POR FESR Fondo Unico Regionale per le Attività Produttive

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1 POR FESR Fondo Unico Regionale per le Attività Produttive Avviso pubblico per la presentazione di Progetti Innovativi da parte di network stabili di imprese 1

2 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI DA PARTE DI NETWORK DI IMPRESE FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE POR FESR ASSE I E ASSE III Art. 1 Premessa e finalità 1. Con il presente avviso la Regione Umbria in attuazione della Deliberazione 7 Giugno 2007, n. 896 e del POR FERS 2007/2013 Asse I e Asse III, intende favorire e sostenere la costruzione di network e partnership stabili tra imprese e tra imprese e Università e/o centri di ricerca. 2. In particolare si intende finanziare l attuazione di progetti integrati di investimento, servizi anche finalizzati all ottenimento di certificazioni, e ricerca e sviluppo (R&S) realizzati congiuntamente, da pool di piccole e medie imprese (di seguito per brevità indicate come PMI) appartenenti a filiere produttive localizzate nella regione Umbria. 3. Per Progetto di rete (di seguito per brevità indicato come Progetto) si intende il progetto, condiviso da più imprese, composto da un insieme di azioni reciprocamente coerenti e collegate tra loro, necessarie a costruire e/o rafforzare processi di collaborazione/cooperazione tra imprese appartenenti a filiere produttive regionali ovvero a particolari sistemi produttivi localizzati territorialmente nella regione. 4. La definizione di tali Progetti richiede quindi un intesa strategica dei diversi soggetti coinvolti e la strutturazione dettagliata di un insieme complesso e coerente di azioni ed interventi. Art. 2 Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente avviso i pool di PMI, aventi forma di: a) raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, anche finalizzato alla costituzione di nuove imprese nella forma di società di capitali o strutture consortili, dal quale emerga anche lo specifico accordo in ordine agli elementi essenziali del progetto da realizzare; b) consorzio o società consortile ai sensi delle disposizioni degli artt e seguenti del Codice Civile; di durata non inferiore ad anni cinque, finalizzati alla organizzazione, implementazione e gestione di Progetti miranti al rafforzamento/completamento di reti di impresa. 2. Possono far parte del pool, senza poter in alcun caso beneficiare di contributi finanziari anche: a. grandi imprese; b. imprese che esercitino un attività economica, di cui alla Classificazione delle Attività Economiche ATECO 2002 non compresa tra quelle ammissibili ai sensi del successivo comma 3 purché il loro ruolo all interno del raggruppamento sia integrato e funzionale alla realizzazione del progetto di investimento; c. organismi e centri di ricerca pubblici o privati accreditati presso il Ministero dell Università e Ricerca ovvero presso il Ministero delle Attività Produttive; 2

3 3. Le imprese costituenti i soggetti di cui al comma 1 devono essere operanti in uno dei seguenti settori di attività ed in possesso dei seguenti codici ATECO 2002 rilevati a titolo principale e risultanti dalla visura camerale: Sezione D Attività manifatturiere con le seguenti esclusioni: Attività di fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (art.1 del Regolamento (CE) 70/2001 così come modificato dal Regolamento (CE) n.1857/2006); Industria del tabacco - Divisione 16: è esclusa la produzione e la prima trasformazione del tabacco, rientranti nell attività connessa alla produzione primaria di prodotti agricoli di cui all Allegato 1 del Trattato CE; Fabbricazione prodotti di cokeria: tutto il gruppo 23.1 Produzione fibre artificiali: tutta la classe Produzioni siderurgiche: tutta la classe e le categorie e (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm); Costruzioni e riparazioni navali: le categorie e Sezione K limitatamente alla divisione 72 (per intero) ed alla divisione 74 (per la classe 74.3, la categoria , la classe e la categoria ). Le imprese di cui alla divisione 74 non sono ammissibili agli interventi di sviluppo precompetitivodi cui al successivo art. 3; Sezione O limitatamente alla divisione 90, alla divisione 92 limitatamente alla categoria e alla divisione 93 (la sola categoria ). 4. Gli interventi proposti devono riguardare unità locali ubicate nel territorio della Regione Umbria. 5. Le imprese richiedenti devono possedere i requisiti di cui al Decreto MAP del 18/4/2005 pubblicato su G.U. n. 238 del 12/10/2005 concernente l adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di PMI, così come individuati nella raccomandazione della Commissione (n. 2003/361/Ce del 16 maggio 2003, GUCE n. L 124 del 20 maggio 2003) (Allegato 14). 6. Il pool deve essere costituito da almeno 3 imprese richiedenti agevolazioni che non devono trovarsi tra loro nelle condizioni di controllo o collegamento così come definite dall articolo 2359 del Codice Civile più eventuali altri soggetti così come specificato al comma In ogni caso le singole imprese che partecipano all iniziativa devono essere titolari di partita IVA, iscritte nel registro delle imprese (o aver presentato domanda di iscrizione nel caso di imprese di nuova costituzione) e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. 8. L ammontare complessivo del Progetto ammissibile a contributo non può essere inferiore ad ,00. La componente Ricerca Industriale e Sviluppo precompetitivo, se presente, non può avere valore in termini di spesa ammissibile inferiore ad , Nell ambito del Progetto presentato, qualora il numero dei soggetti partecipanti e richiedenti agevolazioni sia pari al minimo di tre, ciascuno di essi deve partecipare per almeno il 10 % del valore complessivo dello stesso. 10. Nel caso di Progetti che prevedano l adesione di imprese non richiedenti agevolazioni, queste ultime devono comunque partecipare alla costituzione dell RTI o consorzio. 11. La costituzione del network nelle forme previste al comma 1 deve essere realizzata entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità del Progetto. 12. Le condizioni di ammissibilità di cui ai commi da 3 a 9 devono essere soddisfatte già dal momento della presentazione del Progetto. 3

