Responsabilità solidale della Pubblica Amministrazione per i trattamenti dovuti ai dipendenti degli appaltatori

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1 Responsabilità solidale della Pubblica Amministrazione per i trattamenti dovuti ai dipendenti degli appaltatori di Gesuele Bellini funzionario del Ministero dell Interno* Nell ultimo decennio, dopo un lungo periodo di inattività, il quadro delle garanzie apprestate per i crediti dei lavoratori impiegati nell esecuzione di opere o servizi oggetto di contratti d appalto è stato oggetto di diversi interventi legislativi che hanno modificato profondamente i lineamenti della materia, lasciando spazio a un vero e proprio ammasso di discipline eterogenee, ciascuna delle quali copre un differente ambito applicativo. Le novità hanno interessato anche la Pubblica Amministrazione nella sua funzione, più spesso utilizzata, di parte committente nell attività contrattuale. Il presente lavoro si propone di offrire una breve disamina sull evoluzione della disciplina della responsabilità solidale, con particolari riferimento agli appalti di cui è parte la Pubblica Amministrazione, tratteggiando i vari passaggi più significativi che hanno interessato la materia. Caratteri generali del contratto di appalto L appalto, ai sensi dell art.1655 c.c., è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Il D.Lgs. n.276/03 ha elencato i caratteri che lo distinguono dalla somministrazione di lavoro, che costituisce, insieme al distacco, un altra modalità di esternalizzazione del lavoro, vale a dire l affidamento a soggetti esterni, da parte di imprese e datori di lavoro, di tutta o di parte di un attività o di un servizio dell azienda medesima. Sotto il profilo operativo si riscontrano varie tipologie di appalto, che si possono ricomprendere in due fondamentali categorie: quella dell appalto d opera e quella di servizi. In quest ultima vanno ricompresi gli appalti extraziendali, c.d. genuini, in quanto rispondenti ai criteri dell art.1655 c.c., ricorrenti quando l appaltatore organizza in proprio i fattori produttivi, assume direttamente il rischio economico e mantiene un ampio margine di autonomia rispetto al committente, e gli appalti endoaziendali, cioè svolti all interno dell impresa committente, la quale affida a un'impresa esterna (appaltatrice) lo svolgimento di determinate attività inerenti al complesso ciclo produttivo del committente. Quando un contratto di appalto viene stipulato con la Pubblica Amministrazione, sebbene la sostanza e l essenza del contratto di appalto rimangano senza * Gesuele Bellini è anche e docente di diritto amm.vo del lavoro presso l Università dell Insubria. 17 ombra di dubbio invariate, le regole da seguire sono nettamente diverse rispetto a quelle previste per l appalto tra privati. La più importante peculiarità degli appalti di cui è parte la Pubblica Amministrazione riguarda la metodologia di scelta del soggetto committente, che, non godendo del principio di autonomia negoziale di cui è portatore il privato, non seleziona il contraente seguendo una libera preferenza, ma è necessario seguire dei passaggi ben precisi nell addivenire alla stipulazione del contratto. Scopo di tale limite alla selezione del contraente è quello di permettere all Amministrazione pubblica la possibilità di entrare in rapporto contrattuale con quello tra i concorrenti che possieda i requisiti di serietà e correttezza professionale e offra anche le condizioni più vantaggiose per l adempimento dell obbligo. Criteri di scelta del contraente nelle P.A. La scelta del contraente nelle Amministrazioni pubbliche può essere condotta secondo i diversi sistemi: pubblico incanto o asta pubblica; licitazione privata; trattativa privata; appalto concorso. L asta pubblica è una procedura a cui possono partecipare tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando d appalto per lavori pubblici. L'aggiudicazione avviene in base all'offerta più economica nel tipo di gara in corso, che può essere ad offerta di prezzo, cioè si aggiudica i lavori l im-

