La classificazione acustica degli edifici
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- Luigina Piazza
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1 workshop consente di informare i futuri residenti sulle caratteristiche acustiche degli stessi e di tutelareivarisoggetticheintervengono nel processo edilizio (produttori, progettisti, imprese edili, direttori dei lavori, collaudatori, ecc.) da possibili successive contestazioni. La normativa in materia ha posto al centro della sua attenzione il consumatore, le sue esigenze e la sua tutela nel rapporto con il mondo della produzione. Relatori: Dott. Ing. Maurizio Sarni e Dott. Stefano Laricchia 12 dicembre 2014
2 ARGOMENTI CORSO DI FORMAZIONE Fondamenti di acustica e sui sistemi di misura Acustica in edilizia (legislazione e normativa tecnica) Progettazione Posa in opera Collaudo Classificazione Acustica (disamina delle norme tecniche) UNI UNI Classificazione Acustica (casi di studio ed esemplificazioni pratiche) Aspetti legali e giurisprudenza relativi all acustica in edilizia
3 ARGOMENTI di oggi Premessa: l esigenza di mitigare il rumore ambientale e i danni provocati dal rumore La Legislazione Nazionalesull acusticaambientale ambientale e in edilizia: DPCM 01/03/1991 Legge 447/1995 DPCM 5/12/1997 (cenni sui punti di debolezza) Legge Regionale 3/2002 Sviluppi della normativa nazionale sulla classificazione acustica degli edifici Aspetti legali e giurisprudenza relativi all acustica edilizia La Normativa tecnica UNI 140 UNI UNI 717 UNI (cenni sui punti di debolezza) La nuova norma UNI 11444
4 L ESIGENZA DI MITIGARE IL RUMORE AMBIENTALE E I DANNI PROVOCATI DAL RUMORE
5 L ESIGENZA DI MITIGARE IL RUMORE AMBIENTALE E I DANNI PROVOCATI DAL RUMORE Il rumore nell ambiente di vita in Europa è la quinta causa di preoccupazione per l ambiente, ed è l unica per la quale si registra una crescente sensibilità e un aumento di proteste da parte della popolazione. Circa il 20% della popolazione p dell Unione èesposto a livelli di rumore diurni superiori a 65 decibel. Da indagini sulla popolazione p europea, a causa degli effetti provocati dall esposizione al rumore: oltre il 25% rimarca un PEGGIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA circa il 15% soffre di DISTURBI DEL SONNO.
6 L ESIGENZA DI MITIGARE IL RUMORE AMBIENTALE E I DANNI PROVOCATI DAL RUMORE L Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il rumore come suono non gradito. Il problema dell esposizione al rumore non è solo correlato al suo livello ma anche: alla percettibilità di un suono da parte di un soggetto dal giudizio chenederivae dalla reazione che tale suono provoca. I rumori producono nelle popolazioni esposte degli effetti extrauditivi o di alterazione dei comportamenti che nel loro complesso deteriorano la qualità della vita. Qualora l esposizione persista, tali effetti possono nuocere alla salute.
7 L ESIGENZA DI MITIGARE IL RUMORE AMBIENTALE E I DANNI PROVOCATI DAL RUMORE EFFETTI EXTRAUDITIVI Di natura psicosomatica, hanno origine dove fluisce l eccitazione nervosa, che è direttamente e indirettamente connessa con il sistema nervoso. Sono ad esempio legati agli apparati: digerente cardiovascolare respiratorio visivo riproduttivo. ALTERAZIONEDEI COMPORTAMENTI Si manifestano sensazioni di scontentezza verso il rumore, percepito come la causa di difficoltà o lentezza nell addormentamento, risveglio precoce durante il sonno influenza sulle relazioni umane come interferenza alla comprensione della parola difficoltà di concentrazione e quindi riduzione dell efficienza sul rendimento lavorativo e sulla capacità di apprendimento.
