1. I PASSI PER L ASSUNZIONE 1

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1 1. I PASSI PER L ASSUNZIONE 1 TUTTI I PASSI E possibile assumere un assistente familiare extracomunitaria già presente regolarmente in Italia e in possesso di Permesso di Soggiorno idoneo a svolgere attività lavorativa. Diversamente, si deve aspettare la pubblicazione del Decreto Flussi che fissa il numero massimo di ingressi di lavoratori stranieri in Italia, per fare la domanda di nullaosta al lavoro secondo la nuova procedura telematica. Il permesso di soggiorno per lavoro si ottiene solo con l esistenza del Contratto di Soggiorno tra datore di lavoro ed extracomunitario (Modulo Q o R). Il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario devono recarsi allo Sportello Unico per l Immigrazione e firmare il Contratto di Soggiorno. Dopodiché l extracomunitario deve recarsi agli Uffici Postali per fare domanda di primo Permesso di Soggiorno compilando l apposito Kit. Chi è al primo rilascio del Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato (lavoratori extracomunitari che arrivano in Italia con il Decreto Flussi) deve presentare domanda entro 8 giorni lavorativi. I Patronati (INAS, INCA ecc,) svolgono gratuitamente consulenza per la compilazione dei moduli e la raccolta della documentazione. I cittadini neocomunitari non hanno bisogno di Permesso di soggiorno e possono essere assunti con la stipula di un normale contratto di lavoro. Il datore di lavoro ha l obbligo di comunicare l assunzione alla Questura, se il lavoratore è extracomunitario, al Comune (per assistenti familiari conviventi), al Centro per l impiego, all Inps per i contributi pensionistici e all Inail per l assicurazione per malattia o infortunio. IL NUOVO SISTEMA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA AL LAVORO E stato modificato il sistema per la presentazione delle domande, eliminando l obbligo di spedizione postale. E infatti stata adottata una procedura di compilazione più semplice ed il contatto con gli uffici della P.A., è previsto in una sola occasione, al termine dell istruttoria. Il datore di lavoro presenta la richiesta attraverso una nuova procedura telematica. Le operazioni da effettuare per poter inviare le domande allo Sportello Unico per l Immigrazione -traverso la nuova procedura telematica- sono: registrazione sul sistema, richiesta del modulo, salvataggio del modulo sul proprio personal computer, compilazione del modulo e invio del modulo compilato. Richiedono l utilizzo di un Personal Computer e la disponibilità di una connessione internet. Per effettuare la procedura si deve accedere al sito o farsi assistere dai consulenti del lavoro, patronato o lle associazioni datoriali che hanno sottoscritto il protocollo d intesa col Ministero dell Interno. Le richieste sono esaminate in l ordine cronologico di presentazione. Il datore di lavoro deve dimostrare di avere la capacità economica per coprire gli oneri retributivi e assicurativi legati all assunzione. Quando vengono assunti, i lavoratori domestici devono consegnare al datore di lavoro una copia dell iscrizione all Inps (se sono già iscritti), copia del Permesso di Soggiorno, eventuali attestati professionali, la tessera sanitaria e il codice fiscale. LE COMUNICAZIONI Il datore di lavoro dovrà comunicare l assunzione a: - Questura, nel caso in cui il lavoratore sia un cittadino extracomunitario - Anagrafe, nel caso in cui il lavoratore sia convivente - Centri per l impiego, in ogni caso - Inps e Inail QUESTURA - Il datore di lavoro deve comunicare alla questura o al Commissariato di zona l avvenuta assunzione del lavoratore extracomunitario, anche se non convivente, entro 48 ore dall assunzione di persona o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche il lavoratore può presentare la dichiarazione al Commissariato per conto del datore di lavoro. - Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del datore e quelle del lavoratore, con allegate copie del passaporto e del permesso di soggiorno. Se il lavoratore è convivente, il datore di lavoro dovrà spedire o presentare alla Questura o al Commissariato di zona il modulo di cessione di fabbricato. INPS Il datore deve fare la denuncia all Inps non oltre il decimo giorno successivo alla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l assunzione: - il 10 aprile, se è avvenuta nel periodo che va dal 1º gennaio al 31 marzo; - il 10 luglio, se è avvenuta nel periodo che va dal 1º aprile al 30 giugno; - il 10 ottobre, se è avvenuta nel periodo che va dal 1º luglio al 30 settembre; - il 10 gennaio se è avvenuta nel periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre. LE TAPPE DELLA PROCEDURA ON-LINE 1. Registrazione: è necessario che il datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante in Italia, si registri su a partire dal giorno seguente alla pubblicazione del Decreto Flussi in Gazzetta Ufficiale; occorre soltanto un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante (Dopo aver scaricato il software registrati. Cinque i dati che devi fornire: cognome, nome, indirizzo mail, data di nascita e password di accesso. L avvenuta registrazione li sarà comunicata attraverso un messaggio di conferma). La registrazione è gratuita. 2. Richiesta del modulo: l utente registrato è abilitato ad accedere all area di richiesta dei moduli di domanda. Sulla base delle richieste effettuate il sistema provvederà, a generare il modello elettronico da compilare; in questa fase sarà necessario che il datore di lavoro fornisca alcuni dati che lo riguardano e su la località in cui sarà impiegato il lavoratore. 3. Salvataggio del modulo: il modulo generato dal sistema deve essere salvato dal utente sul proprio personal computer. Una specifica area del sito web consente di accedere all elenco dei moduli generati per effettuare il relativo download. 4. Installazione del programma: per la compilazione del modulo precedentemente salvato, è necessario utilizzare uno specifico programma disponibili sul sito web. Il programma deve essere scaricato ed installato sul proprio personal computer. 5. Compilazione del modulo: attraverso il programma installato, l utente inserirà i dati richiesti; nella fase di compilazione della domanda non è necessario che il proprio PC sia connesso ad internet, mentre è assolutamente necessario il collegamento quando ci si registra e quando si invia la domanda. Guide di contesto e strumenti di verifica dei dati immessi sono di supporto all utente durante tutta la procedura di compilazione. Tutti i campi obbligatori andranno compilati, altrimenti il sistema non permetterà la ricezione del modulo; invece, i campi indicati in fase di richiesta non saranno modificabili. 6. Invio dei moduli: correttamente completati; saranno inoltrati semplicemente cliccando su INVIO al server del ministero; una mail di risposta rappresenterà la ricevuta. Attenzione: se il programma rivela errori, la domanda non parte. L operazione viene effettuata tramite il programma utilizzato per la compilazione delle domande, ma è necessario che il proprio personal computer sia connesso ad internet. CONSULENZA E SERVIZI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Offrono consulenza ma potranno raccogliere e spedire senza tetti numerici le domande d assunzione per i flussi 2007, previo accreditamento presso le prefetture: ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO - Confapi - Lega Cooperative - Confartigianato - U.N.C.I. - Confommercio- Coldiretti - C.N.A. - U.N.S.I.C. - Confesercenti - Confagricoltura - Casartigiani - A.N.P.A. - Federalberghi - C.I.A. - Conftrasporto - Unimpresa - Confcooperative - Copagri - Assindatcolf PATRONATI - Informafamiglia- Ital-Uil- Inpas- Epas - Acai - Inas-Cisl - Inpal - Inapi - Claai - Inca-Ugil - Enas - Encal - Labor - Acli - Sias ASSOCIAZIONI: ANOLF, ARCI SINDACATI: UGL CONSULENTI DEL LAVORO: gli iscritti all albo. ANAGRAFE - Se il lavoratore è convivente, sia italiano che straniero, la comunicazione dovrà essere effettuata all Ufficio anagrafe del comune di residenza, entro 20 giorni dall inizio della convivenza. - Il lavoratore deve recarsi presso l ufficio comunale per chieder l iscrizione anagrafica portando con se copia del passaporto e del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro potrà accompagnarlo e fare davanti all operatore comunale la dichiarazione di consenso all alloggio oppure potrà fare tale dichiarazione per scritto, allegando una fotocopia del documento d identità, e darla al lavoratore. CENTRO PER L IMPIEGO Il datore di lavoro deve comunicare entro 5 giorni l assunzione al Centro per l Impiego, compilando il modulo C/ASS, disponibile presso il Centro o scaricabile dal suo sito internet. Il modulo va inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno. INAIL Il datore ha il dovere di denunciare all Inail l inizio della attività di lavoro domestico entro 24 ore dalla assunzione. Per la denuncia va utilizzato il modulo Dna (Denuncia nominativa assicurati) disponibili presso le sedi Inail o sul sito La denuncia può essere effettuata presso le sedi Inail del territorio nazionale, inviando il modulo tramite posta ordinaria, via fax al numero verde , per telefono chiamando il numero verde , oppure on line, sul sito L Inail da un codice che dovrà essere trascritto sulla denuncia all Inps. 1

