COMUNITARIA 2010: NOVITÀ IVA
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- Irma Caselli
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1 Periodico quindicinale FE n febbraio 2012 A CURA DELLA REDAZIONE COMUNITARIA 2010: NOVITÀ IVA Gentile Abbonato, siamo orgogliosi di presentarle il primo numero del nuovo servizio informativo dedicato alle operazioni con l estero. Approfondiremo alcuni temi tra cui: scambi commerciali in zona UE, IVA nelle operazioni con l estero, INTRASTAT e operazioni verso i Paesi black list. Come sempre il nostro sforzo sarà concentrato sulla selezione e semplificazione delle informazioni che riguardano direttamente le Aziende, per offrire subito, senza inutili divagazioni, chiavi di lettura immediate, esempi e tutti gli strumenti utili ad affrontare con tranquillità questa materia particolarmente complessa. Le circolari, a partire da questo numero e per ogni edizione successiva, saranno inoltrate via in formato Pdf ogni 15 giorni e potranno essere scaricate gratuitamente a pochi minuti dall invio direttamente dal sito Prima di augurarle una buona lettura, le ricordiamo che è sempre attivo il servizio di risposta dei nostri esperti ai quesiti dei nostri Abbonati e che il primo quesito, per un approfondimento personalizzato sui temi trattati, spendibile entro la scadenza dell abbonamento, il prossimo , è incluso nel prezzo di abbonamento. Buon lavoro! Lo staff IN SINTESI Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 1/2012 della Legge 217/2011 (c.d. Comunitaria 2010 ), divengono pienamente operative le importanti modifiche recate dalle direttive comunitarie in tema di IVA. Esaminiamo di seguito le principali novità di interesse aziendale; seguiranno approfondimenti in funzione dell importanza e dell urgenza. QUADRO NORMATIVO La Legge 217/2011 (c.d. Comunitaria 2010 ), apporta alcune modifiche alla disciplina IVA nazionale allo scopo di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell ordinamento italiano. La legge comunitaria è il principale strumento di attuazione della normativa europea in ambito nazionale e regola le modalità ed i tempi per la trasposizione delle direttive emanate RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 10
2 dalla UE. In particolare, l art. 8, Legge 217/2011, recepisce le disposizioni recate: dalla Direttiva n. 2008/117/CE in materia di esigibilità dell IVA relativa alle prestazioni di servizi intracomunitarie; dalla Direttiva n. 2009/162/UE in relazione ad alcune specifiche cessioni di beni (gas trasportato mediante sistemi, calore e freddo condotti mediante reti), nonché di agevolazioni internazionali; dalla Direttiva n. 2009/69/CE, in tema di importazioni in regime sospensivo; oltre ai rilievi formulati dalla Commissione Europea in ordine alla portata del trattamento di non imponibilità IVA nel settore navale (ex art. 8-bis, DPR 633/1972), di cui alla procedura di infrazione n. 2008/4219. Tali novità, ad eccezione di quelle relative al settore marittimo in vigore dal , troveranno applicazione con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal (sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge). IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Il momento impositivo delle operazioni è individuato dall art. 6, DPR 633/1972, in relazione al momento in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini dell IVA. Si tratta non solo del momento in cui l imposta si rende dovuta per l Erario, ma anche del momento dal quale decorrono i termini previsti per l assolvimento degli adempimenti formali relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni. Con l inserimento del nuovo comma 6 nell art. 6, DPR 633/1972, è previsto che le prestazioni di servizi generici rese e ricevute tra un soggetto passivo nazionale e un soggetto passivo estero, si considerano effettuate nel momento di ultimazione del servizio o, se a carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Per data di maturazione dei corrispettivi è da intendersi l ultimo giorno del periodo in cui sono dovuti i pagamenti periodici. Si pensi, ad esempio, a un contratto di assistenza tecnica continuativa con pagamento bimestrale posticipato al giorno 15 del mese successivo. Per il bimestre marzo - aprile la data di pagamento è fissata al 15.5 ma il momento di effettuazione dell