Guida ai Patti territoriali per l occupazione

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1 Guida Novembre 1999 it Guida ai Patti territoriali per l occupazione

2 Unione europea Fondi strutturali Guida ai Patti territoriali per l occupazione Documento dei servizi della Commissione, novembre 1999 SEC(99) 1933 Commissione europea

3 Guida ai Patti territoriali per l occupazione Indice Sito Internet dei Patti territoriali per l'occupazione Introduzione: obiettivi della guida I. Quadro d intervento A. La strategia europea per l occupazione B. I nuovi regolamenti dei Fondi strutturali Struttura generale Disposizioni specifiche II. Orientamenti A. Principi comuni Integrazione nel quadro di riferimento della politica nazionale in materia di occupazione Programmazione su base territoriale Importanza dell'assistenza tecnica B. Contenuto della programmazione Azioni positive in favore delle donne Sviluppare l adattabilità della forza lavoro Migliorare le possibilità di inserimento professionale Sviluppare l imprenditorialità Sostenere le varie funzionalità del mondo rurale III. Sintesi dei princìpi fondamentali della strategia A. Elementi di definizione Il contesto: perché i Patti territoriali per l'occupazione? L'obiettivo dei Patti territoriali per l'occupazione: varare delle azioni esemplari Quali sono i criteri della Commissione? Dov è possibile promuovere un Patto territoriale per l'occupazione? Chi deve partecipare alla procedura di istruzione di un Patto territoriale per l'occupazione? Come promuovere un Patto territoriale per l'occupazione? B. Preparazione e attuazione del Patto territoriale per l occupazione Lavori preparatori Contenuti del Patto territoriale per l'occupazione Natura dei Patti territoriali per l'occupazione

4 4 Guida ai Patti territoriali per l occupazione Sito Internet dei Patti territoriali per l'occupazione La diffusione delle informazioni sui piani d azione dei Patti territoriali esistenti, come anche di altre informazioni di base, è realizzata grazie ad un sito web ( Strumento indispensabile per lo scambio di informazioni, il sito propone diversi servizi quali l accesso ai documenti relativi alle buone pratiche, un forum di discussione e dei collegamenti con altri siti web relativi agli affari europei e all occupazione.

5 Guida ai Patti territoriali per l occupazione Introduzione: obiettivi della guida Dall ultima riforma importante dei Fondi strutturali, nel 1988, l Europa nella quale viviamo e lavoriamo è cambiata radicalmente. Basti pensare che negli ultimi cinque anni si è realizzato il completamento del mercato unico e dell unione monetaria, il progressivo allargamento dell Unione, il consolidamento della globalizzazione economica ed una rapida evoluzione tecnologica. Per il prossimo futuro si prevede un ulteriore considerevole ampliamento dell Unione. Nell ultimo decennio sono stati inoltre compiuti progressi significativi per quanto riguarda la coesione economica e sociale, in particolare dal punto di vista della riduzione delle disparità di reddito pro capite fra gli Stati membri. Tuttavia, gli effetti di questi cambiamenti sull andamento della disoccupazione, sebbene differenziati a seconda delle regioni, sono risultati globalmente insoddisfacienti. I motivi a cui imputare tale insuccesso sono molteplici. In effetti, gli ultimi vent anni hanno visto l arrivo sul mercato del lavoro delle generazioni del baby-boom, con un conseguente aumento considerevole dell offerta di manodopera, in particolare per la fascia intermedia di età compresa tra i 30 e i 49 anni. L andamento demografico da un lato, e il maggiore tasso di partecipazione femminile, dall altro, hanno determinato un afflusso supplementare di manodopera che non é stato assorbito dal mercato del lavoro. Nel decennio 1985/95, nell Europa dei Dodici la popolazione attiva è aumentata di 9,4 milioni di persone, pari a una crescita del 7%, mentre, nello stesso periodo, sono stati creati nell Unione soltanto 8,5 milioni di nuovi posti di lavoro. La differenza tra il tasso di crescita demografico e quello occupazionale ha determinato l aumento della disoccupazione, che ha raggiunto livelli record, nonché la diminuzione del tasso di occupazione del 5% rispetto al 1973, poiché la situazione sfavorevole del mercato del lavoro ha spinto molte persone a uscirne. La situazione preoccupante dell occupazione è il motivo principale che ha indotto i Capi di Stato e di Governo ad inserire nel trattato di Amsterdam un nuovo titolo concernente l occupazione, consentendo la rapida elaborazione della strategia europea per l occupazione. Con la recente revisione dei regolamenti dei Fondi strutturali, sono ormai pronti tutti gli strumenti comunitari necessari a sostenere l attuazione di nuove strategie di sviluppo economico e sociale ai fini della crescita dell occupazione. È tuttavia evidente che il nuovo contesto politico e istituzionale, nonché le cospicue risorse disponibili a titolo dei Fondi strutturali, potranno raggiungere la massima efficacia soltanto con la partecipazione attiva degli operatori regionali e locali. Per questo motivo emerge con sempre maggiore evidenza, nell ambito della strategia europea per l occupazione, l importanza della dimensione territoriale. E in questo quadro e alla luce dell esperienza acquisita nella fase sperimentale dei Patti territoriali per l occupazione, che occorre comprendere la proposta della Commissione di favorire la loro messa in atto. Questo orientamento della Commissione é ormai pienamente appoggiato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, che hanno adottato i nuovi regolamenti dei Fondi strutturali. La presente guida si propone di fornire informazioni nei seguenti ambiti: 1. le implicazioni, per i responsabili nazionali, nell ambito dei loro rapporti con gli operatori regionali e locali, derivanti dall attuazione del titolo Occupazione del trattato di Amsterdam; 2. le nuove disposizioni dei regolamenti dei Fondi strutturali atte a sostenere iniziative locali di sviluppo e occupazione, in particolare le possibilità di sostegno previste per i Patti territoriali per l occupazione. Questo trasferimento di un azione pilota 1 nel mainstream dei Fondi strutturali, dei quali costituisce ormai parte integrante, è giustificato dai risultati positivi da essa conseguiti in termini di riorientamento della programmazione negli anni 1998 e 1999: a sostegno dei piani d azione degli 89 Patti avviati nel 1997 è stato destinato infatti un importo complessivo di milioni di euro. L aver reso questo tipo di azione, di sviluppo locale e di promozione dell occupazione, esplicitamente ammissibile agli interventi strutturali, costituisce una delle novità dei regolamenti dei Fondi strutturali per il periodo La presente guida illustra il quadro normativo e politico, nonché i relativi orientamenti operativi della 1. Cfr. documento della Commissione 89 partenariati locali raccolgono la sfida della disoccupazione, ottobre 1999

6 6 Introduzione Commissione in materia di Patti territoriali per l occupazione. La guida, pur rammentando l opportunità di un sostegno integrato dei tre Fondi strutturali ai Patti territoriali per l occupazione, mette in luce gli assi prioritari d intervento di ciascun Fondo. Infine, la guida richiama i principi in base ai quali è stata impostata la sperimentazione dei Patti territoriali per l occupazione sulla scorta dei criteri fissati nel 1997 dalla Commissione al momento del loro avvio. I servizi competenti della Commissione auspicano che la presente guida rappresenti un utile strumento per gli operatori regionali e locali che vogliano partecipare alla preparazione e all attuazione di un Patto territoriale per l occupazione, in concomitanza dell'inizio della fase attiva di negoziazione dei futuri programmi degli Obiettivi 1, 2 e 3 per il periodo In seguito all inserimento dei Patti territoriali per l occupazione nel mainstream dei Fondi strutturali, infatti, tali Patti devono essere preannunciati nei piani presentati dagli Stati membri. Tale preoccupazione della Commissione corrisponde esattamente a quella espressa dal Comitato delle Regioni nel suo parere d iniziativa del luglio I Patti territoriali devono infatti essere iscritti il più a monte possibile nella nuova programmazione, nell ambito della quale la Commissione spera che troveranno una collocazione significativa.