8 L ESIGENZA DI MITIGARE IL RUMORE AMBIENTALE E I DANNI PROVOCATI DAL RUMORE
9 L ESIGENZA DI MITIGARE IL RUMORE AMBIENTALE E I DANNI PROVOCATI DAL RUMORE L impatto del rumore è influenzato da: contesto ambientale periodo del giorno altre situazioni (destinazione d uso dell edificio, durata dell esposizione, ecc.) Pertanto, differenti valori e standard sono stati proposti per l esposizione al rumore cosiddetto "sociale ourbano. Nella tabella sono riportati i valori guida per ambienti specifici stabiliti dall OMS edall Unione Europea
10 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE
11 CONFRONTO CON I REQUISITI IMPOSTI DAGLI ALTRI PAESI DEL UNIONE EUROPEA CENNI
12 CONFRONTO CON I REQUISITI IMPOSTI DAGLI ALTRI PAESI DEL UNIONE EUROPEA CENNI
13 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE Costituzione Italiana Art. 32 la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art. 9 chiama in causa le Istituzioni Pubbliche per la salvaguardia e la protezione dell ambiente quale bene pubblico la cui tutela t deve essere garantita dalle Istituzioni i ie da ciascun cittadino. Art. 117 demanda alle autonomie locali (Regioni, Province e Comuni) gli oneri e le competenze in materia di salvaguardia, tutela, controllo, regolamentazione della salute pubblica e dell ambiente. Nel 1986, con la legge istitutiva del Ministero dell Ambiente (n 349/86), sono state assegnate allo Stato t le funzioni iin materia di inquinamento i acustico.
14 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno. Prevede che i Comuni adottino la CLASSIFICAZIONE IN ZONE del proprio territorio fissino i LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI EQUIVALENTI in funzione della destinazione d uso del territorio Classi di destinazione i d uso del territorio Limiti di riferimento del Leq in db(a) Diurno (06 22) Notturno (22 06) I - Aree particolarmente protette II - Aree prevalentemente residenziali III - Aree di tipo misto IV - Aree di intensa attività umana V - Aree prevalentemente industriali VI - Aree esclusivamente industriali 70 70
15 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M , Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle classi di cui alla Tabella precedente, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: ZONIZZAZIONE Limite diurno Leq(A) Limite notturno Leq(A) Tutto il territorio nazionale Zona A (D.M. n.1444/68) Zona B (D.M. n. 1444/68) Zona esclusivamente industriale Si sottolinea che nella tabella precedente: i limiti per le aree prevalentemente residenziali sono 55 db di giorno e 45 db di notte.
16 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE Legge 447/95, Legge quadro sull inquinamento acustico stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell ambiente esterno e dell ambiente abitativo. Definisce inquinamento acustico: l introduzione di rumore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell ambiente abitativo o dell ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (ndt. sostituito dal D. Lgs. 81/2008) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
17 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE Legge 447/95, Legge quadro sull inquinamento acustico I valori ilimite i di immissione i i sono distinti i i in: valori limite assoluti determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale q valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. La legge determina le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e definisce i contenuti essenziali di un Piano di risanamento acustico.
18 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE Legge 447/95, Legge quadro sull inquinamento acustico Tra i compiti COMPETENZA DELLO STATO: la determinazione dei valori limite (DPCM 14/11/1997) la definizione di tecniche di rilevamento e di misurazione del rumore (DM 16/03/1998). Tra i compiti delle REGIONI, vi sono quelli di definire con proprie leggi (es. LR Puglia 3/2002): a) i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio; b) modalità, scadenze e sanzioni per l obbligo di classificazione delle zone per i comuni c) le modalità di controllo del rispetto della normativa. Le competenze delle PROVINCE sono: a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico e di controllo e vigilanza. Tra le competenze dei COMUNI si segnala: a) la classificazione del territorio comunale b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica c) l'adozione dei piani di risanamento; d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
19 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE Legge 447/95, Legge quadro sull inquinamento acustico La legge fornisce indicazioni generali sulla documentazione che deve accompagnare i progetti di nuove opere che abbiano influenza sull inquinamento i acustico o la cui utilizzabilità è condizionata i dal rumore prodotto all esterno. RELAZIONE ACUSTICA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di opere come: aeroporti circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO delle aree interessate alla realizzazione di insediamenti come: scuole e asili nido ospedali dli parchi pubblici urbani ed extraurbani nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere che necessitano di documentazione di impatto acustico.