4 Art. 3 Linee di intervento attivabili Linea A Progetti esecutivi 1. Presentazione di progetti articolati con attivazione delle componenti di cui al successivo art. 4. Linea B Consulenze finalizzate allo sviluppo di idee progettuali 2. Attivazione di consulenze specialistiche finalizzate al perfezionamento di idee progettuali per la successiva stesura di un progetto da presentare sulla Linea A. Art. 4 Linea A Progetti maturi 4.I. Componenti progettuali 1. Le componenti progettuali attivabili nell ambito dei progetti sono distinti in: A - Investimenti innovativi: A.I: Investimenti produttivi, A.II: Laboratori ricerca e sviluppo; A.III: Investimenti TIC. B - Servizi: B.I: Consulenze specialistiche; B.II: Consulenze TIC; B.III: Certificazioni di sistemi di gestione aziendale; C - Ricerca industriale & Sviluppo precompetitivo: Programmi di Ricerca industriale e Sviluppo precompetitivo. 2. Ciascun Progetto dovrà prevedere obbligatoriamente l attivazione di almeno due tra le componenti sopra indicate. 4.II. Misura delle agevolazioni La concessione delle maggiorazioni contributive previste per i soggetti ubicati nei territori di cui all Allegato 13, è subordinata all approvazione definitiva da parte della Commissione UE della Carta degli aiuti a finalità regionale per l Italia ex art c del Trattato dell Unione Europea A - Investimenti innovativi 1. L entità del contributo concesso a fronte degli investimenti ammissibili è pari al: - 15% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le piccole imprese - 7,5% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le medie imprese. 2. Per le imprese localizzate nei comuni di cui all Allegato 13 l entità del contributo concesso potrà essere innalzato al: - 20% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le piccole imprese - 10% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le medie imprese 4

5 3. Gli aiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno erogati in applicazione del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Gli investimenti ammessi alle agevolazioni, in alternativa, possono fruire di un contributo a fondo perduto in regime de minimis pari al 40% della spesa ammissibile documentata, al netto dell IVA e di qualsiasi altro onere accessorio, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre In questo caso l entità del contributo dovrà essere ricompresa nei limiti di cui alla normativa vigente in materia di de minimis con formale assunzione da parte di ciascuna impresa beneficiaria dell impegno che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non faccia sì che l importo complessivo degli aiuti erogati a tale titolo, nell arco di tre esercizi finanziari, ecceda il limite di ,00. Tale impegno dovrà essere formalizzato tramite apposita dichiarazione di cui all Allegato 3 Linea A. 5. Nel caso di investimenti relativi a laboratori di ricerca e investimenti TIC il contributo di cui al precedente comma sarà elevato al 50% in de minimis delle spese ammissibili di cui al successivo art. 5. Riepilogo Misure agevolative Investimenti INVESTIMENTI REGIME ORDINARIO A.I: Investimenti produttivi 7,5 Media 15 Piccola A.II: Laboratori ricerca e 7,5 Media sviluppo 15 Piccola A.III Investimenti TIC 7,5 Media 15 Piccola Misura delle agevolazioni REGIME ORDINARIO 87.3c 10% Media 20% Piccola 10% Media 20% Piccola 10% Media 20% Piccola REGIME DE MINIMIS 40% PMI 50% PMI 50% PMI B) Servizi B. I) Consulenze specialistiche 6. L entità del contributo concesso a fronte delle spese sostenute per l'acquisizione di consulenze specialistiche è pari al 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le PMI. B. II) Consulenze TIC 7. L entità del contributo concesso a fronte delle spese sostenute per l'acquisizione di consulenze in materia di TIC è pari al 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le PMI. B. III) Certificazioni di sistemi di gestione aziendale 8. L entità del contributo concesso a fronte del costo totale dell intervento ritenuto ammissibile è pari al 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le PMI. 5

6 Riepilogo Misure agevolative Servizi CONSULENZE Misura delle agevolazioni B.I: CONSULENZE SPECIALISTICHE 50% B.II: CONSULENZE TIC 50% B.III CERTIFICAZIONI 50% 9. Gli aiuti di cui ai precedenti punti 6, 7 e 8 saranno erogati in applicazione del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. C) Ricerca industriale e Sviluppo precompetitivo 1. L agevolazione è concessa secondo la seguente misura di intervento: contributo in conto capitale pari al 35% del costo del progetto ammesso all agevolazione e relativo alle attività di Sviluppo precompetitivo; contributo in conto capitale pari al 60% del costo del progetto ammesso all agevolazione e relativo alle attività di Ricerca Industriale. 2. In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea; in particolare, per i progetti che presentano attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo, l intensità agevolativa non potrà superare la media delle intensità d aiuto previste per le due tipologie di attività, ponderata rispetto ai costi sostenuti per ciascuna tipologia di attività. 3. Per le imprese localizzate nei comuni di cui all Allegato 13 l entità del contributo in conto capitale concesso può essere innalzata del 5%. 4. L entità del contributo può essere elevata di 10 punti percentuali in Equivalente Sovvenzione Lorda del costo del Progetto nel caso in cui lo stesso implica una collaborazione effettiva tra un impresa e un Ente pubblico di ricerca, laddove quest ultimo sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del Progetto di sviluppo sperimentale e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall attività di ricerca effettuata da tale Ente. 4.III. Spese ammissibili 1. Tutte le spese sotto elencate, ai fini dell ammissibilità, dovranno riferirsi ad interventi avviati e fatturati in data non antecedente la presentazione del Progetto. A) Investimenti innovativi 2. Le spese ammissibili sono quelle relative all acquisto, all acquisizione mediante locazione finanziaria, di immobilizzazioni come definite dagli artt e seguenti del Codice Civile; 3. I costi sostenuti relativi a macchinari ed attrezzature sono ammissibili a contributo purché non inferiori per ciascun singolo bene alla somma di 516,50. A.I) Investimenti produttivi, infrastrutturazione nuove imprese 4. Sono ammissibili per questa componente le seguenti spese: a) impianti produttivi, macchinari ed attrezzature connessi al ciclo produttivo dell impresa il cui acquisto sia correlato all introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo produttivo all interno dell azienda e non derivi da necessità di mera sostituzione di beni della stessa tipologia esistenti in azienda ed utilizzati nel ciclo produttivo; 6

