MUTUI IPOTECARI MUTUO FONDIARIO A PRIVATI TRANQUILLITA
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1 (ai sensi delibera CICR del 4/3/2003 e Provvedimento d attuazione B.I. DEL 25/7/2003) AGGIORNAMENTO N. 02/10 del 01/02/2010 MUTUI IPOTECARI MUTUO FONDIARIO A PRIVATI TRANQUILLITA INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO Denominazione BANCA FARNESE Spa Forma giuridica Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Pc n Sede legale e amministrativa Via Scalabrini Piacenza Indirizzo telematico Web site: - segreteria@bancafarnese.it Codice ABI 5025 Iscrizione all Albo delle banche presso B.I. Iscritta all Albo delle Banche n Gruppo Bancario Banca del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara Capitale sociale e riserve al 31/12/ Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica: il mutuo é un finanziamento a medio lungo termine finalizzato all'acquisto/ristrutturazione di un immobile adibito ad uso abitativo, il quale viene vincolato a favore della Banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate mensili costanti comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile. In caso di aumento del tasso l importo della rata rimane costante mentre si allunga la durata del mutuo; viceversa in caso di diminuzione del tasso la durata del mutuo si riduce. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: possibilità di variazione del tasso di interesse con conseguente modifica della durata del mutuo variabilità del tasso di cambio, qualora il mutuo sia espresso in valuta estera (ad esempio, dollari USA). Importo concedibile Durata Variabile Garanzia Tasso variabile Parametro Spread CONDIZIONI ECONOMICHE Massimo 80% del valore dell immobile La durata del mutuo è elevabile fino a 30 anni rispetto al piano di ammortamento iniziale. Oltre a preamm.to fino alla fine del mese di stipula Ipoteca di 1 grado, da iscriversi per il 200% dell importo del mutuo Tasso variabile mensile con decorrenza a inizio mese, calcolato sul tasso Euribor, media mese precedente, 360 a 3 mesi, rilevati sul quotidiano Il Sole 24 Ore ed aumentato di uno spread. Euribor 360 a 3 mesi = 0,683 2,00 punti fino a 10 anni: tasso a regime 2,683 2,50 punti fino a 15 anni: tasso a regime 3,183 2,85 punti fino a 20 anni: tasso a regime 3,533 3,15 punti fino a 25 anni: tasso a regime 3,833 * in ogni caso non potrà essere superata la soglia di cui alla Legge 108/96 Tasso d ingresso pari al tasso a regime Periodicità Rata Mensile ISC (Indicatore sintetico di costo) Importo base: euro ,00, periodicità rata mensile, spese istruttoria 281,58 e spese incasso rata 2,58, spese invio comunicazioni 2,00, spese dich. annuale int. passivi 9,00. durata anni 10 ISC/TAEG 2,85% durata anni 15 ISC/TAEG 3,35% durata anni 20 ISC/TAEG 3,69% durata anni 25 ISC/TAEG 4,00% Pagina 1 di 5 1
2 Tasso mora Tasso del finanziamento in vigore maggiorato di 4,00 punti* * In ogni caso non potrà essere superata la soglia di cui alla L. n. 108/96 - per spese di istruttoria, da incassare all'erogazione 0,50% dell importo stipulato +25,00 CRIF minimo 281,58 - rimborso spese su mutuo rinunciato 250,10 - per ogni atto di erogazione parziale 220,30 - per la ripartizione del mutuo in quote e relativo frazionamento contestuale, per ogni quota: 170,20 - per restrizione di ipoteca per debito non estinto, per ogni unità liberata 170,20 - per atto di consolidamento mutui a sal 400,00 - per sostituzione di garanzia 350,00 - per addebito premi polizza incendio 55,65 - per dichiarazione di sussistenza del credito 55,65 - per dichiarazione annuale interessi passivi e rivalutazione immobiliare 9,00 - per duplicato dichiarazione interessi passivi e rivalutazione immobiliare 28,85 - per accollo di mutuo 110,00 - per ogni dichiarazione o certificazione rilasciata su richiesta del cliente (oltre alle eventuali spese vive) 55,65 - per stipulazioni da effettuare in località ove non sia presente una ns. dipendenza (a discrezione dell Organo deliberante) 206,60 Spese invio comunicazioni, salvo i casi di cui ai sensi della l. n. 40/2007 art. 8 bis 2,00 Commissione incasso rata (privati) 2,58 Spese invio sollecito di pagamento 2,00 Rimborso spese per rilascio informativa precontrattuale Zero - per mutui a s.a.l.: variazione della durata del periodo di preammortamento su richiesta del cliente commissione 1% del debito residuo Ai sensi del D.L. 31/1/2007 n. 7 (convertito in legge, con modifiche, dall art. 1 Legge n. 40 del 2/4/2007): - estinzione anticipata - nessun compenso né altra prestazione a favore della Banca saranno dovuti dalla Parte mutuataria per estinzione anticipata nell ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale della parte Mutuataria ove la stessa sia una persona fisica. - surrogazione/portabilità - i finanziamenti erogati per surrogazione sono concessi senza oneri per la parte mutuataria; in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria sono a carico della Banca le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo e per la perizia relativa all immobile. E' altresì a carico della parte mutuataria l'imposta sostitutiva come per legge, attualmente nella misura dello 0,25% e/o 2,00% sull ammontare stipulato. La parte mutuataria è inoltre obbligata a rimborsare tutte le somme che la banca fosse tenuta a pagare per qualunque onere fiscale già imposto o che in futuro venisse imposto, in dipendenza del finanziamento. La Banca Farnese S.p.A si riserva altresì la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni contrattuali nel rispetto delle disposizioni relative alla trasparenza di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione. Le spese di assicurazione degli immobili contro i danni per l'incendio sono pagate in via diretta dalla parte mutuataria ed in difetto dalla Banca stessa con addebito sulla successiva rata di mutuo del premio di assicurazione e della commissione prevista, nel caso di polizza contratta dal cliente con una compagnia di suo gradimento, ovvero, in caso di adesione del cliente alla Convenzione stipulata dalla Banca con Chiara Assicurazioni S.p.A, in unica soluzione anticipata nella misura che risulterà dal Certificato di assicurazione sottoscritto. Restano, infine, a carico della parte mutuataria, che le regolerà direttamente, le spese di perizia e le spese notarili, ivi comprese quelle per il rilascio delle copie degli atti inerenti il finanziamento. Si precisa inoltre che: - ai fini del computo degli interessi, i periodi temporali indicati in contratto sono riferiti all'anno commerciale; - ai fini del computo degli interessi di preammortamento o di mora, i periodi temporali indicati in contratto sono riferiti all'anno civile. Pagina 2 di 5 2
3 Legenda delle principali nozioni dell'operazione Spese di istruttoria Spese per l'analisi di concedibilità Spese di perizia Tasso di ingresso Tasso fisso Rata Preammortamento Ammortamento Parametro di indicizzazione ISC Tasso variabile Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia Tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal mo Momento di stipula del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello stesso Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del Mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: -una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); -una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo) Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola Quota interessi Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico Di rate Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la Variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate. E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sul l'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'isc sono ricompresi: -il rimborso del capitale; -il pagamento degli interessi; -le spese di istruttoria; -di revisione del finanziamento; -di apertura e chiusura della pratica di credito; -le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate -le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad Assicurare il rimborso totale o parziale del credito; -il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria Per l ottenimento del credito); -ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di Finanziamento. Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più Parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo. Tasso Misto: Interessi di mora Il tasso di interesse può passare da variabile a fisso a scadenze determinate e a condizioni specificatamente indicate nel contratto Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate Pagina 3 di 5 3
4 PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme: La somma mutuata verrà erogata contestualmente alla firma del contratto mediante accredito sul conto corrente indicato dalla Parte mutuataria, con valuta giorno di stipulazione, al netto dell imposta sostitutiva e delle spese dell operazione, previa consegna alla Banca della polizza di assicurazione contro l incendio dei fabbricati. Nel caso in cui l erogazione non sia contestuale alla stipulazione del finanziamento con accredito immediato in conto corrente, la parte mutuataria riverserà alla Banca la somma mutuata costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, al netto dell imposta sostitutiva e delle spese dell operazione. La somma come sopra costituita in deposito cauzionale verrà messa a disposizione mediante accredito sul conto corrente indicato dalla Parte mutuataria, con valuta giorno di stipulazione, non appena questi avrà consegnato alla Banca mutuante tutti i seguenti documenti: 1) copia esecutiva del contratto di mutuo, 2) nota di iscrizione ipotecaria, corredata del duplo meccanografico, 3) relazione notarile attestante la piena proprietà e libertà dei beni