20 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE Legge 447/95, Legge quadro sull inquinamento acustico Legge 12 luglio 2011, n. 106 (DL 13 maggio 2011, n. 70) art. 5 Costruzioni private comma 1, lett. e 1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: (omissis) e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce i la cosiddetta relazione "acustica comma 5 Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici (omissis) per gli edifici adibiti a civile abitazione ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei direquisiti iti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione i acustica di riferimento. i
21 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M. PC 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici Campo di applicazione i Determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Gli ambienti abitativi ti i sono distinti nelle categorie: Tabella A CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili; categoria E: edifici i adibiti ad attività ità scolastiche a tutti ttii livelli lli e assimilabili; il categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
22 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M. PC 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a: isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari (potere fonoisolante apparente R w ) isolamento dai rumori esterni (isolamento acustico standardizzato di facciata D 2m,nT,w ) isolamento dai rumori di calpestio (livello normalizzato del rumore da calpestio L nw ) isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo (limite per il livello continuo equivalente di pressione sonora L ASmax ) isolamento dai rumori di impianti a funzionamento discontinuo (limite per il livello continuo equivalente di pressione sonora L Aeq ).
23 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M. PC 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici Categorie di edifici Parametri [db] R w D 2m,nT,w L nw L ASmax L Aeq Ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili Residenze, alberghi, pensioni o attività assimilabili Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili Uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali o assimilabili il REQUISITI MINIMI E LIMITI DA RISPETTARE
24 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M. PC 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici COMMENTI AL D.P.C.M DESCRIZIONE DEI PARAMETRI ACUSTICI IN GIOCO A) Il decreto fa riferimento ad alcune normative per la definizione e la misurazione dei parametri che definiscono i requisiti acustici. Tali riferimenti sono risultati a loro volta incompleti o errati e ad oggi non più aggiornati. B) Per gli impianti il limite per il livello continuo equivalente di pressione sonora LAeq viene indicato, nella tbll tabella B dell allegato A, come variabile in funzione dll della destinazione i d uso dell edificio, difi i e può arrivare fino al valore di 35 db, successivamente, in un passaggio del testo della norma, viene specificato che il limite massimo è in ogni caso di 25 db. In merito a tale punto sono stati pubblicati tre chiarimenti ministeriali 5 che risultano essere in contraddizione tra di loro e fissano rispettivamente i seguenti valori limite: 25 db, secondo il chiarimento ministeriale del 1999; 35 db, secondo il chiarimento ministeriale del 2004; 25 db, secondo il chiarimento i ministeriale i i del l2010; In attesa di un chiarimento definitivo su tale aspetto, è compito degli enti locali, nella definizione dei regolamenti edilizi comunali, laddove siano presenti, interpretare la norma e scegliere il criterio più corretto da adottare.
25 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M. PC 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici C) Ancora per gli impianti tecnici nel D.P.C.M. manca di una specifica su come si debbano effettuare le misurazioni i iin opera. Anche su questo punto sono stati emanati dei chiarimenti ministeriali in disaccordo tra loro anche se quello che si evince è che i criteri del decreto non si applicano a locali adiacenti appartenenti alla stessa unità immobiliare, in quanto le disposizioni si intendono riferite a unità immobiliari differenti. GRANDEZZE DI RIFERIMENTO A) Il requisito dell isolamento acustico di facciata D2m,nT,w non viene preso in considerazione la normative sul clima acustico nel quale si inseriscei il costruito. Realizzare un edificio su una tangenziale piuttosto che in mezzo a una campagna, da un punto di vista del disturbo acustico, è fortemente differente. Ragione per cuiildecretoavrebbepotuto richiedere livelli di isolamento di facciata differenti a seconda della localizzazione dell immobile considerando la classificazione del territorio così come riportata l allegato del D.P.C.M B) Il testot dll della normarisulta poco convincente anche nel trattarett il rumore di calpestio nei solai, li Ln,w, in quanto richiede prestazioni migliori per gli uffici o per le attività commerciali, che sono potenzialmente più disturbate rispetto a scuole, ospedali, strutture alberghiere o residenze.