7 Guida ai Patti territoriali per l occupazione I. Quadro d'intervento A) La strategia europea per l occupazione Il trattato di Amsterdam, ormai ratificato da tutti gli Stati membri, riconosce che l occupazione rappresenta un problema comune per tutta l Unione. Ciò ha consentito assai rapidamente di avviare una dinamica innovativa fondata sull'elaborazione di una strategia comune a favore dello sviluppo occupazionale e sull istituzione di un processo di sorveglianza multilaterale. I 15 Stati dell Unione operano ormai conformemente a obiettivi e metodi comuni nel quadro degli orientamenti per l occupazione e dei piani d azione nazionali per l occupazione fondati sui seguenti quattro pilastri: - migliorare le possibilità di inserimento professionale, - sviluppare l'imprenditorialità, - promuovere l'adattabilità delle imprese e dei loro dipendenti, - rafforzare le politiche in materia di pari opportunità tra uomini e donne. Gli orientamenti in materia di occupazione del 1998 e del 1999 prevedevano già delle disposizioni specifiche che imponevano agli Stati membri di sfruttare tutte le potenziali fonti di occupazione nonché di promuovere le misure atte a trarre un pieno profitto dalle possibilità offerte con la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale e dalle nuove attività collegate ai bisogni non ancora soddisfatti dal mercato. Le proposte della Commissione relative agli orientamenti per il , adottate l 8 settembre 1999, rafforzano ulteriormente tali disposizioni. Così, la misura 12 iscritta nel pilastro Promuovere lo spirito imprenditoriale stabilisce che gli Stati membri favoriranno le misure che consentono di sfruttare completamente le possibilità offerte dalla creazione di posti di lavoro a livello locale e nell economia sociale, in particolare nelle nuove attività collegate ai bisogni non ancora soddisfatti dal mercato, esaminando con l obiettivo di ridurli gli ostacoli che potrebbero frenarli. A questo proposito, è necessario riaffermare e sostenere il ruolo e la responsabilità dei partner, nonché delle parti sociali, a livello regionale e locale. È inoltre opportuno trarre pienamente vantaggio dal ruolo dei servizi pubblici per l occupazione nell identificazione delle possibilità di lavoro locali e nel miglioramento del funzionamento dei mercati locali del lavoro. B) I nuovi regolamenti dei Fondi strutturali I documenti, consultabili nella GUCE 3, contengono una serie di indicazioni utili per l elaborazione e l attuazione dei Patti territoriali per l occupazione. Dopo la presentazione della loro struttura generale, la guida sottolinea le principali disposizioni concernenti i Patti. 1. Struttura generale La struttura generale dei regolamenti tende a potenziare il contenuto occupazionale delle politiche strutturali, in particolare mediante la mobilitazione locale. Il regolamento (CE) n 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l organizzazione dei quattro Fondi strutturali, le norme loro applicabili e le disposizioni che garantiscono l efficacia e il coordinamento tra i Fondi e tra questi e gli altri strumenti finanziari vigenti. Il regolamento chiarisce i ruoli in materia di programmazione e di attuazione degli interventi, attribuendo maggiori responsabilità agli Stati membri e ai vari operatori nell'ambito della definizione e dell'attuazione degli interventi dei Fondi strutturali. Infine, il regolamento mira a migliorare la trasparenza, la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario dei Fondi e rafforza la partecipazione degli operatori regionali e locali all elaborazione delle politiche strutturali. Conformemente alle linee direttrici comunicate dalla Commissione europea agli Stati membri per la preparazione dei programmi 4 del periodo , le procedure di programmazione devono fondarsi su un approccio integrato allo sviluppo e alla riconversione. A tal fine si raccomanda di far ricorso alla definizione di strategie che ottimizzino le sinergie tra priorità e misure, in una prospettiva coerente. Si tratta in un certo senso di generalizzare l esperienza positiva dei Patti. Tale esperienza propone prospettive e mezzi per l azione a medio termine dei vari partner dello sviluppo e della coesione sociale di un determinato insieme territoriale, anche a livello interregionale. Agli Stati membri si raccomanda inoltre di ricorrere ad un efficiente e ampio partenariato decentrato per realizzare l elaborazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. 2. Le proposte della Commissione relative agli orientamenti per il 2000 e i piani d azione nazionali per il 1999 possono essere consultati sul sito internet Europa al seguente indirizzo 3. GU L 161 del 26 giugno 1999 e 213 del 13 agosto 1999, disponibili anche sul sito 4. COM (99) 344 def del 1 luglio 1999

8 8 Quadro d intervento La possibilità di utilizzare le sovvenzioni globali dovrebbe conferire maggiore efficacia a questa disposizione. Se tale forma d intervento è stata prevista sin dall inizio nei piani presentati dagli Stati membri, questi ultimi potranno decidere di affidare l attuazione e la gestione di una parte di un programma operativo o di un documento unico di programmazione ad uno o più intermediari riconosciuti, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative. Per il periodo sono state assegnate ai Fondi strutturali delle risorse complessive, in stanziamenti d impegno, pari a 195 miliardi di euro, di cui la quota maggiore sarà destinata alle regioni beneficiarie in via prioritaria dell intervento strutturale dell Unione, ossia le regioni dell Obiettivo 1. Regioni in ritardo di sviluppo (Obiettivo 1) Ai sensi del regolamento, l Obiettivo 1, cui contribuiscono i quattro Fondi strutturali, consiste nel promuovere lo sviluppo e l adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo, ossia delle regioni aventi un livello di sviluppo, calcolato con riferimento ai dati relativi al PIL pro capite dell ultimo triennio disponibile, inferiore al 75% della media comunitaria. Il summenzionato obiettivo comprende inoltre i dipartimenti francesi d oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie, in quanto regioni ultraperiferiche e regioni al di sotto della soglia del 75%, nonché le zone attualmente rientranti nell Obiettivo 6. Le regioni attualmente ammissibili all Obiettivo 1 che non soddisfano più il criterio del 75% beneficeranno di un sostegno transitorio decrescente per un periodo di sei anni, portato a sette per le zone che soddisfano i criteri dell Obiettivo 2. L elenco delle regioni cui si applica l Obiettivo 1 è stato stabilito dalla Commissione il 1 luglio 1999, applicando rigorosamente i criteri di cui al regolamento. Alle regioni dell Obiettivo 1 è destinata una quota cospicua del bilancio totale dei Fondi strutturali (69,7%), compresa una quota del 4,3% a titolo di sostegno transitorio (complessivamente 135,9 miliardi di euro). Conformemente agli orientamenti della Commissione, la nuova programmazione dovrebbe rafforzare sia le azioni di miglioramento della competitività regionale sia iniziative decentrate di valorizzazione del know-how locale, nel quadro di azioni integrate concernenti tanto l offerta quanto la domanda occupazionale, ispirandosi all esperienza dei Patti territoriali. Parallelamente alle politiche macroeconomiche e alla fornitura di infrastrutture è importante svolgere azioni di accompagnamento a livello locale, presso gli operatori economici. I Patti hanno fatto emergere nuovi ambiti di cooperazione, ad esempio per quanto riguarda le relazioni tra imprese o tra operatori pubblici e privati per il finanziamento di progetti. Si tratta di operazioni che vanno consolidate e amplificate in quanto vettori di nuove possibilità di attività e occupazione. Regioni e zone in fase di riconversione (Obiettivo 2) L Obiettivo 2, finanziato dal FESR e dal FSE, mira a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali. Si tratta di zone in fase di trasformazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, zone rurali, zone urbane e zone dipendenti dalla pesca. Il FEAOG, sezione Garanzia, contribuirà dal canto suo allo sviluppo delle zone rurali dell Obiettivo 2. Beneficerà dei contributi a titolo dell Obiettivo 2 il 18% della popolazione europea. Si tratta di una quota complessiva che la Commissione ha ripartito tra gli Stati membri limitando la riduzione per Stato membro a un massimo di un terzo delle regioni attualmente ammesse a beneficiare degli Obiettivi 2 e 5b. Le zone attualmente interessate da questi obiettivi, non più ammesse a beneficiare del nuovo Obiettivo 2, usufruiranno di un sostegno decrescente del FESR per un periodo di sei anni. Esse possono comunque beneficiare dell'obiettivo 3. Su proposta degli Stati membri e in stretta concertazione con questi ultimi, la Commissione stabilirà l'elenco delle zone ammissibili, valido per sette anni, previo parere dei Comitati Consultivi interessati. Alle regioni dell Obiettivo 2 è assegnato l 11,5% del bilancio dei Fondi strutturali, di cui l 1,4% a titolo di sostegno transitorio (complessivamente 22,5 miliardi di euro). La nuova disciplina della programmazione regionale unica per l Obiettivo 2, rispondente a tutta una serie di problematiche territoriali, dovrebbe favorire la definizione di azioni decentrate fondate sulla mobilitazione di operatori e di territori organizzati. L inclusione dei quartieri urbani degradati richiederà forme d intervento

