Mutuo casa (fondiario tasso fisso privati -)

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1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE S.C.P.A. Sede Legale e amministrativa: via Tosco Romagnola n. 101/A Fornacette (PI). Tel fax Codice ABI Iscritta all albo delle Banche della Banca d Italia al n Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. PI Sito internet: mail: bccfornacette@bccfornacette.it. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Capitale sociale e Riserve (Patrimonio) al : ,00 NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 DELIBERA CICR DEL 4/3/2003 FOGLIO INFORMATIVO N. 17 decorrenza Mutuo casa (fondiario tasso fisso privati -) Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Il mutuo è un finanziamento a medio lungo termine finalizzato all acquisto/ristrutturazione di un immobile adibito ad uso abitativo, il quale viene vincolato a favore della banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso, variabile o misto. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto se previsto in contratto un compenso onnicomprensivo. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza; impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso; variabilità del tasso di cambio, qualora il mutuo sia espresso in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

2 Legenda delle principali nozioni dell operazione Spese di istruttoria Spese di perizia Commissione per chiusura della pratica Tasso di ingresso Tasso fisso Rata Preammortamento Ammortamento Parametro di indicizzazione Spese per l'analisi di concedibilità Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia Commissione per la cancellazione dell'ipoteca e per la chiusura della pratica di finanziamento Tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello stesso Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: -una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); -una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo) Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all uopo indicate. ISC (pr sotto alla voce TAEG nel prospetto ESIS) Tasso variabile Tasso Misto: -tasso fisso i primi..mesi/anni -con opzione di passare a variabile Interessi di mora E un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'isc sono ricompresi: -il rimborso del capitale; -il pagamento degli interessi; -le spese di istruttoria; -di revisione del finanziamento; -di apertura e chiusura della pratica di credito; -le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate(se stabilite dal creditore); -le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; -il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito); -ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. N.B. Indicare l'isc in relazione alla durata del finanziamento e alla diversa periodicità delle rate Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo. Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto per i primi mesi tasso variabile in caso di attivazione dell'opzione Interessi per il periodo di ritardato pagameneto delle rate ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO La Banca provvederà a certificare annualmente, tramite apposita comunicazione inviata al domicilio dei clienti, gli interessi passivi pagati. Tali oneri, infatti, stante l attuale normativa fiscale vigente in Italia, sono detraibili ove si tratti di mutui contratti per acquisto o ristrutturazione di abitazione principale. Sull argomento il cliente può rivolgersi anche presso qualsiasi CAF o studio commerciale. Le informazioni generali sugli sgravi fiscali relativi agli interessi o a qualsiasi altra informazione della specie sono reperibili sul sito del Ministero dell Economia e delle Finanze: o presso i suoi uffici locali o centrali.