2 presa che propone il prezzo minimo in valore assoluto, oppure ad offerta a ribasso, quando viene fissato un prezzo a base d asta e si aggiudica i lavori l impresa che propone il maggior ribasso in percentuale sul valore stabilito. La licitazione privata è uno dei modi più diffusi di appaltare lavori e si riferisce alla L. n.14/73. Il committente, sia pubblico che privato, effettua una scelta delle imprese che, a suo giudizio, offrono le maggiori garanzie di professionalità (sulla base di una valutazione seria e imparziale), le quali possono partecipare solo dietro uno specifico invito. Successivamente, i lavori sono affidati all impresa che propone l offerta migliore rispetto ai valori della base d asta. La trattativa privata è il modo che offre maggiore libertà sia nella scelta sia nella definizione dell importo dei lavori. È usata molto spesso dalla committenza privata ed eccezionalmente da quella pubblica, che vi ricorre solo in condizioni di lavori particolari. L appalto-concorso è la forma più complessa di affidamento dei lavori, si può considerare simile alla licitazione privata per quanto riguarda la limitazione del numero di imprese partecipanti, che devono essere specificatamente invitate, ma differente da un punto di vista economico, in quanto l aggiudicazione prescinde dal prezzo più conveniente. Infatti, in questo caso la natura economica dell offerta non costituisce l elemento fondamentale, ma viene valutata unitamente all aspetto qualitativo delle prestazioni da appaltare, considerando nel loro complesso le caratteristiche professionali dell impresa, la quale è chiamata ad elaborare il progetto e verrà coinvolta tecnicamente nell iniziativa. Un altra modalità di scelta, che in base alla L. n.80/97 riguarda soltanto opere di importi superiori ai 10 milioni di euro, è la concessione e consiste nell affidamento dei lavori da parte della P.A. ad altro soggetto pubblico o privato, che può provvedere direttamente all esecuzione dell opera o gestire l operazione facendo eseguire i lavori ad altri mediante appalto. 18 Tutela solidale dei crediti dei lavoratori Nell esecuzione dell appalto, l appaltatore è il titolare di tutte le situazioni attive e passive riguardanti il rapporto di lavoro, mentre il committente rimane responsabile in solido in virtù della stipulazione del contratto. La previsione delle obbligazioni solidali in materia di appalti trova il suo fondamento nell esigenza di precostituire, da parte dei soggetti operanti nel settore degli appalti, idonee garanzie per l assolvimento delle obbligazioni a favore dei lavoratori impiegati nell esecuzione del contratto, evitando una potenziale dispersione delle responsabilità connesse al meccanismo di interposizione tipica nell istituto in esame. La norma di carattere generale della responsabilità solidale, valida per ogni tipo di appalto, sia esso di servizi, di opere, interno o esterno, è contenuta nell art.1676 c.c., nel quale si prevede per i dipendenti dell appaltatore la possibilità di proporre: azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. Siffatta previsione non opera espressamente un distinguo sulla natura dei soggetti cui si riferisce, e perciò si ritiene applicabile nei confronti di qualsiasi committente, di natura pubblica o privata, anche ove questo non svolga attività d'impresa. La prescrizione soffre di specifiche limitazioni, innanzitutto quantitative in merito all azione proponibile, che si riferisce ai soli crediti maturati da parte dei lavoratori dipendenti presso l appaltatore, i quali possono far valere le proprie pretese fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. In secondo luogo vi sono dei limiti anche soggettivi, atteso che solo i lavoratori dipendenti sono legittimati a proporre l azione nei confronti del committente, rimanendo escluse le altre tipologie di lavoro. Una norma di garanzia diretta a salvaguardare i crediti retributivi dei lavoratori dipendenti nel contratto di appalto era contenuta nella L. n.1369/60, che comprendeva la responsabilità solidale dell appaltante e dell appaltatore, anche nel caso di violazione del divieto di interposizione di manodopera. Dopo alcuni aggiustamenti intervenuti negli anni '90, il D.Lgs. n.267/03, con l art.85, co.1, lett.c), ha provveduto all abrogazione dell intero provvedimento, riscrivendo una nuova disciplina in materia e diventando così nuova norma cardine in tema di solidarietà negli appalti. La responsabilità solidale nel D.Lgs. n.276/03 Sempre nel solco della tutela dei lavoratori e dello sviluppo normativo di specifiche e idonee garanzie a tale scopo, con l avvento della riforma del mercato del lavoro di cui al D.Lgs. n.276/03, è stata introdotta una specifica obbligazione di garanzia posta a cari-

