L OPERATIVITÀ DEL TRUST ATTRAVERSO L ESPERIENZA CONCRETA. Brescia, 24 Febbraio 2014

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1 L OPERATIVITÀ DEL TRUST ATTRAVERSO L ESPERIENZA CONCRETA Brescia, 24 Febbraio 2014

2 DISCLAIMER Tutti i contenuti di questa presentazione sono di proprietà di Aletti Trust S.p.A. e la loro distribuzione o diffusione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto, sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Le informazioni contenute in questa presentazione hanno uno scopo puramente espositivo e didattico e sono suscettibili di modifiche, revisioni e integrazioni. Le informazioni contenute in questa presentazione non devono essere considerate come base per un investimento ovvero una decisione con effetti giuridici o fiscali. Si raccomanda di richiedere sempre un parere circostanziato. Questa presentazione non rappresenta e non deve essere interpretata come un offerta o sollecitazione a sottoscrivere o in alcun modo acquistare titoli di Banco Popolare o di altre società del gruppo ovvero servizi bancari e/o di investimento, né deve, nel suo complesso o relativamente a sue parti, formare la base o essere considerata come riferimento per qualunque tipo di contratto di acquisto o sottoscrizione di titoli di Banco Popolare o altre società del gruppo, o comunque un impegno di qualsivoglia genere. Aletti Trust e le altre società del Gruppo Banco Popolare non si assumono alcuna responsabilità per la fondatezza, l aggiornamento o la revisione delle dichiarazioni rese in questa presentazione. Le dichiarazioni si riferiscono esclusivamente alla data di questa presentazione.

3 INDICE 1. Il trust: principali nozioni 2. Il contesto 3. L esperienza concreta 4. Bibliografia 5. Allegato: Il Trustee

4 Trust: principali nozioni

5 IL TRUST: DEFINIZIONE L art. 2 della Convenzione de L Aja del 1 Luglio 1985 sancisce per trust s intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee; Il trustee è investito del potere e onerato dell obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

6 IL TRUST: NOZIONE E SOGGETTI Il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto (DISPONENTE) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un terzo (TRUSTEE) affinché quest ultimo li amministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell interesse di uno o più BENEFICIARI o per il raggiungimento di uno scopo, talora sotto la supervisione di un GUARDIANO. Isoggettidel trustsono: Disponente Trustee Beneficiario Guardiano Il trust interno è il trust istituito in Italia mediante atto pubblico da disponenti cittadini residenti in Italia, su beni collocati entro i confini nazionali, a favore di soggetti beneficiari residenti, nei quali il trustee sia pure residente in Italia e svolga la gestione e amministrazione del fondo in Italia. L unico elemento di estraneità è la legge regolatrice, scelta dal disponente come prevede l art. 6 della citata Convenzione.

7 ISTITUZIONE DEL TRUST E LEGITTIMAZIONE Le modalità di istituzione diun trustin Italia sono due: attotra vivi; testamento. La prassidei trustinterni prevede due atti: l Atto istitutivo che disciplina il rapporto tra i diversi soggetti del trust stabilendo le regole e le modalità di funzionamento dello stesso; l Atto dispositivo che disciplina il trasferimento del patrimonio (anche un solo bene) dalla sfera giuridica del soggetto disponente al fondo in trust (segregato evincolato). In Italia il trust trova legittimazione giuridica a seguito dell adesione del nostro Paese alla Convenzione dell Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992.

8 CARATTERISTICHE GENERALI Chi può istituire il trust: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica. Oggetto del trust: tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto. A titolo esemplificativo, possiamo citare: somme di denaro, strumenti finanziari (azioni quotate in Italia o all Estero, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), titoli di credito, partecipazioni in società non quotate, preziosi ed opere d arte, immobili. Durata: Il termine può essere indicato in un numero di anni ovvero essere riferito al verificarsi di un certo evento (ad esempio: "il compimento del venticinquesimo anno da parte del più giovane dei miei nipoti"; "due anni dopo la quotazione in Borsa della società X").

