IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia
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1 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Mauro Orlandi Membro designato dalla Banca d'italia - Avv. Giuseppe Spennacchio Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) - Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 20 dicembre 2012, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. FATTO Con fax inviati ai singoli intermediari in data 20 marzo 2012, indicati dalla ricorrente quali reclami, è stato contestato il superamento del limite del tasso di usura per effetto di un numero di rate relative a sei diversi contratti di finanziamento e ad un tasso di interesse ritenuto spropositato in rapporto al valore dello stipendio della medesima ricorrente, pari a circa. 800,00 mensili. In particolare, nella ricostruzione dei fatti, la ricorrente ha affermato che, pur avendo fatto richiesta agli intermediari, stante le proprie mutate condizioni economiche, di un alleggerimento delle rate mensili dei precedenti finanziamenti che la stessa ricorrente, da sola o unitamente ad altro soggetto cointestatario, aveva richiesto agli stessi intermediari, questi ultimi non avrebbero rammostrato alcuna disponibilità a rispondere a tale esigenza, provvedendo ad un consolidamento del debito complessivo (come la legge, secondo la ricorrente, imporrebbe), al fine di consentire alla ricorrente stessa di pagare i debiti tenendo conto dell ammontare del suo stipendio, e, al contrario, la ricorrente aveva continuato a ricevere le richieste di pagamento di quanto a vario titolo a loro dovuto. A seguito delle iniziative intraprese da parte di alcuni degli intermediari, aventi ad oggetto il recupero delle rate dei finanziamenti non pagate, i debitori avevano interessato della vicenda un agenzia debiti il cui intervento, tuttavia, non avrebbe sortito altro effetto che il pagamento delle relative competenze: tanto che la ricorrente aveva sporto al riguardo Pag. 2/6
2 denuncia per truffa. La ricorrente ha lamentato, altresì, che, a fronte della denuncia della propria problematica, aveva ricevuto dagli intermediari una segnalazione negativa alla banca dati e che detta segnalazione sta pregiudicando la possibilità di provvedere al consolidamento, danneggiandola ulteriormente, in quanto farebbe aumentare in maniera eccessiva gli interessi e le precluderebbe un ulteriore accesso al credito. Non avendo ricevuto adeguata risposta ai propri reclami, la ricorrente ha proposto ricorso all ABF, sottolineando che i finanziamenti erano stati chiesti perché l interessata aveva ed ha tuttora difficoltà economiche e per far fronte ad alcune spese di prima necessità. La ricorrente ha, dunque, chiesto: - di far attivare il consolidamento debiti in quanto sarebbe stato superato il limite antiusura ; - la corresponsione di ,00= a titolo d indennizzo per i danni a lei provocati e che le vengano forniti gli strumenti che la legge prevede per certificare i nomi e cognomi delle persone che hanno speculato attraverso mediazioni illecite sulla sua situazione debitoria; - che venga ristabilita la sua situazione nelle centrali rischi per consentirle l accesso al credito senza manipolazioni di sorta o segnalazioni falsate ; - di poter estinguere il proprio debito nei confronti degli intermediari che risulteranno estranei a tale speculazione con una rata che non superi nel complesso il limite del tasso d usura. I singoli intermediari hanno depositato le loro controdeduzioni, chiedendo tutti il rigetto del ricorso da parte di questo Collegio, per i motivi di seguito esposti. L intermediario A, nelle controdeduzioni presentate tramite il Conciliatore Bancario in data 20 giugno 2012, ha riepilogato sinteticamente i rapporti in essere con la ricorrente: cliente dal 27 aprile 2011, le erano stati accordati nello stesso 2011 un finanziamento per ,00= ed una linea di credito per ,00=. Dopo aver eccepito l irricevibilità del ricorso per mancata preventiva presentazione di un reclamo, non considerando valido reclamo la richiesta di riposizionamento inviata a tutti i cinque intermediari convenuti ed aver considerato irrituale la richiesta che la ricorrente ha rivolto all ABF, volta a verificare la correttezza delle procedure di valutazione delle domande di credito e delle segnalazioni dei ritardi nei pagamenti presso i sistemi di informazione creditizia, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le contestazioni della ricorrente non sarebbero chiaramente rivolte all intermediario, ma genericamente a tutti i soggetti convenuti. Nel merito, ha eccepito che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere un rifinanziamento, non troverebbe riconoscimento nell ordinamento giuridico, evidenziando, comunque, di aver esaminato una prima richiesta di rifinanziamento che era stata rigettata a causa di un profilo di rischio troppo alto per gli standard stabiliti ; mancato accoglimento di cui la ricorrente era stata informata con nota in data 3 novembre Ha sostenuto di aver mantenuto un costante contatto con la cliente al fine di regolarizzarne la situazione debitoria agevolando i pagamenti degli importi residui e di aver segnalato a sofferenza il credito presso la Centrale dei Rischi e la Centrale di Allarme Interbancaria nel rispetto delle disposizioni vigenti, trasferendo la posizione all ufficio contenzioso dal mese di aprile L intermediario A ha, infine, evidenziato che la ricorrente, fin dall inizio del rapporto, ha eseguito i pagamenti in ritardo, dimostrando di essere consapevole di non avere un adeguata capacità di rientro, e che l eventuale sovraindebitamento sarebbe maturato dopo la concessione del finanziamento in questione. Ha comunque ribadito che i tassi applicati erano al di sotto dei tassi soglia, ai sensi della legge sull usura. L intermediario B, banca erogante il finanziamento che era stato stipulato con una società finanziaria appartenente, all epoca dei fatti, al medesimo gruppo, nelle controdeduzioni Pag. 3/6
