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1 TUTELA DELLA PROVENIENZA GEOGRAFICA E AZIENDALE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI: LA SVOLTA DEL MADE IN ITALY di G. Sagliaschi e L. Noja Estero >> Commercio internazionale

2 Con la legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) ha preso il via un vasto progetto di riforma a tutela del "made in Italy", volto a contrastare il crescente fenomeno della contraffazione, proveniente, in particolare, dai mercati del Far East, che, secondo le stime del Governo, in Italia ha ormai raggiunto l allarmante cifra di 4-5 miliardi di euro all anno. È stato così avviato, ad opera del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero delle Finanze, il c.d. Progetto Leonardo "per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy, anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del made in Italy nei mercati mediterranei, dell'europa continentale e orientale" (art. 61 legge finanziaria 2004), che prevede, tra l'altro, la creazione del Fondo per la promozione straordinaria del made in Italy, della esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, nonché del Comitato nazionale anti-contraffazione 1 ). Inoltre, non limitandosi a stabilire, in chiave programmatica, misure per tutelare e promuovere il made in Italy con interventi legislativi di attuazione e risorse da destinare al sistema produttivo, la legge finanziaria 2004, art. 4, par. 49, interviene direttamente nel settore, introducendo una parziale modifica all'art. 517 del Codice penale ("Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"), tale per cui: L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del Codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. È davanti agli occhi di tutti l'esigenza che ha ispirato l'intervento riformatore, ossia quella di porre un freno alla commercializzazione di prodotti contraffatti provenienti da mercati esteri, in particolare dal Far East, con indicazione mendace circa l'origine, la provenienza e/o la qualità degli stessi, e ciò a tutela non soltanto dei consumatori, vittime dell'inganno, ma anche, e soprattutto, degli imprenditori nazionali che subiscono una concorrenza sleale contro la quale spesso non sanno, o non possono, difendersi. Un discorso de iure condendo sulla tutela della provenienza geografica e aziendale dei prodotti industriali dovrebbe, peraltro, necessariamente fare i conti con le dinamiche complesse della moderna realtà economica, caratterizzate da aspetti fisiologi e patologici strettamente interconnessi, e con le istanze ed esigenze, tra loro spesso contrapposte e apparentemente inconciliabili, da queste veicolate. In quest'ottica, infatti, un intervento riformatore inteso a colpire la patologia del sistema, individuata per l'appunto nell'inarrestabile diffusione sul mercato nazionale di prodotti contraffatti provenienti da mercati stranieri in via di sviluppo, dovrebbe tener conto delle conseguenze che un tale intervento potrebbe avere rispetto ad altre dinamiche e ad altre esigenze parimenti meritevoli di tutela. Ci si intende riferire, in particolare, al fisiologico decentramento dell'attività industriale attraverso l'esternalizzazione della produzione a terzi sub-fornitori, spesso operanti proprio su mercati in via di sviluppo dove è possibile avvantaggiarsi del basso costo del lavoro e/o di agevolazioni fiscali, e alla esigenza degli imprenditori nazionali, che hanno, in parte o del tutto, decentrato il ciclo di produzione, di caratterizzare comunque i propri prodotti in maniera uniforme, per origine, provenienza e qualità, e ciò al fine di conservare, indipendentemente dal luogo di effettiva lavorazione dei prodotti stessi, l'immagine unitaria del gruppo, del marchio e del prodotto. L'interconnessione tra i due fenomeni, quello fisiologico del decentramento produttivo e quello patologico della contraffazione, appare subito evidente quando si consideri che l esternalizzazione spesso comporta il trasferimento di tecnologia e segni distintivi proprio in 1 La legge finanziaria 2004 è stata pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre S.o. n Pagina 2 di 10