assoggettati ad ipoteca secondo le risultanze dei Registri Immobiliari e l'inesistenza di precedenti iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per le eventuali formalità richiamate in contratto, 4) idonea certificazione, rilasciata dopo il termine di dieci giorni dalla data di iscrizione dell'ipoteca, da cui risulti che la parte mutuataria è nel pieno godimento dei propri diritti e che a carico della parte mutuataria (e datrice d'ipoteca), non è pendente alcuna domanda o procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa, 5) completata, se del caso, la documentazione relativa alla dimostrazione della conformità alle norme edilizie dell'immobile ipotecato. Trascorsi n 60 giorni dalla stipula del contratto di mutuo senza che la Parte mutuataria abbia fornito i suddetti documenti, la Banca avrà diritto di risolvere il contratto. Modalità di rimborso del prestito: La parte mutuataria si obbligherà a rimborsare la somma mutuata mediante pagamento di rate comprensive di capitali ed interessi alle scadenze previste. Le rate saranno soggette a variabilità nel periodo a tasso variabile e di pari importo in caso di opzione per il tasso fisso e per la durata prescelta. Il tasso nominale annuo del mutuo varierà mensilmente in base alle variazioni del parametro stabilito. In caso di aumento del tasso l importo della rata rimane costante mentre si allunga la durata del mutuo; viceversa in caso di diminuzione del tasso la durata del mutuo si riduce. Gli interessi sulla somma in preammortamento, a carico della Parte mutuataria, calcolati nella misura contrattualmente prevista, decorreranno dalla data di stipulazione e fino alla fine del mese di stipula e dovranno essere pagati alla fine del mese di competenza. Il periodo di ammortamento inizierà il primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui avrà termine il periodo di preammortamento. Solidarietà delle obbligazioni: Nel caso di mutuo intestato a più persone, fisiche o giuridiche, queste hanno l obbligo, con vincolo di solidarietà verso la Banca mutuante, di pagare le rate di mutuo indicate nel piano di ammortamento, così come quelle costituite di soli interessi maturate nel periodo di preammortamento, senza ritardo rispetto alle scadenze previste. Interessi di mora: Nel caso di ritardato pagamento il mutuatario o i mutuatari saranno tenuti solidalmente al pagamento degli interessi di mora nella misura indicata nelle condizioni economiche del Documento di Sintesi. Sugli interessi di mora non è ammessa la capitalizzazione periodica. Estinzione anticipata: La parte mutuataria ha la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito ai sensi dell art. 40, comma 1 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n In caso di decurto anticipato in conto capitale e di estinzione totale nessuna penale è prevista a carico della parte mutuataria. Ogni anticipata restituzione parziale di capitale comporterà o la riduzione dell importo delle rate residue o la riduzione della durata ed il pagamento di tutti gli oneri contrattualmente previsti. Accollo: La Parte mutuataria si impegnerà, per sé e per i suoi successori e/o aventi causa, a comunicare alla Banca mutuante l intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell immobile con accollo del mutuo, ovvero la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento, entro 15 giorni dalla data dell atto corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli. Obblighi della parte mutuataria e clausole risolutive: La Parte mutuataria e/o terza datrice di ipoteca è obbligata ad assicurare e mantenere assicurati per congruo valore contro i danni dell incendio i fabbricati gravati da ipoteca con polizza emessa da primaria Compagnia di Assicurazione e vincolata a favore della Banca. La parte mutuataria s impegnerà a non locare gli immobili ipotecati con contratti di durata pluriennale senza avere preventivamente ottenuto il consenso scritto della Banca mutuante e di non cedere, vincolare e riscuotere anticipatamente i fitti e/o ogni altro reddito proveniente dalla locazione; di effettuare puntualmente, fornendo la prova a richiesta della Banca, il pagamento di qualsiasi tassa, imposta, tributo, contributo o peso gravanti gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo; di mantenerli in buono stato effettuando tutte le occorrenti riparazioni e di osservare nella manutenzione degli immobili stessi la diligenza del buon padre di famiglia, di non apportare o lasciare apportare radicali cambiamenti nella sistemazione e coltivazione dei fondi rustici sia pure a scopo di miglioramento e di non apportare sostanziali modifiche nella consistenza e destinazione degli immobili urbani senza la preventiva autorizzazione della Banca mutuante, ritenendosi compreso in quest'obbligo il divieto di demolizione parziale o totale dei fabbricati sia pure a scopo di ricostruzione; di