Tematiche e problematiche di: In questo Numero: NewsLiftLetter Anno XIV n. 01 GENNAIO 2012 ******

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1 Registrazione N. 259 Tribunale di Roma anno anno di pubblicazione: 1999 Periodicità 12 numeri Organo mensile di informazione tecnica fiscale normativa amministrativa del lavoro Pubblicazione specifica di tematiche di certificazione CE, Direttive di Nuovo Approccio, Notifica Abilitazione e altre autorizzazioni Organismi Notificati, Autorizzati e Soggetti Abilitati Accreditamento Organismi Ispezione NewsliftLetter SPECIAL Notified & Authorized Bodies Il numero attuale si compone di NN. 86 pagine Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini Invio periodico mensile via in abbonamento gratuito previa autorizzazione e registrazione sul sito e spedizione cartacea a Enti di cui all obbligo di conoscenza Mailing list: nn. 600 Direzione: Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A Edizione, Redazione ed Amministrazione: Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A Tel.: Fax: info@newsliftletter.it Organizzazione Impaginazione Grafica Stampa Aggiornamento on-line: Linda Rodica Mihaela Baranciuc Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione, non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. E consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte. ****** Per la natura stessa dell operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e degli Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento all UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati da cui attinge notizie, fatti e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni ai Ministeri di riferimento, pubblicando quant altro pervenuto da altri all associazione stessa o al Direttore responsabile del periodico stesso. In questo Numero: Pag. 2 Editoriale Pag. 5 Osservazioni al CEI Pag. 8 Lettera al Sindaco di Roma Pag. 12 Lettera al CONPIAI Pag. 14 OdG Riunione App. Sollevamento UNI Pag. 15 Quesiti e risposte Pag. 16 Sintesi Riunioni UNI Commissione Ascensori Pag. 17 Sintesi Riun. precedenti UNI Commiss. Ascens. Pag. 18 Resoconto Riunioni UNI Commiss. Ascensori Pag. 27 Quesiti e risposte UNI Pag. 29 Progetto Imprese per l Italia Pag. 56 Progetto Clausola salvaguardia (art. 18) Pag. 60 Soppressione Enti e Organismi Pag. 64 Quindici milioni dichiarano zero! Pag. 66 Lettera Linguiti e risposta Pag. 68 Incentivi sulla sicurezza lavoro Pag. 69 Lettera Anacam Liguria e risposta Pag. 72 DM 11/4/2011 Reg. Lombardia Linee indirizzo Pag. 76 Elevatori: lettera e risposta Varisco Pag. 82 CENTC10 Raccomandazioni agli OONN Pag. 86 UNION Elenco Organismi Associati Tematiche e problematiche di: Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale Certificazione CE Accreditamento Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari quesiti risposte proposte Attività MiSE Direzione Generale Vigilanza e Normazione Tecnica Legislativo, Consiglio di Stato Corte Costituzionale / Giurisprudenza Pareri legali e Pareri tecnici Comportamento dei non iscritti Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati Comportamento imprese di manutenzione Comportamento amministratori condominiali Prodotti in attesa di regolamentazione (impianti di sollevamento, etc.) Lift & Machinery Notified Bodies Group Bruxelles Uni Cei: norme e informativa varia Attività dell associazione Aggiornamento normativo Comitato di Controllo Codice Deontologico Union Conflittualità tra Organismi Accredia Ente Unico Italiano Lettere di segnalazioni pervenute e risposte Assemblee convegni riunioni DPR 462/01 operatività e problematiche DM Art. 71 operatività e problematiche Pagina 1

2 L Editoriale quer pasticciaccio brutto dell'accreditamento (e del suoi monti, valli e dintorni). Non mi attirerò di certo le simpatie di chi o di coloro ai quali alludo, con riferimento ai costi di cui all'abuso dell'autorità loro concessa (e non contrastata). Come calcolarli? C'è qualche ente di parte terza che, intanto, in Italia, possa essere adito per un giudizio oggettivo, quindi di correttezza del costo di un servizio? Ci si puoi rivolgere, in assenza di intervento di chi attraverso il silenzio manifesta di fatto l'assenso, come l'apposita (...mercato, concorrenza, consumatori, Vigilanza (!), Normativa Tecnica) direzione generale MSE, ad altri per essere aditi in sua vece, della formulazione di un giudizio di congruità dei costi di accreditamento? Certo che se si pensa alle gare di appalto, alla miriade di voci le quali alla fine determinano l'offerta del prezzo finale, ci sarebbe da sorridere, essendo il caso di specie delle tariffe Accredia infinitamente meno complicato. Eppure, in questa nostra Patria del diritto, laddove ciascuno può ottenere risposte a dubbi, perplessità, ingiustizie senza necessariamente rivolgersi ad uno dei tre gradi di giudizio, occorre dire che, finora, la chicchessia quotazione era frenata dalla concorrenza che consigliava ad automorigerarsi ove la famelicità dell'esosità non ne determinasse l'esclusione: qui invece ci troviamo davanti ad un fatto assolutamente nuovo. Per la prima volta, infatti, abbiamo un soggetto privato, peraltro dichiaratamente "associazione no profit, al quale è stata attribuita la primogenitura (senza possibilità di altri..figli) di "ente unico", pertanto, non con la possibilità, ma della certezza di consapevolezza dell'assenza di concorrenti! di cui però è pervasa la forca caudina dell'on che non può farne a meno, solo ad ottenere quel certificato (o certificati, ma qui l'analisi riflette la sola direttiva ascensori), a pena l'annullamento dell'autorizzazione in precedenza ottenuta dal MSE o ex MAP. Il tutto, interessando oltre 100 organismi, PMI, i quali hanno finora campato di questa sola attività, alcuni da dieci anni, rischiando oggi di chiudere baracca e burattini. Prospettiva, questa, appena edulcorata dalla possibilità di vedersi acquisiti, a prezzo stracciato, dai Grandi Organismi (peraltro, ben diciotto di questi, già Alpi o ex novo iscritti ad una loro, nuova, associazione, si dà qui tuttavia conferma di costituzione e della denominazione sociale: "CONFERMA"...appunto) i quali bigs, di tale situazione, non possono non gioire (qualcuno, come il sottoscritto, afferma che tutto volge a loro favore, non per volere del Fato, quanto perché i "piccoli sono troppi": motivo ricorrente e fin troppo sfruttato, semplicisticamente, da molti - imprese di manutenzione comprese - senza essere giustificato). Tornando ab origine, appare del tutto consequenziale che, ove il costo non possa essere sopportato da quel miserrimo fatturato di certificazione (la sola, ricordiamolo!, che dovrebbe passare sotto accreditamento) quanto, invece, supportato da quel...poco 94,5% di ispezione (alias: verifiche periodiche e straordinarie di cui agli artt. 13/14 DPR 162/99, incorporate da Accredia nell'unicum dei costi di accreditamento, la sopravvivenza economico/funzionale/operativa di tali PMI del settore, appare di tutta evidenza che sia compromessa. Vorremmo qui ricordare quanto Union osservò al Ministero, Direzione Generale sopra citata, "appena" nel settembre 2011, non ricevendo...puntuale risposta, per cercare di salvare il salvabile. E cioè: la naturale, logica, normativamente legale, separazione delle verifiche dalla certificazione, disquisendo in tale relazione delle norme di riferimento, laddove l'ispezione è correttamente posta, inserita, chiarita. Ed acquisita. Non vorremmo che tale mozione/memoria fosse interpretabile quale silenzio-rifiuto: se così fosse, rimarrebbe la sola strada giudiziaria. Appare sicuro, peraltro, (parere già espresso dai legali), il responso di sospensiva che il TAR darebbe all'art.13 Dpr 162/99. Ma cosa succederebbe? Semplicemente, il MSE si troverebbe davanti ad un blocco complessivo di tutta l attività di noi OONN, a meno che, a quel punto, non provvedesse ad apporre quelle poche righe di revisione del menzionato art.13 del citato DPR 162/99. Revisione che chiediamo. Invano. Pertanto, chiediamo che non si faccia in modo che lo...spread arrivi al punto di far aumentare il costo di noi tutti e, moralmente in primis, quello di una tardiva attivazione MSE. Chi potrebbe valutare la portata, le ripercussioni, il clamore mediatico, i costi determinati dall'assenza di sicurezza del controllo dei ascensori? Si osservi che il bicchiere mezzo colmo trae la sua conclusione sia sotto l'aspetto di tali incomprensibili quotazioni, vessatorie delle sole PMI (i grandi OONN traggono il loro consistente fatturato da una moltitudine di "moduli" di accreditamento in relazione a molte altre direttive di prodotto), sia anche per effetto di un art.13 che nulla c'azzecca con l'accreditamento e che, però, colpisce economicamente in tale caotico contesto, ponendo tali piccoli OONN nella condizione di non poter competere. Andando verso la comprensione di quanto all'analisi specifica, può essere d'aiuto a chi legge Pagina 2

3 questo mensile, in relazione a quanto egli deve conoscere, considerare che i parametri di costo sono, almeno in partenza (alias, lettura della documentazione di iniziale valutazione dell'accreditando), esattamente gli stessi? E, pertanto, è ammissibile che sia concepibile il principio di una stessa quotazione per un esame documentale della "pratica" che contempli l'analisi di più moduli, rispetto ad altra che ne ha solo uno? Significando che osservare una pagina abbia lo stesso costo-tempo, indifferentemente, così come esaminarne cinque o dieci? Si vorrebbe, in proposito, qui (non) rimembrare che tale metodo/metro fu lo stesso "congegnato" dall'allora Ministero delle Attività Produttive quando decise, a proposito delle "sue" altre tariffe (Legge n. 52), sempre a carico degli stessi soggetti Organismi (quella volta, 2004, originate dai "servizi resi" per la concessione delle autorizzazioni), così obbligando Union ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato, conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato a favore dell'associazione, per cui tali tariffe furono abolite, seppure il Dpr 214/2010 non ne abbia tenuto conto, riproponendole, quindi dando luogo ad altra diffida all'attuale MSE che...puntualmente ignorata ha originato di recente nuovo ricorso al T.A.R. Lazio (esame previsto: 15 gennaio 2012). Proseguendo tuttavia nella situazione tariffe Accredia, cinque gg. con due auditors (a 900,00 pro die, oltre, ovviamente, ai costi di trasferimento ed eventuale (?) sosta), sono parsi a tutti, troppi, inconcepibili, solo a riferirsi al precisato solo modulo di direttiva ascensori. Ci fermiamo qui, perché vorremmo ampliarne di altre considerazioni. Non di contorno. Infatti, è vero o no che la complessità e l'ambiguità (si legga: "interpretazione", in senso bonario) delle norme è tale che, ove ci si trovi dinanzi un verificatore accrediano discutibilmente preparato, ovvero eventualmente acquisito part-time dal mercato, ovvero-bis non dando luogo al puntuale accreditamento entro i tempi per cause indipendenti dall'on, l'uso di altri analoghi ricorsi potrà diventare non un fatto isolato?. E, quindi, quanto costa a questa collettività, non solo di OONN, in denaro, tempo e fastidi, questa utilizzazione di "ricorso ai ricorsi"? Oppure, si crede che, supinamente, si possa accettare il ruolo di vittime sacrificali? Non c'è ambito, è vero, in cui un cattivo uso del diritto non produca danni. Per "diritto", nella fattispecie, si intende quello - ma non il solo, come vedremo - dell'ente Unico, di non aver preso in alcuna considerazione le valutazioni, espresse per iscritto e verbalmente, a seguito delle tre riunioni-tariffe alle quali il sottoscritto nella qualità di presidente di associazione rappresentativa proprio dei piccoli OONN, è stato invitato da Accredia. Mi chiedo, oggi, quale sia stata l'utilità di tale mia partecipazione (forse quella di dimostrare della mia presenza?), non essendo stata spostata una sola virgola alle tre ipotesi dalle quali, quella indicata quale male minore, avrebbe dovuto permettere di poter essere rivisitata, rispetto al solo punto previsionale, di partenza, resa poi definitiva. Ne' può essere d'effetto la parzialità di beneplacito delle altre due associazioni, presenti a tali incontri, in quanto prevalentemente rappresentative di grandi OONN. Ne', ancora, MSE e Comitato di Sorveglianza, aditi in proposito (si legga: decisioni finali), hanno ritenuto di obiettare alcunché su tali, opinabili, quotazioni. E, allora, da chi siamo difesi? Dal contraddittorio dei pareri (a favore) e dalle interpretazioni (contrarie), gli uni a favore (dell'ente unico) e le altre.., pure?? Fare un accreditamento significa seguire pedissequamente una serie di passaggi codificati, seppure non proprio alla lettera, e siccome le lettere non sono mai chiare (se si eccettua quella che stabilisce una "convenzione" tra i Ministeri e Accredia), va da sé che uno di questi "passaggi codificati" sia stato tenuto in assai poca valutazione se, come è stato dimostrato, dalle non poche lettere di pseudo chiarimento trasmesse da ambedue le parti interessate, è emersa assai confusione procedurale, operativa e di sistema ma nessuna, invece, che riguardasse le tariffe! il "che" conduce alla troppa frettolosità del MSE ad affidare l'incarico, stilando un formale atto di convenzione e togliendosi di torno una patata bollente. Ma è questo il "sistema" che avrebbe dovuto infondere efficienza e merito? O é piuttosto, oggi a giuochi iniziati, un sistema amministrativo fondato sull'incertezza del diritto? Da parte di chi è costretto a sottostare senza avere un "qualcuno" che possa ascoltarlo? E - dal momento che è ciò al quale assistiamo impotenti - non possiamo non scomodare quella particolare forma di discrezionalità e di arbitrio che si tenta di giustificare da un "atto giuridicamente dovuto". C'è certamente, in partenza, la responsabilità di una classe dirigente ministeriale la quale, forse impreparata al gravame del compito, ha condotto in porto un delicato problema, guardando più alla parte a lei dovuta, che non quella sostanziale del dopo. Aver ignorato o minimizzato questo aspetto, è semplicemente preoccupante, a maggior ragione dell'evidenza di oggi di cui nessuno obietta: Pagina 3

4 tuttobenemadamalamarchesa! La burocrazia, le norme, i vincoli dovuti all'appartenenza all UE e, quindi, l'accreditamento, non possono ignorare l'impatto economico/sociale sui piccoli OONN - realtà presente ed operante in molti contesti produttivi - ove non si voglia propendere per una strategia di esistenza dei solo grandi enti, legata all'applicazione, sic et simpliciter, di norme giuridiche e partendo, pertanto, dall'aborrente presupposto che tutto ciò che non è esplicitamente permesso sia vietato: vietato non pagare i costi per non sparire? La Costituzione non lo prevede in nessun modo ma le prassi amministrative e giudiziarie - le uniche che contano per la vita di ciascuno di noi - seppure ispirate proprio a principi liberticidi, si possono sempre diversamente scomodare della complessiva analisi, attivandosi, laddove alcuni loro presupposti vandali fossero dimostrabili probatori da una parte e non probanti dall'altra. Non serà un anno sereno per l'accreditamento, ma non solo, e se un consiglio possiamo esprimere al Direttore Generale di Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica del MSE, è quello di convocare urgentemente un "tavolo delle parti" per discutere di questa complessiva situazione. Sarebbe il minimo sperabile!... Iginio S. Lentini Pagina 4

5 From: Sergio Sciancalepore Sent: Wednesday, January 11, :09 PM To: Subject: I: c.a. dott. Iginio lentini Presidente UN.I.O.N. Trasmetto le osservazioni presentate, a nome di UNION, al CEI in relazione al Progetto in inchiesta pubblica C.1080 " Atmosfere esplosive per la presenza di Gas - Classificazione dei luoghi Guida all'applicazione delal norma CEIEN (CEI 31-87): Distinti Saluti Ing. Sergio Sciancalepore Da: Info Ecc srl [mailto:info@eccsrl.it] Inviato: lunedì 9 gennaio A: dt@ceiweb.it Oggetto: Spett.le DT CEI Si trasmette in allegato Formulario IP con commenti al Progetto in inchiesta pubblica C.1080 " Atmosfere esplosive per la presenza di Gas - Classificazione dei luoghi Guida all'applicazione della norma CEIEN (CEI 31-87): Distinti Saluti ing. Sergio Sciancalepore UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati Via Sergio Forti, Roma Tel. 06/ ALLEGATO DATA NOME DEL COMPILATORE (*) SOCIETA /ENTE (*) PROGETTO 09/01/2012 Sergio Sciancalepore UN.I.O.N. ( ECC srl) C (*) Riferimenti a cui essere contattati: info@ eccsrl.it Sigla/logo del compilato re Articolo Paragraf o Figura/ Tabella Tipo di commento (Generale/ Tecnico/Ed itoriale) COMMENTI UNION G Manca il riferimento al DM 27 marzo 1979 che riconosce l efficacia di un sistema di sicurezza ai fini della prevenzione dei rischi di PROPOSTE DI MODIFICA Dopo il DPR 15 novembre 1996 aggiungere D.M. 27 marzo 1979 NOTE dell Organo Tecnico CEI responsabile del progetto Pagina 5

6 esplosione e/o di incendio, ai sensi del terzo comma dell art.70 del DLgvo 81/08. UNION T Il datore di lavoro ha l obbligo ex DLgvo 81/08 di ripartire in zone, a norma dell allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive classificate in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfera esplosiva. Le definizioni di Zone 0,1,2 o 20,21,22 del DLgvo 81/08 differiscono da quelle della Norma CEI sia in riferimenti di spazio (luogo area) che di tempo (ZONA 0 :è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente continuamente o per lunghi periodi o frequentemente; Zona 1 : è probabile che avvenga occasionalmente durante la normale attività - è probabile sia presente occasionalmente durante il funzionamento normale. Riconoscimento di efficacia di un nuovo sistema di sicurezza ai sensi dell art.395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n G.U. 19 maggio 1979, n Dopo il comma 1 aggiungere: Le definizioni di zone a norma dell allegato XLIX e della Norma CEI EN sono equivalenti. oppure Le definizioni di zone a norma dell allegato XLIX e della Norma CEI EN differiscono solo per la definizione di zona 2. Nell ambito della presente Guida si fa riferimento alle definizioni della Norma CEI EN ZONA 2: durante le normali attività non è probabile la formazione. o qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata / non è probabile sia presente durante il funzionamento normale ma, se ciò, avviene,è possibile persista solo per brevi periodi. Dettagli legge Prevenzione incendi Antincendio Gazzetta Riconoscimento di efficacia di un nuovo sistema di sicurezza, ai sensi dell'art. 395 del D.P.R , n. 547 (deroga agli artt. 239, 330 e 354 del D.P.R. n. 547/55) Decreto Ministeriale altro settore Sicurezza documento Decreto Ministeriale data - numero documento 27 marzo n. 0 Pagina 6

7 data - numero fonte- n. organo emanante IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dal decreto medesimo; Visti gli articoli 329,330 e 354 del suddetto decreto, con i quali vengono regolamentate, ai fini di sicurezza, le installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione e di incendio; Vista l'istanza della ditta Rizzoli editore S.p.a. tendente ad ottenere il riconoscimento di efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, di un nuovo sistema di sicurezza in luogo di quanto prescritto dai precitati articoli 329, 330 e 354, per le installazioni elettriche antindeflagranti e di tipo stagno"; Sentito il comitato speciale per l'attuazione delle nonne costituito in seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, il quale ha espresso parere favorevole al riconoscimento di efficacia del sistema presentato dalla Rizzoli; Considerata l'opportunità di effettuare il predetto riconoscimento di efficacia di un nuovo sistema di sicurezza; Decreta: Art. 1 E'riconosciuta l'efficacia, ai fini della sicurezza, del nuovo sistema conforme alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto, la cui adozione consente di derogare all'attuazione delle prescrizioni sulle installazioni elettriche antideflagranti contenute negli articoli 329, 330 e 354 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato A Per la sicurezza dei locali ove sono installate le rotative deve essere predisposto un impianto di aspirazione e ventilazione idoneo a mantenere nell'aria ambiente la concentrazione di vapori di toluolo al di sotto dei limiti massimi tollerabili (0,01% in voi.), il quale deve essere integrato con l'installazione di adeguati dispositivi che diano in permanenza il controllo della atmosfera, onde garantire concentrazioni di toluolo nell'atmosfera stessa non superiori ai valori più avanti indicati, ai fini della prevenzione dei rischi di esplosione e/o di incendio. A tale scopo devono essere installati rilevatori a funzionamento indipendente in ogni cappa di asciugamento degli elementi stampa. I rilevatori devono: a) essere idonei per i vapori di toluolo e garantiti come tali dal costruttore; b) essere installati secondo le indicazioni del costruttore e le norme della buona tecnica; c) essere costruiti in esecuzione antideflagrante; d) essere tarati per poter dare un allarme, con segnale luminoso e acustico, in luoghi sicuramente presidiati, al raggiungimento di un valore di concentrazione di toluolo dello 0,18% in volume; e) essere tarati per poter operare il blocco automatico delle apparecchiature elettriche di alimentazione del macchinario al raggiungimento di un valore di concentrazione di toluolo dello 0,36% in volume. I guasti interni del sistema di controllo o la mancanza di alimentazione dello stesso devono dare un segnale luminoso ed acustico non tacitabile in luoghi presidiati onde il personale possa attuare gli opportuni interventi. Gli impianti elettrici di sicurezza (sistemi di controllo, luci di emergenza, ventilatori, ecc.) devono avere un'alimentazione indipendente da quella del macchinario generale e devono essere di esecuzione antideflagrante, se ubicati in zona pericolosa. L'interruttore generale del sistema di blocco deve essere onnipolare, installato fuori della zona di pericolo oppure in esecuzione antideflagrante. L'efficienza del sistema di controllo deve essere verificata a cura di personale idoneo secondo le istruzioni e le modalità stabilite dal costruttore. I controlli devono essere annotati su apposito registro indicante la data e l'ora dell'effettuazione. La frequenza dei controlli deve essere almeno trimestrale. Pagina 7

8 Roma, Prot. Racc.ta Via TNT E p.c. Egr. Sig. On. Gianni ALEMANNO Sindaco del Comune di Roma Gabinetto P.zza del Campidoglio, Roma Responsabile dell Avvocatura Comunale Via del Tempio di Giove, Roma Oggetto: D.P.R. n.162/99 & s.m.i. Regolamento della Direttiva Ascensori 95/16/CE - Impianti di ascensori e montacarichi di proprietà Regione Lazio - Segnalazione e contestuale mozione di richiesta di intervento ai fini dell obbligo di effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie di legge. Premesso l invito alla Regione Lazio ad adempiere agli obblighi di legge, nel merito dell effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie (art Dpr 162/99) e nella qualità dello scrivente di Organismo Notificato - soggetto competente per l effettuazione delle suddette verifiche; Rimasta priva di riscontro anche l ultima lettera-racc.ta del , allegata alla presente ai fini della conoscenza di cui alle mancate obbligazioni; Considerata la rilevanza dell art. 12 Capo II commi del citato Dpr 162/99, il quale, in particolare, al c.5, dispone che è fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche,le comunicazioni di cui al presente articolo, richiamate al precedente c.4 laddove si obbliga il proprietario dell impianto all invio di comunicazione di cui al c.1 al Comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l effettuazione delle verifiche periodiche ; Sottolineato il successivo disposto del c.7 il quale assegna la responsabilità allo scrivente, quale organo deputato del controllo, di dare tempestiva comunicazione al Comune territorialmente competente, dell inosservanza degli obblighi imposti dal presente Regolamento rilevata nell esercizio della sua funzione ; Aggiuntivamente rilevato stante l impossibilità di effettuare le verifiche di specie - le consequenziali prescrizioni del c.2 art.13 del più volte richiamato Dpr 162/99, laddove Il soggetto che ha eseguito la verifica rilascia al proprietario nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l esito al competente Ufficio comunale per i provvedimenti di competenza e che (c.4 stesso Dpr) il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell impianto ; Constatata la perdurante latitanza dei controlli di legge su tali ascensori e montacarichi, sono pertanto venute meno le disposizioni del c.3 di tale art.13 Dpr 162/99 qui di seguito richiamate: Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in p r e c e d e n t i verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell impianto le suddette operazioni. Pagina 8

9 A seguito di quanto complessivamente esposto si chiede a codesto Comune, territorialmente competente, di intervenire per i provvedimenti di competenza i quali, stante la situazione venutasi a creare, obbligherebbero peraltro oggi alla produzione di verbali con esito probabilmente negativo e, pertanto, conseguentemente, disponendo il fermo degli impianti da parte del competente ufficio comunale fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole (art.14-c.1 Dpr 162/99). Si rimane in attesa e si porgono distinti saluti. E p.c. Confindustria-Sit e UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati (pubblicazione sull organo di stampa NEWSLiftLETTER) Dr. Iginio S. Lentini Presidente Legale Rappresentante I.N.C.S.A. Srl Roma, Prot. Racc.ta Via C.E. TNT Spett. REGIONE LAZIO c.a. Arch. Antonietta PISCIONERI Via Garibaldi Raimonda, Roma e p.c. p.c. Presidente On. R. POLVERINI Dirigente Ufficio Legislativo Ministero dello Sviluppo Economico Dip.to Impresa ed Internaz.ne Direz. Gen.le Mercato, Consorrenza, Consumatori, Vigilanza, Normativa Tecnica Div. XVIII Dirigente Ing. V. CORREGGIA Via Sallustiana, Roma Oggetto: verifiche periodiche impianti ascensore dpr 162/99 artt Gentile Arch. Piscioneri, a seguito della nomina della presidente Polverini, alcuni uffici, le cui funzioni nei precedenti nove anni consentivano di individuare i responsabili delle varie attribuzioni operativo/funzionali, hanno subito trasformazioni. Ciò premesso, lo scrivente è costretto ad una ultima lettera che fa seguito quindi alle pregresse, indirizzate a chi si riteneva (informazioni della Regione stessa) fosse l interlocutore di quanto in oggetto, allo scopo di pervenire ad una soluzione di una problematica che ormai si trascina da quasi un anno senza, tuttavia, alcun risultato. Pagina 9