3 Condizioni economiche dell'operazione o del servizio Mutuo casa Spese e commissioni Per richieste fino a da a spesa perfezionamento pratica - al momento erogazione da a Commissione di liquidazione per mutui a stati di avanzamento(da applicare alla liquidazione della prima tranche) 300,00 500,00 700,00 200,00 Commissione di liquidazione (se non si tratta di mutui a stati di avanzamento) 60,00 commissione/spesa per pagamento rata 1,50 commissione/spesa per avviso scadenza rata spesa per comunicazione annuale legge 154/92 6,00 2% del capitale commissione per estinzione anticipata residuo con un minimo di 200,00 2% del capitale commissione per abbattimento capitale abbattuto con un minimo di 200,00 commissione per cancellazione/riduzione di ipoteca commissione per accollo (a carico parte accollataria) Massimo 1% del capitale accollato spese per variazioni anagrafiche spesa per sollecito pagamento rata spese fisse liquidazione trimestrale commissione per certificazone interessi passivi 6,00 Spese per invio documento di sintesi 2,00 per ricerche negli archivi dell anno in corso Spese per ricerche effettuate per e dei 4 anni precedenti 10,00 singolo documento per ricerche negli archivi degli anni precedenti oltre il quarto 20,00 spese per produzione documentazione catastale, spese notarili e oneri fiscali interamente a carico della parte mutuataria TASSI E ALTRE CONDIZIONI RICHIESTE PER L'EROGAZIONE DEL MUTUO CASA Tasso fisso: Per durate fino a 15 anni: tasso 5,50% Per durate da 15 a 20 anni: tasso 5,75% N.B. NON SI IPOTIZZANO DURATE SUPERIORI AI VENTI ANNI PER I MUTUI A TASSO FISSO. N.B. PER IL CALCOLO DEL TAEG VEDI TABELLA RIPORTATA NELLA PAGINA SEGUENTE. Massimo 3,15 punti tasso di mora in più del tasso ordinario applicato durata massima 20 anni durata minima 5 anni mensile/bimestrale/trimestrale/ periodicità rate semestrale

4 importo massimo erogabile garanzia da prestare all'atto dell'erogazione accensione di un rappporto di conto corrente accredito mensile dello stipendio sul conto corrente acceso 100% del valore dell'immobile oggetto d'intervento con un massimo di ,00 ipoteca ed eventuale fidejussione a richiesta della Banca Calcolo degli interessi Calcolo degli interessi riferito all'anno civile A fronte di questi mutui ipotecari si dovrà obbligatoriamente richiedere la stipula della polizza assicurativa (Arca) a copertura incendio e scoppio. La Banca di Credito Cooperativo di Fornacette aderisce all accordo europeo per il codice di comportamento volontario su informativa pre-contrattuale per i mutui ipotecari per la casa. La clientela può ritirare gratuitamente copia del predetto codice e del Prospetto Europeo Unico Standardizzato (ESIS) presso qualsiasi sportello della Banca. Rata mensile prevista per finanziamento di Euro 1.000: durata 10 anni Durata 12 anni Durata 15 anni Durata 20 anni EUR. + 0,75 rata 9,62 TAEG 3,07 EUR. + 1 rata 9,72 TAEG 3,29 EUR. + 1,25 rata 9,83 TAEG 3,54 EUR + 1,50 rata 9,95 TAEG 3,80 IRS + 1 rata 10,52 TAEG 5,05 IRS + 1,25 rata 11,02 TAEG 6,11 FISSO rata 10,85 TAEG 5,64 EUR + 0,75 rata 8,25 TAEG 3,07 EUR. + 1 rata 8,34 TAEG 5,27 EUR + 1,25 rata 8,48 TAEG 3,58 EUR + 1,5 rata 8,58 TAEG 3,79 IRS + 1 rata 9,16 TAEG 5,03 IRS + 1,25 rata 9,67 TAEG 6,09 FISSO rata 9,50 TAEG 5,64 EUR + 0,75 rata 6,87 TAEG 3,04 EUR. + 1 rata 6,97 TAEG 3,25 EUR + 1,25 rata 7,11 TAEG 3,55 EUR + 1,5 rata 7,21 TAEG 3,76 IRS + 1 rata 7,82 TAEG 5,02 IRS + 1,25 rata 8,35 TAEG 6,08 FISSO rata 8,17 TAEG 5,64 EUR + 0,75 rata 5,51 TAEG 3,03 EUR. + 1 rata 5,61 TAEG 3,23 EUR + 1,25 rata 5,76 TAEG 3,54 EUR + 1,5 rata 5,87 TAEG 3,76 IRS + 1 rata 6,5 TAEG 4,99 IRS + 1,25 rata 7,06 TAEG 6,04 FISSO rata 7,02 TAEG 5,90 - Esempio di applicazione della formula di calcolo del compenso nei casi di anticipata restituzione, totale o parziale, del finanziamento fondiario (delibera CICR 9/2/2000, atr. 40, comma 1, D.Lgs n. 385/93, come modificato dall art. 6 del D. Lgs. N. 342/99). - CAPITALE RIMBORSATO = 1.000,00 - COMMISSIONE: 2,00% = 20,00 Sviluppo della formula: 1.000,00 x 2,00/100 = 20,00

