddito prodotto viene tassato secondo le disposizioni contenute nell art. 32 del Tuir che disciplinano il reddito agrario. In base all articolo 2135 del codice civile, l imprenditore agricolo è colui che esercita un attività diretta: alla coltivazione del fondo; alla silvicoltura; all allevamento del bestiame; all esercizio di attività connesse alle precedenti. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si considerano connesse alle precedenti le attività, svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali. Dalle definizioni che precedono emerge che l imprenditore agricolo è tale anche quando si occupa della trasformazione, manipolazione e simili di prodotti agricoli acquistati da terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri. guida fiscale per il settore vinicolo 3

5 IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE Con il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, è stato introdotta la figura di imprenditore agricolo professionale (IAP). Con tale termine si intende colui il quale è in possesso dei seguenti requisiti: abbia conoscenze e competenze professionali ai sensi dell articolo 5 del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999; dedichi alle attività agricole di cui all articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo; ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nel computo del reddito globale da lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui sopra, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate di cui all articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui sopra sono ridotti al 25%. All imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. LE CANTINE SOCIALI E I CONSORZI La produzione del vino può avvenire ad opera di cantine sociali, normalmente strutturate sotto la veste giuridica di cooperative di trasformazione. Tali strutture si occupano della produzione del vino utilizzando prevalentemente le uve conferite dai soci della cooperativa, rappresentati generalmente da imprenditori agricoli. Le cantine sociali, come chiarito dalla circolare della Direzione generale della cooperazione n. 96 del 9 dicembre 1965, rientrano nell ambito delle cooperative agricole. Inoltre, ai sensi dell art. 1 della legge di orientamento (D. Lgs. n. 228/2001), si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all art del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce 4 guida fiscale per il settore vinicolo

6 ai soci accomandatari; b) nel caso di società di capitali o cooperative, almeno un amministratore sia anche socio per le società cooperative e in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Dal punto di vista societario, l articolo 2522, 1 comma, codice civile prevede che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Un numero inferiore - e cioè almeno tre - è ammesso solamente quando gli stessi siano persone fisiche e le società adottino le norme della società a responsabilità limitata. E da ricordare che il numero minimo appena individuato per la costituzione deve essere mantenuto anche successivamente; infatti, ove dovesse essere inferiore, lo stesso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Solo per particolari cooperative il numero minimo può essere diverso da quello sopra previsto. Gli imprenditori agricoli, inoltre, possono istituire un organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate attività; si suole parlare, in tal caso, di consorzio vinicolo. Scopo essenziale ed oggetto principale dei maggiori consorzi vinicoli presenti sul territorio nazionale consiste nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi ai vini prevalentemente quelli a Denominazione di Origine Controllata - prodotti nelle varie aree geografiche d Italia. A tale fine, i consorzi, a titolo esemplificativo: organizzano e coordinano le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione delle denominazioni nell ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni stesse; effettuano accertamenti tecnici, prima sulle uve, poi sul vino, attraverso l opera di una esperta equipe di enotecnici, al fine di garantire la validità del prodotto da imbottigliare e assicurare costanza di caratteristiche nel tempo, nel più rigoroso rispetto dei tradizionali sistemi affiancati dalle attualissime tecnologie di imbottigliamento; attuano tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico e dell immagine, anche organizzando concorsi enologici; collaborano con Enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati; curano la formazione e forniscono assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all utilizzo delle denominazioni. I RIVENDITORI DI PRODOTTI ENOLOGICI Tra i rivenditori di vino, un ruolo di primaria importanza assumono le enoteche, locali commerciali in cui è possibile, oltre che degustare vini alla mescita, acquistare il prodotto in bottiglia. Da un punto di vista squisitamente fiscale, le enoteche rappresentano esercizi commerciali; ne deriva che il reddito da esse prodotto si qualifica come reddito d impresa. guida fiscale per il settore vinicolo 5

