Adozione Variante Parziale al P.R.G.C. Prevenzione del consumo del suolo per impianti fotovoltaici a terra

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1 Fotovoltaico: Documento-tipo per Adozione Variante Parziale al PRGC Oltre ai molti esempi pubblicati sul nostro sito nazionale di Delibere e regolamentazioni approvate dai Comuni in materia di nuovi impianti fotovoltaici, il nostro "nodo" cuneese ha elaborato un importante strumento tecnico che può essere facilmente adattato in ogni provincia italiana: un documento che prepara la delibera di qualcunque consiglio comunale che voglia pervenire all'adozione di una Variante Parziale al P.R.G.C. in tema di Prevenzione del consumo del suolo per impianti fotovoltaici a terra. A seguire il documento a vostra disposizione: Bozza di Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adozione Variante Parziale al P.R.G.C. Prevenzione del consumo del suolo per impianti fotovoltaici a terra Delib. C.C. n... del../../. Adozione Variante Parziale n... al vigente Piano Regolatore Generale Comunale - Prevenzione del consumo del suolo - Impianti fotovoltaici (ai sensi dell art comma 7 della L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i.). L Assessore all Edilizia, Urbanistica e Pianificazione Territoriale,.., avuta la parola dal Presidente, riferisce quanto di seguito. Premesso che: - il Comune di è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. -.. del../../. (pubblicato sul B.U.R. Piemonte n... del../../.), successivamente modificato con varianti strutturali, parziali e modificazioni non costituenti variante, approvate dal Comune; - il Comune di è associato con i Comuni di.., per l attuazione del processo di Agenda 21 sovracomunale;* * [se il Comune non è associato con Agenda 21 il periodo andrà eliminato] - che nel protocollo sottoscritto per la costituzione dell Associazione, i Comuni riconoscono come priorità amministrativa il perseguimento in tutte le loro azioni dello sviluppo sostenibile, inteso come miglioramento per quanto possibile della qualità della vita dei cittadini sul territorio, senza compromettere le risorse non rinnovabili e perseguendo l equità e la giustizia sociale a livello globale;** ** [se il Comune non è associato con Agenda 21 il periodo andrà modificato come di seguito: - il Comune riconosce come priorità amministrativa, il perseguimento in tutte le sue azioni dello sviluppo sostenibile, inteso come miglioramento per quanto possibile della qualità della vita dei cittadini sul territorio, senza compromettere le risorse non rinnovabili e perseguendo l equità e la giustizia sociale a livello globale;] - in data 28/01/2010 con Deliberazione n. 1 del Consiglio, i Sindaci di Agenda 21 invitano tutti i Comuni aderenti ad adottare, entro il minor tempo possibile, una Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi dell art comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., allo scopo di conciliare sul territorio comunale la produzione di energia da fonti alternative con l arresto del consumo di suolo agricolo e la tutela dei valori paesaggistici, ambientali e culturali. Inoltre con la stessa Deliberazione, si è deciso di provvedere con atti separati, per le altre misure proposte dall associazione, al fine di prevenire o mitigare per quanto possibile il consumo di suolo agricolo.*** *** [se il Comune non è associato con Agenda 21 il periodo andrà modificato come di seguito:

2 - il Comune ritiene di dover conciliare sul territorio comunale la produzione di energia da fonti alternative con l arresto del consumo di suolo agricolo e la tutela dei valori paesaggistici, ambientali e culturali.] Ritenuto che: - negli ultimi anni è stato lanciato l allarme sul consumo di suolo agricolo in Italia: secondo il primo rapporto dell Osservatorio Nazionale sul Consumo di Suolo, negli ultimi 50 anni si sarebbe sottratto alle produzioni agricole circa 1/3 del terreno agricolo del nostro paese, tendenza che attualmente continua con la perdita giornaliera di circa mq.; - anche in Italia è cresciuta la consapevolezza del pericolo che il nostro paese e l intero pianeta stanno correndo attraverso l esponenziale consumo di suoli fertili che contribuisce al progressivo surriscaldamento del pianeta, a crescenti problemi di rifornimento delle falde idriche, impoverimento della sovranità alimentare, senza apportare alcun beneficio né all occupazione né alla qualità della vita dei cittadini; - vi sia quindi, una necessità inderogabile che i terreni agricoli vengano conservati, per garantire una produzione di alimenti alle future generazioni e per sostenere il comparto agroalimentare, pilastro dell economia nazionale e della nostra zona; - i temi della qualità dell aria, del risparmio energetico, del risparmio idrico, la conservazione del territorio agricolo, la tutela del paesaggio e l uso di energie alternative, sono tra quelli posti come prioritari dal nostro Comune in tutte le sue azioni. Nel contempo si auspica che in base alle specifiche esigenze energetiche ed alimentari, entrambe aventi rilevanza strategica, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, le stesse non abbiano mai ad entrare in competizione per la sottrazione di territorio dell una a discapito dell altra; - benché la tecnologia fotovoltaica consenta di produrre energia pulita utilizzando una fonte rinnovabile, non la si può considerare priva di alcun impatto ambientale, in quanto occorre distinguere tra le diverse tipologie di impianto, in particolare, essa è difficilmente condivisibile quando è realizzata mediante impianti a terra di pannelli fotovoltaici su suoli liberi, i c.d. campi fotovoltaici ; - le attività tipiche contemplate nell ambito agricolo non prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici installati a terra, in quanto gli stessi sono caratterizzati da un consumo di suolo considerevole, in particolare per installare un impianto fotovoltaico a terra da 1 MW sono necessari circa 2,5 ettari di terreno. Nel contempo gli stessi impianti riducono fortemente l attività fotosintetica, la biodiversità, l assorbimento ed il drenaggio delle acque meteoriche, aumentano notevolmente le temperature sul terreno, con impoverimento progressivo del tenore di carbonio nel suolo e di biomassa emergente, ed una conseguente mancata fissazione di anidride carbonica. Nel constatare a tutt oggi la forte attenzione degli investitori nell individuare porzioni di territorio da dedicare a tale tipologia di intervento, a fronte della mancanza di specifici indirizzi statali e regionali (mancanza delle linee guida della Conferenza Unificata Stato-Regioni, di cui all art comma 10 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.), si riconosce l urgenza di colmare tale vuoto indirizzando/orientando le decisioni degli investitori, oltrechè sulle coperture degli edifici esistenti ed in progetto, anche sulle aree ritenute di minor impatto, evitando in tal modo di utilizzare territori che si ritiene non possano essere interferiti.

