Ilaria Fadda Area Relazione Industriali Confindustria Genova OGGETTO: PENSIONI Relazione Club Previdenza 10 marzo

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1 Ilaria Fadda Area Relazione Industriali Confindustria Genova OGGETTO: PENSIONI 2015 Relazione Club Previdenza 10 marzo Il 2015 si apre confermando i requisiti pensionistici già previsti per il E questo vale per tutte le tipologie di pensione, vecchiaia, anticipata, di invalidità e ai superstiti. Niente quindi della tanto auspicata reintroduzione di un principio di flessibilità, vale a dire delle possibilità di libero accesso a pensione in un range anagrafico definito, con incentivi o penalizzazioni a seconda dell età prescelta. Soluzione che, invero, era quella che era già stata provvidamente individuate dalla riforma Dini, di cui alle legge 335/95, e che peraltro permetterebbe in un solo colpo di dare un importante soluzione al fenomeno di salvaguardia offrendo una possibilità di uscita allo stato attuale inibita dalla eccessiva rigidità delle regole di accesso al sistema pensionistico. Nel 2016 scatteranno i nuovi incrementi pensionistici per adeguamento alla variazione delle aspettative di vita rilevate dall Istat (4 mesi di aumento, confermati dal decreto direttoriale Economia Lavoro del 16 dicembre 2014). Una singolarità del nostro ordinamento previdenziale che crea un diabolico meccanismo di innalzamento progressivo dei limiti sia anagrafici che contributivi per poter accedere a pensione. Infatti, sebbene le aspettative di vita abbiano a che vedere con la percezione dell assegno pensionistico, e quindi dovrebbero a rigor di logica incidere solo sul momento di accesso a pensione e quindi sul requisito anagrafico, gli incrementi sono stati estesi anche al requisito contributivo necessario per maturare il diritto a pensione anticipata. Veniamo ora ai requisiti che troveranno applicazione nel corso dell anno ) Pensione di vecchiaia: La nuova pensione di vecchiaia, confermando il requisito contributivo minimo di 20 anni (salvo deroghe di cui si parlerà in specifico paragrafo), ha decisamente elevato il requisito anagrafico. Per le lavoratrici dipendenti del settore privato si è infatti passati dai 60 anni del 2011 ai 62 anni del A partire dal 2013, come dinanzi accennato, ha trovato applicazione il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita, il quale ha portato a 62 anni e 3 mesi l età minima per l accesso a pensione di vecchiaia. Il requisito anagrafico è aumentato di 18 mesi a partire dal , portandosi a 63 anni e 9 mesi (valore valido anche per il 2015), ed il requisito anagrafico minimo salirà, quindi a 65 anni e 7 mesi. Nel 2018 l età arriverà a 66 anni e 7 mesi. Dal 2019 in poi ci saranno ulteriori aumenti biennali per adeguamento delle aspettative di vita. Stessa sorte per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, collaboratrice iscritte alla gestione separata Inps). I 60 anni del 2011 sono diventati 63 anni e 6 mesi nel 2012, 63 anni e 9 mesi nel 2013 e 64 anni e 9 mesi nel 2014/2015. Diventeranno quindi 66 anni e 1 mese nel 2016, 66 anni e 7 mesi nel 2018, per poi agganciarsi dal 2019 in poi agli ulteriori aumenti biennali per adeguamento delle aspettative di vita. Per gli uomini (dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi) e le donne dipendenti pubbliche si è passati dal 65 anni del 2011 (61 per le dipendenti pubbliche) ai 66 anni del 2012, 66 anni e 3 mesi del 2013 ( valore valido anche per gli anni 2014 e 2015) e ai 66 anni e 7 mesi del 2016/2018. Dal 2019 in poi ci saranno anche in questo caso i periodici costanti aumenti biennali per adeguamento alle aspettative di vita. Dal 2018 tutte le categorie di lavoratori avranno la medesima età pensionabile. Anche per il requisito anagrafico, come quello contributivo, sono previste specifiche deroghe: possono ancora accedere a pensione di vecchiaia con limiti di età inferiori a quelle precedentemente indicati per il settore privato (Inps):