7 II. IMPOSTE SUL REDDITO REDDITO AGRARIO L attività di coltivazione del fondo diretta alla produzione dell uva, se esercitata da una persona fisica, dà luogo alla determinazione del reddito agrario, disciplinato dall art. 32 del D.P.R. n. 917/1986. Anche laddove l agricoltore si occupi personalmente anche attraverso l utilizzazione di strutture e macchinari tecnologicamente avanzati - della trasformazione dell uva in vino, l attività esercitata si qualifica come attività agricola e il relativo reddito come reddito agrario. Nel diverso caso in cui l attività di coltivazione del fondo e/o trasformazione dell uva in vino venga svolta da società di capitali, enti commerciali, cooperative, società di mutua assicurazione o società di persone diverse dalle società semplici, il reddito che ne deriva non si qualifica come reddito agrario, ma come reddito d impresa. In base al citato art. 32 del Tuir, il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato mediante l applicazione di tariffe d estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l attività agricola. SOGGETTI TENUTI A DICHIARARE IL REDDITO AGRARIO Sono tenuti a dichiarare il reddito agrario i contribuenti che esercitano su un fondo l attività agricola di coltivazione della vite e in presenza di determinate condizioni - di trasformazione dell uva in vino. Tale obbligo sussiste non soltanto quando i contribuenti possiedono il fondo a titolo di proprietà, ma anche quando essi lo detengono sulla base di un altro diritto reale, o anche sulla base di un contratto di locazione (in quest ultimo caso, l obbligo di dichiarare il reddito agrario decorre dalla data di effetto del contratto). In caso di conduzione associata del fondo come la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. A tal fine, ciascun associato dovrà conservare un atto sottoscritto da tutti i partecipanti all associazione da cui risulti la quota di reddito agrario spettante ad ognuno e la data di decorrenza del contratto. In mancanza di tale atto, si presume che il reddito venga ripartito in parti uguali. QUALI ATTIVITÀ PRODUCONO REDDITO AGRARIO La qualificazione del reddito come agrario dipende dal tipo di attività svolta; l art. 32 del Tuir, infatti, indica espressamente le attività dal cui esercizio se svolto da contribuenti persone fisiche si origina reddito agrario. Con esclusivo riferimento al settore relativo alla produzione e commercializzazione del vino, le attività esercitate dall imprenditore agricolo che determinano l insorgere del reddito agrario sono rappresentate da: attività di coltivazione del fondo ai fini della produzione di uva (attività, questa, definita agricola in senso stretto); attività connesse, di cui al terzo comma dell articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di uve ottenute dall imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo. 6 guida fiscale per il settore vinicolo

8 Qualora, pertanto, l imprenditore agricolo svolga l attività agricola diretta alla coltivazione del terreno ai fini della produzione di uva (attività di trasformazione), il reddito che egli ritrae dalla vendita di tale prodotto è di natura agricola. ATTIVITÀ CONNESSE Nell attività di trasformazione l imprenditore può acquistare, da terzi, anche altre uve o mosti o vini per migliorare qualitativamente la propria produzione. Nella circolare 14 maggio 2002 n. 44 l Agenzia delle entrate ha sostenuto che l utilizzo di prodotti acquistati presso terzi è ammesso al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva dell impresa agricola; è il caso, ad esempio, dell imprenditore vitivinicolo che acquista vino da taglio presso terzi per migliorare la qualità del proprio prodotto. Le attività connesse sono considerate agricole anche se talune fasi sono realizzate da terzi in conto lavorazione, come ad esempio la pigiatura dell uva effettuata presso l impianto di un terzo. Inoltre, in linea generale, è considerato agricolo il reddito che l imprenditore realizza a seguito della commercializzazione del vino derivante da un processo di lavorazione di uve ottenute in misura prevalente dalla coltivazione del fondo da lui stesso effettuata. Infatti, in tal caso trova applicazione la norma che prevede che le attività connesse e cioè quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti rientrano nel reddito agrario, anche se non svolte sul terreno, purché: i beni e le attività rientrino in quelle previste da un apposito decreto; i beni siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. Nel caso in cui i beni non sono compresi nel citato decreto, trova applicazione l articolo 56 bis del Tuir, mentre, se non viene rispettato il requisito della prevalenza, l eccedenza è sottoposta alle disposizioni sul reddito d impresa. A tal proposito, si nota che tra le attività connesse, individuate dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 19 marzo 2004, sono comprese: la produzione di vini; la produzione di aceto. Inoltre, tra le attività di manipolazione rientrano anche quelle che riguardano le colture viticole. Sintetizzando, è possibile affermare che: l attività di trasformazione e manipolazione di prodotti propri indicati nel decreto ministeriale è considerata attività agricola e la tassazione rientra nel reddito agrario; la trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, purché compresi tra quelli indicati nel citato decreto, è considerata come attività agricola e quindi si applica la tassazione in base al reddito agrario, purché vi sia integrazione con i prodotti propri e sia rispettato il criterio della prevalenza; l attività di mera commercializzazione, conservazione e valorizzazione di prodotti acquistati presso terzi determina, invece, reddito d impresa. Con riguardo al secondo punto sopra indicato, va detto che qualora non fosse soddisfatta la condizione della prevalenza, occorrerà distinguere il caso in cui l attività connessa abbia ad oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale dal caso in cui riguardi beni diversi da questi ultimi. Infatti, nella prima ipotesi opera la c.d. franchigia e, quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell art. 32 i redditi provenienti dall attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall imprenditore agricolo (o, nel caso di acquisti per un miglioramento della gamma, nei limiti del doppio del valore normale delle medesime); i redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti devono, invece, essere determinati in base alle regole in materia di reddito guida fiscale per il settore vinicolo 7