operazione coincide con il 30.4 (ossia, con l ultimo giorno del bimestre di maturazione dei corrispettivi pattuiti). Tuttavia, se anteriormente al verificarsi di detti eventi, il corrispettivo è pagato in tutto o in parte, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all importo pagato, alla data del pagamento. È, invece, irrilevante, in assenza degli eventi indicati dalla norma (ultimazione, maturazione o pagamento) l emissione anticipata della fattura. Quando le stesse prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a 1 anno, e non prevedono pagamenti, anche parziali, nello steso periodo, si considerano effettuate al di ciascun anno, sino alla loro ultimazione. In tale ipotesi, ai sensi dell art. 13, c. 2, lett. c), DPR 633/1972, la base imponibile dell autofattura è costituita dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l esecuzione dei servizi. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 10
3 Dato che il committente del servizio non può conoscere l ammontare delle spese sostenute dal prestatore estero, la CM n. 37/E/2011 ha precisato che la base imponibile di queste operazioni va determinata rapportando il corrispettivo totale pattuito dalle parti (da corrispondersi a fine prestazione) alla quota parte di servizio che è stata resa al termine di ciascun anno solare. Inoltre, a parere dell Agenzia delle Entrate, per annoverare la prestazione ricevuta tra quelle a carattere continuativo e di durata ultrannuale, è necessario attendere (anche per i servizi per cui è prevista sin dall inizio una durata pluriennale) che siano trascorsi 12 mesi dall inizio della prestazione stessa. Esempio 1 Servizio di manutenzione periodica della durata di 4 anni per il quale non sono previsti acconti o pagamenti parziali in corso d opera. La prestazione, del valore di , è resa a far data dal Prima di annoverare la prestazione tra quelle a carattere continuativo e di durata ultrannuale, il committente deve attendere la data del Al il committente è tenuto a emettere autofattura per la quota parte di servizio ricevuta (pari a 22 mesi su 48 previsti): 22 / 48 x 100 = 45,83%, x 45,83% = ,50 (imponibile da assoggettare a imposta ai sensi dell art. 13, c. 2, lett. c), DPR 633/1972). PRESTAZIONI GENERICHE (RESE E RICEVUTE) Ordinarie Continuative o periodiche Di durata ultrannuale MOMENTO IMPOSITIVO Ultimazione del servizio o, se antecedente, data di pagamento del corrispettivo. Maturazione del corrispettivo o, se antecedente, data di pagamento del corrispettivo. Scadenza di ciascun anno solare o, se antecedente, data di pagamento del corrispettivo. Tali complesse e articolate novità devono essere altresì coordinate con la modifica dell art. 17, c. 2, DPR 633/1972 (si veda il paragrafo successivo), ad opera della stessa Comunitaria 2010, per effetto della quale gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un operatore stabilito in un altro Paese membro, vanno effettuati secondo le disposizioni recate dagli artt. 46 e 47, DL 331/1993. Pertanto, dal prossimo 17.3, il committente nazionale potrà assolvere gli obblighi d imposta con la stessa tempistica degli acquisti intracomunitari di beni, ossia con riferimento al momento di ricevimento della fattura estera. La disposizione trova applicazione con esclusivo riferimento alle prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute da prestatori comunitari. Pertanto, per le prestazioni generiche ricevute da operatori extracomunitari e le prestazioni specifiche (ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972) ricevute da fornitori esteri in genere (comunitari e non), gli obblighi d imposta continueranno a essere assolti con emissione di autofattura alla data di ultimazione della prestazione (o di maturazione del corrispettivo se a carattere periodico o continuativo), fatto salvo l eventuale pagamento anticipato. Dato che il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi con l estero è comunque ancorato alla data di ultimazione del servizio (o del pagamento, se antecedente), ex art. 6, c. 6, DPR 633/1972, resta da comprendere quale comportamento tenere in caso di emissione anticipata della fattura da parte del prestatore comunitario. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 10