2 - I dipendenti privati (Fpld) riconosciuti invalidi in misura pari o superiore all 80%: 55 anni donne -60 anni uomini; - I lavoratori non vedenti da data anteriore all inizio dell assicurazione o con almeno 10 anni di contribuzione dopo l insorgenza della cecità: 50 anni donne e 55 uomini (Fpld), 55 anni donne e 60 anni uomini; - I lavoratori non vedenti che non rientrano nelle condizioni richiamate al punto precedente: 55 anni donne, 60 anni uomini. A tali più favorevoli limiti di età si applicano comunque dal 2013 gli incrementi legali alla speranza di vita (aumento di 3 mesi nel triennio 2013/2015 e successivi incrementi), e l accesso anticipato alla pensione di vecchiaia è soggetto al previgente regime di decorrenze secondo la disciplina della c.d. finestra mobile (12 mesi di differimenti per le pensioni da liquidare nel Fondo per lavoratori dipendenti Inps, 18 mesi per le pensioni a carico delle gestioni. Relativamente al pubblico impiego (ex Inpdap): - La deroga per invalidità pari o superiore all 80% non trova applicazione; - La deroga per non vedenti è operativa per i soli dipendenti di enti locali e non per gli statali: solo per i primi rimangono infatti in vigore i tassativi liniti di età stabiliti: solo per i primi rimangono in vigore i tassativi limiti di età stabiliti alla data del per il collocamento a riposo dell ufficio dalla fonte normativa interna che disciplina il rapporto di lavoro (regolamenti organici del personale). I requisiti anagrafici e contributivi sin qui esaminati, eccezion fatta per le deroghe, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che possono far valere contribuzione che si colloca solo a partire dal (lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al ) appartenenti al sistema previdenziale contributivo. In questo caso, tuttavia, la possibilità di accesso alla pensione di vecchiaia prima del compimento del 70 anno di età, è subordinata alla condizione che, il relativo primo importo non risulti inferiore a 1,5 volte l assegno sociale Inps. Al compimento del 70 anno di età (requisiti assoggettato ad adeguamento alle speranze di vita a partire dal 2013, quindi giunto a 70 anni e 3 mesi nel 2015), il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori con primo accredito successivo al si ottiene invece con il possesso di un minimo di anzianità di 5 anni di contribuzione effettiva (con esclusione quindi della contribuzione figurativa), e a prescindere da qualsiasi condizione di importo soglia da dover raggiungere. Questa disciplina speciale di pensionamento (importo soglia da dover rispettare prima del compimento del 70 anno di età, ulteriore canale di pensionamento al 70 anno di età) è indirizzata esclusivamente ai lavoratori privi di contribuzione alla data del , e non trova quindi applicazione nei confronti dei soggetti che, in possesso di contribuzione antecedente a quella data, esercitano l opzione al sistema contributivo (lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al , e con almeno 15 anni di contribuzione complessiva dei quali almeno 5 successivi al ). Eccezion fatta per le situazioni a pensione con deroga rispetto al requisito anagrafico generale, la nuova pensione di vecchiaia non prevede un regime di accesso differito al pagamento della prestazione (la previgente finestra mobile collocata rispettivamente a 12 mesi a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti a seconda della gestione di liquidazione). Previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la pensione di vecchiaia decorre pertanto dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti con facoltà, comunque sempre in capo al lavoratore di poter richiedere e ottenere una decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della

