SICUREZZA NELLE SCUOLE VENARIA 27 FEBBRAIO 2015 MC:GIURISTA O SANITARIO?

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1 Dott. Mario Maina Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro Medico Autorizzato in Radioprotezione Consigliere Direttivo Nazionale Co.Na.Me.Co. SICUREZZA NELLE SCUOLE VENARIA 27 FEBBRAIO 2015 MC:GIURISTA O SANITARIO?

2 LEGISLAZIONE Articolo 25, comma 1, lettera a D.L.gs. 81/08 e s.m.i. : il M.C. collabora con il DDL e il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi Cosa significa collabora? Ubi lex voluit, dixit, ubi noluit tacuit La Legge non specifica affatto che cosa intenda per collaborazione del M.C.

3 LEGISLAZIONE Le Leggi si applicano e non si interpretano Evidente un vacuum lege Per alcuni UPG se il DVR ed il protocollo sanitario non corrispondono, il MC non ha collaborato Ma il MC può aver previsto alcuni accertamenti per una maggiore cautela dei lavoratori (soggetti ipersuscettibili)

4 LEGISLAZIONE Inoltre, come può il MC costringere il DDL a coinvolgerlo nella collaborazione della valutazione dei rischi? Molte volte il consulente esterno presenta il DVR al DDL e gli dice: lo faccia firmare al MC. Articolo 40 C.P.

5 LEGISLAZIONE Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

6 LEGISLAZIONE Quindi, a rigor di logica, il MC non può essere sanzionato se non si prova che abbia volontariamente omesso di collaborare Ma se il DDL non lo chiama per collaborare, o non risponde ad una precisa richiesta del MC a voler collaborare, come può il MC essere oggetto di sanzione?

7 LEGISLAZIONE Il Dr. Beniamino Deidda (Procuratore Capo di Firenze) propone questa logica: Il MC può essere accusato di non aver collaborato solamente se il DDL prova di averlo ripetutamente invitato a farlo, con raccomandate a/r oppure con PEC Questa posizione ci trova completamente d accordo, perché rispettosa dell articolo 40 del C.P.

8 Risposta della Commissione Interpelli (Art. 12 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) alla domanda postagli dalla FNOMCeO su cosa debba intendersi per collaborazione del MC

9 Va premesso che l'attività di "collaborazione" del medico competente, già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 626/ 1994, ma limitata, "sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofìsica dei lavoratori", è stata ampliata dal D.Lgs. n. 81/2008 che, nell'art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e

10 informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Inoltre, l'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2009 di modifica dell'art. 58 del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi

11 Per i motivi su esposti, la Commissione ritiene che il legislatore abbia voluto far assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, al medico competente. Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n del 15/01/2013, precisa che al medico competente "non è qffatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria

12 Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al "medico competente ", adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell'art. 55, comma 1, lettera a) d.lgs. 81/2008".

13 Pertanto, anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008), il medico competente è obbligato a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro.

14 Le suddette informazioni il medico competente le riceve, tuttavia, non solo dal datore di lavoro, come previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ma le acquisisce anche di sua iniziativa, attraverso l'adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 25 del decreto in parola.

15 In particolare il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, le seguenti attività: visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'rspp, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;

16 sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono fomiti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato 3A del D.Lgs. n. 81/2008. Per tutto quanto sopra, la Commissione ritiene che l'obbligo di "collaborazione" vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.

17 Qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi subentrando ad un altro medico competente, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa, previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza.

18 L'eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell'organo di vigilanza. È opportuno rammentare che il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.

19 Ma tutto questo va bene? Tutto questo corrisponde a criteri di logica, giurisprudenza, rispetto delle Leggi, dei Codici e della Costituzione della Repubblica Italiana? La risposta è NO!!!!

