Le parole chiave della mobilità

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1 Le parole chiave della mobilità Nella normativa a favore dell' eliminazione delle barriere architettoniche esistono alcuni termini che rivestono una particolare importanza rispetto al concetto ed al diritto alla mobilità. Il mini-glossario di parole-chiave che riportiamo di se - guito non ha nessuna pretesa di esaustività né si rivolge agli esperti del settore, in verità molto pochi. Vorremmo piuttosto fornire a chi si scontra, per la prima volta, con questi problemi, poche ma chiare indicazioni, facendo presente che ciascuno dei punti trattati richiede sicuramente ulteriori approfondimenti. Accessibilità (Rif. legislativi: D.M. LL.PP. n. 236/1989 art. 2 lettera G) E' la possibilità, anche per persone con gravi disabilità motorie o sensoriali, di raggiungere un edificio e di utilizzarne agevolmente tutte le sue parti. E' il requisito richiesto per tutti i luoghi destinati ad attività sociali o di interesse collettivo o sedi di servizi, indipendentemente da chi ne sia il proprietario. Adattabilità (Rif. legislativi: D.M. LL.PP. n. 236/1989 art. 2 lettera 1) E' la possibilità di modificare nel tempo, a costi limitati, le strutture costruite per.renderle completamente fruibili da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Ad esempio deve essere previsto lo spazio per l'istallazione di un servo scala, o di un ascensore. Alberghi, Ristoranti e Campeggi (Rif. legislativi: D.M. LL.PP. 236/1989 -art.3a Legge 104/ 1992 art.24.6 ) Secondo il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici, citato, ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici. campe_gi':j ecc),. di nuova costruzione o nstrutturazione, deve prevedere tutte le parti e i servizi comuni e un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due, fino a quaranta o frazione di quaranta, aumentato di altre due ogni quaranta stanze o frazione di quaranta in più. (Esempio: hotel con 25 camere = 2 camere accessibili; hotel con 75 camere = 4 camere accessibili; 120 camere = 6 camere accessibili). Queste stanze dovrebbero essere preferibilmente ubicate nei piani bassi o comunque nelle vicinanze di una via di esodo accessibile. Il rispetto delle stesse indicazioni è vincolante per gli edifici per i quali venga richiesta la modifica di destinazione d'uso. Ad esempio una villa trasformata in albergo, anche senza che siano state effettuate ristrutturazioni, deve garantire l' accessibilità nelle parti aperte al pubblico., Ascensori (Rif. legislativi: D.P.R. 384/1978, artt. 15,16,18,19,20,21,23,26; D.M. LL.PP. 236/1989 artt. 3, ,6.1,6.2,8.1.12) Il D.P.R. n. 384/1978 esprime chiaramente l'indicazione che in tutti gli edifici pubblici con più di un piano fuori terra, deve essere previsto l'ascensore ed essere dimensionato e posizionato in modo tale da garantire il trasporto di persone disabili su sedia a ruote (cm 150 di larghezza per cm 137 di lunghezza, porta larga 90 cm, sistemi automatici di

2 livellamento al piano e di apertura delle porte, altezza massima della pulsanteria cm 120). Tali indicazioni vengono ribadite per gli edifici scolastici, le stazioni, i treni, le filovie, le tramvie, i servizi di navigazione nazionale, le sedi di spettacoli e riunioni. Il D.M. n.236/1989, fissa standard diversificati a seconda che gli ascensori siano collocati in - edifici non residenziali di nuova costruzione (larghezza 110 cm, lunghezza 140 cm, porta 80 cm su lato corto); - edifici residenziali di nuova costruzione (larghezza 95 cm, lunghezza 130 cm, porta 80 cm su lato corto); - edifici preesistenti adeguati (larghezza 80 cm, lunghezza 120 cm, porta 75 cm su lato corto); Viene prevista altresì una pulsanteria con segnalazioni in codici Braille, per i non vedenti. Negli edifici residenziali è obbligatoria l'istallazione dell'ascensore, qualora vi siano più di tre livelli fuori terra, o quando l'accesso alla più alta unità immobiliare sia posto oltre il terzo livello. Fino a tre livelli fuori terra è consentita la deroga, a patto che sia possibile l'istallazione in un momento successivo. Esemplifichiamo: Palazzina: garage interrato, piano terra (abitazioni), primo piano (abitazioni) = ascensore non obbligatono; Palazzina: garage interrato, piano terra (abitazioni), primo piano (abitazioni), secondo piano (abitazioni) = ascensore obbligatorio; Palazzina: garage interrato, piano terra (porticato), primo piano (abitazioni), secondo piano (abitazioni) = ascensore obbligatorio; Edifici privati (Rif. legislativi: L13/ D.M. LLPP. 236/ Legge 104/1992 artt ) Il Legislatore è entrato solo di recente a nonnalizzare il settore degli edifici privati e dell'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno di questi. La Legge 13/1989 e il D.M. 236/89, sono, per ora, i riferimenti principali sull'argomento. Oltre a prevedere la possibilità per i disabili di adattare la propria abitazione, o parti comuni del condominio, al proprio handicap, queste fonti nonnative prevedono espressamente che devono essere accessibili (vedi Accessibilità): - tutte le parti comuni di qualsiasi edificio privato anche non aperto al pubblico. Per parti comuni si intendono i locali di proprietà condominiale. - tutte le parti comuni dei condomini privati e di edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata. - il 5% degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata dallo Stato. Devono, inoltre, essere adattabili (vedi Adattabilità): - le abitazioni monofamiliari o che non abbiano accessi o scale comulll. - tutte le parti delle abitazioni che non devono essere accessibili o visitabili. Negli edifici con più di tre piani fuori terra deve essere previsto un ascensore. Per gli edifici con meno di tre piani deve essere previsto lo spazio per un servoscala (vedi Ascensori). Edifici pubblici I ( Rif. legislativi: D.PR.. 384/ I L104/1992 artt.23-24; L 41/1986 art. 32 ) Per edifici pubblici non si devono intendere solo quelli di proprietà di Regioni, Province, Comuni, Amministrazioni ed Istituti dello Stato, ma in generale gli edifici di carattere collettivo o sociale ove si svolgano attività di interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale. Il principio dell'accessibilità di questi edifici era già sancito dalla legge 118/1971, e dal D.P.R ; tale indicazione é stata irrigidita ulteriormente dalla Legge 41/86 che prevede, tra le altre cose, che non possano essere stanziati finanziamenti pubblici per nessuna opera che non sia accessibile anche alle persone disabilità motoria o sensoriale.

3 La Legge quadro , ribadisce l'obbligo che tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico siano conformi alle indicazioni tecniche fissate dalla L. 118/1971, D.P.R. 384/1978 e DM 236/1989. La stessa legge prevede che ad ogni progetto sia acclusa una dichiarazione di conformità alla normativa vigente; lo stesso rilascio della concessione edilizia e del certificato di agibilità e abitabilità è condizionato dal rispetto della normativa vigente; lo stesso dicasi per le modifiche di destinazione d'uso. Sono previste sanzioni pecuniarie e di sospensione dagli albi professionali per i progettisti, i direttori dei lavori, i tecnici responsabili degli accertamenti che rendano possibile la realizzazione di opere tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell' edificio da parte di persone handicappate (vedi Responsabilità). I Comuni avrebbero dovuto adeguare i propri regolamenti edilizi alla normativa esistente entro 180 giorni dall' entrata in vigore della Legge Quadro 104/1992; scaduto il termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con la normativa vigente avrebbero perso la loro efficacia. Ricordiamo inoltre che la L. n. 41/1986 (art. 32 comma 21) prevede che per gli edifici pubblici giàesistenti avrebbero dovuto essere adottati piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall' entrata in vigore della legge (28 febbraio 1986). Il D.M. n. 236/89, ha ribadito ulteriormente le indicazioni precedenti; secondo questa emanazione devono essere accessibili (vedi Accessibilità): - tutti i luoghi destinati ad attività sociali; - tutte le aziende soggette al collocamento obbligatorio (e_: ditte con più di 35 dipendenti). Devono essere visitabili (vedi Visitabilità) tutti quegli edifici e locali per i quali non è obbligatoria l' accessibilità. In particolare: - gli alberghi in tutte le parti comuni; alcune stanze con i servizi igienici dovranno essere accessibili; (es.: hall, sala ristorante, guardaroba, solarium) - gli alloggi di qualsiasi tipo dovranno prevedere accessibilità almeno negli ingressi, nella zona pranzo e nel Servizi. - cinema, ristoranti, circoli ricreativi, sale riunioni: dovranno essere accessibili almeno una zona, un servizio igienico, le biglietterie e le uscite di sicurezza. - almeno un ingresso e una zona