7 b) BREVETTI e programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all automazione meccanica ) nel limite massimo del 10% delle spese di cui alla precedente lettera a), fatta eccezione per le imprese in possesso dei codici ATECO appartenenti alla sezione K, limitatamente alla divisione 72 (per intero); c) sono altresì ammissibili le spese relative ad opere murarie e ad impianti tecnologici, necessari all installazione dei macchinari nonché i costi di acquisizione di materiali, attrezzature ed utensili di prima dotazione, necessari al funzionamento dell impianto o macchinario, questi ultimi fatturati contestualmente dal fornitore del bene cui si riferiscono. L ammontare di tali spese, in ogni caso, non potrà essere ammesso per un importo superiore al 10% del valore del bene principale. Per le sole imprese di nuova costituzione, sono ammissibili anche le seguenti spese, nel limite del 35% del costo dell investimento complessivamente ammesso a favore dell impresa stessa: d) l'acquisto e la costruzione di immobili, delle relative opere murarie, dei connessi impianti tecnici generali e delle relative opere di allacciamento la cui esecuzione o il cui acquisto sia iniziato in data successiva alla presentazione del Progetto; e) la progettazione e la direzione dei lavori solo nel caso in cui siano state eseguite da un professionista abilitato e gli elaborati relativi vengano allegati alla domanda di liquidazione, per un importo non superiore al 5% dell ammontare degli investimenti di cui alla precedente lettera d) (ad esclusione dell acquisto); f) il terreno nel limite del 10% dell ammontare degli investimenti di cui alla precedente lettera d). 5. Le opere murarie e assimilate, comprendenti fabbricati ad uso produttivo ed i relativi impianti tecnologici generali, nonché l acquisto di fabbricati produttivi sono ammessi a contributo nel limite massimo di 516,50 al mq; 6. Gli stessi immobili non devono aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti all atto di acquisto di contributi comunitari, nazionali o regionali, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale, e del caso di agevolazioni revocate ed integralmente recuperate dal soggetto concedente. Tale condizione deve essere certificata dal venditore ultimo anche con riguardo alla provenienza eventuale del bene da soggetti terzi. A.II) Laboratori di ricerca e sviluppo 7. Sono ammissibili le spese per la realizzazione di laboratori aziendali per effettuare attività di ricerca e sviluppo secondo le specifiche previste al punto D2 della Scheda Tecnica (Allegato 3 Linea A). 8. Sono finanziabili: a) la costruzione o ampliamento di immobili già esistenti purché di proprietà dell azienda, nella misura massima di mq 25 per addetto del laboratorio; b) il terreno nel limite del 10% dell ammontare degli investimenti di cui alla precedente lettera a); c) l acquisizione di strumentazione per il funzionamento dei laboratori di ricerca aziendali:. A.III) Investimenti TIC 9. Sono ammissibili le spese per l acquisto di hardware, software ed altri beni di investimento, di nuova fabbricazione attinenti alle Tecnologie dell Informazione e della Comunicazione (TIC); 7

8 B) Servizi 10. La spesa massima complessivamente ammissibile per la componente Servizi nell ambito del Progetto non potrà essere superiore ad ,00. B.I) Consulenze specialistiche 11. Sono ammissibili a contributo le spese relative all acquisizione di consulenze specialistiche innovative, che configurino un percorso finalizzato alla qualificazione e/o miglioramento aziendale e che siano strettamente correlate al progetto nel suo complesso. In tal senso non si considerano comunque consulenze specialistiche quelle connesse a progetti di modifiche di routine o periodiche anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti. 12. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere ammesse consulenze relative a: definizione di piani di marketing; applicazione di metodi organizzativi innovativi nelle pratiche commerciali dell impresa, nell organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell impresa; fusioni tra imprese, joint venture, acquisizione di imprese, ricerche sui mercati esteri; sicurezza dell ambiente di lavoro, degli impianti e delle lavorazioni (solo nel caso in cui si producano effetti migliorativi rispetto ai parametri minimali previsti dalla vigente normativa); progettazioni miranti a mettere a punto nuovi prodotti/servizi, all applicazione di nuovi metodi di produzione e distribuzione o a permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi già esistenti; studi di fattibilità tecnica per l automazione industriale; diagnosi energetica e studi di fattibilità per utilizzo di fonti rinnovabili; valutazione ambientale ed introduzione di sistemi di prevenzione solo nel caso in cui si producano effetti migliorativi rispetto ai parametri minimali previsti dalla vigente normativa; 13. Sono inoltre ammissibili le spese di locazione, installazione e gestione dello stand, nella sola ipotesi di prima partecipazione ad una determinata fiera od esposizione aventi carattere internazionale. 14. Le consulenze devono essere rese da istituti universitari e/o strutture specializzate organizzate in forma di impresa, la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta, ovvero da professionisti singoli il cui curriculum formativo e professionale, redatto obbligatoriamente secondo il modello di cui all Allegato 12, evidenzi adeguate competenze in materia. B.II) Consulenze TIC 15. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per l acquisizione di servizi volti a favorire e migliorare la promozione dell accesso alle Tecnologie della Informazione e della Comunicazione. In tal senso non si considerano comunque consulenze TIC quelle connesse a progetti di modifiche di routine o periodiche anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti. 16. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere ammesse consulenze relative a: portali web (e-commerce, Business to Consumer, Business to Business, etc ); infrastrutture (cablaggio, server farm, tecnologie wireless, VoIP, etc ); software gestionali; archiviazione ottica dei documenti; gestione del flusso documentale (WorkFlow Management); 8