9 d impresa ai sensi dell art. 56 del Tuir. Nel caso in cui l attività di trasformazione o manipolazione riguardi beni che non rientrano fra quelli elencati nel citato decreto ministeriale, non essendo soddisfatto il requisito della prevalenza, esplicitamente richiesto dal menzionato art. 56 bis del Tuir, l intero reddito prodotto costituisce reddito d impresa da determinarsi analiticamente in base all art. 56 del Tuir. Esempi Nel caso dell imprenditore agricolo che produce vini utilizzando anche uva acquistata presso terzi, ad esempio, è necessario, affinché possa mantenere lo status di imprenditore agricolo, che l uva di produzione propria impiegata nel processo produttivo sia quantitativamente superiore a quella acquistata all esterno. In tal caso, quindi, l intera attività di produzione e vendita del vino effettuata anche attraverso la trasformazione di uva acquistata da terzi - viene qualificata come attività agricola e la tassazione viene regolata secondo le disposizioni che disciplinano il reddito agrario. Continuando nelle esemplificazioni, nel caso di un imprenditore agricolo che trasforma uva nera di propria produzione e commercializza il vino rosso che ne deriva dopo un processo di imbottigliamento e che, contestualmente, acquista vino bianco da terzi già imbottigliato, il quadro fiscale è il seguente: - limitatamente all attività di produzione di vino rosso, il produttore è qualificato quale imprenditore agricolo e i redditi che ne derivano sono considerati redditi agrari; - l attività di vendita di vino bianco acquistato presso terzi poiché non comporta alcuna attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione - è considerata attività commerciale, tassata secondo le disposizioni che regolano il reddito d impresa. In conclusione, le sole attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti (uva o vino) acquistati presso terzi poiché tali attività non vengono esercitate congiuntamente ad un processo di trasformazione o manipolazione non possono essere assoggettate al regime di determinazione del reddito agrario previsto dall art. 32 del Tuir, ma vengono attratte nel regime di determinazione del reddito d impresa. TERRENI NON PRODUTTIVI DI REDDITO AGRARIO Non producono reddito agrario: i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (ad esempio, giardini privati); i terreni destinati a pubblici servizi gratuiti (ad esempio, parchi pubblici, aree di parcheggio); i terreni che costituiscono beni strumentali di imprese; i terreni affittati per uso non agricolo (ad esempio, per una cava o una miniera). DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO Il reddito agrario si determina in base alle tariffe d estimo catastali. Più in dettaglio, la determinazione del reddito agrario avviene in base ad un meccanismo forfetario, ovvero mediante l applicazione delle tariffe d estimo, stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura. Ai fini delle imposte sui redditi, inoltre, fino all entrata in vigore delle nuove tariffe d estimo, tale reddito deve essere rivalutato con l applicazione di un coefficiente pari al 70 per cento. PERDITA PER MANCATA COLTIVAZIONE E PER EVENTI NATURALI Il reddito agrario si considera inesistente e quindi non viene tassato quando si veri- 8 guida fiscale per il settore vinicolo

