STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCOETTORE C.so Umberto I, 61 Tel.- Fax

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1 TRIBUNALE DI S. DEI ATTO DI CITAZIONE La sig.ra Carmela, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti e Francesco Ettore anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliata insieme a questi in dei al Corso Vittorio Emanuele II, n. 5, PREMESSO CHE 1. Con scrittura privata del , integrata dalla scrittura con ricognizione del debito dell (cfr. all. n. 1 e 1bis), e la s.n.c. e figli, allora amministrata da, si obbligarono a pagare in favore di Carmela la somma complessiva di ,72 frazionandola e dilazionandola nel tempo dal fino al Il e la società, tuttavia, non onorarono alla scadenza l obbligazione per intero rimanendo debitori, in forza del richiamato titolo, della residua somma di , Anzi per bloccare la procedura prefallimentare - cui la società era stata, nel frattempo, sottoposta su ricorso di alcuni credtori, tra cui la sig.ra, in data 1/07/1998, il e la s.n.c. e figli misero in atto una accurata strategia tendente a confondere le acque per prendere tempo e liberarsi del patrimonio posto a garanzia dei creditori. 2.a. Da un lato inoltrava alla Guardia di finanza, denuncia-querela per il reato di usura nei confronti della odierna attrice. (Va precisato che il relativo procedimento penale PROCURA AD LITEM Sigg. Avv.ti FrancescoEttore e e Vi si dà mandato di rappresentanza e difesa anche disgiunta nel giudizio di cui al presente atto, nonché in ogni successiva fase e grado ivi compresa la fase esecutiva con ogni facoltà consentita dalla legge compresa quella di transigere e conciliare chiamare in causa terzi spiegare domande in riconvenzione e nominare sostituti in udienza, e con promessa di rato. Si elegge domicilio come in atti. Carmela È autentica 1

2 si è concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena (cfr. all. 2). 2.b. Dall altro con atto di citazione notificato in data ,, Mario, Rita (allora soci della e figli s.n.c.) ma anche in proprio convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di dei (R.G.A.C- n. 462/98) la per sentire accertare e dichiarare la inesistenza delle pretese creditorie azionate dalla stessa in sede fallimentare e la inefficacia dei titoli e documenti a firma della e figli, in possesso della. 3. Conseguentemente la sig.ra M.Carmela, dopo alcuni tentativi di ottenere il pagamento in via stragiudiziale ed amichevole, con atto di citazione del convenne il e la società e figli s.n.c. in persona del suo amministratore e legale rapp.te,, innanzi al Tribunale di dei (R.G.A.C. n. 142/99) al fine di ottenere la condanna dei convenuti al pagamento del credito residuo riconosciuto nelle anzidette scritture private ( , con gli interessi dal , data dell ultimo versamento effettuato). Tale giudizio, riunito con con l altro intentato strumentalmente dai, è stato definito dalla sentenza n 602/03 del Tribunale di S. dei (cfr. all. n. 3 e 3bis), la quale ha, sorprendente, ha separato le domande proposte dalla nel giudizio 142/99, rimettendo sul ruolo quella nei confronti di, ed ha rigettato la domanda della nei confronti della società e figli 2

3 s.n.c., sostenendo che il debito dovesse essere onorato, semmai, da in proprio. La sentenza, frutto di una impropria separazione del giudizio è stata tempestivamente appellata ed il relativo giudizio è tuttora pendente innanzi alla Corte d Appello di, Sez.III, C.I. dott. ed è stata assegnata a sentenza all udienza del Senonchè il giudizio 142/99, promosso dalla odierna appellante, è proseguito innanzi al Tribunale di dei ed è stato definito dalla Sentenza n. 192/07 del (cfr. all. 4) che ha, invece, condannato ritenendo evidentemente illegittima l operazione fatta con la sentenza n. 602/03, oggi impugnata la e figli di, e C. snc, in persona del legale rappresentante p.t., nonchè al pagamento in favore di Carmela della somma di ,88, oltre interessi legali dal fino al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite. 5. Il, medio tempore, si è accuratamente spogliato di ogni bene e la società debitrice e figli s.n.c. attraverso una sequenza di atti formali, ha ceduto più volte le quote societarie, ha cambiato denominazione e da ultimo ha anche ceduto l unico immobile di proprietà della società alla Banca S.p.A. per il prezzo di ,00 (Ottocentomila euro) nell evidente ed ingiusto tentativo di sottrarsi all aggressione esecutiva dei creditori. Tale strategia è stata attuata attraverso una serie di atti di cui oggi si chiede la revoca. 3

