SLIDES Edizione I pubblicato il 24 maggio 2013 Gianluca Spolverato

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1 SLIDES Edizione I pubblicato il 24 maggio 2013 Gianluca Spolverato LAVORO E PREVIDENZA tutte le novità e i primi interventi del nuovo Governo

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3 DI COSA PARLIAMO 1. APPRENDISTATO: i chiarimenti del Ministero sugli obblighi formativi e le sanzioni. 2. APPRENDISTATO: cosa fare quando il contratto non prevede alcuna disciplina. 3. LAVORO A CHIAMATA: gli ultimi chiarimenti e le istruzioni sulla comunicazione. 4. STAGE E TIROCINI: le linee guida per lo svolgimento dei tirocini e le problematiche della gestione del rapporto coi tirocinanti. 5. SOMMINISTRAZIONE: le sanzioni in caso di illegittimità sono le stesse che valgono per il contratto a termine. 6. SOMMINISTRAZIONE: il decreto che identifica i lavoratori svantaggiati. 7. LAVORO ACCESSORIO: i chiarimenti del Ministero e dell Inps sull utilizzo dei voucher e le modalità di utilizzo dei voucher in sostituzione del congedo parentale. 8. PARTITE IVA e COCOPRO: le istruzioni operative al personale ispettivo. 9. COOPERATIVE: i chiarimenti del Ministero sul trattamento retributivo delle assenze dei soci e la posizione Inps e della giurisprudenza del Veneto. 10. COOPERATIVE: il trattamento dovuto nel caso in cui vi si siamo più contratti collettivi applicali. 11. PICCOLA MOBILITA : il bonus per chi assume al posto degli sgravi per la mobilità. 12. DETASSAZIONE: i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate e i contratti territoriali. 13. LICENZIAMENTI: i chiarimenti della giurisprudenza sulla procedura da seguire in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sulle tutele post Riforma. 14. VADEMECUM DEL MINISTERO: i chiarimenti del vademecum sulla Riforma del lavoro (contratto a termine, appalti e solidarietà, co.co.pro., licenziamenti). 15. ATTIVITA ISPETTIVA: le linee guida e gli indirizzi dell attività ispettiva per il LE NOVITA ANNUNCIATE DAL NUOVO GOVERNO: cosa cambierà per il lavoro. pagina 3

4 APPRENDISTATO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (1) Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, ha fornito le indicazioni operative, al proprio personale ispettivo, circa il corretto svolgimento dell'attività ispettiva nell'ambito del rapporto di apprendistato. OBBLIGHI FORMATIVI E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI. L art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011 stabilisce che in caso in inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, quest ultimo è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE In assenza dell attivazione dei percorsi formativi, il datore di lavoro non potrà essere ritenuto esclusivamente responsabile dell obbligo formativo in questione, con la conseguente inapplicabilità della disposizione sanzionatoria. Qualora, viceversa, i percorsi formativi siano stati attivati e il datore di lavoro non abbia coinvolto l apprendista, il personale ispettivo sarà tenuto ad applicare la procedura sanzionatoria. L eventuale attivazione dei percorsi formativi regionali solo dopo l avvio del rapporto di apprendistato non comporterà automaticamente un obbligo di recupero, in capo al datore di lavoro, di tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente, ferma restando la possibilità, da parte delle Regioni, di disciplinare specificatamente gli obblighi formativi concernenti i rapporti di apprendistato già avviati pagina 4

5 APPRENDISTATO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (2) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA Per quanto concerne la formazione trasversale, si precisa che: laddove la Regione decida di rendere facoltativa tale formazione, in assenza della configurabilità di un vero e proprio obbligo, in caso di mancata formazione non è possibile l adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio e quindi della disposizione; laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente ampliamento delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo. Quanto alla formazione di tipo professionalizzante la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell ipotesi in cui lo stesso non effettui la formazione interna in termini di quantità, contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale È possibile adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio, previa disposizione, ove possibile, solo laddove, una volta disciplinati e attivati i percorsi formativi, il datore di lavoro non ponga in essere tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo volti a consentire il corretto svolgimento del percorso formativo pagina 5