10 Siamo stati di recente indirizzati a Lei quale dirigente del servizio specifico afferente alla responsabilità della sicurezza nel governo di esercizio dei complessivi impianti (ben 31 nella sola sede di V.C.Colombo), chiarendo che nei suddetti 9 anni, l incarico di effettuazione della totalità delle verifiche biennali prescritte dalla citata legge, è stato affidato allo scrivente Istituto Nazionale Controllo Sicurezza Ascensori, Incsa srl con sede, peraltro, nella stessa Eur. Da uno dei funzionari che si sono succeduti in questo frattempo alla Regione Lazio, tale incarico è stato a noi chiesto di rinnovarlo, alle stesse particolari condizioni precedenti, trasmettendo pertanto, sei mesi fa, alla Regione l assenso scritto, tuttavia, anche questa lettera, è rimasta senza alcun riscontro. Va da sé che tutti gli 80 ascensori risultano oggi, ancorché carenti dal punto di vista del comunque obbligo legislativo di verifica biennale, tuttavia anche sotto l aspetto della sicurezza di esercizio, come dimostrano peraltro alcuni verbali redatti fino al quel momento, dai quali potrebbe già essere maturato l obbligo di dimostrazione dell avvenuta effettuazione di verifica straordinaria (art.14 Dpr 162/99), in presenza di sostituzione di parti (art. 2 comma 1-lett.i) DPR 162/99) o di altre peraltro interessanti la sicurezza dei trasportati. Si citano, ad ogni buon bisogno, le specifiche disposizioni che la legge assegna (art.13 dpr 162/99) al proprietario dell impianto: comma 3 Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica periodica fa eseguire dal manutentore dell impianto le suddette operazioni. Comma 4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell impianto. Risulta pertanto di tutta evidenza come tuttora gli ascensori siano assenti del giudizio di terzietà dell Organismo Notificato il quale, alla presenza dell impresa di manutenzione (anch essa per legge egualmente obbligatoria), deve effettuare le verifiche di specie. Si informa peraltro che il sottoscritto, autorizzato dal Ministero di riferimento anche quale Organismo Abilitato alle altre verifiche di cui al DPR 462/01 (impianti di messa a terra, elettrici, locali con pericolo di esplosione, dispositivi per le scariche atmosferiche), è parimenti in attesa di conoscere, a seguito di quanto in proposito trasmesso alla Regione Lazio, le decisioni di previsione per l esecuzione degli altri adempimenti di cui alla sicurezza dei lavoratori. Distinti saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente Legale Rappresentante Istituto Nazionale Controllo Sicurezza Ascensori I.N.C.S.A. S.r.l. Pagina 10

11 Roma, 22/09/2011 SPETT.LE REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE AREA UFFICIO TECNICO VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, ROMA (RM) Prot. N Racc.ta A/R Oggetto: verifiche periodiche e straordinarie art. 13 e 14 DPR 162/99 e DPR 214/2010 rinnovo convenzione richiesta riscontro In relazione, all'oggetto, va premesso che, a seguito della ristrutturazione dei compiti relativi alle varie operatività/funzionalità, (fino ad allora il referente era il Dr. Tritto) della Regione, nessuna comunicazione ufficiale dell'ufficio/funzionario ci è mai successivamente pervenuta al fine di definire il modus di rinnovo del contratto di cui all'oggetto da noi peraltro curato da oltre dieci anni. Infatti, con Vostra del 07/09/2010 con protocollo ci chiedevate la disponibilità del rinnovo del contratto che peraltro abbiamo già accettato (si veda nostra allegata prot. N /10/MC). Tuttavia ad oggi nel limbo in quanto non formalmente finalizzato. Infine si chiariscono per correttezza i vari passaggi ed i tentativi di pervenire al chiarimento : 20/09/2010 su richiesta del Dr. Tritto inviata a mezzo fax al n XXXXXXXX la nostra del 09/09/2010 prot /10/MC; 17/01/2011 inviato fax al n XXXXXXXXXX su richiesta del Dr. Padovani; 24/02/2011 inviato fax al n XXXXXXXX; 21/04/2011 inviata mali all'indirizzo XXXXXXXX su richiesta del Dr. Garofalo, a seguito di colloqui con il nostro Ing. Claudi; 20/07/2011 inviata mais all'indirizzo XXXXXXXX su richiesta del Dr. Garofalo a seguito di colloquio con il nostro Ing. Claudi. Concludendo, tali verifiche di legge di cui alla responsabilità dello scrivente Organismo Notificato, seppure di fatto assegnate in forza della risposta positiva da noi fornita, tuttavia risultano in effetti carenti del documento firmato, così come avvenuto nel passato (gestione Dr. Tritto). Si rimane in urgente attesa della definizione. Si porgono i migliori saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente Legale Rappresentante I.N.C.S.A. Srl Pagina 11

12 nut Roma, C.a. Sig.Coretti. Alla Presidenza CO.N.P.I.A.I. Viale dell'industria, Busto Arsizio VA Oggetto: bollettino informativo ''Co.n.p.i.a.i. Flash" Intanto plaudo alla ricomparsa dell'organo informativo, seppure in coincidenza del Natale e degli Auguri i quali, almeno per il Buon Anno, esterno per i rimanenti, corposi, 341 giorni! Debbo peraltro prendere spunto di quanto l'articolista, non firmatario, scrive su tale organo di stampa, sul pezzo titolato "OO.NN.: qualche novità", non trovandomi d'accordo su alcune considerazioni di cui alcune motivate da non corretta conoscenza del quantum di interesse e responsabilità degli Organismi Notificati. Qui di seguito le conseguenti osservazioni: "Controllo reale ed efficace sugli OONN", di cui all'obbligo dell'accreditamento. Il punto merita un chiarimento, soprattutto se accostata a ciò che nel seguito se ne sottolinea sulla reale consistenza dei compiti dell'ente unico di accreditamento e, di riflesso, sul "controllo" (riferimento ovvio alle verifiche di art. 13 e 14 Dpr 162/99 e 214/2010). Va in proposito condiviso quanto affermato dal Dir. Gen.le Accredia in occasione di incontro con altra associazione di categoria dei manutentori, laddove "non c'è efficacia dell'attività di accreditamento se non è accompagnata da un'altrettanto attività di sorveglianza sul mercato. Occorre che alla fine della catena...(omissis) l'operatore sul mercato (alias: ON) sia in qualche modo verificato, anche a campione, da un pubblico ufficiale (autorità di polizia giudiziaria)". Aggiuntivamente detto che Accredia non è titolata a tale riguardo (basti solo osservare il Regolamento n. 765/ ) e quindi se si verificano irregolarità non ha potere di intervenire, si ritorna alla Vigilanza che deve essere esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico; trattandosi di verifiche (e non di certificazione CE), il controllo andrebbe parimenti effettuato su tutte le altre (cito solo a titolo non esaustivo quelle del Dpr 462/01 le altre del DM , le altre in sofferenza ancora da "sistemare" di apparecchiature marcate e non marcate CE, le quali tutte raggiungono un.. piccolo totale di oltre 1.600,00 di cui 900,00 di ascensori e montacarichi). Ciò, tuttavia, non significa che Accredia non possa istruire, e di conseguenza seguire, reclami e segnalazioni che arrivano dal mercato, tuttavia "attenzionate" in occasione della verifica annuale di sorveglianza (..che avviene con lo steso meccanismo della verifica in sede ON e con l'accompagnamento in sede di impianto). Quanto al secondo aspetto che qui preme parimenti affrontare di cui ad altro contenuto di tale articolo: "Cesseranno di operare quegli OONN che spesso incontriamo nelle quotidiane e ci provocano non pochi dubbi", premessa la veridicità dell'assunto, evidentemente non in assoluto, ci si dovrebbe preliminarmente interrogare sulle seguenti domande: a) Opera l'azienda di manutenzione nell'intento di scoraggiare l'apporto di tali OONN? b) Pur se la scelta dell'organismo non dipende dal manutentore, tuttavia questi ha molti più frequenti rapporti con l'amm.re condominiale, ovvero proprietario dell'impianto, non foss'altro semestralmente: ha mai sentito il bisogno, nell'interesse della maggiore e migliore sicurezza dell'ascensore, di consigliare il suddetto a garantirsi il servizio di Organismi iscritti ad una delle due associazioni di categoria? Pagina 12

13 c) Ha mai pensato, nell'uno ed altro caso, di rivolgersi a queste associazioni per far osservare il comportamento di tale ON, peraltro sottoscrittore di un codice deontologico (nei casi in cui questi ne fosse investito), oppure, diversamente, tutelato comunque da un Soggetto controllato, periodicamente istruito, obbligato a corsi annuali di refresher, informato di quanto avviene al NBLift a Bruxelles? d) Ha per caso dedotto della differenza tra questa figura di Organismo e, di altro, al contrario libero di agire e comportarsi senza nessuno, se non il mantenimento del contratto, lo obbligasse? Vorrei aggiungere che costoro rappresentano il 65% del totale dei 146 OONN autorizzati. Pertanto, e concludo, ciascuno di noi potrebbe fare qualcosa per non accettare supinamente l'irrimediabilità di quanto di negativo ne constata. Porgo cordiali saluti. p.s. Per la trasparenza di cui all'obbligo di pubblicazione, la presente sarà apposta sull'organo mensile di informazione e comunicazione NewsLiftLetter. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Pagina 13

14 A questa riunione parteciperà l Ing. R. Cianotti quale Presidente Commissione UNI Apparecchi di sollevamento Ns. Rif. - Sigla Milano, CONVOCAZIONE RIUNIONE CCT N 484 Ai Signori Membri della COMMISSIONE CENTRALE TECNICA Su richiesta del Presidente, ing. Paolo Cavanna, ci pregiamo invitarvi alla riunione che la Commissione Centrale Tecnica terrà: Luogo UNI Milano, via Sannio 2 Data Giovedì 16 febbraio 2012 Ora (fine prevista: 13.00) ORDINE DEL GIORNO con l Ordine del Giorno di seguito elencato. 1. Approvazione dell Ordine del Giorno N Approvazione del resoconto della riunione del 03/11/2011 N 463 REV. 3. Comunicazioni del Presidente: 3.1 Primi risultati relativi al monitoraggio dell Inchiesta Pubblica Preliminare dal 01/01/2011 ad oggi N Avvalimento della certificazione ISO Nomina di un nuovo membro CEN (Turchia) 4. Prima analisi della riorganizzazione delle Commissioni Tecniche UNI ed azioni conseguenti N Stato di avanzamento dei lavori della Commissione Attività professionali non regolamentate 6. Adozioni norme ISO citate nei riferimenti normativi di norme europee armonizzate N Technical Corrigenda ed Amendments dell ISO 8. Attività del CEN/BT WG Market Relevance 9. Decreto 10 maggio 2011 Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1,O1 e O2 (Catene da neve) N Varie ed eventuali 11. Chiusura della riunione Confidando nel Vostro cortese intervento, ringraziamo anticipatamente e porgiamo. Cordiali saluti. UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione Il Segretario della CCT Pagina 14

15 From: Squadrito Sergio Sent: Thursday, June 30, :04 PM To: Subject: Certificazione CE di piattaforme DPR 214/10 Spett.le UNION Ill.mo Presidente Ing. Lentini Con l'entrata in vigore del DPR 214/2010 di Modifica del DPR 162/99 sono stati ricompresi gli ascensori definiti "Lenti". Detti ascensori che, comunque seguono la normativa macchine e in particolare modo le EN ed 2011, di fatto essendo inseriti nell'ambito degli ascensori, e quindi ricompresi nel DPR 214/2010, possono seguire la prassi di certificazione CE degli ascensori, non ultima quella dell'allegato V e successivo Allegato VI che in tutto e per tutto è simile alla prassi dellacertificazione della normativa macchine. Ciò affermato gli OO NN notificati ai sensi della 95/16/CEE sono, alla luce delle nuova normativa, abilitati alla certificazione degli ascnsori lenti???? Comprende che per chi come Noi (OEC srl) è abilitato alla normativa macchine per gli impianti elevatori di cui ai punti 16 e 17 viene meno la necessità di mantenere detta abilitazione con conseguente risparmio visto il necessario accredidamento presso ACCREDIA, e quindi molto oneroso. NB la OEC srl da settembre dovrà cominciare al prassi per il rinnovo dell'accreditamento. Sicuro di un sollecito riscontro colgo l'occasione per porgere cordiali saluti Spadafora 30/06/2011 OEC srl Ing SERGIO SQUADRITO From: Giovanni Varisco Sent: Thursday, February 09, :19 PM To: Iginio Lentini Subject: "Ascensore lento" Caro Iginio, rispondo alla tua domanda. Se l'ascensore lento è una ex "piattaforma elevatrice", esso è una macchina e quindi non può essere applicata né la direttiva ascensori né il D.P.R. 162 (modificato dal D.P.R. 214). Ovviamente la velocità non deve superare 0,15 m/s (altrimenti sarebbe un ascensore "non lento"). La certificazione dell'impianto può avvenire secondo la direttiva macchine 2006/42/CE (in particolare secondo l'allegato IX - Esame CE del tipo). I requisiti essenziali di sicurezza da rispettare sono quelli dell'allegato I della direttiva macchine 2006/42/CE.(per l'imprigionamento si deve rispettare il requisito dell'allegato I il quale prescrive che "La macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto."). Se l'ascensore lento fosse stato costruito secondo la norma armonizzata EN 81-41, tale norma richiede (nel punto ) il bidirezionale come per un ascensore. Un abbraccio. Giovanni Pagina 15

16 Sintesi decisioni Riunioni Commissione ASCENSORI 15 settembre 2011 c/o UNI Nella mattinata si è svolta la riunione plenaria della Commissione Ascensori, mentre nel pomeriggio si è tenuta la riunione del GL-9 Revisione delle norme UNI &2. Si riassumono i punti all Ordine del giorno della riunione plenaria del mattino: - Si approva il resoconto della precedente riunione senza modifiche - Il Presidente Tattoli comunica che Fausto Linguiti e Alberto Marinoni stanno raccogliendo documenti tecnici sulle scale mobile e tappeti mobili al fine di verificare le criticità normative su tali apparecchiature. I risultati verranno messi a disposizione prima della prossima riunione del 29/11. - Il segretario informa che è allo studio un progetto di norma europea sulle scale e tappeti mobili soggetti a condizioni sismiche. - Si discute poi della etichettatura energetica che sta per essere introdotta sugli ascensori e l Ing. Faletto espone il suo punto di vista in proposito. Visto che l argomento è molto importante e poco noto ai presenti, si decide di dedicare una riunione straordinaria all esame dei documenti che costituiranno la futura ISO La riunione si svolgerà presso il dipartimento dell INAIL il giorno 11/11/ Si discute poi del chiarimento n. 157 relativo alle modalità di identificazione della funzionalità del teleallarme durante la prova automatica di funzionamento dello stesso. Essendo l argomento prettamente tecnico e mancando gli esperti del settore, si decide di discuterne nella prossima riunione del 29/11. - Si approvano all unanimità alcuni documenti e si decidono alcuni rappresentanti nelle prossime riunioni internazionali. Nel pomeriggio si svolge la riunione del GL-9 Revisione delle norme UNI &2, che inizia con l approvazione del resoconto della riunione precedente. Si passa poi a discutere e ad approvare il punto 21 della norma , concludendo i lavori di revisione della norma. Ing. Luciano Roccati Rappresentante UNION in seno alla Commissione UNI Ascensori Pagina 16

17 Sintesi decisioni Riunioni Commissione ASCENSORI 11 e 29 novembre 2011 c/o UNI Il giorno 11 novembre la Commissione Ascensori si riunisce presso la sede dell Ex-ISPESL di Via Mangiagalli 3 a Milano, non essendo disponibili sale riunioni presso la sede dell UNI. Scopo della riunione straordinaria è di mettere a punto il problema relativo alla nuova norma europea relativa alla classificazione energetica degli ascensori. Viene invitata la Dr. Milena Presutto di ENEA che illustra i meccanismi e le procedure seguite a Bruxelles per le certificazione e la classificazione energetica degli elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, ), regole che saranno seguite anche per gli ascensori. Si propone la formazione di un GdL, presieduto da Faletto, che dovrà preparare prima possibile una proposta di revisione del documento tedesco VDI 4707, già pronto per tale classificazione. Il giorno 29 novembre ci si riunisce presso la sede UNI di Milano, sia per la riunione plenaria, che per quella del GdL9 sulla revisione della norma Nella riunione plenaria del mattino della Commissione Ascensori, si discutono i seguenti punti: - Si approva il resoconto della precedente riunione senza modifiche e si porta a conoscenza che le nuove norme e sono ufficialmente in inchiesta pubblica dal 23/11/ Si discute poi del lavoro da fare per migliorare il documento VDI 4707 sulla classificazione ed etichettatura degli ascensori, ricordando l istituzione di un GdL ad hoc sul problema, che comunque andrà formalizzato nella prossima riunione - Iotti relaziona poi sui lavori del WG10 e su un emendamento che andrà a modificare la 81-80, relativamente ai contenuti dell emendamento A3 - Marchetti fa poi presente che è in revisione la norma sulle piattaforme - Corradini (GdL9) comunica che nel pomeriggio si ultimeranno i lavori di revisione della norma e si chiederà poi mandato alla Commissione, per apportare eventuali altre modifiche e integrazioni alla revisione della norma stessa (modifiche ad ascensori marcati CE,..) - Allegra (GdL7) espone alcune proposte di risposta su vari quesiti, alcuni dei quali molto vecchi, sui quali la Commissione fa richiesta che vengano e respinti già in sede di ufficio UNI, in quanto non di competenza della Commissione stessa. Su alcuni pareri tecnici più importanti e complessi, si rimandano le decisioni alla prossima riunione. Nel pomeriggio si svolge la riunione del GL-9 Revisione delle norme UNI &2, che completa i lavori di revisione della norma Ing. Luciano Roccati Rappresentante UNION in seno alla Commissione UNI Ascensori Pagina 17

18 RESOCONTO RIUNIONE Milano, 15 settembre 2011 Organo Tecnico U85 Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari Luogo UNI Milano, Via Sannio 2 Data 15 settembre 2011 Ora inizio riunione fine riunione ORDINE DEL GIORNO 1. Apertura dei lavori 2. Approvazione dell'ordine del giorno 3. Approvazione del resoconto delle riunioni precedenti tenute il 23 giugno 2011 e il 1 luglio Comunicazioni del Presidente e della Segreteria 5. Esame di nuovi o potenziali argomenti normativi, sulla base di riscontrate esigenze del mercato 5.1 Aggiornamento sulla raccolta di informazioni sui documenti tecnici relativi a scale mobili e tappeti mobili 6. Attività di interfacciamento al CEN e recepimento di norme EN 6.1. Aggiornamento della partecipazione italiana ai Working Group del CEN/TC 10 (documento allegato) 6.2 Definizione della delegazione italiana alla riunione che il CEN/TC 10 terrà a novembre 2011 a Copenhagen 6.3 CEN/TC 10 doc. N 907 "Resolution 005/2011 Activation of new work item FprEN 12015:2011 Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks Emission" (documento UNIONE BFN10686; da votare durante la riunione plenaria del CEN/TC 10 a novembre; scadenza UNI ) 6.4 Contributo italiano al documento "CEN/TC 10/WG 1 doc. N 1065 Requirements for disabled access to elevators car controls and signals" (documento UNIONE BFN10703) Pagina 18

19 6.5 Progetto di norma europea su scale e tappeti mobili soggetti a condizioni sismiche (documento UNIONE BFN10658) 7. Attività di interfacciamento all ISO ed eventuale adozione di norme ISO 7.1. Aggiornamento della partecipazione italiana ai Working Group dell'iso/tc 178 (documento allegato) 7.2 Definizione della delegazione italiana alla riunione che l'iso/tc 178 terrà nell'ottobre 2011 a Mosca 7.3 ISO/TC 178 doc. N 751 "Vote on New Work Item Proposal concerning ISO/CD to be elaborated in a JWG with ISO/TC 92/SC 2" (documento UNIONE BFN10659; scadenza ISO ; scadenza UNI ) 7.4 "Energy performance of lifts Part 2: Energy classification and calculation" esame della proposta di un progetto di norma che costituisca la parte 2 della futura ISO (documento allegato) 8. Relazione dei Coordinatori sull attività svolta dagli Organi Tecnici dipendenti 8.1. U "Interpretazioni alle EN 81 e chiarimenti UNI" esame del chiarimento N. 157 (documento allegato) 9. Varie ed eventuali PRESENTI Adani Umberto TUV ITALIA Allegra Rossano ALLEGRA Andreani Giuseppe ICOVER Bai Giuliano CERTIFICAZIONI Barbieri Massimo TECHNOLIFT Belletti Carlo IGV GROUP Belloli Marco IMQ Bergonzi Fulvio SIA Bertolini Paolo APAVE ITALIA CPM Bertoni Stefano MONTANARI GIULIO Capra Giovanni Esperto di GIUNTA Capra Ovidio ELEVATORI Capuano Giovanni TEKNOCAM Ciborra Bruno ANICA Corradini Roberto ANACAM De Fusto Francesco CEA De Mattia Michele INAIL ex ISPESL De Nicolò Giuseppe CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI Di Lillo Nicola OSAR Di Raddo Alessandro CENPI Ferrari Paolo ELMI Ferrarini Ivan FARMA Fontana Leonardo WITTUR in sostituzione di Bondavalli Andrea Gallo Pietro Alessandro ELMA ASCENSORI Gastaldi Luigi SYNESIS in sostituzione di Doppioni Pier Giorgio Guarducci Fabio SARTI Iotti Giuseppe KOPPEL AW Iriti Maurizio IRITI MAURIZIO Linguiti Fausto SCECES Marchetti Marco VIMEC Marinoni Alberto NEULIFT Martinetto Marco EUROFINS MODULO UNO Pagina 19

20 Masciulli Franco SICIT Mazzoni Giorgio ITALCERT Miccichè Giovanni UNI Migliavacca Silvia FEDERAZIONE ANIE Morandi Stefano TELESAN Nardi Roberto SELE Pasqualoni Alberto CSDM Pavan Daniele THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA Pavia Paolo FRIGOLI FERRUCCIO Ravaioli Roberto ECO EUROPEAN CERTIFYING ORGANIZATION Roccati Luciano UNION Rovetta Antonio SVI Stablum Paolo RINA SERVICES Tattoli Paolo INAIL ex ISPESL OSSERVATORI Gronda Alberto DNV ITALIA HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE Bondavalli Andrea WITTUR Borgonovo Luca Paolo KONE Cavagnoli Eugenio KONE Doppioni Pier Giorgio SYNESIS Eusebio Emanuele GRUPPO MILLEPIANI Scaldaferri Luca SCHINDLER Varisco Giovanni KONE LISTA PRESENZE (vedere Allegato A del presente resoconto) DECISIONI N 1. Punto 2 dell O.d.G. La Commissione decide di aggiungere all'ordine del giorno circolato in UNIONE i punti seguenti: 6.3 CEN/TC 10 doc. N 907 "Resolution 005/2011 Activation of new work item FprEN 12015:2011 Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks Emission" (documento UNIONE BFN10686; da votare durante la riunione plenaria del CEN/TC 10 a novembre; scadenza UNI ) 6.4 Contributo italiano al documento "CEN/TC 10/WG 1 doc. N 1065 Requirements for disabled access to elevators car controls and signals" (documento UNIONE BFN10703) 6.5 Progetto di norma europea su scale e tappeti mobili soggetti a condizioni sismiche (documento UNIONE BFN10658) La decisione è presa all'unanimità. N 2. Punto 3 dell O.d.G. La Commissione approva senza modifiche i resoconti delle riunioni precedenti tenute il 23 giugno 2011 (doc. UNIONE BFN10689) e il 1 luglio 2011 (doc. UNIONE BFN10679). La decisione è presa all'unanimità. Pagina 20

21 N 3. Punti 6.1 e 7.1 dell O.d.G. La Commissione delibera che gli esperti nei Working Group del CEN/TC 10 e dell'iso/tc 178 siano quelli riportati nell'allegato B del presente resoconto. La decisione è presa all'unanimità. N 4. Punto 6.2 dell O.d.G. La Commissione delibera la seguente delegazione italiana alla riunione che il CEN/TC 10 terrà a novembre 2011 a Copenhagen: - Paolo Tattoli Capo delegazione - Bruno Ciborra - Luciano Faletto - Giuseppe Iotti - Marco Marchetti - Giovanni Varisco (in attesa di conferma). La decisione è presa all'unanimità. N 5. Punto 6.3 dell O.d.G. La Commissione approva la risoluzione 5 del CEN/TC 10, così come riportata nel documento UNIONE BFN CEN/TC 10 doc N 907 "Resolution 5/2011 Activation of new work item FprEN 12015:2011". Essa incarica la Segreteria UNI di comunicare la decisione alla Segreteria del CEN/TC 10 e la delegazione italiana alla prossima plenaria del CEN/TC 10 di supportarla in riunione. La decisione è presa all'unanimità. N 6. Punto 6.4 dell O.d.G. La Commissione incarica la Segreteria UNI di trasmettere il documento UNIONE BFN10703 alla Segreteria del CEN/TC 10/WG 1 come contributo italiano al documento "CEN/TC 10/WG 1 doc. N 1065 Requirements for disabled access to elevators car controls and signals", con le seguenti integrazioni: - l'indicazione del DPR503/96; - una nota che indica che alcune Leggi Regionali pongono delle indicazioni più restrittive anche rispetto al DPR503/96 e DM236/89, quale ad esempio dimensioni di cabina e accessi delle porte maggiori. La decisione è presa all'unanimità. N 7. Punto 7.2 dell O.d.G. La Commissione delibera la seguente delegazione italiana alla riunione che l'iso/tc 178 terrà nell'ottobre 2011 a Mosca: - Luciano Faletto - Maurizio Nanetti Pagina 21

22 integrata eventualmente degli esperti che nel 2010 hanno partecipato alla plenaria dell'iso/tc 178 e che confermano la disponibilità per il La decisione è presa all'unanimità. N 8. Punto 7.3 dell O.d.G. La Commissione approva il documento ISO/TC 178 doc. N 751 "Vote on New Work Item Proposal concerning ISO/CD " La decisione è presa all'unanimità. N 9. Punto 7.4 dell O.d.G. La Commissione approva il documento allegato all'avviso di convocazione della presente riunione ("Energy performance of lifts Part 2: Energy classification and calculation") proposto da Luciano Faletto, perché lo presenti al competente Working Group dell'iso. La decisione è presa all'unanimità. N 10. Punto 7.4 dell O.d.G. La Commissione approva la convocazione di una riunione straordinaria di Commissione (per il 4 novembre 2011 presso il Dipartimento di Milano dell'ispesl in via Luigi Mangiagalli 3), perché sia discusso l'argomento "energy performance of lift". La decisione è presa all'unanimità. N 11. Punto 9.1 dell O.d.G. La Commissione incarica il Gruppo di Lavoro U di esaminare i due progetti europei pren e pren (in inchiesta CEN), per approfondirli e mettere a punto eventuali commenti sui documenti, da presentare alla Commissione U85, perché siano da essa approvati come commenti da inoltrare al CEN unitamente al voto che sarà deliberato. La decisione è presa all'unanimità. N 12. Punto 9.2 dell O.d.G. La Commissione approva in seduta le decisioni prese. La decisione è presa all'unanimità. Punto 1. dell O.d.G. Punto 2. dell O.d.G. RELAZIONE SINTETICA Paolo Tattoli, Presidente della Commissione U85 "Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari", apre la seduta dando il benvenuto ai convenuti. Paolo Tattoli propone di aggiungere all'ordine del giorno circolato in UNIONE i punti seguenti: Pagina 22