9 Guida ai Patti territoriali per l occupazione differenziate ed azioni specifiche, in particolare per quanto riguarda l animazione. Saranno inoltre al centro delle preoccupazioni la capacità del tessuto produttivo locale di adeguarsi alle nuove esigenze economiche e la capacità degli operatori di cooperare. È in questo ambito, quindi, che i vari metodi sperimentati dai Patti territoriali diffusi dovrebbero essere riconosciuti e diffusi. Adeguamento ed ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione (Obiettivo 3) L Obiettivo 3 costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo delle risorse umane su tutto il territorio dell Unione. A titolo di tale obiettivo, il FSE contribuisce inoltre ad adeguare ed ammodernare i sistemi di istruzione, formazione e occupazione nelle regioni non interessate dall Obiettivo 1. In questo contesto il regolamento FSE consente di sostenere gli Stati membri nell opera di definizione ed attuazione degli orientamenti in materia di occupazione conformi alla strategia europea per l occupazione, che si riflette nei piani d azione nazionali. Questi ultimi, quindi, armonizzano le strategie nazionali per l occupazione e i relativi strumenti di sostegno con le priorità europee in materia di coesione e di occupazione. Agli interventi del FSE a titolo dell Obiettivo 3 sono destinati 24,052 miliardi di euro, pari al 12,3% del bilancio complessivo dei Fondi strutturali per il periodo A questo stanziamento si aggiungeranno 2,847 miliardi di euro a titolo dell iniziativa comunitaria EQUAL, finanziata dal FSE. Nell ambito della strategia a favore delle risorse umane assumono particolare rilievo tre elementi generali: la strategia di integrazione delle politiche in materia di pari opportunità tra uomini e donne; lo sfruttamento del potenziale di occupazione della società dell informazione nell interesse di tutta la società; il maggiore contributo del FSE alla promozione dello sviluppo locale, in particolare grazie ai Patti territoriali per l occupazione. 2. Disposizioni specifiche Sui Patti territoriali per l occupazione ricadono alcune disposizioni specifiche: FSE Il nuovo regolamento relativo al FSE attribuisce un ruolo importante alle azioni nel campo dello sviluppo locale. I riferimenti espliciti sono i seguenti: Articolo 2, paragrafo 2: Nell ambito dei settori di cui al paragrafo 1, il Fondo tiene conto dei seguenti elementi: a) promozione di iniziative locali in materia di occupazione, in particolare le iniziative locali per promuovere l occupazione e i Patti territoriali per l occupazione Articolo 4, paragrafo 2: La programmazione degli interventi del Fondo prevede che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fondo destinati all intervento a titolo degli Obiettivi 1 e 3 sia disponibile, a norma dell articolo 27 del regolamento (CE) n.1260/1999, sotto forma di piccoli sussidi, accompagnati da disposizioni specifiche di ammissibilità per le organizzazioni non governative e gli enti locali. Gli Stati membri possono decidere di dare attuazione al presente paragrafo secondo le disposizioni in materia di finanziamento di cui all articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Inoltre, l inserimento tra le attività ammissibili dello sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell imprenditoria sociale (terzo settore) (articolo 3, paragrafo 1, lettera d) dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad aumentare l impegno in questo ambito. FESR Il nuovo regolamento FESR cita i Patti territoriali per l Occupazione al settimo considerando: Considerando che il FESR deve svolgere un ruolo specifico a favore dello sviluppo economico locale, in un contesto di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo del territorio, in particolare mediante la promozione di Patti territoriali per l occupazione e di nuovi bacini occupazionali. All articolo 2, paragrafo 1, lettera c, figura come campo prioritario d intervento lo sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese

10 10 Quadro d intervento Al riguardo, il comma vi) del summenzionato articolo 2, paragrafo 1, lettera c, definisce come aiuti : i sostegni alle strutture di servizi zonali per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE). Rafforzamento del partenariato: principio sancito dal regolamento generale Il rafforzamento del concetto di partenariato è un elemento di rilievo. Al riguardo, al ventisettesimo considerando del regolamento generale, si legge che l azione della Comunità è complementare a quella degli Stati membri o è volta a contribuirvi e che, per apportare un contributo significativo, occorre rafforzare il partenariato L articolo 8, paragrafo 1 precisa: Le azioni comunitarie [ ] si fondano su una stretta concertazione definito di seguito partenariato - tra la Commissione e lo Stato membro, nonché con le autorità e gli organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, in particolare: gli enti regionali e locali e gli altri enti pubblici competenti; - le parti economiche e sociali; - gli altri organismi competenti in tale ambito. Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite. Nell individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea ed efficace partenariato di tutti gli organismi un ampio pertinenti, conformemente alle normative nazionali e alla prassi, tenendo conto dell esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile attraverso l integrazione dei requisiti in materia di salvaguardia e di miglioramento dell ambiente. Tutte le parti indicate -di seguito definite: le parti - perseguono una finalità comune. Il paragrafo 2 stabilisce inoltre quanto segue: Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti interessate vengano coinvolte nelle varie fasi della programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per ciascuna fase.