3 co dei professionisti o delle società committenti di opere o servizi per gli emolumenti dovuti ai propri dipendenti dalle società appaltatrici. Il citato decreto ha sancito la responsabilità in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l appaltatore per gli adempimenti di legge circa il trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori, intesi questi ultimi, come illustrato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non soltanto i lavoratori subordinati in senso stretto, ma anche altri soggetti impiegati nell appalto con diverse tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto e associati in partecipazione), comprendendo anche i lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria, ossia in nero. La responsabilità solidale di committente, appaltatore ed eventuali conseguenti subappaltatori viene tuttavia limitata al solo trattamento retributivo, non comprendendo più l intero trattamento economico e normativo, com era invece previsto dalla L. n.1369/60. Dal punto di vista quantitativo, invece, l art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03, non stabilisce un valore definito, a differenza di quanto previsto nell art.1676 c.c., il quale è circoscritto, invece, a quanto è dovuto ai dipendenti dell appaltatore fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l appaltatore al tempo della domanda, ma restringe il limite temporale di prescrizione che passa da quinquennale (previsto dall art.1676 c.c.) a due anni dalla cessazione dell appalto. Va ricordato che la norma in questione nel corso degli anni è stata soggetta a significative modifiche e integrazioni da parte del legislatore, tese precipuamente a precisare e rafforzare il perimetro e le garanzie di tutela. Tra l altro, va annoverata la L. n.92/12 che, nel modificare il D.Lgs. n.276/03, è intervenuta sul lato dell azione processuale di risarcimento, disponendo un estensione dei soggetti coinvolti dall eventuale causa, per cui il committente imprenditore o datore di lavoro deve essere convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente all appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Conseguentemente, in base al novellato testo normativo di che trattasi, si possono riassumere le seguenti novità: l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori; 19 appaltatore e subappaltatore non rispondono delle sanzioni civili comminate all inadempiente; il debitore principale deve essere chiamato in giudizio insieme all appaltatore/subappaltatore chiamato in solido; il responsabile in solido, nel caso lo eccepisca nella prima difesa, beneficia, in sede esecutiva, della necessaria preventiva escussione del patrimonio del debitore principale. Il Decreto Legge n.223/06 Un altro importante passaggio in tema di responsabilità solidale degli appalti si è registrato con il D.L. n.223/06 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.248/06), il quale all art.35, co.28, ha introdotto per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi stipulati nell ambito di attività rilevanti ai fini Iva (e, dunque, in presenza di committenti sia pubblici che privati) la responsabilità in solido tra l appaltatore ed il subappaltatore per i trattamenti retributivi e per i contributi previdenziali (e assicurativi) dovuti ai lavoratori utilizzati nell appalto, assieme a quella parimenti solidale relativa al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Tale forma di responsabilità solidale si propone l obiettivo di offrire una garanzia rafforzata ai crediti delle Pubbliche Amministrazioni, che si giustifica dalla particolare natura degli stessi che vengono in rilievo. Invero, gli Enti previdenziali, assicurativi e fiscali, pur essendo soggetti terzi rispetto al contratto di lavoro, sono titolari di crediti connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro e perciò sono considerati meritevoli di una tutela più incisiva nel rapporto di lavoro è afferente a un contratto di appalto. In altre parole, tramite la responsabilità solidale, l ordinamento ricollega al rapporto di lavoro tra appaltatore e lavoratore e alle conseguenti obbligazioni (nello specifico all obbligazione contributiva previdenziale, assicurativa e fiscale) un soggetto (committente) che altrimenti ne resterebbe totalmente estraneo. Lo strumento della responsabilità solidale esplica, inoltre, l effetto di garantire crediti che, a differenza di quelli dei lavoratori utilizzati nell appalto, sono di pertinenza di soggetti terzi rispetto al contratto di lavoro sotteso al contratto di appalto. La conseguenza pratica è quella di dover attribuire la