9 sistemi di autenticazione; sistemi basati su tecnologie RFID; sicurezza delle informazioni; software di supporto alla progettazione tecnica; sistemi informativi globali (GIS - Geographic Information System); sistemi per creare opportunità di lavoro ai disabili; 17. Le consulenze devono essere rese da istituti universitari e/o strutture specializzate organizzate in forma di impresa, la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta, ovvero da professionisti singoli il cui curriculum formativo e professionale, redatto obbligatoriamente secondo il modello di cui all Allegato 12, evidenzi adeguate competenze in materia. B.III) Certificazioni di sistemi di gestione aziendale 18. Sono ammissibili a contributo le spese finalizzate alla realizzazione di Sistemi di Gestione Aziendale certificati in materia di: 1. qualità; 2. ambiente; 3. salute e sicurezza sul posto di lavoro nonché alla certificazione Ecolabel, singolarmente o integrati fra di loro. Pertanto i progetti presentati dovranno fare riferimento alle norme: a) ISO 9001:2000 b) ISO 14001:1996 e/o Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001 (EMAS II) c) OHSAS 18001:1999 d) ECOLABEL 19. Ferma restando la piena attuazione di tutte le componenti previste dalle norme utilizzate in relazione al modello/i di gestione aziendale o certificazione di prodotto e/o servizio prescelto/i, vengono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa: Consulenze singole o integrate, relative a Sistemi di gestione aziendale per: 1. check up aziendale al fine di rilevare la situazione presente in azienda rispetto a quello che prevede la norma di riferimento (o del sistema integrato prescelto); 2. analisi Ambientale Iniziale per la norma ISO e Regolamento EMAS n. 761/2001; 3. dichiarazione Ambientale prevista dal Regolamento EMAS; 4. definizione del Sistema di Gestione Aziendale (manuale, procedure, ecc.); 5. trasferimento delle informazioni del sistema di gestione aziendale al personale; Certificazione relativa a Sistemi di Gestione aziendale; Rilascio marchio ECOLABEL. C) Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo 20. I Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo precompetitivo devono avere una durata non superiore a 18 mesi. I progetti potranno comprendere anche attività di Ricerca Industriale purché i relativi costi non superino il 40% del totale dei costi ammessi. Per Ricerca industriale si intende la ricerca pianificate o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Per Sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi 9

10 produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Per i settori tessile e abbigliamento (codice di attività ATECO DB) e i settori pelle, cuoio e similari (codice di attività ATECO DC) possono considerarsi attività di sviluppo precompetitivo le attività, unitariamente considerate, di progettazione, prototipazione e sperimentazione per la realizzazione di campionatura qualora vengano utilizzate tecniche e/o materiali innovativi. 21. Il costo del progetto di Ricerca e Sviluppo presentato, nonché quello ammissibile all intervento, non può essere, a livello di singola impresa, inferiore ad , Qualora a seguito delle verifiche istruttorie il suddetto costo dovesse risultare inferiore a ,00 la richiesta di agevolazioni sarà considerata improcedibile; 23. Il progetto deve avere inizio successivamente alla presentazione della domanda di contributo. 24. Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa: a) spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all attività di ricerca) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività del progetto. Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, etc.); b) spese generali: questa voce comprende esclusivamente costi addizionali direttamente imputabili all attività di ricerca sul progetto presentato. Non sono pertanto ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta in quota parte, i costi per spese generali aziendali. Le spese generali ammissibili non potranno comunque eccedere il 15% delle spese ammissibili del personale di cui al precedente punto a), dovranno essere giustificate da registrazioni contabili aziendali e potranno riguardare eventuali costi addizionali sostenuti per: trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione sul progetto; assistenza specifica attivata per il personale impegnato nel progetto (copertura assicurativa, antinfortunistica); spese per funzionalità ambientale ed operativa che non rientrano nelle spese generali aziendali in quanto attivate specificatamente per il progetto; spese per personale indiretto attivato specificatamente per il progetto; c) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari di nuovo acquisto utilizzate per il progetto. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all uso effettivo per il progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; d) spese per servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Tali spese non potranno comunque eccedere il 50% dei costi ammissibili del progetto. In questa voce verranno incluse: - spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo; - spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo, compresa l acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza; e) materiali direttamente imputabili all attività di sviluppo precompetitivo. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali a 10