10 ficano le seguenti ipotesi: mancate coltivazioni; perdite per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario. REDDITO DOMINICALE ASPETTI GENERALI Il reddito dominicale è il reddito imputato al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di esso. Tale reddito viene definito dall art. 27 del Tuir come la parte dominicale del reddito medio ordinario che si ritrae dal terreno attraverso l esercizio di attività agricole. Ai fini della determinazione del reddito dominicale, quindi, non si fa riferimento a quanto effettivamente percepito, bensì ad un valore stimato catastalmente sulla base dell estensione del terreno, della zona in cui si trova e della coltura praticata, valore che si considera comunque prodotto per il solo fatto di essere possessore del terreno. Limitatamente al settore vitivinicolo, sono obbligati a dichiarare il reddito dominicale coloro che svolgono attività agricola e sono in possesso di uno dei seguenti diritti: proprietà; enfiteusi; superficie; usufrutto; uso; oneri reali (quali, ad esempio, censi, livelli, colonie perpetue, ecc.). Così come previsto per il reddito agrario, non producono reddito dominicale: i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; i terreni destinati a pubblici servizi gratuiti; i terreni che costituiscono beni strumentali di imprese; i terreni affittati per uso non agricolo. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE Il calcolo si basa sulle tariffe d estimo, stabilite dalla legge catastale. A tal riguardo, si ricorda che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la tariffa d estimo che esprime il reddito dominicale deve essere rivalutata dell 80%. Dal 1 gennaio 1999, la rivalutazione del reddito dominicale ed agrario non si applica per il periodo in cui i terreni sono concessi in affitto per uso agricolo ai giovani: di età inferiore a 40 anni; che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (anche se hanno acquisito tale veste entro 12 mesi dalla stipula del contratto di affitto). PERDITE PER MANCATA COLTIVAZIONE Nel caso in cui un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili, non sia stato coltivato per un intera annata agraria, il reddito dominicale si considera pari al 30%. PERDITE PER EVENTI NATURALI Il reddito dominicale si considera inesistente nel caso di una perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico. A tal fine la perdita deve essere causata da eventi naturali e non da atti dolosi o colposi. Inoltre, la perdita deve essere misurata avuto riguardo al prodotto dell intero fondo. guida fiscale per il settore vinicolo 9

11 Occorre presentare la denuncia per perdita dovuta ad eventi naturali all Ufficio dell Agenzia del Territorio entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l evento dannoso. Se la data non è determinabile in modo esatto occorre comunque che la denuncia sia presentata almeno quindici giorni prima dell inizio del raccolto. REDDITO D IMPRESA ASPETTI GENERALI Come già accennato, le regole di determinazione del reddito d impresa trovano applicazione, nel settore vitivinicolo, in diversi casi. In particolare, è possibile richiamare le seguenti ipotesi: esercizio di attività connesse eccedenti i limiti previsti dall articolo 32, comma 2, lettera c); esercizio di attività commerciale pura. Pertanto, come già accennato, nel caso in cui un soggetto si occupi dell acquisto di uve presso un imprenditore agricolo per la successiva rivendita al pubblico l attività che ne risulta si qualifica come attività commerciale e, in quanto tale, assoggettata alle regole di determinazione del reddito d impresa. Della stessa natura è il reddito che si origina dalla vendita di vino ottenuto dalla trasformazione di uve acquistate interamente presso terzi; in tale ipotesi, infatti, il soggetto che produce vino non svolge alcuna attività di natura agricola, né diretta (coltivazione del fondo), né connessa (produzione di vino con uva ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo svolta in prima persona), per cui mancano i presupposti affinché tornino applicabili le regole di determinazione del reddito agrario di cui all art. 32 del Tuir. Ne deriva che l attività in questione viene tassata secondo le disposizioni che regolano il reddito d impresa. Di tipo commerciale è, inoltre, l attività di vendita al pubblico di vino in bottiglia o alla mescita, quale l attività esercitata dai commercianti al dettaglio o dalle enoteche. Anche in tale fattispecie, il reddito che ne deriva si qualifica come reddito d impresa e segue, ai fini della tassazione diretta, le specifiche regole contenute nel Tuir. ATTIVITÀ SVOLTA DA SOCIETÀ DI CAPITALI O COOPERATIVE E il caso di precisare, che, laddove l attività agricola sia essa diretta, quale la coltivazione di viti o connessa, come la produzione di vino con uva ottenuta in prevalenza dalla produzione propria venga svolta da società di capitali, enti commerciali, cooperative, società di mutua assicurazione o società di persone diverse dalle società semplici, il reddito non può assumere mai la connotazione di reddito agrario, ma quella di reddito d impresa. In particolare, le cooperative agricole hanno lo stesso trattamento fiscale delle società di capitali; perciò rientrano tra i soggetti passivi dell Ires, anche se, per esse sono previste particolari agevolazioni fiscali in materia. DETERMINAZIONE DEL REDDITO Nelle fattispecie sopra elencate il reddito da assoggettare a tassazione non viene determinato sulla base di criteri forfetari come si verifica per i redditi di natura agraria e dominicale, determinati, come detto, sulla base di tariffe di estimo catastale ma in maniera analitica, considerando opportunamente tutti i costi, i ricavi e le rimanenze che si originano a seguito dell attività svolta. 10 guida fiscale per il settore vinicolo