4 TIPOLOGIA OPERAZIONE Prestazioni generiche RICEVUTE da soggetti UE. Prestazioni specifiche RICEVUTE da soggetti UE. Prestazioni di servizi RICEVUTE da soggetti extra UE. MOMENTO IMPOSITIVO Ricevimento della fattura comunitaria. Ultimazione del servizio o, se antecedente, data di pagamento del corrispettivo. Ultimazione del servizio o, se antecedente, data di pagamento del corrispettivo. INTEGRAZIONE OBBLIGATORIA DELLA FATTURA UE Come sopra anticipato, l art. 8, Legge 217/2011, ha altresì modificato l art. 17, c. 2, DPR 633/1972, rendendo obbligatoria la procedura di integrazione della fattura estera La disposizione opera con esclusivo riferimento alle prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute da prestatori comunitari. In buona sostanza, il committente nazionale di prestazioni generiche rese da prestatori UE, tenuto ad applicare l imposta con il meccanismo dell inversione contabile, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal non dovrà più emettere autofattura, ma sarà tenuto a seguire le stesse regole dettate per gli acquisti intracomunitari di beni (e già applicabili, fino al , anche per gli acquisti di determinati servizi da fornitori UE). Il committente nazionale dovrà quindi osservare la seguente procedura: 1) numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell operazione espressi in valuta estera, nonché dell ammontare dell IVA, calcolata secondo l aliquota applicabile; 2) annotare la fattura integrata entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro IVA vendite, secondo l ordine della numerazione, con l indicazione anche del corrispettivo dell operazione espresso in valuta estera; 3) annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante (l annotazione può essere effettuata anche successivamente ma, comunque, entro il termine biennale di decadenza della detrazione). Per le prestazioni non imponibili, esenti o che non comportano il pagamento dell imposta, nella fattura deve essere indicato, in luogo dell IVA, il titolo di inapplicabilità e la relativa norma di riferimento. In caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, occorrerà emettere, entro il mese seguente, un autofattura in unico esemplare (indicando anche il numero di partita IVA del prestatore comunitario). Inoltre, in caso di ricevimento di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, sarà necessario emettere, entro 15 giorni dalla registrazione della fattura originaria, un autofattura integrativa. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 10
5 NUOVA IPOTESI PER IL RIMBORSO IVA TRIMESTRALE L art. 38-bis, c. 2, DPR 633/1972, contempla la facoltà di presentare la richiesta di rimborso del credito IVA per ciascuno dei primi tre trimestri dell anno (resta escluso il quarto trimestre in quanto il relativo computo dell eccedenza di IVA a credito o a debito avviene in sede di dichiarazione annuale). Il rimborso del credito IVA infrannuale può essere richiesto solo se il relativo importo è superiore a 2.582,28 ed a condizione che si verifichi almeno uno dei seguenti presupposti: 1) effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all aliquota media degli acquisti e importazioni; 2) effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate; 3) effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili (la richiesta di rimborso interessa solo l imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre). La richiesta di rimborso può essere presentata anche dai soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR 633/1972, o con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra indicati. La Comunitaria 2010 introduce una nuova ipotesi per il rimborso del credito IVA infrannuale per i soggetti che effettuano operazioni non soggette a imposta ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/1972. In particolare, la facoltà di richiedere il rimborso dell IVA trimestrale interessa i soggetti che effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni, le seguenti operazioni: prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni d intermediazione; prestazioni di servizi ex art. 19, c. 3, lett. a-bis), DPR 633/1972 (operazioni creditizie finanziarie e assicurative a soggetti extra UE o prestazioni relative a beni destinati all esportazione). Le prime tre tipologie di operazioni rientrano nel novero dei servizi generici ex art. 7-ter, DPR 633/1972, prestati nei confronti