3 quei mercati in cui è più avvertito il rischio contraffazione. D'altronde, emerge altrettanto chiaramente il possibile contrasto tra le istanze veicolate da tali fenomeni, visto che, almeno in apparenza, le misure più efficaci a contrastare il fenomeno della contraffazione finiscono per soffocare anche, o forse soprattutto, l esigenza manifestata dalle imprese nazionali che hanno decentrato la produzione. Stabilendo che "Costituisce falsa indicazione la stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana" - senza distinguere a seconda del soggetto che fa utilizzo dell'indicazione made in Italy, imprenditore italiano o straniero, bensì in ragione del luogo di effettiva lavorazione del prodotto - certamente il legislatore italiano ha intenso porre in essere una misura protettiva volta a contrastare il fenomeno della contraffazione, ma non si è forse sufficientemente curato del rischio connesso di frustrare anche le esigenze dell imprenditore nazionale che, per aver esternalizzato una parte sostanziale del ciclo produttivo, si veda impedito a caratterizzare unitariamente il proprio prodotto, valorizzandolo con il marchio di italianità. Di seguito, verrà sinteticamente delineato il quadro normativo attuale a tutela della provenienza geografica e aziendale dei prodotti industriali, analizzando trasversalmente gli strumenti offerti dalla normativa penale e da quella a tutela del consumatore e della concorrenza, soffermandosi, di volta in volta, a considerare l'impatto che potrà avere la riforma che ha preso il via con la legge finanziaria Con una doverosa premessa e un'altrettanto doverosa domanda: come si avrà modo di approfondire infra, dall'attuale quadro d'insieme emerge chiaramente che, salvo quanto riguarda specifiche categorie merceologiche, l'ordinamento italiano non impone, in positivo, un obbligo di indicare l'origine e la provenienza dei prodotti industriali messi in commercio, quanto, in negativo, vieta e intende reprimere la condotta ingannatoria di chi faccia uso di nomi, marchi e segni distintivi mendaci; la legge finanziaria 2004 e i futuri interventi legislativi di attuazione andranno ad incidere anche su questo assunto di fondo? ASPETTI PENALISTICI Il codice penale del 1930 conosce la tutela della provenienza aziendale e geografica dei prodotti industriali e colloca tra i reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio due figure tipiche di reato, la frode nell'esercizio del commercio (art. 515) e la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517), a espressa tutela dell'origine, provenienza e qualità delle merci vendute o comunque poste in circolazione. Va ribadito innanzitutto quanto anticipato in termini generali: la condotta penale tipica descritta negli artt. 515 e 517 codice penale è condotta commissiva e non omissiva, per cui integra la fattispecie di reato chi ponga in essere una condotta ingannatoria facendo uso di nomi, marchi e segni distintivi mendaci e non invece chi semplicemente ometta di dichiarare l'origine e la provenienza di prodotti industriali posti in circolazione. In particolare, l'art. 517, che qui interessa, incrimina: chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto". Un reato di pericolo concreto, dunque, che non intende offrire una tutela diretta alla veridicità dei segni o alla verità del messaggio, ma alla affidabilità che il pubblico viene a riporre in essi. Non importa che si tratti di nomi, marchi o segni distintivi - da intendersi come qualsivoglia indicazione o simbolo capace di dare informazioni al consumatore, ivi pertanto comprese le indicazioni di provenienza 2 - registrati o altrimenti riconosciuti e protetti a livello nazionale o 2 In tal senso, si è espressa la Cassazione penale il 25 settembre 1980, in Giust. pen. 81, II, 130. Parte della dottrina, peraltro, non condivide tale estensione della formula legale, pur ammettendo che nel concetto di segno distintivo Pagina 3 di 10

4 internazionale. Parimenti non è necessario che vi sia stata una vera e propria contraffazione o alterazione degli stessi: è sufficiente che comunque vi sia stato l'utilizzo di nomi, marchi o segni distintivi che risultano idonei ad indurre in errore l'eventuale compratore "medio" in ordine alla origine, provenienza o qualità del prodotto. Si rileva, peraltro, l'incertezza mostrata dalla dottrina nel definire i concetti di origine e di provenienza, spesso utilizzati alla stregua di una mera endiadi, ove, invece, a voler distinguere, sembra corretto ricollegare l'"origine" alla provenienza geografica, "da una determinato luogo specifico", e la "provenienza", invece, alla provenienza aziendale, "da un determinato produttore specifico", dei prodotti messi in circolazione. Parte della dottrina, supportata da una certa giurisprudenza, si spinge persino a negare qualsiasi autonomia ai due concetti di origine e provenienza, qualificandoli quali elementi funzionali al terzo, la qualità, che in realtà sarebbe il solo fondamentale, posto che il luogo e lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato sono indifferenti alla qualità del prodotto stesso. In quest'ottica, origine e provenienza dovrebbero intendersi esclusivamente come indicatori della provenienza giuridica, ossia del produttore cui attribuire la responsabilità per la qualità, appunto, del prodotto. Tutto ciò premesso, e a prescindere dalle ambiguità terminologiche della norma, non vi può essere dubbio che la fattispecie penale risulta integrata nel caso di vera e propria contraffazione, ossia ogni qual volta vengono commercializzati in Italia beni industriali prodotti all'estero da imprenditori stranieri, con falsa indicazione di provenienza aziendale o geografica, ossia con apposizione di marchi o altri segni distintivi in grado di creare nel consumatore l'apparenza di un prodotto fabbricato in Italia e/o da soggetti italiani. Invero, in linea teorica, la fattispecie penale sembra applicarsi anche al caso dell'imprenditore nazionale che, dopo aver affidato a terzi sub-fornitori, in tutto o in parte prevalente, la lavorazione dei prodotti industriali da commercializzare sul mercato italiano, contrassegni il prodotto finito con il proprio nome e marchio, nonché con indicazioni di provenienza, aziendale e/o geografica, che riconducano comunque il prodotto al territorio italiano e all imprenditore nazionale. Peraltro, la giurisprudenza, che ha avuto modo in diverse circostanze di verificare l applicabilità della fattispecie ai casi di esternalizzazione della produzione, è giunta, almeno in parte, a risultati di compromesso che, senza snaturare la lettera della norma penale, permettessero di salvaguardare le esigenze di decentramento ed insieme di unitarietà del gruppo aziendale, che abbiamo visto essere proprie della moderna realtà economica. In quest ottica, si è innanzitutto dato conferma del fatto che, a prescindere dall effettivo luogo di lavorazione dei prodotti, l imprenditore nazionale ha il diritto di contrassegnare gli stessi con i propri marchi e segni distintivi. Scopo del marchio, si è detto, non è tanto quello di indicare la provenienza geografica o aziendale del prodotto, quanto la sua provenienza giuridica, ossia quello di individuare il soggetto responsabile delle scelte e delle modalità della produzione e quindi, in ultima analisi, della qualità del prodotto finito 3. Più problematiche le ipotesi nelle quali, con una qualche equivocità, l'imprenditore nazionale non si limita ad apporre al prodotto commissionato a terzisti il proprio marchio, ma faccia uso di nomi, segni distintivi o altre indicazioni che possano indurre il pubblico a ritenere il prodotto fabbricato direttamente dall'imprenditore e/o in una determinata zona geografica. rientrano certamente la ragione o denominazione sociale, la ditta, l'insegna, le indicazioni di provenienza e gli altri segni di genere. 3 Cfr., in particolare, Tribunale Torino 12 ottobre 1984, in Foro it. 1985, II, 230. Il Tribunale ha riformato una precedente decisione resa dal Pretore di Torino, che aveva ritenuto integrata la fattispecie di reato di cui all'art. 517 del Codice penale per il fatto di avere la Fiat apposto il proprio marchio su autovetture fatte produrre all'estero conto terzi, in Polonia, Jugoslavia, Spagna, Brasile, senza indicazione del luogo di effettiva produzione. Secondo il Tribunale di Torino la "funzione distintiva del marchio... è una funzione di indicazione di provenienza di un determinato prodotto da un determinato nucleo imprenditoriale, garantendo, quindi, il marchio anche, almeno indirettamente e tendenzialmente, la costanza qualitativa del prodotto rispetto agli altri che lo hanno preceduto e recavano lo stesso segno..." ed è pertanto lecita la "apposizione del marchio del committente sui prodotti fabbricati per suo conto da terzi (i c.d. "terzisti"), per lo meno quanto tale lavorazione avvenga secondo le dettagliate istruzioni tecniche del committente e sotto la sua sorveglianza, sì da origine ad un prodotto che non si distingua qualitativamente da quello fabbricato dal committente medesimo, ampliandosi in tal modo sia la funzione tipica del marchio sia il concetto di provenienza aziendale di un prodotto". Pagina 4 di 10