2 2 IL CONTRATTO DI LAVORO IL CONTRATTO DI LAVORO Tante le novità del nuovo contratto collettivo in vigore dal 01/02/2007. A seconda delle mansioni che svolgono, i lavoratori vengono inquadrati in uno degli 8 livelli previsti del nuovo contratto ai quali corrispondono diverse retribuzioni. La scala parte dai collaboratori domestici alle prime armi (Livello A:? 550) e arriva a chi dopo un adeguata formazione professionale, assiste persone non autosufficienti (Livello DS:? 1.200). Per i conviventi sono previste un massimo di 54 ore di lavoro a settimana (Tabella A) ma, per alcune categorie (come colf esperte, chi assiste persone autosufficienti o i lavoratori studenti) si può prevedere un contratto fino a 30 ore settimanali (Tabella B). Per i non conviventi scendono invece a 40 le ore settimanali (Tabella C). Ogni rapporto di lavoro contiene condizioni economiche diverse che non devono essere in contrasto con il contratto collettivo. Le parti non possono mai concordare una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali. Vanno specificati l orario di lavoro, le ferie, il giorno di riposo settimanale e la mezza giornata di riposo infrasettimanale. I lavoratori con almeno 12 mesi di servizio, possono usufruire di 40 ore di permesso retribuito per frequentare corsi di formazione professionale specifici per assistenti familiari. Il contratto collettivo disciplina anche il lavoro ripartito, grazie al quale 2 lavoratori assumono un unica obbligazione lavorativa e possono dividersi lo stesso posto, accordandosi la sostituzione fra di loro su giorni e orari. Molti sono gli aspetti che regola il contratto di lavoro, tra cui: - Le prestazioni notturne che possono essere: a) Discontinue prestazioni assistenziali notturne (di cura alla persona) comprese tra le e le 8.00, in favore di soggetti autosufficienti o non autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati) - Tabella D. L assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l ora d inizio e quella di cessazione dell assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua. b) Prestazioni notturne esclusivamente d attesa (presenza notturna) comprese tra le e le L assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti. Spetta al datore di lavoro l obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un idonea sistemazione per la notte. - Obbligo di vitto e alloggio a carico del datore di lavoro: se il lavoratore è convivente o se ha un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ha diritto al pasto e a un indennità pari al valore convenzionale (Tabella F). - Il periodo di prova: è retribuito ed è di 30 giorni per i livelli D e DS e di 8 giorni per gli altri livelli, superato il quale il lavoratore viene automaticamente confermato. - L orario di lavoro: prevede massimi di: 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi, 40 ore a settimana per quelli non conviventi e di 30 ore settimanali per quelli conviventi (Art ), livelli B, BS, C e studenti. - Il riposo giornaliero: il lavoratore convivente ha diritto ad 11 ore consecutive nell arco della stessa giornata e un riposo intermedio non retribuito non inferiore alle 2 ore giornaliere, normalmente nelle ore pomeridiane. IL PERIODO DI PROVA I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente confermato. Livelli D e DS: 30 giorni Altri livelli: 8 giorni I giorni da conteggiare sono quelli di lavoro effettivo, quindi sono esclusi i giorni di festività, permessi e malattia. Durante il periodo di prova il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, con il pagamento corrispondente a favore del lavoratore. CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO LETTERA DI ASSUNZIONE Nel Contratto di Lavoro andranno indicate: a) data dell inizio del rapporto di lavoro; b) livello di appartenenza; c) durata del periodo di prova; d) esistenza o meno della convivenza; e) la residenza del lavoratore; f) durata del orario di lavoro e sua distribuzione; g) eventuale tenuta di lavoro; h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata; i) retribuzione pattuita; j) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa; k) periodo concordato di godimento delle ferie annuali; l) indicazione dell adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali. IL RIPOSO GIORNALIERO Il lavoratore convivente ha diritto a un riposo di almeno 11 ore consecutive nell arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le 6.00 e le ore oppure tra le ore e le ore 22, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo; sempre che l orario giornaliero non sia interamente collocato tra le 6.00 e le oppure tra le e le E consentito il recupero consensuale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. LAVORO RIPARTITO - E consentita l assunzione di 2 lavoratori che assumono in solido l adempimento di un unica obbligazione lavorativa. - Ciascuno dei 2 lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell adempimento dell intera obbligazione lavorativa. - I due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro. PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. DOVE OTTENERE CONSULENZA SINDACATI CAF All interno dei sindacati sono i Caf, Centri di assistenza fiscale, a offrire ai cittadini una consulenza sulle questioni riguardanti l assunzione e la gestione dei rapporti lavorativi con badanti e colf. CISL Per verificare le sedi del Caaf consultare il sito nazionale della Cisl. Sito internet: Cisl ha promosso la nascita di Anolf Associazione nazionale oltre le frontiere, diffusa con i suoi sportelli su tutto il territorio nazionale (indirizzi sedi sul sito internet), che offrono assistenza e consulenza per il lavoro di colf e badanti. Sito internet: CGIL Il Caaf della Cgil si trova in ogni sede provinciale del sindacato. Per verificare le sedi del Caaf consultare il sito nazionale della Cgil. info@cgil.it, sito internet: UIL La Uil ha un dipartimento immigrazione che si occupa della condizione dei lavoratori immigrati. E il Cafuil a occuparsi della situazione di badanti e colf e dei loro datori di lavoro. caafuil@caafuil.it, sito internet: 2