11 titolo esemplificativo: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk e/o cd per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc Le spese sostenute sono ammissibili all intervento agevolativo unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto nell allegato criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi al modulo di domanda ( 26. Per tutte le spese è sempre escluso l ammontare relativo all I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. 4.IV. Spese escluse 1. In via generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese effettuate anteriormente rispetto alla data di presentazione del Progetto. A tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione. A) Investimenti innovativi 2. Relativamente a tale componente sono escluse dalle agevolazioni le seguenti tipologie di spese: a) relative ad interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile (es. abitazione del custode, attrezzatura per mensa aziendale, etc.); b) relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi edili ed impiantistici direttamente connessi all installazione di particolari impianti produttivi e macchinari; c) relative a parti o componenti di macchine ed impianti in quanto non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all uso produttivo; d) relative all'acquisto di impianti macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti in azienda; e) concernenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria e riferite esclusivamente al completamento di immobili quali a titolo di esempio, piazzali, recinzioni, insegne etc.; f) oneri per imposte, concessioni, spese notarili, interessi passivi, collaudi etc.; g) inerenti materiale di arredamento di qualsiasi categoria; h) inerenti tutti i mezzi targati destinati al trasporto di cose, merci, persone, anche se autocarri o ad uso promiscuo; i) inerenti l acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.) e quindi non direttamente funzionale al processo produttivo in senso stretto e non collegate alle consulenze in materia di TIC (componente B.II); j) inerenti l acquisizione di software riconducibile a singole postazioni di lavoro (programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus, etc.) e quindi non direttamente funzionale al processo produttivo in senso stretto e non collegate alle consulenze in materia di TIC (componente B.II); k) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari etc l) relative al trasporto dei beni di cui all art. 4.III, lettera A.I, comma 4, punto a); m) inerenti i beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall impresa beneficiaria; n) qualsiasi tipo di onere connesso a contratti assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo; 11

12 o) inerenti i beni usati; p) relative a costruzioni in economia; q) effettuate in forma diversa dall acquisto diretto, dalla locazione finanziaria, dagli acquisti effettuati ai sensi della Legge 1329/65 con modalità pro-soluto e con rinuncia al contributo; r) riguardanti investimenti in immobili e relative opere murarie e relativi impianti iniziati in data anteriore alla presentazione del Progetto; s) relative ad investimenti per acquisto o costruzione di immobili non giustificate sulla base di parametri oggettivi che abbiano a riferimento la dimensione dell'impresa, il processo produttivo caratteristico e le prospettive di sviluppo dell'azienda stessa anche tenendo conto dello sviluppo occupazionale previsto; t) relative ad ampliamento di immobili fatto salvo quanto previsto dall art. 4.III, lettera A.II, comma 8, punto a); u) relative alla sola ristrutturazione di immobili o alla sola realizzazione di impianti tecnici generali o opere murarie non effettuati in connessione con l'acquisto e/o la costruzione; v) che configurano operazioni di lease back su beni già di proprietà della impresa richiedente; 3. Sono inoltre escluse le spese: - effettuate e/o fatturate all impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari; - effettuate e/o fatturate all impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell art del Codice Civile ovvero dai loro soci. B) Servizi 4. Sono escluse le spese: - relative a consulenze rese in maniera continuativa o periodica; - relative alla formazione del personale; - relative alla realizzazione di campagne pubblicitarie; - effettuate e/o fatturate all impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari; - effettuate e/o fatturate all impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell art del Codice Civile ovvero dai loro soci; - relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti); - relative ad imposte, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori; - relative a progetti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione; 5. Non sono inoltre agevolabili le consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le capacità professionali e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del bando di cui all art Per quel che concerne in particolare le consulenze specialistiche, non sono agevolabili le acquisizioni di servizi di tipo ordinario e tradizionale, a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc., la 12

13 consulenza del lavoro e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc. 7. Relativamente alle consulenze in materia di TIC sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting e di housing del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca. C) Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo 8. Sono escluse, con riferimento alla componente progettuale Ricerca industriale & Sviluppo precompetitivo le spese: a) relative al personale non effettivamente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo; b) riferite a costi per quote di spese generali aziendali di cui al precedente art. 4.III Lettera C, comma 24, punto b) della componente Ricerca industriale e Sviluppo precompetitivo calcolati a forfait; c) relative ai costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, in quanto già ricompresi nella quota di costi generali ammissibili. 9. Non saranno comunque cumulabili le agevolazioni relative ai medesimi beni e/o servizi di consulenza la cui acquisizione sia stata richiesta in domanda su più componenti progettuali. 4.V. Modalità e termini di presentazione dei progetti 1. I soggetti interessati possono presentare i Progetti a partire dal giorno 15 settembre 2007 e fino al giorno 31 marzo Un primo step valutativo sarà effettuato sui soli Progetti inviati fino al 31/10/2007. La raccolta dei progetti oltre il predetto termine del 31/10/2007 proseguirà nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Avviso salvo diversa disposizione dell Amministrazione regionale anche in relazione agli esiti della procedura di approvazione del POR FERS I Progetti devono essere redatti in carta resa legale, secondo la modulistica riprodotta negli Allegato 1 Linea A, Allegato 2 Linea A, Allegato 3 Linea A (da presentare anche in formato.doc su supporto informatico), Allegato 4 Linea A e Allegato 6 Linea A al presente avviso e disponibile nel sito internet della Regione Umbria ( sezione bandi) e inoltrati congiuntamente in un unico plico, esclusivamente a mezzo posta, tramite raccomandata A.R. dalla quale siano desumibili la data e l ora della spedizione indirizzata a: Regione Umbria, Direzione Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro - Servizio Politiche di sostegno alle imprese - Centro Direzionale Fontivegge, Via M. Angeloni n. 61, Perugia. 4. Qualora il pool di imprese sia rappresentato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, il Progetto è predisposto e presentato dal capofila del pool di imprese in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al progetto. 5. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, il Progetto di cui sopra dovrà invece essere presentato e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti unitamente alla dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI, indicando un impresa quale temporanea referente del progetto. 6. Qualora le imprese partecipanti al progetto siano costituite in consorzio il ruolo di capofila sarà svolto dal consorzio stesso. 13

