USURA E FAMIGLIA SOSTEGNO DELLO STATO ALLE VITTIME DELL USURA PROSPETTIVE DI MODIFICA NORMATIVA ***
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1 USURA E FAMIGLIA SOSTEGNO DELLO STATO ALLE VITTIME DELL USURA PROSPETTIVE DI MODIFICA NORMATIVA *** La legislazione antiusura e antiracket (leggi 108/96 e 44/99) sottolinea l impegno dello Stato nel sostegno alle vittime di tali reati, con finalità di solidarietà e di contrasto al fenomeno criminoso. Per le vittime dell usura, come noto, la legge 108/96 (art.14) dispone la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all autore del reato (oltre all eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni). La norma richiede il requisito soggettivo dell essere esercenti un <<attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione>>, escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, si rivolgono al prestito usurario. Al contempo, come è altrettanto noto, la stessa legge 108/96 ha istituito il <<Fondo per la prevenzione del fenomeno dell usura>> attribuendone le risorse ai Confidi (nella misura del 70%) ed alle fondazioni ed associazioni antiusura (nella misura del 30%) con lo scopo, per queste ultime, di prestare garanzie alle banche e intermediari finanziari per la concessione di finanziamenti <<a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito>> (art. 15 legge 108/96). Per un verso, la finalità della legislazione in argomento si rivela nella fase 1
2 patologica del fenomeno (art.14 legge 108/96), spezzando il rapporto di sottomissione materiale e psicologica che lega la vittima (esercente attività economica) all usuraio, mediante l intervento di un sostegno economico che mira al reinserimento nell economia legale della persona offesa dal reato. Per altro verso, la stessa normativa (art.15 legge 108/96) è finalizzata a prevenire il ricorso al prestito usurario sostenendo finanziariamente i soggetti indebitati, siano essi indifferentemente esercenti attività economiche o persone fisiche, lavoratori dipendenti o pensionati. Non si può non rilevare la contraddizione interna al sistema: lo Stato sostiene le famiglie e le imprese nella prevenzione all usura, ma esclude le prime dalla solidarietà ingenerando una evidente disparità di trattamento. La possibilità di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell usura costituisce incentivo alla denuncia; il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non gode dell aiuto dello Stato ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare (ad esempio il contributo spese legali per la costituzione di parte civile nel relativo processo per usura, ovvero erogazioni a titolo di beneficenza per sostenere le primarie esigenze di vita della famiglia prostrata dal debito usurario e, al contempo, priva delle condizioni soggettive per l accesso ai canali ufficiali del credito). La denuncia diventa un atto di coraggio che la vittima persona fisica si trova ad affrontare in solitudine e senza il sostegno finanziario indispensabile sia per rimediare alle ragioni che l hanno indotta al debito usurario (e che sono le stesse che le avrebbero potuto consentire l accesso al Fondo di prevenzione), sia per contrastare efficacemente, mediante la costituzione di 2
3 parte civile, la difesa di cui ha la possibilità di godere l usuraio in sede processuale. Dal punto di vista della vittima viene meno la convenienza alla denuncia e un occasione di riscatto morale e materiale; dal punto di vista dello Stato viene fortemente ridimensionato il risultato che la legislazione antiusura si propone di conseguire, e cioè l emersione del fenomeno criminoso. Ciò è tanto più grave laddove si consideri che l usuraio, e ancor di più l organizzazione criminale dedita all usura, non svolgono l attività illecita nei confronti di un solo soggetto, sia esso imprenditore o percettore di reddito da lavoro dipendente. Con la conseguenza che una mancata denuncia è sempre un occasione persa nella lotta all usura. Un dato non trascurabile, che emerge dalla relazione sull attività svolta dal Comitato di Solidarietà per le Vittime dell Estorsione e dell Usura nell anno 2005, è rappresentato dalla percentuale (32%) dei non accoglimenti delle istanze di accesso al Fondo a motivo della non appartenenza dei soggetti richiedenti alle categorie previste dalle leggi 108/96 e 44/99. Il dato, che segnala la scarsa conoscenza dell ambito di operatività della normativa, rappresenta comunque un indice del bisogno di solidarietà avvertito dalle categorie sociali escluse. Tutte le motivazioni suespresse inducono a pensare ad una modifica della normativa di accesso al Fondo di Solidarietà per le Vittime dell Usura che contempli, in linea con la ratio della stessa legislazione antiusura, l ampliamento dell ambito soggettivo di applicazione dell art.14 della legge 108/96. Il mutuo così concesso in favore del soggetto privato famiglia, sempre di 3
4 importo non superiore al danno derivante dagli interessi e altri vantaggi usurari versati all autore del reato, sarebbe finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente, al ripianamento delle posizioni debitorie in essere, al fine di vedere sanata l economia familiare e rimosso lo stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. L esperienza delle Fondazioni nell utilizzo del Fondo per la prevenzione e i dati relativi alle escussioni delle somme poste a garanzia dei finanziamenti concessi ai soggetti privati dicono che la percentuale dei rientri è molto elevata: un preventivo e approfondito esame della situazione debitoria e della capacità di rimborso dell erogando finanziamento autorizza ad ipotizzare il suo regolare ammortamento. Nell ottica sopra delineata, comunque, la concessione del mutuo alle famiglie usurate non costituisce una misura puramente socio assistenziale, ma uno strumento, oltre che di solidarietà, di effettivo contrasto al fenomeno dell usura. Non è un caso che le Regioni, da qualche anno a questa parte, si stiano dotando di strumenti normativi di contrasto alla criminalità, ed è un dato oramai acquisito che l usura coinvolga primariamente le famiglie e le persone fisiche trovando terreno fertile nella situazione di sovraindebitamento che le affligge. Una convincente indicazione sul punto viene dalla legislazione della Regione Puglia (Legge Regionale 3 aprile 2006 n.7 il cui titolo recita: Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket ). La legge (art.7) istituisce un <<Fondo globale di solidarietà, al quale possono accedere tutte 4
5 le vittime dei reati di estorsione e usura, esercenti attività economiche e imprenditoriali, lavoratori dipendenti o pensionati>>. Il Fondo regionale, oltre ad integrare, in linea con le previsioni di altre legislazioni regionali (cfr. L.R. Regione Piemonte n.11; L.R. Regione Lazio n.23; L.R. Regione Basilicata n.24), i benefici previsti dalle leggi 108/96 e 44/99 (mediante l anticipazione degli importi complessivamente erogabili a titolo di mutuo ed elargizione), assicura, con una previsione di assoluta novità sul piano normativo, una espressa elargizione alle vittime dell usura (privati ed esercenti attività economiche) di importo pari al danno subito per effetto della corresponsione di interessi e altri vantaggi usurari all autore del reato. Su tale linea di sostegno alle famiglie usurate sembrano già indirizzarsi altre realtà locali: la Regione Emilia Romagna, pur non figurando tra le regioni ad alto rischio di usura, ha visto la presentazione di un progetto di legge regionale in materia di usura (n.1151 presentato il ) che contempla, tra i beneficiari dell indennizzo a carico del Fondo regionale di solidarietà, indistintamente tutte le vittime dell usura. In conclusione, e per quanto esposto, l auspicio che si rassegna è di vedere presto integrata la normativa nazionale nel senso dell apertura dello Stato alla solidarietà verso le famiglie e le persone fisiche quale ulteriore e decisivo strumento nella lotta all usura che accresca la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni e assicuri l emersione del fenomeno. Roma 3 ottobre 2006 avv. Manuel Costantino 5
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