5 CLAUSOLE CONTRATTUALI ART. 1 La Banca, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo fondiario, ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.Lgs n. 385, alla Parte Mutuataria che accetta, la somma di ( ) portata in accredito con versamento di pari importo sul conto corrente n. aperto presso la Filiale della Banca mutuante, intestato a effettuato in data odierna, come da contabile di accredito che viene consegnata dalla Banca alla Parte Mutuataria, la quale rilascia relativa quietanza. La Banca e la Parte Mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca a garanzia dell adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte Mutuataria dal pr contratto e relativi allegati, ed in particolare: a) del perfezionamento dell iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti in garanzia e della inesistenza di qualsiasi gravame e vincolo comunque pregiudizievole per l ipoteca stessa, b) che la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia è corrispondente a quella dichiarata nel pr contratto; c) della consegna alla Banca della polizza di assicurazione contro i danni da incendio, caduta del fulmine, scoppio del fabbricato compreso nella garanzia ipotecaria, per una somma complessivamente non inferiore a ( ) vincolata a favore della banca per tutta la durata dell affidamento. d) che la Parte Mutuataria è regolarmente intervenuta in contratto ed è nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quella di pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a); La Parte mutuataria prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal pr articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l estinzione del mutuo. Lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l adempimento delle obbligazioni previste nel pr articolo secondo capoverso fermo peraltro il disposto di cui al precedente capoverso. Sulla somma di denaro mutuata la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca mutuante l interesse in ragione di un tasso variabile attualmente determinato nella misura del, % ( virgola per cento) nominale annuo, da cui deriva un Indicatore Sintetico di Costo (ISC), pari a. Successivamente il tasso sarà indicizzato al seguente parametro: Media aritmetica dei tassi EURIBOR, rilevata dal Comitato Gestione dell EURIBOR per valute relative ai giorni lavorativi, del mese antecedente l inizio di decorrenza di ciascuna rata, tale media sarà moltiplicata per il coefficiente 365/360, maggiorato di, con arrotondamento al quarto di punto superiore; il tasso nominale annuo come sopra determinato sarà pertanto arrotondato a centesimi 00, oppure 25, oppure 50, oppure 75. Il tasso così determinato potrà essere modificato in relazione alla misura della quotazione percentuale media del tasso EURIBOR a, come suddetto, del mese che precede l inizio di decorrenza di ciascuna rata rilevabile dalle principali pubblicazioni di carattere economico-finanziario. Nel caso in cui il parametro finanziario di indicizzazione sopra indicato non fosse più rilevabile si considererà automaticamente sostituito dal nuovo parametro finanziario che il mercato avrà adottato in sua sostituzione, se cessato, oppure dai parametri che dovranno assicurare la piena equivalenza economico - finanziaria. La Parte Mutuataria si obbliga inoltre a corrispondere alla Banca, su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze, a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello dell effettivo pagamento, l interesse di mora nella misura del tasso contrattuale corrente, come sopra determinato, aumentato di ( ) punti. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. La Parte Mutuataria accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche che regolano il pr mutuo, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni relative alla trasparenza. Si precisa che le condizioni economiche mai potranno intendersi comprensive del tasso di interesse applicato al finanziamento, i punti di maggiorazione ed il criterio di indicizzazione sopra espresso. Entro quindici giorni dalla comunicazione di dette modifiche la Parte Mutuataria avrà diritto di recedere dal contratto a termini di legge. La tabella dalla quale risultano le tariffe relative agli oneri e condizioni di natura economica della Parte Mutuataria in dipendenza del pr atto, sottoscritta dalle Parti e da me Notaio viene allegata con la lettera A, formandone parte integrante e sostanziale. La Parte mutuataria dichiara altresì che la Banca mutuante le ha consegnato il documento di sintesi, recante le più significative condizioni contrattuali economiche del pr finanziamento, e che tale documento è stato sottoscritto per ricevuta in data odierna dalla Parte mutuataria.