3 IL CONTRATTO DI LAVORO 2 LAVORATORI LIVELLI CONVIVENTI VALORI MENSILI TABELLA A 54 ore di lavoro settimanali TABELLA B ART.15-2 * 30 ore di lavoro settimanali NON CONVIVENTI VALORI ORARI TABELLA C 40 ore di lavoro settimanali LIVELLO A: - Collaboratori familiari generici, non addetti all assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi o - Lavoratori che, in possesso della esperienza necessaria, svolgono con competenza le proprie mansioni a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro (Profilo: addetto alle pulizie, addetto alla lavanderia, aiuto di cucina, stalliere, assistente ad animali domestici, addetto alla pulizia e annaffiatura delle aree verdi, operaio comune). * Al compimento dei 12 mesi di anzianità questo lavorare sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaborare generico polifunzionale. 550,00-4,00 LIVELLO AS: - Addetto alla compagnia (svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro), - Baby sitter (svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze di familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura). 650,00-4,70 LIVELLO B: - Collaboratori familiari in possesso della necessaria esperienza, che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo (Profilo: Collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, cameriere, giardiniere, operaio qualificato, autista, addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione). 700,00 500,00 5,00 LIVELLO BS: - Assistente a persone autosufficienti (svolge mansioni di assistenza a persone - anziani o bambini - autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti). 750,00 525,00 5,30 LIVELLO C: - Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità (Profilo: Cuoco). 800,00 580,00 5,60 LIVELLO CS: - Assistente a persone non autosufficienti - non formato (svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti). 850,00-5,90 LIVELLO D: - Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento (Profilo: Amministratore dei beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore) ,00 + indennità 150,00 6,80 LIVELLO DS: - Assistente a persone non autosufficienti formato (svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; Direttore di casa (svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all andamento della casa). 1,050,00 + indennità 150,00 7,10 ART.15-2 * Lavoratori conviventi che lavorano fino a 30 ore settimanali, inquadrati nei livelli C, B CS e gli studenti d i età compresa fra 16 e 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo stato ovvero da Enti pubblici. INDENNITÀ Integrazioni di retribuzione che vengono riconosciute in relazione a particolari attività o disagi del dipendente. ASSISTENTE FORMATO: Lavoratore in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500ore. 3

4 2 LETTERA TIPO PER L ASSUNZIONE ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE ACCORDO DI LAVORO CONVIVENTI tra Il/la Sig.: (datore di lavoro) Domiciliato/a in Codice fiscale e la/il lavoratrice/lavoratore Cognome Nome Nazionalità Nata/o a il E domiciliata/o Codice fiscale (se ne è in possesso) 1. Il sottoscritto datore di lavoro si impegna a non trattenere né il passaporto né il foglio di soggiorno, che sono documenti strettamente personali del/la Sig./ra 2. Le condizioni di lavoro, sia sul piano normativo che retributivo, non saranno inferiori a quelle previste per i lavoratori italiani il settore, dalle leggi dai contratti collettivi di lavoro. In particolare: Il rapporto di lavoro è a tempo pieno o studente a tempo parziale in regime di convivenza: a) periodo di lavoro pari a giorni b) l assunzione decorre dal c) la categoria/livello sarà d) la/le la mansione/i sarà/saranno e) l orario di lavoro settimanale è di numero ore f) la lavoratrice o il lavoratore godrà del riposo settimanale nelle ventiquattro ore della domenica e per le restanti dodici ore nel giorno o nei giorni di g) la paga mensile lorda convenuta è pari a h) le ferie (26 gg.) saranno concordate tra le parti. i) Al/la lavoratore/trice sarà assegnato l alloggio nel quale custodirà anche i propri effetti personali, che si compone di j) eventuali altre condizioni: Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente tale contratto. Data In fede: Il Datore di lavoro Il/la Lavoratore/trice Documenti esibiti: e) tessera sanitaria f) posizione Inps g) carta identità o passaporto h) codice fiscale 4

5 LETTERA TIPO PER L ASSUNZIONE ASSISTENTE FAMILIARE A ORE 2 Il/la Sig.: (datore di lavoro) ACCORDO DI LAVORO DOMESTICO A ORE tra Domiciliato/a in Codice fiscale e la/il lavoratrice/lavoratore Cognome Nome Nazionalità Nata/o a il E domiciliata/o Codice fiscale (se ne è in possesso) Rapporto di lavoro: a) periodo di lavoro pari a giorni b) l assunzione decorre dal c) la categoria/livello sarà d) la/le la mansione/i sarà/saranno e) l orario di lavoro settimanale è di numero ore, così suddivise Lunedì dalle alle Martedì dalle alle Mercoledì dalle alle Giovedì dalle alle Venerdì dalle alle Sabato dalle alle f) la paga oraria lorda convenuta è pari a g) le ferie (26 gg.) saranno concordate tra le parti. h) eventuali altre condizioni: Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente tale contratto. In fede: Il Datore di lavoro Il/la Lavoratore/trice Documenti esibiti: a) tessera sanitaria b) posizione Inps c) carta identità o passaporto d) codice fiscale 5

6 2 IL CONTRATTO DI LAVORO TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA DALLE ALLE 8.00 Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona da personale non infermieristico in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati) o non autosufficienti, la cui collocazione temporale della prestazione sia ricompressa tra le ore e 8.00, corrisponde l obbligo della prima collazione, la cena e un idonea sistemazione per la notte. LIVELLO AUTOSUFFICIENTI LIVELLO BS Assistente a persone autosufficienti 862,50 VALORI MENSILI NON AUTOSUFFICIENTI* LIVELLO CS Assistente a persone non autosufficienti - non formato 977,50 LIVELLO DS Assistente a persone non autosufficienti formato 1,207,50 TABELLA E PRESENZA NOTTURNA DALLE ALLE 8.00 Prestazione esclusivamente di attesa in cui il personale è assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompressa tra le ore e le ore 8.00, corrisponde l obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno e un alloggio idoneo. Se invece se richiedono prestazioni diverse dalla presenza, queste vengono retribuite aggiuntivamente come indicato nella tabella C. LIVELLO UNICO VALORI MENSILI 577,50 TABELLA F INDENNITA VITTO E ALLOGGIO Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l ambiente di lavoro non deve essere nocivo all integrità à fisica e morale dello stesso. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo e salvaguardarne la dignità e la riservatezza. I valori convenzionali del vitto e dell alloggio sono fissati nella tabella F e sono rivalutati annualmente. I valori sono disponibili sul sito o VALORI GIORNALIERI pranzo e colazione 1,637 cena 1,637 alloggio 1,416 Totale 4,690 LIMITI MASSIMI DELL ORARIO DI LAVORO La durata normale dell orario di lavoro è quella concordata fra le parti con un massimo di: - 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi, - 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali per i lavoratori non conviventi I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e BS, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; che dovrà essere interamente collocato: - tra le ore 6.00 e le ore 14.00; - tra le ore e le ore 22.00; - nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive in non più di 3 giorni settimanali. Al lavoratore con orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, l indennità di vitto. Il tempo necessario alla fruizione del pasto sarà concordato fra le parti e non retribuito. LAVORATORI ORE GIORNALIERE NON CONSECUTIVE MASSIMO ORE SETTIMANALI Conviventi Conviventi livelli C, B, BS e studenti (1) *10 30 Non Conviventi 8 **40 * in non più di 3 giorni settimanali ** da distribuire su 5 o 6 giorni (1) Con orario di lavoro interamente collocato tra le 6.00 e le 14.00, tra le e le 22.00, oppure un massimo di 10 ore al giorno non consecutive in non più di 3 giorni settimanali. 6