3 Viste: - la Costituzione della Repubblica Italiana, ed in particolare l art. 9, relativo alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della nazione, nonché l art. 117 inerente la potestà regolamentare in capo ai Comuni in ordine alla disciplina e svolgimento delle funzioni loro attribuite e l art. 118 inerente la titolarità delle funzioni amministrative in capo ai Comuni; - la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20/10/2000, ratificata dall Italia con L. 09/01/2006 n. 14, ed in particolare l art. 2 nel quale si prevede che la Convenzione si applica a tutto il territorio e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani e concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati; l art. 5 punti a), b) e d), per i quali ci si deve impegnare a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale, naturale e fondamento della loro identità; si devono altresì stabilire ed attivare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e pianificazione dei paesaggi, tramite l adozione di specifiche misure e per i quali bisogna integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle di carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un incidenza diretta o indiretta sul paesaggio; l art. 6 punto e), nel quale per attuare le politiche del paesaggio tutti i soggetti si impegnano ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi; - il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell elettricità, ed in particolare l art. 12 inerente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, il quale al comma 7 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale; - il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ed in particolare l art. 1 - commi 1, 2 e 3, nei quali si ribadisce che in attuazione dell art. 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, preservando la memoria della comunità nazionale e del suo paesaggio e nei quali si precisa che lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province ed i Comuni, assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione; - il D.M. 19/02/2007 e s.m.i., recante Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante la conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell art. 7 del D.Lgs. 387/2003, ed in particolare l art. 5 - comma 8, nel quale viene esplicitato che sono considerati non industriali, gli impianti fotovoltaici integrati e parzialmente integrati, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 KW la cui energia prodotta costituisca autoproduzione e quindi non venga ceduta alla rete pubblica; conseguentemente gli impianti fotovoltaici non rientranti nelle citate casistiche sono considerati industriali, il tutto come peraltro confermato dalla Risoluzione dell Agenzia del Territorio n. 3/2008 del 06/11/2008, nella quale viene stabilito che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici, devono essere accertate nella categoria catastale D/1 - Opifici.

4 Rilevato che: - la L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., recante Tutela ed uso del suolo, ed in particolare: gli artt. 11 e 12 individuano le competenze comunali in materia di pianificazione e gestione del territorio, per il tramite della formazione ed attuazione dei Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, finalizzati al soddisfacimento di svariati obiettivi, tra i quali la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale, precisando e determinando tra le altre cose le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell ambiente, nonché la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo; l art. 24, prevede le norme generali per l individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici da salvaguardare, l art. 25, individua invece le norme per le aree destinate ad attività agricole, nel quale viene indicato che nelle citate aree sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l efficienza delle unità produttive e che il piano Regolatore non può destinare ad usi extra-agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici; - il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con D.C.R. 19/06/1997 n , tra le finalità, precisa che lo stesso è previsto e formato in base alla L.R. 56/1977 e s.m.i., ma possiede anche una valenza paesistico-ambientale, in quanto persegue tra gli altri, l obiettivo di tutelare l ambiente e gli aspetti storico culturali. Gli strumenti di pianificazione, in attuazione dello stesso P.T.R., dovranno predisporre misure di salvaguardia e di compatibilità paesistico-ambientale con interventi orientati a migliorare la qualità dell ambiente e del paesaggio, incentivando le attività di protezione, tutela, conservazione, e riqualificazione di dette zone, nonché confermando e conservando gli usi agricoli, scoraggiando variazioni di destinazioni d uso suscettibili di compromettere o ridurre l efficiente utilizzazione produttiva dei suoli (vedasi in merito il punto 1 della scheda P.T.R. allegata alla presente come parte integrante e sostanziale); - il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.), riadottato con D.G.R. 19/11/2007 n ed approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 5944 del 28/11/2007, ha analizzato la situazione dei suoli piemontesi, condotta con riferimento ai principali rischi di degrado del suolo, individuati come le c.d. otto minacce dalla Commissione COM (2002) 179, sulla base delle conoscenze derivanti prioritariamente dalla trentennale attività svolta dall IPLA. Tra le citate otto minacce, risulta esservi anche il consumo e l impermeabilizzazione del suolo, dovuto all aumento delle superfici edificate ed asfaltate, all incremento delle infrastrutture di collegamento, alle opere di cava, ecc.; l unico provvedimento ritenuto attuabile dal P.S.R., contro la minaccia del consumo di suolo agricolo, risulta essere la razionalizzazione delle espansioni e la massima attenzione sul valore produttivo dei suoli che, impermeabilizzati, asportati, o utilizzati per l urbanizzazione, sono perduti per sempre; - il nuovo Piano Territoriale Regionale (nuovo P.T.R.), adottato con D.G.R. 16/12/2008 n , tra le finalità, precisa che lo stesso costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio ad ogni livello ed individua in armonia con il PPR alcuni obiettivi e strategie, tra le quali vi sono la riqualificazione territoriale, la tutela e la valorizzazione del paesaggio, la sostenibilità ambientale, l efficienza energetica, ecc.. Prevede che gli strumenti di pianificazione del territorio ai diversi livelli, modifichino la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione al fine di limitare il consumo di suolo, tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio; il tutto per il tramite di interventi e programmazioni atte a salvaguardare la biodiversità, conservare gli ecosistemi e gli habitat naturali, tutelare e valorizzare la qualità del paesaggio, mantenere e favorire la permanenza ed il

5 potenziamento delle attività agricole esistenti e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, non ammettendo la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o connesse, prevedendo nel contempo nuovi impegni a fini infrastrutturali o per energie rinnovabili, solamente quando sia dimostrata l inesistenza di alternative, con specifiche programmazioni e valutazioni ambientali, atte a garantire politiche territoriali di sviluppo eco-sostenibili (vedasi in merito il punto 2 della scheda nuovo P.T.R. allegata alla presente come parte integrante e sostanziale); - il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo (P.T.P.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 24/02/2009 n , tra le finalità, precisa che lo stesso orienta i processi di trasformazione territoriale, nel rispetto di alcuni obiettivi, tra i quali vi sono la valorizzazione dell identità culturale e la qualità paesistica dei luoghi, la conservazione della biodiversità ed il miglioramento della funzionalità ecologica dell ambiente. I Piani Regolatori Generali, dovranno individuare delle norme di tutela e di salvaguardia naturale, istituendo specifiche fasce di rispetto, finalizzino l uso del suolo ad attività compatibili con la tutela dell ambiente, evitando nuovi insediamenti edificatori, se non in casi eccezionali, indispensabili e motivati e con dimostrata assenza di alternative, salvaguardando e valorizzando inoltre le aree agricole, escludendo interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni dello stato dei luoghi o delle singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico, culturale (vedasi in merito il punto 3 della scheda P.T.P. allegata alla presente come parte integrante e sostanziale); - il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), adottato con D.G.R. 04/08/2009 n , tra le finalità dichiara che lo stesso costituisce atto di pianificazione generale regionale improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agroalimentare, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali. I Piani Locali dovranno preservare e perseguire le differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche, conservare e recuperare le condizioni di naturalità e biodiversità, difendere i valori paesistici e storico-culturali, nonché le tradizioni locali, salvaguardare lo specifico valore agronomico ed il mantenimento dell uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni, sviluppare le attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali, con un contenimento delle proliferazioni non connesse all agricoltura e con un attenta localizzazione e corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, in particolare nelle aree di pregio paesaggistico o ad elevata produttività, tutelando i suoli agricoli di alta capacità d uso e potenziando la riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l immagine del Piemonte (vedasi in merito il punto 4 della scheda P.P.R. allegata alla presente come parte integrante e sostanziale); - la Deliberazione della Giunta Regionale 28/09/2009 n , recante Approvazione della Relazione Programmatica sull Energia, al paragrafo 3.3 inerente il solare fotovoltaico, ha offerto alcuni indirizzi di pre-pianificazione c.d. criteri ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione), volti a consentire una autovalutazione da parte del mercato sul livello di accoglibilità sul territorio di infrastrutture fotovoltaiche a terra e costituenti un primo indirizzo, da tradursi nei procedimenti urbanistico-edilizi e pianificatori degli Enti Locali, al fine di contemperare l obiettivo di sviluppo della produzione energetica da fonte rinnovabile con le esigenze di tutela del territorio (beni culturali, paesaggistici ed ambientali) e di difesa dei suoli agricoli più fertili; - la Deliberazione della Giunta Regionale 08/02/2010 n , recante Approvazione del Manuale Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d uso dei suoli a scala aziendale, richiama e ribadisce i c.d. criteri ERA di cui alla D.G.R.