3 presentate tramite il Conciliatore Bancario in data 3 luglio 2012, ha così riepilogato i rapporti in essere con la ricorrente: cliente dal 29 luglio 2009, le era stato accordato inizialmente un finanziamento per ,76= rimborsabile in 60 rate mensili; detto prestito era stato estinto anticipatamente mediante l erogazione di un nuovo finanziamento, in data 25 ottobre 2010, per ,35=, della durata di 84 mesi e con una rata di. 140,40= (a fronte della rata di. 194,60= del finanziamento originario). Ha riferito che in data 21 dicembre 2011 la ricorrente aveva invitato lo stesso intermediario a dichiarare la propria estraneità rispetto all operato di alcune agenzie denunciate per truffa: richiesta alla quale la banca aveva fornito riscontro in data 4 gennaio L intermediario B ha, inoltre, evidenziato di aver verificato con esito positivo, all epoca della concessione del secondo finanziamento, la situazione reddituale e l esposizione debitoria della cliente. Ha, infine, sottolineato di aver inviato le segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia in conformità con la vigente normativa, in conseguenza del ritardo nel pagamento delle rate, e di aver dichiarato la decadenza dal beneficio del termine in data 30 aprile 2012, classificando la posizione a sofferenza. L intermediario C, nelle controdeduzioni presentate in data 27 luglio 2012, ha così riepilogato i rapporti in essere con la ricorrente: cliente dal 13 maggio 2009, le era stata rilasciata una carta di credito, attivata il successivo 20 ottobre I pagamenti erano stati regolarmente eseguiti dalla cliente fino al mese di ottobre 2011, allorché si erano interrotti. In data 19 ottobre 2009 la ricorrente aveva chiesto un finanziamento di ,00= e, in data 11 agosto 2010, aveva avanzato un ulteriore istanza per ,00=, ma entrambe tali richieste erano state rigettate dall intermediario. L intermediario C ha evidenziato che i tassi d interesse applicati sulla carta di credito erano conformi a quanto previsto dalle disposizioni in materia di usura e precisato di aver comunicato la decadenza dal beneficio del termine con nota in data 6 aprile Nel definire irricevibile la richiesta di rifinanziamento formulata dalla ricorrente, ha infine sottolineato che la medesima si sarebbe sempre sottratta ad ogni tentativo di definizione bonaria della posizione. L intermediario D, nelle controdeduzioni presentate tramite il Conciliatore Bancario in data 8 giugno 2012, ha così riepilogato i rapporti in essere con la ricorrente: cliente dal 15 giugno 2009, le era stato accordato inizialmente (unitamente ad un terzo nominativo, in qualità di coobbligato) un finanziamento per ,80=, per l acquisto di un autovettura usata, rimborsabile mediante il pagamento di 42 rate mensili di. 137,24= ciascuna; in data 20 ottobre 2010, a titolo di ridefinizione di tale finanziamento, per le riconosciute difficoltà economiche dei clienti, e a condizioni di tasso più favorevoli, comunque al di sotto dei tassi soglia, ai sensi della legge sull usura all epoca vigenti, era stato accordato ai medesimi un nuovo prestito personale, per ,17=, da rimborsare mediante il pagamento di 48 rate di. 81,66= ciascuna. Ha precisato che la ricorrente aveva pagato le prime dieci rate, fino al 15 agosto 2011, mentre le successive scadenze erano risultate insolute, sicché, nel mese di settembre 2011 l intermediario aveva cominciato a sollecitare il pagamento delle rate arretrate, conferendo anche mandato ad una società di recupero crediti, come previsto dalle clausole contrattuali. L intermediario D ha precisato di aver fornito riscontro in data 25 ottobre 2011 all esposto presentato alla Banca d Italia dalla ricorrente nello stesso mese di ottobre 2011, e di aver invitato, in pari data, i clienti a mettersi in contatto con una propria filiale al fine di esaminare le soluzioni utili a definire la posizione, sottolineando, per altro, che il finanziamento concesso era a tasso fisso non rinegoziabile, in base al contratto sottoscritto. Dopo aver ricevuto, in data 20 dicembre 2011, copia del verbale dell esposto presentato dai clienti al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nei confronti Pag. 4/6