7 STRAORDINARI, RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ, FERIE 3 STRAORDINARI, RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ, FERIE Straordinari: oltre i limiti massimi dell orario di lavoro stabiliti dal contratto scatta il compenso straordinario. Lo straordinario è una retribuzione oraria maggiorata in caso di lavoro che ecceda la durata massima dell orario stabilito, per prestazioni nelle giornate festive, domenicali o nelle giornate di riposo settimanale. La maggioranza è del: - 25% per prestazioni tra le ore 6.00 alle ore % per prestazioni tra le ore alle ore % per prestazioni nelle 12 ore di riposo settimanale - 60% per prestazioni nella giornata di riposo domenicale o nei giorni festivi - 10% per prestazioni eccedenti le 40 ore settimanali tra le ore 6.00 alle ore per lavoratori non conviventi. Il riposo settimanale: è di 36 ore, da godere 24 ore di domenica, e le altre 12 ore in altro giorno della settimana, da concordare. Le giornate festive: riconosciute tali della legislazione vigente in cui il lavoratore ha diritto al riposo e alla retribuzione. Le ferie: giorni di riposo irrinunciabili che vengono pagati, comprendono un periodo di 26 giorni lavorativi all anno. Le ferie sono retribuite, hanno una durata minima prevista per legge, variano a seconda della durata del contratto e devono essere godute nell arco dell anno. In caso di infortunio o malattia si sospendono automaticamente e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in base all anzianità del servizio e ai giorni di malattia. Il lavoratore deve giustificare le assenze al datore: se non lo fa entro il terzo giorno le assenze equivalgono a dimissioni. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. LE FERIE Indipendentemente dalla durata dell orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere godute nell arco dell anno e non possono essere frazionate in più di due periodi all anno. I lavoratori di cittadinanza non italiana possono però, con il consenso del datore di lavoro, accumulare le ferie di un biennio, se hanno necessità di godere di un periodo di ferie più lungo per tornare in patria in modo non definitivo. In caso di coincidenza delle ferie con delle festività, il periodo feriale si sospende fino al termine delle festività. terminato queste ricomincia a decorrere per il tempo stabilito. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. Vedi tabella F. La durata minime delle ferie annuali retribuite che aspettano al lavoratore domestico è regolata così: - se il rapporto di lavoro non supera l anno, al lavoratore aspettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. Le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero. Anche il lavoratore in prova matura il diritto alle ferie, i giorni del periodo di prova vanno conteggiati alla fine della maturazione del periodo di ferie; - se il rapporto supera l anno spettano 26 giorni di ferie. Il periodo in cui è possibile utilizzare le ferie maturate nel anno è fissato dal datore di lavoro, generalmente tra giugno e settembre, nel rispetto delle esigenze del dipendente. TABELLA G - LAVORO STRAORDINARIO E considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata del normale orario di lavoro. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto maggiorata del: - 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00; - 40% per prestazioni nelle 12 ore di riposo settimanale (a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato) - 50%, se prestato dalle ore alle ore 6.00; - 60% per prestazioni nella giornata di domenica o di festività - 10% per prestazioni eccedenti le 40 ore settimanali tra le ore 6.00 alle ore per lavoratori non conviventi. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso salvo casi di emergenza o imprevisti. IL RIPOSO SETTIMANALE Per le assistenti familiari conviventi, il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. LAVORATORI RIPOSO DOMENICALE ALTRA GIORNATA Tutti livelli 24 ore 12 ore Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata. FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI Sono considerate festive le giornate riconosciute tali della legislazione vigente; esse sono: 1 gennaio 15 agosto 6 gennaio- 1 novembre lunedì di Pasqua 8 dicembre 25 aprile 25 dicembre 1 maggio 26 dicembre 2 giugno S. Patrono In questi giorni, il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione. In caso di prestazione lavorativa, la retribuzione dovrà essere maggiorata del 60%. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata, oppure al pagamento di 1/26 de la retribuzione mensile. Per il rapporto di lavoro ad ore, le festività vengono retribuite con 1/26 della retribuzione mensile. LE FERIE NON GODUTE I giorni di ferie maturati e non goduti non si perdono. Possono essere spostati a una data diversa, sempre concordata con il datore di lavoro. In alternativa, ma solo in casi eccezionali e previsti dalla legge, come in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, possono essere retribuiti con un indennità sostitutiva. MALATTIA O INFORTUNIO Se il lavoratore si ammala o subisce un infortunio durante le ferie, queste si sospendono automaticamente e potranno riprendere a partire da una data nuova, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro. 7

8 4 TUTELE PREVIDENZIALI, MATERNITÀ, MALATTIE, PERMESSI TUTELE PREVIDENZIALI, MATERNITÀ, MALATTIE, PERMESSI Indennità per malattia: nel periodo di malattia i lavoratori e le lavoratrici stranieri beneficiano di un indennità, per cui devono farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia e mandarne una copia al datore entro 2 giorni. Per i lavoratori conviventi non è necessario l invio del certificato medico. L indennità per malattia è pagata dal datore di lavoro e poi rimborsato dall Inps con il conguaglio dei contributi. In caso di infortunio o malattia professionale spettano le prestazioni previste dalla legge, erogate dall INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare infortuni o malattie. Indennità di maternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi successivi) pari all 80% della retribuzione. Permessi: l assistente familiare ha diritto a godere di permessi retribuiti e non a seconda delle motivazioni. LE ASSENZE Le assenze del lavoratore devono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Le assenze non giustificate entro il 5º giorno (se non si verificano cause di forza maggiore) sono da considerare dimissione del lavoratore. Se la assistente familiare si presenta oltre questo periodo il datore di lavoro è dunque libero di considerare il rapporto di lavoro cessato, senza che occorra alcun preavviso, oppure può decidere che questi continui regolarmente. In tal caso nulla sarà dovuto al lavoratore per il periodo di assenza, salvo il caso in cui il datore e il lavoratore decidano di considerarlo periodo di ferie. LA MALATTIA In caso di malattia, il lavoratore deve dare tempestiva notizia al datore di lavoro. Se la colf non è convivente dovrà provare la malattia con certificato medico che dovrà indicare il periodo di presunto impedimento al lavoro e dovrà essere spedito al datore di lavoro entro tre giorni dal evento. Fa fede il timbro postale di partenza. Per i lavoratori conviventi non è necessario l invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l obbligo della spedizione del certificato medico invece se la malattia interviene nel corso delle ferie o in periodi in cui il lavoratore non è presente nell abitazione. CONSERVAZIONE DEL POSTO In caso di malattia o infortunio, alla assistente familiare, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto in base a questi criteri: con un anzianità lavorativa fino a 6 mesi spettano 10 giorni, da 6 mesi a due anni spettano 45, oltre due anni di anzianità si ha diritto alla conservazione del lavoro per 180 giorni. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nel anno solare (dal 1º gennaio al 31 dicembre). RETRIBUZIONE Durante il periodo di malattia, la retribuzione sarà pari a: - fino al terzo giorno consecutivo: 50% della retribuzione globale di fatto; - dal quarto giorno in poi: 100% della retribuzione globale di fatto. Il lavoratore malato ha diritto all indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto ne usufruisce già) solo nel caso in cui non sia in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di malattia. LA MATERNITA L assistente familiare è assoggettata alle forme assicurative e previdenziali previste dalla legge. La maternità spetta a tutte le lavoratrici domestiche e al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari. QUANTO SPETTA: L indennità di maternità è pari all 80% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese precedente l inizio dell astensione dal lavoro. PER QUANTO TEMPO: L indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro corrisponde: - nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto; - nei 3 mesi successivi alla data effettiva del parto. Nel caso, invece di interruzione di gravidanza dopo il 180º giorno, l indennità viene concessa solo per 30 giorni. Le lavoratrici dipendenti possono utilizzare con flessibilità il periodo di astensione obbligatoria. E riconosciuto loro il diritto di rimanere al lavoro fino all ottavo mese di gravidanza e di recuperare dopo la nascita del bambino il periodo di astensione non utilizzato. LA DOMANDA: Per ricevere l indennità di maternità la lavoratrice dipendente deve presentare: - una copia della domanda di astensione obbligatoria alla sede Inps competente per residenza; - una copia al datore di lavoro. La presentazione della domanda, con allegati i documenti richiesti, può essere effettuata anche tramite i Patronati. CHI PAGA: Per le lavoratrici dipendenti l indennità è pagata dal datore di lavoro poi rimborsato dall Inps con il conguaglio dei contributi. I cittadini dei Paesi di nuova adesione all Unione pea possono richiedere le prestazioni a sostegno della maternità e paternità solo per gli eventi che si sono verificati dopo l entrata del loro paese nell Ue. Per le assistenti familiari il nuovo contratto prevede che: E vietato adibire al lavoro le donne: - durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; - per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; - Durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell anzianità di servizio a tutti gli effetti. Dall inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. I PERMESSI RETRIBUITI Le assistenti familiari hanno diritto a godere di permessi retribuiti per le motivazioni seguenti: VISITE MEDICHE: Le lavoratrici hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare visite mediche documentate (coincidenti anche parzialmente con l orario di lavoro). LUTTO: La lavoratrice ha diritto a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito in caso di comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2º grado. NASCITA: Al lavoratore uomo, in caso di nascita di un figlio, spettano 2 giornate di permesso retribuito. CONGEDO MATRIMONIALE: In caso di matrimonio, ai lavoratori viene concesso un congedo retributivo di 15 giorni di calendario, con diritto al pagamento del compenso di vitto e alloggio ove il lavoratore ne usufruisca. FORMAZIONE PROFESSIONALE: permessi retribuiti di 40 ore all anno per frequentare corsi specifici per assistenti familiari spettano ai lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 12 mesi presso il datore di lavoro. PERMESSI PER LA SCUOLA DELL OBLIGO O SCUOLA PROFESSIONALE Il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola del obbligo o specifico professionale, per cui un attestato di frequenza deve esibirsi mensilmente al datore di lavoro. Le ore di lavoro non prestate per questi motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate. Le ore occorrenti per gli esami annuali, entro l orario giornaliero, sono retribuite nei limiti occorrenti agli esami stessi. 8