6 28/09/2009 n , necessari per attuare una difesa dei suoli agricoli più fertili, con esclusione dei terreni di prima e seconda classe di capacità d uso del suolo, dall utilizzo ai fini di generazione elettrica tramite impianti fotovoltaici a terra ed attenta valutazione della fattibilità degli interventi nei terreni di terza classe di capacità d uso del suolo, indicati come aree soggette ad un criterio di repulsione. Ritenuto di condividere totalmente, sia le motivazioni contenute nella Deliberazione del Consiglio dei Sindaci di Agenda 21 n. 1 del 28/01/2010, sia i principi e le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi e regolamentari, nonché nei Piani sovracomunali richiamati, ed in particolare l intendimento di limitare per quanto possibile, per il tramite di specifica variante urbanistica, il consumo di suolo agricolo in quanto risorsa non rinnovabile da tutelare per garantire il sostentamento delle generazioni future e per sostenere il comparto agricolo ed agroalimentare, pilastro dell economia nazionale ed in particolare della zona, nonché tutelare, salvaguardare e valorizzare alcune aree aventi interesse storico, paesaggistico e ambientale, derivanti da provvedimenti e/o disposizioni sovracomunali, che si ritiene non debbano essere interferite con impianti non compatibili con il contesto.**** **** [se il Comune non è associato con Agenda 21 il periodo andrà modificato come di seguito: - Ritenuto di condividere totalmente i principi e le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi e regolamentari, nonché nei Piani sovracomunali richiamati, ed in particolare l intendimento di limitare per quanto possibile, per il tramite di specifica variante urbanistica, il consumo di suolo agricolo in quanto risorsa non rinnovabile da tutelare per garantire il sostentamento delle generazioni future e per sostenere il comparto agricolo ed agroalimentare, pilastro dell economia nazionale ed in particolare della zona, nonché tutelare, salvaguardare e valorizzare alcune aree aventi interesse storico, paesaggistico e ambientale, derivanti da provvedimenti e/o disposizioni sovracomunali, che si ritiene non debbano essere interferite con impianti non compatibili con il contesto.] Ritenuto inoltre che ad un Comune debba essere riservata la possibilità di disciplinare la realizzazione e più in particolare l ubicazione degli impianti di energia rinnovabile, in quanto il favor legislativo per le fonti rinnovabili, previsto dal comma 7 - art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., che si riverbera sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola, non è senza limiti, in quanto i Comuni possono certamente prevedere, nell esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificatamente destinate o meno a tale fine. La disposizione citata sottintende proprio tale potere, laddove prevede che nell ubicazione si deve tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Rilevato quindi come le Amministrazioni Comunali, nel favorire l installazione di impianti di energia pulita, conservino in ogni caso un certo potere discrezionale, teso a disciplinare mediante atti regolamentari di carattere generale e gli strumenti della pianificazione urbanistica, il corretto inserimento dei c.d campi fotovoltaici, nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare, del paesaggio rurale, del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale (cfr. T.A.R. Umbria, del 15/06/2007 n. 518, T.A.R. Puglia, Bari Sez. I del 01/04/2008 n. 709, T.A.R. Puglia, Lecce Sez. I del 29/01/2009 n. 118, T.A.R. Puglia, Bari Sez. III del 22/04/2009 n. 983 e T.A.R. Puglia, Bari Sez. I del 09/09/2009 n. 148). In base a quanto sopra, l Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n. del../../., ha affidato l incarico per lo studio e la redazione della Variante al vigente Piano

7 Regolatore Generale Comunale a personale dell Area Edilizia e Urbanistica di questo Comune. Considerato quanto in precedenza citato e richiamato, si ritiene opportuno operare una integrazione alle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C., con l inserimento del seguente nuovo articolo: Art... Impianti fotovoltaici ubicati a terra (c.d. campi fotovoltaici) Viene definito campo fotovoltaico un impianto fotovoltaico posizionato sul suolo, tramite apposite strutture; rientrano in detta categoria anche gli impianti definiti ad inseguimento. In riferimento a fattori di carattere ambientale, paesaggistico, culturale, geologico, idrogeologico e di consumo del suolo agricolo, per l installazione dei campi fotovoltaici, si pone il divieto di utilizzare le seguenti zone del territorio comunale: a) aree agricole in classe I e II di capacità d uso del suolo, di cui alla specifica cartografia regionale; b) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.G.T., D.O.C., D.O.C.G. e produzioni tradizionali); c) siti UNESCO, comprensivi delle eventuali zone tampone/cuscinetto, in ogni caso con fascia di rispetto di 500 m.; d) aree e beni di interesse storico-culturale, di cui agli artt. 10 e 128 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con relativa fascia di rispetto di 500 m.; e) aree e beni di interesse paesaggistico, di cui agli artt. 134, 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con relativa fascia di rispetto di 500 m.; f) aree e beni di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale, individuati dal vigente P.R.G.C., ai sensi dell art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., con relativa fascia di rispetto di 500 m.; g) aree incluse nella Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S. e S.I.R.), con relativa fascia di rispetto di 500 m.; h) zone umide, di cui al D.P.R. 448/1976 e s.m.i., con relativa fascia di rispetto di 500 m.; i) aree individuate a parco nazionale e regionale, di cui alla L. 394/1991 e s.m.i. ed aree individuate come riserva naturale regionale, di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., con relativa fascia di rispetto di 500 m.; j) aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui al R.D.L. 3267/1923 e s.m.i.; k) aree caratterizzate da fenomeni di dissesto geologico, idrogeologico di pericolosità elevata, conoidi attivi, valanghe attive, aree di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio, individuate dal P.A.I. approvato con D.P.C.M. il 24/05/2001; l) aree in fascia A e B, individuate dal P.S.F.F. approvato con D.P.C.M. 24/07/1998 e dal P.A.I. approvato con D.P.C.M. il 24/05/2001; m) aree in classe III, individuate dal vigente P.R.G.C., in base alla Circ. P.G.R. 7/LAP/1996; n) aree inerenti gli aeroporti e le aviosuperfici, con relativa fascia di rispetto di 1000 m., fatte salve le eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti; o) aree militari, con relativa fascia di rispetto di 1000 m., fatte salve le eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti; p) aree all interno della specifica fascia di rispetto stradale, ferroviaria, cimiteriale, acquedotto, depuratore, discarica, acque demaniali, opere arginali, ecc., individuate dalle relative normative, fatte salve le eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti; q) fascia di rispetto di 250 m. dai fabbricati isolati e dal limite delle aree edificate o previste come edificabili dal vigente P.R.G.C.. Nelle citate zone, in deroga ai divieti di cui sopra, è ammessa l installazione degli impianti volti alla produzione di energia finalizzata direttamente all autoconsumo, aventi potenza non superiore a 20