4 6. Con atto del per notaio Massimo, intanto, la società e C. s.n.c. ha ceduto in locazione i locali commerciali siti in Via Nazionale di alla s.r.l. appositamente costituita, sicchè la società cedente da allora è rimasta praticamente inattiva. 7. Con atto per notar Mario del 26 settembre 2000, n. rep (cfr. all. n. 5), registrato in il 2 ottobre 2000 costituti i sig.ri, Luigi e Rita - il sig. cedeva la sua quota di compartecipazione, del valore nominale di L , in favore del figlio (nella società e C. s.n.c., iscritta al n. 618 del Registro delle Imprese di ). Ne discendeva che la compagine societaria della società, di cui peraltro contestualmente si modificava anche la denominazione da e C.. s.n.c. in e C. s.n.c. con capitale sociale fissato in L era il seguente: il Sig. titolare di una quota di L ; il sig. Luigi titolare di una quota pari a L ; la sig. ra Rita titolare di una quota pari a L Con successivo atto del 30 ottobre 2003 per notar Massimo, n. rep , il sig. ed il Sig. - alienavano in favore della Sig.ra Rita la quote di partecipazione nella e C. società in nome collettivo, pari ad ,41 (cfr. all. 6). 4

5 9. Con atto del , il socio unico ed amministratore della e C. s.n.c., Rita, ha chiesto lo scioglimento e messa in liquidazione della società e dopo appena tre giorni, con atto del per notaio (cfr. all. n. 7), la Rita nella medesima qualità (di amministratore unico e legale rapp.te della e C. sn.c.) ha venduto l intero immobile societario alla s.r.l. amministrata da e dalla sorella germana Adele. Sicchè l immobile in parola, dopo i vari passaggi societari e le traversie di atti notarili è tornato nella titolarità e disponibilità del, figlio di. 10. Con atto del per notaio L.Baldari rep. n (cfr. all. n. 8),, quale Amm.re Unico e legale rapp.te della società s.r.l., ha ceduto il medesimo immobile sito in alla Via Nazionale, rappresentante, ormai, la quasi totalità del patrimonio societario, alla Banca s.p.a.. Con detto atto la società alienante, pur indicando che sull immobile grava l ipoteca di a favore di Carmela, iscritta il ai nn /346, si è obbligata a tenere indenne la Banca SpA dagli effetti pregiudizievoli dei giudizi in corso tra la medesima Sig.ra e, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della e figli s.n.c. e delle società aventi causa da quest ultima. 11. Con atto di citazione, notificato il marzo 2005, essa attrice conveniva in giudizio, 5

6 e Rita innanzi all intestato Tribunale per sentir dichiarare l inefficacia nei suoi confronti dell atto per notaio Mario del Rep. n. 1736, registrato in il 2 ott e dell atto per notaio Massimo Rep. n del 30 ott e degli atti conseguenti. Instaurato regolarmente, il giudizio si è poi concluso con la sentenza n. 478/06, depositata in cancelleria il 7.11.s.a, che ha dichiarato l estinzione del processo sulla base di una non condivisibile, anzi, errata interpretazione del V comma dell art. 1 D. Lgs. n. 5/03. Tale giudizio ha, però, interrotto i termini di prescrizione dell azione revocatoria ordinaria in virtù del disposto di cui all art c.c. 12. Con atto di citazione del (notificato il , il ed il ), essa Carmela, quindi, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di dei,, nato in il ,, nato in il , Rita, nata in il , la società e C. s.n.c., la società s.r.l., nonché la Banca s.p.a., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ai sensi dell art cod. civ. dell atto di cessione delle quote per notaio Mario del 26.sett (con il quale il cedette agli altri convenuti le sue quote nella società e C. s.n.c.) e di tutti gli atti conseguenti sino alla compravendita per notaio Baldari del 22.Nov. 2006, nonché dell atto di compravendita per notaio Massimo 6