3 domanda. Per quanto riguarda, invece, le presentazioni del pubblico impiego (regime ex Inpdap) è possibile ancora oggi ottenere una decorrenza intermedia nel corso del mese: primo giorno successivo alla data di cessazione dal servizio con avvenuta contestuale maturazione dei requisiti pensionistici. Laddove tuttavia il requisito anagrafico non venga maturato in costanza di iscrizione contributiva (c.d. pensione differita) anche Inpdap applica la decorrenza del primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del requisito stesso. Un cenno infine allo speciale canale di accesso a pensione di vecchiaia previsto per le lavoratrici dipendenti del settore privato ago Inps e forme sostitutive, che, hanno maturato i requisiti pensionistici nel corso dell anno 2012 (art. 24, comma 15 bis, D.L. 201/2011, conv. Il legge 214/2011). Tali lavoratrici in possesso entro il 31 dicembre 2012 di un anzianità contributiva minima di 20 anni e di età anagrafica di almeno 60 anni, possono accedere in via eccezionale al pensionamento di vecchiaia all età di 64 anni laddove più favorevole rispetto ai requisiti anagrafici ordinari previsti dalla nuova normativa. La norma eccezionale si applica alle sole lavoratrici del settore privato appartenenti al regime generale Inps o alle forme sostitutive ( escluse le lavoratici del settore pubblico, le lavoratici autonome o parasubordinate) che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Non è richiesto che la pensione sia liquidata a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: l accesso agevolato è riconosciuto infatti anche alle lavoratrici dipendenti che, avendo una posizione contributiva mista, ottengono la liquidazione delle pensioni a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi, semprechè bene inteso alla data del facciano valere lo status di lavoratore dipendente del settore privato. Lo speciale accesso alla pensione di vecchiaia trova applicazione anche nei confronti della lavoratrici dipendenti di Gruppo Poste Italiane e Gruppo Ferrovie dello Stato rispettivamente all ex Ipost ed al Fondo Speciale FS gestito dall Inps, considerata la natura giuridica privata del rispettivo rapporto di lavoro (Msg. Inps 13399/2012). Secondo l interpretazione adottata dall Inps restano esclusi dall applicazione della norma eccezionale le lavoratrici non occupate alla data del ancorchè l ultima precedente attività lavorativa sia stata svolta come lavoratrice dipendente del settore privato. Vi rientrano, invece, le situazione di sospensione del rapporto di lavoro, come per esempio il collocamento in Cigo. Il trattamento pensionistico ottenuto secondo questa speciale disposizione non è soggetto al regime delle finestre. Secondo l Inps (circ. 35/2012), il requisito anagrafico dei 64 anni è soggetto al meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, ed è pertanto incrementato di 3 mesi per il triennio 2013/2015 e di ulteriori 4 mesi negli anni 2016/ ) Le deroghe ai requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia. a) Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno maturato, al 1992, i requisiti contributivi a quella data richiesti: la deroga riguarda i lavoratori, dipendenti ed autonomi, che possano far valere una posizione contributiva e assicurativa all Ago Fondo pensioni lavoratori dipendenti, o all Ago gestione speciali dei lavoratori autonomi o in ambedue e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contribuzione, purchè l intera anzianità contributiva (15 anni) risulti perfezionata entro il 31 dicembre La deroga si applica anche agli iscritti ex Inpdap ex Enpals e Ex Ipost. L applicazione della deroga, a decorrere dal 1 gennaio 2012 segue le regole comuni vigenti nel regime generale, per tutti i regimi. Ai fini del perfezionamento del requisito 15 anni (780 contributi settimanali) è utile tutta la contribuzione accreditata.