dei luoghi di culto. - le sedi di attività aperte al pubblico relativamente agli spazi ove il pubblico ha accesso. Devono essere adatta bili (vedi Adattabilità) : - le aziende con meno di 35 dipendenti anche non aperte al pubblico. Impianti Sportivi (Rif legislativi: L. 104/1992 art D.P.R. 384/1978 art. 1 - DM LL.PP.. 236/1989 art.3,4,5 - Legge 6 marzo 1987 n.65 artt.1, 2 ter Decreto Ministero dell' interno 10 settembre 1986 art.22) Gli impianti sportivi essendo edifici aperti al pubblico sottostanno alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti; in particolare dovrebbero essere previsti accessi, percorsi spazi comum e servizi igienici accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria. La Legge Quadro (104/1992) precisa che Regioni, Comuni e CONI dovrebbero realizzare, ciascuno per gli impianti di propria competenza, interventi mirati a favorire l' accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive da parte delle persone handicappate., Il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche era comunque già stato richiamato chiaramente sia dalla legge 65 del 1987 che dal Decreto del Ministero dell 'Interno 10/9/1986. Mezzi di trasporto (Rif. legislativi: D.P.R. 384, 2714/1978 artt l , L , art.26 - D.PC.M.10 aprilel986 art.59) Prima della legge quadro, il Legislatore, aveva già affrontato il tema dell' accessibilità del trasporto pubblico, che dal punto di vista del diritto alla mobilità, rappresenta l'argomento forse più spinoso e di difficile soluzione; in particolare il D.P.R. 384/1978 prevede con chiarezza l'accessibilità dei mezzi pubblici ( bus, filovie, tram, ferrovie, servizi di navigazione ecc.). Lo stesso Piano Generale dei Trasporti del 1986 analizzava con lucidità i problemi connessi alla

4 mobilità collettiva per le persone con disabilità. La Legge Quadro (104/1992) stabilisce le modalità con le quali i Comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio usufruendo dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi sia disciplinata dalle Regioni. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della Legge Quadro (104/1992) le Regioni avrebbero dovuto elaborare piani di mobilità delle persone handicappate nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane e coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge Quadro (104/1992), il Ministro dei trasporti avrebbe dovuto provvedere alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della legge stessa; tutto ciò non è, a tutt'oggi, ancora stato realizzato. Modifica di destinazione d'uso (Rif. legislativi: L.1041l992 art. 24.6) Non può essere rilasciata dal Sindaco competente l'autorizzazione alla modifica di destinazione d'uso di edifici pubblici o aperti al pubblico, se questa richiesta non è accompagnata da documentazione e dichiarazione di conformità alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Ad esempio, un appartamento ad uso abitazione trasformato in uno studio medico, dopo l'approvazione della Legge 104/1992, deve essere conforme alle norme sull' accessibilità. Parcheggi (Rif legislativi: D.P.R. 384/1978 art.4 - DM 236/1989 punti 4.2.3, Codice della strada, D.M art.188) Nelle aree di parcheggio devono essere previsti spazi riservati gratuitamente a persone handicappate nella misura di uno ogni 50 posti o frazione di 50 (es.: Area di parcheggio con 30 posti auto = uno riservato ai disabili; Area di parcheggio con 55 posti auto = due riservati ai disabili). Questi parcheggi devono essere opportunamente segnalati e progettati in modo tale da agevolare l'avvicinamento e il trasferimento alla propria automobile; deve essere cioè previsto uno spazio di manovra - a fianco del parcheggio vero e pro pno. Per poter usufruire dei parcheggi segnalati come riservati, l'invalido civile deve essere in possesso dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza, solitamente presso l'ufficio dei Vigili Urbani. Non è molto noto il fatto che gli autoveicoli al servizio dei disabili "non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato". (art.l88 Codice della Strada). Percorsi pedonali (Rif. legislativi: D.P.R. 384/1978 art.3 - DM 236/1989 punti 4.2.1, 8.2.1) I percorsi pedonali devono essere accessibili cioè consentire il passaggio di una persona in carrozzina o con ridotte capacità motorie, con degli scivoli ogniqualvolta il marciapiede si interrompe o prevede un attraversamento pedonale. La normativa di riferimento precisa che la larghezza minima del percorso pedonale deve essere tale da consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a rotelle, avere una pendenza massima del 5%; devono essere altresì previsti scivoli ed altri accorgimenti tali da rendere agevole la circolazione di persone con ridotta capacità moto ria. La pavimentazione deve essere antisdrucciolevole. La Legge 104/1992, prevede inoltre che vengano previsti Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche lungo i percorsi pedonali. Ci preme sottolineare l'importanza di appositi sistemi di segnalazione di direzione o di pericolo per le persone non vedenti; in