14 7. Nel caso di presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna delle PMI del network di cui al precedente comma 1 lettera a) dell Art. 1 è tenuta a presentare disgiuntamente la domanda di agevolazione relativa al programma di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo (utilizzando la modulistica disponibile sul sito internat del Gestore oltre che sul sito internet della Regione Tale programma dovrà però presentare necessariamente integrazioni e/o collegamenti con gli altri progetti presentati dalle altre imprese appartenenti al network. Nel caso in cui i progetti integrati/collegati prevedano il coinvolgimento - in qualità di partner tecnologici - anche dei soggetti di cui al precedente Art. 2, comma 2, lettera c), tale coinvolgimento dovrà essere illustrato dall impresa proponente nella modulistica ed i relativi costi potranno essere esposti nella voce di spesa d) servizi di consulenza di cui al paragrafo 4. III. Spese ammissibili - C) Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo del presente Articolo. In ogni caso i sopradetti progetti dovranno evidenziare, ai fini dell istruttoria economicofinanziaria e tecnico-scientifica tenuto conto delle disposizioni di cui alla scheda tecnica di cui alla Legge 598 Ricerca bando 2007, singolarmente autonome caratteristiche di: - ammissibilità formale; - capacità finanziaria dell impresa proponente il progetto; - utilità del progetto per innovazione di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell impresa; ai sensi del disposto del presente bando. Nel caso di attivazione della componente progettuale da parte di un consorzio o società consortile di cui al precedente Art. 2, comma 1 lettera b), la domanda di agevolazioni potrà essere presentata esclusivamente dal consorzio o dalla società consortile e non dalle singole imprese consorziate. Resta confermata anche in tale fattispecie la possibilità per i soggetti di cui al comma 2 Articolo 2 di figurare quali partner tecnologici dell impresa proponente (consorzio o società consortile) secondo le modalità indicate in precedenza. 8. In relazione alla componente Ricerca industriale & Sviluppo precompetitivo la modulistica è reperibile sul sito Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: Allegati "l'impresa", "il progetto di ricerca", "tabelle di determinazione dei costi", "dichiarazione di affidabilità economico finanziaria; Ultimo bilancio approvato, completo della nota integrativa e del verbale di assemblea, nonché copia conforme dell eventuale delibera di aumento del capitale sociale ovvero di conferimento in conto futuro aumento di capitale sociale, come previsto nella dichiarazione di affidabilità economico finanziaria (solo per le imprese di non recente costituzione); Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio ufficiale: schema di bilancio conforme alla IV direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante e relativo all ultimo esercizio chiuso al 31/12 dell anno precedente a quello di presentazione della domanda nonché dichiarazione del legale rappresentante di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali; Certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo lo schema predisposto da MCC S.p.A. e disponibile sul sito e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Certificato di iscrizione alla CCIAA, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti: i) la regolare iscrizione della società nel Registro delle Imprese; ii) l'unità locale ubicata nel territorio regionale nel quale si intende svolgere il progetto di ricerca; iii) l'attestazione che negli ultimi 5 anni non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta, ammissione in 14

15 concordato o amministrazione controllata; iiii) la composizione degli organi sociali; iiiii) nulla osta antimafia (nei casi prescritti dalla vigente normativa in materia). Le richieste pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante non saranno accettate. 9. L Amministrazione regionale si riserva la facoltà di apportare al presente bando qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie. 4.VI. Selezione dei progetti 1. La procedura di selezione terrà conto delle seguenti priorità indicate in ordine di importanza: a. Attivazione della componente Ricerca e Sviluppo, con preferenza per i Progetti di miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica; b. Progetti relativi ad attività ricomprese nei settori del Distretto Tecnologico dell Umbria (Meccanica avanzata, meccatronica, micro e nano tecnologie, materiali speciali metallurgici); c. Progetti che prevedono la partecipazione in forma stabile al network di Università e centri di ricerca. In particolare tali soggetti possono partecipare al network, oltre che nelle forme previste al precedente art. 2, anche mediante contratti di collaborazione di durata pluriennale; d. Possesso o conseguimento di Certificazioni ambientali da parte di almeno un impresa aderente al network, con preferenza per la Certificazione EMAS rispetto alla Certificazione ISO 14001:1996; e. Ordine cronologico di presentazione dei Progetti. 2. La valutazione tecnica della componente Ricerca Industriale e Sviluppo precompetitivo viene effettuata dal concessionario convenzionato per gli interventi di cui alla legge 598/94 art. 11, Mediocredito Centrale S.p.a., secondo le specifiche tecniche previste per le attività di Ricerca industriale & Sviluppo precompetitivo riportate nell Allegato n. 16 Linea A; 3. La selezione dei Progetti sarà effettuata da un Nucleo tecnico appositamente costituito che procederà alla verifica degli aspetti formali e del possesso dei requisiti minimi quantitativi nonché alla valutazione del contenuto e della qualità del Progetto in base ai criteri di seguito specificati: Criteri 1. Imprese coinvolte 2. Valore progettuale 3. Componenti progettuali Criteri Requisiti minimi quantitativi Elementi Numero minimo delle imprese aderenti al progetto: 3. Nel caso in cui le imprese aderenti siano esattamente tre, ciascuna di esse deve partecipare al progetto per almeno il 10% del valore del progetto - Valore minimo del Progetto ,00 - Valore minimo per singola impresa omponente R&S (se presente) ,00 Almeno due tra le componenti: Investimenti innovativi Servizi Ricerca e sviluppo Valutazione qualitativa Elementi 15