4 Obbligatoria, anche trasferita dopo ricongiunzione, volontaria e figurativa. Valgono anche i contributi a qualsiasi titolo riscattati (studio, lavoro all estero in paesi non convenzionati con l Italia etc.), anche quando la domanda di riscatto sia stata presentata e definita in epoca successiva al 92, a condizione che, il riscatto abbia ad oggetto periodi collocati temporalmente ante 31 dicembre Valgono anche i periodi contributivi maturati all estero, in Paesi dell Unione europea o comunque legati all Italia da convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale. b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992: requisito contributivo di 15 anni di contribuzione. La deroga vale sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi. Vale, oltre che per gli iscritti all Ago, anche per gli iscritti all ex Enpals (per i regimi Inpdap e Ipost l istituto della prosecuzione volontaria è stato introdotto solo a partire dal 12 luglio 1997 quindi per essi non trova applicazione la deroga in esame). Se autorizzati alla prosecuzione volontaria con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1992 gli assicurati Ago maturano il diritto alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi anche se maturati dopo il E sufficiente che sia stata rilasciata a tempo debito l autorizzazione, mentre non è richiesto che siano stati materialmente versati i contributi volontari, oppure semplicemente obbligatoria o figurativa. Può essere perfezionato sommando gli eventuali periodi di assicurazione maturati nei Paesi UE o nei Paesi legati all Italia da accordi o convenzioni in materia di sicurezza sociale. Può essere perfezionato mediante riscatto di periodi di studio per cui sia stata conseguita la laurea, i periodi di lavoro all estero in Paesi non legati all Italia da convenzioni sulla sicurezza sociale e altri periodi riscattabili ai sensi delle norme vigenti. L autorizzazione ottenuta nell ago non si trasferisce, in seguito, a ricongiunzione, verso forme sostitutive o esclusive della stessa Ago. Si tratta di un principio ormai coerentemente ribadito sia dall Inps che dall Inpdap con il sostegno del Ministero competente. c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 anni nell'anno solare. La deroga molto importante e poco conosciuta riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e a fondi sostitutivi (ex Inpdap ne ha escluso l'applicabilità all'interno del proprio ambito). Il contenuto della deroga è il seguente: chi può far valere almeno 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni in cui abbia lavorato per periodi inferiore all'intero anno, può accedere alla pensione di vecchiaia col requisito di soli 15 anni di contribuzione. Si ricorda che l'anzianità assicurativa corrisponde al tempo, misurato in anni, mesi e giorni, trascorso dal primo accreditato e la data in cui, sulla base della domanda, si matura il diritto alla pensione. L'inizio dell'assicurazione può essere fissato in corrispondenza di un contributo obbligatorio da lavoro dipendente, ma anche da lavoro autonomo, benchè quest'ultimo non possa poi essere considerato utile ai fini della maturazione del requisito contributivo (cioè 15 anni), in quanto per quest'ultima è ammessa solo la contribuzione da lavoro dipendente. L'inizio dell'assicurazione può essere costituito anche dal primo giorno di assicurazione perfezionata nell'ue oppure in un Paese legato all'italia da una convezione sulla sicurezza sociale. Una volta certificato il requisito dei 25 anni di assicurazione, occorrerà accertare la presenza di 10 anni in cui si è svolto un lavoro dipendente per una durata inferiore a 52 settimane, cioè all'intero anno. Sul punto è importante una precisazione: non può considerarsi

5 anno parzialmente lavorato quello del lavoratore con contratto part-time per l'intero anno e che risulti nell'estratto coperto da meno di 52 settimane. d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore a 15 anni previsti dalla previgente normativa. La deroga consiste nella possibilità di maturare il diritto alla pensione con meno di 20 anni in base ad un criterio specifico per ogni situazione, riguardante solo i lavoratori dipendenti iscritti sia all'assicurazione generale obbligatoria che alle forme sostitutive ed esclusive di essa. Si applica cioè anche agli iscritti ex enpals, ex Inpdap e ex Ipost. Per i lavoratori iscritti all'ago, l'applicazione di questa deroga è racchiusa in questa semplice regola: "chi abbia al 31 dicembre 1992 almeno un contributo accreditato potrà accedere alla pensione di vecchiaia, quando avrà maturato un'anzianità contributiva determinata dalla somma dei contributi accreditati al 1992 con le settimane di calendario comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese in cui il lavoratore compie l'età pensionabile. Con un minimo di 15 anni di contribuzione. Il risultato di questa somma corrisponde al requisito "personale" che il lavoratore dovrà maturare per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Naturalmente