IL COLLEGIO DI MILANO
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1 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d'italia - Avv. Giuseppe Spennacchio Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 12 marzo 2013, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente ha chiesto la sospensione del pagamento delle rate relative a un prestito al consumo a causa dell inadempimento del fornitore. Più precisamente, in relazione a un prestito stipulato con la banca, finalizzato all acquisto di un autovettura, la cliente, con fax del 09/03/2012 (inoltrato per il tramite di un associazione di consumatori), comunicava alla resistente (oltre che al concessionario e alla casa produttrice del veicolo) l inadempimento del fornitore e chiedeva la risoluzione del finanziamento ai sensi dell art. 125-quinquies del D. Lgs. 141/2010. Con successivo fax sempre di marzo 2012, la cliente reiterava la richiesta di sospensione delle rate. L intermediario riscontrava le citate richieste con lettera del 19/03/2012, con le quali richiamava gli articoli 2 e 6 del contratto in base ai quali la banca sarebbe stata estranea a qualsiasi controversia inerente alla mancata consegna del bene. Precisava, altresì, che la normativa richiamata da parte attrice era entrata in vigore a giugno 2011, quindi successivamente alla stipula del contratto di finanziamento. Ribadiva queste conclusioni con successiva lettera dell 11/04/2012. Con reclamo del 18/05/2012, la cliente reiterava la richiesta di applicazione dell art quinquies del DLGS 141/10 con la conseguente sospensione della corresponsione delle rate. Nell occasione, contestava la illegittimità degli articoli 2 e 6 del contratto, in quanto in contrasto con la normativa richiamata. Sottolineava poi che sulla vicenda concernente la mancata consegna della vettura era stata interessata anche la Procura della Repubblica. La banca riscontrava il reclamo il successivo 25/06/2012, ribadendo le proprie ragioni. In particolare, sottolineava che il contratto di finanziamento era stato erogato il 18/02/2011 e che la normativa richiamata dalla cliente era entrata in vigore il successivo 01/06/2011. Con il ricorso, protocollato il 20/07/2012, la cliente ribadiva le proprie ragioni; chiedeva nuovamente l applicazione del D. Lgs. 141/10 Art. 125-quinquies, sottolineava che il Pag. 2/6
2 fornitore non aveva consegnato la vettura e che il contratto di finanziamento era stato stipulato successivamente all entrata in vigore del D. Lgs. citato. La ricorrente ha, quindi, chiesto la: sospensione [delle] rate [del] finanziamento credito al consumo relativo all acquisto di autovettura oggetto di denuncia querela nei confronti del venditore che non ha mai consegnato l auto, precisando che l istanza è effettuata in applicazione del D. Lgs. 141/10 Art. 125-quinquies. Con le proprie controdeduzioni, presentate tramite il Conciliatore Bancario il 09/10/2012, la banca resistente ha segnalato quanto segue: - la ricorrente è intestataria, assieme al cointestatario del ricorso, di un prestito personale erogato il 18/02/2011, per l importo di Euro 8.808,98, da rimborsare in 84 rate mensili di Euro 126,60 cadauna e che, alla data di stesura delle controdeduzioni, presentava uno scaduto di Euro 818,91; - parte attrice ha fatto diverse richieste di risoluzione del finanziamento e di sospensione delle rate; - la banca ha riscontrato le predette note facendo riferimento agli articoli 2 e 6 del contratto, in base ai quali la banca è esonerata dalle eventuali controversie che sorgano tra cliente e fornitore del bene. La banca ha proseguito le proprie difese richiamando il contenuto degli articoli 2 e 6 del contratto a suo tempo stipulato e ribadendo il contenuto dei riscontri già forniti nella fase del reclamo; in particolare, il contratto oggetto della presente controversia era stato stipulato il 18/02/2011, e quindi prima dell entrata in vigore del D. Lgs. 141/10. L Intermediario ha chiesto all Arbitro di respingere tutte le istanze avanzate con la [ ] istanza. DIRITTO La questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda gli effetti dell inadempimento dell obbligo di consegna del bene da parte del fornitore, quando sia stato contestualmente stipulato un contratto di finanziamento tra l intermediario resistente e il ricorrente, in qualità di consumatore, finalizzato all acquisto del bene medesimo. In merito alla vicenda all origine della presente vertenza, pare utile, ai fini della decisione, rammentare i seguenti aspetti: a. Il contratto di finanziamento è stato stipulato in data antecedente all