26 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M. PC 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici GRANDEZZE DI RIFERIMENTO Il requisito dell isolamento acustico di facciata D2m,nT,w non viene preso in considerazione la normative sul clima acustico nel quale si inserisce il costruito. Realizzare un edificio su una tangenziale piuttosto che in mezzo a una campagna, da un punto di vista del disturbo acustico, è fortemente differente. Ragione per cui il decreto avrebbe potuto richiedere livelli di isolamento di facciata differenti a seconda della localizzazione dell immobile considerando la classificazione del territorio così come riportata l allegato del D.P.C.M Il testo della norma risulta poco convincente anche nel trattare il rumore di calpestio nei solai, Ln,w, in quanto richiede prestazioni migliori per gli uffici o per le attività commerciali, che sono potenzialmente più disturbate rispetto a scuole, ospedali, strutture alberghiere o residenze. I limiti per gli impianti non tengono conto del tempo di riverbero
27 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M. PC 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici CAMPO DI APPLICABILITÀ 1) Nel caso di nuovi immobili, la legge richiede il rispetto dei requisiti in opera senza dettare obblighi di verifica in fase progettuale (di tale aspetto se ne sarebbe dovuto occupare un decreto ad hoc). Ragione per cui il D.P.C.M. e le sue prescrizioni possono essere definite sostanziali e non formali. 2) Il decreto non obbliga nemmeno a svolgere le prove acustiche di collaudo in opera. 3) Rimangono dubbi da parte dei professionisti sul tema dell applicabilità del decreto in caso di ristrutturazioni a causa della mancata emanazione della legge specifica. LIMITI I limiti sono MOLTO ALTI, in particolare se confrontati con gli standard europei.
28 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M. PC 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici NON VIENE FATTA NESSUNA OSSERVAZIONE SULL INCERTEZZA DELLE MISURAZIONI IN OPERA E SULLE TOLLERANZE Esistono diverse tipologie di errori: quelli effettuati da tecnici, durante le misure, che sono poco prevedibili e difficilmente controllabili, quelli causati da imprecise tarature delle apparecchiature stesse e infine le numerosissime variabilità di condizioni in opera. Per esempio, la semplice variazione della percentuale di umidità o del grado di temperatura tra una misura e un altra lt potrebbero far variare, sebbene di poco, i risultati tifinali. Il decreto non introduce alcun margine sui valori limite di legge, tuttavia nella maggior parte dei casi le misurazioni sono molto prossime a tale valore limite, così che un errore qualsiasi di quelli elencati potrebbe invalidare la verifica di un componente edilizio.
29 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M. PC 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici IL RECEPIMENTO DEL D.P.C.M. PC DA PARTE DEI DIVERSI ORGANISMI STATALI Il primo ente che dovrebbe recepire il decreto, tramite lo strumento dei regolamenti edilizi, è il comune. Le regioni, anche su questo tema, non si sono uniformate e hanno adottato differenti soluzioni. DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI. Non obbligando a effettuare le prove in opera, non specifica nemmeno chi le debba eseguire. Per risolvere questo aspetto si fa riferimento alla solita legge 447/1995 che definisce la figura del tecnico competente in acustica ambientale e ne individua ruolo e qualifica.