12 A tale proposito, si ricorda che, nonostante la riforma del diritto societario, è rimasto invariato il principio fondamentale secondo cui il reddito d impresa è determinato apportando all utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all esercizio chiuso nel periodo d imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir. Conseguentemente, il punto di partenza resta il dato risultante dal conto economico. REDDITO FORFETARIO Come accennato, con riferimento ad alcune attività, l articolo 56 bis del Tuir, prevede una tassazione agevolata mediante l applicazione di un coefficiente di redditività da applicare all ammontare dei corrispettivi conseguiti. Si tratta, in particolare: delle attività connesse relative a prodotti non inclusi tra quelli indicati nel decreto ministeriale 19 marzo 2004, cui si applica il coefficiente di redditività del 15%; delle attività dirette alla fornitura a terzi di servizi effettuate mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola principale, cui si applica il coefficiente di redditività del 25%. Va, infine, ricordato che le disposizioni previste dall articolo 56 bis si applicano anche per i redditi diversi derivanti dallo svolgimento occasionale delle attività agricole connesse eccedenti i limiti dell articolo 32, comma 2, lettera c del Tuir. TAVOLA 1 IMPOSTE SUI REDDITI 19/3/2004; guida fiscale per il settore vinicolo 11

13 III. IRAP ASPETTI GENERALI Così come previsto per le imposte sui redditi, anche relativamente all Irap, occorre distinguere tra produttori vitivinicoli titolari di reddito agrario e soggetti che esercitano, a tutti gli effetti, un impresa commerciale. Infatti, anche se l imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall attività esercitata nel territorio della regione, la definizione del valore di produzione netta varia in funzione della tipologia di attività esercitata. Pertanto, se nel primo caso si applicano le specifiche disposizioni previste per i produttori agricoli, in particolar modo con riferimento alla determinazione della base imponibile ed alle aliquote applicabili, nel secondo caso valgono le regole ordinarie previste per gli imprenditori commerciali. IMPRENDITORI AGRICOLI BASE IMPONIBILE La base imponibile Irap per gli agricoltori è costituita dai corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva, al netto dei seguenti elementi: acquisti inerenti all attività agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva; contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; spese relative agli apprendisti e ai disabili; spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Non sono ammessi in deduzione i seguenti elementi: costi relativi al personale (Tfr, erogazioni a favore della generalità dei dipendenti, ecc); compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; utili spettanti agli associati in partecipazione; quota riferibile agli interessi passivi del canone relativo a contratti di locazione finanziaria; perdite su crediti. Le modalità di determinazione della base imponibile sopra evidenziate riguardano le imprese agricole che determinano il reddito in base alla Tariffa catastale. Invece le società di capitali e quelle di persone diverse dalle società semplici calcolano la base imponibile seguendo le regole previste per le imprese commerciali; tuttavia, anche queste ultime applicano l aliquota ridotta dell 1,9%. Nel caso in cui l attività sia esercitata in più regioni da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che svolgono attività agricola nei limiti di cui all art. 32 del Tuir, la ripartizione della base imponibile deve essere effettuata in funzione dell estensione dei terreni ubicati nel territorio di ciascuna regione. OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO I produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all articolo 32 del Tuir possono optare per la determinazione della base imponibile con modalità analoghe a quelle previste per le imprese a condizione che l opzione venga esercitata nella dichiarazione ai fini Irap. 12 guida fiscale per il settore vinicolo