9 INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE. LA PROCEDURA 5 INFORTUNIO L infortunio sul lavoro è quello che avviene nel corso dello svolgimento dell attività lavorativa. Può essere determinato da cause esterne imprevedibili, straordinarie o accidentali, così come da sforzo del lavoratore compiuto in condizioni di normale svolgimento dell attività lavorativa. QUANDO EFFETTUARE LA DENUNCIA Il lavoratore Deve informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio subito, documentato da certificato medico con il periodo di presunto impedimento al lavoro da spedire al datore di lavoro entro 3 giorni dall evento (fa fede il timbro postale), per evitare la perdita del diritto all indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione. L invio del certificato medico non è richiesto per i lavoratori conviventi, salvo il caso in cui ciò sia espressamente richiesto dal datore di lavoro, nel caso in cui la malattia insorga nel corso delle ferie o in periodi nei quali il lavoratore non è presente nell abitazione. Il datore di lavoro: non è tenuto a presentare denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a 3 giorni; - se la prognosi medica è di inabilità assoluta che comporti l astensione dal lavoro per più di 3 giorni (eventualmente determinata da un successivo aggravamento), deve inviare la denuncia entro 2 giorni dal primo certificato medico o dal referto del pronto soccorso, sia all Inail o all autorità locale di Pubblica sicurezza (Commissariato di Polizia, Questura, o, per i comuni in cui mancano il sindaco). - se l infortunio ha provocato la morte del lavoratore o se il lavoratore è in pericolo di morte, deve inviare la denuncia con telegramma o a mezzo fax entro 24 ore dall evento, sia all Inail che all autorità locale di Pubblica sicurezza. COME EFFETTUARE LA DENUNCIA La denuncia viene effettuata utilizzando un apposito modulo (Mod.101 Prest.-Denuncia malattia professionale) disponibile presso le sedi Inail o scaricabile dal sito La denuncia va fatta in 4 copie, rispettivamente per: Inail, Asl, Pubblica sicurezza, datore di lavoro e deve essere corredata da certificato medico compilato in tre copie. Al primo certificato possono seguire uno o più certificati di continuazione e, a guarigione avvenuta, il certificato medico definitivo. Sia sulla denuncia che sul certificato debbono essere indicate le generalità dell infortunato, il giorno e l ora in cui è avvenuto l infortunio, le cause e le circostanze, anche in riferimento a eventuali deficienze di misure d igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lezione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. CONSERVAZIONE DEL POSTO In caso di infortunio, il lavoratore, convivente o non convivente, avrà diritto alla conservazione del posto in base agli stessi criteri della malattia. MALATTIA PROFESSIONALE La malattia professionale è quella contratta, durante e a causa dell attività lavorativa, in conseguenza al tipo de lavoro, a materiali o fattori presenti nell ambiente di lavoro, e la cui azione nociva, lenta e protratta nel tempo produce una riduzione della capacità lavorativa. QUANDO EFFETTUARE LA DENUNCIA Il lavoratore Deve informare il datore di lavoro della malattia professionale contratta entro 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per evitare la perdita del diritto all indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione. Il datore di lavoro Deve inviare alla sede Inail competente (quella in cui territorio si svolge il rapporto lavorativo) la denuncia di malattia professionale: - Entro 5 giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa; - Entro 24 ore dall evento con telegramma o a mezzo fax, se la malattia o lesione ha provocato la morte del lavoratore o se il lavoratore è in pericolo di morte. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia del proprio dipendente anche se questa è sorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altri. COME EFFETTUARE LA DENUNCIA La denuncia viene effettuata utilizzando un apposito modulo (Mod.101 Prest.-Denuncia malattia professionale) disponibile presso le sedi Inail o scaricabile dal sito La denuncia va fatta in 3 copie, rispettivamente per: Inail, Asl, datore di lavoro e deve essere corredata da certificato medico che dovrà contenere l indicazione del domicilio dell ammalato e del luogo ove questi si trova ricoverato e una relazione particolareggiata dalla sintomatologia accusata dall ammalato stesso e di quella rilevata dal medico. RETRIBUZIONE Poiché le prestazioni economiche dell Inail decorrono dal quarto giorno, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione completa solo dei primi tre giorni. La retribuzione viene poi erogata dall Inail. Il lavoratore infortunato ha diritto a ricevere l identità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto già ne usufruisca) solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. Il cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno o titolare di un permesso non idoneo a svolgere attività lavorativa, o non assunto regolarmente, in caso di infortuni ha comunque diritto all assicurazione contro gli infortuni, quindi a eventuali rendite per invalidità accertate a seguito di un infortunio sul lavoro. 9