5 In tutti questi casi ci si trova in una zona grigia, dipendendo l'applicazione della norma penale dalla concreta attitudine ingannatoria delle indicazioni utilizzate dall'imprenditore. Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, peraltro, neppure l'indicazione errata o imprecisa del luogo di fabbricazione è sufficiente per integrare gli estremi del reato quando sia comunque possibile ricondurre il prodotto ad una determinata organizzazione imprenditoriale, e ciò perché la garanzia che la legge ha inteso assicurare al pubblico riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo, bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione 4. Tutto ciò premesso, non resta che chiedersi come andrà ad incidere sulla norma penale e sulla sua applicazione la modifica introdotta con la legge finanziaria Invero, la Finanziaria più che modificare, integra la norma penale, ne specifica il contenuto, stabilendo espressamente che: Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana 5. In attesa delle prime applicazioni giurisprudenziali e gli aspetti sanzionatori, sembrano possibili due diverse interpretazioni: o la riforma ha soltanto carattere declamatorio, non incidendo, di fatto, sulla portata della norma penale; ovvero la riforma incide direttamente sulla estensione della norma penale, in tal caso ampliandone i confini al di là di quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza. A tale riguardo, non senza una certa vis polemica, sarà sin d'ora permesso osservare che un tale ampliamento della norma penale non andrà certo a colpire la condotta contraffattoria dell'imprenditore straniero che commercializzi in Italia beni industriali prodotti all'estero e contrassegnati con false indicazione di provenienza aziendale o geografica, ossia con apposizione di marchi o altri segni distintivi in grado di creare nel consumatore l'apparenza di un prodotto fabbricato in Italia e/o da soggetti italiani, ché, già oggi, la norma penale reprime senza riserve questa condotta; piuttosto, la riforma andrà con ogni probabilità a colpire proprio l'imprenditore nazionale che abbia esternalizzato la produzione, il quale potrebbe vedere frustrata l'esigenza, che fino ad oggi la nostra giurisprudenza ha cercato di contemperare, di caratterizzare unitariamente il proprio prodotto, valorizzandolo con il marchio di italianità. 4 Lo sviluppo giurisprudenziale sembra dare conferma della consapevolezza, ormai acquisita dai nostri Giudici, circa le esigenze veicolate dalle moderne tecniche di produzione. Mentre nel 1979 la Cassazione (Cassazione penale 29 gennaio 1979, in Foro it. 1981, II, 252), dopo aver ribadito il diritto dell'imprenditore di contrassegnare con il proprio marchio i prodotti commissionati a terzi subfornitori, concludeva sostenendo che "integra gli estremi del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 del Codice penale, il fatto dell'imprenditore, titolare del marchio, che offre in vendita prodotti commissionati ad altri, indicando sulla confezione in modo equivoco il luogo di fabbricazione", nel 1999 la Suprema Corte (Cassazione penale 7 luglio 1999, in Riv. pen. 1999, 1107) ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui l'imprenditore committente aveva apposto sul prodotto commissionato a terzi subfornitori, oltre al proprio marchio, anche l'indicazione della propria sede legale, concludendo che "una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 del Codice penale in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore". 5 Non viene preso in considerazione nel testo l aspetto forse più innovativo della riforma, ossia quello sanzionatorio: a tal riguardo ci limita a richiamare il testo dell art. 4 par. 49 della legge finanziaria 2004, in base al quale: "La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura made in Italy". Pagina 5 di 10

6 TUTELA DEL CONSUMATORE E TUTELA DELLA CONCORRENZA L'esame del quadro normativo e giurisprudenziale, nell ambito del quale l iniziativa legislativa del Governo andrebbe ad inserirsi, non può non investire anche l ulteriore profilo riguardante la tutela della concorrenza e del consumatore. Come è già stato sottolineato, non è ancora ben chiaro se e come il Governo intenda dare attuazione al Progetto Leonardo sul made in Italy, previsto dall art. 61 legge finanziaria È, però, certo che, se la preannunciata "regolamentazione dell'indicazione di origine" dei prodotti commercializzati in Italia dovesse tradursi nell imposizione sui produttori dell obbligo di indicare sulle loro merci il paese di origine delle stesse, la riforma sarebbe epocale e potrebbero finanche porsi problemi di compatibilità della normativa in questione con i principi comunitari che governano la materia della libera concorrenza nel mercato comune. Tale problematica in passato è già stata affrontata dalla Corte di Giustizia Europea 6, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza di una precisa indicazione circa l origine di determinati prodotti, ne vietava la commercializzazione all interno dello Stato membro, dichiarò un siffatto