5 questo particolare settore manca ancora oggi una competenza tale da garantire soluzioni efficaci. Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Rif legislativi: L. n.41/1986 art ; L. n.104/1992 art.24.9) Dopo 15 anni dall' approvazione della Legge 118/1971, e dopo 8 anni dall'emanazione del D.P.R. 384/1978, essendo evidente l'immobilismo delle amministrazione locali nei confronti dell'accessibilità degli edifici pubblici, nel 1986, all'interno della Legge Finanziaria, l'autorità centrale ha previsto l' obbligatorietà dell'adozione, da parte delle Amministrazioni competenti, di piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici già esistenti. Tale indicazione è stata estesa dalla Legge 104/1992 anche ai percorsi pedonali e agli spazi pubblici. Oggi moltissime Amministrazioni Pubbliche, oltre a non aver provveduto ad adeguare gli edifici esistenti, non himno nemmeno adottato i Piani previsti dalla normativa; la Regione territorialmente competente, anche dietro segnalazione di Associazioni o di cittadini direttamente interessati, può nominare un commissario straordinario per la stesura del piano. Piattaforme elevatrici (Rif. legislativi: D.M. LL. PP. n.236/1989 ara , 5.2, 6.1, ) Le piattaforme elevatrici sono strumenti che solo di recente si sono resi disponibili sul mercato, non a ca_ so il Legislatore è ancora cauto nel concedere un impiego ampio e proporzionato alle reali potenzialità di queste soluzioni. La normativa più recente, prevede l'impiego di piattaforme elevatrici, che non devono superare la velocità di 0,1 metro al secondo, e per superare dislivelli non superiori, di norma, ai quattro metri. Le piattaforme elevatrici sono comunque soluzioni che vengono sempre più utilizzate, in particolare nelle ristrutturazione di edifici privati, visto il minor costo rispetto agli ascensori, la rapidità di istallazione, le minori complicazioni dal punto di vista burocratico. Porte (Rif legislativi: D.P.R. 384/1978, ara. 7, 12, 14, 15, 18,21,23,25; D.M. LL. PP. 236/1989 ara , 4.1.6,4.1.12,5,5.1,8,8.1.12) La normativa differenzia le misure di riferimento fra le porte di accesso (es.: la porta principale di accesso ad un cinema) e le porte interne. Mentre per la normativa meno recente, riferita agli edifici pubblici, gli standard minimi sono rispettivamente 150 cm (accessi) e 85 cm (porte) il D.M. del 1989 prevede, per gli edifici privati, rispettivamente 80 cm e 75 cm. Queste misure si riferiscono alla luce netta delle porte. Queste prescrizioni valgono ovviamente anche per i bagni e per gli ascensori; il rispetto di queste prescrizioni è un prerequisito, quantomeno, alla visitabilità delle unità immobiliari. La normativa più recente fissa anche limiti massimi di ampiezza delle porte: 120 cm; misure superiori comporterebbero un eccessivo sforzo nello spingere una porta. Rampe (Rif. legislativi: D.P.R. 384/1978, artt.3,4,7,10,18,19, 21, 22, 23, 26D.M. 236/1989, ara ,4.2.1, 5.2,5.4,8.1.11,8.2.1) La normativa tecnica di riferimento, affronta il tema delle rampe di accesso o di transito sia negli edifici pubblici che nei percorsi pedonali. Le rampe devono essere realizzate in modo tale da non provocare affaticamento da parte della persona disabile che la percorre} in tal senso dovrebbero essere interposti, nelle rampe di lunga distanza (ogni lo m), ripiani di stazionamento per il riposo. La larghezza di norma dovrebbe essere di 90 cm per consentire il transito di una persona in carrozzina, di 150 cm per fame transitare due in senso opposto di marcia. La pendenza delle rampe non deve superare 1'8%, mentre quella dei percorsi non dovrebbe superare il 5%. In fase di raccordo fra percorsi pedonali e passi carrabili o sede stradale, sono ammesse brevi rampe di pendenza comunque non superiore al 15%.