23 Punto 3. dell O.d.G. Punto 4. dell O.d.G. Punto 5. dell O.d.G. 6.3 CEN/TC 10 doc. N 907 "Resolution 005/2011 Activation of new work item FprEN 12015:2011 Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks Emission" (documento UNIONE BFN10686; da votare durante la riunione plenaria del CEN/TC 10 a novembre; scadenza UNI ) 6.4 Contributo italiano al documento "CEN/TC 10/WG 1 Doc. N 1065 Requirements for disabled access to elevators car controls and signals" (documento UNIONE BFN10703) 6.5 Progetto di norma europea su scale e tappeti mobili soggetti a condizioni sismiche (documento UNIONE BFN10658) Egli chiede ai presenti se hanno altre proposte in merito all'ordine del giorno. I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N. 1. Giovanni Miccichè informa i presenti che i resoconti sono stati resi disponibili in UNIONE come documenti BFN10689 (riunione del 23 giugno 2011) e BFN10679 (riunione del 1 luglio 2011) in discussione fino al 1 luglio 2011 e che hanno ricevuto entrambi due approvazioni senza commenti. Paolo Tattoli chiede ai presenti se hanno commenti sui resoconti in oggetto. Antonio Rovetta effettua alcune considerazioni sul punto "DPR 214/2010 e DPR 162/99" discusso nella riunione del 23 giugno Paolo Tattoli ricorda che l'argomento è di competenza ministeriale e le Associazioni di Categoria si attiveranno in merito nel prossimo futuro, informando la Commissione U85 sull'avanzamento dei lavori. In merito ai resoconti in oggetto, i presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N. 2. Comunicazioni del Presidente Paolo Tattoli non ha informazioni da comunicare. Comunicazioni della Segreteria Giovanni Miccichè non ha informazioni da comunicare. 5.1 Aggiornamento sulla raccolta di informazioni sui documenti tecnici relativi a scale mobili e tappeti mobili Fausto Linguiti informa i presenti di aver esaminato: - la normativa tecnica sulle scale mobili. Egli ritiene che la normativa vigente è rivolta ai fabbricanti, piuttosto che agli installatori o ai manutentori; - una notevole quantità di documenti tecnici sugli impianti installati, resa disponibile liberamente in internet; - documentazione tecnica resa disponibile dai fabbricanti stessi. Egli relaziona sulle considerazioni emerse dall'esame dei predetti documenti. Paolo Tattoli ringrazia Fausto Linguiti e Alberto Marinoni per l'ottimo lavoro eseguito e chiede loro di rendere disponibile alla Commissione una tabella riepilogativa di tutti i documenti esaminati, accompagnati da note esplicative in cui siano evidenziate eventuali criticità e l'eventuale necessità di un loro aggiornamento allo stato dell'arte, di modo che, Pagina 23

24 Punto 6. dell O.d.G. nella prima riunione utile, la Commissione possa deliberare in merito ad eventuali attività normative da avviare in ambito nazionale, europeo o internazionale. Fausto Linguiti e Alberto Marinoni si rendono disponibili a trasmettere la tabella riassuntiva in tempo utile perché sia esaminata durante la prossima riunione di Commissione. 6.1 Aggiornamento della partecipazione italiana ai Working Group del CEN/TC 10 Giovanni Miccichè ricorda i presenti che la registrazione dei referenti nazionali dei Comitati Tecnici CEN e ISO e la nomina degli esperti ai Working Group CEN e ISO avviene mediante un applicativo denominato Global Directory, mentre la nomina degli esperti negli Ad Hoc Group CEN e ISO avviene mediante la sola comunicazione postale alle Segreterie competenti. Al fine di allineare le informazioni della Global Directory con quelle in possesso della Segreteria UNI, Giovanni Miccichè chiede ai presenti di esaminare l'elenco in possesso della Segreteria e di comunicargli eventuali variazioni ai nominativi presenti. I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N. 3 e Allegato B del presente resoconto. 6.2 Definizione della delegazione italiana alla riunione che il CEN/TC 10 terrà a novembre 2011 a Copenhagen I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N CEN/TC 10 doc N 907 "Resolution 5/2011 Activation of new work item FprEN 12015:2011" Giovanni Miccichè informa che il documento è stato reso disponibile in discussione in UNIONE fino al 10 settembre u.s. come documento BFN10686, senza aver ricevuto voti. Egli ricorda che: - il progetto europeo è stato cancellato dal programma di lavoro del CEN/TC 10 perché il testo da inviare al voto formale non è stato reso disponibile nei tempi previsti dalle regole del CEN; - la Segreteria del CEN/TC 10 chiede che alla prossima riunione plenaria, prevista a novembre 2011, le delegazioni nazionali deliberino in merito alla riattivazione dell'argomento, così come proposto nella Risoluzione 005/2011. I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N Contributo italiano al documento "CEN/TC 10/WG 1 doc. N 1065 Requirements for disabled access to elevators car controls and signals" Paolo Tattoli ricorda che il documento reso disponibile in UNIONE con il codice BFN10703 è stato compilato da Ivan Ferrarini, Carlo Segatta e Daniele Pavan. Dal momento che la Segreteria del CEN/TC 10/WG 1 ha posticipato al 29 settembre p.v. la data ultima entro cui ricevere i contributi nazionali, egli chiede ai presenti di valutare la possibilità di trasmettere il predetto documento alla Segreteria del CEN/TC 10/WG 1 come contributo italiano. Ivan Ferrarini illustra i contenuti inseriti nel documento come contributo italiano. I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N Progetto di norma europea su scale mobili e tappeti mobili soggetti a condizioni sismiche Pagina 24

25 Punto 7. dell O.d.G. Punto 8. dell O.d.G. Giovanni Miccichè informa i presenti che: - la proposta di messa allo studio di un progetto di norma europea su scale e tappeti mobili soggetti a condizioni sismiche deve essere accompagnata dalla compilazione del form N del CEN (vedere allegato C del presente resoconto); - ha inviato il form del CEN ad Alberto Marinoni, che aveva a suo tempo avanzato la proposta di messa allo studio. Alberto Marinoni si rende disponibile a compilare il predetto form e a restituirlo alla Segreteria UNI il prima possibile. 7.1 Aggiornamento della partecipazione italiana ai Working Group dell'iso/tc 178 Vedere punto Definizione della delegazione italiana alla riunione che l'iso/tc 178 terrà nell'ottobre 2011 a Mosca I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N ISO/TC 178 doc. N 751 "Vote on New Work Item Proposal concerning ISO/CD Giovanni Miccichè informa che il documento è stato reso disponibile in discussione in UNIONE come documento BFN1069 fino al 6 settembre u.s., avendo ricevuto un'approvazione senza commenti da parte di Andrea Bondavalli. I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N "Energy performance of lifts Part 2: Energy classification and calculation" esame della proposta di un progetto di norma che costituisca la parte 2 della futura ISO Giovanni Miccichè ricorda che il documento è stato circolato unitamente all'avviso di convocazione. Paolo Tattoli ricorda che Luciano Faletto ha richiesto di verificare se quanto da Lui espresso sull'argomento in oggetto sia condiviso dalla Commissione e di ricevere indicazioni in merito alla posizione da tenere nel prosieguo dei lavori nell'ambito del working group internazionale. Silvia Migliavacca ritiene che l'approccio della Commissione Europea sulla etichettatura energetica sia diverso da quello internazionale e quindi teme che quanto eventualmente farà il CEN sull'argomento potrebbe essere diverso da quello che l'iso sta facendo attualmente. Giuseppe Iotti fa presente che, a suo dire, il modo in cui l'iso stia trattando l'argomento sia da preferire a quanto fatto dal VDA e che la Commissione debba esprimersi in merito. Paolo Tattoli è convinto che Luciano Faletto sia consapevole di quanto emerso in seduta e che sia disponibile a seguire le eventuali indicazioni che gli perverranno dalla Commissione in futuro. Per permettere alla Commissione di esaminare in dettaglio l'argomento, egli propone di dedicare una riunione straordinaria all'esame dei documenti che costituiranno la futura ISO " Energy performance of lifts, escalators and moving walks" I presenti prendono le seguenti decisioni. Vedere Decisioni N. 9 e N U "Interpretazioni alle EN 81 e chiarimenti UNI" esame del chiarimento N Pagina 25

26 Punto 9. dell O.d.G. Rossano Allegra invita il responsabile tecnico di SOL, presente in riunione, ad esporre alla commissione le motivazioni che hanno portato alla richiesta del chiarimento N Al termine del breve dibattito che segue, sentiti gli interventi di Fausto Linguiti e di Stefano Morandi, che fornisce dettagli tecnici in merito alle modalità con cui è possibile stabilire la connessione e l'identificazione dell'impianto durante la prova automatica del teleallarme, Rossano Allegra riassume i motivi che hanno portato alla formulazione della bozza di risposta elaborata nel corso della precedente riunione di commissione e allegata all'avviso di convocazione della presente riunione. Essendo l'argomento prettamente tecnico e mancando altri esperti del settore, quali Maurizio Nanetti e Pier Giorgio Doppioni, Rossano Allegra si impegna a risolvere il chiarimento in una apposita riunione del Gruppo di Lavoro U850007, da pianificare in funzione della disponibilità di tutti gli esperti interessati, possibilmente in concomitanza della prossima riunione straordinaria della Commissione, a cui i responsabili della SOL saranno invitati da UNI a partecipare, al fine di sviscerare l'argomento e formulare una proposta di risposta da sottoporre all'approvazione della Commissione. I presenti prendono atto. Presentazione dei progetti pren e pren Rossano Allegra chiede alla Commissione che sia individuato un Gruppo di Lavoro ristretto a cui affidare il compito di esaminare i due documenti e predisporre eventuali commenti da sottoporre all'attenzione della Commissione U85 come commenti italiani alle inchieste CEN a cui i progetti saranno sottoposti nel prossimo futuro. I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N. 11. Lettura delle decisioni La Segreteria legge le decisioni prese in seduta. I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N. 12. Prossima riunione La Segreteria ricorda che la prossima riunione è prevista per il 29 novembre L O.d.G., la data e l ora sono stati comunicati tramite l invio della regolare convocazione. Chiusura dei lavori Non avendo i presenti ulteriori argomenti da trattare, Paolo Tattoli ringrazia gli intervenuti per la collaborazione prestata e dichiara sciolta la seduta. DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE All. A Lista presenze All. B Aggiornamento partecipazione italiana ai Working Group CEN e ISO al 15 settembre 2011 All. C Form N del CEN Pagina 26

27 Chiarimento relativo a Codifica Chiarimento UNI/U85/N 159 Norma: UNI EN 81-1 Edizione: 2010 Punto: Data modifica: Parole chiave: circuito di manovra, guasto a terra, interruttore differenziale, polo a terra, trasformatore di isolamento Sostituisce: Oggetto: quesito su circuito di manovra alimentato direttamente a 220 V Si è riscontrato che il circuito di manovra di un nuovo ascensore di tipo elettrico (MRL), è stato alimentato direttamente dalla linea del distributore (fase + neutro) alla tensione di rete di 220 V c.a., senza interposizione di un trasformatore di isolamento. Il circuito di manovra non presenta collegamenti a terra, né sulla fase né sul neutro, e la protezione contro i guasti a terra previsti nel punto della norma UNI EN 81-1, è affidata ad un semplice interruttore magnetotermico differenziale da 16 A Idn 0,03 A. I contatti del circuito di sicurezza sono tutti posti sulla fase ed un guasto verso terra, sia sulla fase stessa che sul neutro, determina nel caso esaminato l intervento dell interruttore differenziale, con conseguente fermo dell impianto. E pur vero che la norma UNI EN 81-1 non sembra vietare tale soluzione, mentre la direttiva 95/16/CE, nel RES 1.6.4, stabilisce che un guasto all impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa. Peraltro la norma CEI EN relativa alle macchine (e dunque ai montacarichi e agli ascensori con velocità < 0,15 m/s) obbliga, nel capitolo 9, "l alimentazione dei circuiti di comando tramite trasformatore, salvo nei casi di macchine con al massimo 2 circuiti di comando e controllo.". Fatto salvo il pericolo di contatto diretto da parte dei manutentori sulla parte in tensione (fase) dei contatti di sicurezza, risolvibile peraltro con opportune protezioni con grado di protezione IP 2X delle parti in tensione e chiare istruzioni agli operatori stessi, si chiede: 1) se tale soluzione sia ammessa per le macchine (montacarichi, piattaforme elevatrici, ecc.) costruite secondo la D.M. 2006/42/CE, considerando quanto sopradetto dalla norma CEI EN 60204; 2) se non sia il caso di indicare, nelle norme UNI EN 81-1&2, di prevedere a ridondanza l installazione di almeno 2 dispositivi di sicurezza (es.: secondo differenziale in cascata, segnalazione di primo guasto a terra, ) tale da garantire già al primo guasto l intervento delle protezioni e la fermata dell impianto, anche nel caso di fallimento di una delle due protezioni. E infatti noto che gli interruttori differenziali in commercio, se non azionati frequentemente, possono non funzionare correttamente quando si manifesta un guasto verso terra e ciò come è noto porterebbe ad una situazione molto pericolosa al secondo guasto; 3) nel caso in cui l Ente distributore distribuisce le linee in B.T. con il conduttore di neutro NON collegato efficacemente a terra, ma tramite un impedenza (neutro compensato), chi garantisce che un guasto a terra sul conduttore del neutro, faccia intervenire con certezza l interruttore differenziale posto a protezione del circuito di manovra, senza generare la situazione pericolosa di cui al R.E.S della direttiva 95/16/CE? Pagina 27

28 Chiarimento: Commento del coordinatore GL7: Premesso che le nuove norme EN e EN 81-50, attualmente in inchiesta pubblica, e che sostituiranno le UNI EN 81-1 e 81-2, faranno riferimento per le parti ad esse applicabili, alla norma tecnica CEI EN anche per la costruzione e installazione degli ascensori e montacarichi, si ritiene che i principi di sicurezza in essa contenuti si applichino anche alla sicurezza del macchinario di questi ultimi. Nel punto della CEI EN :2006 (Alimentazione del circuito di comando e controllo) è riportato: "Quando i circuiti di comando e controllo sono alimentati da una sorgente in AC, devono essere utilizzati trasformatori di comando per la loro alimentazione. Tali trasformatori devono avere avvolgimenti separati. (...)" e nell'ultimo paragrafo si legge: "I trasformatori non sono obbligatori per macchine con un singolo avviatore di motore e/o un massimo di due dispositivi di comando e controllo (per es., dispositivo di interblocco, pulsantiera di comando avviamento/arresto).". Nella stessa norma: (Guasti a terra): "I guasti verso terra sui circuiti di comando non devono provocare un avviamento indesiderato né movimenti potenzialmente pericolosi, o impedire l'arresto della macchina". Nello stesso punto vengono di seguito elencati i metodi per soddisfare tali prescrizioni, e nel Metodo c) punto 2) sono descritti i sistemi di protezione contro i guasti a terra per i circuiti di comando direttamente collegati tra i conduttori di fase o tra un conduttore di fase e un conduttore di neutro di un'alimentazione non messa a terra, oppure messa a terra tramite un'impedenza elevata, ma questo a condizione che tale alimentazione sia ammissibile (vedi ultimo paragrafo di di cui sopra). Si tenga presente che a differenza di quanto avviene in caso di guasto a terra in un circuito di comando con un polo messo a terra, dove la corrente di guasto circola interamente "nel rame" e, attraverso i collegamenti equipotenziali delle masse, si richiude sul II del trasformatore provocando l'intervento delle protezioni contro le sovracorrenti (richieste da di CEI EN ) - il corretto intervento di un interruttore differenziale in un sistema elettrico di alimentazione di tipo TT (tipico della distribuzione in B.T. in Italia) deve essere coordinato con la resistenza di terra (ovvero l'impedenza dell'anello di guasto) dell'impianto disperdente presente nell'edificio, la cui efficienza è funzione di svariati parametri al di fuori del controllo del fornitore/installatore della macchina o dell'ascensore, quali ad esempio la bontà delle connessioni tra i conduttori di protezione ed equipotenziali e il collettore di terra, tra questi e i dispersori intenzionali e/o di fatto, la resistenza di contatto dei dispersori con il terreno e la resistività specifica del terreno stesso, oltre che dall'efficienza del dispositivo a corrente residua (differenziale). Il tutto nel rispetto della nota relazione Ra x Idn <= 50 V (per gli ambienti ordinari). Il mancato intervento dell'interruttore differenziale al primo guasto, oltre a generare una situazione pericolosa per il mancato arresto o avviamento inatteso del macchinario, consentirebbe il permanere sulle masse di una tensione pericolosa (> 50 V c.a.) che in caso di contatto indiretto può far circolare una corrente pericolosa attraverso il corpo umano. Il sistema di alimentazione descritto nella domanda non si ritiene pertanto pienamente conforme ai requisiti di sicurezza espressi nelle norme richiamate. Ricevuto da: UNION in data: Data esame del GL7: Data di approvazione della Commissione: Commissione UNI emittente: Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari GL7 Pagina 28

29 PROGETTO DELLE IMPRESE PER L ITALIA Roma 30 settembre 2011 L Italia si trova davanti ad un bivio. Può scegliere tra la strada delle riforme e della crescita in un contesto di stabilità dei conti pubblici o, viceversa, scivolare ineluttabilmente verso un declino economico e sociale. Per questo le imprese hanno deciso di lanciare una proposta che indichi a tutti Governo, Parlamento, forze politiche di maggioranza e opposizione, parti sociali, tutti gli italiani pochi punti essenziali di forte discontinuità. E' necessaria la maggiore coesione possibile, di tutte le risorse e di tutte le intelligenze. Da troppo tempo l'italia non cresce. Da troppo tempo le nostre imprese perdono competitività. Da troppo tempo i giovani italiani vedono ridursi opportunità e speranze. Da troppo tempo il 95% dei contribuenti dichiara redditi inferiori a euro. Le ragioni di tutto questo sono molteplici e nessuno può ritenersi esente da responsabilità. Per l'ingente ammontare del suo debito pubblico, per la sua bassa crescita oramai quindicennale, per i suoi alti tassi di spesa pubblica e di prelievo fiscale, il nostro Paese da due mesi ha visto accrescere in maniera intollerabile il premio al rischio sui titoli di stato. Il deprezzamento dei listini erode il valore degli asset nazionali e del risparmio delle famiglie. Oggi il tempo si è fatto brevissimo. Ciò impone scelte immediate e coraggiose. Diversamente, ben al di là dei nostri demeriti, il mercato continuerà a penalizzare i nostri titoli pubblici con inevitabili conseguenze sia sulla tenuta dei conti dello Stato che sul costo della raccolta delle banche e, di conseguenza, sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese e alle famiglie. Non si può assistere inerti a questa spirale. E' in gioco più della credibilità del Governo e della politica. Sono a rischio anni e anni di sacrifici. E' a rischio la possibilità di garantire ai nostri figli un Paese con diritti, benessere e possibilità pari a quelli che abbiamo avuto fino ad oggi. Parte delle cause dell attuale, difficile, fase economica dipendono da fattori esterni. Evidenti ritardi e incertezze della governance europea nel suo complesso hanno contribuito a deteriorare uno scenario economico già particolarmente avverso. Nello stesso tempo siamo fermamente convinti che tocchi all Italia fare, sin da subito, le scelte necessarie per riguadagnare il rispetto e il prestigio che il Paese merita. Occorre quindi produrre un immediato e profondo cambiamento, capace di generare più equità, maggiore ricchezza e riduzione dello stock del debito. La buona tenuta dei conti pubblici è il punto di partenza sul quale costruire le prime e non rinviabili misure per favorire e incentivare la crescita. Le forze del lavoro e dell'impresa del nostro Paese, il risparmio delle famiglie, come il successo dell'export italiano sui mercati mondiali anche in questi anni difficili, rappresentano altrettanti punti di forza su cui costruire. Siamo chiamati a cambiare passo e ad esprimere uno sforzo comune in grado di far si che l'italia continui ad essere uno tra i primi Paesi manifatturieri del mondo e possa far conto su un forte e dinamico sistema dei servizi. Tutte le imprese sono pronte a fare la loro parte. È questa la ricetta vincente in un mondo scosso da un cambio di fase economica senza precedenti. Salvare l'italia non è uno slogan retorico. Deve essere chiaro. Non intendiamo minimamente sostituirci ai compiti che spettano al Governo, alla politica, a chi rappresenta la sovranità popolare. Avvertiamo però l esigenza di non limitarci alle critiche, ma di indicare all'attenzione di tutti alcuni punti assolutamente prioritari. Chiediamo quindi di agire senza indugi. La discussione sui temi da noi proposti è da tempo ormai matura e non necessita di ulteriori approfondimenti. Pagina 29

30 La nostra è una proposta che non vuole guardare indietro. Guardiamo avanti con un ottica di sistema. Insieme si può rimettere in moto il Paese. Le imprese lanciano questo progetto ben sapendo di non rappresentare che una parte della società italiana. È l'italia intera che deve trovare la convinzione e l energia per fare sin da subito le scelte necessarie. Per salvare oggi l'italia e per rilanciare la crescita occorre affrontare cinque questioni prioritarie: Spesa pubblica e riforma delle pensioni Ri forma fi scal e Cessioni del patrimonio pubblico Liberalizzazioni e semplificazioni Infrastrutture ed energia Spesa Pubblica e riforma delle pensioni Malgrado i tagli annunciati in ogni manovra finanziaria, negli ultimi dieci anni, fra il 2001 e 2010, la spesa pubblica al netto degli interessi è continuamente aumentata, dal 41,8% al 46,7% del Pil, mentre era diminuita, in rapporto al Pil, nel decennio precedente. Questo dato non è dovuto solo alla bassa crescita del Pil: la spesa, sempre al netto degli interessi, è infatti cresciuta nell ultimo decennio di venti punti percentuali in più dell inflazione, mentre negli anni novanta era cresciuta solo di otto punti in più. L aumento si è concentrato fra il 2000 e il 2005, quando l Italia sperperò il dividendo di Maastricht e portò a zero un avanzo primario ereditato dagli anni novanta pari a oltre 5 punti del Pil. In base all ultimo documento ufficiale (Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza; 22 settembre 2011), per conseguire il pareggio nel 2013 e iniziare a ridurre il rapporto fra il debito e il Dovrebbe rimanere fra il 5 e il 6 % negli anni successivi. In sostanza in tre anni si dovrebbe recuperare il decennio perduto, tornando stabilmente ai livelli della fine degli anni novanta. È di assoluta evidenza che questi obiettivi non possono essere conseguiti se non si avviano quelle riforme strutturali della spesa che sinora sono state rinviate. È fondamentale che si dia piena attuazione ai tagli già programmati. Ma è altresì essenziale che i tagli non siano indiscriminati e siano volti a colpire i veri e grandi sprechi che si annidano nelle pubbliche amministrazioni. A questo fine, occorre che si dia seguito con la massima serietà e determinazione all esercizio della spending review. In questo contesto bisogna intervenire con decisione sui costi della politica e sugli apparati istituzionali. Si tratta di una misura che non ha un valore soltanto simbolico, ma che può contribuire, attraverso l eliminazione di duplicazioni organizzative e procedurali che pesano su cittadini e imprese, a migliorare l assetto dello Stato e le sue performance. Peraltro, il DDL approvato dal Consiglio dei Ministri non elimina le province tout court, ma le trasforma in altri enti, con relativi organi e personale. Analoga valutazione va fatta sulla riduzione dei trattamenti economici dei parlamentari, fortemente attenuata rispetto alle proposte iniziali. Su queste scelte avevamo già dato un giudizio negativo. Questi tagli vanno adesso fatti con decisione e senza ripensamenti, così come è necessario procedere a una significativa riduzione del numero degli organi elettivi a tutti i livelli di governo. annuale di oltre 2 punti superiore a quello del PIL. Vanno realizzate condizioni effettive per favorire una maggiore efficienza complessiva. In tal senso, occorre sviluppare ulteriormente forme di compartecipazione da parte dei cittadini abbienti, spingere sul processo di informatizzazione e, favorire lo sviluppo delle varie forme di sanità integrativa. Anche la spesa per acquisti di beni e servizi della PA (comprensiva degli acquisti per la sanità) è cresciuta più del PIL nel decennio appena concluso da 87,4 a 137 miliardi, toccando l 8,8% nel 2010 contro il 5,6% nel 2000 (crescendo del 56,8% in termini nominali e del 45,7% in termini reali). I processi decisionali e operativi in tale ambito devono essere improntati alla massima trasparenza e confrontabilità. Andrebbe in questa direzione l obbligo della fatturazione elettronica. Inoltre, è necessario che gli acquisti siano Pagina 30