divieto incompatibile con l art. 30 del Trattato Cee. La Corte ebbe, infatti, ad affermare che, essendo lo scopo delle indicazioni di origine quello di permettere ai consumatori di distinguere tra prodotti nazionali e prodotti importati, prevedere l obbligo di inserire una tale indicazione sulle etichette dei prodotti, di fatto dà ai consumatori "la possibilità di far valere i loro eventuali pregiudizi nei confronti delle merci straniere" 7. Del resto, la Corte significativamente aggiungeva che, ove l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli; in questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il trattato Cee lascia intatte. Con la decisione citata, la Corte di Giustizia ha voluto, dunque, affermare il principio secondo cui, se è vero che gli Stati membri non possono imporre l obbligo di apporre su prodotti commercializzati nei rispettivi territori un marchio di origine, è altrettanto vero che, nella misura in cui tale marchio venga volontariamente apposto dagli stessi produttori, le norme nazionali devono garantire la correttezza e veridicità delle indicazioni che da esso possono trarsi circa la provenienza della merce; diversamente non verrebbe attuato quel difficile bilanciamento tra libera concorrenza e tutela dei consumatori che ciascuno Stato membro è chiamato a realizzare. In linea con quanto precede, come già rilevato, ad oggi, fatta eccezione per determinate categorie merceologiche, il legislatore italiano si è astenuto dall'introdurre nel nostro ordinamento un obbligo generale per i produttori di indicare sulle etichette il paese di produzione delle merci che commercializzano in Italia. Salvo quanto previsto dal codice penale, 6 Commissione Ce vs. United Kingdom, Causa 207/83, sentenza 25 aprile Nello stesso senso cfr. anche Commissione Ce vs. Repubblica federale di Germania, Causa C-325/00, sentenza 5 novembre 2002 e Commissione Ce vs. Repubblica francese, Causa C-6/02, sentenza 6 marzo Nel primo caso la Corte di Giustizia Europea dichiarò che la Repubblica federale di Germania, con la concessione del marchio di qualità «Markenqualität aus deutschen Landen» (qualità di marca della campagna tedesca) a prodotti finiti di una determinata qualità e fabbricati in Germania, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 30 del trattato Ce. Secondo la Corte, infatti, la disciplina controversa ha, quantomeno potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri. Una simile disciplina, introdotta al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicitario sottolinea la provenienza tedesca dei prodotti interessati, può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano il marchio Cma, escludendo i prodotti importati. Peraltro, la Corte ha aggiunto, il fatto che l'uso del marchio Cma sia facoltativo non ne elimina il carattere di ostacolo per gli scambi, dato che l'uso di questo marchio favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene. Si deve quindi, del pari, respingere l'argomento secondo cui il fatto che la disciplina controversa persegua una politica di qualità la escluderebbe dal campo d'applicazione dell'art. 30 del Trattato. Infatti, l'esistenza di una restrizione ai sensi dell'art. 30 del Trattato dev'essere valutata con riferimento all'effetto della misura interessata sugli scambi. Nel secondo caso, la Corte censurò, in quanto contrario all art. 28 (ex art. 30) del Trattato Ce, il mantenimento da parte del Governo francese, della protezione giuridica nazionale concessa ad alcuni marchi regionali quali «Savoie», «Franche-Comté», «Corse», «Midi-Pyrénées», «Normandie», «Nord-Pas-de-Calais», «Ardennes de France», «Limousin», «Languedoc-Roussillon» e «Lorraine». Pagina 6 di 10

7 la materia inerente alle indicazioni di provenienza delle merci trova, infatti, la propria sola ed unica disciplina specifica nel dpr 656 del 26 febbraio 1968, con il quale l'accordo di Madrid è stato recepito in Italia. In forza dell'art. 1 di tale dpr: le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediata notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati. La ratio sottesa a tale norma è chiaramente quella di garantire ai consumatori un'efficace tutela rispetto a false dichiarazioni in merito alla provenienza delle merci importate nel nostro territorio, imponendo l'obbligo per i produttori di agire in buona fede nei confronti del mercato e, nella misura in cui vogliano "dichiarare" qualcosa circa l'origine dei loro prodotti, di dichiarare il vero. Ben diverso sarebbe, è evidente, prevedere che tutte le merci commercializzate nel nostro paese debbano recare il marchio made