11 Guida ai Patti territoriali per l occupazione II. Orientamenti Il presente capitolo riprende gli orientamenti della Commissione in materia di programmazione dei Fondi strutturali per il periodo pertinenti all'elaborazione e all attuazione dei Patti territoriali per l occupazione. A. Principi comuni La presente sezione ribadisce i principi comuni ai tre Fondi strutturali nell ambito del loro intervento a sostegno dei Patti territoriali per l occupazione. Tali princìpi possono essere sintetizzati come segue: - coerenza con i piani d azione nazionali e con le linee direttrici in materia di occupazione; programmazione su base territoriale; necessità di misure di assistenza tecnica. 1. Iscrizione nel quadro di riferimento della politica nazionale in materia di occupazione La coerenza rispetto alle linee direttrici per l occupazione applicate nello Stato membro sarà garantita iscrivendo la strategia Patti territoriali per l occupazione nel quadro di riferimento. L articolo 9, lettera c) del regolamento generale, stabilisce quanto segue: Quadro di riferimento dell Obiettivo 3: documento che descrive il contesto degli interventi a favore dell occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale d azione per l occupazione. L'articolo 15, paragrafo 3 dello stesso regolamento precisa: La Commissione valuta i piani [relativi agli Obiettivi 1, 2 e 3] in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto del quadro di riferimento ( ). Le disposizioni citate definiscono la funzione del quadro di riferimento: costituire il nesso tra il piano d azione nazionale e i Fondi strutturali in generale, ossia garantire: il contesto strategico generale della politica dell occupazione; la selezione di alcune (o tutte) le priorità del piano d azione nazionale ai fini del sostegno dei Fondi strutturali, motivandola (ossia: spiegare perché solo alcune priorità possono beneficiare del sostegno dei Fondi strutturali). 2. Programmazione su base territoriale Dato che i nuovi regolamenti non forniscono precisazioni sulla dotazione finanziaria esatta per le misure di sviluppo locale, spetta agli Stati membri decidere i rispettivi importi nell ambito della procedura di programmazione. La Commissione incoraggia gli Stati membri a confermare il finanziamento dei Patti nazionali (nella misura in cui i risultati sono stati positivi) e a sostenere la costituzione di nuovi Patti nel quadro del mainstream dei Fondi strutturali. Gli Stati membri dovranno quindi includere nei rispettivi piani una sintesi della questione e presentare ulteriori delucidazioni nel corso del complemento della programmazione. Il finanziamento dei Patti nell ambito del summenzionato sistema di sovvenzione globale andrà considerato come una possibile modalità di attuazione. Alla luce delle precedenti considerazioni, spetterà quindi agli Stati membri decidere se vogliono confermare i Patti esistenti e in che misura definirne dei nuovi. Per entrambe le categorie di Patti dovranno essere applicati criteri trasparenti di valutazione e selezione. Come in passato (cfr. capitolo III), ciascun Patto dovrà riguardare una zona identificabile e circoscritta; dovrà fondarsi sulla descrizione e l analisi della situazione socioeconomica, in particolare per quanto riguarda l occupazione, e indicare una precisa strategia per realizzare obiettivi occupazionali quantificati. I piani presentati alla Commissione non dovranno indicare nei dettagli le modalità secondo le quali gli Stati membri intendono inserire i Patti nei rispettivi programmi. Questo in considerazione dell approccio dal basso all alto ( bottom-up ) dei Patti stessi, in cui il punto di partenza é il livello locale o regionale. Tuttavia, i piani devono fornire innanzitutto informazioni in merito e illustrare le intenzioni degli Stati membri riguardo al sostegno locale alla strategia occupazionale nazionale (compresa la possibilità di interventi sotto forma di sovvenzioni globali) e quindi riferirsi esplicitamente ai piani d'azione nazionali. Obiettivi 1 e 2 Il sostegno dei Fondi strutturali ai Patti territoriali per l occupazione che insistono nelle zone dell Obiettivo 1, potrà essere il frutto della combinazione di interventi del FESR, del FSE e del FEAOG, sezione Orientamento. Questi interventi, nell ambito del quadro comunitario di sostegno, potranno prendere la forma di un programma nazionale che riunisca tutti i Patti attuati in uno Stato

12 12 Orientamenti membro, suddiviso in sottoprogrammi relativi ognuno ad un patto. Questo tipo di organizzazione presenta tuttavia, alla luce dell esperienza acquisita, una flessibilità limitata. Risulta quindi preferibile iscrivere il sostegno ai Patti nei programmi operativi regionali, dove potrebbero beneficiare di un sottoprogramma specifico o di un insieme di misure, ovvero di una misura/azione che riprenda quelle previste nei rispettivi piani d azione. Ai fini dell attuazione di sottoprogrammi specifici, si richiama l attenzione sull interesse che presentano le sovvenzioni globali di cui all'articolo 9, lettera i) e all'articolo 27 del regolamento generale sui Fondi strutturali. La sovvenzione globale consente infatti di affidare ad intermediari, non necessariamente appartenenti all amministrazione pubblica, una dotazione globale destinata all attuazione di un insieme strutturato di azioni. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere incoraggiati a considerare la summenzionata modalità di attuazione delle misure nel quadro dei rispettivi Patti. Qualora intendano farvi ricorso, devono indicarne l intenzione nei rispettivi piani. Nel complemento di programmazione dovrebbero essere dati maggiori dettagli sull incidenza delle misure relative ai Patti e alle modalità secondo le quali le autorità decideranno ulteriormente sulla selezione dei Patti in sede di Comitato di sorveglianza. Per quanto riguarda i Patti nelle zone ammissibili all Obiettivo 2, sono applicabili gli stessi orientamenti nel quadro dei DOCUP. Occorre tuttavia precisare che l intervento specifico del FSE, oltre alla sua partecipazione a titolo dell Obiettivo 3, sarà possibile soltanto qualora il DOCUP preveda a tal fine almeno il 5% dell importo complessivo dei suoi interventi, come stabilisce il regolamento del FSE. Inoltre, l eventuale partecipazione del FEAOG spetta alla sezione Garanzia e dovrà essere coordinata con il piano di sviluppo rurale di cui all articolo 33 del relativo regolamento. Tale piano dovrà prevedere misure a favore dell occupazione. Obiettivi 3 Il nuovo regolamento relativo al FSE coincide perfettamente con gli orientamenti in materia di occupazione, rendendo il Fondo sociale europeo riformato uno strumento politico e finanziario fondamentale per la Strategia europea per l occupazione (SEO). I settori politici generali in cui il FSE può intervenire dal 1999, corrispondono quasi perfettamente ai pilastri della SEO (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità): (i) sviluppo di politiche attive del mercato del lavoro per combattere la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro; (ii) promozione delle pari opportunità e dell integrazione sociale per tutti nell accesso al mercato del lavoro; (iii) miglioramento dell istruzione, della formazione professionale e della consulenza nonché sviluppo di sistemi di istruzione e formazione nell ambito di una politica di apprendimento nel corso dell intero arco della vita, al fine di migliorare e sostenere l occupazione, la mobilità professionale e l integrazione nel mercato del lavoro; (iv) promozione di una forza lavoro competente, qualificata e flessibile, dell innovazione e della flessibilità nell organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di nuovi posti di lavoro, nonché del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca scientifica e tecnologica; (v) aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l accesso a nuove opportunità di lavoro e all attività imprenditoriale, nonché riduzione dell esclusione nel mercato del lavoro. Si tratta di priorità formulate necessariamente in termini relativamente ampi, non soltanto perché le politiche, le prassi e le esigenze nel campo dell occupazione e delle