31 maggiormente improntati alla qualità e all'appropriatezza, superando l'unico parametro del prezzo più basso. Un settore fondamentale di intervento dal quale non si può prescindere è quello della spesa per pensioni. Le misure attuate finora hanno stabilizzato le tendenze di lungo periodo della spesa pubblica per pensioni (circa 15% del Pil nel 2008 secondo gli ultimi dati Eurostat), ma su un livello più elevato rispetto agli altri paesi europei (+3,3 punti di Pil in più rispetto alla media UE, 2,5 punti rispetto ai paesi dell area euro). In vari paesi l età legale di pensionamento è stata portata a 67 anni; anche in Germania dall anno prossimo verrà avviato un graduale processo di elevazione dell età di pensione (uomini e donne) da 65 a 67 anni. È necessario eliminare rapidamente le pensioni di anzianità, accelerare l aumento dell età di pensionamento di vecchiaia, equiparare l età di pensionamento delle donne a quella degli uomini anche nel settore privato. Ritardare questo aggiustamento significa solo renderlo più costoso socialmente ed economicamente. Il tempo finora perduto su questo fronte pesa enormemente sui conti pubblici. In base agli ultimi dati disponibili, relativi al 2008, la spesa per pensioni di vecchiaia erogata a persone con meno di 64 anni di età supera i 55 miliardi, di questi ben 17 miliardi sono erogati a persone fra i 40 e i 59 anni. Secondo le valutazioni ufficiali, fra il 2010 e il 2013, la spesa per pensioni crescerà di quasi 33 miliardi. Ciò comporta che la correzione sulle altre voci che compongono il saldo primario dovrà essere superiore ai 120 miliardi, una cifra destinata a salire ulteriormente negli anni successivi in funzione dell obiettivo di ridurre l incidenza del debito pubblico. È quindi evidente che la riforma delle pensioni è indispensabile per contribuire a stabilizzare il debito pubblico, oltre che a rendere meno iniquo il rapporto fra generazioni, a fronte del fenomeno, comune a tutti i paesi ma particolarmente accentuato da noi, dell invecchiamento della popolazione. Un contributo in questa direzione può venire dall ulteriore sviluppo del sistema di previdenza integrativa. Se le misure sulle pensioni pubbliche non vengono decise rapidamente, corriamo il rischio di dover assumere, in condizioni di assoluta emergenza, provvedimenti ben più dolorosi, quali la messa in mobilità di decine di migliaia di dipendenti pubblici, come sta già accadendo in molti altri paesi. Si può stimare che le misure proposte vedi box determinino un risparmio iniziale complessivo di circa 2,9 miliardi di euro nel 2013 e di circa 18 miliardi di euro nel Tali stime si riferiscono al solo sistema Inps. Le risorse reperibili con la riforma delle pensioni devono anche concorrere a realizzare gli interventi cruciali per la crescita e in particolare a ridurre l attuale cuneo contributivo e fiscale e rilanciare così l occupazione, soprattutto dei giovani. Riforma pensionistica: le cose da fare subito 1. Elevare l età pensionabile (*) Come nel pubblico impiego, elevare a 65 anni dal 2012 l età per il pensionamento di vecchiaia delle donne del settore privato. Anticipare al 2012 l avvio del previsto meccanismo di aggancio automatico dell età pensionabile all aumento della speranza di vita. 2. Riforma delle pensioni di anzianità Abolire l attuale sistema delle pensioni di anzianità. Consentire il pensionamento anticipato rispetto all età di vecchiaia (65 anni per tutti e gradualmente incrementata in base all aumento della speranza di vita), ma solo con una correzione attuariale della prestazione commisurata agli anni di anticipo. Prevedere un regime transitorio per il calcolo della pensione ovvero della valorizzazione dei versamenti contributivi di coloro che matureranno il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva entro i prossimi 4 anni. In ogni caso, la pensione non può essere erogata prima dei 62 anni di età. 3. Abrogare tutti i regimi speciali Eliminare dal tutti i regimi speciali previsti dall INPS e dai diversi Enti previdenziali. In questo modo, si eliminerebbero privilegi che non trovano alcuna giustificazione. (*) Dal 2013, compatibilmente con l andamento dei conti pubblici, dovrà essere eliminato il sistema delle finestre mobili. Pagina 31

32 Riforma fiscale La delega per la riforma fiscale presentata dal Governo prevede che le risorse aggiuntive che saranno reperite dalla riforma dell assistenza e dalla eliminazione delle sovrapposizioni tra interventi assistenziali e fiscali vengano destinate al raggiungimento del pareggio di bilancio. Si tratta di reperire 4 miliardi nel 2012, 16 nel 2013 e 20 nel L attuale situazione dei mercati finanziari impone di attuare rapidamente, la delega. Se si ingenerasse il sospetto che si intende rinviare la delega a dopo una qualche scadenza elettorale le conseguenze per l Italia sarebbero gravissime. Una rapida attuazione della delega è necessaria anche per evitare che scattino le clausole di salvaguardia inclusa quella prevista dalla manovra di agosto. Una riforma fiscale per lo sviluppo deve avere come obiettivo una significativa riduzione del prelievo su famiglie e imprese. È indispensabile dare impulso alla capacità competitiva delle imprese italiane, in particolare riducendo il cuneo tra costo del lavoro e retribuzione netta. Va pertanto avviato subito il processo di superamento dell Irap a partire dalla componente del costo del lavoro, in linea con quanto previsto dal disegno di legge delega. Lo strumento fiscale va anche utilizzato per poche e selezionate finalità di politica industriale tra cui promozione degli investimenti in R&I, rafforzamento patrimoniale delle imprese e per sostenere l occupazione, in particolare dei giovani. Questi provvedimenti potranno essere calibrati in funzione delle risorse che saranno gradualmente rese disponibili, oltre che dalla riforma delle pensioni, da una serie di interventi di riequilibrio delle entrate sul versante della lotta all evasione e della tassazione dei patrimoni. Va rafforzata l azione di contrasto dell evasione fiscale. Il contrasto all evasione serve a recuperare gettito, ma è anche una misura per la crescita, perché elimina un fattore di concorrenza sleale che tende a impedire la crescita dimensionale delle imprese e la loro internazionalizzazione. A questo fine va fissato a 500 euro il limite per l utilizzo del contante e va contestualmente incentivata la diffusione della moneta elettronica. Occorre confermare ed anche estendere misure di contrasto di interessi, quali sono le detrazioni fiscali del 36% per gli interventi in edilizia e del 55% per l efficienza energetica. Un altra misura cruciale ai fini del contrasto all evasione consiste nel prevedere l'obbligo, per le persone fisiche, di indicare il proprio "stato patrimoniale" nella dichiarazione annuale dei redditi, per consentire di valutare la coerenza fra reddito e patrimonio. Nell ambito di una riforma complessiva del sistema fiscale, l obbligo dichiarativo può essere accompagnato da un prelievo annuale sul patrimonio delle persone fisiche ad aliquota contenuta e con una soglia di esenzione. In questo modo si darebbe concretezza all obbligo dichiarativo e si otterrebbe un gettito annuale certo e tendenzialmente stabile da destinare, nell ambito della riforma complessiva e nell ottica della rimodulazione del prelievo, alla riduzione del prelievo diretto su imprese e persone. In alternativa, si renderebbe necessaria un rivisitazione della tassazione sui patrimoni immobiliari. È essenziale agire oltre che sulle aliquote anche sulla complessità dell ordinamento fiscale e sull incertezza del diritto tributario. Questi fattori scoraggiano gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la produzione di reddito. Riducono l attrattività del Paese nelle scelte delle imprese multinazionali. Nel quadro di una riforma fiscale, sono dunque indispensabili interventi che re ndano più e fficiente il sistema tributario e migliori no il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti: riordinando un sistema attualmente frammentato in una miriade di provvedimenti, decreti attuativi, regolamenti, non coordinati fra loro e di difficile interpretazione da parte delle imprese e dei cittadini; rafforzando la certezza del diritto, garantendo regole fiscali semplici e stabili, applicabili in modo uniforme e conoscibili in via anticipata dai contribuenti; controllando l applicazione delle norme e dei principi antiabuso, per colpire l elusione ma non il legittimo risparmio d imposta, cioè la possibilità di scegliere, tra gli strumenti a disposizione, quello che consente di minimizzare gli oneri per le imprese, nel rispetto dei principi e delle finalità delle norme tributarie; Pagina 32

33 dando concreta attuazione agli impegni assunti dal Governo riguardo all attenuazione dell oppressione da eccesso di controlli fiscali. Vanno abrogate norme palesemente vessatorie, come quella che entrerà in vigore da ottobre, in base alla quale il contribuente sarà tenuto a pagare quanto richiesto dal fisco anche se ancora in attesa di un giudizio su un ricorso. Riforma fiscale: le cose da fare subito 1. Recuperare competitività riducendo il costo del lavoro Incrementare almeno raddoppiando gli importi forfetari attualmente previsti della deduzione per cuneo fiscale. Si può stimare che la misura abbia un effetto di minor gettito per l erario di circa 1,8 miliardi di euro. Prolungare la deduzione dalla base imponibile IRAP delle spese relative agli apprendisti anche successivamente alla trasformazione del loro contratto di lavoro. Si tratterebbe di rendere permanentemente deducibile il costo del lavoro dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, sia per i nuovi contratti che per quelli già in essere. Tale provvedimento costituirebbe un forte incentivo per l occupazione dei giovani. L effetto di minor gettito per l erario è stimabile in circa 140 milioni di euro. 2. Stimolare produttività, ricerca e innovazione - Prevedere uno strumento fiscale automatico, con orizzonte temporale lungo (almeno 10 anni) che incentivi gli investimenti in R&I delle imprese, sia quelli in house, sia quelli realizzati in collaborazione con il sistema pubblico di ricerca e organismi di ricerca. Va prevista una quantificazione preventiva dell ammontare complessivo richiesto come credito d imposta, in modo da facilitarne la gestione finanziaria e permettere all amministrazione pubblica un controllo puntuale dell utilizzo. La misura richiede uno stanziamento di almeno 1 miliardo di euro l anno. Introdurre forme di incentivazione stabili, fiscali e contributive, come previsto nella delega fiscale, a sostegno delle quote di salario correlate ad incrementi di produttività, redditività ed efficienza. Si può stimare che gli effetti di minor gettito per l erario dovuti allo sgravio contributivo siano pari a circa 900 milioni di euro, che si aggiungono alla detassazione già prevista (che ha un costo stimato per l erario pari a 1,48 miliardi). 3. Rafforzamento patrimoniale e dimensionale delle imprese, internazionalizzazione Prevedere da subito l aiuto alla crescita economica (ACE) previsto dalla bozza di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale, che consente una riduzione del prelievo Ires commisurata al nuovo capitale immesso nell impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Misure analoghe andrebbero previste per le imprese individuali e le società di persone. Si può stimare un minor gettito per l erario pari a circa 150 milioni di euro per il 2012, 234 milioni di euro per il 2013 e 309 milioni di euro per il Mantenere i regimi fiscali che favoriscono le reti di imprese anche a favore dei processi di innovazione e prevedere misure a favore dell internazionalizzazione delle imprese. 4. Certezza del diritto Riformulare integralmente la normativa che definisce gli elementi essenziali dell abuso del diritto in ambito fiscale, precisando il confine tra elusione e legittimo risparmio di imposta; in particolare occorre stabilire che le operazioni che derivano da atti giuridici anche negoziali o meri fatti possono essere censurate come elusive solo in quanto conseguano vantaggi fiscali indebiti, per tali intendendo quelli che derivano dall aggiramento di norme o principi. Individuare legislativamente i soggetti esonerati all Irap in quanto privi di organizzazione. 5. Contrasto all evasione e prelievo patrimoniale ordinario fissare a 500 euro il limite per l utilizzo del contante e contestualmente incentivare la diffusione della moneta elettronica Incentivare l emersione di fatturato prevedendo per i contribuenti soggetti agli studi di settore un premio fiscale legato all aumento del reddito e fatturato rispetto alla soglia di congruità. Introdurre l'obbligo, per le persone fisiche, di indicare il proprio "stato patrimoniale" nella dichiarazione annuale dei redditi. (*) Applicare, sul patrimonio netto delle persone fisiche, una imposta patrimoniale annuale, ad aliquote contenute e con le necessarie esenzioni, per dare concretezza all obbligo dichiarativo e ottenere un gettito annuale certo stabile. Si può stimare che la misura comporti un maggior gettito per l erario di circa 6 miliardi di euro annui. Pagina 33

34 6. Revisione IRPEF Avviare la revisione dell Irpef sui redditi più bassi. (*) Gli immobili già si devono indicare (ma non le quote in società immobiliari), ma oggi rimangono fuori tutti gli asset mobiliari (azioni, quote, fondi, finanziamenti, depositi bancari e postali, obbligazioni, ecc.). È ricchezza in grandissima parte già oggi "tracciata" dagli intermediari finanziari, per cui il controllo non sarebbe difficile. Quantificazione degli effetti delle misure fiscali proposte nel 2012 (mln euro) Minor gettito per l erario Maggior gettito per l erario IRAP deduzioni forfetarie IRAP apprendisti 140 Credito d imposta R&I Decontribuzione premi prod 900 ACE 150 Avvio revisione IRPEF Imposta patrimoniale TOTALE NB. Gli effetti riportati nella tabella non tengono conto della minore spesa per la riforma delle pensioni indicata nel capitolo precedente. Tale minore spesa (da 2,9 miliardi di euro nel 2013 a 18 miliardi di euro nel 2019) potrà essere utilizzata per la riduzione del prelievo fiscale su lavoro e imprese. Cessioni del patrimonio pubblico pubblico e ridurre l'enorme perimetro della manomorta pubblica sull'economia italiana. Date le condizioni dei mercati finanziari, la via oggi più rapida è di procedere con massicce dismissioni dell'ancora ingentissimo patrimonio immobiliare cedibile e da mettere a reddito, secondo le stime del conto patrimoniale del Tesoro. L attività di dismissione deve essere svolta unicamente secondo le procedure dell evidenza pubblica. Sono poi necessarie ampie privatizzazioni nel settore dei servizi pubblici locali (SPL), gestiti attraverso migliaia di società controllate da enti locali e generalmente in perdita, malgrado i generosi sussidi pubblici. La Manovra di agosto prevede alcune misure di incentivazione che vanno in questa direzione, ma sono insufficienti. Essa, infatti, destina una quota del Fondo infrastrutture a investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che dismettano partecipazioni societarie nei SPL, eccetto quelli idrici, ed esclude le spese effettuate a valere sulla predetta quota dai vincoli del patto di stabilità. La dotazione del Fondo, pari a 250 milioni di Euro per il 2013 e 250 milioni per il 2014, è però limitata, quindi l incentivo riconosciuto agli enti locali è debole. Manca un rapporto diretto tra dismissioni, che hanno un costo politico potenzialmente elevato per l ente locale, e investimenti, che invece sono considerati positivamente da cittadini e imprese. Questo è un passaggio essenziale. Per incentivare realmente gli Enti locali a dismettere le partecipazioni societarie, occorre sottrarre integralmente ai limiti del patto di stabilità le spese effettuate con i prov enti delle dismissi oni per investimenti pe r ope re pubbliche, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del patrimonio esistente, anche a fini di efficienza energetica. Analoga previsione va applicata ai proventi derivanti dalle dismissioni degli immobili di proprietà degli enti locali, anche al fine di favorire il coinvolgimento delle imprese di minori dimensioni. Pagina 34

35 Cessioni del patrimonio pubblico: le cose da fare subito Dismettere gli immobili pubblic i e privatizzare le partec ipazioni societarie degli enti locali Cedere il patrimonio immobiliare di enti statali e locali. Dismettere le partecipazioni societarie degli enti locali nei servizi pubblici locali. Prevedere che gli enti locali possano utilizzare i proventi derivanti dalle dismissioni di immobili e partecipazioni al di fuori dei limiti del Patto di stabilità interno, per opere pubbliche, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del patrimonio esistente, anche a fini di efficienza energetica. Liberalizzazioni e semplificazioni È indispensabile per il ritorno alla crescita ridurre in maniera drastica l eccesso di regolamentazione e procedere ad una energica liberalizzazione delle attività economiche. Per dare impulso al processo di liberalizzazione dei mercati in cui è ancora forte la presenza pubblica, occorre anzitutto istituire autorità indipendenti nei settori che ne sono privi o estendere le competenze delle autorità esistenti per colmare le attuali carenze, con l obiettivo di garantire imparzialità, parità di trattamento e certezza della regolazione. È necessario, in particolare, istituire un Autorità indipendente dei trasporti. Essa deve ridurre le asimmetrie regolamentari esistenti tra le varie modalità, prevenire e sanare situazioni lesive della concorrenza ed allineare l assetto regolatorio nazionale agli standard UE. Sempre in quest ottica, occorre trasformare l Agenzia delle risorse idriche in un Autorità indipendente, affidandole anche la competenza sul settore del ciclo dei rifiuti, ovvero attribuire tali compiti all Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas. Quanto ai servizi pubblici locali (SPL), i principi affermati con la Manovra di agosto sono condivisibili, ma in parte inefficaci perché privi di meccanismi che ne assicurino l enforcement. Bisogna attribuire all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un vero e proprio potere vincolante di verifica degli orientamenti di liberalizzazione e di gestione concorrenziale dei SPL definiti dagli enti locali e non invece, come è oggi, di mero monitoraggio. L abbattimento delle barriere all entrata di nuovi concorrenti e degli ostacoli all esercizio delle attività economiche deve diventare la regola e non l eccezione. Per conseguire strutturalmente questo obiettivo è necessario orientare le modifiche all art. 41 Cost. all affermazione espressa del principio della libera concorrenza. delle restrizioni affermato nella Manovra, attribuendo a uno specifico soggetto il compito e la responsabilità di individuare le disposizioni abrogate. Vanno poi eliminate, da un lato, le eccezioni all abrogazione previste per alcuni settori economici, dall altro, la facoltà attribuita al Governo di sottrarre, in base a generiche ragioni di interesse pubblico, singole attività alla liberalizzazione. In generale, le eccezioni alle abrogazioni di restrizioni andranno piuttosto ricondotte alla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale previsti dall ordinamento comunitario. Anche le Regioni, in base ai principi di concorrenza e omogeneità dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dall art. 117 Cost., dovranno indicare espressamente, entro un termine tassativo, tutte le restrizioni abrogate. È urgente liberalizzare i servizi professionali. Alcuni dei principi affermati nella manovra di agosto sono condivisibili. Gli effetti però sono incerti e rinviati nel tempo. Vanno introdotte misure di applicazione immediata, alle quali affiancare una riforma strutturale e più incisiva che introduca effettivi elementi di concorrenza e qualità nell offerta dei servizi professionali. È indispensabile un azione energica di semplificazione degli oneri burocratici. Negli ultimi anni sono stati adottati importanti provvedimenti, molti dei quali però sono rimasti privi di effetti pratici per i loro principali destinatari: le imprese. Le ragioni sono diverse: mancata adozione dei provvedimenti attuativi a livello statale; resistenze e inerzie nell applicazione da parte dei funzionari pubblici; norme poco chiare o programmatiche; misure ancora parziali; attuazione disomogenea o carente da parte di Regioni ed enti locali. A quest ultimo riguardo, l aver attribuito, con la riforma del Titolo V della Costituzione, alla competenza delle Regioni alcune materie rilevanti per lo svolgimento delle attività di impresa che richiedono una disciplina unitaria ha determinato un proliferare di ordinamenti diversi sul territorio e una moltiplicazione dei Pagina 35

36 centri decisionali, che ostacola l avvio e lo svolgimento delle attività di impresa. Infine, a tutto questo si aggiungono i ritardi e i malfunzionamenti della giustizia civile, che minano la certezza del diritto e del suo enforcement. Occorre agire rapidamente su più fronti. È urgente attribuire una precisa responsabilità politica ad un Ministro o altra autorità, dotandola di incisivi poteri di intervento per garantire l attuazione delle norme di semplificazione e proporre le necessarie correzioni o integrazioni. In tale processo vanno coinvolte le associazioni imprenditoriali. Occorre puntare su poteri e meccanismi sostitutivi, sia per risolvere i problemi di mancata attuazione delle misure normative, che per sbloccare i procedimenti amministrativi per l avvio di attività economiche. È essenziale riformare il Titolo V della Costituzione per riportare alla competenza esclusiva dello Stato materie che richiedono una disciplina unitaria, tra le quali l energia, le grandi reti e infrastrutture. Bisogna proseguire con le semplificazioni normative e amministrative avviate per abbattere gli adempimenti a carico delle imprese e accelerare i procedimenti amministrativi necessari per l avvio di attività economiche. Nessuna semplificazione è però credibile e può essere apprezzata in quanto tale, se lo Stato non cessa di trattare i cittadini come sudditi. La PA per prima deve rispettare le regole e i contratti e pagare le imprese nei termini pattuiti, abbandonando comportamenti che la connotano come un debitore capriccioso e del tutto inaffidabile. Infine, per garantire la certezza del diritto, è indispensabile restituire efficienza alla giustizia civile. Va quindi attuata rapidamente e in maniera rigorosa la delega per la revisione della geografia giudiziaria, attribuita con la Manovra di agosto al Governo. Si tratta di una riforma attesa da decenni, che non può essere messa in discussione da pressioni localistiche. Nell ambito di questa riforma dovranno essere altresì soddisfatte le esigenze di specializzazione dei giudici, con particolare attenzione alle controversie commerciali. Occorre poi continuare a puntare sulla mediazione civile e commerciale quale strumento indispensabile di deflazione del contenzioso. Liberalizzazioni e semplificazioni: le cose da fare subito 1. Liberalizzare trasporti e servizi pubblic i loc ali Istituire l Autorità dei trasporti e accorpare le competenze regolatorie in materia di risorse idriche e rifiuti in capo ad un'unica Autorità. Rafforzare il ruolo dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, attribuendole poteri vincolanti di verifica degli orientamenti di liberalizzazione definiti dagli enti locali. 2. Liberalizzare le attività economiche Affermare il principio di libera concorrenza nell art. 41 Cost. Indicare espressamente le restrizioni statali e regionali oggetto di abrogazione ed eliminare le eccezioni al principio della libera iniziativa economica, fatti salvi i motivi imperativi di interesse generale previsti dall ordinamento comunitario. 3. Liberalizzare i servizi professionali Vietare la fissazione di tariffe (fisse o minime) e prevedere l obbligo di presentare un preventivo scritto al cliente. Sottrarre i controlli sulla pubblicità agli ordini e affermare la competenza esclusiva dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Prevedere espressamente la possibilità di costituire società di capitali, anche con soci di mero investimento, ferma restando la personalità della prestazione intellettuale. Attribuire al Governo una delega legislativa a riformare gli ordini professionali per: ridurne il numero e rafforzarne i compiti di garanzia di qualità dell offerta, evitando qualsiasi influenza sui comportamenti economici degli iscritti; consentire limiti al numero di persone titolate a esercitare una professione solo per motivi di ordine pubblico, pubblica incolumità, sanità pubblica, pubblica sicurezza; ridurre le riserve legali di attività, limitandole ai soli casi in cui siano strettamente necessarie per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti. 4. Assicurare regole omogenee per le attività di impresa su tutto il territorio nazionale Riformare l art. 117 Cost. per riportare alla competenza esclusiva dello Stato che richiedono una disciplina unitaria, tra le quali l energia, le grandi reti e infrastrutture. Pagina 36

37 5. Puntare su poteri e meccanismi sostitutivi per superare veti e inerzie Consentire a soggetti diversi da quelli delegati per legge di adottare atti normativi o amministrativi generali in caso di mancata attuazione di misure previste a livello normativo. Consentire a uffici diversi o a livelli di governo superiori di sostituirsi alle amministrazioni inerti e portare a termine i procedimenti amministrativi. 6. Implementare le misure già adottate Attribuire a un Ministro o altra autorità il compito di verificare lo stato di attuazione delle semplificazioni, intervenire per accelerare l approvazione dei provvedimenti necessari e proporre, quando serva, integrazioni e correttivi. Approvare rapidamente tutti i provvedimenti attuativi delle semplificazioni già adottate. 7. Completare le semplificazioni amministrative e normative Rafforzare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, prevedendo l obbligo per tutte le PA di pubblicare sul sito Internet l elenco dei propri procedimenti, indicando termini e documenti previsti (anche se richiesti da provvedimenti pubblicati in GU) e sanzionare le PA inadempienti. Rafforzare le semplificazioni amministrative su permessi di costruire, razionalizzazione e riduzione dei controlli; autorizzazione paesaggistica; SCIA. Migliorare il processo di produzione normativa attraverso la previsione del divieto di introdurre oneri non compensati dalla cancellazione di quelli esistenti (cd. one in one out) e di gold plating nell attuazione delle direttive UE. Proseguire con le semplificazioni normative per ridurre gli oneri previsti dalle norme vigenti (es. ambiente, fisco, edilizia, urbanistica). Favorire rapidamente l operatività delle Agenzie delle imprese e rafforzarne il ruolo. 8. Semplificare il dialogo tra imprese e PA Favorire il ricorso alle nuove tecnologie, incentivando l utilizzo degli strumenti diversi da quelli cartacei, che andranno gradualmente sostituiti con flussi elettronici strutturati ed elaborabili basati su uno standard comune per la rappresentazione delle informazioni. 9. Acc elerare i tempi della giustizia c ivile Dare rapida attuazione alla delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie per migliorare l efficienza degli uffici e consentire la specializzazione dei magistrati. Puntare sulla mediazione quale strumento di deflazione del contenzioso. Infrastrutture, efficienza energetica L infrastrutturazione del nostro Paese vive ormai da troppi anni in una situazione di dannosa e inaccettabile incertezza, che impedisce la definizione e l attuazione di un efficace programmazione volta a sostenere lo sviluppo e la competitività del Paese, specie nel Mezzogiorno. Le risorse pubbliche sono costantemente ridotte dalle manovre correttive e di sostenibilità dei conti pubblici. Le risorse private sono disincentivate da un elevato rischio regolatorio e amministrativo, che è in grado di modificare sensibilmente i costi e i tempi di realizzazione e di entrata in funzione delle opere e, quindi, la remunerazione degli investimenti. Secondo i dati ufficiali (Nota di aggiornamento al DEF 2011), gli investimenti pubblici sono destinati a subire un ulteriore forte taglio da 32 miliardi nel 2010 a 23,7 miliardi nel Occorre fare ogni sforzo, anche tramite lo strumento della spending review, per contenere la spesa corrente e preservare la spesa per investimenti. Occorre altresì creare condizioni di certezza e stabilità del quadro regolatorio e fiscale per attrarre capitali privati. Sotto questo profilo, misure che penalizzano di volta in volta questo o quel settore, siano essi concessionari di pubblici servizi o i produttori di energia, costituiscono un grave danno. Molti degli ostacoli alla realizzazione delle opere dipendono da incertezze circa la corretta interpretazione delle norme, che generano contenzioso e ricorsi con esiti spesso difformi nelle diverse aree del Paese. Tali incertezze devono essere eliminate. Come già evidenziato, occorre altresì rivedere il titolo V della Costituzione in modo da chiarire definitivamente le competenze decisionali e localizzative sulle infrastrutture di interesse nazionale e sovranazionale. Vanno selezionate poche e reali priorità di intervento, con particolare riguardo all energia e alla logistica di persone e merci e con particolare attenzione al Mezzogiorno, accelerando e concentrando su tali investimenti l impiego di FAS e Fondi strutturali. Pagina 37

