CONDIZIONI ECONOMICHE DI RIFERIMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER I CLIENTI AVENTI DIRITTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI TUTELA
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1 CONDIZIONI ECONOMICHE DI RIFERIMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER I CLIENTI AVENTI DIRITTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI TUTELA Nel servizio di maggior tutela le tariffe di riferimento sono definite dall AEEG. Il costo finale del gas al cliente comprende componenti relative all attività di vendita, componenti relative all utilizzo delle reti, altri oneri necessari al funzionamento del sistema gas nazionale ed imposte. La struttura tariffaria del prezzo del gas comprende corrispettivi fatturati a copertura di: Servizi di vendita Servizi di rete Servizi di vendita Per Servizi di vendita si intendono le diverse attività poste in essere dall esercente la maggior tutela per acquistare e rivendere il gas al cliente finale. Infatti, i corrispettivi riguardanti tali servizi sono rappresentati da: la componente relativa all acquisto della materia prima gas CCI, è applicata ai consumi ed espressa in /GJ. E definita e aggiornata trimestralmente dall AEEG; la commercializzazione al dettaglio QVD, copre i costi commerciali sostenuti dalla società di vendita. Questo corrispettivo è composto da una quota fissa, espressa in /punto di prelievo/anno, e da una quota variabile espressa in /Smc; il corrispettivo QOA, rappresenta gli oneri aggiuntivi relativi alla vendita e comprende diverse componenti tutte espresse in /Smc. I ricavi derivanti dall applicazione della componente QOA, vengono in parte versati da Hera Comm alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Tale componente è definita dall AEEG per i clienti domestici in condizioni di tutela. Servizi di rete Per Servizi di rete si intendono le attività che consentono alle imprese di vendita di trasportare il gas sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione locali fino al contatore del cliente. I servizi di rete comprendono: Servizi di Trasporto, inerenti la componente relativa al trasporto del gas sulla rete nazionale QT, applicata ai consumi ed espressa in /GJ e pubblicata trimestralmente dall AEEG; Servizi di Stoccaggio, inerenti la componente di stoccaggio QS, applicata ai consumi ed espressa in /GJ. Tale componente è aggiornata annualmente dall AEEG ed ha validità 1 aprile - 31 marzo; Servizi di Distribuzione e Misura, i quali, oltre a comprendere le voci riguardanti la copertura dei costi delle reti e dei sistemi di misura e fatturazione, si riferiscono anche ad altre componenti connesse alla tariffa di distribuzione di riferimento (di seguito riportata). La tariffa di Distribuzione e Misura La tariffa obbligatoria di distribuzione e misura è definita con delibera 159/08 del 6 novembre 2008 e s.m.i. dall AEEG e remunera le attività di gestione della rete di distribuzione di gas naturale da parte degli operatori che ne hanno la concessione. La tariffa di distribuzione si differenzia per ambito tariffario e si compone di una quota fissa e una variabile: la quota fissa è espressa in /anno per punto di prelievo ed è indicata con τ1;
2 la quota variabile è articolata in otto scaglioni di ed espressa in /Smc. Il riempimento degli scaglioni di avviene facendo riferimento all anno solare. La quota variabile è indicata con τ3. Oneri di sistema La tariffa di distribuzione comprende oltre alle voci sopra riportate, riguardanti la copertura dei costi delle reti e dei sistemi di misura e fatturazione, anche le seguenti componenti a copertura degli oneri generali di sistema: Componente UG1, espressa in /Smc, è posta a copertura degli eventuali squilibri dei sistemi di perequazione ed a copertura degli eventuali conguagli (Delibera Arg/gas 159/08 del 6 novembre 2008 dell AEEG); Componente UG2, volta a compensare i costi di commercializzazione di vendita al dettaglio. E composta da una quota fissa, espressa in /anno per punto di prelievo, e da una quota variabile espressa in /Smc articolata in scaglioni (Delibera Arg/gas 64/09 del 28 maggio 2009 dell AEEG, con decorrenza 1 luglio 2009); Componente RE, espressa in /Smc, è posta a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (Delibera Arg/Gas 159/08 del 6 novembre 2009 dell AEEG); Componente RS, espressa in /Smc, è posta a copertura degli Oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas (Delibera Arg/gas 159/08 del 6 novembre 2009 dell AEEG); Componente GS, espressa in /Smc, è destinata a finanziare il meccanismo di compensazione tariffaria per i clienti domestici economicamente disagiati ( Bonus gas ). Tale componente è attualmente posta pari a 0 per i clienti domestici. Tali componenti sono versate alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico da parte della società di distribuzione. All interno della tariffa di distribuzione trova inoltre applicazione il riconoscimento del Bonus Gas nei casi previsti. Ambiti tariffari Per ambiti s intende l area geografica in cui trovano applicazione le stesse tariffe per il servizio di distribuzione e misura. Gli ambiti attualmente in vigore sono i seguenti: 1. Ambito nord occidentale: Valle d Aosta, Piemonte e Liguria; 2. Ambito nord orientale: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; 3. Ambito centrale: Toscana, Umbria e Marche; 4. Ambito centro-sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata; 5. Ambito centro-sud occidentale: Lazio e Campania; 6. Ambito meridionale: Calabria e Sicilia.