quando la predetta somma fra anzianità maturata al 1992 e numero di settimane comprese tra il 1993 e l'età pensionabile superi i 20 anni, il requisito contributivo sarà pari a 20 anni come per la generalità dei lavoratori. Come innanzi riferito, secondo Inpdap, il possesso di una qualunque anzianità contributiva dalla data del 31 dicembre 1992, di qualsiasi consistenza, cristallizzava il requisito contributivo a 15 anni. Tale posizione risulta ora abbandonata con la circolare 16/2013, in favore, di un'armonizzazione. fra le diverse gestioni dell'istituto, delle regole applicabili alla materia. E' dunque a partire dal 1 gennaio 2012, anche per i dipendenti pubblici iscritti all'ex Inpdap l'individuazione del cosiddetto "requisito personale" per il diritto alla pensione di vecchiaia segue i criteri nel regime generale. Questa specifica deroga, di fatto, è stata superata dal tempo trascorso atteso che una minima contribuzione anteriore al 1992 sommata al tempo intercorso per accedere al pensionamento porta in ogni caso a superare i 20 anni minimi richiesti dalla normativa vigente. e) Deroghe al requisiti contributivo ed età anagrafica per il diritto a pensione. A questo punto giova rammentare che, non solo con i requisiti contributivi ordinari, a anche con quelli in deroga sopra illustrati, nel 2015, la riforma "Fornero" prevede il diritto al pensionamento di vecchiaia per le donne del settore lavoro dipendente privato con 63 anni e 9 mesi. Ciò significa che le donne nate nei primi tre mesi del 1952 potranno accedere al pensionamento, nella gestione dei lavoratori dipendente, negli ultimi tre mesi del Inoltre la norma eccezionale prevista dalla riforma "Fornero" (comma 15- bis, art. 24 D.L n 201/2011) per le lavoratrici dipendenti del settore privato prevede il pensionamento con 64 anni di età. Ciò significa che le donne del 1952, nel 2016 potranno accedere a pensione con i requisiti contributivi in deroga sopra richiamati. In questo casa lo forte limitazione a questo diritto deriva dall'interpretazione dell'inps che considera lavoratrici dipendenti nel settore privato coloro che alla data di entrata in vigore della riforma (28 dicembre 2011 svolgevano materialmente un 'attività di lavoro dipendente. Inoltre è utile ricordare che, qualora la deroga dell'anzianità contributiva fosse fruibile da soggetti che rientrano tra i "salvaguardati" della riforma Monti- Fornero, si avrebbe contemporaneamente il beneficio del minore requisito contributivo e il mantenimento del diritto con i precedenti requisiti di età. Ricordiamo che in base alla norma di cui alla sesta salvaguardia prevista dalla legge 147 del ed alle disposizioni attuative andava presentata istanza entro il 5 gennaio all'inps o in DTL entro il 5 gennaio 2015.

6 La casistica degna di particolare attenzione riguarda i prosecutori volontari. Per essi è richiesta l'autorizzazione anteriore al Le altre condizioni per il diritto sono variate e son diverse in base ai contingenti di salvaguardia. Ma se facciamo riferimento alle ultime disposizioni più favorevoli, atteso che chi non rientra in un contingente può rientrare nel contingente successivo, le disposizioni vigenti sono le seguenti: - si siano avvalsi dell'autorizzazione stessa versando un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011; - maturino i requisiti che consentono di fissare la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016; -non aver lavorato dopo il 4 dicembre 2011 come lavoratore dipendente a tempo indeterminato; ovvero: -autorizzazione alla prosecuzione volontaria senza aver versato alcun contributo volontario dopo l'autorizzazione; -nel periodo dal 1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 deve risultare accreditato un contributo derivante da effettiva attività lavorativa non riconducibile ad attività lavorativa a tempo indeterminato; -essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi in base alla precedente normativa consenta di ottenere la pensione con decorrenza entro il 6 gennaio ) La pensione anticipata La nuova pensione anticipata, sostitutiva della vecchiaia di anzianità, non prevede più un doppio canale di pensionamento costituito da un requisito contributivo minimo di 35 anni congiunto a età e quota (quale sommatoria tra età e contribuzione), ed un alternativo requisito contributivo minimo di 40 anni che prescinde da quello anagrafico. Essa prevede, infatti, il solo raggiungimento di un requisito contributivo slegato da ulteriori condizioni anagrafiche o quote. Il requisito contributivo minimo, decisamente più elevato rispetto a quello precedentemente previsto per la pensione di anzianità varia a seconda del sesso: nel 2012 sono stati richiesti 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono stati incrementati di un mese nel 2013 e di un ulteriore mese a partire dal Dal 2013 ha trovato applicazione il meccanismo di adeguamento alle aspettative di vita, che, congiunto agli aumenti più sopra indicati, ha portato rispettivamente a 42 anni e 5 