4 qualità di parte di un rapporto obbligato complesso, che si origina dal contratto di lavoro e si giustifica con la stipula del contratto di appalto, a soggetti (committente/ amministrazione) che sono terzi rispetto al contratto di lavoro. Al riguardo, va sottolineato che l obbligazione derivante dalla norma in esame secondo cui l appaltatore è tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti diversamente dalla formulazione letterale, che farebbe propendere che i soggetti beneficiari siano i lavoratori e non gli Enti previdenziali e assicurativi, secondo autorevole dottrina è da ritenersi operante a favore degli Enti e non verso il lavoratore, il quale non è creditore diretto dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori. Successivamente al decreto Bersani, altre norme sono intervenute, apponendo significative modifiche nella materia di che trattasi, e hanno rimodellato incisivamente la portata ed il raggio di azione e che si possono riassumere nelle seguenti novità: vi è stato il ritorno all esclusione della solidarietà del committente (imprenditore o datore di lavoro) rispetto all appaltatore e al subappaltatore nei confronti del Fisco, e in particolare all esclusione delle stazioni appaltanti ai sensi del codice dei contratti pubblici dal novero dei committenti soggetti al predetto obbligo di pagamento, subordinato alla verifica dell avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai rapporti di lavoro; è stata prevista l espressa applicazione della responsabilità solidale non soltanto agli appalti e subappalti di opere e servizi, bensì anche a quelli di forniture; è stata circoscritta la responsabilità solidale nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto, dunque non più per specifiche limitazioni di tempo, bensì per limiti quantitativi di profilo economico; si è previsto l obbligo, presidiato da una considerevole sanzione amministrativa, per il committente di pagare l appaltatore solo dopo la verifica dell adempimento degli obblighi fiscali da parte dell'appaltatore medesimo e anche dei subappaltatori; si è, inoltre, prevista l esclusione della responsabilità in argomento laddove si dimostri di aver messo in atto le misure richiamate e specificate nella medesima norma. La facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella responsabilità solidale negli appalti Nel biennio 2011 e 2012 il legislatore ha introdotto significativi modelli di deroga alla solidarietà negli appalti, affidandone l'operatività alla contrattazione collettiva. In particolare, la L. n.92/12 (riforma Fornero) ha previsto che la responsabilità solidale del committente di un contratto di appalto resti ferma: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Al riguardo, va rilevato che la L. n.99/13, di conversione del D.L. n.76/13, ha precisato che tale soluzione può esplicare i propri effetti esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell appalto, con esclusione quindi di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro. La disciplina della deroga a favore della contrattazione collettiva, per la più attenta dottrina, è contenuta in una formulazione normativa che lascia spazi interpretativi che ne impediscono la concreta applicazione. Invero, la norma non precisa da quali soggetti sindacali devono essere sottoscritti i contratti collettivi, se dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore dell appaltante o di quello dell appaltatore, giacché in molti casi, nell esperienza pratica, committente e appaltatore applicano infatti Ccnl differenti. Al riguardo, seguendo un interpretazione cautelativa, nel caso in cui non vi sia l'omogeneità del contratto applicato dalle parti contraenti l appalto, si potrebbe ritenere che la legge faccia ragionevolmente riferimento alla contrattazione collettiva nazionale di settore relativa all appaltatore; non mancano, tuttavia, opinioni opposte. Va, comunque, segnalato l indirizzo che ritiene che la disciplina della deroga alla solidarietà di cui all art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03, possa essere ricondotta a una funzione di delegificazione della previsione legale, autorizzatoria per la contrattazione collettiva, per cui appare ragionevole ritenere che tale funzione del contratto collettivo sia condizionata alla applicazione 20