6 APPRENDISTATO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (3) OBBLIGHI FORMATIVI E SANZIONI Le violazioni legate alla mancata formazione formale dell apprendista sono di esclusiva competenza del personale ispettivo di questo Ministero del lavoro, che dovrà pertanto considerare la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale individuata come tale dalla contrattazione collettiva e declinata nel piano formativo individuale, provvedendo sia a verificare la documentazione che certifica la formazione svolta, sia ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l effettività di tale formazione. Sanzioni amministrative In caso di applicazione della sanzione di cui all art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011, il personale ispettivo, oltre ad effettuare le relative comunicazioni all Istituto, adotterà le consuete sanzioni amministrative legate al disconoscimento del rapporto di apprendistato e alla sua riconduzione a quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Va infatti precisato che, sebbene l apprendistato rappresenti già un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il suo disconoscimento determina importanti conseguenze sotto il profilo del computo del lavoratore nell ambito dell organico aziendale. Pertanto, la violazione degli adempimenti amministrativi non può non rilevare sotto il profilo sanzionatorio. pagina 6

7 APPRENDISTATO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (4) PRESENZA DEL TUTOR O REFERENTE AZIENDALE Non si può sostenere che violazioni della disciplina in materia di presenza di un tutor o referente aziendale determinino automaticamente l applicazione del regime sanzionatorio di cui all art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011 per mancata formazione dell apprendista. In tali ipotesi occorre infatti evidenziare: in primo luogo, se la formazione è stata comunque effettuata secondo quantità, contenuti e modalità previste dal contratto collettivo; in secondo luogo, quale sia il ruolo assegnato al tutor dallo stesso contratto. Qualora il tutor svolga un ruolo esclusivamente di controllo, la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione: in tal caso, il personale ispettivo dovrà comunque esplicitare e documentare le carenze formative derivanti dall assenza del tutor che si riverberano sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Analoghe conclusioni possono aversi nell ipotesi in cui il tutor individuato dal datore di lavoro sia privo dei requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva. Eventuali violazioni in materia saranno dunque sanzionabili esclusivamente ai sensi dell art. 7, comma 2, d.lgs. 167/2011, con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro diffidabile ai sensi dell art. 13 d.lgs. 124/2004 (in caso di recidiva la sanzione varia da 300 a euro). pagina 7

8 APPRENDISTATO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (5) LIMITI NUMERICI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE APPRENDISTA Qualora il personale ispettivo riscontri una violazione dei limiti numerici di assunzione di personale apprendista provvederà a ricondurre le assunzioni effettuate in violazione degli stessi limiti a dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. APPRENDISTATO E DISCONOSCIMENTO DEL RAPPORTO In tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga disconosciuto, sia per violazione degli obblighi di carattere formativo, che per assenza dei presupposti di instaurazione del rapporto stesso, il lavoratore è considerato un lavoratore subordinato a tempo indeterminato. In tale ipotesi vengono meno anche i benefici di carattere normativo già concessi in relazione al rapporto di apprendistato tra i quali, oltre al non computo del lavoratore nell organico aziendale, anche il sottoinquadramento dello stesso o la percentualizzazione della retribuzione. Per quanto attiene ai profili retributivi, il personale ispettivo provvederà ad adottare il provvedimento di diffida accertativa in relazione al differenziale derivante dal diverso inquadramento contrattuale del lavoratore. APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Le agenzie di somministrazione possono fornire lavoratori assunti con contratto di apprendistato solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). pagina 8

9 APPRENDISTATO: GLI INTERPELLI APPRENDISTATO E ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA Interpello 4/2013 Il Ministero del Lavoro ha chiarito che in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l apprendistato, si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento a una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell istituto APPRENDISTATO STAGIONALE E ONERI DI STABILIZZAZIONE Interpello 5/2013 Il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito in merito alla corretta interpretazione dell art. 4, comma 5, d.lgs. 167/2011 che introduce una particolare disciplina dell apprendistato professionalizzante da svolgersi in cicli stagionali, e ha chiarito che le previsioni di ordine generale sulla stabilizzazione degli apprendisti non possono ritenersi applicabili anche nell ambito delle attività stagionali. In tal caso, ai lavoratori apprendisti potranno invece trovare applicazione le discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro pagina 9