9 LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE L'effetto più importante che il Trust produce è rappresentato dalla cosiddetta segregazione patrimoniale. Questo significa che i beni posti in Trust, da chiamarsi a tutti gli effetti beni in Trust, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del Trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile "stato di fatto" e che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i beni in Trust. La segregazione fa sì che i beni in Trust non possano essere aggrediti dai creditori personali del Trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in Trust.

10 FINALITA Iltrustrappresenta uno strumento assai utile per la famigliaalfine di: prevenire e dirimere situazioni di disaccordo familiare; realizzare una pianificazione successoria. Attraverso il trust sono, altresì, perseguibili dalla famiglia finalità non facilmente realizzabili con gli strumenti giuridici tradizionali, quali ad esempio: la tutela di coppie di fattoodi figli non riconosciuti; la tutela di soggetti deboli.

11 Contesto

12 ALCUNI DATI Le istituzioni locali risentono sempre più marcatamente dei tagli inferti all assistenza pubblica. Esistono antinomie fra le diverse Regioni a cui sono ancora affidate le deleghe per la sanità pubblica. Il fenomeno della disabilità interessa un numero significativo di famiglie italiane. In molti casi, si tratta di disabilità intellettiva o relazionale, ossia difficoltà ad autorelazionarsi. L attuale quadro socio-economico potrebbe comportare sempre maggiori rischi di esclusione.

13 LA DOMANDA PRELIMINARE Come si possono apportare risorse aggiuntive a quelle pubbliche per migliorare la diffusionee la qualità dei servizi a favore di persone disabili? La domanda è accompagnata dalla necessità di fondamentale importanza di distinguere con precisione tra Livello essenziale di servizio garantito per tutti i cittadini; Integrazioni che aumentino il livello qualitativo del servizio.

14 FORMA DI FINANZIAMENTO LIVELLO ESSENZIALE DI SERVIZIO FINANZIAMENTO PUBBLICO ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE SERVIZI INTEGRATIVI CHE AUMENTANO IL LIVELLO QUALITATIVO RENDITE DA PATRIMONIO ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRIBUTI SOLIDARISTICI

15 LE FAMIGLIE Per il disabile il sostegno familiare è da sempre la più immediata delle soluzione ai bisogni assistenziali e ai problemi dell integrazione sociale. La maggiore preoccupazione per i genitori di persone disabili riguarda il dopo, il momento in cui essi diventano anziani e non possono più assistere un figlio che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana; il momento in cui essi non ci saranno più e il figlio disabile dovrà trovare chi lo assiste.

16 SVILUPPI RECENTI Emerge con forza l esigenza di introdurre nuove forme giuridiche di protezione finalizzate ad assicurare a ciascuno il proprio progetto personalizzato di vita. L on. Ileana Argentin ha presentato la MOZIONE N che in estrema sintesi propone di introdurre nel nostro ordinamento l istituzione di fondi in trust a favore di persone disabili. Occorre disciplinare questa materia offrendo alle famiglie la garanzia di strutture blindate, rivolte esclusivamente a garantire tutta l assistenza necessaria e la migliore qualità della vita possibile ai disabili, con un avigile tutela sui patrimoni familiari che si intende destinare a tale scopo e con la previsione di regimi fiscali agevolati su questi particolare fondi in trust (affermazione dell on. Argentin).