3 Imposte Imposte legate ai consumi Ai sensi dell art.26 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n.504 e s.m.i., il gas naturale è sottoposto a tassazione quando è destinato alla combustione per usi civili, per usi industriali, e per l autotrazione. La tassazione prevista è la seguente: imposta di (o accisa) è espressa in /Smc, ed è articolata su diverse aliquote, applicate per fasce di ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26; addizionale regionale, determinata autonomamente da ciascuna regione con proprio provvedimento, tenuto conto dei limiti posti dalla normativa generale sulle imposte, è espressa in /Smc e articolata per fasce di. I clienti non domestici che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa fiscale, hanno la possibilità di richiedere agevolazioni fiscali che si traducono in riduzioni d imposta. Soggetti aventi diritto alla riduzione delle aliquote delle imposte di e delle addizionali regionali Tutti i Clienti che utilizzano il gas naturale per: o produzione di energia elettrica; o teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione, che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili; o combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole. Tutti i soggetti compresi negli usi industriali con impieghi del gas naturale destinato alla combustione: o nel settore della distribuzione commerciale; o nel settore alberghiero; o negli esercizi di ristorazione; o negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro; o nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro; o nelle case di cura organizzate e qualificabili come imprese industriali (vedi Codice Civile artt.2082 e segg.); o nei poliambulatori privati di fisioterapia. Godono inoltre di una specifica aliquota di accisa ridotta e sono esentate dal pagamento dell addizionale regionale: o le Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti - cosiddetti usi istituzionali ). Esclusioni dal campo di applicazione dell imposta di e delle addizionali regionali Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs n. 26, che ha modificato l'articolo 21 del "Testo Unico delle Accise", dal 1 giugno 2007 il gas naturale utilizzato nei processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici (classificati alle lettere DI 26 e DJ 27 della "Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee", recepita in Italia dalla "classificazione ATECO") non è più soggetto all'applicazione dell'accisa e della relativa addizionale regionale.
4 Lo stesso D.Lgs.26/2007 ha modificato anche l'art. 22 del Testo Unico delle Accise ; in base alla nuova formulazione, a decorrere dal 1 Giugno 2007, non sono parimenti soggetti all'applicazione dell'accisa e della relativa addizionale regionale, poiché considerati fatti non generatori di accisa, anche gli impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, per i consumi connessi alla produzione stessa. Esenzione dell imposta di e dell addizionale regionale E' sottoposto, ad esenzione dall'aliquota di accisa il gas naturale destinato a particolari impieghi, come da elenco di cui alla Tabella A del d.lgs. 26/10/1995 n. 504 "Testo Unico delle Accise". Inoltre, in base all'art.17 del medesimo "Testo Unico delle Accise", hanno altresì diritto all'esenzione dal pagamento dell'accisa e della relativa imposta sostitutiva dell'addizionale regionale: Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, accreditati in Italia, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati esteri che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani. Organizzazioni Internazionali Intendendo con ciò: - le Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa; - l'organizzazione delle Nazioni Unite e sue Istituzioni Specializzate, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; - l'istituto Universitario Europeo e Scuola Europea di Varese, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.) Intendendo con ciò: - i comandi militari degli Stati membri, i quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; - l'amministrazione della Difesa (Forze Armate Nazionali), qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato (Organizzazione N.A.T.O.). Forniture dello Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale Italo Vaticana del 30 giugno L imponibile ai fini, è costituito da: Una base imponibile in quota fissa, data dalla somma di tutte le quote fisse in bolletta. Su tale imponibile l Iva è applicata in misura pari al 21%. Una base imponibile in quota variabile, data dalla somma di tutte le quote variabili in bolletta, inclusi gli importi dovuti dall applicazione delle imposte di e dall addizionale regionale. Sull imponibile così calcolato è applicata, limitatamente agli usi civili, un aliquota differenziata per scaglione di (che assume valori pari al 10% o al 21%). Soggetti aventi diritto alla riduzione dell aliquota sulla fornitura del gas Hanno diritto all applicazione dell aliquota ridotta del 10% le seguenti tipologie di imprese (imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R n. 633 e successive modificazioni):