16 1) Qualità e completezza del Progetto 2) Sostenibilità gestionale ed organizzativa 3) Innovatività 4) Sostenibilità ambientale 5) Sostenibilità economica e finanziaria I. Rilevanza del progetto rispetto alle caratteristiche e alle prospettive regionali della specifica filiera e/o rispetto alle caratteristiche dei sistemi produttivi locali di riferimento. II. Efficienza strutturale del progetto in termini di coerenza ed integrazione tra le tipologie progettuali attivate e tra i soggetti coinvolti. III. Presenza nel network di grandi imprese IV. Capacità dei proponenti di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di competenze, know how e dotazione tecnologica esistente ed in progetto. V. Componente occupazionale: miglioramenti qualitativi e incidenza sulle pari opportunità VI. Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro I. Adeguatezza dello schema organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali II. Professionalità disponibili per l implementazione del progetto I. Investimenti in laboratori di ricerca e sviluppo II. Grado di innovatività degli investimenti e/o dei servizi, valutato sia per l influenza su innovazioni di prodotto/processo sia verificando che gli investimenti proposti incorporino le tecnologie più avanzate disponibili (es. macchinari controllati da sistemi informatici ) I. Capacità di massimizzare nel tempo il mantenimento della qualità e riproducibilità delle risorse naturali, di preservare la diversità biologica e di garantire l integrità degli eco-sistemi I. Congruenza tra piano finanziario e obiettivi del progetto II. Capacità di cofinanziamento dei singoli proponenti III. Attendibilità delle ricadute economiche del progetto 4. Ai fini dell ammissione i Progetti devono rispettare i requisiti minimi quantitativi ed ottenere una valutazione complessivamente positiva in ciascuno dei criteri qualitativi. 4.VII Ammissione a contributo 1. A seguito della valutazione e nel rispetto delle priorità di cui all articolo precedente l Amministrazione regionale, con proprio atto, approverà gli elenchi dei Progetti ritenuti ammissibili e di quelli esclusi comunicando nel contempo ai proponenti gli esiti della valutazione medesima. Per i progetti ritenuti ammissibili sarà indicato il dettaglio delle spese ammissibili, i tempi e le modalità di attuazione del Progetto e di erogazione del contributo nonché gli eventuali adempimenti necessari alla definiva concessione del contributo. 2. Entro i 30 giorni successivi alla suddetta comunicazione per i progetti ritenuti ammissibili e finanziabili sulla base delle risorse disponibili, potranno essere concordate in contraddittorio con l Amministrazione regionale eventuali integrazioni e/o perfezionamenti ai Progetti, fermo restando l entità massima della spesa ritenuta ammissibile per singola impresa richiedente e nel rispetto degli elementi caratterizzanti del Progetto che ne hanno determinato la positiva valutazione. 3. Entro il predetto termine dovrà, peraltro, essere costituito il network nelle forme previste al precedente art. 2, nonché formalizzata idonea istanza integrativa da parte delle eventuali nuove imprese delle quali sia stata prevista la costituzione al momento della presentazione della domanda e di cui nel frattempo sia stato giuridicamente perfezionato l atto costitutivo. 16

17 4. Concluse le fasi di cui ai punti precedenti, l Amministrazione regionale provvederà alla definitiva concessione del contributo. 4.VIII. Realizzazione del progetto ed erogazione del contributo 1. I Progetti ammessi a contributo dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca dell agevolazione concessa. A tal fine farà fede la data dei titoli di spesa e dei relativi pagamenti. 2. Eventuali differimenti rispetto al termine sopra previsto potranno essere definiti in sede di contraddittorio con l Amministrazione regionale sulla base della caratteristiche del Progetto ovvero successivamente autorizzati su richiesta dei proponenti solo in caso di effettiva e dimostrata causa di forza maggiore. 3. Sono ammissibili variazioni ai progetti presentati (ivi compreso il subentro di nuove imprese) solo previa espressa autorizzazione da parte dell Amministrazione regionale. In ogni caso dovrà essere garantito il mantenimento delle caratteristiche fondamentali del Progetto che ne hanno determinato la positiva valutazione ed il rispetto delle priorità eventualmente riconosciute. 4. Per la sola componente progettuale Ricerca industriale e Sviluppo precompetitivo le modalità di realizzazione sono indicate nell Allegato 16 Linea A. 5. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a realizzare almeno il 70% della spesa ammessa. Tuttavia, anche in caso di riduzione di spesa, gli interventi dovranno essere completati nel rispetto del Progetto approvato dall Amministrazione regionale. 6. L erogazione del contributo verrà effettuata a favore della singola impresa nel rispetto dei seguenti principi generali: - dimostrazione dell effettivo sostenimento delle spese considerate ammissibili - liquidazione del saldo a seguito del completamento del Progetto nel suo complesso. 5.I. Art. 5 Linea B Consulenze finalizzate allo sviluppo di idee progettuali Finalità 1. La presente Linea di intervento è destinata a raggruppamenti di almeno tre imprese, ammissibili ai sensi dell art. 2, commi da 3 a 7, del presente Avviso, con idee progettuali di collaborazione interaziendale, non ancora sviluppate in progetti esecutivi tali da permettere la presentazione di domande di contributo a valere sulla linea A del presente Avviso. 5.II. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all acquisizione di consulenze specialistiche, finalizzate alla creazione di una rete di imprese volta alla realizzazione di collaborazioni interaziendali; in particolare sono finanziabili le attività consulenziali finalizzate a verificare la fattibilità di un Progetto di rete. 2. Le consulenze devono essere rese da istituti universitari e/o strutture specializzate organizzate in forma di impresa, la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta, ovvero da professionisti singoli il cui curriculum formativo e professionale, redatto obbligatoriamente secondo il modello di cui all Allegato 12, evidenzi adeguate competenze in materia. 3. Il contributo è concesso nella misura del 50% del costo totale (al netto di IVA) ritenuto ammissibile per il servizio e comunque fino ad un massimo di ,00. Tale limite è riferito 17