di soggetti passivi UE o operatori economici extra UE. Per verificare la sussistenza del requisito è necessario rapportare le suddette tipologie di prestazioni al volume di affari (considerando le operazioni imponibili, quelle non imponibili o esenti e anche le operazioni non soggette, comprese quelle di cui all art. 7-ter, DPR 633/1972). Se le prestazioni carenti del requisito territoriale superano per oltre il 50% il totale delle operazioni è possibile presentare l istanza di rimborso. LA RICHIESTA DI RIMBORSO Per ottenere il rimborso dell IVA trimestrale o per poterla utilizzare in compensazione nel modello F24 è necessario presentare, esclusivamente in via telematica ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, il modello IVA TR. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 10
6 In caso di utilizzo del credito in compensazione, nel modello F24 vanno esposti gli specifici codici tributo. L importo del credito trimestrale che si intende utilizzare in compensazione nel modello F24, concorre al raggiungimento del limite annuo massimo di compensazione pari ad ,90 (per le imprese subappaltatrici con volume di affari costituito per l 80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, il limite massimo compensabile è elevato a ). TRIMESTRE TERMINE PRESENTAZIONE CODICE TRIBUTO MODELLO F24 1 trimestre (gennaio - marzo) trimestre (aprile - giugno) trimestre (luglio - settembre) Il rimborso e/o la compensazione può avere ad oggetto solo il credito maturato nel trimestre e non può comprendere l eventuale credito del trimestre precedente. Le due forme (rimborso e compensazione) possono essere utilizzate in alternativa tra loro o anche in concorso: ad esempio, si può chiedere un importo a rimborso e contemporaneamente utilizzare la parte residua in compensazione. Inoltre, il credito può essere recuperato per intero o solo parzialmente (ad esempio, lasciandone una parte per la successiva liquidazione IVA). BENI IN LIBERA PRATICA DESTINATI AD ALTRI STATI UE L art. 8, c. 2, lett. i), Legge 217/2011, interviene sulla disciplina applicabile alle importazioni di beni provenienti da territori al di fuori della UE o da territori esclusi ai fini fiscali dal territorio comunitario, destinate ad un altro Paese UE. Quando i beni sono importati o immessi in libera pratica in uno Stato membro della comunità, i relativi diritti doganali (gli eventuali dazi e l IVA) sono dovuti in tale Stato. Tuttavia, quando i beni sono destinati a proseguire tal quali verso un altro Stato membro e l importatore è in grado di provare l uscita dei beni dal territorio nazionale, è sospeso il pagamento dell IVA. In particolare, la Comunitaria 2010 interviene sull art. 67, DPR 633/1972: abrogando la disposizione di cui al comma 1, lett. a), in base alla quale i beni importati in libera pratica non scontano l IVA in dogana soltanto se destinati a proseguire verso un altro Stato UE senza subire manipolazioni; introducendo il nuovo comma 2-bis, per effetto del quale è prevista la possibilità di mantenere la sospensione del pagamento dell IVA anche se i beni sono sottoposti in Italia a manipolazioni usuali, previa autorizzazione della dogana. Si tratta delle manipolazioni di cui all allegato 72 al Regolamento CE n. 2454/1993, recante le disposizioni di attuazione del Codice Doganale Comunitario di cui al Regolamento CE n. 2913/1992, ossia delle lavorazioni che non danno luogo al cambiamento del codice di otto cifre della nomenclatura combinata: RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 10
7 1) ventilazione, esposizione, asciugatura, spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito (sempre che si tratti di operazioni semplici), applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto; 2) ricostituzione delle merci dopo il trasporto; 3) inventariazione, campionatura, cernita, vagliatura, filtraggio meccanico e pesatura delle merci; 4) rimozione di parti danneggiate o contaminate; 5) conservazione mediante pastorizzazione, sterilizzazione, irradiazione o aggiunta di conservanti; 6) trattamento antiparassitario; 7) trattamento antiruggine; 8) qualsiasi trattamento mediante aumento della temperatura (senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione) o mediante semplice diminuzione della temperatura (anche se darà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre); 