13 Guida ai Patti territoriali per l occupazione risorse umane variano considerevolmente da uno Stato membro all altro, ma anche per la validità settennale del nuovo regolamento. Ci si prefigge di garantire la partecipazione del FSE in tutti e cinque i settori, consentendo allo stesso tempo a ciascuno Stato membro di decidere le proprie priorità in materia di investimenti a titolo del FSE. 3. Importanza dell assistenza tecnica L azione pilota Patti territoriali per l occupazione, avviata nel 1997, dimostra chiaramente il ruolo importante svolto dall assistenza tecnica nell organizzazione del partenariato e nell elaborazione dei piani d azione. Infatti, per stimolare un processo di sviluppo locale di tipo bottom-up occorre, da un lato, riorganizzare il tessuto sociale, far cambiare progressivamente le mentalità, promuovere delle reti di scambio di idee e di informazioni e fare opera di sensibilizzazione per una nuova cultura dello sviluppo locale. Occorre inoltre promuovere la collaborazione e l impegno in prima persona, nonché valorizzare sistematicamente il potenziale endogeno, creare un partenariato ampio e concreto che utilizzi la concertazione come metodo di lavoro tra i vari operatori (Stato, regione, enti locali, settore privato, parti sociali). I Patti territoriali per l occupazione quindi, avendo un impostazione di tipo bottom-up, richiedono una collocazione forte e indipendente nell ambito di un quadro specifico di partenariato locale. Essi avranno bisogno di un sostegno complementare rispetto a quello fornito dall'amministrazione pubblica. Cio permetterebbe di finanziare il personale, gli uffici, le attrezzature, gli studi, la consulenza esterna necessari per l'elaborazione e il funzionamento dei Patti. Gli importi destinati all assistenza tecnica nei DOCUP o PO dovranno pertanto comprendere l importo complementare destinato all assistenza tecnica specificamente richiesta dagli interventi nell ambito delle iniziative locali e dei Patti. I Patti territoriali nelle zone rurali, Obiettivo 5b, hanno potuto beneficiare, nel precedente periodo di programmazione, dell assistenza tecnica del FEAOG, sezione Orientamento. Conformemente alla nuova disciplina, i Patti avviati nelle zone rurali dell Obiettivo 1 e i Patti preesistenti che proseguono l attività possono ricorrere per la relativa assistenza tecnica a uno dei tre Fondi strutturali, tra cui il FEAOG, sezione Orientamento. Il FSE interviene, invece, nelle zone non comprese negli obiettivi. Per le zone dell Obiettivo 2, infine, l assistenza tecnica potrà essere fornita, secondo i casi, dal FESR o dal FSE, escludendo qualsiasi cumulo. Il FEAOG, sezione Garanzia non prevede infatti misure relative all assistenza tecnica. B. Contenuto della programmazione Per quanto riguarda il contenuto dei piani d azione e le principali misure che possono essere finanziate dai Fondi strutturali valgono i seguenti orientamenti: I Patti territoriali devono provvedere, nel rispetto dei criteri di ammissibilità dei vari Fondi, a mettere i rispettivi piani d azione a servizio dei quattro pilastri della strategia europea per l occupazione. Dato l ampio ambito tematico dei Patti, infatti, non appare realizzabile né auspicabile un riferimento specifico ad uno soltanto dei cinque settori politici. È più probabile che i Patti prevedano interventi relativi a due o più settori politici e quindi interessino l intera gamma di azioni locali a favore dell occupazione. Nelle zone degli Obiettivi 1 e 2, i Fondi verranno utilizzati in modo da sfruttarne le sinergie e la complementarità, garantendo allo stesso tempo la coerenza con i quattro pilastri della strategia europea per l occupazione (occupabilità, adattabilità, imprenditorialità, pari opportunità). In particolare, il FSE sfrutterà le possibilità offerte dal nuovo regolamento privilegiando un impostazione fondata sul potenziamento delle risorse umane e sullo sviluppo del mercato del lavoro a livello locale. Il FESR e il FEAOG, dal canto loro, opereranno principalmente a favore del miglioramento del contesto economico. Tale strategia congiunta è destinata a favorire la costituzione e lo sviluppo di imprese a livello locale nonché il sostegno di tutte le iniziative atte a creare nuovi posti di lavoro. Nelle zone in cui interviene soltanto il FSE, esso potrà partecipare, nel rispetto dei criteri di ammissibilità, all insieme degli interventi ritenuti necessari per sfruttare pienamente il potenziale locale, compresa la creazione di piccole imprese, in particolare nel settore dell'economia sociale per rispondere ad esigenze non soddisfatte della popolazione mediante la fornitura di servizi zonali.

14 14 Orientamenti Infine, nelle zone rurali non comprese nell Obiettivo 1 gli interventi del FEAOG, sezione Garanzia si concentreranno sul sostegno alla plurifunzionalità nell ambito dello sviluppo rurale. Nella comunicazione del 1 luglio figurano le principali linee direttrici della Commissione sulle diverse tematiche in questione, che possono essere sintetizzate nel modo seguente. 1. Azioni positive a favore delle donne Oltre all'integrazione orizzontale della parità tra i sessi nell'insieme delle azioni promosse dai Fondi strutturali, occorrono azioni complementari specifiche a favore delle donne, che tengano conto: di un'analisi, effettuata nel contesto della suddetta integrazione orizzontale, delle differenze tra uomini e donne nei settori e nelle regioni interessate, nonché dei particolari ostacoli alla parità dei vantaggi derivanti dalle misure politiche; degli obiettivi fissati sulla base di tale analisi per correggere questi squilibri. Occorre poi definire una serie di indicatori per controllare e valutare i progressi conseguiti in materia di parità, elaborando al tempo stesso programmi e misure atti ad eliminare completamente gli ostacoli specifici alla parità di accesso e partecipazione, onde neutralizzare gli effetti discriminatori e garantire il rispetto della parità tra sessi ed una partecipazione equilibrata di donne e uomini alle strutture decisionali. Tali obiettivi possono essere conseguiti mediante azioni volte a migliorare le opportunità di carriera e di accesso a posizioni di più alto livello per le donne, correggere lo squilibrio tra donne e uomini in certi settori economici e in determinate professioni, favorire la crescita dell'occupazione femminile e aumentare il livello di attività imprenditoriale tra le donne. In questo settore, non basterà limitarsi alle azioni di formazione, ma sarà importante sfruttare pienamente le potenzialità offerte da tutte le misure finanziabili, in modo da promuovere una strategia globale positiva. Gli Stati membri dovranno pertanto provvedere all'elaborazione di politiche occupazionali attive a favore delle donne, in proporzione al relativo tasso di disoccupazione; dovranno inoltre prestare particolare attenzione agli ostacoli che impediscono alle donne di avviare un'impresa o un'attività in proprio e fare in modo che le donne possano beneficiare dei vantaggi derivanti dai modelli flessibili di organizzazione del lavoro. Occorrerà infine rispettare gli obiettivi principali della strategia europea per l'occupazione e integrare le azioni generali intese a promuovere l'idoneità professionale della forza lavoro. 2. Sviluppare l'adattabilità della forza lavoro Sotto questo profilo, gli Stati membri devono dimostrare come, attraverso la cooperazione con le parti sociali, possono unire le loro energie per ammodernare l'organizzazione del lavoro e le forme di lavoro, migliorando altresì l'adattabilità della forza lavoro ai cambiamenti economici. Per potenziare la quantità e la qualità del lavoro, sarà inoltre necessario favorire l'imprenditorialità e ampliare le opportunità di formazione. Le azioni del FSE devono concentrarsi sul rafforzamento della capacità di adattamento ai cambiamenti prodotti dalle nuove tecnologie e dalle nuove condizioni di mercato, con particolare attenzione ai dipendenti che rischiano di perdere il lavoro. In tale contesto, l'anticipazione delle qualifiche necessarie, unitamente alla disponibilità di occasioni di formazione e servizi di consulenza per i dipendenti delle PMI, rappresenta un fattore determinante. Tali azioni, come anche lo sviluppo di nuovi metodi di ripartizione dei tempi di lavoro tra le categorie lavorative e la conciliazione del lavoro con la vita familiare, comportano una più intensa concertazione e la massima partecipazione e cooperazione delle parti sociali. Sarà necessario stabilire un collegamento tra azioni e misure di integrazione, formazione professionale (iniziale o permanente) e riqualificazione, da un lato, e interventi a favore della riconversione e dello sviluppo economico, dall'altro. Ciò dovrà avvenire sia a livello di sostegno alle imprese (ad esempio, in materia di innovazione), sia per quanto riguarda le condizioni di base, come la ricerca e lo sviluppo tecnologico (ad esempio, sviluppo di una strategia regionale per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico). Tale approccio proattivo risulta particolarmente importante nelle regioni nelle quali è in corso una riconversione strutturale. 5. COM (99) 344 def.

