Dal 1 luglio 2014 nuova tassazione per le rendite finanziarie
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- Serena Costanzo
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1 Circolare Monografica 16 giugno 2014 n TASSE E IMPOSTE Dal 1 luglio 2014 nuova tassazione per le rendite finanziarie La guida alla nuova disciplina di Angelo Luca Ottaviano Il D.L. n. 66/2014 (Decreto Irpef ) ha innalzato dal 20% al 26% l'aliquota di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria, a partire dal 1 luglio Per regolare la transizione alla nuova aliquota, il legislatore ha introdotto due misure la cui gestione richiede particolare attenzione, in quanto potrebbero avere un notevole impatto sul carico fiscale gravante sui contribuenti. La prima è la facoltà di affrancare plusvalenze e minusvalenze latenti sulle attività finanziarie possedute al 30 giugno La seconda è la riduzione delle minusvalenze pregresse utilizzabili per compensare le plusvalenze realizzate dal 1 luglio Infine, il D.L. n. 66/2014 ha abrogato la ritenuta d'acconto del 20% sui bonifici esteri, che gli intermediari finanziari residenti avrebbero dovuto applicare dal 1 luglio Riferimenti normativi D.L. 24 aprile 2014, n. 66; D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; D.L. 13 agosto 2011, n. 138; Legge 6 agosto 2013, n. 97. Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (cosiddetto Decreto Irpef ) ha introdotto rilevanti novità nella disciplina normativa dei redditi di natura finanziaria: aumento dal 20% al 26% dell'aliquota di ritenute e imposte sostitutive dal 1 luglio 2014; riduzione delle minusvalenze pregresse deducibili dalle plusvalenze realizzate dal 1 luglio 2014; possibilità di affrancare plusvalenze e minusvalenze latenti sulle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014 versando un'imposta sostitutiva del 20%; abrogazione della ritenuta d'acconto del 20% sui bonifici esteri. L'affrancamento di plusvalenze e minusvalenze e l'abbattimento delle minusvalenze pregresse (misure introdotte al fine di regolare la transizione alla nuova aliquota) meritano particolare attenzione, in quanto potrebbero avere un notevole impatto sul carico fiscale gravante sui contribuenti titolari di redditi diversi di natura finanziaria. LA NUOVA ALIQUOTA DEL 26% SUI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA L'art. 3, comma 1 del D.L. n. 66/2014 ha innalzato dal 20% al 26% l'aliquota di ritenute e imposte sostitutive su: redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir; redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies del Tuir. Redditi di capitale (di cui all art. 44 del Tuir) Redditi diversi (di cui all art. 67, 1 comma, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir Interessi su mutui; depositi e conti correnti; interessi su obbligazioni e titoli similari; rendite e prestazioni annue perpetue; dividendi; proventi da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; proventi da mutuo di titolo garantito; redditi derivati da contratti di capitalizzazione. Plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società italiane ovvero estere, residenti in Paesi white list o black list, se quotate; plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, metalli preziosi e quote di fondi comuni; proventi degli strumenti derivati e via dicendo
2 ESCLUSIONI DALL AUMENTO DELL ALIQUOTA Il comma 2 stabilisce che l'aliquota del 26% non si applica ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti da: titoli pubblici italiani di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 e titoli ad essi equiparati ex art. 12, comma 13-bis del D.Lgs. n. 461/1997 (ossia titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia), la cui tassazione rimane al 12,5%; titoli pubblici esteri emessi da Stati inclusi nella white-list di cui all'art. 168-bis, comma 1 del Tuir, anch'essi tassati al 12,5%; titoli di risparmio per l'economia meridionale emessi ex art. 8, comma 4 del D.L. n. 70/2011, i cui interessi sono assoggettati a imposta sostitutiva del 5% (non è stata invece prevista dal D.L. n. 70/2011 un'aliquota agevolata per le plusvalenze su tali titoli, che dunque passano dal 20% alla nuova aliquota del 26%). Attenzione L'art. 4 (commi da 7 a 10) ha esteso il regime fiscale dei titoli di Stato emessi da Paesi white list anche ai titoli emessi da enti territoriali dei suddetti Stati, la cui tassazione passa dal 20% al 12,5%. Infine, il comma 3 stabilisce ulteriori esclusioni dall'aumento dell'aliquota, relativamente a: interessi infragruppo corrisposti da società italiane a consociate UE ex art. 26-quater, comma 8-bis del D.P.R. n. 