mesi (uomini) e 41 anni e 6 mesi per le donne per il 2014/2015, il minimo contributivo da dover raggiungere per l accesso a pensione anticipata. I nuovi requisiti riguardano sia le pensioni anticipate da liquidare nel sistema misto (lavoratori in possesso di anzianità contributiva alla data del ), che quelle conseguibili nel sistema contributivo, e si applicano indistintamente a tutte le categoria di lavoratori (dipendenti e autonomi o parasubordinati) appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps ex Inpdap etc.) Per coloro che accedono a pensione anticipata con età inferiore a 62 anni è prevista l applicazione di una penalizzazione in percentuale pari all 1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni di età (60 e 61) e sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo qualora si scelga di andare in pensione con età inferiore a 60 anni. Nel caso in cui, al momento del pensionamento, gli anni mancanti all età di 62 anni non siano interi, la percentuale di riduzione deve essere calcolata a mese. La penalizzazione si applica solo sulla quota retributiva del trattamento di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al Occorre tuttavia evidenziare che l art. 6, comma 2-quartrer, del D.L. 216/2011 convertito con legge 14/2012 ha disposto una sospensione della normativa sulla penalizzazione nei confronti dei lavoratori che maturino il

7 requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 113, legge , n. 190), la predetta sospensione opera nei seguenti termini: - Per le prestazioni anticipate liquidate con decorrenza ricompresa entro il l esclusione della penalizzazione opera soltanto a condizione che, l anzianità contributiva richiesta sia stata maturata considerando solo contribuzione derivante da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, i periodi di servizio militare, malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni ordinaria, i permessi per donazione sangue, i congedi parentali di cui al D.Lgs. 151%2011, la contribuzione di riscatto di cui all art. 13 L. 1338/1962, i periodi di effettiva prestazione lavorativa derivanti da totalizzazione estera, ferie, i congedi e i permessi per handicap concessi ai sensi dell art. 33 L. 104/92. La disciplina specifica è contenuta nel messaggio Inps n del ; - Per le prestazioni anticipate da liquidarsi con decorrenza al (e limitatamente a requisiti maturati entro il ), l esclusione dalla penalizzazione opera in ogni caso e a prescindere dalla tipologia di contribuzione attraverso la quale viene maturato il diritto. In altri termini, per effetto delle norme di maggior favore introdotte dalle legge di stabilità 2015 nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 le disposizioni sulla riduzione percentuale delle pensioni anticipate trovano ora una generalizzata sospensione applicabile a partire dal Anche in relazione alla pensione anticipata sono state dettate disposizioni particolari indirizzate ai lavoratori e lavoratrici che possono far valere contribuzione che si colloca solo a partire dal Ferma restando la possibilità di conseguire il diritto a pensione con i requisiti ordinari sopra indicati, per questi lavoratori è stata altresì prevista un ulteriore possibilità di pensionamento anticipato subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi e condizioni: a) 63 anni di età (requisito assoggettato, a partire dal 2013, ad incremento per aspettative di vita, e quindi giunto a 63 anni e 3 mesi nel 2015); b) 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione quindi della contribuzione figurativa); c) Importo minimo della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l ammontare mensile dell assegno sociale Inps (importo fissato a 1255,86 euro per il 2015). Questa speciale possibilità di pensionamento anticipato è riservata esclusivamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del , e non trova quindi applicazione nei confronti dei soggetti che, in possesso di contribuzione antecedente a quella data, esercitano l opzione per il sistema contributivo (lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al e con almeno 15 anni di contribuzione complessiva dei quali almeno 5 successivi al ). Analogamente alla nuova pensione di vecchiaia, anche la pensione anticipata non prevede più un regime di accesso differito al pagamento della prestazione (la previgente finestra mobile collocata, a 12 e 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti a seconda della gestione di liquidazione. Previa maturazione del prescritto requisito contributivo e cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la pensione anticipata decorre pertanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (una presentazione tardiva determina quindi lo slittamento del pagamento della prestazione). Per quanto riguarda invece le prestazioni del pubblico impiego (ex Inpdap9, la data di presentazione della domanda, non influisce sulla decorrenza ed è possibile ancora oggi ottenere una decorrenza intermedia nel corso del mese.