10 6 LA BUSTA PAGA LA BUSTA PAGA Il prospetto paga è composto da 9 voci: retribuzione mensile o paga oraria pattuita, indennità di vitto e alloggio, scatti di anzianità, ore di lavoro straordinario, ore di lavoro straordinario notturno, ore di lavoro straordinario durante le festività, tredicesima, superminimo individuale, ritenute e Inps a carico del lavoratore. Per cui oltre lo stipendio base la busta paga è composta dalle seguenti voci: - Retribuzione mensile o paga oraria pattuita: lo stipendio non può essere mai inferiore ai minimi contrattuali indicati dalla legge. - Indennità di vitto e alloggio: compenso sostitutivo che compensa il disagio di non godere di vitto e alloggio in modo autonomo (tabella F). - Scatti di anzianità: 4% della retribuzione effettiva per ogni biennio di servizio svolto presso lo stesso datore di lavoro. - Lavoro straordinario: retribuzione oraria maggiorata che corrisponde al lavoratore in caso di lavoro che ecceda la durata massima dell orario stabilito. Si veda Tabella G (Straordinari). - Lavoro straordinario notturno: attività lavorativa fra le ore 22 e le ore 6 che è compensata con una maggiorazione (dal 20% se durante l orario ordinario, 50% se straordinario, 60% se nei giorni festivi). - Lavoro straordinario nei giorni festivi: le prestazioni di lavoro nei giorni di riposo o di festività sono maggiorate dal 40% e 60% rispettivamente. Tabella G (Straordinari). - Tredicesima: mensilità aggiuntiva, uguale alla retribuzione mensile, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale. - Superminimo individuale: quota aggiunta facoltativa per premiare il dipendente. - Ritenute e Inps a carico del lavoratore: contributi previdenziali Inps a favore del lavoratore domestico che versa il datore di lavoro e da cui una frazione è a carico del lavoratore. I calcoli per lo stipendio e le festività devono avere conto di: le festività nazionali, le ferie annuali, le ferie non godute, le malattie o infortuni e le dimissioni o licenziamento. PROSPETTO PAGA Per il pagamento dello stipendio, il datore di lavoro prepara (in due copie, una per il lavoratore firmata dal datore di lavoro e l altra per il datore di lavoro firmata dal lavoratore), un prospetto paga in cui vengono riportate e quantificate tutte le componenti della retribuzione. RETRIBUZIONE BASE Nel negoziare le condizioni contrattuali, le parti sono libere di trovare un accordo, ma non possono mai concordare uno stipendio inferiore ai minimi contrattuali indicati dalla legge. Per controllare i minimi retributivi aggiornati si può anche consultare il sito dell Inps, consultando la sezione lavoratori domestici. LAVORO STRAORDINARIO La retribuzione oraria da corrispondere al lavoratore in caso di lavoro che ecceda la durata massima prevista deve essere maggiorata nel modo seguente: - 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00; - 40% per prestazioni nelle 12 ore di riposo settimanale (a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato) - 50%, se prestato dalle ore alle ore 6.00; - 60% per prestazioni nella giornata di domenica o di festività - 10% per prestazioni eccedenti le 40 ore settimanali tra le ore 6.00 alle ore per lavoratori non conviventi. LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO L attività lavorativa prestata fra le ore 22 e le ore 6 deve considerarsi lavoro notturno e deve essere compensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se ordinaria. LAVORO STRAORDINARIO NELLE FESTIVITÀ E GIORNI DI RIPOSO Nel caso fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili, che non possano essere altrimenti soddisfatte, nelle giornate di riposo festivo e dominicale (o di altro giorno solenne) o nelle giornate di riposo settimanale non solenne, la retribuzione oraria da corrispondere al lavoratore deve essere maggiorata nel modo seguente: - Attività lavorativa svolta nella giornata di riposo settimanale non domenicale: maggiorazione del 40% Attività lavorativa svolta nella giornata di domenica o di festività: maggiorazione del 60%. INDENNITÀ DI VITTO E ALLOGGIO - Al lavoratore con orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, l indennità di vitto. - Al lavoratore convivente dovrà essere corrisposto il cosiddetto compenso sostitutivo di vitto e alloggio, un importo che va a compensare quello che la legge considera un disagio: la possibilità di godere di vitto e alloggio in modo autonomo. - Il valore convenzionale dell indennità di vitto e alloggio viene stabilito di anno in anno e può essere reperito sia sul sito dell Inps che su quello del Ministero del Lavoro SCATTI DI ANZIANITA Gli scatti di anzianità sono pari al 4% della retribuzione effettiva, spettano al lavoratore per ogni biennio di servizio svolto presso lo stesso datore di lavoro e non possono essere inclusi nell eventuale superminimo. TREDICESIMA Ai lavoratori domestici spetta una mensilità di retribuzione aggiuntiva, uguale alla retribuzione mensile concordata, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale. Se le prestazioni non raggiungono un anno di servizio, verranno corrisposti tanti dodicesimi di mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. SUPERMINIMO INDIVIDUALE Il superminimo è una quota aggiunta in modo facoltativo alla retribuzione da parte del datore di lavoro che vuole premiare il dipendente. Viene indicata come extra nel prospetto paga. DIMISSIONI O LICENZIAMENTO Se il rapporto di lavoro cessa a causa di dimissioni o licenziamento, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato, anche se non è stato raggiunto un intero anno di servizio. Le frazioni di 15 giorni se calcolano come mese intero. Le ferie non rientrano nel calcolo dei giorni di preavviso, che decorre a partire del rientro delle ferie o viene calcolato considerando che ci sono dei giorni di ferie da godere. Se non è possibile usufruire dei giorni di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve erogare l indennità per ferie non godute. L indennità giornaliera è pari alla retribuzione di un giorno di ferie. CUD Entro il 15 marzo di ogni anno, il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore una dichiarazione dalla quale risulti il totale delle somme erogate al lavoratore nell arco dell anno: il cosiddetto CUD (Certificazione unica dei compensi), utile ai fini della dichiarazione dei redditi. 10

11 IL PROSPETTO DI PAGA MENSILE 6 Cognome e nome Codice fiscale Datore di lavoro Dipendente Prospetto paga mese di Anno Data di assunzione Ferie n. giorni Scatti di anzianità n. Retribuzione mensile Ore svolte nel mese N. giorni N. ore giorno Totale Retribuzione oraria Importi eventuali Tredicesima Superminimo Individuale Indennità di vitto e alloggio N. giorni giorno Totale Lavoro notturno magg. 20% N. ore ora Totale Lavoro straordinario magg. 25% N. ore ora Totale Lavoro straordinario notturno magg. 50% N. ore ora Totale Lavoro nei giorni di riposo magg. 40% N. ore ora Totale Lavoro durante le festività magg. 60% N. ore ora Totale Retribuzione totale lorda Contributi Inps a carico del lavoratore Retribuzione totale netta Firma lavoratore/ice.... Data... 11

12 6 IL PROSPETTO DI PAGA PER COMPENSI A ORE Cognome e nome Codice fiscale Datore di lavoro Dipendente Prospetto paga mese di Anno Data di assunzione Ferie n. giorni Scatti di anzianità n. Retribuzione oraria Ore svolte nel mese N. ore giorno N. giorni Totale Totale paga mese Importi eventuali Tredicesima Superminimo Individuale Indennità di vitto e alloggio N. giorni giorno Totale Lavoro notturno magg. 20% N. ore ora Totale Lavoro straordinario magg. 25% N. ore ora Totale Lavoro straordinario notturno magg. 50% N. ore ora Totale Lavoro nei giorni di riposo magg. 40% N. ore ora Totale Lavoro durante le festività magg. 60% N. ore ora Totale Retribuzione totale lorda Contributi Inps a carico del lavoratore Retribuzione totale netta Firma lavoratore/ice.... Data.. 12