15 Guida ai Patti territoriali per l occupazione Migliorare le possibilità di inserimento professionale In questo campo rientrano strategie volte ad ampliare le possibilità di acquisizione di competenze, favorire la diversificazione e l'aumento delle opportunità di formazione e migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione. Per formare una forza lavoro qualificata e adattabile, occorre migliorare le opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, soprattutto nei settori dell'informazione e delle tecnologie di comunicazione. In tal senso, l'attenzione va rivolta alla messa a punto di un sistema di certificazione professionale riconosciuto a livello nazionale, in grado di assicurare flessibilità nel proseguimento degli studi. La qualità dell'istruzione e della formazione ricevute influenza in modo determinante la capacità dei giovani di accedere al mercato del lavoro. I sistemi di istruzione e formazione necessitano di migliori strutture, in grado di trasmettere agli interessati le capacità di adattamento e integrazione nel mercato del lavoro e, in particolare, fornire a ciascun individuo le conoscenze minime di base (saper leggere, scrivere e calcolare). Particolare attenzione meritano i giovani con difficoltà di apprendimento. Il miglioramento delle qualifiche attraverso l'insegnamento e la formazione di base può essere promosso dove risulti evidente il rapporto con un migliore funzionamento del mercato del lavoro e/o con le possibilità di assunzione dell'individuo. Nelle regioni in ritardo di sviluppo, il miglioramento della capacità e dell'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, nel complesso, rappresenta un importante aspetto del processo di rafforzamento della competitività. I consistenti investimenti effettuati in questo settore nel corso del tempo hanno apparentemente prodotto eccellenti risultati. 4. Sviluppare l'imprenditorialità a. Competitività delle imprese e creazione di occupazione La creazione e lo sviluppo di imprese competitive indispensabili è per garantire nuovi posti di lavoro sostenibili, favorendo in tal modo la crescita dell'economia regionale. Tutti i Fondi strutturali operano in tal senso, nelle regioni ammissibili agli Obiettivi 1 e 2, mentre il Fondo sociale europeo fornisce il proprio contributo nell'insieme del territorio dell'unione. Sebbene tutte le fonti di occupazione siano importanti, i programmi comunitari devono tenere conto del ruolo crescente del settore dei servizi, cui va imputata in larga misura la crescita occupazionale netta registrata nell'unione durante gli ultimi anni. Promuovere l'imprenditorialità Per promuovere l'imprenditorialità e creare nuova occupazione è necessario intervenire sia sul versante della domanda (con sovvenzioni o altre forme di assistenza per aiutare i singoli a intraprendere una professione autonoma o avviare un'impresa in proprio) che su quello dell'offerta (con informazioni mirate, azioni di formazione e patrocinio, ecc.). È altresì importante predisporre azioni di formazione e servizi di assistenza mirata per imprenditori. Potrebbero inoltre essere adottate misure a sostegno dell'attività imprenditoriale vera e propria e del lavoro autonomo, mentre gli Stati membri dovrebbero promuovere azioni che mettano a frutto le opportunità offerte dalla creazione di lavoro a livello locale, nei settori dell'economia sociale o delle tecnologie ambientali, nelle zone rurali e in nuove attività connesse ai bisogni non ancora soddisfatti dal mercato. Molte delle azioni a sostegno delle imprese comprenderanno la concessione di aiuti finanziari o di altri vantaggi alle imprese impegnate in attività commerciali. In tali casi, le autorità responsabili dei programmi avranno il compito di assicurare che l'assistenza venga fornita in conformità alle norme comunitarie in materia di concorrenza. L'assistenza fornita dai Fondi strutturali per stimolare il settore produttivo deve concentrarsi in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI), senza tuttavia ignorare le esigenze delle grandi imprese, in considerazione soprattutto degli stretti rapporti spesso esistenti tra

16 16 Orientamenti queste ultime e le PMI. L'assistenza fornita alle imprese dai Fondi strutturali si basa sulle seguenti priorità. Ridurre l'entità delle sovvenzioni in conto capitale È importante promuovere nuove forme di finanziamento, quali anticipi rimborsabili, capitale di rischio, capitale di prestito e fondi di rotazione, piani di mutua garanzia, ecc Migliorare le prestazioni di consulenza Occorre inoltre concentrare maggiormente l'attenzione su aspetti più qualitativi e organizzativi, in particolare i sistemi di prestazione dell'assistenza e l'intero ambiente produttivo. Partecipazione del settore privato alla formulazione delle strategie Come dimostrato dalle valutazioni relative al sostegno fornito in passato, è possibile migliorare la qualità dei programmi di sviluppo del settore delle PMI, se tali programmi vengono elaborati e attuati nel quadro di un ampio partenariato, comprendente rappresentanti di aziende private e organizzazioni di servizi alle imprese. Partecipazione di operatori emergenti quali gli imprenditori sociali b. Servizi di sostegno aziendale: favorire la creazione e lo sviluppo di imprese L'importanza del ruolo svolto dai servizi di sostegno aziendale nel favorire la creazione, lo sviluppo e il trasferimento delle imprese, in particolare le PMI, è ampiamente riconosciuta. I servizi di sostegno aziendale consentono di rafforzare la competitività e la capacità delle imprese di identificare nuovi mercati. Inoltre, questi servizi contribuiscono a definire le condizioni necessarie per aprire il mercato interno, per esempio i sistemi delle commesse pubbliche, dove le PMI potrebbero giocare un ruolo importante. I Fondi strutturali dovranno contribuire allo sviluppo di tali servizi, attraverso l'adozione delle seguenti misure: assistenza per il trasferimento di tecnologia, promozione della commercializzazione e dell'internazionalizzazione (esclusi gli aiuti diretti legati alle esportazioni), innovazione dell'organizzazione e della gestione, assistenza per la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari come il capitale di avviamento, gli enti di mutua garanzia, ecc. Di conseguenza, dovranno essere soddisfatte le seguenti priorità: Identificazione delle esigenze aziendali Sfruttamento delle sinergie Le sinergie possono essere decisamente migliorate in alcuni settori che operano spesso in modo non coordinato: centri di servizi, centri per il trasferimento delle tecnologie, parchi scientifici, università, centri di ricerca ecc. Rafforzamento della cooperazione internazionale Occorre promuovere la cooperazione tra imprese, per sviluppare la dimensione europea e internazionale delle rispettive attività e rafforzarne la posizione nel mercato unico europeo. c. Zone con potenzialità occupazionali specifiche Le misure illustrate mirano a rafforzare la competitività delle imprese, in particolare le PMI, e conseguentemente le relative potenzialità in termini di creazione di occupazione. L'esperienza acquisita durante l'attuale periodo di programmazione mostra che in alcuni settori tali potenzialità sono particolarmente significative, benché finora non siano state sufficientemente sfruttate. Nella misura in cui tali settori rappresentano anche il campo d'azione privilegiato delle imprese sociali, dovrà essere riservata un'attenzione particolare al sostegno alle attività di inserimento tramite l'attività economica svolta da tali organismi. Miglioramento dell'ambiente: un contributo alla competitività - Approccio preventivo - Tecnologie eco-compatibili - Gestione ambientale - Siti industriali Le azioni di riconversione delle zone industriali abbandonate (aree urbane) saranno considerate prioritarie rispetto agli interventi di sviluppo delle aree rurali. - Formazione Si tratta di un aspetto fondamentale per il miglioramento delle competenze delle imprese in materia di problematiche ambientali, nonché per la promozione (o riconversione) dell'occupazione.