8 KW, previo ottenimento dei pareri/autorizzazione degli Enti di competenza e nel rispetto delle condizioni sottostanti. Nelle aree agricole in classe III di capacità d uso del suolo, di cui alla specifica cartografia regionale, l installazione degli impianti dovrà essere soggetta alle preventive valutazioni della capacità d uso del suolo a scala di dettaglio (aziendale), in base alle specifico manuale operativo approvato dalla Regione Piemonte; Nelle altre zone del territorio comunale, è ammessa l installazione dei campi fotovoltaici, alle seguenti condizioni: - gli impianti devono perseguire il minor impatto sul territorio ed una maggiore sostenibilità dell impianto e delle opere connesse, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili, al fine di migliorare/armonizzare il più possibile gli impianti nel contesto; - le strutture di sostegno non devono essere con fondazioni in cemento armato, al fine di non compromettere ulteriormente il suolo e facilitarne la rimozione e lo smaltimento finale; - tra le varie file dei pannelli, dovrà essere mantenuta una distanza idonea ad attenuare i danni da surriscaldamento del suolo, al fine di mantenere una vitalità del terreno; - ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione/compensazione ambientale, necessarie ad attutire le interferenze visive, con la messa a dimora di idonee fasce - schermature arboree ed arbustive autoctone di pronto effetto ad elevata varietà, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche, della visibilità dalle strade e da ogni altro spazio pubblico; - distanza dai confini: 5,0 m., calcolata dalla massima sporgenza nel momento della minor inclinazione rispetto alla verticale; sono ammessi posizionamenti a distanze inferiori a quelle stabilite dal presente punto, a condizione che intervenga vincolo legale tra confinanti; - distanza dai fabbricati: 10,0 m., calcolata dalla massima sporgenza nel momento della minor inclinazione rispetto alla verticale, sono ammessi posizionamenti a distanze inferiori a quelle stabilite dal presente punto a non meno di 5,0 m., ovvero in aderenza purché non vengano oscurate, ombreggiate le esistenti aperture, a condizione che intervenga vincolo legale tra proprietari; - fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, cimiteriale, acquedotto, depuratore, discarica, acque demaniali, opere arginali, ecc.), individuate dalle specifiche normative, fatte salve le eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti; - altezza massima di edificazione: 3,5 m., calcolata dalla massima sporgenza nel momento della maggior inclinazione rispetto alla verticale; - gli impianti non devono alterare la pendenza dei terreni e l assetto dei luoghi; - in ogni caso, sui suoli non alterati o non urbanizzati, non potranno realizzarsi pavimentazioni di alcun tipo, il terreno dovrà mantenere la sua attuale permeabilità, nel caso debbano essere realizzati nuovi tratti viari all interno o all esterno del campo fotovoltaico, questi dovranno essere realizzati con piste in terra, la manutenzione del suolo (rimozione piante infestanti e taglio del manto erboso) dovrà essere eseguita meccanicamente e non chimicamente, per la pulizia dei pannelli non potranno utilizzarsi sostanze chimiche;

9 - le recinzioni devono essere sollevate dal suolo per consentire il passaggio della fauna, le stesse non devono avere strutture di sostegno con fondazioni in cemento armato, al fine di non compromettere ulteriormente il suolo e facilitarne la rimozione e lo smaltimento finale; - sui suoli non alterati o non urbanizzati, il soggetto proponente in sede di presentazione dell idoneo titolo abilitativo, è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di impegno da registrarsi e trascriversi nei Pubblici Registri Immobiliari, per lo smantellamento e la dismissione dell impianto e delle relative strutture al termine dell esercizio. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, dovrà essere presentata in sede del titolo abilitativo, idonea polizza fidejussoria, da aggiornarsi con cadenza quinquennale. Gli impianti in questione sono soggetti ai titoli abilitativi, ai pareri, alle verifiche ed ai procedimenti previsti dalle vigenti normative di settore. Rilevato che le principali motivazioni tecniche oggettive che hanno portato alla nuova disposizione, atta a limitare gli impianti fotovoltaici a terra, sono state tratte dalle prima citate disposizioni legislative e regolamentari sovracomunali, in riferimento alle sotto indicate aree e siti, ritenuti particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio: - terreni agricoli in classe I e II di capacità d uso del suolo, in riferimento alla specifica carta regionale, per i quali è stata individuata una maggiore vocazione agricola dei territori, con specifiche e preventive valutazioni per i terreni agricoli in classe III di capacità d uso del suolo; - terreni agricoli interessati da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.G.T., D.O.C., D.O.C.G. e produzioni tradizionali), per i quali si è operata una tutela della c.d. filiera agricola e quindi della vocazione alla produzione alimentare del proprio territorio, piuttosto che della filiera energetica ancorché rinnovabile; - siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell UNESCO e le relative zone tampone/cuscinetto, individuati come ambiti meritevoli di salvaguardia; - aree e beni di interesse storico-culturale, di cui alla parte seconda del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. (artt. 10 e 128), quali immobili che presentano interesse artistico, storico ed archeologico particolarmente importante, immobili che rivestono interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell arte, della scienza della tecnologia, dell industria, della cultura in generale, ovvero quali testimonianze dell identità e della storia delle istituzioni pubbliche, religiose e collettive; - aree e beni di interesse paesaggistico, di cui alla parte terza del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. (artt. 134, 136, 142 e 157), quali gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, incluse le aree ove sono presenti gli alberi monumentali, le ville, i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri ed i nuclei storici, le bellezze panoramiche e quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, i territori contermini ai laghi compresi entro 300 m. dalla linea di battigia, i territori contermini ai fiumi, torrenti, corsi d acqua pubblici per una fascia di 150 m. dalle sponde o argini, le montagne per la parte eccedente i 1600 m., i boschi ancorché percorsi dal fuoco, i parchi e le riserve nazionali e regionali, le aree assegnate alle