9) trattamento elettrostatico dei tessili, stiratura dei tessili; 10) trattamenti consistenti in spicciolatura e/o snocciolatura della frutta, taglio e frantumazione di frutta o di legumi secchi, reidratazione della frutta, oppure disidratazione della frutta (anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre); 11) rimozione del sale, pulitura e gropponatura delle pelli; 12) aggiunta di merci oppure aggiunta o sostituzione di parti accessorie, purché tale aggiunta o sostituzione sia relativamente modesta o abbia lo scopo di garantire la conformità con gli standard tecnici europei e non alteri la natura né migliori le prestazioni delle merci originali (anche se darà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre per le merci aggiunte o sostituite); 13) diluizione o concentrazione di fluidi, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione (anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre); 14) mescolatura di merci dello stesso tipo, con qualità differenti, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci; 15) separazione o riduzione a misura delle merci, unicamente quando si tratti di operazioni semplici; 16) imballaggio, disimballaggio, cambiamento d imballaggio, travaso e semplice trasferimento in container (anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre). Apposizione, rimozione e modifica di marchi, sigilli, etichette, cartellini segnaprezzo o altro segno distintivo analogo, a eccezione delle operazioni passibili di aumentare il rischio di frode, in particolare le operazioni che possono indurre a considerare l origine della merce diversa da quella autentica; 17) prove, adeguamenti, regolazioni e predisposizione al funzionamento di macchine, congegni e veicoli, in particolare per accertarne la conformità con gli standard tecnici europei, unicamente quando si tratti di operazioni semplici; 18) opacizzazione di raccordi per tubi per adattare le merci alle esigenze di determinati mercati; 19) qualunque manipolazione usuale, diversa dalle precedenti, tesa a migliorare l aspetto o la qualità commerciale delle merci importate o a prepararle per la distribuzione o la rivendita, purché queste operazioni non modifichino la natura, né migliorino la resa delle merci originarie. Per fruire di tale agevolazione, l importatore deve fornire il proprio numero di partita IVA, il numero di partita IVA attribuito al cessionario comunitario residente nello Stato di destinazione dei beni e, su richiesta dell autorità doganale, deve presentare idonea documentazione attestante l effettivo trasferimento dei beni in altro Stato UE. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 7 di 10
8 OPERAZIONI NON IMPONIBILI EX ART. 72 L art. 8, c. 2, lett. m), Legge 217/2011, interviene sull art. 72, DPR 633/1972, semplificandone e razionalizzandone la formulazione. La disposizione, come novellata dalla Comunitaria 2010, stabilisce che rientrano tra le operazioni non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, DPR 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti: a) di sedi e di rappresentanti diplomatici e consolari; b) di comandi militari degli Stati UE, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari; c) della UE, della Comunità Europea dell Energia atomica, della Banca Centrale Europea, della Banca Europea per gli Investimenti e degli organismi istituiti dalla UE; d) dell ONU e sue istituzioni; e) dell Istituto Universitario Europeo e della Scuola Europea di Varese; f) degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lett. c). La non imponibilità delle operazioni di cui alle lett. a), c), d) ed e), opera solo se l importo delle singole cessioni o prestazioni è superiore alla nuova soglia di 300 (precedentemente 258,23), al netto dell IVA. LA NON IMPONIBILITÀ IVA DEL SETTORE AEREONAVALE A seguito del deferimento del Governo italiano alla Corte di Giustizia UE per l inadempimento riguardante il regime di non imponibilità IVA delle cessioni di navi, la Comunitaria 2010 introduce rilevanti modifiche all art. 8-bis, DPR 633/1972 (adeguandolo alle disposizioni dettate dalla Direttiva 2006/112/CE). In particolare, le modifiche interessano la non imponibilità IVA della cessione di navi, la cui applicazione è ora limitata alle navi adibite alla navigazione in alto mare. Tuttavia, il