7 del (con il quale la e C. s.n.c. poi e figli s.n.c.) ha alienato alla s.r.l. l immobile sito in alla Via Nazionale, ove la società esercitava la sua attività commerciale, e di tutti gli atti conseguenti, sino alla compravendita per atto per notaio Baldari del 22.Nov Anche detto giudizio, regolarmente iscritto sul R.G.A.C. al n. 711/07 si è concluso con l Ordinanza resa fuori udienza del , depositata e comunicata il giorno successivo, con la quale il Giudice designato, accedendo ad una non pacifica interpretazione dell art. 8. d. lgs. N. 5/03, ha dichiarato l estinzione del processo con compensazione integrale delle spese. L attrice, nelle lungaggini degli inutili sbarramenti processuali non sempre convincenti, vede accrescersi il timore di perdere ogni garanzia del suo credito, credito già esistente in forza del titolo costituito dalle richiamate scritture private, comunque accertato nella sentenza n. 192/07 del Tribunale di dei L. e a meglio determinarsi all esito della lite giudiziaria in corso, giacchè anche tale ultima sentenza è stata appellata dai. Tanto premesso, gli atti descritti, ivi compreso quello per notaio M. del Rep. n Racc e quello per notaio L.Baldari del devono essere dichiarati inefficaci nei confronti della attrice per i seguenti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 7

8 A) DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI E DELL INEFFICACIA DELL ATTO DI CESSIONE DI QUOTE DI NEI CONFRONTI DI, E DEGLI ATTI SEGUENTI EX ART C.C. 12. L azione revocatoria ordinaria di cui all art c.c., come si sa, è finalizzata a permettere al creditore di ricostruire il patrimonio del debitore, quale garanzia del suo credito. Più correttamente, ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore 1. Devono, quindi essere dichiarati inefficaci nei confronti della sig.ra Carmela, in quanto pregiudicano le sue ragioni creditorie i seguenti atti: I) Atto di cessione di quote per notar Mario del 26 settembre 2000, n. rep registrato in il 2 ottobre 2000, (all. n. 5) con il quale ha ceduto le sue quote in favore del figlio diventato socio al 60% della e C. s.n.c.. In conseguenza della dichiarazione di inefficacia di tale atto, vanno revocati anche i successivi atti di cessione di quote e la vendita dell unico immobile in cui la società esercitava l attività commerciale, e quindi: II) Atto di cessione di quote per notar Massimo, n. rep , registrato in il (all. n. 6) con cui i soci e Luigi hanno ceduto le proprie quote nella e C. s.n.c. (già e figli s.n.c.) a Rita; e ciò per la parte di competenza di. 8

9 III) Atto di compravendita per notar Massimo del 10 giugno 2004, n. rep , (all. n. 7) con il quale la e C. s.n.c. (già e figli s.n.c.) ha alienato alla s.r.l. l immobile sito in alla Via Nazionale nel quale la società esercitava la propria attività commerciale di vendita di generi alimentari. IV) Atto di compravendita per notaio L.Baldari del 22 novembre 2006, (all. n. 8) con il quale, quale Amm.re Unico e legale rapp.te della società s.r.l., ha ceduto il medesimo immobile, sito in alla Via Nazionale, alla Banca s.p.a. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti richiesti dall art c.c., ai fini della declaratoria di inefficacia dell atto di alienazione: a) l esistenza del diritto di credito del revocante; b) il pregiudizio arrecato dall atto alle ragioni del creditore; c) la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore; d) il consilium fraudis del terzo; e) la malafede del subacquirente. Del diritto di credito 13. Il credito vantato dall attrice nei confronti, della indicata società, e del sig., trova, come si è detto, fondamento nella scrittura privata del , successivamente integrata da quella del (all.1 e 1bis), stipulata tra la Sig.ra Carmela, e la e figli s.n.c. (poi e C. s.n.c. ). 1 Cass. Civ. Sez. I, n.5455 ( Cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 3981) 9