entrata in vigore del nuovo art. 125-quinquies introdotto nel TUB dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n La cliente ha espressamente chiesto la sospensione delle rate del finanziamento; da un lato ha fatto riferimento all art. 125-quinquies del TUB, dall altro non ha espressamente richiesto la restituzione delle rate già pagate. b. È pacifico tra le parti che il contratto fosse destinato all acquisto di un autovettura (in particolare, la convenuta non ha espressamente contestato tale circostanza). Più in dettaglio, il prezzo del bene era di Euro ,00. c. A sostegno delle proprie istanze, la ricorrente ha accluso copia della denuncia a una locale stazione dei Carabinieri effettuata in data 02/03/2012; agli atti non sono, invece, disponibili i documenti menzionati nella denuncia medesima (come le comunicazioni della casa produttrice e del legale del concessionario). In tale denuncia, molto articolata, parte attrice ha tra l altro affermato che: - a febbraio 2011 era stato stipulato un contratto per l acquisto di un autovettura e un prestito personale finalizzato all acquisto della stessa; Pag. 3/6
3 - le rate sono state addebitate a partire dal 20/04/2011; non ricevendo la vettura, la cliente ha iniziato a prendere contatti con il concessionario; - quest ultimo riferiva che non poteva consegnare la vettura in quanto vi erano problemi legati all immatricolazione del veicolo; - a gennaio 2012 la cliente veniva contattata dalla casa madre produttrice del veicolo la quale chiedeva da quanto tempo stava pagando le rate del finanziamento in quanto la casa madre non aveva ricevuto alcun pagamento da parte del concessionario; - successivamente, la cliente riceveva una lettera dal legale del concessionario, il quale sosteneva che quanto affermato dalla casa produttrice non corrispondeva al vero e che la stessa non aveva consegnato 25 veicoli; - da febbraio 2012, la concessionaria era chiusa. d. Con successiva nota del 09/03/2012, inviata alla banca, al concessionario e alla casa produttrice del veicolo, la cliente, per il tramite di un associazione di consumatori: - faceva riferimento a un contratto per l acquisto di un autovettura collegato a un prestito finalizzato sottoscritto il 17/02/2011; - lamentava la mancata consegna del veicolo; - riferiva che le comunicazioni ricevute dalla casa Produttrice nonché dal Fornitore [ ] confermano, seppur in contraddittorio, tale inadempienza ; - comunicava, che ai sensi dell art c.c. il contratto non può che ritenersi risolto a tutti gli effetti con richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell Art quinquies Del DLGS 141/2010. e. La resistente ha fatto riferimento agli articoli 2 e 6 del contratto a suo tempo stipulato che recitano quanto segue: - Art. 2 Conclusione del contratto. L'accettazione della domanda di prestito finalizzato e il perfezionamento del contratto avvengono nel momento in cui il Richiedente riceve conferma scritta dell'accettazione da parte d[ella banca]. Il Richiedente autorizza [la banca] ad erogare direttamente al Convenzionato l importo da liquidare con dispensa di ogni avviso relativo alfa predetta erogazione e da ogni verifica in relazione alla consegna del bene. ; - Art. 6 Rapporti con il Convenzionato Rapporti con il convenzionato: non possono essere opposte a[lla banca] le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato e il Richiedente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato. A questo fine [la banca] dichiara che non vi è alcun accordo che le attribuisce l'esclusiva per la concessione di credito ai Clienti del Convenzionato. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, la questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda gli effetti dell inadempimento dell obbligo di consegna del bene da parte del fornitore, quando sia stato contestualmente stipulato un contratto di finanziamento tra l intermediario resistente e il ricorrente, in qualità di consumatore, finalizzato all acquisto del bene medesimo. Come si è avuto modo di rilevare in svariate altre occasioni, è risaputo che, in siffatta ipotesi, ricorre un mutuo di scopo, e cioè un mutuo concesso esclusivamente per la finalità dedotta in contratto, ovvero l acquisto di un bene che viene fornito dal venditore il quale abbia una convenzione con il soggetto finanziatore. Ebbene, come questo Collegio ha già avuto occasione di sottolineare, sulla complicata questione del rapporto trilaterale intercorrente tra fornitore di servizi, consumatore, finanziatore è intervenuto il legislatore, novellando l art. 125 quinquies TUB, ai sensi del quale, attualmente: 1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la Pag. 4/6