Legislatore ha dimenticato di fornire una definizione della locuzione navigazione in alto mare. In attesa dei necessari chiarimenti è, comunque, possibile far riferimento alla CM n. 43/E/2011, la quale, seppur riferita alla non imponibilità IVA delle prestazioni fornite dalle navi da diporto non iscritte nel Registro Internazionale, ha precisato che possono essere iscritte nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (e, quindi, essere autorizzate alla navigazione in acque internazionali) quelle con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e stazza lorda non superiore alle tonnellate. Dunque, al di là delle dimensioni indicate nella circolare, è plausibile ritenere che il beneficio della non imponibilità IVA interessi i natanti autorizzati alla navigazione al di fuori delle acque territoriali. In ogni caso, la cessione di navi commerciali destinate al trasporto di beni o persone nelle acque territoriali o in quelle interne, va assoggettata a IVA. A fronte di tali modifiche, a partire dal la non imponibilità IVA ex art. 8-bis, c. 1, DPR 633/1972, risulta applicabile alle cessioni di navi adibite: alla navigazione in alto mare e destinate all esercizio di attività commerciali o della pesca; RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 8 di 10
9 alla pesca costiera, ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, nonché alle navi destinate alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla Legge 50/1971. Con l inserimento della nuova lett. a-bis) nell art. 8-bis, c. 1, DPR 633/1972, viene inoltre esteso il regime di non imponibilità IVA alle cessioni di navi di cui agli artt. 239 e 243, Codice dell Ordinamento Militare, ex D.Lgs. 66/2010 (cessioni di navi militari e da guerra, nonché cessioni di unità navali in dotazione all Esercito italiano, all Aeronautica militare, all Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, ecc.). Correlativamente viene modificato l art. 8-bis, c. 1, lett. b), DPR 633/1972, prevedendo che soltanto le cessioni di aeromobili (compresi i satelliti) effettuate nei confronti di organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, siano assimilate alle cessioni all esportazione e possano fruire del regime di non imponibilità (in precedenza il regime di non imponibilità interessava anche le navi). SERVIZI DESTINATI A SOPPERIRE AI BISOGNI DELLE NAVI E DEGLI AEROMOBILI Nel corpo dell art. 8-bis è inoltre inserita la nuova lett. e-bis), secondo cui sono non imponibili le prestazioni di servizi destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili agevolabili (di cui alle lett. a), a-bis) e c), dell art. 8-bis) e del loro carico. È, inoltre, modificata la successiva lett. d), escludendo la non imponibilità IVA delle provviste di bordo (in precedenza restava escluso il vettovagliamento) per le navi adibite alla pesca costiera. Si ricorda che ai sensi dell art. 8, c. 1, lett. e), DPR 633/1972, sono non imponibili anche le prestazioni di servizi (compreso l uso di bacini di carenaggio), relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili agevolabili, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi militari e da guerra. L INTERVENTO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L art. 252, TULD, ricomprende tra le provviste di bordo anche il carburante e il lubrificante utilizzati per il funzionamento dei motori delle navi. A seguito delle modifiche apportate al art. 8-bis, c. 1, lett. d), DPR 633/1972, ci si è quindi domandati se le forniture di carburanti e lubrificanti utilizzati dalle navi adibite alla pesca costiera, rientrassero nell ambito delle operazioni imponibili. L Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta prontamente con la RM n. 10/E/2012, precisando che il termine provviste di bordo va inteso in senso ristretto rispetto a quello utilizzato ai fini doganali e, quindi, esso ricomprende il solo vettovagliamento. Di conseguenza, i rifornimenti di carburante e lubrificante per le navi adibite alla pesca costiera possono continuare a fruire del regime di non imponibilità IVA. BREAKING NEWS DEPOSITI IVA: BUONE NUOVE DALL AGENZIA DELLE DOGANE Con Nota n /12, l Agenzia delle Dogane fornisce nuove e favorevoli precisazioni per ottenere l esonero ex art. 90, TULD, dalla prestazione di garanzia per l introduzione di beni nei depositi IVA. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 9 di 10