38 Nell immediato, si deve intervenire con urgenza, anche con misure eccezionali, per sbloccare le opere già finanziate con risorse pubbliche e private. Ad ogni livello decisionale vanno individuate precise responsabilità per la buona riuscita dell opera. Nei casi di blocco, deve essere possibile il ricorso al potere autorizzatorio dei livelli superiori di responsabilità, per imporre le decisioni localizzative e progettuali finali. In tema di efficienza energetica e fonti rinnovabili devono essere salvaguardati gli obiettivi di efficienza (minimizzazione costi rispetto agli obiettivi) ed efficacia (policy stabile) anche rispetto agli obiettivi di crescita delle aziende italiane. L efficienza energetica è il pilastro portante della green economy italiana. È un settore in cui le nostre imprese sono già all avanguardia e presentano una dimensione importante: il comparto associato all efficienza energetica conta oggi oltre aziende e oltre 3 milioni di occupati (incluso l indotto). La condizione fondamentale per la crescita è rappresentata dalla presenza di un framework normativo certo e stabile nel medio termine per assicurare la necessaria continuità sia ai soggetti che investono, sia all industria fornitrice di prodotti ad alta efficienza e ai servizi connessi. Già oggi è possibile stimare che il mantenimento degli incentivi ordinari previsti per l efficienza energetica nel settore residenziale, terziario e dell industria consentirebbe, a tecnologia esistente, di energia fossile che equivale ad una riduzione della bolletta energetica del Paese di oltre 25 miliardi di euro e di oltre 5 miliardi di costo della CO2 evitato. Inoltre, poiché lo stimolo riguarderebbe comparti pari a circa 130 miliardi di Euro di investimenti, un aumento della produzione industriale diretta ed indiretta di 238,4 miliardi di euro ed un crescita occupazionale di circa 1,6 milioni di unità di lavoro standard, con un incremento del PIL medio dello 0,6% annuo. In aggiunta, considerando anche gli effetti netti sulla fiscalità, il beneficio netto collettivo sarebbe potenzialmente superiore a 1,5 miliardi euro l anno. Occorre infine investire in ricerca nelle tecnologie per la sostenibilità e le fonti rinnovabili puntando su quelle più promettenti sotto il profilo dell efficienza energetica e ambientale. Infrastrutture, efficienza energetica: le cose da fare subito 1. Investimenti pubblici e infrastrutture Utilizzare la spending review per contenere la spesa corrente e tutelare la spesa per investimenti, garantendone la stabilità nel tempo. rivedere la normativa per eliminare le incertezze che generano contenzioso. Riforma del titolo V della Costituzione per chiarire le competenze in materia di infrastrutture di interesse nazionale. Incentivare il coinvolgimento della finanza privata: sviluppo dei Project Bond e attivazione di un più efficace sistema di garanzie (pubbliche e private). Effettuare una ricognizione delle opere in itinere e individuare precise responsabilità e poteri sostitutivi per la buona riuscita delle stesse. Concentrare le risorse sulle grandi priorità infrastrutturali, d interesse europeo e nazionale, e su pacchetti di piccole opere, riprogrammando le risorse disponibili, in particolare quelle nel Mezzogiorno finanziate da Fondi strutturali e FAS. 2. Efficienza energetica Prorogare l attuale livello di incentivazione fiscale strutturalmente fino al Introdurre una normativa orientata a promuovere l uso di standard tecnologici più efficienti in tutti i nuovi investimenti nel settore residenziale, terziario industriale e dei trasporti. Promuovere con campagne informative diffuse comportamenti di consumo energetico responsabile. Pagina 38

39 CIRCOLARE FFW LE MISURE DEL DECRETO SALVA ITALIA IN MATERIA DI FISCO, FINANZA E WELFARE Titolo I - Sviluppo ed equità Aiuto alla crescita economica - ACE (art. 1) 2 Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani ( art. 2) 5 Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento Fondo di Garanzia (art. 3) e misure per le micro, piccole e medie imprese (art. 39) 7 Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali (art. 4) 9 ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e assistenziali (art. 5) 10 Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito ( art. 6-bis) 11 Titolo II Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale Misure per la stabilità del sistema creditizio ( art. 8) 11 Imposte differite attive (art. 9) 12 Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici Regime premiale per favorire la trasparenza ( art. 10) 14 Emersione di base imponibile ( art. 11) 18 Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie (art. 11-bis) 21 Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a euro e contrasto all uso del contante ( art. 12) 21 Anticipazione dell imposta municipale propria ( art. 13) 22 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( art. 14) 23 Disposizioni in materia di riscossione dei comuni (art. 14- bis) 24 Disposizioni in materia di accise (art. 15) 24 Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei ( art. 16) 25 Canone RAI (art. 17) 26 Clausola di salvaguardia ( art. 18) 26 Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori scudati e su attività finanziarie e immobili detenuti all estero (art. 19) 27 Riallineamento partecipazioni (art. 20) 31 Soppressione enti e organismi ( art. 21) 31 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ( art. 24) 32 Addizionale regionale IRPEF ( art. 28) 35 Si riporta di seguito una prima sintesi delle principali misure in materia di fisco, finanza e welfare contenute nel Decreto SalvaItalia - DL 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici". Il decreto è attualmente all'esame del Senato; ne è prevista a breve la definitiva conversione in legge, che dovrebbe avvenire senza ulteriori modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei Deputati e qui commentato. Dopo l'approvazione della manovra, alcune delle misure qui evidenziate potranno essere oggetto di approfondimento attraverso circolari ad hoc dell'area. Titolo I - Sviluppo ed equità Aiuto alla crescita economica - ACE (art. 1) L articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (nel seguito decreto) introduce una disciplina fiscale agevolativa a favore delle imprese che incrementano il capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre La misura - denominata aiuto alla crescita economica - anticipa quanto previsto dall art. 7 del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale e assistenziale (AC n. 4566), introducendo un Pagina 39

40 meccanismo di esenzione del reddito di impresa per la quota corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Come enunciato nel primo comma della disposizione e come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, l agevolazione ha l obiettivo di stimolare la crescita della struttura patrimoniale delle imprese e, per questa via, lo sviluppo economico del Paese, attraverso un più equilibrato trattamento fiscale del finanziamento con debito rispetto al finanziamento con capitale di rischio. Descrizione L agevolazione si sostanzia nella deducibilità dal reddito di impresa imponibile di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Trattasi, pertanto, di una agevolazione che opera solo ai fini delle imposte sui redditi IRES e IRPEF e non anche ai fini IRAP. Il reddito di impresa imponibile viene ridotto, fino a poterne essere azzerato, di una quota pari al rendimento nozionale dell incremento di capitale proprio rilevato a fine esercizio rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre In altri termini, al fine di individuare il reddito soggetto ad IRES (IRPEF), l impresa dovrà verificare, in chiusura di ogni esercizio e secondo le modalità di seguito illustrate, se vi è stato un incremento patrimoniale rispetto all esercizio In caso positivo, dovrà calcolare il rendimento nozionale di tale incremento e dedurre l importo derivante dal reddito imponibile di periodo. La misura ha carattere permanente ed il primo periodo di applicazione è quello in corso al 31 dicembre Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell agevolazione le imprese costituite sotto forma di società di capitali, gli enti pubblici e privati residenti che svolgono attività commerciale in via esclusiva o principale, i trust, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società o enti non residenti, nonché gli imprenditori individuali e le società di persone. Con riguardo alle imprese personali, il comma 7 dell art. 1 precisa che l agevolazione si applicherà con le modalità che saranno definite con un decreto del ministero dell economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Meccanismo applicativo Individuazione degli incrementi e dei decrementi patrimoniali I commi da 2 a 6 dell art. 1 definiscono il meccanismo applicativo della disciplina agevolativa. Come accennato, occorre in primo luogo verificare l esistenza di un incremento di capitale proprio rispetto al capitale proprio del periodo Il comma 5 definisce il capitale proprio esistente alla chiusura del periodo 2010 come il patrimonio netto risultante dal bilancio senza tener conto dell utile di esercizio. Tale capitale rappresenta il parametro per determinare l eventuale incremento patrimoniale rilevato negli esercizi successivi. A tale riguardo, il medesimo comma specifica che rilevano ai fini della determinazione dell incremento di capitale proprio: come variazioni in aumento: o i conf erimenti in denaro; o gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: o l e r id uzi oni d el pat ri mo ni o net t o c on att r ibu zi on e, a q ual si a si t it ol o, ai soci o partecipanti; o gli acquisti di partecipazioni in società controllate; o gli acquisti di aziende o di rami di aziende. Sono pertanto escluse dall agevolazione quegli aumenti di capitale volti all acquisizione di posizioni di controllo in altre società o all acquisizione di aziende o rami delle stesse. Con riguardo alle imprese di nuova costituzione, il comma 6 specifica che, ai fini dell agevolazione, rileva tutto il patrimonio conferito. Momento di rilevanza degli incrementi e dei decrementi patrimoniali Gli incrementi e i decrementi di capitale proprio rilevano con una determinata scadenza temporale, stabilita dal medesimo comma 6. Per quanto attiene agli incrementi: per quelli derivanti da conf erimenti in denaro, la rilevanza è fissata a partire dalla data del versamento. Fermo restando quanto disporrà il decreto attuativo, il riferimento alla data di versamento induce a ritenere che i conferimenti in denaro concorrano alla f ormazione dell'incremento di capitale in proporzione ai giorni che Pagina 40

41 intercorrono tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati. Se tale interpretazione dovesse essere confermata interpretazione, peraltro mutuata da quella fornita con riguardo alla disciplina c.d. DIT di cui al D.Lgs. n. 466/1997, a cui la disciplina dell ACE in parte si ispira i conferimenti effettuati nel primo periodo di applicazione potrebbero assumere rilievo solo in parte nel 2011 con scarso vantaggio ai fini della determinazione dell incremento patrimoniale del periodo. Ad ogni modo, il ridotto vantaggio rilevato nel primo periodo (ossia nel periodo in cui il conferimento di denaro è eff ettuato) verrebbe assorbito nei periodi di imposta successivi. In tali esercizi, infatti, il conferimento concorrerebbe alla determinazione dell'incremento del capitale proprio per il suo intero ammontare. Sul punto, occorrerà comunque attendere le precisazioni del decreto ministeriale di attuazione. per quelli derivanti dall'accantonamento di utili, la rilevanza è fissata a partire dall'inizio dell'esercizio in cui sono formate le relative riserve. In altri termini, dovrebbero rilevare dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile dell'esercizio. Come per i conferimenti in denaro, negli esercizi successivi anche gli utili accantonati a riserva dovrebbero continuare ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per l'intero importo. per le aziende e le società di nuova costituzione, è considerato incremento tutto il patrimonio conferito. Per quanto concerne i decrementi: rilevano tutti a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Così ad esempio, eventuali prelievi di denaro a valere sul capitale proprio. rileveranno a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate. decrementi rileveranno per l'intero ammontare anche per gli esercizi successivi a quello nel quale le riduzioni si sono verificate. Rendimento nozionale Ai fini di determinare la quota di reddito imponibile non assoggetta a tassazione, occorre calcolare il rendimento nozionale dell incremento patrimoniale rilevato. A tal fine il comma 3 dell articolo 1, prevede che l aliquota percentuale del rendimento nozionale sarà determinata annualmente con un decreto del ministro dell economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio avendo riguardo ai rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. Tuttavia, per i primi tre anni di applicazione della misura (ossia per i periodi di imposta in corso al ; 2012 e 2013) l aliquota per il calcolo del rendimento nozionale è stabilita dal comma 3, nella misura fissa del 3%. Eccedenza del rendimento nozionale Il comma 4 dell art. 1 stabilisce che nell ipotesi in cui il rendimento nozionale non trovi piena capienza nel reddito dichiarato, l eccedenza potrà essere computata in aumento dell importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi. Ciò dovrebbe significare che la deduzione ACE opera fino a concorrenza del reddito dichiarato (ante ACE). Conseguentemente, nell esercizio di maturazione della deduzione, il beneficio opera se e nei limiti in cui vi sia un reddito positivo, non potendo determinare una perdita fiscale. La parte del rendimento nozionale che non trova capienza nel reddito dichiarato (ante ACE) potrà essere riportato in deduzione negli esercizi successivi, senza limiti di tempo, fino a concorrenza del reddito rilevato negli esercizi medesimi. Anche su questo aspetto è auspicabile un chiarimento da parte dei competenti organi istituzionali. Decreto attuativo Come accennato, il comma 8 dispone che le disposizioni di attuazione della misura agevolativa saranno definite con un decreto del ministro dell economia e delle finanze che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge. Lo stesso decreto potrà stabilire disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Il minor gettito IRES e IRPEF è stimato in 950 milioni nel 2012, 1,5 miliardi nel 2013, 2,9 miliardi nel Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani (art. 2) In linea con le proposte di Confindustria, l articolo 2 del decreto interviene in materia di IRAP con due diverse misure che agiscono, entrambe, sulla componente costo del lavoro. Vengono ampliate la deduzione dalle imposte sui redditi dell IRAP riferita alle spese del personale dipendente, già introdotta dal DL n. 185/2008 nonchè la deduzione forfetaria per cuneo fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni. Pagina 41

42 Deducibilità IRAP ai fini delle imposte sui redditi In deroga al principio generale di indeducibilità dell IRAP dalle imposte sui redditi, sancito dal decreto IRAP (art. 1, D.Lgs. n. 446/1997), i commi da 1 a 1-ter dell art. 2, del decreto rendono integralmente deducibile dalle imposte sui redditi - IRES e IRPEF l IRAP relativa alla quota imponibile delle spese del personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti per legge. La piena deducibilità dell IRAP riferita al costo del lavoro decorrerà dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre Fino al periodo di imposta 2011, per effetto di quanto previsto dall art. 6 del DL n. 185/2008, come modificato dai commi 1-bis e 1-ter dell art. 2 del decreto stesso, la deduzione IRAP sarà limitata ad una quota forfettaria pari al 10%. Pertanto, per effetto delle modifiche suddette, a partire dal periodo di imposta in corso al sarà deducibile ai fini IRES e IRPEF: una quota forf ettaria, pari al 10%, dell IRAP riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati; l intera IRAP riferibile alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti per legge. Attesi i richiami agli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8, del D.Lgs. n. 446/1997 operati dal comma 1, dell art. 2 del decreto, i soggetti che potranno beneficiare della integrale deduzione dell IRAP sul costo del lavoro sono le: società di capitali e gli enti commerciali (art. 5); società di persone e imprese individuali (art. 5-bis); banche e altri enti e società finanziari (art. 6); imprese di assicurazione (art. 7); imprese esercenti arti e professioni (art. 8). La deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall articolo 99, comma 1, del TUIR. Come accennato, la quota deducibile è relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del citato D.Lgs. n. 446/1997. Si tratta delle deduzioni per i costi del personale dipendente e assimilato, effettivamente sostenuti ovvero per importi forfetari in base alla quantità e alla qualità dei lavoratori assunti, nonché della deduzione forfettaria prevista dal comma 4-bis stabilita in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarati, indipendentemente dalla presenza o assenza di spese di personale. Deduzione forfetaria per cuneo fiscale per i giovani fino a 35 anni di età e per le donne Il comma 2, dell art. 2 del decreto, modificando l art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 446/1997, eleva l importo forfettario della deduzione per cuneo fiscale da a euro annui (da a euro per le imprese localizzate nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno) - nel caso in cui il lavoratore assunto a tempo indeterminato sia donna o di età inferiore a 35 anni. La maggiore deduzione opera a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al , ossia a partire dal 2012, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare. Tenuto conto della modalità con cui è operata la modifica che semplicemente integra la disposizione originaria del decreto IRAP, senza condizionare la possibilità di dedurre i maggior importi a specifici requisiti di assunzione nonché, tenuto conto delle precisazioni recate dalla relazione tecnica, la deduzione maggiorata dovrebbe spettare su tali tipologie di lavoratori dipendenti impiegati nel periodo di imposta 2012 a prescindere da quando è avvenuta l assunzione. In altri termini, a partire dal prossimo anno, dovrebbe essere possibile dedurre i più elevati importi in relazione alle donne e ai giovani di età inferiore a 35 anni dipendenti nel periodo di imposta e non solo in relazione a quelli neo assunti o che, ad esempio, incrementano una determinata media di lavoratori dipendenti nell impresa rilevata in un determinato lasso temporale. Si ricorda che l art. 11, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, oggetto di modifica, consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti), di dedurre un importo pari a euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; il n. 3) della medesima disposizione eleva il predetto importo a qualora il soggetto sia impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Quest ultima disposizione è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall applicazione della regola de minimis. Pagina 42

43 Per effetto delle norme in esame, l importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è aumentato a euro, ovvero per le imprese del mezzogiorno, in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. Il beneficio viene complessivamente stimato in 1,5 miliardi nel 2012 e 2 miliardi circa nei due anni successivi. Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento Fondo di Garanzia (art. 3) e misure per le micro, piccole e medie imprese (art. 39) Il decreto contiene diverse misure volte a rafforzare il Fondo di Garanzia per le PMI (artt. 3 e 39). In particolare, con l obiettivo di raddoppiare gli attuali livelli di operatività del Fondo - che nel 2010 ha garantito oltre 9 miliardi di finanziamenti e nel 2011 dovrebbe attestarsi intorno allo stesso ammontare - raggiungendo la quota di almeno 20 miliardi di crediti garantiti, è stabilito quanto segue: rifinanziamento: il Fondo - le cui disponibilità per l anno 2012 erano state tagliate dalla Legge di stabilità - viene rifinanziato con 400 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 (articolo 3, comma 4); copertura della garanzia: verranno riviste le percentuali di copertura delle garanzie del Fondo (articolo 39, comma 1). In particolare si prevede che la garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo possono essere concesse fino a un massimo dell'80% e che - attraverso un decreto non regolamentare del MISE di concerto con il MEF - la misura della copertura verrà graduata in base alle tipologie di operazioni garantite, alle categorie di imprese beneficiarie nonché ai loro settori e aree geografiche di appartenenza (al riguardo si ricorda che oggi il DM 248/99 che disciplina le modalità operative del Fondo stabilisce che la garanzia diretta può arrivare fino al 60% del finanziamento nel Centro-Nord e all'80% nel Mezzogiorno, mentre la soglia per la controgaranzia è fissata al 90%). In proposito, Confindustria ha messo in evidenza l opportunità che si privilegino, attraverso percentuali di copertura più elevate, le operazioni a fronte di investimenti con particolare riguardo a quelli in ricerca, innovazione, internazionalizzazione; accantonamento a fronte del rischio: si prevede che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, venga ridefinita, con decreto non regolamentare del MISE d intesa con il MEF, la misura dell accantonamento minimo effettuato dal Fondo a fronte dei rischi assunti (articolo 39, comma 2). Attualmente tale misura minima è fissata all 8% dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 settembre Considerando però che l accantonamento medio è al 9,2% (per le operazioni più rischiose si accantonano inf atti percentuali che vanno dal 10 al 20%) e che il Fondo perde il 2%, appare possibile, in condizioni di prudenza e in linea con quanto anche in passato suggerito da Confindustria, ridurre l accantonamento e aumentare, a parità di risorse pubbliche stanziate, l ammontare degli affidamenti garantiti dal Fondo e dunque il suo effetto leva. Prevedendo che la misura minima dell accantonamento possa essere definita attraverso un decreto non regolamentare si introduce, peraltro, un meccanismo flessibile che consentirà di adeguare in ogni momento l accantonamento all esposizione al rischio; importo massimo garantito: si prevede che tale importo venga elevato da 1,5 a 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni, le aree geografiche, i settori e le categorie di imprese che saranno individuati da un decreto non regolamentare del MISE d intesa con il MEF (articolo 39, comma 3). Una quota non inferiore all'80% delle disponibilità del fondo dovrà però andare agli interventi di garanzia inferiori a 500mila euro: questi ultimi assorbono oggi il 93% delle risorse del Fondo (il restante 7% va alle operazioni da 500mila a 1,5 milioni). La misura è estremamente importante per le PMI industriali: in proposito Confindustria ha sottolineato l opportunità che l innalzamento a 2,5 milioni riguardi la più ampia gamma di operazioni finanziarie garantite e certamente tutte quelle finalizzate alla realizzazione di investimenti; garanzie su portafogli crediti alle PMI: è prevista la possibilità, fino ad oggi esclusa, che il Fondo copra, a titolo oneroso, portafogli di finanziamenti alle PMI (articolo 39, comma 4); tale operatività verrà disciplinata con un decreto non regolamentare del MISE d intesa con il MEF; costo della garanzia: verranno modificati, con decreto non regolamentare del MISE d intesa con il MEF e in funzione delle tipologie di operazioni, i costi della garanzia (articolo 39, comma 5); cessione impegni del Fondo: verranno definite, con decreto non regolamentare del MISE d intesa con il MEF, le modalità le condizioni per l eventuale cessione a terzi e Pagina 43

44 la controgaranzia degli impegni assunti dal Fondo (articolo 39, comma 6); microcredito: un emendamento approvato alla Camera ha previsto che una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso venga riservata a interventi di microcredito come definiti dall'articolo 111 del TUB (articolo 39, comma 7-bis). Nel dettaglio il TUB fa riferimento a finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare inferiore a euro e non siano assistiti da garanzie reali; b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Per la creazione della suddetta riserva e la definizione delle risorse che le saranno destinate, è prevista l emanazione di un decreto di natura non regolamentare del MISE, sentito l'ente nazionale per il Microcredito che è un organismo istituito presso lo stesso MISE. Con tale decreto verranno altresì definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. Viene inoltre previsto che l'ente nazionale per il microcredito possa stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito. Il decreto contiene inoltre, all articolo 39, comma 7, una disposizione finalizzata a sostenere la patrimonializzazione dei confidi iscritti nell elenco speciale degli intermediari finanziari previsto dall articolo 107 del testo unico bancario e sottoposti alla vigilanza della Banca d Italia (cosiddetti confidi 107 ). Nel dettaglio, in deroga all articolo 13, commi 8,9 e 10, della legge 326/ che stabilisce che solo PMI possano essere socie dei confidi - è previsto che al capitale dei confidi 107 possono partecipare anche enti pubblici e grandi imprese non finanziare. Si tratta, come detto, di una misura che intende favorire la patrimonializzazione dei confidi vigilati i quali, esattamente come le banche, sono tenuti a rispettare i requisiti di patrimonio previsti da Basilea. La misura promuoverà inoltre un più efficiente utilizzo di risorse pubbliche. Gli enti pubblici, infatti, sostengono abitualmente e in misura importante i confidi. Spesso, però, lo fanno attraverso contributi che, essendo gravati da specifici vincoli di destinazione, non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza e non contribuiscono realmente alla patrimonializzazione di tali organismi e dunque non perseguono nel modo più efficace l obiettivo ultimo dell intervento pubblico a favore dei confidi che è quello di sostenere l accesso al credito delle PMI. La norma assicura comunque il mantenimento della governance dei confidi in capo alle imprese. Infatti, l apertura del capitale dei confidi 107 a soggetti diversi dalle PMI è subordinata alla condizione che le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell assemblea e che la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all assemblea. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali (art. 4) La norma introduce nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi un nuovo articolo 16-bis, che rende strutturale la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per ciascuna unità immobiliare, fino ad un importo massimo di euro, ripartita in 10 quote annuali. La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed ha subito successive modifiche e proroghe con leggi annuali (l ultima delle quali, con l articolo 2, comma 10, della legge n. 191 del 2009 stabiliva una proroga fino al 31 dicembre 2012 ora divenuta invece permanente). L ambiti oggettivo degli interventi agevolabili rimane sostanzialmente il medesimo previsto dalle norme precedenti; sono, quindi, agevolabili gli interventi relativi a: a) parti comuni di edifici residenziali; b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, Pagina 44

45 quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte nel corso dell esame in sede referente) - anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b); d) realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune; e) eliminazione di barriere architettoniche; f) adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi; g) realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico; h) conseguimento di risparmi energetici; i) adozione di misure antisismiche; j) bonifica dall amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con gli emendamenti approvati in sede parlamentare, l agevolazione ai lavori condominiali è stata estesa su tutte le parti comuni indicate nell art del codice civile e non solo a quelle previste dal n. 1 (es. la modifica consente di includere anche i lavori sui locali della portineria, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli ascensori, ecc.) ed ai lavori di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato anteriormente al Viene così recepita in sede normativa un interpretazione estensiva della definizione di parti comuni fornita dall Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 7/2010. Possono beneficiare dell agevolazione fiscale i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo l immobile su cui vengono effettuati i lavori. Sugli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. Viene confermata la detrazione d imposta del 36 per cento sull acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. Riprendendo quanto già recentemente disposto dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del decretolegge n. 138 del 2011, viene previsto che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all'acquirente per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti. Restano confermate le norme di attuazione e le procedure di controllo dell agevolazione prevista dalle precedenti leggi (pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti i dati identificativi dei beneficiari del bonifico e della detrazione). Si ricorda che le norme di semplificazioni introdotte dal DL 70/2011 hanno abolito l obbligo di comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescare e l obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall impresa che esegue i lavori. Il comma 4 prevede, inoltre, una proroga fino al 31 dicembre 2012 della detrazione del 55% in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, previste dalla legge 296/2006 e prorogata al 2010 e 2011 dalla legge 13 dicembre 2010, n Nel corso dell esame parlamentare è stata estesa la detrazione anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dal 1 gennaio 2013 per tali interventi si applicherà la detrazione del 36%, come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR, concorrendo tali interventi a formare il plafond massimo annuo agevolabile insieme agli altri interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto il contribuente, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell uno o dell altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e assistenziali (art. 5) L articolo 5 del decreto sostanzialmente modificato a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni parlamentari - prevede la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini della concessione di determinate agevolazioni fiscali e benefici assistenziali. Entro il 31 maggio 2012, un DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze dovrà: ridefinire completamente l ISEE, in base ad una definizione di reddito disponibile che includa le somme esenti da imposizione e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della f amiglia e dei carichi familiari, valorizzando Pagina 45