17 Guida ai Patti territoriali per l occupazione Turismo e cultura: vantaggi per lo sviluppo locale - Turismo sostenibile di qualità Il turismo è uno dei settori economici in maggiore espansione, a livello europeo e mondiale, sia sul piano produttivo che su quello occupazionale. Per molte città, regioni e comunità rurali dell'unione rappresenta quindi un'importantissima risorsa economica. Uno sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico può essere garantito in particolare attraverso: l'ammodernamento delle infrastrutture turistiche e il miglioramento della relativa efficienza; il miglioramento delle qualifiche e dei profili professionali, per meglio soddisfare le aspettative dei turisti e le esigenze del settore, nonché favorire l'integrazione sociale; l'incentivazione del partenariato tra singole imprese, della cooperazione tra settore pubblico e privato e del collegamento in rete, allo scopo di rafforzare l'integrazione dei vari servizi che fanno parte della catena turistica. - Cultura come polo economico di sviluppo La cultura è strettamente connessa con il turismo, in quanto il patrimonio culturale di una regione contribuisce non solo allo sviluppo di un'identità locale o regionale ma anche all'afflusso dei turisti. La cultura quindi è in grado di offrire nuove opportunità di lavoro, aspetto di particolare rilevanza per le regioni svantaggiate della Comunità, dotate di enormi potenzialità nel settore culturale. Occorre pertanto integrare la dimensione culturale nelle strategie di sviluppo del turismo. La cultura, inoltre, svolge un ruolo sempre più consistente nell'economia commerciale, offrendo notevoli potenzialità di crescita e occupazione. I Patti territoriali per l'occupazione dovrebbero pertanto sfruttare maggiormente le potenzialità occupazionali dei prodotti culturali innovativi e creativi, ad esempio nel settore dei servizi culturali in linea, dei media e della società dell'informazione o della progettazione, includendo nei rispettivi piani d'azione misure specifiche a favore di questi settori. Nuove attività in grado di creare occupazione nell'ambito della fornitura di servizi che rispondano ad esigenze sociali non ancora soddisfatte Alla luce dell'esperienza dei regimi di sostegno nazionali e dei progetti pilota comunitari, nonché dei piani d'azione di alcuni Patti territoriali per l'occupazione, l'assistenza al settore in questione deve rispettare le seguenti priorità: - Sostegno attivo alla creazione e allo sviluppo di prestatori di servizi Si tratta, in primo luogo, di identificare nuovi settori di attività promettenti e, in secondo luogo, prestare un'adeguata assistenza (ad esempio informazione e consulenza, assistenza tecnica e finanziaria) ai prestatori di servizi potenziali ed esistenti. - Organizzazione e durata Una volta insediatisi, i prestatori di servizi, soprattutto se costituiti da persone con scarsa esperienza professionale, avranno generalmente bisogno di continua assistenza per un certo periodo di tempo, specie in materia di formazione e aiuto alla gestione. Tuttavia, l'obiettivo dovrà essere, per quanto possibile, l'autosufficienza sostenibile del servizio. Pertanto, il sostegno pubblico dovrà decrescere gradualmente, tenendo conto delle particolari esigenze del servizio interessato. 5. Sostenere le varie funzioni del mondo rurale La politica di sviluppo rurale definita nell'agenda 2000 e nella nuova disciplina (regolamento 1257/99, GU L 160 del ) propone come priorità del nuovo periodo ( ) la salvaguardia e la creazione di posti di lavoro in ambiente rurale. L'agricoltura dovrà infatti adeguarsi alle nuove realtà del mercato. I mutamenti riguarderanno le economie delle regioni rurali ove occorrerà potenziare la creazione di posti di lavoro per evitare lo spopolamento. In tale contesto assumono particolare rilievo le seguenti misure: ammodernamento delle imprese e miglioramento della loro situazione economica, nonché, di conseguenza, mantenimento dell'attività agricola e attenuazione della tendenza alla diminuzione del numero di addetti; aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori offrendo loro nuove possibilità in settori dotati di sbocchi;

18 18 Orientamenti offerta di formazione appropriata e adeguata in ambiente rurale, orientando gli addetti verso nuove produzioni, nuovi mezzi di commercializzazione e di gestione nonché verso altre attività; sviluppo di attività e servizi in ambiente rurale per evitare i trasferimenti verso zone urbane e sostegno a misure a favore dell'occupazione dei giovani e delle donne; diversificazione delle attività al fine di promuovere posti di lavoro complementari e sostitutivi e creare posti di lavoro che sfruttino meglio il potenziale esistente. Gli orientamenti esposti consentono agli agricoltori di diversificare le attività nell'ambito delle nuove produzioni, della commercializzazione e trasformazione, dell'ambiente e delle attività forestali. La manodopera rurale svilupperà inoltre attività connesse al turismo, all'artigianato, alle piccole e medie imprese e ai servizi, settori in cui taluni interventi comunitari hanno già dimostrato che esistono possibilità di creare nuova occupazione. Le summenzionate attività possono essere combinate in modo da garantire la plurifunzionalità dell ambiente rurale. I Patti che si costituiranno nelle zone rurali non comprese nell'obiettivo 1 potranno ricorrere a contributi del FEAOG, sezione Garanzia per la creazione o la salvaguardia di posti di lavoro, nonché per la diversificazione delle attività, in particolare quelle specificate all'articolo 33 del regolamento concernente lo sviluppo rurale. Ciò sarà possibile, evidentemente, soltanto d'intesa con il comitato di sorveglianza, incaricato della gestione dei contributi dei Fondi, e nell'ambito delle misure previste dal programma in questione. Nella misura in cui il nuovo regolamento lo consente, i Patti potranno inoltre chiedere al FEAOG, sezione Garanzia, di finanziare degli studi sull'occupazione in ambiente rurale per la zona interessata dal programma, nonché la valutazione delle misure relative ad azioni di creazione o salvaguardia di posti di lavoro.