600/1973, per i quali continua ad applicarsi l'aliquota del 5%; utili percepiti da società e fondi pensione europei soggetti a imposta sul reddito in uno Stato UE o SEE (aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo) ex art. 27, comma 3 secondo periodo del D.P.R. n. 600/1973, per i quali rimane ferma l'aliquota dell'1,375%; risultato netto delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, che rimane soggetto a tassazione con aliquota dell'11%. Tabella: principali redditi di natura finanziaria interessati dall'aumento dell'aliquota e quelli esclusi. * L'aliquota del 26% di fatto non si applica alla quota di proventi riferibile a titoli di Stato italiani ed equiparati, a titoli di Stato esteri white list e a titoli dienti territoriali di Stati esteri white list: i proventi dei suddetti titoli sono infatti imponibili in misura pari al 48,08% dell'ammontare realizzato, così da mantenere un'aliquota effettiva del 12,5% (48,08%* 26%) e non penalizzare l'investimento indiretto in titoli di Stato (si veda l art. 3, comma 5 del D.L. n. 66/2014). DECORRENZA DELLA NUOVA ALIQUOTA - 2 -
3 LA RIDUZIONE DELLE MINUSVALENZE PREGRESSE L'art. 3, comma 13 del D.L. n. 66/2014 stabilisce che le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1 lettere da c-bis) a c-quater) del Tuir realizzati fino al 30 giugno 2014 sono deducibili soltanto parzialmente (76,92% o 48,08% se realizzate fino al 30 dicembre 2011) dalle plusvalenze e dagli altri redditi di natura finanziaria realizzati a partire dal 1 luglio La percentuale di minusvalenze pregresse deducibili (76,92% o 48,08%) è data dal rapporto tra la vecchia e la nuova aliquota (20%/26%, o 12,5%/26%): in pratica, il legislatore ha voluto evitare che minusvalenze realizzate in vigenza di aliquote più basse potessero essere interamente dedotte da plusvalenze tassate con la nuova aliquota del 26%. Un contribuente che nel corso del 2013 ha realizzato una minusvalenza di euro senza averla ancora utilizzata potrà compensare soltanto 769,2 euro con le plusvalenze realizzate a partire dal 1 luglio Si tratta quindi di una norma che penalizza i contribuenti che al 30 giugno 2014 dispongono di zainetti fiscali di minusvalenze non ancora compensate. Tuttavia, come si vedrà in seguito, l'abbattimento delle minusvalenze pregresse in alcuni casi può essere evitato tramite l affrancamento di plusvalenze e minusvalenze latenti. L'AFFRANCAMENTO DI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE La procedura di affrancamento di plusvalenze e minusvalenze latenti al 30 giugno 2014 è stata introdotta per evitare che la nuova aliquota del 26% incida su plusvalenze e altri redditi di natura finanziaria maturati antecedentemente al 1 luglio 2014, ma non ancora realizzati a tale data. In particolare, l'art. 3, comma 15 del D.L. n. 66/2014 introduce la possibilità, ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1 lettera da c-bis) a c-quinquies) realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014, di utilizzare il valore delle attività finanziarie alla data del 30 giugno 2014 invece del loro costo o valore di acquisto (o del valore già affrancato in periodi precedenti), previo versamento di un'imposta sostitutiva del 20%. La procedura di affrancamento è facoltativa, ed è limitata alle attività finanziarie che producono redditi diversi di natura finanziaria: è quindi possibile affrancare esclusivamente le attività finanziarie detenute al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, di arti e professioni o di lavoro dipendente. Sono, inoltre, escluse dall'affrancamento: attività finanziarie detenute in regime di risparmio gestito (art. 3, comma 16) o tramite fondi comuni di investimento(art. 3, comma 15 lettera a), per le quali l'affrancamento non è necessario in quanto il D.L. n. 66/2014 ha previsto in questi casi l'automatica tassazione al - 3 -
4 20% delle plusvalenze maturate fino al 30 giugno; titoli di Stato italiani ed esteri white list ed equiparati e titoli di enti territoriali di stati esteri white list (art. 3, comma 18), per i quali l'affrancamento non è necessario essendo la nuova aliquota immutata rispetto a quella precedente (o inferiore, nel caso degli enti territoriali). L'affrancamento avviene con modalità differenti a seconda che il contribuente sia in regime dichiarativo o amministrato (art. 3, comma 16 del D.L. n. 66/2014): regime dichiarativo: l'opzione per l'affrancamento deve riguardare obbligatoriamente tutte le attività finanziarie detenute al 30 giugno 2014, tenendo conto anche delle minusvalenze realizzate e non compensate. L'imposta sostitutiva va versata entro il 16 novembre 