6 E' opportuno segnalare l'importanza di proteggere le rampe dagli agenti atmosferici, di prevedere eventuali corrimani o sostegni, e di prestare attenzione a grado di antisdrucciolevolezza del calpestio della rampa stessa, in modo da evitare che ciò che è un ausilio per alcuni rappresenti un ostacolo o un pericolo per altri. Responsabilità (Rif. legislativi: L.1O4/1992 art. 24.7) La Legge Quadro sull'handicap 104/1992, ha previsto che il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore ed il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità e l'abitabilità di un edificio, siano da considerarsi, ciascuno per sua parte, responsabili della realizzazione di opere realizzate in difformità della normativa sull' eliminazione delle barriere architettoniche. I responsabili sono punibili con un ammenda (dai lo ai 50 milioni) e con la sospensione temporanea (fino a sei mesi) dai rispettivi albi professionali. La Legge precisa per che, per rendere inevitabili questi provvedimenti, la violazione deve essere tale da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte di persone con disabilità; ad esempio: una gradinata davanti ad un negozio non rende definitivamente non visitabile un negozio, in quanto la situazione è sanabile con l' allestimento di un servoscala. Pertanto tecnici e progettisti, possono spesso agevolmente trovare scappatoie, quando le violazioni non siano gravissime. Seggi elettorali (Rif. legislativi: L. L.1O4/1992 art. 29.1) 15/1991 Il disabile, per esercitare il proprio diritto di voto, si può presentare presso il seggio elettorale del proprio comune che non presenti barriere architettoniche, indipendentemente dal fatto che sia quello indicato dall'ufficio anagrafe, a patto che presso il seggio prescelto si svolgano le stesse consultazioni con le stesse liste elettorali. Per esercitare questo diritto è necessario che il disabile esibisca unitamente al certificato elettorale l' apposita attestazione medica rilasciata dall'u.s.l. competente. Il seggio privo di barriere architettoniche sarà segnalato da un apposito pittogramma. I Comuni dovrebbero provvedere al censimento delle barriere architettoniche esistenti presso i locali solitamente adibiti a seggi elettorali. Servizi Igienici (Rif. legislativi: D.PR. 384 /1978 artt.14, 18, 21, 23 - D.M. LL.PP. 236/1989 artt. 3.4, 4.1.6, 4.4, 4.5, 5.1,5.2,5.2,5.5,8.1.6) Particolare attenzione è riservata dalla normativa ai servizi igienici negli edifici sia pubblici che privati; sottolineiamo in particolare il contenuto dell'articolo 3.4 del D.M. 236/1989 che prevedendo espressamente la visitabilità di ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, precisa che questo requisito deve essere soddisfatto dalla presenza di un bagno accessibile ai disabili nelle sedi (temporanee o permanenti) di riunioni e di spettacoli, di ristorazione, e in tutte le sedi di attività aperte al pubblico (quindi biblioteche, stazioni, edifici scolastici) Il Legislatore si è ripetutamente cimentato nel tentativo di fissare standard e criteri di progettazione per gli interni dei bagni, in modo più rigido all'interno del D.P.R. 384/1978 e con più flessibilità nel DM 236/1989; la seconda emanazione legislativa offre tuttavia migliori indicazioni operative. E' opportuno sottolineare che, dalla fase della progettazione, alla scelta ed al posizionamento degli igienici, la realizzazione di un bagno accessibile richiede molta attenzione ed una certa competenza; è da sfatare inoltre il luogo comune che la costruzione di un bagno accessibile richiede dei costi aggiuntivi eccessivamente onerosi. La normativa più recente richiama l'attenzione dei progettisti, oltre che sul dimensionamento del bagno che deve consentire accesso agevole e fruibilità, sugli spazi necessari per l' accostamento alla tazza bidè, wc, lavabo e doccia, oltre che sulle altezze del posizionamento degli igienici stessi (es.: 80 cm piano superiore del lavabo), di tutti i