46 in misura maggiore la componente patrimoniale sia in Italia che all estero, e differenziando l indicatore per le diverse tipologie di prestazioni; individuare le agevolazioni fiscali, tariffarie e i benefici assistenziali che saranno riservate ai soggetti con un ISEE entro i limiti fissati dallo stesso decreto. Si prevede inoltre un rafforzamento del sistema dei controlli dell ISEE, attraverso una migliore condivisione delle banche dati esistenti e la creazione di una nuova banca dati delle prestazioni sociali agevolate condizionate all ISEE. I risparmi derivanti dalla revisione dell ISEE saranno destinati all attuazione di politiche sociali e assistenziali. Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito (art. 6-bis) L art. 6 bis regola l applicazione delle commissioni per le aperture di credito e per gli sconfinamenti, riordinando l attuale disciplina dettata dalla legge n. 2/2009 e dal DL 78/2009. In particolare, si introduce l art. 117 bis nel Testo Unico Bancario, prevedendo: aperture di credito (comma 1): si può applicare una commissione onnicomprensiva - proporzionale alla somma messa a disposizione e alla durata dell affidamento più un tasso debitore sulle somme effettivamente utilizzate. Resta il tetto massimo trimestrale dello 0,5% per la commissione già fissato dal DL 78/2009; sconfinamenti (comma 2) si può applicare una commissione di istruttoria veloce - determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi più un tasso debitore sull ammontare dello sconfinamento. Il comma 1 non modifica la disciplina vigente, limitandosi a riformularla. Le novità sono contenute nel comma 2, che introduce la commissione di istruttoria veloce per gli sconfinamenti, la quale sostituisce la commissione di massimo scoperto (al riguardo, manca però un esplicito coordinamento con le suddette norme sulla commissione di massimo scoperto). La norma fissa i criteri per la sua definizione lasciando alla banca piena discrezionalità nel fissare l entità della commissione. Titolo II Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale Misure per la stabilità del sistema creditizio (art. 8) L articolo 8 della manovra stabilisce che il MEF può concedere, fino al 30 giugno 2012, la garanzia dello Stato sulle passività delle banche emesse dopo l entrata in vigore del decreto anche se rientranti in piani di emissione preesistenti. In particolare possono essere garantite: le passività con scadenza da 3 mesi a 5 anni; le obbligazioni garantite emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione con scadenza a 7 anni (a partire dal 1 gennaio 2012). L ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. Il compito di valutare le richieste di ammissione delle banche spetta alla Banca d Italia, che ne valuta l adeguatezza patrimoniale e la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte. È inoltre previsto il monitoraggio del MEF e della Banca d Italia sulle garanzie concesse e sui loro effetti sull economia. In particolare, entro il 15 aprile 2012 il MEF presenterà un rapporto sintetico sulla base degli elementi forniti dalla Banca d Italia sul funzionamento dello schema di garanzia e sulle emissioni, garantite e non, delle banche. Infine, è previsto che il MEF, fino al 30 giugno 2012, possa rilasciare un ulteriore garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità. Per la concessione di tali garanzie è autorizzata la spesa di 200 milioni annui per il periodo La garanzia dello Stato sulle passività delle banche è lo strumento che può migliorare la capacità delle banche di finanziarsi a medio lungo termine, superando le difficoltà che attualmente impediscono il regolare svolgimento della funzione di erogazione del credito. In questo senso è importante anche la disposizione che consente al MEF di rilasciare, fino al 30 giugno 2012, un ulteriore garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia. E fondamentale che il ricorso delle banche a tale strumento si traduca in un aumento significativo dell offerta di credito alle imprese e in una contestuale riduzione del suo costo, scongiurando fenomeni di credit crunch. È dunque importante la funzione di monitoraggio dell effetto delle garanzie sull economia da parte del MEF e della Banca d Italia, che vigilerà sulle banche al fine di verificare, pena l esclusione dall ammissione alla garanzia, che non abusino del sostegno ricevuto per conseguire indebiti vantaggi. Pagina 46

47 Imposte differite attive (art. 9) L art. 9, in materia di imposte differite attive (c.d. DTA - Defferred tax assets), migliora e amplia la portata della disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta, introdotta dal decreto Milleproroghe 2010 (art. 2, co. 55, DL n. 225/2010). Decreto Milleproroghe 2010 L art. 2, c o. 5 5, DL n / c d Mil le p ror o gh e ha in tro do tt o u n a d is c i pl in a f in al iz z a ta a f av o ri re l a li qu id ab il it à an ti ci pat a d ei c re dit i p er imp ost e a ntic i pat e, medi ant e l a t rasf ormaz ion e al v erific a rs i di de te rmi nat e c on diz io ni - i n v eri e propri crediti tributari. In pa rt ic o l ar e i l d ec ret o mil le p ro ro g he p re v ed e v a c h e, n el l i po te s i i n c u i fo s s e e v id e nz i a ta in b il a nc i o u n a pe rd it a d ese rc izio, potess ero es sere c onv ertite in c redito d imp os ta le attività per imposte antici pate, is critte nel bilanc io stes so, derivanti da: sv alutazio ni di crediti non anc ora de dotte dal red dito imponi bile, ai sens i dell art. 1 06, co. 3, T UIR; v alore d ell av v iamento e d elle a ltre attiv ità immat eriali i c ui c ompon enti ne gativ i foss e ro d educ ibi li in più pe ri odi d impos ta ai fini delle imposte sui redditi. L Agenz ia delle Entrate, nella risoluz ione n. 94/E del 22 settembre sc ors o ha ric onosc iuto l applicabilità di tale istituto, c on ri guard o alla tras formazi one d elle imp oste an tici pate ori ginat e da avv iame nto e dal le alt re a ttivit à immat erial i, anc he ai c ontribuenti div ers i dagli enti c reditiz i e finanziari. La tras formazione delle attiv ità per imposte antic ipate in c rediti di impos ta, c he decorre dalla data di ap prov azione del bilancio da parte dell' ass emblea dei s oc i, opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi s ulla base dei dati del medes imo bilancio approvato, tra la pe rdita d'es erciz io, e il rapporto fra le attività per impos te antic ipate indic ate dalla norma e la somma del c apitale s ociale e delle riserve. Sec o nd o la dis c ipl in a d eli nea ta dal dec re to Mil le proro ghe, il c redito d impos ta ori gin ato da lla tras fo rmaz i one no n è ri mbo rs ab ile né pro dutt iv o d i int eres s i. Es s o p uò e ss ere c e duto e ut iliz z ato in c omp ens az io ne, s e nz a li mi ti d i imp orto. Inf in e, i l c red ito v a i ndic at o nel la dic hi araz io ne de i re dd iti e no n c o nc orre al la f ormaz io ne de l re ddi to di impres a né d ell a b as e imp oni bil e d ell impos t a re gio nal e s ull e a ttiv ità p rod utt iv e. Al f in e d i c on s ent irne l u t ilizzo in c o m p e n s a z io n e, c o n la R is. 2 4 m a g g io , n. 5 7 / E è s t a t o istit u it o i l c o d ice t r ib u t o , C r ed it o d im p o s t a p e r im p o s t e a n t icip a t e iscr it t e in b ila n c io, in p r e s e n z a d i p e r d it a d i es e r c izio a r t. 2, c o m m i d a 50 a 5 9 de l dl 2 25 / e su c ce s sive mo dif ic az ion i. Le modifiche recate alla disciplina dall art. 9 del DL n. 201/2011 riguardano: la possibilità di convertire in credito di imposta le imposte anticipate calcolate sulla perdita di esercizio, purché tale perdita derivi dalla deduzione degli stessi componenti negativi (le reversal dei componenti sopra citati) che danno origine a imposte anticipate convertibili. La norma precisa che la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale. Merita osservare che, in caso di trasformazione di una parte delle attività per imposte anticipate, la disposizione esclude la possibilità di riportare a nuovo la perdita fiscale per la quota della stessa che ha dato vita ad attività per imposte anticipate trasf ormate in credito d imposta. (cf r. nuovo comma 56-bis, art. 2, DL n. 225/2010); la possibilità di applicare l istituto della conversione anche ai bilanci delle società in liquidazione volontaria, ovvero sottoposte a procedure concorsuali, o di gestione delle crisi, qualora il bilancio finale evidenzi un patrimonio netto positivo. Alle operazioni di liquidazione volontaria si applicano le disposizioni antielusive previste dall articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. (cfr. nuovo comma 56-ter, art. 2, DL n. 225/2010). In ragione della predetta modifica, che estende la disciplina anche ai casi di provvedimenti di rigore, nei quali i bilanci di fine procedura sono approvati dagli organi di vigilanza, l art. 9, comma 1, lett. a), integra il comma 56 dell art. 2 del DLn. 225 del 2010, facendo riferimento oltre che all approvazione del bilancio da parte dei soci anche da parte dei diversi organi competenti per legge; le modalità di fruizione del credito di imposta. Viene ora previsto che il credito di imposta derivante dalla trasf ormazione dei def erred tax assets, possa essere ceduto al valore nominale nell ambito dello stesso gruppo ai sensi dell art. 43-ter, DPR n. 602/73, e che l eventuale eccedenza residua dopo le compensazioni possa essere chiesto a rimborso. Pagina 47

48 L'applicabilità alle imprese industriali della disciplina di conversione riguarda solo le imposte anticipate iscritte in relazione all'avviamento e alle altre attività immateriali deducibili in più esercizi, e ora, per effetto delle modifiche recate dalla manovra, anche la fiscalità anticipata relativa alle perdite di esercizio derivanti dalla deduzione di tali componenti. In particolare, tali attività per imposte anticipate derivano da ammortamenti e svalutazioni imputati a conto economico in misura superiore ai limiti fiscali fissati dall art. 103 del Tuir (es. ammortamento di un marchio in 5 anni anziché in 18, come previsto dalla disciplina fiscale). L applicabilità della misura, non riguarda, invece, le svalutazioni dei crediti. Per le imprese industriali, infatti, a differenza che per gli istituti finanziari, la quota indeducibile delle svalutazione dei crediti non da luogo a fiscalità differita attiva, essendo una indeducibilità definitiva, non recuperabile negli esercizi futuri. Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici Regime premiale per favorire la trasparenza (art. 10) La norma contiene disposizioni diverse tese a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile e a venire incontro alle imprese in difficoltà finanziaria; in sintesi: 1) regime fiscale opzionale di favore nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza (commi da 1 a 8); 2) modifica della disciplina relativa ai limiti dell attività di accertamento dell Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti congrui agli studi di settore (commi da 9 a 13); 3) ulteriori rateizzazione dei debiti tributari per le imprese in difficoltà finanziarie e nuove regole di remunerazioni degli agenti della riscossione (commi da 13-bis a 13-undecies, 13-terdecies); 4) fatturazione elettronica (commi 13-duodecies). Regime premiale I commi da 1 a 8 introducono un regime premiale per i contribuenti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale, a condizione che provvedano all invio telematico all Amministrazione finanziaria delle informazioni concernenti le operazioni attive e passive effettuate dal contribuente, istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all attività commerciale o professionale. I benefici consistono in: a) semplificazioni di carattere amministrativo, b) assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'amministrazione finanziaria; c) accelerazione dei tempi per la riscossione dei rimborsi dei crediti d imposta o la compensazione degli stessi, d) esclusione dagli accertamenti induttivi per i soggetti che sono esclusi dagli studi di settore e) la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l accertamento delle imposte dirette ed IVA (la misura non si applica in caso di violazione di norme penali) Un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate individuerà nel concreto i benefici relativi alle voci a) b) e c), con particolare riferimento agli obblighi concernenti l imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d imposta. In particolare, per i soggetti che aderiscono al regime premiale, il provvedimento dovrà prevedere le seguenti misure: predisposizione automatica da parte dell Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie (es. dichiarazioni IVA periodiche); predisposizione automatica da parte dell Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie (es. modello 770 mensile); soppressione, nei confronti dei beneficiari, dell obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. Pagina 48

49 Ove i soggetti beneficiari del regime premiale non siano in regime di contabilità ordinaria e rispettino le condizioni sopra menzionate (invio telematico delle operazioni attive e passive e utilizzo di un conto corrente), sono riconosciuti ulteriori benefici (comma 4): determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elementi attivi e passivi effettivamente percepiti / sostenuti nel periodo di riferimento) e predisposizione in forma automatica da parte dell Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell acconto ai fini IVA. Accertamento soggetti congrui agli studi di settore I commi da 9 a 13 prevedono, nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore, le seguenti limitazioni ai poteri di accertamento del fisco: sono preclusi gli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici; è ridotto di un anno il termine di decadenza per l attività di accertamento delle imposte dirette e dell IVA, la determinazione sintetica del reddito complessiv o (di cui all articolo 38 del DPR n. 600/73), è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto previsto dalla norma originaria). Tali contribuenti beneficiano di tali limitazioni a condizione che: abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; i dati comunicati nel modello degli studi di settore risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio stesso. La misura introdotta opera nei confronti di tutti i soggetti agli studi di settore, a prescindere dalla loro adesione al regime premiale di cui ai commi da 1 a 8. L Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa all effettuazione di specifici piani di controllo sui contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali non sono applicabili le predette norme. Tali controlli sono articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e sono basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell anagrafe tributaria di cui all articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Secondo la normativa previgente, l Agenzia delle Entrate poteva procedere con accertamenti induttivi nei confronti di contribuenti che si erano dichiarati congrui e coerenti ai risultati degli studi di settore anche solo sulla base di presunzioni semplici (purché chiare, precise e concordanti), senza necessità di una motivazione rafforzata. I contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore, inoltre, potevano beneficiare della franchigia di esclusione da accertamento induttivo (art. 10, co. 4-bis, Ln. 146/1998) solo se erano congrui anche per i redditi relativi all anno precedente. Rateizzazione debiti fiscali imprese in difficoltà finanziaria e remunerazione agenti della riscossione I commi 13-bis e 13-ter mirano a prorogare i termini per beneficiare della rateazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo, disciplinata dall articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, concessa dall'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. Viene ora previsto che ove vi sia un comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, tale dilazione può essere prorogata per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza. In tal caso il debitore può chiedere, in luogo di un piano di rateazione per importi costanti, che siano previste rate di importo variabile e crescente per ciascun anno. Ai sensi del comma 3 dell articolo 19, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è dunque immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, e il carico non può più essere rateizzato. Il successivo comma 13-ter prevede che la predetta proroga può essere richiesta anche con riferimento alle dilazioni concesse fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. Pagina 49

50 Una proroga dei pagamenti era stata già prevista dall'art. 2, comma 20 del DL 225/2010 con riferimento alle dilazioni concesse fino al 29 dicembre Per una analisi delle indicazioni operative in merito alla predetta norma si rinvia alla Direttiva Equitalia n. 12/2011 del 15 aprile In sostanza, le modifiche in esame riaprono i termini per il prolungamento della dilazione nei confronti dei contribuenti che, al 6 dicembre 2011, non avevano ottenuto proroghe in forza del D.L. 225/2010 (successivamente al 29 dicembre 2010), sempre ove sia comprovato il peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della prima dilazione. I commi 13-decies e 13-undecies eliminano, come richiesto dalle imprese, l obbligo di prestare idonea garanzia, per ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a seguito di controlli automatici ex art. 36-bis DPR n. 600/73 e 54bis DPR 633/72 sulle somme superiori a euro (in precedenza si era ottenuto l esonero dall obbligo di garanzia solo per somme sotto tale soglia). Per tutelare le esigenze erariali di incasso delle imposte risultati dalla dichiarazione è previsto che, in caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di una sola rata, si ha la decadenza dalla rateizzazione e l immediata riscossione in un unica soluzione dell intero importo rateizzato. La decadenza dalla rateizzazione scatta anche nel caso di tardivo pagamento di una rata, non effettuato entro la scadenza della rata successiva. Le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre riorganizzato il sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, modificata la norma che prevedeva un aggio a favore di Equitalia a carico del contribuente nella misura del 4,65% sulle somme iscritte a ruolo se le somme erano pagate entro 60 giorni dalla notifica (9% per pagamenti oltre tale scadenza). L aggio della riscossione è sostituito da una percentuale di rimborso dei costi fissi di Equitalia, da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme riscosse a ruolo, annualmente con decreto non regolamentare del MEF in base ad elementi connessi ad elementi di fatto come l andamento della riscossione, ma anche in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell agente unico della riscossione Il predetto rimborso è a carico del debitore nella misura del 51%, nel caso di pagamento tempestivo entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (integralmente per pagamenti oltre tale scadenza). Restano confermate le ipotesi di esclusione dal rimborso del nel caso l atto sia annullato per provvedimento di sgravio o siano riconosciute indebite le somme richieste dall Erario. Non conoscendo l entità della misura del futuro compenso, non è possibile esprimere un giudizio sulla convenienza della modifica. Il decreto (comma 13-quinquies) che calcola annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione nonché quello in materia di rimborso spese, devono essere emanati entro il 31 dicembre 2013; sino all entrata in vigore di tali provvedimenti attuativi (comma 13-sexies), resta ferma la previgente disciplina in materia di remunerazione degli agenti della riscossione. Viene posticipata dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la cessazione da parte di Equitalia dell effettuazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni. Da quella data, ove i comuni optino per l affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall esercizio diretto o dall affidamento in house), dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica. Fatturazione elettronica Il comma 13-duodecies dell articolo 10, introdotto nel corso dell esame in Commissione, rende esplicito, con riferimento all elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali destinati ad applicare le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 209, L.n. 244/07), che hanno disposto l obbligo di trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, esclusivamente in forma elettronica. In particolare, la norma in commento modifica il comma 209 dell art. 1, L.n. 244/07, precisando che le amministrazioni interessate sono le amministrazioni pubbliche che costituiscono il settore istituzionale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) nonché le amministrazioni autonome. La norma, infine, demanda ad un decreto del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell innovazione, d intesa con la Conferenza unificata, la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti a carico delle amministrazioni locali. Emersione di base imponibile (art. 11) Pagina 50

51 L articolo 11 del decreto legge reca diverse disposizioni finalizzate a prevenire o reprimere l evasione fiscale. Esibizione o trasmissione di documenti falsi in sede di accertamento tributario Il primo comma introduce una nuova forma di reato: è punita con sanzione penale l esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero in tutto o in parte, in occasione di richieste formulate dall Amministrazione finanziaria nell esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell IVA (disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 del DPR n. 600/1973 e dagli articoli 51 e 52 del DPR n. 633/1972). Si dispone, in particolare, l applicabilità delle norme penali contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (articolo 76 del DPR n.445/2000). A seguito delle modifiche apportate nel corso dell iter parlamentare, rispetto alla formulazione originaria della norma, il comportamento di chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero in occasione di richieste formulate dall Amministrazione finanziaria nell esercizio dei poteri istruttori per l attività di accertamento è sanzionato penalmente solo se, a seguito delle richieste del fisco, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000). Comunicazioni periodiche all anagrafe tributaria da parte di operatori finanziari I commi da 2 a 5, modificati nel corso dell iter parlamentare, recano disposizioni che rendono più stringente la disciplina degli obblighi di comunicazione all Anagrafe tributaria a carico degli operatori finanziari, disciplinata dall art. 7, DPR n. 605/1973. Nel dettaglio, il comma 2 dell articolo in esame impone agli operatori finanziari, dal 1 gennaio 2012, di comunicare periodicamente all anagrafe tributaria anche tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti, già oggetto di specifici obblighi di segnalazione ai sensi del sesto comma del citato articolo 7, DPR n. 605/ Le nuove disposizioni obbligano ora gli operatori a comunicare anche ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l importo delle operazioni finanziarie menzionate all art. 7, comma 6 stesso. I dati così comunicati siano archiviati nell apposita sezione dell Anagrafe tributaria. Il comma 3 dell articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità mediante le quali effettuare la comunicazione, con la possibilità che tale obbligo possa essere esteso anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali. A seguito delle modifiche normative apportate presso la competente Commissione della Camera dei deputati, è stato inoltre disposto che: il provvedimento sia adottato previa consultazione non solo delle associazioni di categoria degli operatori finanziari, ma anche del Garante per la protezione dei dati personali; l estensione dell obbligo di comunicazione operi solo con riguardo alle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali; il provvedimento contenga adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi. 1 At t u a lm e n t e, l a r t ic o lo 7, c o m m a 6, DP R n / s t a b ili s c e c he l e b a n c h e, Po s t e it a lia n e Sp a, g li in t e r m e d ia r i f in a n z ia r i, l e im p r e s e d i in v e s t im en t o, g li o r g a n ism i d i in v e s t im e n t o c o lle t t iv o d e l r isp a r m io, l e s o c i et à d i g e s t i o n e d e l r isp a r m io, n o n c h é o g n i a lt r o o p e ra t o r e f in a n z ia r io s i a n o t e n u t i a r ile v a r e e a t e n e r e in e v id e n z a i d a t i id e n t if ic a t iv i, c o m p r e s o il c o d ic e f is c a le, d i o g n i s o g g e t t o c h e in t r a t t e n g a c o n lor o q u a ls ia s i r a p p o r t o o e f f e t t u i, p e r c o n t o p r o p r io o v v e r o p e r c o n t o o a n o m e d i t er z i, q u a l s ia s i o p e r a z io n e d i n a t ur a f in a n z ia r ia a d e s c lu s io n e d i q u e lle e f f e t t u a t e t r a m it e b o lle t t in o d i c o n t o c o r r e n t e p o s t a le p e r u n im p o r t o u n it a r io in f e r io r e a e u r o ; l' e s i s t e n z a d e i r a p p o r t i e l' e s i s t e n z a d i q u a lsi a s i o p e r a z io n e d i c u i a l p r e c e d e n t e p e r io d o, c o m p iu t a a l d i f u o r i d i u n r a p p o r t o c o n t in u a t iv o, n o n c h é la n a t u r a d e g li s t e s s i so n o c o m u n ica t e a ll' A n a g r a f e t r ib u t a r ia e d a r c h i v ia t e in a p p o s it a s e z io n e, c o n l' in d i c a z io n e d e i d a t i a n a g r a f ici d e i t it o l a r i e d e i s o g g e t t i c h e in t r a t t e n g o n o c o n g l i o p e r a t o r i f in a n z ia r i q u a ls ia s i r a p p o r t o o e f f e t t u a n o o p e r a z io n i a l d i f u o r i d i u n r a p p o r t o c o n t i n u a t ivo p e r c o n t o p r o p r i o o v v e r o p e r co n t o o a n o m e d i t e r z i, c o m p r e s o il c o d ice f isca le. Le disposizioni del comma 4 specificano inoltre le finalità delle informazioni sulle operazioni, sui rapporti finanziari e sui relativi importi. In particolare, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell iter parlamentare, le informazioni possono essere utilizzate dall'agenzia delle entrate - oltre che per le finalità individuate dall articolo 7, Pagina 51

52 comma 11, del DPR n. 605/ anche per la elaborazione secondo criteri individuati con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. La precedente formulazione finalizzava tali informazioni alla individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo, senza riferimento alla formazione di liste mediante procedure centralizzate. Il riferimento all art. 7, comma 11, DPR n. 605/1973 dovrebbe comportare che le comunicazioni all Anagrafe tributaria siano utilizzate soltanto ai fini delle richieste e delle risposte disciplinate, rispettivamente, dall art. 32, comma 1, n. 7), DPR n. 600/73, ai fini delle imposte sui redditi e dall art. 51, comma 2, n. 7), DPR n. 633/72, ai fini IVA. Tali disposizioni prevedono tassativamente la preventiva autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento dell'agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, competente per territorio (ovvero, per il corpo della Guardia di Finanza, del Comandante regionale). Al di fuori di tali ipotesi, quindi, sembrerebbe che le comunicazioni in esame possano essere utilizzate solo per l individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, da sottoporre a successivo controllo e, pertanto, che le informazioni in esse contenute concernenti i dati contabili non possano essere utilizzate automaticamente dall Agenzia delle Entrate, per motivare eventuali accertamenti fiscali. Alla luce di tale interpretazione, gli uffici dovranno richiedere, quindi, l autorizzazione per ogni singola indagine finanziaria e, pertanto, attraverso l anagrafe tributaria avranno cognizione dei rapporti finanziari intrattenuti dal contribuente oggetto di indagine e dei dati identificativi, mentre per sapere il contenuto delle attività finanziarie (saldo) dovranno attivare la procedura di richiesta finalizzata ad integrare gli elementi di indagine ex art. 32 DPR n. 600/73 e art. 51 DPR n. 633/72. Sempre nel corso dell iter parlamentare, è stato aggiunto il comma 4-bis, in virtù del quale si prevede che l Agenzia delle Entrate trasmetta annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all emersione dell evasione a seguito dell applicazione delle disposizioni di cui ai suddetti commi da 2 a 4. Infine, per effetto delle modifiche in esame, è da ritenere abrogato l articolo 2, comma 36-undevicies del decreto-legge n. 138/2011, che aveva autorizzato l Agenzia delle entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire. Scambio informativo Agenzia delle entrate INPS Il comma 6 dell art. 11 prevede che, nell ambito dell attività di scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e INPS (prevista dall articolo 83, comma 2, del D.L. n. 112/2008) relativamente ai soggetti non residenti ed ai percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, l INPS fornisca all'agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione. Disciplina dell attività di controllo amministrativo Il comma 7 modifica la disciplina dei controlli amministrativi effettuati in forma di accesso (di cui all articolo 7 del D.L. 70/2011). In particolare, i predetti controlli sono resi oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Vengono poi eliminate le disposizioni relative alla durata massima dei predetti controlli, nonché quelle che qualificavano come illecito disciplinare, per i dipendenti pubblici, la violazione dei principi in materia di controllo amministrativo. 2 L a r t. 7, c o. 1 1, D P R n / p r e v e d e c h e le r ile v a z i o n i, le e vid e n z i a z io n i e le c o m u n ica z io n i ob b lig a t o r ie d a p a r t e d e g l i o p e r a t o r i f in a n z ia r i s ia n o u t il izz a t e d a l l A m m in istr a zi o n e f in a n z ia r ia p e r e f f e t t u a r e l e c d. in d a g in i f in a n z ia r ie, o v v e r o p e r r i c h ie d e r e in f o r m a z io n i a d e n t i c r e d i t izi e f in a n z ia r i e c o s ì a c q u is ir e e l e m e n t i u t ili a r ic o s t r u ir e l e f f e t t iva d i s p o n i b il it à r e d d it u a le o, p e r l I V A, l e f f e t t ivo v o lu m e d i o p e r a z io n i i m p o n i b ili e d i a c q u i st i. I n p a r t ico l a r e, le r ile v a z io n i e le c o m u n i c a z io n i ob b lig a t o r ie d e g li o p e r a t o r i f in a n z ia r i s o n o u t il izz a t e n e ll a t t iv it à d i r i c h ie s t a d i d a t i, n o t iz ie e d o c u m e n t i r e l a t iv i a q u a ls ia s i r a p p o r t o in t r a t t e n u t o o d o p e r a z io n e e f f e t t u a t a, i v i c o m p r e s i i s e r v izi p r e s t a t i, c o n i c lie n t i, n o n c h é a l le g a r a n z i e p r e s t a t e d a t e r z i o d a g l i o p e r a t o r i f in a n z ia r i s t e s s i e le g e n e r a li t à d e i s o g g e t t i p e r i q u a li g li o p e r a t o r i a b b ia n o e f f e t t u at o l e s u d d e t t e o p e r a z io n i. Pe r l at t iva z io n e d i t a le p o t e r e d i r ich i e st a, è n e c e s s a r io c h e g li u f f ic i c h ie d a n o u n a p r e v ia a u t o r iz z a z i o n e d e l d ir e t t o r e c e n t r a le d e ll' a c c e r t a m e n t o d e ll' A g e n z ia d e lle e n t r a t e o d e l d ir e t t o r e r e g io n a l e d e l la s t e s s a c o m p e t e n t e p e r t e r r it o r i o. Consigli tributari I commi da 8 a 10 abrogano le norme che impongono la costituzione dei consigli tributari 3, in particolare ai fini dell applicazione di alcune disposizioni attributive di risorse ai Comuni. Pagina 52