17 UNA POSSIBILE STRUTTURA Nel contesto finanziario e giuridico attuale diventa un esigenza prioritaria individuare nuovi soggetti qualificati ed incaricati della gestione di patrimoni destinati all ottimizzazione della qualità della vita della persona disabile. Famiglia Trust Fondazione Soggetto debole

18 Esperienza concreta

19 MODELLO Famiglia Trust Atto istitutivo di trust Atto dispositivo Definizione e attuazione del Progetto di Vita Fondazione Ente Gestore Gestione del Progetto di Vita personalizzato Servizi diurni e residenziali

20 RAPPORTO FAMIGLIA - TRUST La Famiglia (o un membro di essa), assumendo il ruolo di Disponente, conferisce mandato ad un professionista ovvero al nominando trustee per la strutturazione del trust. Il trust in favore di soggetti deboli è un atto programmatico nel quale i genitori e/o altro familiare indicano le finalità del trust, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e le modalità di gestione del patrimonio. La costituzione del trust prevede due atti: l Atto istitutivo che disciplina il rapporto tra i diversi soggetti del trust stabilendo le regole e le modalità di funzionamento dello stesso; l Atto dispositivo che disciplina il trasferimento del patrimonio (anche un solo bene) dalla sfera giuridica del soggetto disponente al fondo in trust (segregato e vincolato).

21 RAPPORTO FAMIGLIA - TRUST La nuova struttura si caratterizza per l estrema flessibilità di impiego. E possibile mettere a disposizione della famiglia interessata soluzioni diverse in funzione delle specifiche esigenze: Un solo trust con un solo fondo indistinto; Un solo trust con distinti sottofondi; Più trust ciascuno con proprio fondo.

22 RAPPORTO FAMIGLIA - TRUST La Famiglia può scegliere liberamente: i ruoli, le funzioni e i limiti di ciascun soggetto del rapporto di trust; i beni da conferire nel fondo in trust, anche in tempi diversi, e da destinare al Progetto di Vita individuato per il familiare soggetto disabile; se destinare alla data di morte del soggetto disabile il residuo del bene trasferito nel fondo in trust alla Fondazione (e pertanto alla solidarietà sociale) ovvero ricondurlo nell ambito della famiglia di origine indicando altri beneficiari di capitale.

23 RAPPORTO TRUST - FONDAZIONE Il Trust, per il tramite del trustee, sottoscrive un apposita convenzione con la Fondazione in cui la stessa Fondazione si impegna a garantire vicinanza e sostegno al nucleo familiare per tutta la durata del rapporto al fine di assistere la famiglia e la persona con disabilità nell accesso e nella fruizione dei servizi pubblici e/o privati del territorio; si impegna nel rispetto delle direttive impartite dalla Famiglia e sancite nell Atto Istitutivo di Trust ad individuare e decodificare i bisogni di vita della persona con disabilità, delineando un Progetto di Vita personalizzato per ciascun soggetto diversamente abile indicato come beneficiario del trust;

24 RAPPORTO TRUST - FONDAZIONE si impegna a presentare il Progetto di Vita al tutore/curatore/amministratore di sostegno con la finalità di ottenere l autorizzazione del Giudice Tutelare alla sottoscrizione del Progetto di Vita e alla realizzazione dello stesso; si obbliga, in concorso con il tutore/curatore/amministratore di sostegno nominato a rappresentare la persona con disabilità nel rapporto con i servizi socio-sanitari locali al fine di garantire l attuazione del Progetto di Vita; si impegna in accordo con il tutore/curatore/amministratore di sostegno a svolgere un attività di monitoraggio, controllo, indirizzo e vigilanza della corretta attuazione del Progetto di Vita.

25 RAPPORTO FONDAZIONE - ENTE GESTORE La Fondazione, in ottemperanza alla convenzione sottoscritta con il Trust e nel rispetto delle indicazioni della Famiglia, sottoscrive un apposita convenzione con l Ente Gestore prescelto in cui sarà affidata allo stesso Ente Gestore la gestione della realizzazione concreta del Progetto di Vita attraverso servizi diurni ovvero, in caso di necessità, anche di tipo residenziale. La Convenzione potrà disciplinare anche l eventuale attivazione del percorso per il distanziamento dal nucleo familiare ovvero la sperimentazione di esperienze di autonomia personale.