4 di due agenzie, l intermediario, con nota in data 18 gennaio 2012, facendo anche seguito a specifica richiesta rivoltagli in tal senso dalla ricorrente con comunicazione in data 21 dicembre 2011, aveva dichiarato la propria estraneità all operato delle predette agenzie. L intermediario D ha, inoltre, ricordato di aver formalizzato ai clienti la decadenza dal beneficio del termine in data 15 febbraio 2012 e di aver loro proposto una definitiva soluzione stragiudiziale della controversia con nota in data 16 marzo Quanto al merito delle richieste formulate dalla ricorrente, ha sottolineato che la concessione del consolidamento del credito (che nel frattempo è stato ceduto ad altro intermediario) rientra nella sfera di esclusiva pertinenza del soggetto erogante e che nessuna segnalazione sarebbe presente nei Sistemi di Informazioni Creditizie cui esso partecipa, respingendo, altresì, la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente. L intermediario E, nelle controdeduzioni presentate tramite il Conciliatore Bancario in data 5 luglio 2012, ha così riepilogato i rapporti in essere con la ricorrente: cliente dal 13 aprile 2010, le era stato accordato, tramite un diverso intermediario, procuratore della banca convenuta, che si era avvalso di un agente in attività finanziaria (soggetto, a sua volta, convenuto nel ricorso, benché, data la sua natura di agente, non possa assumere le vesti di intermediario e, dunque, non possa essere convenuto nel procedimento davanti all ABF), un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per ,00=, rimborsabile mediante il pagamento di 120 quote mensili di. 123,00= ciascuna. Ha sottolineato che il tasso applicato al rapporto era inferiore al tasso soglia previsto dalla legge sull usura e che all epoca della concessione del finanziamento il datore di lavoro della ricorrente aveva confermato l assenza di altre trattenute sullo stipendio dell interessata. L intermediario E ha precisato di non aver inviato segnalazioni ai SIC relativamente al finanziamento, in quanto le rate dovute sono sempre state regolarmente pagate, e di non aver mai ricevuto una formale richiesta di consolidamento del debito. Ha, altresì, precisato come non sia al momento possibile valutare un rinnovo della cessione in esame, in quanto non sono decorsi 4 anni dall inizio del finanziamento, come previsto dall art. 39 del D.P.R. n. 180/50, e che il TFR è stato vincolato a favore dell intermediario, come previsto dall art. 43 del D.P.R. n. 180/50, essendo tale vincolo previsto dal contratto sottoscritto dalla ricorrente. DIRITTO Il Collegio osserva in punto di fatto che risulta pacifica tra le parti la situazione di inadempimento della ricorrente, con riferimento a tutti i rapporti in essere con gli intermediari convenuti, fatta eccezione per il finanziamento erogato dall intermediario E), che risulta in regolare pagamento; la ricorrente stessa afferma di non aver potuto onorare i suoi debiti per l insufficienza dei proventi derivanti dalla sua attività lavorativa. Tale considerazione sgombera il campo da ogni dubbio in merito alla legittimità delle segnalazioni effettuate da alcuni degli intermediari convenuti nei SIC, non avendo, per altro, la ricorrente dedotto nessuna contestazione specifica in merito ad eventuali profili di illegittimità, anche sotto il profilo procedurale, di tali segnalazioni. Prima di entrare nell esame delle ulteriori problematiche connesse ai rapporti che si sono instaurati a seguito dei finanziamenti, concessi tra il 2009 ed il 2011, va sottolineato come all epoca della loro erogazione non fosse ancora in vigore la normativa prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n.3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Per altro, tali recenti disposizioni di legge in materia di sovraindebitamento non possono essere richiamate a sostegno della pretesa, avanzata Pag. 5/6
5 con il ricorso, di far attivare il consolidamento debiti, sia per ragioni di carattere sostanziale sia avuto riguardo all ambito di competenza di questo Collegio. Infatti la domanda, così come posta dalla ricorrente, sembrerebbe presupporre una sorta di diritto potestativo, in capo al debitore-consumatore, idoneo ad imporre una rinegoziazione della propria complessiva esposizione debitoria, in ipotesi di sovraindebitamento. D altra parte la ricorrente sottolinea come i tentativi di sistemazione della insolvenza siano stati oggetto di distratta e distante risposta da parte degli intermediari creditori e come tale scorrettezza sia all origine dell attuale situazione. In realtà la pretesa, avanzata dalla ricorrente, non sembra trovare corrispondenza nelle procedure previste per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento dalle disposizioni legislative sopra indicate, in quanto tali procedure presuppongono pur sempre un accordo con i creditori rappresentanti una determinata quota dei crediti complessivamente vantati nei confronti del debitore-consumatore. Né, d altra parte, all ABF è stato riconosciuto il ruolo di organismo di composizione, cui sono devolute le funzioni e competenze di cui all art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Ciò premesso e considerato che la stessa ricorrente non ha indicato una norma giustificativa del preteso diritto e che, per altro, non risulta che la fattispecie concreta trovi una previsione normativa, non può che farsi riferimento, per la valutazione della domanda in esame, al principio generale per il quale la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali, fatti salvi i limiti posti dall ordinamento, rientra nella più ampia autonomia delle parti nel definire i propri interessi anche successivamente alla conclusione del contratto. Il Collegio, conclusivamente, ritiene che la domanda, anche sulla scorta di proprie precedenti decisioni (cfr. fra tutte, la n. 1597/11) non possa essere accolta. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6
Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014
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