6 ART. 2 La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a restituire alla Banca mutuante in la somma ricevuta mediante il pagamento di numero rate mensili dell importo di ( ), tutte comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolati questi ultimi al tasso fissato a norma dell art. 1, attualmente del, % ( virgola per cento) in ragione di anno, avendo per la prima rata, quale ultimo riferimento disponibile, la quotazione media del tasso EURIBOR a, rilevata dal Comitato Gestione dell EURIBOR per valute relative ai giorni lavorativi, moltiplicata per il coefficiente 365/360 del mese di. Le suddette rate dovranno essere corrisposte posticipatamente il giorno 7, a decorrere dal, effettuando così il pagamento della prima rata il come da piano di ammortamento calcolato applicando al finanziamento i tassi attualmente in vigore di cui all art. 1, il quale firmato dalle parti stesse e da me Notaio, si allega sotto la lettera al pr atto per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà delle parti che dichiarano di averlo integralmente letto prima d ora e di approvarlo. La parte mutuataria è tenuta a corrispondere alla Banca gli interessi maturati dalla data di erogazione della somma mutuata sino alla data di inizio del piano di ammortamento stabilita nel pr contratto, calcolati al tasso del, % ( virgola per cento) da pagarsi entro il. Resta in facoltà della Banca concedere alla Parte debitrice il rinnovo delle rate di cui sopra anche a tassi diversi, si intende comunque che il rinnovo totale o parziale delle rate non comporta novazione del rapporto originario né del rapporto sottostante. ART. 3 Le parti espressamente convengono che la durata minima del pr finanziamento dovrà essere superiore a 18 mesi, salve le ipotesi di risoluzione contrattuale meramente cautelative, a norma delle vigenti disposizioni di legge. La Parte Mutuataria può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito previo versamento, dell intero debito residuo in linea capitale o parte di esso, delle rate scadute e degli eventuali interessi di mora dovuti, degli interessi maturati sino al giorno dell estinzione, di una commissione del,00% ( per cento) calcolata sul capitale anticipatamente corrisposto, con importo minimo di 200,00= (duecento) secondo la formula esemplificativa indicata nella tabella delle condizioni economiche di cui all art. 1. Ogni versamento effettuato dalla Parte Mutuataria in conto capitale potrà avere per effetto di anticipare l ammortamento del prestito e verrà quindi imputato alle ultime rate, diminuendo il numero delle medesime, oppure si può consentire che l importo dei versamenti venga imputato a diminuzione proporzionale dell importo di ciascuna delle rate di ammortamento successive, restando invariato il numero. L effetto di ogni versamento in conto capitale, comunque eseguito, sarà retrodatato al giorno della scadenza immediatamente precedente e la Parte Mutuataria dovrà corrispondere separatamente gli interessi relativi all importo del capitale restituito conteggiati dal giorno in cui retroagisce l effetto della restituzione a quello dell effettivo versamento. ART. 4 A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del mutuo concesso, ed anche quando fossero accordate dalla Banca stessa in qualsiasi tempo e forma dilazioni di pagamento il signor concede ipoteca sulle proprietà di seguito descritte, nonché su tutte le adiacenze, pertinenze, accessioni, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e su tutto quanto sia comunque ritenuto gravabile ai sensi di legge e vi sia in seguito introdotto, nulla escluso o eccettuato. La parte concedente l ipoteca garantisce che i beni in parola sono di sua esclusiva proprietà e sono liberi da ipoteche, vincoli o pesi a favore di terzi, privilegi anche fiscali, nonché da trascrizioni pregiudizievoli; L eventuale erronea ed incompleta descrizione dei beni predetti non costituisce per la Parte concedente l ipoteca motivo di eccezione per la validità dell ipoteca stessa. L ipoteca viene iscritta per la complessiva somma di ( ) di cui: per capitale e per tre annate di interessi, anche di mora, attualmente al tasso dell, % ( virgola per cento), per spese ed accessori oltre le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di qualsiasi genere, alle quali la Banca dovesse andare incontro per la conservazione ed il realizzo del proprio credito che non trovassero collocazione ipotecaria ai sensi del primo comma dell art c.c. La somma iscritta si intende automaticamente aumentata a norma dell art. 39 terzo comma D.Lgs 385/93 per effetto della clausola di indicizzazione prevista all art. 1. La Parte concedente l ipoteca consente che la stessa venga iscritta a richiesta della Banca esonerando espressamente il competente Direttore dell Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare da qualunque personale responsabilità in ordine alle relative formalità da espletarsi. Fino a quando il mutuo non sia totalmente estinto, il mutuatario e concedente l ipoteca resterà obbligato: a) a non modificare la struttura sostanziale e la consistenza dei fabbricati ipotecati nonché la loro destinazione senza il consenso della Banca e ciò anche in riferimento a quanto previsto dall art c.c.;