26 ASPETTI POSITIVI Strumento adeguato in quanto plasmabile in funzione delle diverse realtà personali e familiari, garantendo, anche il durante noi (non solo il dopo di noi ); Vincolo impresso su determinati beni affinché le utilità, da essi traibili, siano destinate nell esclusivo interesse della persona disabile secondo il programma e le indicazioni fissate dal disponente nell atto istitutivo; Tutela dell intera famiglia, includendo i genitori disponenti e gli altri eventuali figli, realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso; Impiego di operatori ad elevata specializzazione, capaci di assistere i soggetti privi di autonomia, salvaguardando le specifiche esigenze personali.

27 Bibliografia

28 TRUST E DOPO DI NOI Il volume nasce dall intensa attività di studio portata avanti dall omonimo Gruppo di lavoro istituito presso l Associazione Il Trust in Italiae traduce, in circa 300 pagine, gli anni di lavoro ed applicazione sul campo del trust accanto ai genitori.

29 Allegato: Il Trustee

30 IL TRUSTEE - NOZIONE L art. 2 della Convenzione de L Aja del 1 Luglio 1985 introduce la definizione di trustee nell ambito della nozione di trust: Il trustee è investito del potere e onerato dell obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. L ufficio di trustee in Italia non costituisce ad oggi attività riservata. Ne consegue che l ufficio di trustee può essere ricoperto da qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica.

31 IL TRUSTEE - FUNZIONE Sul piano giuridico, il Trustee è colui il quale acquista la titolarità dei beni istituiti in trust, ma in ragione dell effetto segregativo del trust, detti beni non entrano nel suo patrimonio personale e non possono essere aggrediti dai suoi creditori personali; Il patrimonio in trust dovrà essere gestito ed amministrato dal trustee nel rispetto delle finalità del trust e in ottemperanza alle previsioni volute dalla Famiglia e formalizzate nell atto istitutivo di trust; Nell esercizio delle sue funzioni, pur non necessitando delle autorizzazioni previste per il tutore ed il curatore, ha delle responsabilità nascenti dalla realizzazione dello scopo del trust e dalla legge scelta dal disponente.

32 FORMA SOCIETARIA L esperienza italiana dimostra come il trustee sia prevalentemente rappresentato da professionisti o da società di emanazione bancaria. La scelta del trustee di emanazione bancaria garantisce al cliente: certezza di solidità economica del trustee in virtù dell appartenenza ad un gruppo bancario; un forte controllo in capo al trustee essendo la società soggetta, nell ambito del gruppo bancario, alla vigilanza di Banca d Italia; elevato livello di riservatezza.

33 VERIFICA SUL TRUSTEE Il cliente interessato al conferimento dell incarico ad un trustee deve verificare in via preliminare e preventiva che: 1. Il trustee sia in grado di gestire qualsiasi tipo di bene trasferito nel fondo in trust, valutando le eventuali policies adottate dal trustee interpellato. Ricordiamo che possono essere oggetto del trust tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto. 2. L assetto organizzativo del trustee sia idoneo ed adeguato.

34 ASSETTO ORGANIZZATIVO PROCEDURE INFORMATICHE Il trustee deve adottare applicativi per la gestione degli adempimenti amministrativi e contabili dei trust. PROCESSI AZIENDALI Il trustee deve mappare e normare i processi aziendali (sia interni che in outsourcing) in modo rigoroso al fine di applicare un efficace sistema dei controlli. ORGANICO Il trustee deve avere un personale interno altamente qualificato sia di estrazione bancaria che di origine professionale. PRESIDIO DEL RISCHIO OPERATIVO POLIZZA ASSICURATIVA Il trustee deve avere una polizza assicurativa RC Professionale al fine di garantire ciascun trust in portafoglio.

35 CONTATTI Francesco Rossi Presidente Giovanni Marafante Amministratore Delegato Aletti Trust S.p.A. Via Roncaglia, Milano Tel

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