10 Con l atto indicato e la e figli s.n.c. rappresentata dal suo amministratore unico hanno riconosciuto di essere debitori dell attrice, per la somma di L (pari ad ,72), impegnandosi al pagamento con versamenti di rate trimestrali a partire dal 31 dicembre 1994 al 30 settembre A seguito di versamenti effettuati e di azioni esecutive intraprese in danno della società per il mancato pagamento alla scadenza trimestrale pattuita, allo stato il residuo credito vantato dall attrice corrisponde ad ,82. Detto credito è tutt ora rimasto insoluto. 14. La Sig. Carmela, quindi, che aveva instaurato giudizio di accertamento del credito, ha ottenuto dopo una tormentata vicenda processuale, la sentenza n. 192/07 del Tribunale di che, ancorché appellata, così dispone: la e figli di, e C. snc, in persona del legale rappresentante p.t., nonchè al pagamento in favore di Carmela della somma di ,88, oltre interessi legali dal fino al saldo 15. Tanto esposto, solo al fine di prevenire eventuali eccezioni di controparte, giova rilevare che ai fini dell esperibilità dell azione revocatoria ex art c.c. il diritto posto come requisito dalla norma indicata - può anche non sostanziarsi in un credito liquido certo ed esigibile o già accertato, essendo sufficiente una semplice ragione, anche eventuale di credito 2. 2 Cass. 22 gennaio 1999, n. 591; cfr. nello stesso senso Cass. 18 febbraio 1998, n

11 Ormai consolidata giurisprudenza 3 ha ritenuto che tra i crediti eventuali debbano essere ricompresi anche quelli litigiosi. La ratio di tale assunto risiede in un interpretazione estensiva ed evolutiva dell art c.c., secondo la quale per crediti sottoposti a condizione potenziale o eventuale, devono intendersi anche i crediti c.d. in contestazione. Peraltro, a conferma di tale indirizzo, le Sezioni Unite della S.C., in un loro recentissimo arresto 4, hanno statuito che il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l insorgere della qualità di creditore che abilita all esperimento dell azione revocatoria, avverso l atto di disposizione compiuto dal debitore. Per l effetto di tale impostazione, il giudizio promosso con l indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria. I giudici di legittimità hanno ripetutamente stabilito, che la definizione del giudizio sull accertamento del credito non costituisce il necessario antecedente logico giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria. In sostanza, non rileverebbe alcun conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell allegato credito litigioso, dichiari inefficace l atto di disposizione e la sentenza negativa sull esistenza del credito, atteso che, in tale ipotesi, la sentenza della revocatoria che dichiari l inopponibilità dell atto nei 3 Cass. 5 giugno 2000, n. 7452; cfr. nello stesso senso Cass. 24 febbraio Cass. Sez.Un., Ordinanza del 4 dicembre maggio 2004, n