30 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.C.M. PC 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici IL DECRETO NON FA NESSUN RIFERIMENTO A POSSIBILI SANZIONI Per tutti i responsabili della filiera edilizia: progettisti costruttori direttore lavori Sicuro è che, una volta attestato il non rispetto dei requisiti, l immobile perde di valore sul mercato perché non in grado di rispettare i requisiti minimi di comfort interni.
31 LA LEGISLAZIONE REGIONALE LEGGE REGIONALE PUGLIA 12 febbraio 2002 n. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell inquinamento acustico". Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a USO INDUSTRIALE tutti i NUOVI EDIFICI A USO industriale e RESIDENZIALE devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente Legge e delle relative prescrizioni tecniche. Il progetto delle opere sopra riportate deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità, verifica la confomità delle opere alla relazione.
32 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE
33 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE BOZZA DI DECRETO Disposizionii i i in materia di classificazione i di dei requisiti iiiacustici iidegli edifici i in attuazione della dl delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ABROGHERA IL DPCM 05/12/1997 Ha lo scopo di determinare i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici i prestazionali lidegli edifici i stessi e deiloro componenti in opera,aii finii dll della CLASSIFICAZIONE ACUSTICA e di limitare il rischio di disturbo da rumore agli utenti, all interno degli edifici e nelle condizioni di utilizzo dell ambiente abitativo. Finalità ed obblighi Gli edifici devono essere progettati, costruiti e ristrutturati in modo che gli elementi tecnici che compongono gli ambienti abitativi ti i abbiano caratteristiche ti acustiche adeguate per ridurre la trasmissione del rumore aereo, del rumore impattivo e del rumore degli impianti dell'edificio.
34 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE Bozza di Decreto: Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici.. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI sarà obbligatoria i per i nuovi edifici i e ristrutturazioni i i edilizie i e per quelli esistenti i in caso di contenzioso o all atto della compravendita. Si applica ad edifici abitativi escludendo edifici con destinazione d'uso: agricola artigianale industriale. La qualità acustica deve essere perseguita attraverso un attento controllo di tutte le fasi di: progettazione realizzazione del processo edilizio esecuzione dei lavori direzione dei lavori eventuali verifiche in corso d opera collaudo finale
35 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE Bozza di Decreto: Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici.. CLASSIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI VERIFICA ACUSTICA Le modalità e i criteri di classificazione acustica, di valutazione dei requisiti acustici e di verifica acustica sono definiti nella norma UNI 11367/2010.
36 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE Bozza di Decreto: Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici.. Descrittori della qualità acustica Requisiti acustici delle unità immobiliari oggetto del decreto (escluso gli ospedali (o assimilabili) e le scuole (o assimilabili): isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione; potere fonoisolante apparente fra differenti unità immobiliari; livello sonoro di calpestio fra differenti unità immobiliari, normalizzato rispetto all area equivalente di assorbimento acustico; livello sonoro equivalente degli impianti, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;
37 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE Bozza di Decreto: Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici.. Valori di riferimento dei requisiti acustici Le unità immobiliari, i fatta eccezione per gli ospedali, le scuole ogli edifici i ad essi assimilabili, il sono classificate, per ogni requisito acustico, in base ai valori di riferimento di cui alla tabella 1 allegato B. Anche ai fini dell'agibilità, i valori utili dei requisiti acustici delle singole unità immobiliari rispettano, per ogni requisito acustico, i valori della classe II di cui alla tabella 1
38 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE Bozza di Decreto: Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici.. Valori di riferimento dei requisiti acustici Per l'isolamentol acustico di facciata, il valore minimo i dl del requisito ii acustico tiene conto dll della classificazione acustica del territorio comunale e delle eventuali fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti. I valori minimi della classe acustica di isolamento acustico di facciata sono riportati nelle tabelle 3 e 4 di cui all'allegato B al presente decreto.