53 3 L a r t ico l o 1 8, c o m m a 2 d e l D L n. 7 8/ h a p r e v isto l i s t it u z io n e d e i C o n s i g li T r i b u t a r i, c o n le s e g u e n t i m o d a lit à : p e r i C o m u n i c o n p o p o la z io n e s u p e r i o r e a c in q u e m il a a b it a n t i, m e d ia n t e r e g o la m e n t o d e l C o n s ig l io c o m u n a le ( d a a d o t t a r s i e n t r o i l 9 0 g io r n i d a ll' e n t r a t a i n v ig o r e d e l d e c r e t o - l e g g e, c io è e n t r o i l 2 8 a g o s t o ) ; p e r i C o m u n i c o n p o p o l a z io n e inf e r io r e a c in q u e m i la a b i t a n t i, m e d ia n t e c o s t it u z io n e d i u n c o n s or z io o b b lig a t o r io ( a i s e n s i d e ll' a r t ico lo 3 1 d e l d e c r e t o l e g is la t i v o 1 8 a g o s t o , n , r e c a n t e il T e s t o u n ico d e lle le g g i s u ll' o r d in a m e n t o d e g l i e n t i lo c a l i T UE L ), c o n o b b l ig o d i d e lib e r a r e l o s t a t u t o e la c o n v e n z io n e d e l c o n s o r z io o b b l ig at o r io e n t r o g io r n i d a ll' e n t r a t a in v i g o r e d e l d e c r e t o, o v v e r o e n t r o i l 2 6 n o v e m b r e Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie (art. 11-bis) L articolo 11-bis, inserito durante l esame parlamentare del provvedimento con scopi di semplificazione, riduzione di spesa e razionalizzazione delle attività, prevede che la procedura telematica attualmente in uso per le rilevazioni e comunicazioni da parte degli operatori finanziari all anagrafe tributaria di cui all art. 7, comma 6 del DPR n. 605/1973 (si veda il commento alla precedente disposizione) si renda applicabile anche alle richieste di informazione, di copia della documentazione e di consultazione dell archivio dei rapporti di cui all art. 7 comma sesto del DPR n. 605/1973. Il nuovo art. 11-bis prevede che le richieste telematiche di consultazione dell anagrafe tributaria da parte degli Uffici, contenente ora le predette comunicazioni periodiche degli operatori finanziari, dovranno seguire la procedura di autorizzazione prevista per le indagini finanziarie, ai sensi dell art. 32 del DPR n. 600/73. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a euro e contrasto all uso del contante (art. 12) Le principali modifiche apportate alla Camera sulla limitazione alla circolazione del contante (e dei titoli al portatore in forma libera) sono le seguenti: tracciabilità pagamenti tra privati (soglia di euro): viene prevista l introduzione della sospensione delle sanzioni alle violazioni della disciplina sulla circolazione del contante, come modificata dal DL n. 201/2011, per il periodo che va dal 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del DL) al 31 gennaio La sospensione dell applicazione delle sanzioni, prevista anche in passato in occasione di modifiche alla suddetta soglia (da ultimo, L. n. 148/2011, di conversione del DL n. 138/2011 che ha ridotto la soglia da euro a euro) tiene conto del periodo ritenuto idoneo ad un adeguata divulgazione della nuova norma; libretti bancari e postali al portatore: è stato previsto un nuovo termine per l adeguamento degli importi alla nuova soglia di euro (riduzione entro il limite/trasf ormazione in nominativo), ossia il 31 marzo 2012, ed è stato previsto che la sanzione per il mancato adeguamento coincida con il saldo del libretto se il saldo è inferiore all importo di euro (in deroga alla sanzione minima di euro stabilita per tali violazioni, art. 58, co. 7-bis del d. lgs. n. 231/2007); tracciabilità pagamenti PA: viene innalzata la soglia entro cui la PA può effettuare pagamenti in contanti dai 500 euro previsti dal DL n. 201/2011 a euro, equiparandola quindi a quella introdotta dallo stesso DL per le operazioni di pagamento tra privati; inoltre, vengono concessi tempi di adeguamento più lunghi a favore della PA stessa (tre mesi dall entrata in vigore del DL e possibile ulteriore proroga motivata disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro PA e Semplificazione) e vengono inserite le carte istituzionali (es. tessera sanitaria) in qualità di ulteriori strumenti elettronici da utilizzare per gli accrediti PA; viene, infine, specificato che l esenzione dall imposta di bollo e dagli altri costi bancari è prevista esclusivamente per i conti di soggetti, beneficiari degli accrediti PA, che rientrino nelle fasce socialmente svantaggiate; conto corrente di base (da definire mediante convenzione entro tre mesi dall entrata in vigore della conversione al DL): al c/c corrente classico, indicato nel DL, viene affiancato un altro strumento da mettere a disposizione della clientela tramite la medesima convenzione, ossia il conto di pagamento (disciplinato dal d. lgs. n. 11/2010 sui sistemi di pagamento), strumento più semplice rispetto al conto corrente per funzionalità (assolve solo la funzione monetaria - non quella creditizia - del c/c classico, regolata attraverso operazioni di pagamento elettronico es. bonifico), per gestione (può essere offerto da soggetti diversi dalle banche, i c.d. istituti di pagamento) e per costi. Vengono, inoltre, inseriti ulteriori soggetti che Pagina 53

54 dovranno contribuire a definire le caratteristiche del conto di base (es. Poste italiane, associazioni prestatori servizi di pagamento) e viene altresì esplicitato che i titolari del conto così definito dovranno disporre gratuitamente della carta di debito collegata a quel conto. Infine, la convenzione dovrà stabilire anche gli importi delle commissioni sui prelievi tramite carta di pagamento effettuati presso banca diversa da quella del titolare della carta utilizzata; commissioni interbancarie a carico degli esercenti: viene ampliata la platea di soggetti investiti del compito di definire le regole generali per la riduzione delle commissioni in oggetto (es. Poste italiane, Consorzio bancomat, associazioni prestatori servizi di pagamento; rimangono le associazioni delle imprese, come stabilito dal DL) e viene fissato un tetto massimo per tali commissioni dell 1,5%. Anticipazione dell imposta municipale propria (art. 13) L articolo 13, modificato durante l esame del provvedimento in sede referente, anticipa al 2012 l applicazione dell imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). In primo luogo, (comma 1) le disposizioni in commento prevedono un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo: la disciplina generale dell imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 in esame. L applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al Nella base imponibile dell IMU viene ora ricompressa anche il valore dell abitazione principale e vengono incrementati in misura variabile gli specifici moltiplicatori per il calcolo della base imponibile. Per le imprese è previsto un aumento dal 2013 da 60 a 65 del coefficiente specifico per i fabbricati classificati in categoria D (vedi tabella a fine paragrafo). Per le abitazioni principali è prevista una detrazione di 200 euro, che i Comuni hanno facoltà di elevare. Tale detrazione è incrementata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell unità immobiliare, limitatamente agli anni 2012 e La detrazione non può superare l importo massimo di 400 euro. I comuni possono prevedere ulteriori detrazioni. L aliquota base resta quella prevista dal decreto legislativo sul federalismo municipale: 0,76%, con possibilità per i comuni di variarla al massimo di 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione. Sull abitazione principale è prevista un aliquota inferiore, pari a 0,4% (con facoltà dei Comuni di variarla in aumento o in diminuzione al massimo di 0,2 punti percentuali). L aliquota IMU, su deliberazione del consiglio comunale, può essere ridotta della metà nel caso in cui l immobile sia posseduto da soggetti passivi IRES (inclusi Trust ed enti non commerciali) e per immobili non produttivi di reddito fondiario (cioè beni strumentali per l attività d impresa e professionale). Il gettito IMU è stimato in 21,8 miliardi di euro, con un aumento complessivo del 137% rispetto al gettito ICI a legislazione vigente (9,2 miliardi). Tenendo conto del fatto che con l introduzione dell IMU viene soppressa la quota di IRPEF (e relative addizionali) sui redditi relativi a immobili non locati (minor gettito stimato 1,6 miliardi) l inasprimento del prelievo è del 102%. Moltiplicatori per calcolo base imponibile ICI/IMU Categoria catastale Decreto Legisl. vigente A - Abitazioni e alloggi comuni (escluso A/10) abitazione principale C/2 Magazzini e locali di deposito C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non lucro) C/7 Tettoie chiuse o aperte C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (non lucro) C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (non lucro) B - Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme; Case di cura e ospedali ecc A/10 Uffici e studi privati D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazioni D - Immobili a destinazione speciale (opifici, alberghi, cinema e teatri etc emendamento eleva a 65 dal 2013) C/1 Negozi e botteghe Pagina 54

55 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14) Viene introdotto un tributo comunale su rifiuti e su servizi comunali (TARES) che sostituisce le attuali TARSU-TIA e che colpisce anche le aree produttive sulla base della quantità e qualità dei rifiuti prodotti, ma con riferimento alle "medie ordinarie" di rifiuti producibili in base alla superficie catastale. In sostanza si applicano dei coefficienti presuntivi di rifiuti che potenzialmente sono producibili per quella superficie in base alla tipologia di attività svolta. Inoltre nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte in cui si formano rifiuti speciali. La norma viene incontro alle richieste delle imprese di pagare in base ai rifiuti effettivamente prodotti e di non considerare la superficie produttiva dove non si producono rifiuti urbani. Va però notato che si prendono solo a riferimento i rifiuti che si stimano essere mediamente prodotti per quella attività e non i rifiuti effettivamente prodotti dalla singola impresa. Il comma 29 prevede comunque la possibilità, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, di prevedere con loro regolamento l'applicazione di una tariffa avente natura di corrispettivo per il servizio di raccolta offerto, in luogo della TARES. In tale ipotesi la tariffa sarebbe ovviamente soggetta ad IVA. I regolamenti comunali potranno prevedere delle riduzioni tariffarie su aree produttive (es. magazzino) dove è difficile delimitare la superficie dove i rifiuti urbani si producono da quelle dove si producono rifiuti speciali (esclusi da tassazione). Disposizioni in materia di riscossione dei comuni (art. 14-bis) L articolo 14-bis, inserito durante l esame del provvedimento in sede referente, modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011 al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l ente deciderà di gestire tale servizio. Disposizioni in materia di accise (art. 15) L articolo 15 del DL n. 201/2011, modificato nel corso della discussione presso le competenti Commissioni della Camera dei Deputati, ha incrementato la misura delle accise sui carburanti per autotrazione. L aumento dell accisa, originariamente decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legge, è stata successivamente fissatala giorno successivo pertanto, in luogo del 6 dicembre 2011, è passata al 7 dicembre 2011 (giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame). Le nuove aliquote delle accise (Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative D.Lgs. n. 504/1995) sono fissate nelle misure di seguito riportate: a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi; d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo. La disposizione prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. La tabella seguente fornisce il riepilogo dei nuovi incrementi. AL 6 DICEMBRE 2011 DAL 7 DICEMBRE 2011 AL 31 DICEMBRE 2012 DAL 1 GENNAIO 2013 Benzina e benzina con piombo 622,10 euro per mille litri 704,2 euro per mille litri 704,70 euro per mille litri Gasolio carburazione 481,10 euro per mille litri 593,20 euro per mille litri 593,70 euro per mille litri GPL 227,77euro per mille chili 267,77 euro per mille chili 267,77 euro per mille chili Gas naturale autotrazione 0,00291 per m3 0,00331 per m3 0,00331 per m3 Pagina 55

56 Il comma 4 reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l attività di trasporto. Viene in particolare disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio nei confronti di: soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale; imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei (art. 16) A partire dal 2012, è aumentata l addizionale erariale sulle auto cosiddette di lusso, è introdotta una tassa annuale di stazionamento sulle imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a 10 metri, e un imposta erariale sugli aeromobili privati. In particolare: l addizionale erariale introdotta nel 2011 per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose in misura pari a 10euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW, a partire dall anno 2012 è aumentata a 20euro per ogni KW di potenza superiore ai 185 KW. L addizionale è ridotta al 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo, al 30% dopo 10 anni, al 15% dopo 15 anni e non è più dovuta decorsi 20 anni da tale data. Tali periodi decorrono dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di costruzione; dal 1 maggio 2012, le unità da diporto con scaf o superiore a 10 metri, che stazionano in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento. La tassa è calcolata per giorno o frazione in misura corrispondente ai diversi scaglioni di lunghezza dell imbarcazione (nove scaglioni per lunghezze da 10 ad oltre 64 metri). La tassa è ridotta alla metà per le imbarcazioni fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come propri ordinari mezzi di locomozione nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia, nonché per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario. La tassa non si applica alle imbarcazioni di proprietà o in uso allo stato e ad enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio e alle imbarcazioni che sono in un area di rimessaggio (per i giorni di effettiva permanenza); sono esenti le unità possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontaria a fini di assistenza e pronto soccorso; la tassa non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità del cantiere o del distributore, o per quelle usate e ritirate dai cantieri/distributori con mandato di vendita. Infine, la tassa è ridotta del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell unità da diporto, del 30% dopo 10 anni, e del 45% dopo 15 anni; è istituita l imposta erariale sugli aeromobili privati, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, dovuta in una misura annuale commisurata agli scaglioni di peso del velivolo; per gli elicotteri l imposta dovuta è il doppio di quella stabilita per velivoli di ugual peso, mentre per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati l imposta è pari a 450 euro. Sono previste una serie di esenzioni dall imposta (servizi di linea, scuole di addestramento volo etc). L imposta è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 48 ore. Canone RAI (art. 17) Ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, le imprese e le società devono indicare in dichiarazione il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza, e gli altri elementi eventualmente indicati nel modello di approvazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda che, in base alla normativa vigente, coloro che detengono apparecchi per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto, sono tenuti a stipulare un contratto di abbonamento speciale. Tale canone attualmente varia, secondo la dimensione dell esercizio pubblico e il numero di apparecchi, da 190,49 a 6.349,35 euro. Pagina 56

57 Clausola di salvaguardia (art. 18) Le norme recate dall art. 18 intervengono sulle disposizioni dell art. 40, DL n. 98/2011 (come modificato dal DL n. 138/2011); tale articolo (al comma 1-ter) aveva disposto la riduzione del 5% nel 2012 e del 20% a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell allegato C-bis del medesimo decreto legge n. 98. Si tratta dei c.d. regimi agevolativi il cui riordino è previsto nel disegno di legge di iniziativa governativa recante Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, in discussione alla Camera dei deputati. In particolare, l art. 40, nel testo risultante a seguito dell adozione del DL n. 138/2011, prevedeva che, nei casi in cui la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale non fosse suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell economia e delle finanze fossero stabilite le modalità tecniche per l attuazione con riferimento ai singoli regimi interessati. Il successivo comma 1-quater disponeva che tale norma non fosse applicabile qualora entro il 30 settembre 2012 fossero adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale che si sovrapponessero alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2012 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal Con l intervento in esame, una parte delle risorse reperite con il decreto legge in commento è utilizzata per anticipare parte degli effetti finanziari netti previsti dalla legge delega fiscale; questi erano previsti in 4 miliardi nel 2012, 16 miliardi nel 2013 e 20 miliardi nel 2014 e vengono ridotti a 0 nel 2012, 13 miliardi nel 2013, 16 miliardi nel Per il solo 2012, le risorse necessarie a tale scopo sono reperite mediante la previsione dell aumento delle aliquote IVA del 10 e del 21% di 2 punti percentuali dal 1 ottobre Tale aumento potrà rientrare dal 1 gennaio qualora entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi pari appunto a 13 miliardi nel 2013 e 16 nel Ove ciò non fosse realizzato, l aumento di aliquote sarebbe permanente per il 2013, con l aggiunta di 0,5 punti percentuali (per entrambe le aliquote) dal Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori scudati e su attività finanziarie e immobili detenuti all estero (art. 19) L articolo 19, nella sua veste originaria prevista dal decreto legge, prescriveva: l introduzione dell imposta proporzionale di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti all obbligo di deposito; l introduzione di una imposta straordinaria dell 1,5% sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, a seguito dei diversi provvedimenti di scudo fiscale (art. 13- bis, DL n. 78/2009, artt. 12 e 15, DL n. 350/2001). Questo articolo ha, tuttavia, subito modifiche molto consistenti a seguito del passaggio parlamentare, specie con riferimento all imposizione applicabile ai c.d. capitali scudati. Imposta di bollo su estratti conto e strumenti finanziari Per quanto concerne l imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (commi da 1 a 5), anche non soggetti all obbligo di deposito, l articolo in esame dispone una nuova modifica ulteriore rispetto a quanto già recentemente previsto con il DL n. 98/2011- dell articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972. In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2012, è istituita, in luogo dell imposizione in forma fissa, una imposizione su base proporzionale pari all 1 per mille per il 2012 e all 1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, è ampliata la base imponibile su cui si applica l imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all obbligo di deposito. Originariamente, era stato disposto che l imposta di bollo sulle comunicazione relative ai prodotti e agli strumenti finanziari dovesse essere versata nella misura minima di 34,2 euro e massima di euro, per anno. Con modifica apportata alla Camera, è stata disposta l eliminazione del limite massimo di euro a decorrere dall anno Interventi sono stati apportati anche alle modalità di applicazione dell imposta di bollo sugli estratti conto. Ai sensi dei nuovi commi 2-bis e 2-ter dell articolo 13 della Tariffa, come modificati dalla competente commissione della Camera dei deputati, gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, sono soggetti ad una imposta fissa pari a: Pagina 57

58 34,20 euro se il cliente è persona fisica, prevedendo l esenzione (ai sensi della nota 3-bis del predetto articolo 13 modificata dal nuovo comma 2 dell articolo in commento), qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. Nella nuova formulazione della nota 3-bis è inoltre previsto che l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione Come sopra anticipato, il testo originario del decreto legge ha introdotto una imposta straordinaria dell 1,5% sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Il versamento doveva avvenire per il tramite degli intermediari finanziari che avrebbero trattenuto l imposta sulle attività rimpatriate o regolarizzate ovvero ricevuto la provvista dal contribuente. Con i provvedimenti varati nel 2001 e nel 2002 erano emersi 73,1 miliardi di euro, che hanno comportato un gettito pari a 2,1 miliardi di euro, mentre nel 2009 sono stati regolarizzati/rimpatriati circa 93 miliardi di euro per un gettito di circa 4,75 miliardi di euro. Dall imposta straordinaria dell 1,5% si stimava un gettito complessivo di circa 2 miliardi di euro. A seguito delle modifiche apportate dalla Camera le norme recate dai commi da 6 a 12 dell articolo 19 prevedono, in luogo dell imposta straordinaria dell 1,5% su tutte le attività emerse, l applicazione di un imposta speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (c.d. scudo fiscale). Per gli anni 2012 e 2013 l aliquota, è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille (comma 6). L imposta è determinata al netto dell eventuale imposta di bollo sugli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti. Il versamento, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell anno precedente, avviene - entro il 16 febbraio di ciascun anno - per il tramite degli intermediari finanziari, che provvedono a trattenere l imposta del soggetto che ha effettuato l emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre Gli intermediari segnalano all Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l imposta. Nei confronti di questi contribuenti l imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo. Per l omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato, mentre per l accertamento e la riscossione dell imposta, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte di bollo (commi 10 e 11). Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille (nuovo comma 12). Imposta sugli immobili detenuti all estero Accanto alle modifiche concernenti il prelievo sui capitali oggetto di emersione con i diversi provvedimenti di scudo fiscale, a seguito dell esame parlamentare, è stato altresì introdotto un prelievo strutturale su immobili all estero e su attività finanziarie all estero. I nuovi commi da 13 a 17 prevedono una imposta sul valore degli immobili situati all estero. L imposta colpisce gli immobili siti all estero, destinati a qualsiasi uso, e trova applicazione dal 2011; ne sono soggetti passivi le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile. L imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell anno nei quali tale situazione di fatto si è protratta; a tal fine, il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L aliquota d imposta è pari allo 0,76 per cento della base imponibile, consistente nel valore degli immobili risultante dall atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza, la base imponibile si desume dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile medesimo. Ai sensi del comma 16, per evitare fenomeni di doppia imposizione, dalla predetta imposta è deducibile un credito d imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito l immobile. Il comma 17 rimanda alla normativa in materia di IRPEF per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso. Pagina 58

59 Si ricorda che i redditi degli immobili prodotti all estero detenuti da residenti sono imponibili Italia ai sensi dell art. 3 del TUIR (c.d. worldwide income taxation principle), quale reddito diverso di cui all art. 67, lett. f) del TUIR. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 43/2009, con riferimento agli investimenti all estero da indicare nel modulo RW, sezione II della dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione dei redditi relativa all anno di imposta 2009 i contribuenti sono tenuti ad indicare in tale modello gli investimenti immobiliari all estero di altra natura, a prescindere dall effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, anche nell ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale (es. immobile tenuto a disposizione). Quanto alla quantificazione del relativo reddito l art. 70 del TUIR, dispone che i redditi dei terreni e fabbricati situati all estero concorrono alla formazione del reddito complessivo per: l ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata dallo Stato estero per il corrispondente periodo d imposta; l ammontare percepito, ridotto del 15%, se il fabbricato non è soggetto ad imposte nello Stato estero. Pertanto: nel caso in cui l'immobile sia locato e il reddito derivante dalla locazione è assoggettato a imposta nello Stato estero, occorrerà dichiarare in Italia lo stesso reddito dichiarato all'estero (con possibilità di avvalersi del meccanismo del credito di imposta per le imposte pagate all estero); nel caso in cui l'immobile sia locato e il reddito derivante dalla locazione non è assoggettato a imposta nello Stato estero, occorrerà indicare il canone annuale percepito al netto della riduzione forf etaria del 15%; nel caso, infine, in cui l'immobile sia tassato nel Paese estero in base alla rendita catastale o sulla base di criteri similari, l'importo da dichiarare coincide con la valutazione netta dell'immobile effettuata nello Stato estero. Il reddito sarà indicato nel quadro RL del modello UNICO. Poiché le legislazioni nazionali, generalmente, prevedono che i redditi prodotti dagli immobili sono tassabili anche nello Stato ove gli immobili sono situati, si creano problemi di doppia imposizione (giuridica): la normativa prevede quindi che le imposte pagate nello Stato estero a titolo definitivo siano ammesse in detrazione dall imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione Con la modifica introdotta dal DL n. 201/2010, gli immobili situati all estero sono ora assoggettabili ad un imposizione patrimoniale statale in base al suo valore di mercato, a prescindere dal fatto che l immobile produca un reddito da locazione o sia assoggettato a tassazioni locali nello Stato estero. Il credito di imposta per le imposte pagate all estero spetterebbe solo ove il bene sia assoggettato ad eventuale imposta patrimoniale all estero. La misura, che tratta diversamente gli immobili esteri detenuti da residenti (tassati sul valore di mercato) rispetto a quelli tassati in Italia (tassati sul valore catastale) potrebbe forse generare problemi di compatibilità con la normativa comunitaria. Imposta sulle attività finanziarie detenute all estero I commi da 18 a 23 dell art. 19 introdotti nel corso della conversione in legge del decreto istituiscono una imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche, che completa la tassazione delle attività - mobiliari e immobiliari all estero, e si configura come una imposta patrimoniale. In tal senso depone la modalità di determinazione della base imponibile - che fa riferimento al valore delle attività mobiliari - e la previsione, recata dal comma 21 dell articolo, secondo cui è possibile dedurre dall imposta l eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Secondo quanto previsto dal comma 18 dell art. 19, i soggetti colpiti dalla nuova imposta sono solo le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono attività finanziarie all estero. Risultano, pertanto, escluse le attività finanziarie detenute all estero dai soggetti IRES e dalle società di persone. Dovrebbero essere assoggettate a tassazione con la nuova imposta, atteso anche il richiamo alla disciplina sul monitoraggio fiscale e alle regole di compilazione del modulo RW recato dalla relazione tecnica, le somme di denaro, le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, le quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria, finanziamenti a soggetti esteri indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, i titoli e le altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia, purché siano detenuti all estero in violazione delle disposizioni Pagina 59

60 in materia di monitoraggio fiscale, nonché le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia. Il comma 20 precisa che l imposta è dovuta nella misura del: 1 per mille annuo per il 2011 e il 2012; 1,5 per mille annuo a decorrere dal La base imponibile è costituita dal valore delle attività finanziarie. Per valore, precisa il comma 20, deve intendersi, il valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Il comma 21, come accennato, prevede che in caso di versamento presso lo Stato estero di una eventuale imposta patrimoniale sulle attività ivi detenute, questa possa essere dedotta fino a concorrenza dell imposta italiana. Trattasi di un aspetto che andrà chiarito, poiché non sempre è agevole inquadrare la natura, come patrimoniale, di eventuali imposte dello stato ove sono situate le attività, e poiché, non sempre le imposte patrimoniali sono applicate in Stati esteri con aliquote distinte per immobili, attività finanziarie o beni di lusso. Le disposizioni di attuazione della nuova imposta saranno definite con un provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. Il comma 23, stabilisce tuttavia, che il versamento della nuova imposta dovrà essere effettuato, in ogni caso, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi delle persone fisiche relative all anno di riferimento. Riallineamento partecipazioni (art. 20) L articolo 20 del decreto opera sostanzialmente una riapertura dei termini per accedere alla disciplina di affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni, iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d impresa e altre attività immateriali, a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni. Rinviando alla nostra circolare FFW n del 28 luglio scorso per quanto concerne la disciplina di affrancamento del valore delle partecipazioni, introdotta dall art. 23, co. 12 e ss., DL n. 98/2011, l articolo in esame estende la possibilità di fruire di tale disciplina anche con riguardo alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre Il comma 13 del citato articolo 23, infatti, limitava l applicabilità delle suddette norme alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti. Il comma 1 dell articolo 20 prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% sia effettuato in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta Gli effetti del riallineamento effettuato ai sensi del comma 1, decorrono dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, estende tali termini di versamento anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In questo caso su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale, a decorrere dal 1 dicembre Infine, il comma 3 dispone l applicazione, ove compatibili, delle modalità di attuazione già previste dai commi da 12 a 14 del citato articolo 23 del DL n. 98/2011, disposte con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 22 novembre Soppressione enti e organismi (art.21) In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l efficienza e l efficacia dell azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l INPDAP e l ENPALS sono soppressi dal 1 gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del DL e fino al 31 dicembre 2011, l INPDAP e l ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all INPS. Pagina 60