10 LAVORO A CHIAMATA: LE ATTIVITA TABELLARI Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente nelle ipotesi previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero, in mancanza di contrattazione collettiva, con riferimento alle tipologie di ATTIVITÀ INDICATE NELLA TABELLA allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n (art. 1, d.m. 23 ottobre 2004). ESEMPI DI LAVORAZIONI CONSIDERATE DISCONTINUE DALLA LEGGE Custodi Guardiani diurni e notturni Portinai Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi Fattorini Personale addetto ai trasporti di persone e di merci Addetti ai centralini telefonici privati Personale degli ospedali Commessi di negozio Personale addetto alla manutenzione stradale Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina pagina 10

11 LAVORO A CHIAMATA: LA COMUNICAZIONE La l. 92/2012 ha previsto l obbligo di effettuare una COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA PREVENTIVA IN OCCASIONE DI OGNI CHIAMATA DEL LAVORATORE. Prima dell inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro la durata della prestazione: via posta elettronica o mediante sms (la modalità fax è stata abrogata dall art. 34, comma 54, l. 221/2012). MODALITA PER EFFETTUARE LA CHIAMATA Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero per la P.A., ha emanato il decreto interministeriale del 27 marzo 2013 che disciplina tutte le modalità per effettuare la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente. Il decreto ha introdotto il modello di comunicazione 'UNIintermittente' come strumento per l adempimento della comunicazione. Il modello contiene i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: via all indirizzo di posta elettronica certificata; attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro. La modalità sms è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. E stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati. In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla DTL competente La sanzione in caso di violazione dell obbligo va da 400 a euro (non più da a euro) per ogni lavoratore, operando una sorta di presunzione di lavoro irregolare in capo al lavoratore a chiamata di cui non sia stata fatta la comunicazione descritta. pagina 11

12 I CHIARIMENTI DEL MINISTERO Il Ministero del Lavoro, con circolari 18 e 20/2012, ha chiarito che: la comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, dovrà intervenire prima dell inizio della stessa; la comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre all inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa; in assenza di modifiche, si ritiene invece evidenziata una prestazione lavorativa effettivamente resa, sulla quale graveranno i connessi obblighi retributivi e contributivi. In ordine alla comunicazione del ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, si ritiene che i 30 giorni possano essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non più come arco temporale massimo all interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso. Potranno, pertanto, essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purchè, all interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore. Qualora uno o più lavoratori siano chiamati a svolgere prestazioni di durata superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati), occorrerà evidentemente inoltrare più di una comunicazione. pagina 12

13 STRETTA SUI TIROCINI FORMATIVI La Manovra straordinaria 2011 ha introdotto alcune previsioni in materia di tirocini con lo scopo di LIMITARE GLI ABUSI: da un lato, viene ristretta la platea dei soggetti promotori; dall altro, viene ridotta la durata per quelli non curriculari che può essere al massimo di 6 mesi. La portata delle novità è illustrata dalla Circ. Min. Lav. 24/2011 e dalla circolare Inail dell 8 settembre I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti che abbiamo i requisiti stabiliti dalle normative regionali Istituti formativi privati possono attivare i tirocini formativi soltanto se si tratta di istituzioni senza fini di lucro e comunque con l autorizzazione della Regione La durata massima dei tirocini non curriculari non può superare 6 mesi, comprese le proroghe (prima della riforma erano 12 mesi) I tirocini possono essere promossi unicamente in favore di neo diplomati e neo laureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (prima della riforma erano 18 mesi) ESCLUSIONI. Non rientrano nel campo di applicazione del decreto: i tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro promossi a favore di disoccupati, lavoratori in mobilità o inoccupati, la cui disciplina resta integralmente affidata alle Regioni; i tirocini promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici, e sensoriali, ai quali continua ad applicarsi la disciplina speciale prevista dall art. 11, comma 2, l. 68/1999; i tirocini curriculari, inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici, per favorire momenti di alternanza studio e lavoro. pagina 13