5 dello stesso, il quale può stabilire un beneficio di cui le imprese possono usufruire in chiave di vantaggio competitivo che si traduce in un sacrificio della posizione creditoria dei lavoratori interessati. Anche nelle situazioni di crisi economica, la deroga al regime della solidarietà negli appalti dovrebbe presupporre che questa sia prevista dall appaltatore, in favore dei propri committenti, quale strumento volto ad aumentarne l'appetibilità sul mercato in particolari momenti di difficoltà. Nella pratica, qualche risvolto attuativo si è riscontrato per alcuni contratti deroganti la responsabilità solidale (es. accordo tra la Società Ilva SpA - stabilimento di Paderno Dugnano - e la RSU, sottoscritto in data 27 settembre 2011), che sono da ritenersi nulli per contrarietà a norme imperative, poiché aventi oggetto ritenute e contributi previdenziali dei lavoratori del subappaltatore che rientrano nella competenza di soggetti terzi quali l Agenzia delle Entrate, l Inps e l Inail. Il Decreto Legge n.76/13 L articolo 9, co.1, D.L. n.76/13, convertito con L. n.99/13, è intervenuto sulla disciplina della responsabilità solidale negli appalti di cui all art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03, introducendo rilevanti modifiche al regime di responsabilità in argomento. In particolare, ha ridisegnato i nuovi ambiti di applicazione della responsabilità solidale negli appalti di cui all art.29, co.2, Legge Biagi, ampliando l operatività anche in relazione ai compensi e obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, ma limitandone l applicabilità ai soli casi in cui parte del contratto di appalto non sia una Pubblica Amministrazione individuata dall art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01. Solidarietà, quella prevista dalla norma, anche in favore dei lavoratori autonomi, che riprende un concetto già espresso in via amministrativa dal Ministero del Lavoro con la circolare n.5/11 e dall Inps con la circolare n.106/ Va precisato che le deroghe alla responsabilità solidale di cui all art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03, possono avere ad oggetto esclusivamente i trattamenti retributivi e i compensi dovuti ai lavoratori impiegati nell appalto, ma non i contributi previdenziali e assicurativi. Riguardo alla decisione, da parte del legislatore, di escludere le Pubbliche Amministrazioni dai committenti solidalmente responsabili, secondo autorevoli opinioni si giustifica in una mera esigenza di tutela delle casse pubbliche, divenuta prioritaria nel contesto storico attuale, piuttosto che per esigenze socio-giuridiche apprezzabili sul piano del diritto. Subito dopo l entrata in vigore della citata disciplina, atteso che il legislatore, piuttosto che intervenire modificando il testo dell art.29 della Legge Biagi, ha preferito condizionarne l applicazione a una lettura congiunta con un altra norma che ne definisce gli ambiti di applicazione, si è discusso se ci si trovi davanti a una materia novellata o a un intervento meramente interpretativo, con evidenti ben diverse conseguenze sul piano dei riflessi concreti sugli appalti in corso e sui procedimenti giudiziari già pendenti. Invero, nel primo caso, il combinato disposto dell art.29, co.2, Legge Biagi e dell art.9, co.1, Decreto Lavoro, sarebbe da considerarsi come un nuovo testo di legge, con la conseguenza che l esclusione della responsabilità solidale delle Pubbliche Amministrazioni opererebbe solo in relazione agli appalti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della norma modificativa (13 luglio 2013). Diversamente, qualora l art.9, co.1, Decreto Lavoro, venisse considerato come una norma interpretativa dell art.29, co.2, Legge Biagi, le novità introdotte, comprensive dell'esclusione delle P.A., opererebbero con efficacia temporale retroattiva, potendosi far