20 Principali critiche alla risposta della Commissione dell Interpello Ecco un succinto riassunto dei vari punti deboli che tale risposta contiene

21 in merito alla risposta all istanza di Interpello proposto da FNOMCeO per chiarire cosa debba intendersi con il termine collabora di cui all art. 25 comma 1, lett. A) del D. Lgs 81/08, recentemente pervenuta, richiamato che a parere di chi scrive la Norma in oggetto è viziata da una chiara violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale e di riserva di legge tutelati dall art. 25 comma 2 della Costituzione Italiana, secondo cui un cittadino può essere punito solo se viola una precisa e conoscibile norma di legge penale;

22 ricordato che la disposizione in oggetto è stata causa dell affermazione del principio opposto, cioè che i medici possono essere sanzionati penalmente anche semplicemente sulla base di valutazioni discrezionali e qualitative fatte da colleghi (pur se con funzioni di UPG);

23 ritenuto che la disposizione in questione metta di fatto il medico competente nell impossibilità di individuare con precisione la condotta legale, che la Norma non indica con precisione;

24 si rileva che la risposta fornita all interpello abbia sostanzialmente eluso il problema, cioè che cosa il medico competente debba concretamente fare per non incorrere nella sanzione, e se sia legittimamente sanzionabile anche nel caso che il datore di lavoro non richieda il suo coinvolgimento nella valutazione del rischio, cosa che nella quotidiana esperienza avviene quasi sempre;

25 manca la certezza delle azioni che il medico competente deve mettere in atto per ritenere compiuta la richiesta collaborazione e ciò crea un intervallo di incertezza oggettivamente troppo ampio per un obbligazione assistita da una pesante sanzione penale, consentendo un troppo ampio margine all interpretazione di chi fa Vigilanza;

26 inoltre nella risposta è presente un evidente confusione tra rischi e pericoli, per cui parrebbe che spetti al medico competente evidenziare i rischi, quando invece tale valutazione è obbligo non delegabile del datore di lavoro (D.Lgs 81/08 art. 17 comma 1 lettera a), per cui semmai al medico competente spetterebbe segnalare i pericoli per la salute, che poi il datore di lavoro dovrà valutare per accertare se sussista un rischio;

27 in sostanza la risposta della Commissione per gli Interpelli non ha prodotto alcun effettivo elemento di certezza per l operato del medico competente, né ha potuto dettagliare concretamente la Norma, limitandosi a rifarsi ad argomentazioni presenti in recenti, note sentenze, confermando peraltro l oggettiva impossibilità di un'interpretazione strettamente e concretamente tecnica e quindi effettivamente utilizzabile dal medico competente nella sua attività quotidiana.

28 Ricordiamo anche un caposaldo del Codice Penale: Non è il reo che deve dimostrare la sua innocenza, ma è il Pubblico Ministero che deve dimostrare la sua colpevolezza

29 Mutatis mutandis, non è il MC che deve dimostrare di aver collaborato, ma è l UPG a dover dimostrare che non ha collaborato. Questo non può essere certamente dimostrato secondo più o meno fantasiose interpretazioni della norma, ma deve essere incontrovertibilmente dimostrato con prove certe e indiscutibili, che possano reggere il dibattimento in Tribunale

30 CONCLUSIONI Non vi è dubbio che il tutto parta da una Norma sbagliata, come è fondamentalmente il Testo Unico Nella Legge sono presenti molte inesattezze e molte mancanze, che pongono il MC in una situazione molto difficile, qualora Egli voglia rispettare gli obblighi, perché molte parti non sono assolutamente ben definite, come per esempio l obbligo della collaborazione, oggetto di questo intervento

31 CONCLUSIONI Non vi è dubbio che il MC debba farsi parte diligente per cercare di collaborare nella maniera più fattiva possibile, per esempio mettendo per iscritto nel DVR tutte le sue osservazioni e le eventuali discordanze con quanto scritto in tale documento Deve anche predisporre un corretto protocollo sanitario, che tenga conto di tutti i rischi evidenziati, anche di quelli non presenti nel DVR ma che Egli ritienga di aver individuato nell azienda

32 CONCLUSIONI Un tale modo di operare dovrebbe metterlo al riparo da eventuali contestazioni Nel denegato caso che Esse dovessero comunque arrivare, il suo comportamento sarà comunque un ottima base di partenza per difendersi in sede giudiziaria

33 CONCLUSIONI Grazie per l Attenzione

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