61 In attesa dell emanazione dei decreti di cui sopra, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l INPS nei giudizi incardinati, relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali,già in servizio presso l INPDAP e l ENPALS. L operazione di soppressione e relativa incorporazione nel cosiddetto superinps va necessariamente accompagnata da una profonda riforma del sistema di governance degli Enti previdenziali ed assicurativi. Al riguardo, va ricordato che Confindustria e CGIL,CISL e UIL, hanno firmato il 24 giugno 2008 un avviso comune, nel quale sono stati delineati i criteri da seguire per innovare il sistema organizzativo degli Enti:criteri che si ispirano al sistema societario e che riconfermano il ruolo fondamentale delle parti sociali. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici (art.24) Le principali innovazioni previste, a far data dal 1 gennaio 2012, possono essere così sintetizzate. Pensionamento nel regime totalmente contributivo (lavoratori senza anzianità contributiva dal 1 gennaio 1996) a) Pensione di vecchiaia: anzianità contributiva di 20 anni e 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l assegno sociale. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un età anagrafica di 70 anni e di un anzianità contributiva di almeno 5 anni. b) Pensione anticipata: anzianità contributiva di 20 anni e 63 anni di età e un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo pari almeno a 2,8 volte l assegno sociale. Pensionamento nel regime misto contributivo e retributivo a) Introduzione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni, secondo il meccanismo pro-rata; b) Abolizione delle pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote e sostituzione con la pensione di anticipata che si consegue con anzianità indicizzate alla speranza di vita e inizialmente fissate in 42 anni e un mese per gli uomini e 41 e un mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati ulteriormente di un mese nel 2013 e nel Sono previste penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) sull importo della pensione. Dal 2013 viene applicato l adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita. c) Pensioni di vecchiaia, dal 1 gennaio 2012 a. Lavoratori dipendenti e autonomi: 66 anni b. L equiparazione dell età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Dall insieme della normativa previgente e modificata dal decreto, dal 1 gennaio 2012 l età di pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici delle varie categorie è la seguente: Lavoratrici dipendenti settore privato 62 anni Lavoratici autonome 63 anni e sei mesi Lavoratrici dipendenti pubbliche 66 anni d) Flessibilità età pensionabile vecchiaia (66-70 anni), minimo dell anzianità contributiva di 20 anni, coefficienti di trasformazione della pensione in relazione alle età anagrafiche fino a 70 anni; e) Dal 2013 viene applicato l adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita: con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011 del Ministero dell economia e delle finanze,di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,tale incremento ( che è il primo) è stato fissato a tre mesi. f) Abolizione delle finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Si ricorda infine che, in base alla normativa previgente, a decorrere dal 2021 le pensioni di vecchiaia possono essere liquidate solo qualora il soggetto abbia un età pari o superiore a 67 anni, indipendentemente dalle misure del processo di elevamento legato all incremento della speranza di vita. Norme eccezionali di pensione anticipata Pagina 61

62 Sono previsti regole particolari per le seguenti categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) ai lavoratori che abbiano maturato un anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 con le quote è riconosciuto il diritto al trattamento della pensione anticipata al compimento di un età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) alle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2012 un anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un età anagrafica di almeno 60 anni, è riconosciuto il diritto al trattamento di vecchiaia con un età anagrafica non inferiore a 64 anni (a meno che non raggiungano l età di cui al punto 2.b sopra) Esclusioni dalla riforma Rimangono ferme le precedenti disposizioni in materia di requisiti e di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti di: coloro che maturano i requisiti entro il ; donne che esercitano l opzione per il contributivo con 35 anni di anzianità e 57 di età. Anche se maturano i requisiti nel 2012, sono inoltre escluse le seguenti categorie di lavoratori, nei limiti numerici da fissare entro tre mesi con decreto interministeriale nel rispetto dello stanziamento prefissato per gli anni : lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità; lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011; lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti f ondi di solidarietà(questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto legge) ; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre La legge stabilisce che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i previgenti requisiti può chiedere all Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A tal proposito l INPS ha chiarito che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all entrata in vigore del decreto in oggetto è subordinato alla sola maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. Coefficienti di trasformazione Con il decreto direttoriale previsto ai fini dell aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione relativo all età dell assicurato al momento del pensionamento, con effetto dal 1 gennaio 2013 lo stesso coefficiente è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70.Tale valore è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1 gennaio 2019,sono effettuati con periodicità biennale. Armonizzazione Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell assicurazione generale obbligatoria, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Di conseguenza, al momento, la riforma non si applica ai regimi di pensionamento anticipato vigenti in determinati settori (come quello ex lege n.416/1981 per l editoria). Pagina 62

63 Contributo di solidarietà Fondi speciali INPS A decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPDAI, Elettrici,Telefonici)e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L ammontare della misura del contributo è definita in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell assicurazione generale obbligatoria. Aumento contributi lavoratori autonomi Con effetto dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere nel 2018 il livello del 24 per cento. Blocco rivalutazione delle pensioni Per il biennio la rivalutazione automatica delle pensioni al costo della vita si applica nella misura del 100% ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS ( circa 1400 euro). Tassazione TFR di importo elevato In luogo della tassazione separata di cui all art. 19 del TUIR, viene previsto l assoggettamento a tassazione ordinaria IRPEF e relativi addizionali locali delle somme erogate a titolo di Trattamento di fine rapporto e sulle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione eccedenti un milione di euro. In deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale la disposizione si applica con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio La misura si applica in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. Addizionale regionale IRPEF (art. 28) A decorrere dall anno d imposta 2011, viene aumentata l aliquota di base dell addizionale regionale IRPEF dallo 0,9% all 1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Ciò comporterà interventi da parte delle Regioni per aggiornare le aliquote addizionali ove siano previste tassazioni differenziali sulla base di scaglioni di reddito. Poichè la trattenuta dell addizionale regionale avviene in un numero massimo di undici rate decorrenti dal mese successivo a quello di svolgimento del conguaglio di fine anno, si attendono chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate sulle modalità di recupero dell'incremento dell'addizionale regionale per i dipendenti già cessati nel corso del Pagina 63

64 DOSSIER Quindici milioni dichiarano zero scatteranno i controlli sui conti Si prepara il provvedimento che consentirà il travaso periodico delle informazioni dalle banche all'agenzia delle entrate. Passera: "Il nostro impegno contro l'evasione sarà senza pace, sono soldi rubati". Il Fisco può adesso incrociare le dichiarazioni Isee per accedere ai servizi agevolati con i dati bancari di VALENTINA CONTE ROMA - Un italiano su quattro dichiara zero attività finanziarie. Zero titoli di Stato. Zero obbligazioni. Zero libretti di risparmio. Ma anche zero depositi bancari. Uno zero tondo. Possibile? Possibile che quasi 15 milioni di persone, oltre cinque milioni di famiglie, non abbiano neanche un conto corrente? Secondo la Banca d'italia, no. Non è possibile. Visto che il 90 per cento delle famiglie italiane ne possiede almeno uno. E vi custodisce quasi 500 miliardi di euro. Eppure 1180 per cento di quanti usufruiscono di sconti e aiuti su asili nido e università per i figli, assistenza a domicilio per gli anziani o tessere dell'autobus e bollette di luce e gas a prezzi ridotti, non ha nulla, ma proprio nulla da parte, nemmeno pochi spiccioli in banca o alle poste. Anche se è un professionista o un lavoratore dipendente. Un 80 per cento, 15 milioni di italiani, che nel 2010 ha presentato e firmato presso i Caf sparsi sul territorio nazionale la dichiarazione Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, indispensabile per ottenere quelle agevolazioni. Bisognosi veri o scaltri evasori? E' proprio da qui, da questa domanda, che parte la prossima offensiva del governo Monti: stanare i disonesti ed estirpare il cancro dell'evasione che sottrae ogni anno allo Stato e alla comunità 120 miliardi di euro. "Il nostro impegno contro l'evasione sarà senza pace", ha confermato ieri il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera. "Si tratta di soldi veramente rubati, da recuperare per investire sulla crescita". E anche l'agenzia delle entrate è pronta a scendere in campo. "Prontissima, già nei primi mesi dell'anno nuovo", rivela il direttore Attilio Befera che nelle prossime settimane, assieme al Garante per la Privacy, stenderà il provvedimento necessario a innescare il travaso periodico dei dati dei conti correnti degli italiani dalle banche all'anagrafe tributaria. Isee potenziato. L'Isee è uno strumento perfetto, da questo punto di vista. L'unico canale esistente in Italia in grado di fotografare allo stesso tempo reddito e patrimonio (mobiliare e immobiliare) del contribuente singolo o della sua famiglia. Una vera autostrada a due corsie. Che infatti il governo ha deciso di percorrere e potenziare. Entro il 31 maggio del si legge all'articolo 5 della manovra Salva-Italia appena votata dalla Camera - cambieranno modalità di calcolo e campi di applicazione dell'indicatore, proprio per migliorarne "la capacità selettiva". Includendo anche le somme esenti da imposizione fiscale (pensioni di invalidità, assegni sociali), valorizzando il patrimonio collocato "sia in Italia che all'estero", modificando le soglie oltre cui dall'i gennaio 2013 alcune provvidenze non saranno più riconosciute, rafforzando il sistema di controllo con la costituzione di una "banca dati delle prestazioni sociali agevolate" presso l'inps. Un bacino di raccolta delle informazioni su chi beneficia di cosa, inviate dagli "enti erogatori" (Comuni, Regioni). I risparmi ottenuti smascherando i finti bisognosi, dice il decreto, saranno riassegnati al ministero del Lavoro "per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali". Come funziona. L'Isee esiste dal Ed è ben noto agli italiani. Nel 2010 il 30,7 per cento dei cittadini, 18,5 milioni di persone (di cui quasi 11 al Sud) hanno autorizzato i Caf a fare i calcoli (ma si può andare anche presso i Comuni e le sedi lnps). L'Isee è un numero. E si ottiene sommando il reddito di tutti i componenti della famiglia (incluse le attività finanziarie) al 20 per cento del patrimonio immobiliare (la prima casa è esclusa fino a di valore 'ci). Quanto ottenuto si divide per un parametro numerico che cresce al crescere dei componenti e in presenza di figli minori, disabili, monogenitori. Il risultato è il passepartout per le agevolazioni. "La non congruenza tra bassi redditi ed elevati patrimoni non di rado riflette fenomeni di evasione", scrivono Corrado Pollastri, esperto di fisco e ricercatore dell'ifel, e Salvatore Tutino, fondatore del Cer (Centro Europa ricerche), in uno studio recente. E questo spiegherebbe il primo posto in Europa assegnato all'italia, nella graduatoria della Pagina 64

65 Banca d'italia di qualche giorno fa, in base al rapporto tra ricchezza netta degli italiani e reddito lordo disponibile (8,3 nel 2009). Italiani molto più ricchi di quanto ammettono. Soprattutto al Fisco. Sempre Bankitalia calcola in miliardi il totale delle attività finanziarie possedute dagli italiani nel Quasi il doppio del debito pubblico. Solo nei depositi bancari ci sono 657 miliardi. Gli strumenti contro l'evasione. "L'impianto Isee - scrivono ancora Pollastri e Tutino - è reso fragile dall'incapacità di escludere i falsi poveri dall'accesso ai benefici del welfare. E tale limite è in larga parte imputabile alla difficoltà di intercettare il patrimonio mobiliare". Ma con i nuovi strumenti tutto cambia. Già la manovra d'agosto di Tremonti faceva un bel salto in avanti, consentendo all'agenzia delle entrate di muoversi a prescindere dalle segnalazioni della Guardia di Finanza e chiedere agli istituti di credito "liste selettive" di contribuenti sospetti per incrociare i dati (liste ancora possibili). La manovra Monti fa di più. "Allarga lo spettro del nostro intervento, lo completa", ammette il direttore dell'agenzia, Befera. Dal primo gennaio del 2012 (articolo 11 del decreto Salva-Italia) le banche saranno obbligate a "comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria" le movimentazioni sui conti, ma anche gli stock (i saldi) e lo storico, se richiesto (le annualità precedenti). Finisce così il segreto bancario. Ma riparte alla grande (o dovrebbe ripartire) la lotta all'evasione. Senza più alibi, né ostacoli. Nei prossimi giorni, l'agenzia stabilirà i "criteri obiettivi", li definisce Befera, "per la selezione dei soggetti da controllare che presentano anomalie". Potenziali evasori. Tra questi anche i presunti "furbetti", mimetizzati nei 15 milioni dell'isee con zero attività finanziarie? Sul punto, Befera non si pronuncia: "Occorrerebbe un'autorizzazione di legge per iniziare da lì". Che potrebbe arrivare. Perché se è vero che tanti onesti cittadini usufruiscono legittimamente, anche gratis, di mense scolastiche, scuolabus, borse di studio, assegni di maternità, tanti altri mentono sapendo di mentire sulla loro situazione patrimoniale. E rendono i sacrifici di questo tempo di crisi insopportabili per tutti. (19 dicembre 2011) Pagina 65

66 Sistema Certificazione Europea Controllo e Sicurezza V E R I F I C H E. E C O L L A U D I A S C E N S O R I V E R I F I C H E I M P I A N T I E L E T T R I C I Spettabile Organismo Notificato Oggetto: Problematiche relative alla gestione del nostro lavoro: Accredia. Spettabile Società ed Egregi colleghi, in questo momento di crisi mondiale è necessario che ogni Organismo si renda conto del cambiamento epocale che dobbiamo affrontare per svolgere il nostro lavoro ma anche della grande occasione che ci viene offerta; per la prima volta, infatti, a fianco dell'organizzazione ministeriale opera una società che, per così dire, "controlla il controllore", guidandoci a migliorare la nostra attività. E' in quest'ottica che dobbiamo vedere il lavoro dei tecnici di Accredia, un lavoro idoneo a farci progredire nella direzione di un servizio certificato sempre più affidabile. Mi permetto dunque di rubarvi alcuni minuti per presentarmi e per far conoscere la società da me amministrata, la S.C.E.C.eS. Srl: sono Fausto Linguiti, già Ingegnere dell'enpi e successivamente titolare della cattedra di Mezzi di Sollevamento e Trasporto presso la facoltà dì Ingegneria dell'università di Ancona. La S.C.E.C.eS. Srl opera nel vostro stesso ramo e ha raggiunto nel corso di questi anni una posizione di assoluto riguardo per competenza professionale e numero di clienti. Prerogativa esclusiva della nostra società è la presenza di un efficiente Centro Studi, autore di diverse pubblicazioni (quaderni, articoli tecnici, etc,), la più recente delle quali relativa alle "Scale mobili" (unica in Italia sull'argomento). I motivi di questa lettera? Innanzitutto conoscerci meglio. In secondo luogo pensare ad un'ipotesi di collaborazione, con la possibilità, eventualmente, di percorrere un tratto di strada insieme. A tal fine attendo un Vs. riscontro, sperando di poterci incontrare quanto prima. Una forte stretta di mano. S.C.E.C.eS. Srl L amministratore unico Prof. Ing. Fausto Linguiti Roma, telefax Egr. Sig. Prot.06-il Prof. Fausto Linguiti Amm.re Unico S.C.E.C.eS S.r.l. P.zza Ugo da Como, Roma Oggetto: attività ON - problematiche di gestione. Accredia. Egregio Prof. Linguiti, ci conosciamo sin dai tempi della Sua frequentazione in Anacam o, almeno da parte mia, me ne ricordo. Tuttavia, il punto è un altro; mi riferisco infatti ad una Sua missiva, di cui Pagina 66

67 sono venuto a conoscenza da parte di più di un associato, indirizzata agli stessi OONN, non spiegandomene il senso compiuto, ovvero non averlo saputo ben comprendere. Partendo da questa premessa, mi consenta nel prosieguo di analizzare la situazione ante di noi Organismi e quella, post, che si sta delineando a seguito dell'avvento di Accredia: problematiche, non poche, alcune, comunque, meritevoli di approfondimento in relazione al nostro lavoro. Parto dal finale della Sua, chiedendomi, intanto, quale collaborazione migliore possa essere quella di aggregazione ma, se ciò è vero, esistono le associazioni le quali, per il ruolo, categoriale, al quale sono votate, adempiono non solo alla sterile difesa degli iscritti, anzi portando avanti tematiche che, se interessano da vicino la vita lavorativa, impegnano della valutazione di risoluzione dei problemi, altrimenti fatti gravare sulle nostre spalle, senza che il singolo possa opporvisi. In questo quadro, non si può non rilevare l'esistenza di organismi tuttora sciolti (65% dei 146 totali) i quali, seppure godano indirettamente delle iniziative che tali associazioni intraprendono, tuttavia tradiscono proprio l'essenza, direi la necessità, oggi più evidente (Accredia docet), di essere uniti. Peraltro, se si è riusciti in questi dieci anni a: Far apporre ad Asl e Arpa l'iva sulle iniziali "ricevute" delle verifiche periodiche A ricorrere al Consiglio di Stato, avendone ragione, sulle tariffe delle autorizzazioni rilasciate dal MiSE (nessuna differenza economica tra grande e piccolo ON): A promuovere a Bruxelles l'emendamento A/3 sulle Uni En 81.1 & 2 Ad avere l'apporto dei Ministeri nelle 26 assemblee e nei 16 convegni e, di recente: a) Ottenendo la presenza dei piccoli OONN in Accredia nelle tre riunioni-tariffe denunciando apertamente (organo mensile di informazione e comunicazione) quanto le attuali quotazioni favoriscono i grandi OONN rispetto agli altri; b) Il ricorso al TAR Lazio avverso la reintroduzione nel Dpr 214, delle tariffe di cui Legge 52 già bocciate dal C.d.S. c) L'illecito unicum tra verifiche di cui all'art. 13 dpr 162/99 e certificazione CE, consentendo peraltro ad Accredia di massimizzare l'insieme tariffale; d) La conseguente istanza già inoltrata in proposito al MiSE, essendo stata la precedente memoria (agosto 2011), pregna del risultato del silenzio-assenso; e) I rilievi ai due Ministeri firmatari di decreti e convenzioni, di cui alla richiesta degli atti a MiSE, in ordine all'affrettato riconoscimento dell'ente unico di accreditamento italiano, solo a rilevare la non dimostrazione di specifica cultura nel cogente e del complessivo, conseguente apparato operativo/funzionale atto alla bisogna degli accreditandi; f) La costituzione di un Consorzio, non solo necessario alla riduzione degli elevati costi dell'accreditamento quanto, parimenti, a contrastare lo (stra)potere dei grandi i quali, fuoruscendo da Alpi, hanno di recente costituito una "loro" associazione; g) Le risposte fornite a chi, di tali bigs, manifesta già intenti di acquisizione di tali piccoli OONN; tutto ciò lo si deve alle (sole) Associazioni. La Sua esperienza, peraltro, la riconosciuta professionalità dimostrata in tutti questi anni, potrebbero meglio, e più opportunamente, essere poste in un contesto di socialità alla quale il Suo contributo non apparirebbe solo utile, ma prezioso. Il riscontro da parte mia e, quindi, del mio aperto pensiero, gliel'ho fornito: forse non sarà quello che Lei si attendeva, tuttavia non mi sottrarrò ad un eventuale confronto. Cordiali saluti. Dr. Iginio S.Lentini Presidente Un.i.o.n. Pagina 67

68 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO BANDO 2011 L'INAIL mette a disposizione delle aziende di qualsivoglia settore merceologico ,00 di euro per incentivare le imprese a realizzare progetti di investimento per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute sul lavoro. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% degli investimenti ammissibili da effettuarsi successivamente alla relativa domanda. Il contributo massimo concedibile per ogni azienda è pari ad minimis". Il contributo minimo erogabile è di 5.000, ,00 e rientra negli aiuti "de Sono ammessi a contributo: Progetti di investimento Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale Gli investimenti possono riguardare: Ristrutturazioni e modifica strutturale degli ambienti di lavoro Impiantistica negli ambienti di lavoro (antincendio, elettrico, microclima, condizionamento, riscaldamento ecc.) Installazione e sostituzione di macchinari, attrezzature e/o dispositivi Modifiche del layout produttivo Interventi relativi alla riduzione/eliminazione dei fattori di rischio quali ad es. esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni Macchine ed attrezzature relativi alla movimentazione manuale dei carichi Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) Adozione di un sistema certificato SA 800 Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/01 Le domande possono essere protocollate a partire dalle ore 12 del giorno Per poter partecipare è indispensabile che l'azienda sia registrata all'inail e quindi in possesso di Nome utente e Password. Pagina 68

69 From: Anacam Liguria Sent: Tuesday, December 13, :59 AM To: anacige; anapi; ; alpi associazione Spett.le Associazione, alleghiamo alla presente la lettere di cui anticipato telefonicamente, con preghiera di diffonderla agli associati. Qualora non riteniate opportuna la diffusione di tale documento Vi preghiamo di volerci avvisare. Ringraziando per la cortese collaborazione porgiamo i migliori Saluti. Andrea Rolla Segreteria Anacam Liguria ing. Andrea Rolla ditta filippo rolla s.r.l. Genova, 01 dicembre 2011 Spett.li Organismi Notificati e p.c. Associazioni Amministratori Riceviamo varie segnalazioni da nostri associati, ai quali viene richiesta l'assistenza per l'esecuzione di verifiche periodiche o straordinarie, da diversi organismi notificati per i medesimi impianti. Alle richieste di chiarimenti in merito, spesso seguono vari disguidi, per evitare il ripetersi di queste incresciose situazioni, vi chiediamo gentilmente che ogni vostra richiesta di assistenza all'azienda di manutenzione, venga integrata con una vostra dichiarazione sottoscritta, attestante la vigenza di un incarico formalizzatovi, in tal senso, dal proprietario dell'impianto. Tale dichiarazione, sarà opposta al proprietario stesso in caso di richiesta di chiarimento o contestazione. Distinti Saluti Anacam Liguria Pagina 69

70 Roma, Egr. Sig. Ing. Andrea ROLLA Segreteria Anacam Liguria c/o Impresa Filippo Rolla s.r.l. Via Caffaro, 39/r Genova E p.c. Ministero dello Sviluppo Economico Dip.to Impresa ed Internazionalizz.ne Direz. Gen.le Mercato Concorrenza Consumatori Vigilanza e Normativa Tecnica Div. XVIII Dirigente Ing. V. CORREGGIA Via Sallustiana, Roma All'ANACI Sez. Prov. Genova Via XX Settembre, 2/ Genova All'ANAPI Via R.Ceccardi,2 int.10, Genova E p.c. Union Redazione NewsLiftLetter Boreas srl Organismo Associato-TO Ing. G. Torretta Tecnica srl " " Sanremo-IM Ing. D. Grippo E p.c. agli altri 16 iscritti Union di Piemonte e Lombardia, eventualmente operativi in Liguria Oggetto: riscontro di lettera 1/12 e di mail verifiche di cui agli artt. 13 e 14 Dpr 162/99 - accertamento dell'effettivo possesso di incarico all'organismo. In relazione all'oggetto, nell'assicurarvi che daremo duplice spazio a quanto da Voi segnalato (invio agli associati ed apposizione delle missive stesse e di nostra risposta sul nostro organo di stampa), osserviamo tuttavia quanto segue: 1. Il problema specifico di accertamento da parte del manutentore dell'affidamento di incarico dell'amministratore condominiale all'organismo incaricato delle verifiche di legge, è stato da tempo risolto in UN.I.O.N., in quanto ogni verificatore (ingegnere iscritto all'albo) appartenente all'on affidatario dell'incarico stesso, è tenuto a dimostrare: a) L'identificazione professionale, in una all'appartenenza al suddetto ON, risultando pertanto agevole per il manutentore segnalare il nominativo, anche telefonicamente alla segreteria dello scrivente, nei casi dubbi (si allega copia del tesserino che l'ingegnere visibilmente appone, presentandosi); b) Peraltro, il manutentore è pre-informato delle scadenze di tali verifiche, attraverso un fax che l'on iscritto invia ad inizio mese, proprio per le scadenze prossime future, assicurando la necessaria trasparenza e, tuttavia, la possibilità di ogni e qualsiasi accertamento nei casi dubbi (duplicità e/o disdetta di incarico). Quanto Voi segnalate, sarebbe quindi perfettamente risolubile se, non dubitando di eguale comportamento da parte delle altre due associazioni, tutti gli Organismi Notificati dimostrassero Pagina 70

71 di essere iscritti ad una delle associazioni di categoria, sottolineando che laddove l'amministratore condominiale affida l'incarico stesso a quel 60% di altri OONN, i quali, non controllati, agiscono indisturbati a caccia di contratti e senza quindi alcun controllo, neppure dell'associazione alla quale dovrebbero risultare iscritti (s.v. p.6.6. "Guida all'attuazione delle direttive fondate sul Nuovo Approccio e A.G." della Commiss. Europea), risulta di tutta evidenza l'impotenza, intanto, di porvi rimedio e, non in secundis, il censurabile instaurato immaginario collettivo che pone tutti gli Organismi sull'esecrabile piano di mancata serietà comportamentale e professionale. A questo proposito, ho avuto modo di intervenire nel merito di quanto apparso su "Sviluppo & Impresa" (assemblea di giugno u.s.) di cui allego considerazioni e aggiunte pubblicate nell'editoriale di ottobre u.s. Tuttavia, del fatto di specie, vi è ancora dell'altro da aggiungere. E cioè: 1.1. E' noto che in moltissimi casi l'amministratore condominiale informa della disdetta con "effetto immediato", seppure tale immediatezza non tenga in alcun conto la verifica in corso (scadenza effettiva del contratto), instaurandosi un contenzioso, spesso astuto ancorché invalido della sostanza, con il subentrante Organismo il quale, pertanto, anticipa l'operatività In altri casi, l'amministratore stesso (vuoi perché il precedente è stato sostituito, o perché ha potuto dimenticare di informare per tempo, ovvero ha informato ma non tempestivamente o, ancora, perché ha dato una interpretazione soggettiva degli aspetti temporali della scadenza), ha come conseguenza il favore o torto dell'uno o altro Organismo e dell'uno o altro manutentore, di cui peraltro allo specifico suo contratto, che può influire sulla commistione tra vecchio e nuovo titolare. Parrebbero, in conclusione, gli aspetti anacronistici del Dpr 162/99, nulla statuendo in simili casi delle altre responsabilità, incidere sull'analisi complessiva del "governo-verifiche", tuttavia, rebus sic stantibus, se ne dovrebbero poter valutare in un speranzoso auspicio di modifica di tale Dpr, aggiungendo, chiarendo e modificando quanto risulta di tutta evidenza essere l'oggi di tale decreto, non senza rilevare che buona parte delle problematiche potrebbe essere risolta semplicemente obbligando (alias: legge) l'amministratore condominiale e, di riflesso l'organismo e alla stessa manutenzione, ad un anno aggiuntivo rispetto alla scadenza validale del contratto, entro il quale ciascuno della triade/verifiche, ancorché in proroga operativa, sia posto nelle condizioni di completa chiarezza dei cambiamenti, delle necessarie informazioni tra vecchio e nuovo ON, dei pagamenti, atteso che oggi la conoscenza della disdetta avviene, quasi sempre, qualche mese prima di una data dopo la quale, immediatamente, esiste l'obbligo, perentorio, di sostituzione di contatti, abitudini e metodologie in precedenza consolidata. Auguri di Buon Natale insieme con i migliori saluti Dr. Iginio S.Lentini Presidente Un.i.o.n. Pagina 71

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