valere la norma interpretativa anche in tutti i procedimenti giudiziari in corso, con il solo limite della cosa giudicata. La dottrina maggioritaria, al riguardo, ha concluso per ritenere la disposizione in esame di carattere novativo, con la conseguenza che le Pubbliche Amministrazioni andranno esonerate dalla responsabilità solidale prevista in materia di appalti dall art.29, co.2, Legge Biagi, solo qualora il relativo contratto di appalto sia stato stipulato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, con conseguente necessità di applicazione della responsabilità solidale anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per tutti i contratti sottoscritti antecedentemente a tale data e a maggior ragione per tutte le controversie in corso al 13 luglio Disciplina della responsabilità fiscale negli appalti Al fine di agevolare la ripresa del settore dell edilizia, ritenuto settore chiave dell economia, e che ri-

6 schiava di risultare fortemente penalizzato, l art.50, D.L. n.69/13, convertito con modificazioni dalla L. n.98/13, ha introdotto importanti misure di semplificazione nel rapporto tra committente, appaltatore e subappaltatore, eliminando la responsabilità solidale dell appaltatore per il versamento all Erario dell Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto di subappalto. La previgente disciplina prevedeva che l appaltatore, insieme al subappaltatore, nel limite del corrispettivo pattuito in relazione al subappalto, fosse responsabile per il versamento dell Iva e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. Inoltre, era previsto che il committente pena severe sanzioni economiche prima di pagare il corrispettivo, fosse tenuto a verificare che l appaltatore e l eventuale subappaltatore avessero versato correttamente l Iva e le ritenute. Con la modifica del 2013 la responsabilità solidale dell appaltatore rimane ferma solo per il versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell ambito del contratto di subappalto. Il legislatore ha, pertanto, semplificato il regime della solidarietà fiscale con la cancellazione della responsabilità per quanto riguarda l Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto di subappalto, limitando, così, l applicazione della previsione legislativa della responsabilità solidale dell appaltatore per il versamento all erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Modifiche in itinere Nel momento della stesura del presente articolo, sono in auge alcuni importanti novità in tema di responsabilità solidale negli appalti. In particolare, il Governo, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014, ha dato il via libera al decreto sulle semplificazioni di riforma della Pubblica Amministrazione, in cui si prevederebbe l eliminazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. Il decreto, di fatto, cancella le norme che rendono l impresa principale responsabile in solido dei mancati versamenti fiscali del subappaltatore sui redditi da lavoro dipendente dovuti nel corso dell appalto. Specificatamente, vengono cancellati i commi da 28 a 28-ter, art.35,l. n.223/06. Si prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti, al fine di rendere più rapide le procedure di assegnazione dei contratti nelle gare a procedura aperta, possano verificare i requisiti del primo classificato dopo aver aperto l offerta tecnico-economica; misura, questa, prevista anche dalle nuove direttive europee e che anticipa la riforma del Codice appalti. La norma riguarda solo le gare effettuate a procedura aperta, dunque senza pre-qualificazione delle imprese, e permette una forte accelerazione delle procedure di gara: le verifiche sui requisiti andranno eseguite solo sull impresa prima in graduatoria. In caso di mancata comprova dei requisiti sono previste sanzioni, quali l esclusione dalla gara e l escussione della cauzione. Sono, altresì, previste multe tra ,00 e ,00 e la sospensione da uno a tre anni dalle gare pubbliche. Trattandosi di norme che andranno sottoposte al vaglio del Parlamento e, pertanto, sempre passibili di emendazione o soppressione, la valutazione complessiva sul nuovo scenario in tema di responsabilità solidale potrà essere fatta solo al termine della procedura legislativa di approvazione. 22

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