10 università agrarie, le zone gravate da usi civici, le zone umide e le zone di interesse archeologico; - aree e beni di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale, individuati dal vigente P.R.G.C., ai sensi dell art. 24 della L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., quali gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale, le aree esterne di interesse storico e paesaggistico, i nuclei minori, i monumenti isolati, i singoli edifici civili o rurali, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario, le aree di interesse paesistico, naturalistico, ambientale, storico e archeologico; - aree incluse nella Rete Natura 2000, quali i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), di cui alla Direttiva habitat 92/43/CEE del 21/05/1992, le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), di cui alla Direttiva uccelli 79/409/CEE del 02/04/1979 ed i Siti di Interesse Regionale (S.I.R.), quali aree naturali protette che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità; - zone umide, in base alla Convenzione di Ramsar del 1971, ratificata con D.P.R. 13/3/1976 n. 448 e s.m.i., quali aree naturali con fondamentali funzioni ecologiche; - aree individuate a parco nazionale e regionale, di cui alla L. 06/11/1991 n. 394 e s.m.i. ed aree individuate come riserva naturale regionale, di cui alla L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i., quali aree naturali protette che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità; - aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923 n e s.m.i., quali sponde dei fiumi e torrenti (già aree boscate), che per la loro natura dal punto di vista idrogeologico, non risultano adatte ad ospitare i citati interventi; - aree individuate dal P.A.I. approvato con D.P.C.M. il 24/05/2001, caratterizzate da fenomeni di dissesto geologico, idrogeologico di pericolosità elevata, conoidi attivi, valanghe attive, aree di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio, che per la loro natura, non risultano adatte ad ospitare i citati interventi; - aree in fascia A e B, individuate dal P.S.F.F. approvato con D.P.C.M. 24/07/1998 e dal P.A.I. approvato con D.P.C.M. il 24/05/2001, facenti parte del sistema idrografico primario ritenuto una risorsa strategica per uno sviluppo sostenibile, che nel contempo per la loro natura (garanzia del possibile deflusso delle piene), non sono ritenute idonee ad ospitare i citati interventi; - aree in classe III, individuate dal vigente P.R.G.C., in base alla Circ. P.G.R. 08/05/1996 n. 7/LAP, ritenute inidonee alla luce della loro pericolosità geomorfologia o idrogeologica e di rischio, che ne pregiudica l utilizzo per i citati interventi; - aree inerenti gli aeroporti e le aviosuperfici, con relativa fascia di rispetto di 1000 m., ritenute non idonee, per motivi di sicurezza, ad ospitare i citati interventi; - aree militari, con relativa fascia di rispetto di 1000 m., ritenute non idonee, per motivi di sicurezza, ad ospitare i citati interventi; - aree non comprese in quelle dei punti precedenti, ma che svolgono funzioni determinanti per la tutela e la conservazione delle citate zone (c.d. fasce di rispetto), fatte salve le eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti; - aree all interno delle specifiche fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, cimiteriale, acquedotto, depuratore, discarica, acque demaniali, opere arginali, ecc.), individuate dalle relative normative

11 come specifiche aree di salvaguardia a tutela dell infrastruttura, fatte salve le eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti; - fasce di rispetto di 250 m. dai fabbricati isolati e dal limite delle aree edificate o previste come edificabili dal vigente P.R.G.C., ritenute indispensabili al fine di non precludere possibili edificazioni/ampliamenti di edifici ed aree. Rilevato inoltre che l individuazione delle aree e dei siti ritenuti non idonei, mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. Ritenuto pertanto di dover ricomprendere la presente Variante al P.R.G.C., tra le Varianti Parziali di cui al comma 7 - art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., in quanto la stessa contiene previsioni tecniche e normative di rilevanza limitata al territorio comunale, inerenti una limitazione alla possibilità di realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra (c.d. campi fotovoltaici ), in alcune tipologie di aree agricole individuate in base alla migliore capacità d uso del suolo o in base alle specifiche produzioni agro-alimentari di qualità, nonché in talune tipologie di aree individuate come aventi una valenza/interesse storico, paesaggistico, ambientale e naturale, da specifici provvedimenti sovracomunali; le stesse previsioni normative prevedono inoltre una regolamentazione degli stessi campi fotovoltaici, nelle aree in cui è permesso il posizionamento. Preso atto che la presente Variante Parziale al vigente P.R.G.C., contiene previsioni tecniche e normative di rilevanza limitata al territorio comunale, compatibili con i Piani sovracomunali approvati ed adottati, che le stesse previsioni non comportano alterazione al sistema delle tutele ambientali presenti sul territorio, ma semplicemente sono destinate a limitare le modalità di intervento relativamente all installazione dei campi fotovoltaici, per prevenire il consumo dei suoli, salvaguardare e tutelare le aree ed i sistemi più sensibili, assicurare un utilizzo più accorto e razionale delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche, al fine di perseguire uno sviluppo più sostenibile e durevole. Preso atto inoltre che con l inserimento delle restanti modifiche normative (regolamentazione impianti), non vengono introdotti nuovi progetti soggetti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in base alle vigenti disposizioni statali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e regionali (L.R. 40/1998 e s.m.i.), che non vengono previste realizzazioni di nuovi volumi (o localizzazioni di nuovi impianti) e che non vengono apportate modifiche o variazioni al sistema delle tutele ambientali e paesaggistiche, per le varie aree. Ritenuto quindi che la presente Variante Parziale al vigente P.R.G.C., in base a quanto sopra, debba essere esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell art. 20 della L.R. 40/1998, della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell allegato II della D.G.R. 09/06/2008 n