10 In particolare, l Agenzia delle Dogane precisa che i soggetti non residenti, identificati direttamente nel territorio dello Stato ex art. 35-ter, DPR 633/1972 o con rappresentante fiscale ex art. 17, c. 3, DPR 633/1972, in luogo del certificato storico rilasciato dalla CCIAA, devono allegare all istanza di esonero dal prestare cauzione: 1) certificato originale (riportante il timbro e la firma del funzionario delegato) ed aggiornato della Camera di Commercio del Paese ove ha sede l impresa (in caso di società il certificato deve indicare i rappresentanti con facoltà di agire ed i poteri di firma); 2) copia di un documento di identità del firmatario della richiesta di esonero o del rappresentante fiscale. Il certificato deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, sottoscritta dal soggetto che l ha eseguita, unitamente alla copia di un documento d identità di quest ultimo. Inoltre, l Agenzia delle Dogane specifica che la possibilità di utilizzare l esonero ex art. 90, TULD, dalla prestazione di garanzia per l introduzione di beni nei depositi IVA di cui all art. 50-bis, DL 331/1993, è ammessa anche per le operazioni da effettuare presso diversi Uffici delle dogane. In tale ipotesi, è necessario indicare preventivamente nell istanza gli Uffici ove verranno effettuate le operazioni e le singole quote di esonero che si intendono utilizzare. Infine, per quanto riguarda la documentazione da presentare per il rilascio dell esonero della garanzia, l Agenzia chiarisce che in luogo del certificato di assenza di carichi fiscali pendenti, il soggetto istante può rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale, ai sensi e per gli effetti dell art. 76, DPR 445/2000, dichiara l assenza di carichi pendenti ai fini fiscali, consapevole, ai sensi dell art. 75, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Tali dichiarazioni sostitutive saranno comunque sottoposte a controlli, anche a campione. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 10 di 10
11 focus operazioni con l estero prenotazione abbonamento 2012 ( ) DA STAMPARE, COMPLETARE E INVIARE A SERVIZIO CLIENTI AL FAX N O ALL info@integra-online.it Ragione sociale Azienda o Cognome e Nome: Indirizzo: Località: Provincia: CAP: Telefono: Fax: Partita IVA: Codice Fiscale: Referente Aziendale: SI Desidero prenotare l abbonamento al SERVIZIO CIRCOLARI INFORMATIVE FOCUS OPERAZIONI CON L ESTERO 2012 comprendente 11 circolari informative inviate via in formato Pdf con cadenza quindicinale. All attivazione dell abbonamento saranno comunicati i dati per effettuare il login al sito e scaricare le circolari FOE pubblicate ad oggi. offerta valida sino al 31 LUGLIO 2012 Focus operazioni con l estero 2012 Focus operazioni con l estero quesito (da inviare entro il ) (6 mesi) 41 + IVA 58 + IVA Indirizzo ove recapitare le circolari. L abbonamento via consente di ricevere le circolari su più indirizzi, purché appartenenti allo stesso dominio. Inserire qui di seguito le mail separate da punto e virgola. DECORRENZA: 1 luglio 2012 IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA NS. FATTURA A MEZZO BONIFICO BANCARIO O VERSAMENTO IN C/C POSTALE (istruzioni riportate in fattura) CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: L abbonamento al servizio circolari informative Focus Operazioni con l Estero ha decorrenza dal e scadenza al , alla scadenza non è previsto il rinnovo automatico. PER INFORMAZIONI sul servizio di abbonamento è a disposizione la mail: info@integra-online.it e il numero verde Data: Timbro e firma: Informativa ex D.Lgs. 196/2003. Integra On Line Srl, titolare del trattamento nella persona del suo legale rappresentante protempore, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarla su iniziative ed offerte del gruppo. Potrà esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento: Integra On Line Srl (Via A. Volta n Faenza ( RA ) info@integra-online.it, telefono , fax ). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne per l evasione dell ordine, per l invio di materiale promozionale ed agli istituti di credito. Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi di Integra On Line. Se non desidera riceverle barri la casella.
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