12 confronti dell attore, risulterà inutiliter data, in quanto ineseguibile. Dell eventus damni 16. I due atti di cessione di quote e i due atti di compravendita suindicati al capo sub 12 hanno di certo pregiudicato le ragioni creditorie della sig.ra. Di fatto, attraverso l atto di disposizione in esame, si compromette la garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore ex art c.c., sottraendo beni che potevano essere aggrediti dal creditore, quale quota societaria, non avendo il altri beni atti a tutelare il credito della odierna attrice. L ulteriore assottigliamento, ovvero, come par di capire, l azzeramento del patrimonio del sig. e la sua apparente indisponibilità reca un grave pregiudizio alle ragioni della creditrice. Infatti, come si può facilmente evincere dalla documentazione allegata, il non aveva al momento della cessione, e non ha al giorno d oggi, altri beni su cui l odierna attrice avrebbe potuto soddisfarsi. (cfr. all. 9). Ne deriva la revocabilità degli atti di cessione susseguenti e di tutti gli atti conseguenti. Del consilium fraudis del debitore 17. Quanto alla conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l atto in questione arreca alle ragioni del creditore, occorre sottolineare con riguardo all atto di cessione di quote societarie 12

13 da a che il sig. ha modificato la consistenza del suo patrimonio, successivamente alla ricognizione del debito, proprio allo scopo di sottrarre i beni alla futura aggressione da parte della creditrice. Anzi come precisato dalla dottrina e giurisprudenza unanimemente, nell ipotesi di atto posto in essere successivamente al sorgere del credito è richiesta in capo al debitore la sola conoscenza del pregiudizio che l atto potrebbe arrecare al creditore. In tale ipotesi viene esclusa, quindi, la necessità di qualsiasi elemento intenzionale, cioè del dolo specifico, facendo apparire come decisivo il semplice dolo generico. Non assume alcuna rilevanza l intenzione di ledere la garanzia patrimoniale del creditore. Al riguardo, atteso che la giurisprudenza dominante 5 sostiene che in tale fattispecie la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni, giova sottolineare un dato significativo. Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 1999, la Sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di S. dei unitamente alla e figli s.n.c, il sig., chiedendo la condanna degli stessi al pagamento del credito fondato sulla citata scrittura privata del 16 novembre di ,82. L atto di cessione delle quote sopra meglio descritto, è stato stipulato in data 26 settembre 2000, ovvero a circa un anno dall instaurazione dell indicato giudizio e in corso dello stesso. 5 Ex plurimis, Cass. 21 settembre 2001, n , cfr. nello stesso senso Cass. 5 giugno 2000, n

14 Come sopra esposto, il giudizio, teso ad accertare il credito vantato dalla Sig. ra nei confronti di, è tuttora pendente. Risulta quindi di chiara evidenza che l atto sia stato posto in essere secondo una dolosa preordinazione - al fine di assottigliare la garanzia patrimoniale in capo al creditore. L evidente intenzione, poi, è avvalorata dai successivi trasferimenti del patrimonio societario. Della partecipatio fraudis del terzo 18. Anche con riferimento alla conoscenza da parte del terzo del danno arrecato dall atto alle ragioni del creditore, un consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene ammissibile la prova per presunzioni. In particolare i giudici di merito hanno assegnato preminente rilevanza al legame di parentela esistente tra l alienante e l acquirente 6. Nella specie, per ciò che attiene all atto di cessione di quote da a e gli atti di cessione seguenti, giova porre in evidenza lo stretto grado di parentela tra i Sig.ri e (padre e figlio, nonchè socio in affari). Questo dato rappresenta di certo indice rilevatore dello stato di conoscenza da parte del sig. del pregiudizio che l atto posto in essere avrebbe recato alle ragioni creditorie. 6 Trib. Pescara 2 aprile 1996, in Diritto Fallimentare 1997; cfr. in senso conforme Trb., 16 marzo 1991, in Banca Borsa,

15 Difatti questi, atteso il grado di prossimità con l alienante e la gestione di affari comuni, non poteva non essere a conoscenza del debito di nei confronti della Sig.ra. Ma vi è di più. Come sopra esposto, la scrittura privata del 16 novembre 1994, fonte del credito della attrice, impegnava sia il in proprio, sia il medesimo quale amministratore e legale rappresentante della società, significando che il credito della nei confronti della società è stato garantito anche dal in proprio. Il Sig., socio della suddetta società usando l ordinaria diligenza avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione debitoria della società nella quale era sul punto di subentrare e, conseguentemente, del pregiudizio che l atto in oggetto avrebbe recato al creditore. In ogni caso, la conoscenza da parte dell acquirente sarà oggetto della prova testimoniale. 19. A ciò si aggiunga che, come sopra esposto, i debiti in esame erano già oggetto di lite giudiziaria e, quindi, ancor di più conoscibili adoperando i criteri dell ordinaria diligenza. Della malafede dei subacquirenti 20. L art c.c. nel suo ultimo comma dispone: L inefficacia dell atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione 15