12 Accertato che ai sensi dell art. 5 della L.R. 52/2000 e s.m.i., la presente Variante Parziale, non richiede la revisione del vigente Piano comunale di classificazione acustica del territorio, approvato con D.C.C.../../. n..., in quanto non vengono individuate nuove aree. Verificato che la presente Variante Parziale non è in contrasto con: il Piano Territoriale Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 19/06/1997 n , il nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n del 16/12/2008, il Piano Territoriale Provinciale (Provincia di Cuneo) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 21/02/2009 n e con il Piano Paesaggistico Regionale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 04/08/2009 n Rilevato che per quanto è a conoscenza dell Amministrazione Comunale, non risulta che la presente Variante Parziale sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con i piani sovracomunali e con i progetti sovracomunali approvati. Preso atto che in data../../., è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Consultiva n... denominata., la proposta di Variante Parziale al vigente P.R.G.C. in oggetto. IL CONSIGLIO COMUNALE Udito il relatore; Visto il vigente P.R.G.C. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n del../../. - pubblicato sul B.U.R. Piemonte n... del../../., le successive modificazioni non costituenti variante e le varianti parziali approvate dal Comune; Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. del../../., inerente l affidamento dell incarico per la redazione della Variante Parziale al vigente P.R.G.C.; Visto il progetto di Variante Parziale n... redatto da personale dell Area Edilizia e Urbanistica di questo Comune; Vista la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20/10/2000, ratificata dall Italia con L. 09/01/2006 n. 14; Visto il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., inerente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; Vista la L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i. ed in particolare il comma 7 dell Art 17, inerente le Varianti Parziali al Piano Regolatore Generale Comunale; Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 12/PET in data 05/08/1998

13 inerente le Varianti al Piano Regolatore Generale Comunale; Vista la L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i. ed in particolare l art. 20 inerente la compatibilità ambientale dei Piani; Vista la L.R. 20/10/2000, n. 52 e s.m.i. ed in particolare l art. 5 inerente la verifica della revisione di classificazione acustica comunale; Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare la parte II, inerente la Valutazione Ambientale Strategica per i Piani; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 09/06/2008, n , inerente gli indirizzi specifici in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la pianificazione urbanistica; Visto il Piano Territoriale Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte il 19/06/1997 n ; Visto il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.), riadattato con D.G.R. 19/11/2007 n ed approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 5944 del 28/11/2007; Visto il nuovo Piano Territoriale Regionale, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n del 16/12/2008; Visto il Piano Territoriale Provinciale (Provincia di Cuneo), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 21/02/2009, n ; Visto il Piano Paesaggistico Regionale, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 04/08/2009, n ; Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., inerente l attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell elettricità; Visto il D.M. 19/02/2007 e s.m.i., inerente i criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante la conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell art. 7 del D.Lgs. 387/2003; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 28/09/2009 n , inerente l approvazione della Relazione Programmatica sull Energia; Vista la Deliberazione del Consiglio dei Sindaci di Agenda 21 del 28/01/2010 n. 1, inerente i primi indirizzi per la prevenzione del consumo dei suoli agricoli con impianti fotovoltaici ed analoghi e opere di interesse pubblico e privato;***** ***** [se il Comune non è associato con Agenda 21 il periodo andrà eliminato] Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 08/02/2010 n , inerente l approvazione del Manuale Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d uso dei suoli a scala aziendale; Visti i pareri, ove dovuti, previsti per Legge o Regolamento, riportati nell ultima pagina del presente

14 atto deliberativo; Visto il parere di conformità amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi della Determinazione del Sindaco n... del../../.; Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano: - presenti n. - astenuti n. - votanti n. - voti favorevoli n. - voti contrari n. DELIBERA 1. di adottare la Variante Parziale n... al Vigente Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 7 - art. 17 della L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., in merito all inserimento del nuovo articolo relativo agli impianti fotovoltaici ubicati a terra, il tutto per i motivi in premessa indicati; la stessa sarà costituita dai seguenti elaborati che vengono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale: Relazione illustrativa e scheda riepilogativa dei Piani sovracomunali; Tav... Norme di Attuazione - Stato attuale; Tav... Norme di Attuazione - Stato modificato; 2. di dare atto che la presente Variante Parziale, in base alla specifica normativa, è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica; 3. di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell Amministrazione Comunale, non risulta che la presente Variante Parziale sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con i piani sovracomunali e con i progetti sovracomunali approvati; 4. di dare atto che questa Amministrazione Comunale, con provvedimenti separati, darà attuazione alle altre misure proposte dall Associazione Agenda 21, al fine di prevenire o mitigare il consumo di suolo agricolo;****** ****** [se il Comune non è associato con Agenda 21 il periodo andrà modificato come di seguito: 4. di dare atto che questa Amministrazione Comunale, con provvedimenti separati, si impegna a dare attuazione ad altre misure, al fine di prevenire o mitigare il consumo di suolo agricolo;] 5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti. Con separata ed unanime votazione la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art comma 4 del D.Lgs , n. 267 e s.m.i.

15 Allegato alla Del. C.C. Scheda riepilogativa sui principi, sulle finalità e gli obiettivi dei Piani Territoriali e Paesaggistici sovracomunali 1. Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con D.C.R. 19/06/1997 n , ed in particolare l art. 1 recante finalità del Piano Territoriale precisa che lo stesso è previsto e formato in base alla L.R. 56/1977 e s.m.i., ma possiede anche una valenza paesistico-ambientale, in quanto persegue tra gli altri l obiettivo di tutelare l ambiente e gli aspetti storico culturali in coerenza con le politiche di sviluppo. L art. 7 recante il sistema delle emergenze paesistiche precisa che le stesse comprendono le principali quinte collinari o montane, i sistemi delle piattaforme dei crinali e dei versanti a forte energia di rilievo e con peculiari valenze ambientali, nonché le ampie superfici boscate e che gli strumenti di pianificazione dovranno predisporre misure di salvaguardia assoluta per le aree poste al di sopra del limite storico dell insediamento umano e per quelle caratterizzate da particolare pregio paesistico-ambientale; dovranno altresì definire le caratteristiche qualitative e quantitative delle strutture e delle funzioni ammissibili nelle aree caratterizzate da limitate possibilità insediative ed individuare la localizzazione delle possibili attrezzature tecnologiche di interesse pubblico e definirne le caratteristiche di compatibilità paesistico-ambientale; gli artt. 8, 9 e 10 recanti il sistema del verde e le aree protette nazionali e regionali, prevedono, nel rispetto delle specifiche legislazioni nazionali e regionali, interventi orientati a migliorare la qualità dell ambiente, incentivando le attività di protezione, conservazione, incremento e riqualificazione di dette zone; l art. 11 recante le aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica, ricomprendere gli ambiti collinari interessati da testimonianze di un attività agricola ad alta valenza paesistico-ambientale; per le stesse aree i Piani Regolatori devono delimitare le aree destinate a colture specializzate e destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole, dettando puntuali prescrizioni finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione degli ambiti colturali specializzati; eventuali mutamenti di destinazione d uso potranno essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e dalla comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative; l art. 12 recante le aree ad elevata qualità paesistico ambientale, precisa che le citate aree corrispondono a fasce ed insiemi geomorfologici di rilevante significato naturalistico e storico culturale (aree c.d. galasso ex L. 431/1985 ora ricomprese all art. 142 D.Lgs. 42/2004, beni di cui agli elenchi e dichiarazioni della ex L. 1497/1939 ora ricompresi all art. 157 del D.Lgs. 42/2004, nonché aree c.d. galassino di cui ai DD.MM. 01/08/1985 ora ricompresi all art. 157 del D.Lgs. 42/2004); agli artt. 13 e 14 recanti sistemi dei suoli a eccellente e buona produttività, per le aree caratterizzate da elevata, buona fertilità, nonché da notevole capacità d uso agricolo, viene previsto che anche le politiche locali, tramite i Piani Regolatori, debbano confermare e conservare gli usi agricoli scoraggiando variazioni di destinazioni d uso suscettibili di compromettere o ridurre l efficiente utilizzazione produttiva dei suoli, impartendo particolari misure di tutela per le zone che presentino interesse storico-culturale, in relazione ai connotati paesaggistici. 2. Il nuovo Piano Territoriale Regionale (nuovo P.T.R.), adottato con D.G.R. 16/12/2008 n , ed in particolare all art. 1 recante natura del PTR, precisa che lo stesso costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio ad ogni livello ed individua in armonia con il PPR alcuni obiettivi e strategie, tra le quali vi sono la riqualificazione territoriale, la tutela e la valorizzazione del paesaggio, la sostenibilità ambientale, l efficienza energetica, ecc.. Agli artt. 24 e 25 recanti la aree agricole ed i territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico, viene precisato che uno degli obiettivi prioritari è la valorizzazione del ruolo dell agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e degli