13 CONTRIBUTI INPS 7 CONTRIBUTI Ogni trimestre, a scadenze fisse, i datori di lavoro devono versare i contributi per la colf o la badante impiegata, compilando un bollettino prestampato. Per calcolare i contributi trimestrali si individua l importo (stabilito annualmente dall Inps) corrispondente alla retribuzione oraria effettiva della propria colf e lo si moltiplica per il numero di ore retribuite nelle settimane del trimestre. Per i rapporti a tempo pieno, oltre le 24 ore settimanali, esiste un contributo forfettario indipendente dalla retribuzione oraria. Attenzione: il calcolo va fatto per tutti i giorni retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea assenza (malattie, ferie, festività infrasettimanali, congedo, ecc.), per le quali il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione alla colf. L IMPORTO ORARIO Contributo orario convenzionale, per calcolare l importo da indicare nel bollettino (in ) Retribuzione oraria effettiva Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali Retribuzione oraria effettiva da 0 a 6,83 Retribuzione oraria effettiva oltre 6,83 fino a 8,34 Retribuzione oraria effettiva oltre 8,34 *Il contributo senza la quota CUAF (Cassa Unica per gli assegni familiari) è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro. QUOTA VITTO E ALLOGGIO IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO CONVENZIONALE Contributo orario con CUAF* Contributo orario senza CUAF* 0,92 0,90 1,27 1,23 1,43 1,39 1,75 1,70 Se il lavoratore vive presso il datore di lavoro, ha diritto a un indennità di vitto e alloggio di cui avrà conto nel calcolo della retribuzione convenuta. Il valore dell indennità vitto e alloggio si vede nella Tabella F. Per controllare i valori aggiornati si può consultare il sito del ministero del Lavoro, alla sezione lavoro, disciplina del rapporto di lavoro. Per calcolare la quota di vitto e alloggio, occorre moltiplicare il valore convenzionale di vitto e alloggio per il numero di giornate lavorative, ottenendo cosi il valore complessivo mensile. Ottenuto questo valore bisognerà dividerlo per il numero delle ore lavorate nel corso di un mese. Ad esempio, se il lavoratore ha lavorato 22 giorni al mese per un totale di 88 ore, si moltiplica l indennità vitto e alloggio per il numero di giorni lavorativi (22 giorni) per ottenere il totale mensile, e si divide il risultato per il numero delle ore lavorate (88 ore). Dunque 4,69 x 22/88 = 1,17 LE SCADENZE L ultimo giorno utile per il versamento è il decimo giorno dalla scadenza del trimestre. Periodo Scadenza 1º gennaio al 31 marzo (1º trimestre) 1º - 10 aprile 1º aprile al 30 giugno (2º trimestre) 1º - 10 luglio 1º luglio al 30 settembre (3º trimestre) 1º - 10 ottobre 1º ottobre al 31 dicembre (4º trimestre) 1º - 10 gennaio RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA Retribuzione oraria convenuta + Quota tredicesima + Quota vitto e alloggio RETRIBUZIONE ORARIA CONVENUTA La retribuzione oraria convenuta corrisponde allo stipendio concordato tra datore di lavoro e lavoratore per un ora di lavoro, al netto di altri importi. Se lo stipendio viene pagato al lavoratore su base mensile, per calcolare la retribuzione oraria convenuta occorrerà dividere lo stipendio per il numero delle ore lavorate nell arco del mese. Ad esempio, se il lavoratore percepisce uno stipendio di 500 al mese e lavora 4 ore al giorno per 22 giorni, occorre dividere lo stipendio mensile (500) per le ore lavorate nel mese (4 ore x 22 giorni = 88 ore mese). Dunque 500/88 = 5,68. QUOTA TREDICESIMA La tredicesima è il mese di stipendio aggiuntivo che viene corrisposto al lavoratore in corrispondenza delle festività natalizie. Questa corrisponde alla retribuzione oraria convenuta divisa per 12 (mesi). Ad esempio, se il lavoratore percepisce come paga 5,68 all ora, la quota tredicesima sarà pari a 5,68 diviso 12, ovvero 48 centesimi (5,68/12=0,48 ). AD ESEMPIO: RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA = 5,68 + 0,48 + 1,17 = 7,33 ORE TRIMESTRALI RETRIBUITE Per il calcolo della contribuzione previdenziale, occorre conteggiare il numero delle ore di lavoro prestate dal lavoratore durante un trimestre lavorativo. Alle ore di lavoro effettivo, è necessario aggiungere anche le ore retribuite per ogni giornata di ferie, le ore di assenza per malattia, infortunio, festività, ecc. l calcolo parte dalla domenica iniziale fino all ultimo sabato del trimestre. Le ore di lavoro effettuate dopo l ultimo sabato vanno aggiunte a quelle del trimestre successivo. Se il totale delle ore del trimestre è una cifra decimale (non intera), questa va arrotondata per eccesso. CONTRIBUTO ORARIO CONVENZIONALE Per determinare l importo dei contributi per ora di lavoro retribuito è necessario individuare l importo del contributo orario convenzionale definito dall Inps. Determinata la retribuzione oraria effettiva, basterà ricercare nella tabella l importo del contributo orario corrispondente. Le prime tre fasce contributive riguardano rapporti in cui il lavoratore lavora fino a 24 ore settimanali mentre la quarta fascia riguarda il rapporto di lavoro che superi le 24 ore settimanali, per il quale il contributo orario convenzionale è unico. L importo del contributo orario convenzionale varia anche a seconda che il lavoratore goda o meno di assegni familiari. Questi non vengono corrisposti qualora il lavoratore sia coniuge del datore di lavoro oppure parente o affine entro il terzo grado e conviva con il datore di lavoro. A carico del lavoratore è una frazione del contributo complessivo pagato dal datore di lavoro. Per legge, il datore di lavoro ha il diritto di sottrarre questa quota del contributo dallo stipendio del lavoratore. In pratica, questo avviene di rado, dato l importo minimo della quota. 13

14 8 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il rapporto di lavoro domestico può interrompersi per tre distinte cause: - volontà del datore di lavoro (licenziamento) - volontà del lavoratore (dimissione) - scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato. Per licenziare un lavoratore domestico non è necessaria una giusta causa cioè negligenza o grave mancanza- e non è prevista la reintegrazione anche se il licenziamento è illegittimo. Se il licenziamento avviene per giusta causa, il datore di lavoro non deve dare il preavviso. Negli altri casi, deve darlo (da 8 a 15 giorni), altrimenti paga un indennità. In caso di dimissioni è il lavoratore a dover dare il preavviso, tranne se lascia per giusta causa (mancati pagamenti, mobbing, ecc.). Al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto (Tfr). Quando per qualsiasi causa, cessa il rapporto di lavoro, il datore deve comunicarlo a Inail, Pubblica sicurezza, Sportello unico, Centro per l impiego e Inps (tramite i bollettini). Il lavoratore domestico se alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro non ha trovato un altra occupazione- deve chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. SCADENZA DEL CONTRATTO In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il rapporto di lavoro cessa automaticamente alla scadenza del termine stabilito nel contratto. Se il datore di lavoro recede prima del termine, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto. Se è il lavoratore a recedere prima della scadenza deve corrispondere al datore di lavoro una somma equivalente all indennità sostitutiva del preavviso. LE COMUNICAZIONI Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro domestico, sia per licenziamento che per dimissioni, nonché quando scade il contratto di lavoro determinato e non viene rinnovato, il datore di lavoro deve darne comunicazione a: INPS Entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro tramite i bollettini dell Inps. INAIL Entro 24 ore dalla cessazione, tramite dichiarazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite fax o call center, utilizzando il modulo di denuncia nominativa assicurati (Dna), barrando la casella cessazione. SPORTELLO UNICO PER L IMMIGRAZIONE Entro 5 giorni dalla cessazione tramite dichiarazione scritta inviata mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. CENTRO PER L IMPIEGO Entro 5 giorni dalla cessazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando il modulo di cessazione del rapporto di lavoro, disponibile preso le sedi o sui siti di ciascun Centro per l impiego provinciale. Solo se il dipendente è extracomunitario. LICENZIAMENTO Per licenziare un lavoratore domestico non è necessaria una giusta causa e non è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro anche in caso di licenziamento illegittimo. Se la causa del licenziamento è legata a una negligenza o mancanza grave del lavoratore tale da non consentire più la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto si ha il cosiddetto licenziamento in tronco cioè per giusta causa. Negli altri casi il datore di lavoro è tenuto a dare un preavviso rispettando i seguenti termini: 1) Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali: - fino a 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario; - oltre 5 anni di anzianità: 30 giorni di calendario. 2) Per rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario. Alla scadenza del preavviso l eventuale alloggio fornita al lavoratore domestico dovrà essere liberato. In caso di mancato preavviso il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore un indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. DIMISSIONI Se vengono rassegnate per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing e così via) non essendo possibile la continuazione del rapporto nemmeno provvisoriamente, il lavoratore ha diritto a un indennità di mancato preavviso. Negli altri casi, il lavoratore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso rispettando i seguenti termini: 1) Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali: - fino a 5 anni di anzianità: 7,5 giorni di calendario; - oltre 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario. 2) Per i rapporti di lavori inferiori alle 25 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità: 4 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità: 7,5 giorni di calendario. Se il lavoratore non rispetta i termini di preavviso, il datore di lavoro può trattenere dalla sua retribuzione l indennità di preavviso e chiedere il risarcimento dei danni. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto (Tfr). Questo si determina accantonando una quota (retribuzione annuale comprensiva di eventuale vitto e alloggio diviso per 13,5) al termine di ogni anno di servizio, che si va a sommare alle quote accantonate precedentemente rivalutate. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all ano, al massimo il 70% del trattamento di fine rapporto maturato fino a quel momento. ALTRI ADEMPIMENTI Quando per qualsiasi causa, cessa il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve eseguire nei tempi previsti tassativamente- tutte le comunicazioni indicate. Il lavoratore domestico, invece, se alla scadenza del permesso non ha trovato un altro lavoro, deve richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. 14