16 Detta previsione pone sullo stesso piano la posizione del subacquirente di fronte all azione revocatoria a quella del primo acquirente. In sostanza, occorre verificare la condizione psicologica nella quale si trova il subacquirente nei confronti dell alienante e non nei confronti del suo dante causa. Anche in questo caso emergono due indici rivelatori della malafede della Sig.ra Rita, che con l atto per notar del 30/10/2003 (cfr.all. 6) ha acquistato le quote di, divenendo unica socia e mettendo in liquidazione la società. In particolare il grado di parentela esistente tra il primo alienante, e la subacquirente Rita (fratello e sorella) Al riguardo, nel richiamarsi a quanto già dedotto con riferimento all elemento psicologico del primo acquirente,, si sottolinea il rango di presunzione cui assurge il grado di parentela (nipote e zia). Ulteriore segno dello stato psicologico della subacquirente è rappresentato dalla qualità di socia della sig.ra Rita. Infatti, quest ultima risulta essere nella compagine della società che ha peraltro più volte mutato la propria denominazione sin dalla data della sua costituzione. Come si rileva, tra l altro, dall atto di compravendita del 26 settembre 2000, la subacquirente era fisicamente presente alla stipula dello stesso. 16

17 In ogni caso, la conoscenza della vicenda da parte della sig.ra Rita e la sua malafede sono provate documentalmente e saranno all occorrenza oggetto di prova specifica. Delle quote sull immobile e della vendita dello stesso 21. A questo punto della vicenda la e C. s.n.c., di fatto già inattiva dal 1998, è stata messa in liquidazione il ed ha venduto l immobile di proprietà alla s.r.l., società appositamente costituita sempre allo scopo di frodare i creditori. Avendo cessato l attività, le quote originariamente di (la cui cessione si è chiesto di revocare con il presente atto) sono diventate quote dell immobile alienato. Per questo deve dichiararsi l inefficacia anche dell atto di vendita dell immobile, avendo la s.r.l. (acquirente) conoscenza della vicenda per essere una società amministrata proprio da, figlio di e originario acquirente delle quote del padre nella e C. s.n.c Quanto, invece, all ultima acquirente, Banca SpA, questa nell atto di acquisto del dichiara espressamente, sia pure con le richieste garanzie alla società alienante, di essere a perfetta conoscenza della controversia in corso con M.Carmela. Non vi è dubbio, quindi, che la Banca non sia un terzo di buona fede ignaro dell accaduto. B) DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA S.N.C. E FIGLI E DELLA INEFFICACIA DELL ATTO DI 17

18 VENDITA DELL IMMOBILE E DEGLI ATTI SUSSEGUENTI EX ART C.C. 23. Devono essere dichiarati inefficaci nei confronti della sig.ra Carmela, per il credito della stessa direttamente nei confronti della e figli s.n.c. in quanto pregiudicano le sue ragioni creditorie i seguenti atti: I) Atto di compravendita per notar Massimo del 10 giugno 2004, n. rep , con il quale la e C. s.n.c. (già e figli s.n.c.) ha alienato alla s.r.l. l immobile sito in alla Via Nazionale nel quale la società esercitava la propria attività commerciale di vendita di generi alimentari. II) Atto di compravendita per notaio L.Baldari del 22 novembre 2006, con il quale, quale Amm.re Unico e legale rapp.te della società s.r.l., ha ceduto il medesimo immobile, sito in alla Via Nazionale, alla Banca s.p.a. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti richiesti dall art c.c., ai fini della declaratoria di inefficacia dell atto di alienazione: a) l esistenza del diritto di credito del revocante; b) il pregiudizio arrecato dall atto alle ragioni del creditore; c) la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore; d) il consilium fraudis del terzo; e) la malafede del subacquirente. Del diritto di credito 24. Per ciò che attiene all esistenza del diritto di credito della attrice nei confronti della e figli s.n.c. (poi e C. s.n.c.) vanno ripetute le considerazioni suesposte ai capi sub 13, 14 e 15 in ordine alle scritture private di 18