19 Guida ai Patti territoriali per l occupazione III. Sintesi dei princìpi fondamentali della strategia A) Elementi di definizione 1) Il contesto: perché i Patti territoriali per l'occupazione? Nonostante l'impegno delle autorità politiche e amministrative e degli operatori economici e sociali, e sebbene si siano stanziate ingenti risorse finanziarie a favore delle politiche intese a incentivare il lavoro, nell'unione europea rimane grave il problema della disoccupazione. Nella sua comunicazione dal titolo Azione per l'occupazione in Europa: un patto di fiducia la Commissione ha formulato proposte concrete per incrementare le azioni al riguardo, promuovendo tra l'altro i Patti territoriali per l'occupazione, un provvedimento approvato dal Consiglio europeo di Firenze come uno degli strumenti atti a contribuire alle iniziative in favore dell'occupazione. Questa impostazione figura ora esplicitamente nella nuova disciplina dei Fondi strutturali (cfr. capitolo II). 2) L'obiettivo dei Patti territoriali per l'occupazione: varare azioni esemplari L'obiettivo fondamentale dei Patti territoriali per l'occupazione consiste nel dar vita a un ampio partenariato regionale o locale, su base territoriale, che consenta di: far emergere le difficoltà, le preoccupazioni e le prospettive per ciascuno degli operatori territoriali responsabili nel settore del lavoro; mobilitare tutte le risorse disponibili a favore di una strategia integrata, che sia accettata da tutti gli operatori interessati, s'imperni sulle loro esigenze reali e assuma forma ufficiale d'impegno, con la denominazione di Patto territoriale per l'occupazione; favorire una migliore integrazione e coordinazione delle azioni intese a incentivare il lavoro; attuare azioni e provvedimenti esemplari a favore dell'occupazione. 3) Quali sono i criteri della Commissione? Ai fini della valutazione dei Patti presentati dagli Stati membri, la Commissione europea ha definito tre criteri principali: Approccio di tipo bottom-up L'iniziativa deve essere presa a livello locale e non essere imposta da un'autorità garante. Partenariato ampio ed efficace Nella situazione ideale tutti i partner interessati dalla creazione di posti di lavoro nel territorio in questione contribuiscono all'elaborazione e all'attuazione del Patto. Il partenariato coinvolge quindi rappresentanti delle imprese, dei sindacati e degli altri operatori socioeconomici locali, la cui partecipazione non può con esclusivamente formale, bensì richiede l'intervento concreto nel programma di lavoro o nel suo finanziamento. Strategia integrata e innovativa Le misure conseguenti devono essere coordinate e iscritte in un piano d'azione, nonché avere carattere innovativo rispetto al contesto locale. I Patti, infatti, sono intesi a sperimentare nuove impostazioni per risolvere il problema endemico della disoccupazione. 4) Dove è possibile promuovere un Patto territoriale per l'occupazione? Si può promuovere un Patto territoriale per l'occupazione a livello regionale o locale, in ambito urbano o in bacini occupazionali che presentino caratteristiche socioeconomiche analoghe: deve trattarsi di un territorio con gravi problemi di disoccupazione, quindi rispondente ai criteri d'intervento delle politiche strutturali dell'unione. 5) Chi deve partecipare al processo di riflessione per dare forma ufficiale a un Patto territoriale per l'occupazione? Un patto presuppone l'associazione di più partner quali: le autorità e amministrazioni nazionali, regionali e locali; il settore privato: grandi imprese, rappresentanti delle PMI, organizzazioni socioeconomiche, istituzioni finanziarie ecc; i presidenti dei comitati di sorveglianza sugli interventi strutturali dell'unione europea; le associazioni per lo sviluppo o la riconversione del territorio in questione; le parti sociali;

20 20 Sintesi dei princìpi fondamentali della strategia i rappresentanti del mondo delle associazioni e delle cooperative, le associazioni di cittadini; le organizzazioni professionali, le camere di commercio; gli istituti di formazione, di promozione tecnologica e di ricerca. L'iniziativa di promuovere e di organizzare il Patto deve provenire dalla pubblica autorità le cui competenze siano le più atte a influire sul livello occupazionale nel territorio in questione. La suddetta autorità deve invitare tutti gli operatori pubblici o privati, compresi gli uffici di collocamento, aventi funzioni rilevanti di responsabilità nel settore del lavoro a partecipare al processo di riflessione e di elaborazione di un programma di azioni a favore dell'occupazione che sia coerente con la strategia territoriale. 6) Come promuovere un Patto territoriale per l'occupazione? Il Patto deve essere il risultato di un processo di riflessione condotto dal massimo numero possibile di operatori regionali o locali competenti, allo scopo di elaborare in comune un programma di azioni a favore dell'occupazione, ma anche di assicurarne l'attuazione mediante un insieme di provvedimenti concreti rispondenti alle esigenze occupazionali in ambito locale e regionale. Una parte considerevole delle misure potrà essere finanziata a titolo degli interventi strutturali comunitari, come già avvenuto per le 89 azioni pilota avviate dalla Commissione nel B) Preparazione e attuazione del Patto territoriale per l'occupazione 1) Lavori preparatori La fase di preparazione del Patto consiste in una serie d'incontri successivi tra i partner, che consentano di: discutere la problematica dell'occupazione e in particolare le cause specifiche della disoccupazione, i punti di forza e di debolezza delle regioni e zone interessate, i mezzi da prevedere per migliorare la situazione e favorire la creazione di posti di lavoro; migliorare i metodi di misurazione e di analisi della situazione del lavoro, nonché la valutazione delle politiche condotte in tal campo; inoltre, contribuire a migliorare le cognizioni e le abilità tecniche dei vari partner; inventariare e analizzare le iniziative innovatrici o gli esperimenti pilota che possano avere un'incidenza di rilievo per la creazione di posti di lavoro; procedere allo scambio di esperienze tra i vari partecipanti al Patto; elaborare nuovi metodi di cooperazione o di concertazione tra i vari partner; stabilire i margini di manovra e i mezzi di cui dispone ciascun partner; perseguire l'accordo sulle proposte da presentare ai comitati di sorveglianza sugli interventi strutturali della Comunità al fine d'incrementare il numero di posti di lavoro. 2) Contenuti del Patto territoriale per l'occupazione Il processo avviato porta all'elaborazione di un Patto territoriale per l'occupazione in forma di documento comprendente le analisi effettuate dai partner, gli impegni precisi assunti da ciascun partecipante e le proposte concrete approvate alla luce degli orientamenti di cui al punto II B. I contenuti del Patto si possono finanziare in parte con la partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo d'investimento, in particolare per la creazione di nuove imprese. Il Patto può andare oltre gli interventi strutturali ed estendersi a un insieme più ampio di attività o iniziative finanziate o sostenute dai vari partner pubblici o privati. 3) Natura dei Patti territoriali per l'occupazione Il Patto è il risultato di un dibattito che sfocia in un accordo tra i partner locali, pubblicato in un documento strategico e accompagnato dagli impegni operativi o finanziari assunti da ciascun partner. Il documento presenta gli obiettivi principali e i risultati quantificati attesi, nonché la definizione dei gruppi destinatari e delle zone specifiche di creazione di posti di lavoro. Per quanto possibile devono essere previste misure concrete. In una prospettiva più ampia, l'iniziativa deve consentire di individuare eventuali ostacoli a livello delle legislazioni in materia di lavoro e di occupazione.

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