comunicare, entro un mese dal verificarsi dell'evento, ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi nonché ogni mutamento che fosse comunque apportato all'immobile sia per attentati al diritto di proprietà sia per infortunio o per altra causa, compreso il caso di espropriazione per pubblica utilità. La violazione di uno qualsiasi degli obblighi posti a carico della parte mutuataria nel contratto e nel capitolato che hanno carattere essenziale potrebbe dare luogo alla risoluzione del contratto di mutuo, senza necessità di preavviso, di costituzione in mora o di domanda giudiziale. La risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art c.c. è determinata da ognuna delle seguenti ipotesi: 1) destinazione totale o parziale del finanziamento a scopo diverso, se esplicitamente previsto, da quello indicato nel contratto stesso; 2) il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della parte mutuataria o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca; 3) la trascrizione di contratti preliminari ai sensi dell art. 2645/bis del c.c.; 4) i casi di risoluzione previsti dall'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 nonché il mancato pagamento della rata dopo i centottanta giorni dalla scadenza della stessa; in ogni altro caso determina la risoluzione di diritto del contratto il mancato pagamento, anche in parte, di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del finanziamento e/o degli interessi e relativi accessori; 5) il mancato completamento del programma di investimenti per il quale viene concesso il finanziamento, se esplicitamente previsto, e/o il mancato rispetto del termine contrattualmente fissato per il completamento dei lavori; 6) qualora la parte mutuataria, gli eventuali garanti e terzi datori subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o procedure concorsuali, compresa l'amministrazione controllata o ipoteche giudiziali; 7) il caso in cui la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere; 8) qualora si accertino, in qualsiasi momento, relativamente agli immobili costituiti in garanzia ipotecaria, difformità alla concessione edilizia e sue varianti, o quant'altro in contrasto con gli strumenti urbanistici. Inoltre, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art c.c. costituisce decadenza dal beneficio del termine. La Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto e/o di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine nelle ipotesi di cui sopra dandone comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax o lettera raccomandata alla parte mutuataria ed agli eventuali garanti, i quali sono tenuti, senza necessità di ulteriori richieste, ad adempiere all'obbligo di rimborso di tutto quanto dovuto entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa. Oltre che nei casi di insolvenza la Banca potrà esigere l'immediata prestazione ai sensi dell'art c.c. qualora si verificasse una diminuzione di garanzia per fatti della parte mutuataria e/o dei garanti. ELEZIONE DOMICILIO E FORO COMPETENTE Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per l esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio: quanto la Banca mutuante presso la propria Sede legale, quanto la parte mutuataria (e/o terza datrice d ipoteca) per sé i suoi eredi e successori presso l immobile ipotecato ed in difetto presso la Segreteria del Comune di ubicazione della garanzia dove la parte mutuante potrà notificare ogni e qualsiasi atto anche di natura processuale. Per qualunque controversia che potesse insorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del contratto, il foro competente, ai sensi dell art. 26 c.p.c., è quello del luogo ove si trova l immobile ipotecato Pagina 4 di 5 4
5 PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE La Banca Farnese S.p.A. ha aderito al Conciliatore BancarioFinanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie- ADR, il quale - oltre a gestire l attività dell Ombudsman-Giurì Bancario - svolge il servizio di conciliazione stragiudiziale previsto dalla vigente normativa di settore. Per ogni eventuale contestazione relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della Banca stessa e, ove ne ricorrano presupposti, all Ombudsman-Giurì bancario con sede in Roma. Il ricorso all Ufficio Reclami o all Ombudsman-Giurì Bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. Il servizio di conciliazione, offerto dal Conciliatore BancarioFinanziario, consiste in una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso all Autorità Giudiziaria, il cui regolamento può essere consultato sul sito internet dell Associazione all indirizzo In caso di offerta fuori sede, copia consegnata da in data (timbro e firma del Promotore Finanziario) Firma del cliente per avvenuta ricezione (da conservare a cura del P.F.) Pagina 5 di 5 5
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