16 habitat naturali, la tutela e la valorizzazione degli assetti rurali ed il mantenimento morfologico e della qualità del paesaggio, il tutto per il tramite degli strumenti di pianificazione del territorio ai diversi livelli. Gli stessi strumenti, devono definire ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di interventi di interesse pubblico, all interno del territorio individuato come di notevole interesse per i caratteri ambientali-paesaggistici e come vocato allo sviluppo dell agricoltura, nei quali gli interventi debbono essere subordinati alla coerenza con i caratteri esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell agricoltura e delle attività connesse; all art. 26 recante i territori vocati allo sviluppo dell agricoltura, si prevede che detti territori siano quelli ricadenti nelle classi I e II di capacità d uso del suolo, nei quali gli strumenti di governo del territorio devono definire le politiche e le azioni volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole esistenti, valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell ambiente e del paesaggio, non ammettendo la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o connesse; all art. 27 recante le aree rurali periurbane, si prevede che la pianificazione, ai diversi livelli, debba perseguire l obiettivo di limitare l eccessivo e disordinato consumo di suolo, di mantenere e favorire una conduzione agricola dei fondi; all art. 28 recante i territori di collina, viene assunto come obiettivo prioritario la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell impresa rurale, essendo considerati una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesaggistica del territorio, il tutto per il tramite di politiche volte a salvaguardare la morfologia del terreno naturale e di quello conseguente alla costruzione del paesaggio agrario; all art. 29 recante i territori montani, vengono assunti come obiettivi strategici, la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la valorizzazione e l incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio culturale, attività agro-silvo-pastorale e turismo, il tutto per il tramite di politiche volte a favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle espansioni insediative; all art. 30 recante la sostenibilità ambientale, si precisa che la pianificazione è sostenibile, quando gli interventi derivanti dall attuazione del piano consentono di modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione; all art. 31 recante contenimento dell uso del suolo, viene previsto che la pianificazione locale debba limitare il consumo di suolo, tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, prevedendo nuovi impegni a fini infrastrutturali solamente quando sia dimostrata l inesistenza di alternative, con programmazioni atte a garantire politiche territoriali di sviluppo eco-sostenibili; all art. 33 recante le energie rinnovabili, viene previsto che la localizzazione e la realizzazione degli impianti deve essere subordinata alla specifica valutazione delle condizioni ambientali che ne consentano oltrechè la massima efficienza produttiva, anche il rispetto delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio. 3. Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo (P.T.P.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 24/02/2009 n , ed in particolare all art. 1.1 finalità, precisa che lo stesso orienta i processi di trasformazione territoriale, nel rispetto di alcuni obiettivi, trai quali vi sono la valorizzazione dell identità culturale e la qualità paesistica dei luoghi, la conservazione della biodiversità ed il miglioramento della funzionalità ecologica dell ambiente. All art. 2.2 recante boschi e foreste, viene prevista una valorizzazione del sistema forestale secondo alcuni obiettivi quali l ottenimento di ecosistemi stabili con un equilibrio ecocompatibile con le attività antropiche, con una ricerca del miglior uso delle risorse forestali compatibilmente con la salvaguardia dell ambiente e dell ecosistema bosco, con una valorizzazione delle produzioni locali legate alla presenza del bosco e con un mantenimento o aumento delle superfici boscate in aree di pianura e collinari (rimboschimento di aree interstiziali comprese nei boschi relitti, di aree residuali, incolte o abbandonate da altre attività agricole); all art. 2.3 recante laghi e corsi d acqua, viene previsto che i Comuni in sede di adeguamento dei Piani Regolatori Generali, devono riconoscere le fasce A e B del P.A.I., come ambiti paesistici di pertinenza fluviale, aventi