14 STAGE E TIROCINI: LE LINEE GUIDA (1) C.COST. 19 DICEMBRE 2012, N. 287 Sollecitata da alcune Regioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l art. 11 d.l. 138/2011 perchè interviene in via diretta in materie demandate dall art. 117, comma 4, Cost. direttamente alla normativa Regionale. ACCORDO STATO REGIONI 24 GENNAIO 2013 In attuazione dell art. 1, comma 34, l. 92/2012 e considerati i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale 287/2012, si sono definite LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINIO. TIPOLOGIE E DURATA (*) Formativi e di orientamento Inserimento reinserimento Orientamento o inserimento Destinatari soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. Durata massima 6 mesi Destinatari disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e cassaintegrati. Durata massima 12 mesi Destinatari lavoratori disabili, persone svantaggiate o richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Durata massima 12 mesi (24 per soggetti disabili) (*) prevista la possibilità di prorogare il tirocinio entro il limite della durata massima e di sospenderne gli effetti in caso di malattia o maternità di durata pari o superiore ad 1/3 della durata totale del tirocinio. pagina 14

15 STAGE E TIROCINI: LE LINEE GUIDA (2) servizi per l impiego; istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; gli uffici scolastici regionali e provinciali; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro sulla base di una specifica (*) prevista la autorizzazione possibilità di della prorogare Regione; il tirocinio entro il limite della durata massima e di sospenderne soggetti gli effetti autorizzati in caso all intermediazione malattia o maternità dal Ministero di durata del pari lavoro o ai superiore sensi del ad d.lgs. 1/3276/2003 del durata e s.m.i. totale del tirocinio. SOGGETTI PROMOTORI SOGGETTI OSPITANTI Gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Tali soggetti devono rispettare alcune regole essenziali: il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo professionale presso il medesimo soggetto ospitante. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale; il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla l. 68/1999 e successive modifiche, non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative nei 12 mesi precedenti l attivazione del tirocinio ovvero non avere procedure di Cig straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio pagina 15

16 STAGE E TIROCINI: LE LINEE GUIDA (3) MODALITA DI ATTIVAZIONE GARANZIAE ASSICURATIVE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati Il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l Inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. Le Regioni e Province autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, prevista dall art. 9 bis, comma 2, d.l. 510/1996 e successive modifiche LIMITI QUANTITATIVI Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati: a) i soggetti con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; b) i soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) i soggetti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all unità superiore. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla l. 68/1999 o con soggetti svantaggiati non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili pagina 16

17 STAGE E TIROCINI: LE LINEE GUIDA (4) TUTORSHIP ATTESTAZIONE DELL ATTIVITÀ SVOLTA INDENNITA DI PARTECIPAZIONE Sono previste le figure del tutor del soggetto promotore e di quello ospitante. In particolare quest'ultimo avrà le seguenti funzioni e compiti: favorire l inserimento del tirocinante; promuovere l acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante; aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.) per l intera durata del tirocinio; accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante Al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un attestazione dei risultati, specificando le eventuali competenze acquisite con riferimento, ove possibile, a una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui all art. 4, comma 67, l. 92/2012 o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione E corrisposta al tirocinante un indennità di tirocinio secondo i seguenti principi: l indennità è da ritenersi congrua laddove di importo non inferiore a 300 euro mensili lordi; resta ferma la facoltà del Ministero del lavoro, delle Regioni e delle Province autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini finalizzati all inserimento di disabili o persone svantaggiate; nel caso di tirocini in favore di lavoratori in regime di Cigs, Cigo, Cig in deroga, non viene corrisposta l indennità di tirocinio, in quanto già percettori di forme di sostentamento al reddito; l indennità viene equiparata a reddito di lavoro dipendente e la sua percezione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante pagina 17

18 STAGE E TIROCINI: LE LINEE GUIDA (5) VIGILANZA E SANZIONI ESCLUSIONI VALIDITA E DECORRENZA DELLA NORMATIVA Nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo dovrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di libro unico del lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. In coerenza con quanto definito dall art. 1, comma 35, l. 92/2012 la mancata corresponsione dell indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell illecito commesso, in misura variabile da un minimo di a un massimo di euro Tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all interno di un percorso formale di istruzione o formazione; tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP); tirocini per soggetti extracomunitari promossi all interno delle quote di ingresso tirocini estivi In attesa della pubblicazione ufficiale delle linee guida e soprattutto dei successivi adeguamenti da parte delle Regioni e Province autonome, la materia dei tirocini rimane regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall'art. 18 l. 196/97 pagina 18