14 Una volta esercitata, l opzione ha effetto fino a revoca e comunque per almeno 4 anni. ALIQUOTE Le aliquote Irap per i soggetti che operano nel settore vitivinicolo sono le seguenti: per il periodo : 1,9%; per il periodo d imposta 2006: 3,75%; per i periodi d imposta successivi: 4,25%. AGRICOLTORI IN REGIME DI ESONERO Sono esclusi dall Irap i produttori agricoli che rientrano nel regime di esonero ai fini Iva, cioè coloro che nell anno precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a euro 2.582,28 (o euro 7.746,85 per le attività agricole esercitate esclusivamente nei Comuni montani con meno di mille abitanti ovvero negli altri centri montani con meno di 500 abitanti individuati dalla Regione) costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono la veste di soggetti passivi Irap se nel corso dell anno hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle sopra delineate, a meno che ciò sia dovuto ad operazioni di cessione di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d affari. IMPRENDITORI COMMERCIALI BASE IMPONIBILE In caso di esercizio di impresa commerciale, per la determinazione della base imponibile, occorre fare riferimento alle voci del conto economico e, precisamente, alla differenza algebrica tra la somma 1 - Valore della produzione: Ricavi delle vendite e delle prestazioni; Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; Variazione dei lavori in corso su ordinazione; Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; Altri ricavi e proventi, compresi i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione; e la somma 2 - Costi della produzione: Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; Per servizi; Per godimento di beni di terzi; Ammortamenti e svalutazioni; Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; Oneri diversi di gestione con esclusione delle perdite su crediti. Anche in questo caso, non sono ammessi in deduzione i seguenti elementi: costi relativi al personale (Tfr, erogazioni a favore della generalità dei dipendenti, ecc); compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; guida fiscale per il settore vinicolo 13

15 utili spettanti agli associati in partecipazione; quota riferibile agli interessi passivi del canone relativo a contratti di locazione finanziaria; perdite su crediti. SOGGETTI NON TENUTI ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO Per le società di persone, per le imprese individuali e per tutti gli altri soggetti non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell art del codice civile, la base imponibile IRAP è determinata con gli stessi criteri previsti per le società di capitali. SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA I soggetti in contabilità semplificata determinano la base imponibile con gli stessi criteri previsti per i soggetti in contabilità ordinaria e devono, pertanto, procedere alla riclassificazione dei componenti positivi e negativi, utilizzando lo schema di conto economico previsto dall art del codice civile. SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO La base imponibile Irap dei redditi forfetari di cui all art. 56-bis del Tuir è determinata sommando al reddito forfettario l ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi. ALIQUOTE Per le imprese commerciali si applica l aliquota ordinaria pari al 4,25%. Vale la pena di ricordare che le regioni hanno facoltà di variare l aliquota fino a un massimo di un punto percentuale. Pertanto, si rimanda alle disposizioni regionali la verifica della presenza o meno di aliquote particolari. DEDUZIONI SPESE DEDUCIBILI Per entrambe le categorie (imprenditori agricoli e commerciali) sono ammessi in deduzione: i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; le spese relative agli apprendisti; le spese relative ai lavoratori disabili; nella misura del 100% le spese relative ai contratti di formazione lavoro. Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2005, per tutti i soggetti passivi, escluse le Amministrazioni pubbliche, sono deducibili anche i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. 14 guida fiscale per il settore vinicolo