17 elevato pregio naturalistico-ambientale ed interesse storico artistico culturale, strettamente collegate all ambito fluviale, le stesse fasce possono inoltre essere riconosciute quali corridoi ecologici principali. In detti ambiti di pertinenza fluviale è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell invaso e della laminazione delle piene, nonché conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale; all art. 2.4 recante zone umide, si prescrive per i Piani Regolatori Generali l individuazione delle norme di tutela e di salvaguardia naturale, istituendo inoltre specifiche fasce di rispetto, finalizzando l uso del suolo ad attività compatibili con la tutela dell ambiente; all art. 2.5 recante aree sommatali e crinali, vengono comprese le dorsali alpine quale complesso territoriale a valenza paesistica, per le quali i Comuni definiscono le funzioni ammissibili; tra queste sono da evitare nuovi insediamenti edificatori, se non in casi eccezionali, indispensabili e motivati e con dimostrata assenza di alternative. Rientrano in dette tutele anche i crinali collinari e montani, i quali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per la rilevanza morfologica e la suggestione scenica; all art. 2.9 recante aree di individuazione della Rete Natura 2000, per le citate aree (S.I.C., Z.P.S. e S.I.R.), vengono individuati solamente interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non alterino le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive ambientali, nel contempo viene previsto che i Piani Regolatori Generali debbano individuare e salvaguardare le aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di interesse naturalistico, escludendo interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni dello stato dei luoghi o delle singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico o culturale; all art recante paesaggi agrari di interesse culturale, i Comuni in sede di revisione degli strumenti urbanistici, devono provvedere ad individuare i paesaggi agrari con significativa valenza culturale, ad individuare specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell ambiente rurale; all art. 3.2 recante aree ad alta fertilità e forte specializzazione produttiva, viene previsto che i Piani Regolatori Generali, nelle aree di classe I e II di fertilità della capacità d uso dei suoli e nelle aree dalle colture viticole, debbano minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa e valorizzare viceversa i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari. 4. Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), adottato con D.G.R. 04/08/2009 n , ed in particolare all art. 1 recante finalità del PPR, viene dichiarato che il PPR costituisce atto di pianificazione generale regionale ed è improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agroalimentare, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali. All art. 13 recante aree di montagna, viene indicato che il PPR riconosce nel territorio montano anche gli insediamenti rurali identificati come morfologie rurali strettamente legate alle pratiche della pastorizia, alla gestione forestale e alle produzioni alimentari ed artigianali, meritevoli di valorizzazione e riqualificazione nel quadro degli obiettivi di rivitalizzazione della montagna. Allo stesso articolo viene previsto che i Piani Locali: definiscano normative volte a promuovere le attività agricole, pastorali e forestali, con l eccezione delle aree riservate al libero dispiegarsi delle dinamiche naturali e reperiscano gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari per usi diversi da quelli tradizionali agro-silvopastorali prioritariamente nelle aree già urbanizzate. In particolare nelle aree di montagna viene prescritto che gli interventi per la produzione e la distribuzione dell energia, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale; la progettazione di tali interventi dovrà garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, quali crinali e vette di elevato valore scenico e panoramico, nonché l assenza di interferenze rischiose o comunque negative; all art. 14 recante sistema idrografico, vengono definite le fasce fluviali interne ed allargate, per le quali si dovrà provvedere a limitare gli interventi trasformativi ivi compresi gli interventi di installazione di

18 impianti di produzione energetica, assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali; all art. 15 recante laghi e territori contermini, viene previsto che i Piani Locali debbano preservare le differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, l attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia; all art. 16 recante territori coperti da boschi, viene indicato che il PPR riconosce e individua i boschi quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell intera Regione, per i quali si deve incentivare la pianificazione agro-silvo-pastorale delle zone in abbandono agricolo, favorendo le iniziative di mantenimento delle colture ambientalmente compatibili nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate o favorendo l inserimento di specie autoctone. Inoltre i boschi costituenti habitat d interesse comunitario di cui alle Direttive Habitat della Rete Natura 2000, sono ritenuti ambiti intangibili; all art. 17 recante aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico, vengono indicati come componenti aventi particolare interesse paesaggistico, i terrazzi antichi, i residui di pianure alluvionali, i geositi, le singolarità geologiche, le zone umide, le torbiere, i prati stabili costituiti da superfici a colture erbacee foraggere permanenti, per i quali vengono previste specifiche norme di tutela; all art. 18 recante aree naturali protette ed aree di conservazione della biodiversità, vengono individuati i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna, le altre aree protette regionali e provinciali, i siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.), nonché le proposte dei Siti di Interesse Regionale (S.I.R.) ed i biotipi; per dette aree il P.P.R. persegue i seguenti obiettivi: conservare la struttura, la funzione e le potenzialità evolutive la biodiversità, mantenere la diversità del paesaggio e dell habitat, dell insieme delle specie e dell ecosistema e della loro integrità nel lungo periodo, conservare le componenti naturali, paesistiche, geomorfologiche, migliorare le connessioni paesistiche, ecologiche e funzionali tra le componenti del sistema regionale e sovraregionale, recuperare le condizioni di naturalità e biodiversità, in particolare per le aree più critiche o degradate, difendere i valori paesistici, antropologici e storico-culturali, nonché le tradizioni locali; all art. 19 recante aree rurali di elevata biopermeabilità, vengono individuate le praterie site all interno del bosco, i sistemi a prato-pascolo di montagna e di collina, i cespuglietti e le fasce a praticoltura permanente o a brughiera, le aree a diffusa presenza di siepi e filari in pianura, in collina e nella fascia pedemontana; per dette aree, riconosciute di elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario ed ecologico, il PPR promuove il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo; all art. 20 recante aree di elevato interesse agronomico, si prevede che dette aree sono ritenute come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa indispensabile per lo sviluppo sostenibile della Regione, per le quali deve essere perseguita una salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico ed un mantenimento dell uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e nel contempo, la conservazione del paesaggio; all art. 23 recante zone d interesse archeologico, vengono individuate tra le altre, i sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale entro cui sono evidenziate le permanenze di centuriazioni di età romana e le aree caratterizzate da permanenza di colonizzazione rurale medioevale, per la quale è prevista una salvaguardia delle consistenze e la leggibilità delle permanenze archeologiche al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, a discapito della fruibilità degli elementi di interesse, evitando interferenze percettive anche a distanza o sullo sfondo; all art. 30 recante belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico, vengono elencati i siti ed i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione ed in particolare: i belvedere, i percorsi panoramici dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, su luoghi o elementi di pregio (naturali o antropizzati), gli assi prospettici, le bellezze panoramiche d insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto; in tutte queste zone il PPR, per il tramite anche dei Piani Locali, persegue gli obiettivi di: tutela delle immagini espressive dell identità regionale e delle identità locali,

19 salvaguardare e valorizzare gli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento delle visuali ampie e profonde, valorizzare gli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentano l osservazione e la fruizione, ridurre le pressioni e gli impatti di ogni tipo che possono incidere sulle bellezze, sui belvedere e sulle loro relazioni con i luoghi; all art. 32 recante aree rurali di specifico interesse paesaggistico, vengono riconosciute e tutelate le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale, nei quali per il tramite dei Piani Locali si devono disciplinare le trasformazioni e l edificabilità nelle aree agricole al fine di contribuire a conservare o recuperare la legittimità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, mantenendo l evidenza degli elementi caratterizzanti riconosciuti, salvaguardando l integrità visiva degli aspetti coltivati; all art. 33 recante luoghi ed elementi identitari, vengono individuati i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell UNESCO, i tenimenti dell Ordine Mauriziano e le zone gravate da Usi Civici, per i quali anche i Piani Locali devono salvaguardare l impianto scenico paesaggisticopercettivo, prevedendo discipline degli interventi al fine di non pregiudicare la funzionabilità, la visibilità, la riconoscibilità, la percezione visiva, la fruibilità dei fattori identitari e favorirne la conservazione attiva; all art. 40 recante insediamenti rurali, le aree dell insediamento rurale, l infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l agricoltura con l obiettivo di: uno sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali, un contenimento delle proliferazioni non connesse all agricoltura, in particolare per le aree di pregio paesaggistico o ad elevata produttività, salvaguardando i suoli agricoli di alta capacità d uso e potenziando la riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l immagine del Piemonte.

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