19 SOMMINISTRAZIONE SENZA CAUSALE (1) Il decreto legislativo n. 24 del 2 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo, ha attuato la Direttiva 2008/104/Ce sulla somministrazione di manodopera. Il contratto di somministrazione può avere una durata determinata, oppure essere sottoscritto a tempo indeterminato. Se viene sottoscritto un contratto di somministrazione a tempo determinato, l impresa utilizzatrice deve giustificare questa scelta mediante l indicazione della CAUSALE, cioè delle esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessarie le prestazioni di lavoro somministrato. L art. 4 del decreto legislativo individua alcune situazioni in cui non è più necessario indicare le cosiddette causali di ricorso al contratto di somministrazione, e nello specifico: nel caso in cui sono utilizzati LAVORATORI CHE STANNO PERCEPENDO AMMORTIZZATORI SOCIALI DA ALMENO SEI MESI: rientrano nella definizione sia quei trattamenti antecedenti al licenziamento (cassa integrazione, anche in deroga), sia gli ammortizzatori successivi alla fine del rapporto di lavoro (mobilità, disoccupazione, trattamenti in deroga); nel caso in cui sono utilizzati LAVORATORI SVANTAGGIATI: si tratta di una platea molto ampia di lavoratori, che trova origine nel regolamento comunitario 800/2008 e che include, tra gli altri, i lavoratori extracomunitari; nei CASI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI QUALSIASI LIVELLO. pagina 19

20 SOMMINISTRAZIONE SENZA CAUSALE (2) In data 21 marzo 2013 è stato firmato il decreto ministeriale con il quale sono stati individuati i LAVORATORI SVANTAGGIATI, in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008. Il decreto, che si compone di un unico articolo, stabilisce che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati quanti: non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione; non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d istruzione; sono occupati in uno dei settori economici dove c è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall ISTAT. INDENNITA EX ART. 32 L. 183/2010. La Cassazione, con sentenza n del 17 gennaio 2013, ha affermato che, in tema di lavoro interinale, l indennità prevista dall art. 32 l. 183/2010, nel significato chiarito dall art. 1, comma 13, l. 92/2012, trova applicazione con riferimento a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine termine illegittimo e si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a), l. 196/1997, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione pagina 20

21 LAVORO ACCESSORIO (1) Il Ministero del Lavoro, con circolare 4/2013, l Inps, con circolare 49/2013, e l Inail, con successiva circolare 21/2013, hanno fornito i primi chiarimenti operativi, al personale ispettivo, circa il corretto svolgimento dell'attività ispettiva nell'ambito del LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO, e le prime indicazioni operative per l utilizzo della suddetta tipologia contrattuale. CAMPO DI APPLICAZIONE. E sempre possibile attivare lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico, pari a euro, riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti. LIMITAZIONI Attività resa nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a euro, rivalutati annualmente. L espressione imprenditore commerciale si riferisce a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato. Attività resa nel settore agricolo: è possibile utilizzare voucher fino a euro in agricoltura solo se l attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. In ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene che non trovi applicazione l ulteriore limite di euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti. pagina 21

22 LAVORO ACCESSORIO (2) LAVORO ACCESSORIO E APPALTI. Il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche). Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell appalto e della somministrazione. DISCIPLINA SANZIONATORIA. Le violazioni riguardano principalmente il superamento dei limiti quantitativi e l utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall acquisto), che determinano la trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con le relative sanzioni civili e amministrative. In assenza del titolo legittimante la prestazione di lavoro accessorio, la prestazione stessa sarà inoltre da ritenersi quale prestazione di fatto, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi in nero. PERIODO TRANSITORIO. I buoni acquistati prima del 18 luglio 2012 possono essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio. Ne consegue che i buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti di e euro, e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria. NOTA MIN. LAV. 18 FEBBRAIO 2013, N Il Ministero del Lavoro, con nota 3439/2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale accessorio. Il Ministero ha inteso limitare la disposizione che obbligava l'utilizzo del voucher nei 30 giorni decorrenti il loro acquisto, al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell'inps. Nelle more della procedura informatizzata non viene previsto un limite temporale all'utilizzo dei voucher acquistati, fermo restando le limitazioni di carattere economico pagina 22