in, considerato che, come rilevato dalla Corte di Giustizia, una tale previsione, ben lungi dal limitarsi a garantire il sacrosanto diritto dei consumatori a non essere raggirati, potrebbe in realtà risolversi in una misura protezionistica volta a scoraggiare le importazioni da paesi stranieri. Tale rischio fu paventato anche all'epoca della conclusione dell Accordo di Madrid e la soluzione di compromesso raggiunta allora fu quella di prevedere, da un lato, che le disposizioni contenute [nell Accordo stesso] non escludono che il venditore indichi il proprio nome o indirizzo su prodotti che provengano da un paese diverso da quello in cui ha luogo la vendita, dall altro, che in tali casi, l indirizzo o il nome del venditore devono essere accompagnate dall indicazione, precisa, e a caratteri chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o produzione o da altre indicazioni che valgano ad evitare errori sulla vera provenienza delle merci (art. 3 dell Accordo). Alla luce della disposizione citata, poteva apparire obbligata al legislatore italiano la scelta di non consentire all operatore commerciale l importazione in Italia di prodotti contraddistinti con il proprio nome e indirizzo, senza che a tale indicazione fosse associata quella relativa al luogo di origine dei prodotti stessi. In realtà, però, non solo il dpr 656/68 attuativo dell Accordo di Madrid non ha recepito espressamente l art. 3 di tale Accordo, ma, successivamente all emanazione del dpr in questione, il Ministero delle Finanze 8, tornando sull argomento riguardante l indicazione di provenienza, precisò che, in presenza di prodotti importati con marchi di fabbrica legalmente utilizzati, non risulta necessaria l evidenziazione del paese di origine degli stessi, e ciò in quanto la diversificazione dei processi industriali porta alla necessità che più imprese, ubicate anche in paesi differenti e facenti parte di un unica organizzazione imprenditoriale, concorrano alla produzione di merci sulle quali vengono apposti marchi identificanti l organizzazione stessa. Secondo tale orientamento, infatti, il semplice marchio di fabbrica sarebbe già di per sé idoneo a consentire al consumatore di identificare la provenienza del prodotto non tanto in termini di luogo, quanto in termini di produttore. Da quanto precede, risulta, dunque, chiaro che il legislatore italiano, sin qui scarsamente propenso ad imporre obblighi positivi di informazione in merito al luogo di produzione delle merci importate, ha preferito lasciare alla libera scelta di ciascun produttore la decisione riguardo a cosa indicare sulle proprie merci; e ciò, pur senza che il nostro ordinamento rinunciasse a vincolare gli operatori del mercato ad un obbligo di correttezza e verità nei confronti dei consumatori. Ed infatti, nei casi in cui l indicazione di origine volontariamente apposta dal produttore sia successivamente risultata non conforme al vero, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è severamente intervenuta, affermando che una siffatta dichiarazione costituisce un'ipotesi di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lettera a), del decreto legislativo 74/92. 8 Circolare Prot. 358/77.29/VI del 22 luglio Pagina 7 di 10

8 A tale riguardo, è sufficiente citare la decisione 9 con la quale l'autorità Garante, nel valutare un messaggio pubblicitario costituito da etichette riportanti la dicitura made in Italy ed apposte su merci che, difformemente da quanto indicato, erano state importate da paesi terzi, ha affermato che un siffatto messaggio "risulta idoneo ad indurre i destinatari in errore in relazione all'origine geografica del prodotto e, per tale motivo, suscettibile di orientare indebitamente le scelte dei potenziali acquirenti, pregiudicandone il comportamento economico; il potenziale pregiudizio per i concorrenti è, poi, in re ipsa: essi non potrebbero non risentire dello sviamento di clientela provocato dall'errore in cui dovessero incorrere i destinatari al momento di orientare le proprie scelte". Sulla base della stessa ratio, l'autorità Garante ha altresì ritenuto che integrasse un'ipotesi di pubblicità ingannevole l'uso del marchio "Geneve" e la dicitura Swiss Made in relazione ad orologi che si sono rivelati di produzione interamente italiana 10 e ciò proprio in virtù del fatto che, in casi quale quello citato, l'indicazione dell'origine era volta ad evidenziare una caratteristica del prodotto, in realtà mancante, promuovendone indirettamente l'acquisto. Dunque, l'ottica che sino ad ora ha prevalso in Italia, sia a livello legislativo che a livello giurisprudenziale, è