2014 e nella dichiarazione dei redditi del 2015 andranno indicati l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata e le compensazioni effettuate tra plusvalenze e minusvalenze maturate al 30 giugno 2014; regime amministrato: l'opzione per l'affrancamento deve essere comunicata all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e deve riguardare obbligatoriamente tutti i titoli, quote e certificati inclusi nel rapporto di amministrazione e posseduti al 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'intermediario provvederà a versare l'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente. L'imposta sostitutiva va, quindi, calcolata in entrambi i casi sulla posizione complessiva del contribuente (non è possibile affrancare soltanto alcuni titoli o strumenti finanziari): conseguenza conseguentemente si procederà ad effettuare la sommatoria delle singole plusvalenze e minusvalenze latenti, maturate al 30 giugno 2014 sulle attività finanziarie possedute. Se dalla procedura di affrancamento emerge una plusvalenza latente, da questa potranno essere ulteriormente dedotte le eventuali minusvalenze pregresse,realizzate ma non ancora compensate al 30 giugno Le minusvalenze pregresse sono utilizzabili per il loro intero ammontare: l'affrancamento offre quindi l'ulteriore vantaggio di evitarne l'abbattimento al 76,92% (o al 48,08%) che scatterebbe dal 1 luglio Ovviamente, quanto detto è valido a meno che le minusvalenze pregresse siano state realizzate antecedentemente al 31 dicembre 2011, nel qual caso sarebbero utilizzabili in deduzione della plusvalenza latente solo per il 62,5% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011. Bisogna infine evidenziare che non necessariamente l'affrancamento conduce all'emersione di una plusvalenza latente: è infatti possibile le minusvalenze maturate al 30 giugno sul portafoglio del contribuente siano maggiori delle plusvalenze maturate alla stessa data. In questo caso dall'affrancamento deriva una minusvalenza latente, che potrà essere utilizzata per compensare le plusvalenze realizzate a partire dal 1 luglio 2014, ma subirà l'abbattimento al 76,92%, ai sensi dell'art. 3, comma 17 del D.L. 66/2014. Affrancamento con plusvalenza latente senza minusvalenze pregresse Si supponga che un contribuente in data 30 giugno 2014 detenga in regime di risparmio amministrato 100 azioni della società X e altrettante della società Y, acquistate ad un costo medio ponderato unitario rispettivamente di 5 e 8 euro. Ipotizzando che il valore delle suddette azioni al 30 giugno sia pari rispettivamente a 9 e 7 euro, la determinazione di plusvalenze e minusvalenze latenti al 30 giugno e il calcolo dell'imposta sostitutiva avvengono nel modo seguente: La procedura di affrancamento consente di utilizzare a partire dal 1 luglio 2014 un costo fiscalmente riconosciuto rispettivamente di 900 e 700 euro, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva di 60 euro. Nel caso in cui il contribuente ceda tutte le azioni in portafoglio il 30 luglio, rispettivamente a 11 euro e 8 euro, per un totale di euro: in caso di affrancamento, la plusvalenza realizzata sarebbe pari a 300 euro ( ) e sconterebbe un'imposta sostitutiva di 78 euro; le imposte versate ammonterebbero quindi in totale a 138 euro ( ); se invece il contribuente non avesse optato per l'affrancamento, la plusvalenza sarebbe di 600 euro ( ) e l'imposta sostitutiva di 156 euro. Va da sé che l'affrancamento consente di pagare meno imposte, grazie alla tassazione al 20% (anziché al 26%) della quota di plusvalenza maturata prima del 1 luglio Si rileva che in presenza di una plusvalenza latente l'affrancamento non è sempre conveniente: infatti, in caso di diminuzione dei prezzi, il contribuente rischio potrebbe trovarsi nella situazione di versare l'imposta sostitutiva su una plusvalenza latente che non sarà mai realizzata (o sarà realizzata solo in parte). Ad esempio, ipotizzando la cessione al prezzo di 6 euro per le azioni della società X e di 5 euro per quelle della società Y (per un totale di euro): in caso di affrancamento il contribuente realizzerebbe una minusvalenza di 500 euro (avendo però già versato 60 euro di imposta sostitutiva); - 4 -