23 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (1) In relazione alle novità introdotte dalla l. 92/2012 in materia di CO.CO.PRO., il Ministero del Lavoro, con circolare 29/2012, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi volti a consentire un corretto svolgimento dell attività di vigilanza nonché l uniformità di comportamento del personale ispettivo sull intero territorio nazionale. Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell impresa, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi (ad esempio, nell ambito di una azienda di software, creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche). Tale requisito va dunque inteso come identificabilità di specifici contenuti e obiettivi, anche qualora gli stessi si traducano in attività rientranti nell oggetto sociale del committente. Viceversa, nell ipotesi in cui il progetto consista in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente (ad esempio creazione software per la clientela), non sembra possibile coglierne la genuinità Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del Lavoro ha specificato che: i compiti meramente esecutivi sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia operativa da parte del collaboratore; i compiti meramente ripetitivi sono quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Si tratta di attività elementari, tali da non richiedere, per loro stessa natura, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente (ad esempio il cameriere, il barista) pagina 23

24 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (2) PROFILI SANZIONATORI In tema di sanzioni, l art. 1, comma 24, l. 92/2012 interpreta l art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 che sancisce il divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici se non nei casi espressamente consentiti e in tal senso dispone che, detti rapporti, se instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che è possibile ritenere assente il progetto qualora lo stesso sia carente dei requisiti indicati: collegamento a un determinato risultato finale; autonoma identificabilità nell ambito dell oggetto sociale del committente; non coincidenza con l oggetto sociale del committente; svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi. Ne consegue che il personale ispettivo può procedere a una riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato quando non ravvisa nel contratto uno specifico progetto ovvero verifica che l individuazione del progetto di traduce in un insieme di clausole di stile pagina 24

25 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (3) Nel caso in cui il collaboratore a progetto esegue la prestazione con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati occupati dal medesimo committente opera una PRESUNZIONE RELATIVA DI SUBORDINAZIONE che il datore di lavoro può vincere dimostrando, in giudizio, la natura genuinamente autonoma del rapporto (art. 69, comma 2, d.lgs. 276/2003). Tale presunzione non opera in caso di prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il personale ispettivo deve accertare che il collaboratore svolga in maniera prevalente e con carattere di continuità le proprie attività con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente. La disposizione pertanto non preclude che il collaboratore svolga le medesime attività dei lavoratori dipendenti, purchè le svolga con modalità organizzative radicalmente diverse. Qualora il collaboratore svolga attività diverse ma con le medesime modalità caratterizzanti la prestazione resa da lavoratori dipendenti della stessa impresa (ad esempio, rispetto di un orario di lavoro, assoggettamento a potere direttivo, etc.), la presunzione trova applicazione pagina 25

26 CO.CO.PRO. NEI CALL CENTER (1) L art. 24 bis d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012, ha introdotto una specifica disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel SETTORE DEI CALL CENTER. Il Ministero del Lavoro, con circolare 14/2013, ha fornito alcuni chiarimenti operativi, per il proprio personale ispettivo, riguardanti i call center e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che vengono in esso stipulati. DEROGHE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL ART. 61, COMMA 1, D.LGS. 276/2003 La specificità delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound comporta una vera e propria esclusione dall applicazione dei requisiti dell art. 61, comma 1, d.lgs. 276/2003, che normalmente sono richiesti ai fini di un ricorso legittimo al contratto di collaborazione a progetto (uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, collegamento a un determinato risultato finale, divieto di mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, divieto di svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi). L esclusione è disposta, peraltro, alla condizione che il contratto di collaborazione preveda la corresponsione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che viene quindi ad assumere una funzione autorizzatoria del ricorso a questa tipologia contrattuale, a prescindere dal requisito della predisposizione di un progetto specifico. Ne consegue che, nel settore dei call center, la mancata pattuizione di corrispettivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento comporta la violazione di una norma inderogabile di natura autorizzatoria, cosicchè il ricorso alla co.co.pro. potrà ritenersi illegittimo con conseguente riconduzione del rapporto a lavoro subordinato a tempo indeterminato. pagina 26