7 b) a mantenere gli stessi beni con la diligenza del buon padre di famiglia e a non permettere che altri vi portino innovazioni pregiudizievoli; c) a comunicare immediatamente alla Banca qualsiasi evento dannoso che comunque possa incidere sulla consistenza e valore dei beni ipotecati. ART. 5 Fermo restando i casi di risoluzione previsti dall art. 4 del capitolato di patti e condizioni generali che si allega sotto la lettera B, la parte mutuataria decadrà dal beneficio del termine qualora si verifichino le ipotesi previste dall art del c.c. ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della parte finanziata. ART. 6 Le spese del pr atto e tutte le altre da questo dipendenti, comprese quelle relative alla copia esecutiva per la Banca ed alla copia che la stessa dovrà fornire alla Parte Mutuataria, nonché quelle per tasse ed imposte, anche a titolo suppletivo, e di qualsiasi genere, saranno a carico della Parte Mutuataria. La stessa Parte Mutuataria si obbliga a reintegrare la Banca dell onere sostenuto per il pagamento dell imposta di cui al D.P.R n. 601 e successive modificazioni nonché, in caso di accertamento, al rimborso della maggiore imposta dovuta prevista dall art. 6 della tariffa allegata al D.L. 347/90 e dall imposta di bollo di cui alla tariffa parte I allegata al D.P.R. 642/72. ART. 7 A tutti gli effetti del pr contratto, ed anche per le notifiche di qualsiasi titolo ed atto, nonché di diffida anche non giudiziale, le Parti eleggono domicilio, quanto alla Banca, presso la sua sede quale in epigrafe indicata, e la parte Mutuataria,. ART. 8 Per ogni controversia concernente l applicazione e l interpretazione del pr contratto il Foro competente è quello di Pisa. ART. 9 La Parte Mutuataria dichiara di conoscere bene per averne avuto in precedenza visione l allegato Condizioni generali. Dichiara altresì di accettarne tutte le condizioni ed in particolare, quelle recate dai seguenti articoli: art. 1 (rimborso), art. 2 (obblighi relativi agli immobili ipotecati), art. 4 (risoluzione), art. 7 (informazione eventi dannosi), art. 9 (inadempimenti assicurativi), art.10 (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni). Le Parti esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati. Ai fini degli onorari notarili si richiama l art. 39, comma 7 del D.Lgs n. 385/93. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI: Richiesto, io Notaio ho ricevuto il pr atto che ho letto e pubblicato ai Comparenti, i quali a mia domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con me Notaio si firmano in fine e a margine degli altri fogli intermedi. Consta quest atto di... fogli in esenzione dal bollo ai sensi del citato D.P.R. n. 601 dattiloscritti da persona di mia fiducia con nastro indelebile a norma di legge ed in piccola parte scritti di mia mano su... facciate intere e questi righi della... facciata, oltre le postille e le firme.

8 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI CREDITO FONDIARIO 1) RIMBORSO Il mutuo deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, senza necessità di comunicazione scritta da parte della Banca, secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti. 2) OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMMOBILI IPOTECATI Il Mutuatario, l eventuale datore di ipoteca e i loro aventi causa, sono obbligati a mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia in buono stato gli immobili ipotecati, e quindi a fare tutte le operazioni occorrenti per la conservazione ed il miglioramento degli stessi secondo la loro natura, ad effettuare puntualmente e giustificare, a richiesta, il regolare soddisfacimento di qualsiasi tassa od imposta gravante su detti immobili e a non fare cosa alcuna che possa menomarne il valore. E altresì loro obbligo dare, senza ritardo, notizia alla Banca di ogni mutamento che fosse apportato agli stabili, sia per attentato al diritto di proprietà sia per infortunio o per qualunque altra causa, compresi i casi di demolizione anche parziale dei fabbricati ipotecati, sia per la loro ricostruzione. 3) ISPEZIONE DEGLI IMMOBILI IPOTECATI La Banca potrà in ogni tempo fare ispezionare gli immobili ipotecati da persona di propria fiducia. 