8 Per quanto riguarda lo speciale canale di accesso a pensione anticipata previsto per i lavoratori dipendenti nel settore privato- Ago Inps e forme sostitutiva che hanno maturato i previgenti requisiti per il diritto a pensione nel corso dell anno 2012 (art. 24, comma 15-bis D.L. 201/2011 conv. In L. 214/2011). Così come stabilito per le lavoratrici dipendenti in relazione alla pensione di vecchiaia, anche per i lavoratori del settore privato è prevista, in via eccezionale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato all età di 64 anni subordinatamente all avvenuto conseguimento, entro la data del dei seguenti requisiti: a) Anzianità contributiva di almeno 35 anni; b) Ulteriori requisiti richiesti nel 2012 dalla vecchia normativa per il diritto della pensione di anzianità (quota 96, con un età minima di 60 anni, se dipendenti, quota 97 con età minima di 61 anni, se autonomi). Anche in questo caso la norma eccezionale si applica ai soli lavoratori dipendenti del settore privato appartenenti al regime generale o alle forme sostitutive (sono esclusi quindi i lavoratori del settore pubblico e i lavoratori parasubordinati) che alla data del svolgevano appunto attività di lavoro dipendente nel settore privato. Il trattamento pensionistico ottenuto secondo questa speciale disposizione non è soggetto al regime delle finestre e, secondo l interpretazione dell Inps il limite di età dei 64 anni è soggetto al meccanismo di adeguamento delle speranze di vita. Pertanto negli anni 2013/2015 è stato incrementato di 3 mesi e nei successivi anni 2016/2017 di ulteriori 4 mesi. 3) L opzione donna. L art. 1, comma 9, Legge 243/2004 riconosce alle sole lavoratrici, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, il diritto di accedere alla pensione di anzianità con requisiti più favorevoli in vigore al 31 dicembre 2007, subordinata all adesione del calcolo interamente contributivo del trattamento di pensione. L art. 24, comma 14, legge n. 214/2011 ha mantenuto in vigore questo istituto anche per gli anni dal 2012 in avanti. Per accedere alla pensione occorre essere in possesso di un anzianità contributiva pari a 35 anni e di un età anagrafica di 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 58 anni e 3 mesi per le autonome. Inps, infatti, ha ritenuto che, dal 2013 l incremento dei 3 mesi della speranza di vita si dovesse applicare anche al requisito dei 57/58 anni di età. Inoltre, nei confronti delle lavoratrici che optano per il regime sperimentale continua a trovare applicazione anche il regime di decorrenza secondo la finestra mobile dei 12 o 18 mesi. L interpretazione che ha sollevato i maggiori dubbi è quella che la riguarda la data di scadenza del regime sperimentale. Inps ha precisato che la data di scadenza è il è da intendersi come termine ultimo entro cui deve collocarsi la decorrenza del trattamento pensionistico e non la maturazione dei requisiti di età e contribuzione a prescindere dal momento di apertura della finestra pensionistica. L applicazione pratica di tale interpretazione ha comportato che, per effetto dell applicazione della decorrenze differita secondo il regime della finestra mobile, il requisito di età e contribuzione richiesti per l opzione donna devono essere: - Per una lavoratrice dipendente del comparto privato (35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi entro il 30 novembre 2014); - - per le lavoratrici autonome (35 anni e 58 anni 3 mesi entro il 31 maggio 2014);

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