5 imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali e , recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento); imprese agricole; imprese che impiegano gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti per la produzione di energia elettrica; imprese che destinano il gas fornito ad una centrale per la produzione combinata di energia elettrica e calore, di cui siano titolari in base a licenza di officina elettrica. Soggetti aventi diritto all esenzione dell sulla fornitura di gas: Esportatori abituali. Sono operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di "esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond). Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'iva, infatti, è necessario che l'ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d'affari realizzato nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. E' ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall'inizio dell'attività d'impresa. Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari Organizzazioni Internazionali, Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.) Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Fatturazione La fatturazione del gas naturale ai clienti finali da parte delle società di vendita, avviene utilizzando come unità di misura l euro per standard metro cubo ( /Smc). Lo standard metro cubo è l unità di misura del gas, impiegata in condizioni definite "standard", ossia alla pressione atmosferica e alla temperatura di 15 C. Laddove le componenti tariffarie siano pubblicate in /GJ, il passaggio dalle voci tariffarie espresse in /GJ a valori espressi /Smc avviene tramite l utilizzo del coefficiente PCS, cioè il potere calorifico superiore del gas distribuito, espresso in GJ/Smc. Snam Rete Gas S.p.A. rende disponibili i valori riguardanti il potere calorifico superiore convenzionale secondo quanto previsto dalla Delibera 138/04 art. 22 comma 4, così come modificato dalla deliberazione ARG/gas 105/09 dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, comunicati dalle imprese di distribuzione. La formula utilizzata è la seguente: Tariffa ( /Smc) = Tariffa ( /GJ) * PCS (GJ/Smc) Trattamento dei volumi misurati dal contatore ai fini della fatturazione (Coefficiente C ) Al fine di trasformare i volumi di gas misurati dal contatore, da specifiche condizioni di temperatura e pressione in volumi di gas riportati a condizioni standard di temperatura e pressione, si utilizza un coefficiente di correzione dei volumi oggetto di fatturazione, definito dall AEEG coefficiente C, il quale consente di trasformare i metri cubi (mc) rilevati dal contatore in Standard metri cubi (Smc) da fatturare. Consumi (Smc) = Consumi (mc) * coefficiente C
6 La responsabilità di determinare il valore del coefficiente C per ciascun punto di fornitura, è dell impresa di distribuzione. La determinazione di tale coefficiente (arrotondato alla sesta cifra decimale) è condotta in maniera differente, in funzione del livello di pressione di misura convenzionale p, e dipende dalla quota altimetrica e dalla zona climatica del punto di fornitura. Imposte regionali Abruzzo di annuo Normale Ridotta , , % , , % oltre , , % Aliquote ridotte 0, , % 10% Imposte regionali Basilicata di annuo Normale Ridotta , % , % , % oltre , % Imposte regionali Calabria di annuo Normale Ridotta , , % , , % oltre , , % Imposte regionali Campania di annuo Normale Ridotta , , % , , % oltre , , %
7 Imposte regionali Emilia Romagna di annuo Normale Ridotta , , % , , % , , % oltre , , % Imposte regionali Friuli Venezia Giulia di annuo Normale Ridotta , % , % , % oltre , % Imposte regionali Lazio (Mezzogiorno)* di annuo Normale Ridotta , , % , , % oltre , , % (*) Province di Latina e di Frosinone, comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, comuni della provincia di Roma, compresi nella zona di bonifica di Latina. Imposte regionali Lazio di annuo Normale Ridotta , , % , , % , , % oltre , , %
8 Imposte regionali Liguria di annuo Normale Ridotta , , % , , % , , % oltre , , % Imposte regionali Lombardia di annuo Normale Ridotta , % , % , % oltre , % Imposte regionali Marche di annuo Normale Ridotta , , % , , % , , % oltre , , % Imposte regionali Molise di annuo Normale Ridotta , , % , , % oltre , , % Aliquote ridotte 0, , % 10%
9 Imposte regionali Piemonte di annuo Normale Ridotta , , % , , % , , % oltre , , % Imposte regionali Puglia di annuo Normale Ridotta , , % , , % oltre , , % Imposte regionali Sicilia di annuo Normale Ridotta , % , % , % oltre , % Imposte regionali Toscana di annuo Normale Ridotta , , % , , % , , % oltre , , % Aliquote ridotte 0, , % 10%
10 Imposte regionali Trentino Alto Adige di annuo Normale Ridotta , % , % , % oltre , % Imposte regionali Umbria di annuo Normale Ridotta , , % , , % , , % oltre , , % Aliquote ridotte 0, , % 10% Imposte regionali Valle d'aosta di annuo Normale Ridotta , % , % , % oltre , % Imposte regionali Veneto di annuo Normale Ridotta , , % , , % , , % oltre , , % Aliquote ridotte 0, , % 10%
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