4) RISOLUZIONE La Banca avrà diritto di risolvere immediatamente il contratto quando: a) risultasse in qualunque tempo che, senza il consenso scritto della Banca, sugli immobili ipotecati sono stati ceduti, vincolati o riscossi anticipatamente, oltre le normali scadenze brevi, canoni o frutti in genere non dichiarati nel pr contratto o che sia stata alterata la condizione giuridica degli immobili stessi anche con la costituzione di servitù passive o con la modifica o l aggravamento di quelle esistenti; b) la Parte Mutuataria e datrice d ipoteca avesse taciuto circa l esistenza di debiti, pesi, vincoli e cause di prelazioni afferenti gli immobili ipotecati; c) risultasse in qualunque tempo che la Parte Mutuataria non abbia assicurato o mantenuto assicurati gli immobili ipotecati nei modi e nei termini fissati dall art. 6 del Capitolato; d) le formalità ipotecarie per perfezionare le garanzie prestate non vengano adempiute nel termine di giorni novanta. La Banca avrà inoltre diritto di risolvere il contratto nella ipotesi prevista dal secondo comma dell art. 40 del D. Lgs n. 385, nonché, qualora la Parte Mutuataria non provveda al pagamento, anche di una sola rata di rimborso, trascorsi 180 giorni dalla scadenza della rata medesima. Si conviene che sia nelle ipotesi di risoluzione che in quelle di decadenza dal beneficio del termine la Banca avrà diritto di pretendere l immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, agendo, se del caso, in via esecutiva mediante la copia esecutiva del pr atto. Sull importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla parte finanziata e dal garante, sia se costituite con il pr atto, sia se successivamente acquisite. Tutte le spese sostenute dalla Banca per il recupero dei crediti derivanti dal mutuo concesso con il pr atto, tanto giudiziali quanto stragiudiziali, ripetibili e non, saranno interamente a carico della Parte Mutuataria, così come qualsiasi altra spesa che la Banca dovesse, a suo insindacabile giudizio, sostenere per la tutela e la salvaguardia dei propri diritti. 5) DIMINUZIONE DI GARANZIA Verificandosi una diminuzione di garanzia della capacità cauzionale degli stabili per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa od eccettuata, la Banca, a sua discrezione, avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oppure, se del caso, un congruo supplemento d ipoteca, o altra idonea garanzia. 6) ASSICURAZIONE Il Mutuatario, l eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono altresì obbligati ad assicurare contro i danni d incendio, caduta di fulmine, scoppio e per tutta la durata del mutuo presso compagnia di gradimento della Banca il fabbricato compreso nella garanzia ipotecaria per congruo valore stabilito d accordo con la Banca stessa. La polizza dovrà essere prodotta in copia alla Banca, alla quale dovrà essere consegnata la relativa appendice di vincolo a suo favore. 7) INFORMAZIONE EVENTI DANNOSI Qualora si verificasse taluno degli eventi coperti dall assicurazione come detto al punto precedente, il Mutuatario, l eventuale terzo datore d ipoteca e i loro aventi causa dovranno, sotto pena di risoluzione del contratto,

9 informare entro tre giorni la Banca che avrà diritto di intervenire negli atti di accertamento dei danni ovvero anche di promuoverli, se li giudicherà di suo interesse, a spese dei Mutuatari. Le somme che la compagnia sarà tenuta a versare alla Banca per indennità di perdita o di deterioramento saranno costituite, con separato atto, in pegno a garanzia di tutto quanto dovuto dal Mutuatario alla Banca in dipendenza del mutuo concesso. 8) PAGAMENTO PREMI Il Mutuatario, l eventuale terzo datore d ipoteca ed i loro aventi causa sono inoltre tenuti a pagare i premi di assicurazione dovuti a comprovare, senza indugio, detto pagamento. In difetto di ciò, la Banca potrà provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei confronti dei debitori per capitale, interessi e spese. E pure in facoltà della Banca stipulare, a spese del Mutuatario, assicurazione in proprio nome presso una società di propria scelta quando, non ritenendosi adeguatamente garantita dalla società assicuratrice, avesse richiesto al Mutuatario di sostituirla ed esso non avesse ottemperato all invito. 9) INADEMPIMENTI ASSICURATIVI La Banca si riserva di ritenere risolto di pieno diritto il contratto e di richiedere l immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora il contratto di assicurazione contro i danni di cui al punto 7 venisse comunque risolto e non fosse possibile per qualsiasi causa stipularlo con altra compagnia di gradimento della Banca. 10) SOLIDARIETA E INDIVISIBILITA Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria e quelle derivanti dalle presenti Condizioni generali sono assunte dal Mutuatario con la clausola della solidarietà ed indivisibilità nei riguardi dei loro aventi causa a qualsiasi titolo. Firma della parte Mutuataria, della Banca.

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