19 ricognizione del debito e riguardo alla revocatoria dei crediti litigiosi, oltre alla considerazione che la Sentenza del Tribunale di dei n. 192/07, oggi appellata, condanna la suddetta società al pagamento nei confronti della attrice della somma di ,83, oltre accessori. Dell eventus damni 25. In ordine all eventus damni va rilevato che il patrimonio della e figli s.n.c. non è sufficiente a tutelare il credito della sig.ra. Infatti, con l atto di compravendita impugnato, la società ha venduto l unico immobile di proprietà (che era l immobile in cui si svolgeva l attività commerciale) alla s.r.l., società, come detto in precedenza, costituita e contestualmente insediata nei locali dove la s.n.c. e C. svolgeva la sua attività commerciale. Anche la e figli s.n.c., come si può evincere dalle visure allegate, non aveva e non ha tutt oggi altri beni su cui il creditore potrebbe soddisfarsi. (cfr. all. 10) Del consilium fraudis del debitore 26. Quanto alla conoscenza, da parte della e figli s.n.c., del pregiudizio che l atto in questione arreca alle ragioni del creditore, occorre ribadire le considerazioni suesposte riguardo alla interpretazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno dato all atteggiamento psicologico del debitore in caso di atto successivo alla nascita del credito e rilevare che il bene alienato, come si evince dalle visure allegate e dalla circostanza della cessata attività, era l unico bene di proprietà della società. 19

20 Della partecipatio fraudis del terzo 27. Anche con riguardo all atto di compravendita degli immobili da parte della s.r.l., occorre sottolineare, che la suddetta società, come può evincersi dalle visure societarie allegate, era amministrata proprio da, ex socio della e C. s.n.c., nonchè nipote di Rita, amministratrice della stessa s.n.c.. Della malafede dei subacquirenti 28. Ne deriva poi, che deve essere revocato anche il successivo atto di vendita del bene immobile dalla s.r.l. alla Banca s.p.a., che come già detto era a conoscenza di tutta la vicenda narrata in premessa. TANTO PREMESSO La medesima Sig.ra Carmela, come sopra rapp.ta, dom.ta e difesa, CITA I Sig.ri, nato a (AV) il 19/11/1947 e residente in dei (AV) alla Via B. Cairoli, nato a (AV) il 6/08/1973 e residente in dei alla Via B. Cairoli e Rita nata a (AV) il 23/05/1951 ed ivi residente alla Via delle Mimose n. 12, nonché la e C. s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in (AV) alla Via Nazionale, la s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in (AV) alla Via Nazionale, nonchè la Banca s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in 20

21 Roma alla Via Lucrezia Romana nn. 41/47 a comparire innanzi al Tribunale di S. dei, sezione e giudice a designarsi, all udienza che sarà fissata con decreto a seguito di apposita istanza da presentarsi ai sensi del d. lgs n. 5, con invito a costituirsi nel termine e nelle forme previste dalla legge e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, al fine di sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI: A) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all art c.c., e pertanto dichiarare l inefficacia nei confronti della Sig. ra Carmela dell atto di cessione di quote per notar Mario del 26 settembre 2000, n. rep registrato in il 2 ottobre 2000, con il quale ha ceduto le sue quote nella società e C. s.n.c. (poi e C. s.n.c.) a e di tutti gli atti conseguenti e seguenti pure indicati in premessa, fino all atto di compravendita per notaio L.Baldari del 22 novembre 2006, al fine di ricostituire il patrimonio di a garanzia del credito della attrice. B) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all art c.c., e pertanto dichiarare l inefficacia nei confronti della Sig. ra Carmela, dell atto di compravendita per notar Massimo del 10 giugno 2004, n. rep con il quale la e C. s.n.c. (poi e figli s.n.c.) ha alienato alla s.r.l. l immobile sito in alla Via Nazionale nel quale la società esercitava la propria attività commerciale di vendita di generi alimentari e 21