4 costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.// 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso (...). Ratione temporis la norma appena citata non è de plano applicabile alla fattispecie in oggetto, ma, ciò nonostante, essa rappresenta l attuale risultato di un evoluzione giuridica di cui il Collegio non può non tenere conto. Va, infatti, rammentato che la questione del rapporto trilaterale intercorrente tra fornitore di servizi, consumatore e finanziatore, è stata inizialmente impostata in termini di autonomia dei rapporti, ma tale soluzione, in special modo in un ambiente giuridico in cui la risoluzione del contratto è essenzialmente giudiziale, comportava che la causa di finanziamento venisse considerata autonoma rispetto al rapporto sostanziale da cui, invece, traeva la propria causa effettiva. Proprio per questa ragione la normativa consumeristica di origine europea comunitaria ha elaborato, con la Direttiva 102/87/CE, un attenuazione del principio sopra descritto con riferimento all ipotesi in cui esista un rapporto di esclusiva a favore del finanziatore per la concessione dei crediti ai clienti del fornitore. Inoltre, la Corte Giust. CE (I sez., , causa C-509/07, e Corte Giust. CE, , causa C-429/05) ha chiarito che la sussistenza di tale esclusiva non può considerarsi quale presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica in peius della posizione del consumatore e che essa deve, dunque, essere intesa non già come limite alla tutela del consumatore, ma come protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore, tutela che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Poiché le pronunzie della corte di Giustizia hanno, in base all art. 220 Trattato, una funzione nomofilattica istituzionalizzata, tutti gli organi decidenti dell UE sono vincolati all interpretazione suddetta e, inoltre, sono vincolati a perseguire gli scopi di policy evidenziati dalla Corte di Giustizia nelle decisioni rilevanti. Proprio per questa ragione la giurisprudenza italiana ha già avuto modo di dare rilievo a forme di collegamento negoziale più realistiche le quali a prescindere da un rapporto di esclusiva tra fornitore, finanziatore e consumatore danno rilievo al dato di fatto per cui la modulistica attinente al finanziamento sia disponibile presso i locali del fornitore e che lo stesso si prenda cura di completare e spedire la modulistica ad esso attinente, così da indurre il cliente a ritenere di aver intrapreso un unico rapporto. L ABF, uniformandosi all indirizzo evolutivo del diritto italiano ed europeo, ha già avuto modo di decidere che l esistenza di un collegamento negoziale tra i due rapporti in essere finanziatore e cliente finanziato, da un lato, e cliente e fornitore del bene, dall altro lato implica che l esistenza, la validità, l efficacia e l esecuzione dell uno influisce sulla validità, efficacia ed esecuzione dell altro. Anche nel caso che ne occupa, dunque, questo Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, tanto più che, come già si è sottolineato, esso coincide con un punto di arrivo normativamente sancito, seppure non direttamente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie concreta all origine del presente procedimento. Premesso che, nel caso di specie, l inadempimento del fornitore può sicuramente dirsi conclamato, deve in questa sede unicamente valutarsi se tale inadempimento rivesta o Pag. 5/6
5 meno gli estremi della non scarsa importanza avuto riguardo all interesse della parte non inadempiente, cui fa espresso riferimento l art cod. civ. Dalla documentazione in atti l inadempimento del fornitore appare essere stato assoluto, sicché non pare possa dubitarsi della ricorrenza degli estremi della non scarsa importanza dell inadempimento in cui quest ultimo è incorso. Per le ragioni esposte, l inadempimento del fornitore, integrando gli estremi della non scarsa importanza contemplati dall art cod. civ., determina in capo al ricorrente il diritto alla risoluzione del contratto di credito ed il conseguente obbligo del finanziatore alla restituzione delle rate già pagate, nonché di ogni altro onere eventualmente applicato. Per i motivi appena illustrati le doglianze della ricorrente risultano degne di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l intermediario provveda alla restituzione delle rate già incassate e allo scioglimento del rapporto. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
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