15 QUANDO TERMINA L IMPIEGO DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 8 Spett.le Sportello Unico per l Immigrazione Presso la Prefettura Via Cap Città Data / / Oggetto: comunicazione cessazione rapporto di lavoro cittadino extracomunitario Il/La sottoscritto/a in qualità di datore/trice di lavoro, residente in Via con la presente comunica a codesto Ufficio, che è cessato il rapporto di lavoro con il/la Sig./ra di nazionalità nato/a il a a far data dal / / Allego copia documento di identità e del passaporto e permesso di soggiorno del/la lavoratore/trice. Distinti Saluti Firma Per ricevuta (se consegnata a mano) Data / / Firma 15

16 9 LIQUIDAZIONE - TFR LIQUIDAZIONE - TFR Al termino del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto al TFR (trattamento di fine rapporto) che si determina calcolando una quota annuale da accantonare alla fine di ogni anno di servizio svolto. Questa si calcola dividendo la retribuzione percepita durante l anno per 13,5. Al momento della liquidazione del TFR, le quote degli anni precedenti devono essere rivalutate applicando tassi di rivalutazioni fissi (1,5%) e variabili (dati dall Istat). I datori di lavoro devono anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato. LE CONTROVERSIE DI LAVORO: In caso di conflitti su spetti economici e normativi: - Conciliazione extragiudiziale: Attraverso la quale il lavoratore tenta di mettersi d accordo con il datore di lavoro; si attiva rivolgendosi al sindacato o alla Direzione provinciale del lavoro. - Ricorso giudiziale: Quando non si riesce ad arrivare a un accordo; il giudice tenta la conciliazione o emette una sentenza. - Accordi tra le parti: Quando è stato firmato un accordo nella conciliazione o davanti al giudice, non ci sono altre pretese, se è in forma privata può essere impugnato entro 6 mesi nel Tribunale di lavoro. PRESCRIZIONE: Il lavoratore per far valere i propri diritti dovrà rispettare i tempi della prescrizione che decorre a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro, dopo questi termini, il lavoratore non può avanzare alcuna pretesa: - 5 anni:per le indennità di cessazione del rapporto di lavoro - 3 anni: per le retribuzioni di periodi non superiori al mese. - 5 anni: per le retribuzioni di periodi superiori al mese anni: per l omesso versamento dei contributi. LE CONTROVERSIE DI LAVORO Tra il lavoratore e il datore di lavoro possono sorgere diversi conflitti (nel corso e alla fine del rapporto di lavoro) su aspetti economici (ad esempio il mancato versamento dei contributi) o normativi (ad esempio un licenziamento illegittimo). LA CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE - Per vedersi riconosciuti i suoi diritti, il lavoratore deve per prima cosa obbligatoriamente tentare di mettersi d accordo con il datore di lavoro attraverso una conciliazione extragiudiziale. Questa procedura può essere attivata rivolgendosi al sindacato (conciliazione sindacale), o alla Direzione provinciale del lavoro (conciliazione amministrativa). - Se con la conciliazione si raggiunge a un accordo, questo viene sottoscritto dalle parti e presentato alla Direzione provinciale del lavoro, per essere poi depositato nella Cancelleria del tribunale. Se il datore di lavoro non rispetterà l accordo, il lavorare potrà avviare un procedimento esecutivo per vedersi riconosciuti i propri diritti. RICORSO GIUDIZIALE - Se con la conciliazione non si riesce ad arrivare a un accordo, si può presentare un ricorso giudiziale al giudice del lavoro. Questo convocherà datore di lavoro e lavoratore per interrogarle e tentare una nuova conciliazione. COME SI CALCOLA LA LIQUIDAZIONE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Quando finisce il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto (Tfr), calcolato sul totale delle retribuzioni percepite nell anno, comprensive di eventuale vitto e alloggio. COME SI CALCOLA Il Tfr si determina calcolando una quota annuale da accantonare alla fine di ogni anno di servizio svolto. Questa quota annuale si deve poi sommare alle quote precedentemente messe da parte e rivalutate annualmente. LA QUOTA ANNUALE MESSA DA PARTE - La quota da accantonare si calcola al 31 dicembre dividendo la retribuzione percepita durante l anno per 13,5. - Per retribuzione annua si intendono tutte le somme corrisposte nell anno, comprensive di eventuale vitto e alloggio. - Qualora il rapporto di lavoro cessi nel corso dell anno, la quota è ridotta in modo proporzionale, e si considerano come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE ACCANTONATE - Al momento della liquidazione del Tfr il datore di lavoro deve rivalutare al 31 dicembre dell anno precedente il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti. - Il tasso di rivalutazione da applicare è composto da due voci: una fissa (1,5%) e una variabile (75% dell aumento del costo della vita calcolato dall Istat. - Se il rapporto di lavoro finisce nel corso dell anno, la voce fissa dell 1,5% va frazionata in dodicesimi di anno (pari allo 0,125% per ogni mese) in rapporto al numero di mesi lavorati nell anno. - La quota maturata nell anno in corso è esclusa dal calcolo di rivalutazione. - I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all anno, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato. ACCORDI TRA LE PARTI Il lavoratore che ha firmato una transazione con il datore di lavoro durante la conciliazione o davanti al giudice, non potrà vantare altre pretese. Se l accordo è stato invece firmato in forma privata nel corso o alla fine del rapporto di lavoro potrà essere impugnato entro sei mesi presso il Tribunale di lavoro. PRESCRIZIONE Per far valere i propri diritti, il lavoratore dovrà rispettare i seguenti termini, decorsi i quali non potrà più avanzare alcuna pretesa: - 5 anni: diritti inerenti alle indennità che spettano per l cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio Tfr, indennità di mancato preavviso). - 3 anni: diritti per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese. - 5 anni: diritti per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese anni: diritti per l omesso versamento dei contributi. La prescrizione nel lavoro domestico comincia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. - In caso di mancata conciliazione, il giudice può pronunciarsi emettendo una sentenza. Contro le sentenze emesse dal giudice di lavoro, si potrà ricorrere davanti alla Corte d appello territorialmente competente. Le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate in cassazione. 16

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