22 degli atti presupposti e successivi, nonchè dell atto per notaio L.Baldari del 22 novembre 2006, al fine di ricostruire il patrimonio della e figli s.n.c. a garanzia del credito della attrice. C) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio. In via istruttoria, si chiede la allegazione al processo della documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di parte e di quella a prodursi in corso di causa, nonché si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale, sui seguenti capi: a. Vero è che con scrittura privata del 16 novembre 1994 e con successiva integrazione dell 8 novembre 1996, il Sig. e la s.n.c e figli, riconoscevano di essere debitori nei confronti della della somma di L ; Sul detto capo a. si chiede anche deferirsi interrogatorio formale a. b. Vero è che il Sig. ha ceduto la propria quota al figlio al fine di sottrarsi al pagamento del suo debito nei confronti della sig.ra Carmela; c. Vero è che il sig. era al corrente del debito che e la s.n.c e figli avevano riconosciuto nei confronti della sig.ra Carmela; 22

23 Sul detto capo c. chiede anche deferirsi interrogatorio formale a. d. Vero è che il sig. conosceva il pregiudizio che l atto per notar Mario del 26 settembre 2000, n. rep. 1736, avrebbe arrecato alla sig.ra Carmela; e. Vero è che la sig.ra Rita era a conoscenza del debito che e la s.n.c e figli avevano riconosciuto nei confronti della sig.ra Carmela; Sul detto capo e chiede anche deferirsi interrogatorio formale a Rita. f. Vero è che la sig.ra Rita, al momento della stipula del successivo atto del 30 ottobre 2003 per notar Massimo, n. rep , era a conoscenza che Carmela aveva promosso varie azioni esecutive nei confronti dei e della e figli di e C. s.n.c.; Si dichiara di far conoscere i nomi dei testimoni da escutere con la richiesta di fissazione dell udienza ex art. 8 d.lgs. 5/03. Esibisce, mediante deposito in cancelleria, copia dei documenti di cui in narrativa, numerati progressivamente come da indice al proprio fascicolo di parte. Ai sensi dell art. 2, lettera c) D.Lgs. n. 5/03 si assegna al convenuto il termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente atto di citazione per la notifica all attore della comparsa di costituzione e risposta e si indica, alternativamente ed in via 23

24 subordinata alla notificazione a mezzo dell Ufficiale Giudiziario, l utenza telefonica quale numero di fax, presso cui il difensore dell attore dichiara, ai sensi dell art. 2 lett. B) D.Lgs. n. 5/2003, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del presente procedimento. Si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore della presente controversia è indeterminabile, per cui ai sensi di legge esso è pari ad. 340,00. dei, 30 giugno 2008 Avv. Francesco Ettore Avv. RELATA DI NOTIFICA L anno 2007, il giorno del mese di Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di dei, su richiesta dell Avv. ho notificato per sua legale scienza e conoscenza, il suesteso atto a: 24

25 , nato a (AV) il 19/11/1947 e residente in dei (AV) alla Via B. Cairoli, mediante consegna a nato a (AV) il 6/08/1973 e residente in dei alla Via B. Cairoli, mediante consegna a Rita nata a (AV) il 23/05/1951 ed ivi residente alla Via delle Mimose n. 12, mediante consegna a la e C. s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in (AV) alla Via Nazionale mediante consegna a 25

26 s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in (AV) alla Via Nazionale, Banca s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma alla Via Lucrezia Romana nn. 41/47, mediante consegna a 26

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