27 CO.CO.PRO. NEI CALL CENTER (2) CALL CENTER E DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA L art. 24 bis l. 134/2012 ha introdotto misure che vanno a regolamentare le attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti, e ha stabilito che, qualora un azienda decida di spostare l attività di call center fuori dal territorio nazionale, deve darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento, al Ministero del Lavoro indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre, deve darne comunicazione all Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già operano in Paesi esteri. Si può ritenere DELOCALIZZATA una attività di call center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite, prima della naturale scadenza del relativo contratto, a personale operante all estero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto. Per LAVORATORI COINVOLTI si intendono coloro i quali, a prescindere dall inquadramento (subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call center, siano ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento. Gli obblighi di comunicazione NON ricorrono nel caso in cui, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa. pagina 27

28 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (1) La questione delle PARTITE IVA improprie, potenzialmente elusive di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o addirittura di rapporti di lavoro subordinato, è stata regolata dall art. 1, comma 26, l. 92/2012. La tecnica normativa utilizzata ha previsto l inserimento del nuovo art. 69 bis, al capo I, titolo VII, d.lgs. 276/2003, quindi all interno della disciplina dedicata al lavoro a progetto e al lavoro occasionale. Al comma 1 viene sancito che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini Iva sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se l incarico professionale presenta almeno due dei seguenti caratteri: la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva a otto mesi annui per due anni consecutivi (l. 134/2012 di conversione, con modificazioni, del d.l. 83/2012); il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisca più dell 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi (l. 134/2012 di conversione, con modificazioni, del d.l. 83/2012); il lavoratore autonomo disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente. Ai suddetti indici di caratterizzazione della prestazione viene attribuito il VALORE DI PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA, con conseguente inversione dell onere della prova contraria a carico del committente. In assenza di prova contraria o in caso di prova considerata non idonea a dirimere la contestazione, la sanzione prevista sarà quella dell applicazione integrale della disciplina contenuta nel capo I, titolo VII, Legge Biagi. pagina 28

29 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (2) OPERATIVITA DELLE PRESUNZIONI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO (Circ. Min. Lav. 32/2012) DURATA DELLA COLLABORAZIONE Con riferimento alla durata della collaborazione si deve considerare il periodo di cui all anno civile (1 gennaio 31 dicembre). Attesa la durata convenzionale di ciascun mese pari a 30 giorni, in ciascun anno dovranno contarsi almeno 241 giorni di attività, anche non continuativi. Sarà possibile riscontrare la sussistenza di tale parametro solo dal termine del 2014 CORRISPETTIVO DERIVANTE DALLA COLLABORAZIONE POSTAZIONE FISSA DI LAVORO Si devono considerare i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome. Vanno calcolati i corrispettivi comunque fatturati, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite. Si fa riferimento a un arco temporale pari a 2 anni solari consecutivi, ossia a 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l anno civile La postazione fissa non deve necessariamente essere di uso esclusivo del collaboratore pagina 29

30 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (3) CASI IN CUI NON OPERA LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; Il Ministero del Lavoro, con circolare 32/2012, ha fornito l elenco dei certificati, diplomi o titoli che possono comprovare il grado elevato delle competenze e le rilevanti esperienze che conferiscono professionalità al collaboratore, specificando che, per poter essere considerati utili ai fini dell esclusione dal campo applicativo dell art. 69 bis d.lgs. 276/2003, i suddetti certificati, diplomi e titoli devono essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all art. 1, comma 3, l. 233/1990. Il Ministero del Lavoro ha specificato che il reddito annuo, da intendersi come lordo, è legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio La formulazione normativa, declinata al plurale, lascia intendere che, ai fini della esclusione dal campo applicativo dell art. 69 bis d.lgs. 276/2003, i requisiti indicati devono entrambi realizzarsi in capo al collaboratore. pagina 30