stata quella di astenersi dall'imporre obblighi generali di informazione relativamente all'origine dei prodotti commercializzati nel nostro paese e, per converso, di censurare qualunque pratica commerciale che, inducendo in errore i consumatori circa il luogo di produzione dei medesimi, creasse un'indebita turbativa del mercato. Le considerazioni esposte evidenziano il difficile equilibrio raggiunto dal nostro ordinamento, attraverso l opera d'interpretazione, tanto a livello giudiziario quanto a livello amministrativo, per definire, nel campo della tutela della provenienza geografica e aziendale dei prodotti industriali, soluzioni compatibili con le complesse dinamiche economiche e le multiformi esigenze da queste veicolate. La regolamentazione della materia, infatti, deve necessariamente tener conto dello stato attuale della nostra economia, caratterizzata dalla libera circolazione delle merci, dei fattori prodottivi e dei capitali, e deve conseguentemente contemperare le diverse esigenze a ciò riconnesse, ossia, da un lato, quella di contrastare la commercializzazione sul mercato nazionale di merci contraffatte provenienti da mercati stranieri e, dall altro lato, quella di non pregiudicare l imprenditore nazionale che intenda esternalizzare (su mercati stranieri) parte del proprio ciclo di produzione. Sotto tale profilo, è paradigmatico come la più recente giurisprudenza si sia fatta carico di adeguare la normativa di settore alle dinamiche della nuova economia globale. L'indirizzo seguito dalla Cassazione penale nel come anche l'intervento ministeriale del sono, infatti, chiari esempi della volontà di tutelare, per quanto possibile, anche le esigenze dell'imprenditore italiano che abbia esternalizzato su mercati stranieri la propria produzione. In questo quadro, la riforma, avviata con la legge finanziaria 2004, e di cui non è dato ancora conoscere i confini, dovrà intervenire con cautela, senza minare l'equilibrio raggiunto e, soprattutto, senza la pretesa di combattere contro i "mulini a vento". Per concludere, a nostro avviso, è, dunque, necessario in primo luogo chiedersi se l inadeguatezza del sistema, resa evidente dai dati più recenti che confermano le cifre crescenti del fenomeno contraffazione, sia da ricondurre non tanto ad un deficit normativo, quanto ad un deficit applicativo che ha la sua origine nel momento stesso in cui le merci contraffatte fanno ingresso sul mercato nazionale, ossia alle dogane. Inoltre, sia permesso di notare ulteriormente che proprio le più volte richiamate dinamiche dell'economia globale dovrebbero indurre il nostro legislatore a riflettere sul fatto che una riforma non può ormai prescindere dal contesto internazionale che ci circonda e che anzi qualsiasi riforma potrà godere di un reale grado di effettività soltanto nel momento in cui venga condivisa, quantomeno a livello europeo. Alcune perplessità sorgono, dunque, in merito all'opportunità di una riforma esclusivamente nazionale, ciò anche in considerazione 9 Provvedimento dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Garante n del 25 gennaio 2001; nello stesso senso, cfr. Provvedimenti nn e 9168 emessi in pari data. 10 Provvedimento n del 23 giugno Pagina 8 di 10

9 dell'accesso dibattito che si sta svolgendo, in sede europea, per una regolamentazione comune della materia che, a breve, potrebbe portare alla creazione di un marchio "made in Ue" Cfr., per un approfondimento del dibattito in sede europea, Made in the EU Origin Marking Working Document of the Commission Services, Brussels, 12 dicembre Pagina 9 di 10

10 GLOSSARIO Accordo di Madrid L'Accordo di Madrid risale al 14 aprile 1891 ed è nato per dare forza alla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci. E stato riveduto a Washington il 2 giugno 1911, ad Hague il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre Etichette Secondo l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato "non v'è, infatti, dubbio che anche l'etichetta e la confezione di un prodotto costituiscono una forma di messaggio pubblicitario valutabile ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74" (Provvedimento n. 2525, del 7 dicembre 1994; nello stesso senso, cfr. Provvedimento n del 31 marzo 2003; Provvedimento n del 17 dicembre 1998; Provvedimento n del 26 gennaio 1995; Provvedimento n del 13 ottobre 1993).. Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Commercio Internazionale Quindicinale di diritto e pratica degli scambi con l'estero, Ipsoa Editore Copyright: WKI - Ipsoa Editore Pagina 10 di 10

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