5 senza affrancamento il contribuente realizzerebbe una minusvalenza di 200 euro. In questo caso, quindi, l'affrancamento produrrebbe una maggiore minusvalenza da utilizzare in compensazione di successive plusvalenze, al costo però di 60 euro di imposta sostitutiva versati su una plusvalenza mai realizzata. Affrancamento con plusvalenza latente e minusvalenze pregresse Utilizzando i dati dell'esempio precedente, si supponga che il contribuente al 30 giugno 2014 disponga anche di uno zainetto fiscale di minusvalenze pregresse(realizzate nel 2013) pari a 120 euro. Tali minusvalenze pregresse sono utilizzabili per ridurre la plusvalenza derivante dall'affrancamento, che diverrebbe pari a 180 euro ( ). Di conseguenza, l'imposta sostitutiva da versare sarebbe di 36 euro. L'opzione per l'affrancamento in presenza di minusvalenze pregresse da compensare diviene potenzialmente ancor più appetibile, poiché tali minusvalenze riducono ulteriormente l'imposta sostitutiva. Inoltre, come si è visto, l'affrancamento consente di utilizzare l'intero ammontare delle minusvalenze pregresse (sempre se realizzate successivamente al 31 dicembre 2011), evitandone così l'abbattimento al 76,92% (o al 48,08%). Risulta possibile che le minusvalenze pregresse siano maggiori della plusvalenza latente derivante dall'affrancamento. Si supponga ad esempio che lo zainetto fiscale del contribuente al 30 giugno 2014 ammonti a 400 euro anziché 120 euro. In questo caso dall'affrancamento emergerebbe non più una plusvalenza, bensì minusvalenza di 100 euro, che potrà essere utilizzata in compensazione delle plusvalenze realizzate dal 1 luglio 2014, ma subirà a sua volta l'abbattimento al 76,92% (o al 48,08%), ai sensi dell'art. 3, comma 17 del D.L. n. 66/2014. Affrancamento con minusvalenza latente A mero titolo esemplificativo se un contribuente ha in portafoglio 100 azioni della società X acquistate a 6 euro, il cui valore al 30 giugno 2014 è di 4 euro si avrà: In questo caso, l'opzione per l'affrancamento produrrebbe una minusvalenza latentedi 200 euro, compensabile al 76,92% con le plusvalenze realizzate dal 1 luglio. L'affrancamento però non conviene, in quanto produrrebbe un costo fiscalmente riconosciuto di 400 euro, inferiore al costo originario (600 euro), con la conseguenza di aumentare le plusvalenze realizzate in futuro. Ad esempio, si supponga che il titolo X venga ceduto il 30 luglio a 6 euro, incassando 600 euro: in caso di affrancamento, si realizzerebbe una plusvalenza di 46,16 euro ( ,84) con imposta sostitutiva di 12 euro; senza affrancamento, non ci sarebbe invece alcuna plusvalenza, visto che la cessione avverrebbe allo stesso prezzo dell'acquisto (600 euro). Tale gap sull'imposta sostitutiva con o senza affrancamento rimane costante all'aumentare del prezzo di cessione, rendendo di fatto sempre sconveniente l'affrancamento in presenza di una minusvalenza latente. Per concludere, non è conveniente per il contribuente affrancare il valore delle attività finanziarie possedute qualora dall'affrancamento emerga una minusvalenza latente. Invece, in presenza di una plusvalenza latente, non è possibile determinare a priori la convenienza o meno dell'affrancamento: - 5 -
6 sarà necessario esaminare la situazione concreta in cui si trova il contribuente, tenendo conto di eventuali minusvalenze pregresse da compensare e ricordando che la presenza di elementi aleatori (i prezzi futuri) accresce il grado di incertezza della valutazione di convenienza. ABROGAZIONE RITENUTA BONIFICI ESTERI L'art. 4, comma 2 del D.L. 66/2014 ha abrogato definitivamente la ritenuta d'acconto sui flussi finanziari dall'estero, che era stata introdotta dalla Legge n. 97/2013 e poi sospesa fino al 1 luglio 2014 dal Provvedimento 19 febbraio 2014, n del Direttore dell'agenzia delle Entrate. In particolare, l'art. 9 della Legge n. 97/2013 aveva modificato l'art. 4, comma 2 del D.L. n. 167/1990, introducendo l'obbligo per gli intermediari finanziari residenti in Italia di assoggettare a ritenuta d'acconto del 20% i flussi finanziari provenienti dall'estero e accreditati in Italia sui conti correnti di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparati, qualora tali flussi finanziari fossero originati da redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria prodotti dainvestimenti detenuti all'estero e da attività estere di natura finanziaria. Peraltro, gli intermediari residenti avrebbero dovuto applicare la nuova ritenuta su tutti i flussi finanziari in entrata provenienti dall'estero, a meno che il contribuente non avesse prodotto un'autocertificazione attestante che i suddetti flussi non fossero originati da investimenti detenuti all'estero o attività estere di natura finanziaria. La nuova ritenuta sui flussi finanziari, dopo esser finita nel mirino della Commissione Europea, che aveva manifestato forti dubbi sulla sua conformità ai principi di libera circolazione delle merci e dei capitali e di non discriminazione, è stata ora definitivamente abrogata
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