16 ULTERIORE DEDUZIONE Per tutti i soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, a partire dal periodo d imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, è prevista un ulteriore deduzione dal valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale, pari: euro se la base imponibile non supera euro ,91; euro se la base imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; euro se la base imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; euro se la base imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91. DEDUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE Inoltre, con effetto dal 1 gennaio 2003, per ogni lavoratore dipendente spetta una deduzione pari a euro 2.000, a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non siano superiori nel periodo d imposta a euro La deduzione massima spettante è pari a Euro I lavoratori rilevanti per l attribuzione della deduzione devono avere le seguenti caratteristiche: non devono essere assunti con contratto di formazione e lavoro; non devono essere disabili; non devono essere apprendisti; devono avere un contratto a tempo pieno e per l intero periodo d imposta; in caso di periodo inferiore, la deduzione deve essere ragguagliata al periodo di lavoro. DEDUZIONE PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE Infine, per tutti i soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell incremento complessivo del costo del personale classificabile nell articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo , l importo deducibile è raddoppiato. Ai fini del calcolo rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l incremento massimo agevolabile nei periodi d imposta successivi. La deduzione in esame può essere operata, semprechè ricorrono i previsti requisiti, con riferimento a tutte le nuove assunzioni effettuate nel periodo d imposta in corso al 7 dicembre guida fiscale per il settore vinicolo 15

17 IV. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALIQUOTE E CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AI FINI IVA Con riferimento all attività di produzione e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, la Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972, classifica tra i prodotti agricoli e ittici: la frutta commestibile, fresca, secca o temporaneamente conservata (n. 18, Tab. A); i mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole e i mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (n. 35, Tab. A); i vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (n. 36, Tab. A). Per quanto riguarda l uva, non è prevista una netta distinzione tra prodotto destinato al consumo (uva da tavola) e prodotto destinato alla vinificazione (uva da vino). Infatti, l Amministrazione finanziaria si è espressa in passato, chiarendo che l uva da vino, classificata alla voce doganale 08.04, rientra tra la frutta commestibile, fresca o secca o temporaneamente conservata di cui al n. 18 della tabella A, parte prima. Pertanto, come per l uva da tavola, anche per quella da vino si applica la percentuale di compensazione del 4%; tale percentuale, come si vedrà in seguito, si utilizza in caso di regime speciale. La distinzione tra uva da tavola e uva da vino ha valenza solamente con riferimento all aliquota Iva applicabile. Infatti, mentre per l uva da tavola si applica l aliquota edittale del 4% (l uva da tavola rientra nel n. 8 della tabella A parte seconda) per quella da vino si applica l aliquota del 10% (l uva da vino è prevista dal n. 22 della tabella A, parte terza). TAVOLA 2 ALIQUOTE IVA E PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE REGIMI IVA L attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, è soggetta a differenti disposizioni a seconda delle modalità di svolgimento della stessa. In particolare, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi: imprese agricole che producono e trasformano il prodotto (uva e/o vino); imprese commerciali che vendono il prodotto (uva e/o vino) acquistato da terzi. 16 guida fiscale per il settore vinicolo

18 IMPRESE AGRICOLE Nel caso in cui l impresa agricola svolga un attività diretta alla produzione ed alla vendita del proprio prodotto, come anticipato, trova applicazione il regime degli imprenditori agricoli previsto dall articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Tale norma, prevede i seguenti regimi: speciale; semplificato; di esonero; ordinario. REGIME SPECIALE SOGGETTI INTERESSATI Il regime speciale, che consiste in un particolare regime di detrazione dell Iva, si applica: ai produttori vitivinicoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività di cui all articolo 2135 del codice civile, a prescindere dal volume d affari realizzato nell anno solare precedente; vi rientra anche la commercializzazione di uve acquistate, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di uva prodotta in proprio; alle cooperative di produttori vitivinicoli e loro consorzi che effettuano per conto dei soci la vendita dei prodotti conferiti, solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva. Il regime speciale si applica anche: alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti; alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo. Pertanto, l attività di vinificazione resta assoggettata al regime speciale purché, come verrà descritto in seguito, sia rispettato il principio della prevalenza. MODALITÀ OPERATIVE Il regime speciale è un regime di detrazione dell Iva. In altre parole, mentre l imposta relativa alle cessioni di prodotti agricoli (esclusi i conferimenti) è determinata mediante l applicazione delle relative aliquote, per il calcolo della detrazione dell Iva, si applicano le percentuali di compensazione stabilite con appositi decreti ministeriali. Il calcolo è il seguente: Imposta sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie Imposta detraibile corrispondente alle percentuali di compensazione = Iva a debito/credito Per i produttori vitivinicoli in regime speciale permane l obbligo di calcolo dell Iva eventualmente dovuta e del versamento della stessa entro le normali scadenze valide per tutti gli altri contribuenti. guida fiscale per il settore vinicolo 17