39 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE Bozza di Decreto: Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici.. Vl Valori idi riferimento i di dei requisiti iiiacustici Nel caso in cui il Comune non sia dotato di classificazione acustica del territorio sono effettuate il tecnico competente effettua valutazioni acustiche atte a stabilire un'ipotesip di classificazione acustica comunale riferita all'area in cui è situata l'unità immobiliare. Tale indicazione è soggetta a conferma del Comune nella fase autorizzativi.
40 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE Bozza di Decreto: Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici.. Modalità di attuazione E' fatto obbligo ai Comuni: inserire il riferimento al presente decreto in tutti gli atti amministrativi finalizzati all'approvazione di interventi tiedilizi i o all'agibilità richiedere apposito certificato di progetto dei requisiti acustici passivi, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei valori previsti dal presente decreto, per tutti i progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati. In caso di varianti anche in corso d'opera che influiscano nelle prestazioni acustiche, il certificato di progetto dei requisiti acustici dovrà essere nuovamente redatto. Per i nuovi edifici è fatto obbligo al progettista e al titolare del titolo abitativo di inserire il riferimento al presente decreto nei documenti di accordo tra le parti, titolare del titolo abitativo o venditore, e committente o acquirente, indicando tutte le informazioni relative alla classificazione previste per l'unità immobiliare.
41 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE Bozza di Decreto: Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici.. Modalità di attuazione All'atto del rilascio dell'agibilità è fatto obbligo ai Comuni di richiedere: verifica in opera dei requisiti acustici passivi dichiarazione della classe acustica della unità immobiliare complessiva e per ogni requisito acustico dichiarazione asseverata da un tecnico competente che attesti i risultati della verifica del soddisfacimento dei requisiti acustici passivi dell'unità immobiliare e, di conseguenza, confermi oppure modifichi la classificazione acustica dell'unità immobiliare stessa, proponendone, se necessario, il riclassamento. A tale dichiarazione deve essere allegata la documentazione tecnica riferita alle verifiche acustiche effettuate, precisando se siano state eseguite su ogni singolo elemento tecnico o a campione.
42 SVILUPPI DELLA NORMATIVA NAZIONALE Bozza di Decreto: Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici.. Modalità di attuazione All'atto del rilascio dell'agibilità è fatto obbligo al costruttore di: intervenire sugli elementi tecnici carenti al fine di conseguire i requisiti minimi necessari all'ottenimento t dell'agibilità. Qualora il conseguimento dei requisiti minimi non sia tecnicamente raggiungibile, il Comune concederà comunque l'agibilità declassando l'immobile. Negli atti amministrativi e notarili è fatta menzione espressa del declassamento.
43 ASPETTILEGALI E GIURISPRUDENZARELATIVI RELATIVI ALL ACUSTICA EDILIZIA
44 ASPETTI LEGALI E GIURISPRUDENZA RELATIVI ALL ACUSTICA EDILIZIA Il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi ha delle conseguenze sul valore dell'immobile. Numerose sentenze hanno sancito che chi acquista un immobile direttamente dall'impresa costruttrice dopo l'entrata in vigore del decreto può rivalersi sul costruttore nel caso i requisiti acustici passivi risultino non rispettati. Sentenza 5428/96 Trib. Milano. Causa avviata nel 1996 e conclusa nel 2001: "All' Ing xxx(omissis), quale responsabile di una società di costruzioni, è stato ordinato di risarcire un valore pari al 20% del valore dell'immobile per il mancato isolamento del pavimento ed una somma aggiuntiva per l'eccessiva rumorosità dello sciaquone delb bagno. (riferimento tratto da una presentazione di Claudio Lanzoni per Arpa Emilia Romagna) Sentenza 2715/07 depositata il 23/04/07 / c/o Trib. Torino: Condanna, ed è la prima in Italia, un costruttore ad indennizzare il proprietario dell'appartamento al quale ha venduto. Nello specifico la condanna quantifica nel 20% la minusvalenza dell'immobile oggetto di compravendita a causa di un difetto di progettazione e/o costruzione che si ripercuote in un eccessivo "rumore da calpestio. (Da "Il Sole 24 ore" del 21/01/2008)
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