7 pulsanti e degli eventuali maniglioni. Si consiglia a_ progettisti un attenta lettura delle indicazioni tecniche e della nutrita bibliografia in materia. Servoscala (Rif. legislativi: D.M. 236/1989 artt , 6.1, ; L..263/1989, art.l.3.bis) Il servoscala è un'apparecchiatura che solitamente è mossa da motore elettrico lungo una scala o un piano inclinato; in grado, quindi, di far superare dei dislivelli a persone con disabilità. La normativa tenta di mettere ordine fra le diverse tipologie di servoscala (pedane per il trasporto di persone in piedi, sedili servoscala, pedane ribaltabili, o piattaforme per il trasporto di persone in carrozzina). Il legislatore, fissa standard per portate minime, velocità, ancoraggi e nonne di sicurezza. Consigliamo un' attenta lettura delle specifiche tecniche e delle indicazioni normative di riferimento. E' bene ricordare che su questi prodotti si applica l'aliquota IV A del 4%. Spazi culturali e di spettacolo (Rif. Legislativi. D.M. LL.PP. 236/1989 art.3., 3.4, 4.1.4, 4.3, D.PR. 384/1978 art.26d.m.13/l/1992 n.184 art.18) Negli edifici sedi di riunioni o spettacoli, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre ad un servizio igienico sono accessibili; deve essere inoltre garantita la fruibilità de gli spazi di relazione e dei servizi previsti (es.: biglietteria e guardaroba). Alle stesse prescrizioni sottostanno gli spazi destinati agli spettacoli all'aperto. Le sale per riunione, spettacolo e ristorazione, devono essere dotate di posti riservati a persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti ogni 400; due posti devono essere comunque garantiti; le sale devono essere dotate, nella stessa percentuale di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a rotelle Il rispetto di queste indicazioni è richiamato anche dal D.M. 184/1992.,r Stabilimenti balneari (Rif. legislativi L. 104/ Circ. Min. Marina Mercantile 259/1990) Anche per gli stabilimenti balneari è sancita l'obbligatorietà della visitabilità; devono essere previste rampe d'accesso, scivoli e servizi igienici adeguati alle esigenze delle persone con disabilità. Non possono essere rilasciate, né rinnovate, concessioni demaniali a quegli impianti che non consentano la visitabilità a persone handicappate. Telefoni pubblici (Rif. legislativi: D.P.R. n.384/1978 art.25; D.M. LL.PP. n. 236/1989 artt , 8.1.5; D.M. Poste e Telecomunicazioni 10 agosto 1979) Il D.P.R. del 1978, aveva previsto che nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia, di nuova costruzione o ristrutturazione fosse previsto almeno un telefono pubblico accessibile; stessa prescrizione veniva fissata per ogni Comune. Inoltre il 5% dei nuovi impianti avrebbe dovuto essere accessibile. Lo stesso D.P.R. fissa gli standard minimi per considerare la cabina telefonica accessibile (porta 85 cm, telefono posizionato a cm 90 dal calpestio, sedile ribaltabile a scomparsa a cm 45 di altezza, mensola porta elenchi a 80 cm di altezza). Un decreto ministeriale delle Poste e delle Telecomunicazioni del 1979 ha fissato con maggiore precisione gli spazi utili delle cabine telefoniche distinguendo in: - posti telefonici pubblici; dimensioni esterne: larghezza cm 100, lunghezza cm 83, altezza cm 203; - cabine telefoniche stradali; dimensioni esterne: larghezza cm 105, lunghezza cm 105, altezza cm _ 230; Il D.M. LL.PP. 236/1989 e più re. centi studi ergonomici, suggerisco. no il posizionamento degli apparecchi telefonici fra i 110 e i 140 cm di altezza massima. A nostro. avviso, sarebbe comunque più opportuno progettare ed istallare tutti i posti telefonici, in

8 modo tale che siano accessibili a tutte la tipologie di utenza. Visitabilità (Rif. legislativi: D.M. LL.PP. n. 236/1989 art. 2 lettera H) E' la possibilità, da parte di chiunque di accedere agli spazi di rela. zione e ad almeno un servizio igienico all'interno di ogni singola unità immobiliare; per spazi di relazione si intendono i luoghi di lavoro, di soggiorno, del pranzo, di servizio e di incontro, nei quali i cittadini entrano in relazione con la funzione ivi svolta.

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