31 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (4) La presunzione non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. REQUISITI DEGLI ALBI E REGISTRI PER LA NON APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE SULLE C.D. PARTITE IVA Il 27 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 2012, con il quale ha evidenziato l ambito di non applicazione della presunzione prevista dall'art. 69 bis, comma 1, d.lgs. 276/2003 per quanto riguarda le c.d. partite Iva. La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati che sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell'attività. L allegato al decreto ministeriale riporta a mero titolo esemplificativo gli ordini professionali, i collegi riconosciuti, e gli organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionali pagina 31

32 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (5) PERIODO TRANSITORIO La presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ATTIVITA DI VIGILANZA La presunzione introdotta dal nuovo art. 69 bis d.lgs. 276/2003 rappresenta uno strumento che ha l effetto di invertire l onere della prova circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata a carico del committente/datore di lavoro. Tale strumento non inficia in alcun modo la possibilità, da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo, da far valere direttamente un rapporto di subordinazione ai sensi dell art c.c. ove sussistano gli ordinari criteri di qualificazione. Le disposizioni contenute nell art. 69 bis non rappresentano pertanto l unico strumento che esaurisce le possibilità di ricondurre un rapporto di natura autonoma nell alveo di una prestazione più strutturata di collaborazione a progetto o di subordinazione ma rappresentano un mero espediente che semplifica tale possibilità mediante l utilizzo di un meccanismo di carattere presuntivo. pagina 32

33 ORARIO DI LAVORO DEL SOCIO DI COOPERATIVA (1) L'art. 1 l. 142/2001 dispone che il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma non occasionale, da cui conseguono ex lege determinati effetti giuridici. Al medesimo articolo (comma 2, lettera d), è poi previsto che il socio debba mettere a disposizione la propria capacità professionale in relazione alla quantità di lavoro necessaria alla realizzazione degli scopi della cooperativa. Il socio, al momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce anche alle clausole stabilite dal regolamento interno, tra cui quella afferente alla possibilità per la società, di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi nell'ipotesi di crisi aziendale (art. 6, comma 1, lett. d), l. 142/2001). In questo contesto è possibile per il datore di lavoro disporre unilateralmente la riduzione dell'orario di lavoro nei confronti dei soci di cooperative di produzione e lavoro? Il Ministero del Lavoro, con nota n del 14 febbraio 2012, ha chiarito che anche le società cooperative di produzione e lavoro devono garantire ai propri soci, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito, salvo accordi collettivi che introducano un orario multiperiodale o oggettive situazioni di crisi aziendale deliberate dall'assemblea e risultanti da una riduzione del fatturato. pagina 33

34 ORARIO DI LAVORO DEL SOCIO DI COOPERATIVA (2) In particolare, come già precisato nella risposta all interpello 7/2009, il Ministro del Lavoro ha sottolineato che: la deliberazione aziendale dello stato di crisi ha carattere di eccezionalità, ciò al fine di evitare che vengano perpetrati abusi in danno dei soci lavoratori; alla luce dei principi civilistici in materia di obbligazioni contrattuali, a prescindere dalla natura del soggetto datoriale, la predisposizione di una qualsivoglia riduzione di orario di lavoro non può essere unilaterale (art c.c.), né, in ogni caso, tale da collocarsi al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione collettiva, in assenza della stipulazione di un accordo in sede sindacale. E pertanto da ritenersi compatibile con la posizione del socio lavoratore, che abbia instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, il principio generale secondo cui quando il dipendente offre la propria prestazione e questa non viene accettata per ragioni imputabili all'orientazione del datore di lavoro, quest'ultimo risulta ugualmente tenuto al pagamento della retribuzione dovuta per I orario di lavoro contrattuale. Ciò comporta l impossibilità per il datore di lavoro di ridurre unilateralmente l orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione dei dipendenti (art.1372 c.c.) in quanto una diversa soluzione comporterebbe il rischio del ricorso a un sistema volto a occultare una parte delle ore effettivamente lavorate e delle connesse retribuzioni imponibili, in quanto la mancanza di un orario nomale di lavoro, renderebbe più ardua la verifica in ordine alla correttezza della dichiarazione circa le ore e le giornate complessivamente lavorate. pagina 34

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