19 Esempio Cessione di uva da vino da parte di un produttore agricolo per un ammontare pari a euro esclusa Iva. Come detto, la cessione di uva da vino è soggetta: - all aliquota Iva del 10%; - alla percentuale di compensazione del 4%. Il calcolo dell Iva è, pertanto, il seguente: Iva sulle operazioni imponibili = x 10% = euro 600; Iva detraibile = x 4% = euro 240; Iva dovuta = = euro 360. OPERAZIONI ESCLUSE Il regime speciale Iva non si applica relativamente alle seguenti operazioni: cessioni di prodotti agricoli, qualora l acquisto derivi da atto non assoggettato a Iva sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario; cessioni di prodotti agricoli, acquistati da terzi, qualora i prodotti acquisiti da terzi siano superiori a quelli di produzione propria. Per queste operazioni l Iva si calcola nel seguente modo: Iva sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie - Iva sugli acquisti ed importazioni di beni non ammortizzabili e sui servizi utilizzati esclusivamente per la produzione di tali beni e servizi = Iva a debito/credito Tali operazioni devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione e di dichiarazione annuale. PASSAGGIO DAL REGIME SPECIALE A QUELLO ORDINARIO Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario trova applicazione su tutti i produttori vitivinicoli in qualunque momento, se decidono di optare per il regime ordinario. Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario comporta la necessità di effettuare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni presenti in azienda e non ancora ceduti. Tali beni devono risultare da apposito inventario, da redigersi senza particolari formalità. Il credito Iva che ne deriva può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell anno. L opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contribuente deve presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il termine previsto per la presentazione. Va comunque precisato che, anche in assenza di tale comunicazione (che, però, è soggetta ad una sanzione da euro 258 a euro 2.065), l opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. L opzione è valida fino a revoca e comunque, per almeno 3 anni. 18 guida fiscale per il settore vinicolo

20 PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO A QUELLO SPECIALE Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, sui beni giacenti deve essere determinata l Iva detratta nel regime ordinario. A tal fine, il calcolo dell Iva si effettua applicando le percentuali di compensazioni vigenti al momento della rettifica. La differenza che ne deriva deve essere conteggiata a debito nella prima liquidazione periodica utile. SVOLGIMENTO DI PIÙ ATTIVITÀ AGRICOLE Può succedere che l imprenditore vitivinicolo nell ambito della stessa impresa agricola eserciti più attività distinte a livello organizzativo l una dall altra e che voglia gestirle separatamente applicando differenti regimi Iva. Pertanto, è possibile, per le imprese agricole interessate, separare le attività (applicando per una il regime speciale e per l altra quello ordinario) laddove c è convenienza. REGIME SEMPLIFICATO SOGGETTI INTERESSATI Il regime Iva semplificato si applica agli imprenditori vitivinicoli che: nell anno precedente hanno realizzato un volume d affari compreso fra euro 2.582,28 (o euro 7.746,85 per i comuni montani) e euro ,28; il cui volume d affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972. MODALITÀ OPERATIVE Il regime semplificato consiste, principalmente, in una serie di semplificazioni contabili. Infatti, i produttori vitivinicoli che rientrano in tale regime sono esonerati dall obbligo delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti mentre devono rispettare i seguenti adempimenti: emissione della fattura; numerazione e conservazione delle fatture emesse e di acquisto; annotazione delle fatture emesse in forma riepilogativa, distinte per aliquota, entro il termine per la dichiarazione annuale, in apposito registro o, se tenuto, nel registro dei corrispettivi; annotazione su tale registro delle fatture d acquisto relative a beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni diverse; versamento con scadenza annuale dell Iva a debito; presentazione della dichiarazione annuale con modalità semplificate. Per le cessioni al dettaglio è, inoltre, previsto l esonero dall obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. In caso di superamento del limite di volume d affari, il regime cessa di avere applicazione dall anno successivo a quello di superamento. Qualora, invece, nel corso dell anno venga superato il limite di un terzo del volume d affari, mediante cessioni di prodotti non agricoli o di prestazioni di servizi, il regime semplificato cessa con effetto immediato. guida fiscale per il settore vinicolo 19

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