18 al contributo massimo concedibile per la consulenza nel suo complesso, il cui costo è da ripartire fra le imprese richiedenti. 5.III. Presentazione della domanda 1. Le domande potranno essere inviate a partire dal giorno 15 settembre 2007 e, salvo diversa disposizione, fino a 30/11/2007. Le domande medesime dovranno essere redatte in carta resa legale, secondo la modulistica riprodotta agli Allegato 7 Linea B, Allegato 8 Linea B, Allegato 9 Linea B e Allegato 10 Linea B, e disponibile nel sito internet della Regione Umbria ( sezione bandi) e inoltrate congiuntamente in un unico plico, esclusivamente a mezzo posta, tramite raccomandata A.R., da cui siano desumibili data e ora di spedizione, indirizzata a: Regione Umbria, Direzione Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro Politiche per l Offerta pubblica di servizi alle imprese e diffusione dell innovazione e della ricerca - Centro Direzionale Fontivegge, Via M. Angeloni n. 61, Perugia. 5.IV. Valutazione e selezione delle domande 1. La valutazione delle domande e l eventuale concessione dei contributi sarà effettuata secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. 2. Ai fini dell ammissibilità delle spese e della quantificazione del contributo concedibile saranno valutati i seguenti aspetti: livello di coerenza degli obiettivi proposti rispetto alle reali esigenze e potenzialità delle imprese; validità dei contenuti della consulenza proposta e delle metodologie adottate anche tenuto conto delle professionalità coinvolte; complessità del livello di aggregazione raggiungibile. 5.V. Realizzazione 1. L intervento consulenziale dovrà essere completato, pena la decadenza dall agevolazione concessa, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo ed entro la stessa data dovrà essere prodotta la documentazione di cui all Allegato 11 Linea B. 2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di 3 mesi previsto al comma precedente si farà riferimento alla data dell ultimo titolo di spesa. 5.VI. Erogazione del contributo 1. Il contributo verrà erogato a ciascuna impresa beneficiaria nella misura del 70% al momento della presentazione della documentazione di cui all articolo precedente, e per il restante 30% alla presentazione del Progetto di rete a valere sulla linea A. 2. Il contributo sarà erogato in applicazione del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. 18

19 Art. 6 Divieto di cumulo 1. L'agevolazione non è cumulabile con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali per lo stesso progetto della domanda, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale. 2. I contributi relativi alla componente Ricerca industriale & Sviluppo precompetitivo sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali. L agevolazione per la Ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo è tuttavia cumulabile, entro le intensità d aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca e allo Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia L. 266/97 ovvero con le agevolazioni concesse da Fondi Pubblici Regionali di Garanzia. 3. E consentita la presentazione di Progetti riguardanti programmi o singoli beni per i quali siano state richieste altre agevolazioni a valere su bandi regionali purché l impresa si impegni formalmente a rinunciarvi in sede di presentazione del progetto medesimo sul presente Avviso. In caso contrario la presente domanda sarà considerata non accoglibile. Art. 7 Dotazione finanziaria 1. Ai fini del finanziamento del presente bando di concorso, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 896 del 7 giugno 2007 la dotazione complessiva è pari ad ,00, di cui ,00 riservati al sostegno di programmi di Ricerca industriale & Sviluppo precompetitivo relativi alle imprese appartenenti ai settori del Distretto Tecnologico. 2. Tali risorse, ai sensi di quanto previsto dall art. 56 del Reg. CE 1083/2006 che consente di avviare operazioni a valere sul Programma Operativo Regionale, anche prima della prescritta approvazione da parte del Comitato di sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all art. 65 c.1, lett. a dello stesso Regolamento, sono attualmente rese disponibili dalla Regione Umbria a valere sul Fondo Unico Regionale, in anticipazione rispetto agli stanziamenti previsti in termini di fondi comunitari e nazionali. 3. La Regione Umbria si riserva la facoltà di incrementare e/o sostituire gli stanziamenti di cui al comma 1 con le risorse comunitarie che si renderanno disponibili in esito alla ratifica da parte del comitato di sorveglianza del POR FESR e in relazione all elegibilità delle spese sul FESR. Art. 8 Rispetto della normativa comunitaria 1. Il regime di aiuti di cui al presente bando di concorso sarà comunicato alla Commissione Europea in applicazione della previsione di cui all art. 9 del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente bando di concorso entro il termine per l invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente bando. 19

20 Art. 9 Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy 1. L unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Umbria - Direzione Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, Via Mario Angeloni, n Perugia. In particolare: Servizio Politiche di sostegno alle imprese, Dirigente responsabile Dott.ssa Emma Bobò; Servizio Politiche per l offerta pubblica di servizi alle imprese e diffusione dell innovazione e della ricerca, Dirigente responsabile Prof. Mario Margasini. 2. Informazioni potranno essere richieste come di seguito indicato: Riferimenti INVESTIMENTI INNOVATIVI A.I INVESTIMENTI PRODUTTIVI A.II LABORATORI RICERCA E SVILUPPO A.III INVESTIMENTI TIC SERVIZI B.I CONSULENZE SPECIALISTICHE /5056 B.II CONSULENZE TIC /5891/5773 B.III CERTIFICAZIONI /5056 RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO SPERIMENTALE / I provvedimenti assunti potranno essere impugnati, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, di fronte al Tribunale Amministrativo regionale dell Umbria. 4. Il diritto di accesso di cui all art. 22 della Legge 241/91 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria Servizio Politiche di sostegno alle imprese - Servizio Politiche per l offerta pubblica di servizi alle imprese e diffusione dell innovazione e della ricerca - Via M. Angeloni, n Perugia, con le modalità di cui all art. n. 25 della citata Legge. 5. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell ambito del procedimento. Titolare del trattamento: Regione Umbria Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigenti responsabili del Servizio Politiche di sostegno alle imprese e del Servizio Politiche per l offerta pubblica di servizi alle imprese e diffusione dell innovazione e della ricerca Art. 10 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente Bando si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 20

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