ECC.MA CORTE D APPELLO DI ROMA ATTO DI APPELLO. Per..., nato a il. residente in. alla Via n. assistito
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1 ECC.MA CORTE D APPELLO DI ROMA ATTO DI APPELLO Per..., nato a il. residente in. alla Via n. assistito e difeso dagli Avv.ti.... e.. giusta conforme nomina in calce al presente atto Avverso ogni capo della sentenza resa dal Tribunale di Roma il../../.. e di seguito, per errore materiale, resa il../../.- n../., rubricata ai numeri di R.G. Trib. e R.G.N.R.., con la quale il Prevenuto, all esito del giudizio abbreviato, veniva ritenuto responsabile del reato a lui ascritto, e per l effetto condannato alla pena di anni due di reclusione e di euro diecimila di multa. MOTIVI L impugnata sentenza assume, in capo all odierno appellante, la sussistenza dell ipotesi di cui all art. 73, comma 1, DPR n. 309/90, in concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. con il.., sulla base di un attività di pedinamento estemporanea condotta dagli operanti ufficiali di P.G., non supportata da alcuna indagine tecnica, dalla quale sarebbe emersa un attività criminale, di entrambi i coimputati, volta all approvvigionamento ed alla successiva detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo pari a gr. 28,43, circa 43 dosi vive. L impugnata sentenza è affetta da contraddizioni ed incongruenze logiche che caratterizzano, sin dall inizio, lo scarno ed insufficiente iter argomentativo seguito dal Giudice. Emergono pesi e misure diversi nella valutazione dei fatti, specie di quelli intrinseci al concorso di persone nel reato, di non immediata comprensione, spia evidente di come il Tribunale abbia fatto ricorso ad una valutazione intuitiva dei protagonisti e della vicenda, più che una calibrata ricostruzione degli eventi. 1
2 CONTRADDITTORIETA PER TRAVISAMENTO DELLA PROVA SUL PUNTO DECISIVO DELLA RES IUDICANDA. Occorre premettere come la genesi dell indagine produttiva dell incolpazione possa essere inquadrata nell ambito di un unica attività di pedinamento su impulso confidenziale che in nulla è stata avvalorata da indagini tecniche fondamentali in questa tipologia di crimine. L azione dei due coimputati viene letta dal Tribunale in maniera simbiotica, sia nella fase di approvvigionamento avvenuto -secondo il Giudice di prime cure- nello spazio antistante la carrozzeria di via.. sia nella fase prodromica alla cessione della sostanza al.(cessione, peraltro, mai avvenuta così com è emerso all esito del primo grado del giudizio). Quanto al primo evento temporale -relativo all approvvigionamento della sostanza- esso sarebbe avvenuto all interno di una carrozzeria romana che si troverebbe in fondo ad un viale rispetto all accesso stradale del civico n. ed in cui gli appostati non sarebbero neppure entrati, circostanza questa confermata dallo stesso operante. noi siamo rimasti fuori ; inoltre, sempre secondo l operante, il. ed il entrando nella carrozzeria si sarebbero avvicinati verso un cassonetto che però in quel momento non abbiamo potuto notare cosa facevano, perché c era un viavai con altre persone che entravano ed uscivano dalla carrozzeria. Appare evidente come l intera ricostruzione dei fatti da parte dell agente sia assolutamente laconica, ciò in contrasto con la tecnica investigativa dell appostamento che, invece, assume rilievo per l apporto probatorio della testimonianza oculare dell operante, ma ognun vede come nel caso di specie tale certezza non solo non si è manifestata ma si è rilevata di assoluta inconsistenza probatoria, tenuto conto che gli agenti non sono mai entrati nella carrozzeria e non hanno neppure visto quanto accadeva nel suo interno per le molte persone che percorrevano il viale di accesso! 2
3 Ebbene, già solo sul primo elemento di fatto non si può non evidenziare il travisamento delle circostanze riportate dal Giudicante rispetto alla prova assunta in dibattimento. Inoltre, questi, nel ripercorrere l intera vicenda unisce, l una all altra, le condotte degli imputati dando alle stesse pari importanza, quindi, pari responsabilità penale, quando, invece, dal risultato probatorio risulta chiaramente un diverso ruolo dei medesimi imputati. Invero, il.. non è altro che un dipendente della ditta di climatizzazione, senza ovviamente alcun ruolo decisorio in merito alle committenze ed ai lavori da dover svolgere, mentre il.. ricopre la carica di socio con l evidente ruolo di determinazione e comando sul primo. Infatti, mentre il., con successiva conferma del, ha riferito di aver agito secondo le indicazioni di quest ultimo in relazione alle strade da percorrere, le relative soste da fare e alle persone da incontrare - senza conoscere i motivi di tali spostamenti ma nell esecuzione di un comando datoriale - dall altra il giudice di prime cure, non si sa bene con quale logica argomentativa, li ha posti in simbiosi tra loro senza però trovare alcun uncinamento con il riferimento probatorio. Tale estraneità del.. è stata confermata dallo stesso, il quale ha riferito che è stato solo lui a prendere contatti con il.., solo lui ad acquistare la sostanza presso la carrozzeria, solo suoi i proventi derivanti dalla cessione della sostanza. Inoltre, il.. ha riferito di non essere neppure entrato nella carrozzeria e di essere rimasto nella vettura omissis io sono rimasto in macchina, lui è sceso. Eppure quanto appena riportato non è presente nella motivazione della sentenza che appare completamente sganciata sia dalla singola prova oltre che dal più complesso risultato probatorio. Dunque, non si può misconoscere che il pieno travisamento dei fatti abbia inciso erroneamente sia nella descrizione della dinamica dell evento reato sia nel riconoscimento di un inesistente concorso tra gli imputati. 3
4 L evidenza del travisamento dei fatti e dell interpretazione extra testuale delle risultanze probatorie compiuti dal Giudice di primo grado, si manifesta, vieppiù, osservando il secondo momento fattuale dell intera vicenda, cioè la fase della cessione della sostanza. Il Giudicante nell impugnato provvedimento assume I due poi, risaliti sul furgone, venivano visti mentre raggiungevano il che li attendeva nel luogo concordato. Veniva quindi visto il.. che dava loro del denaro mentre veniva fermato proprio mentre aveva ancora in mano tre involucri omissis. Ebbene tale ricostruzione dei fatti non corrisponde ad alcuna verità fenomenica e processuale. Difatti non può procedersi ad alcun richiamo diretto o deduttivo tra i fatti di cui vi è prova ed i fatti riportati nella proposizione testé citata. Sul punto l operante ha riferito che No, non abbiamo visto la cessione, in realtà, abbiamo fermato le persone prima che si incontrassero omissis ; il ha riferito che mentre si trovava in macchina con il omissis siamo stati fermati. e che peraltro non aveva visto neppure la sostanza che aveva il medesimo all atto di essere fermato da parte degli operanti omissis l hanno fatto scendere d a macchina, a me hanno fatto restare in macchina e che neppure aveva visto nelle vicinanze il tale.. (presunto acquirente), in quanto lo ha visto dopo in seguito, quando l hanno portato a fianco a me. Appare, quindi poco apprezzabile la ricostruzione posta in sentenza che, al contrario, evidenzia una dislocazione della res judicata fuori dal contesto fattuale e fuori dal testo della prova emersa all esito del giudizio. DIVERSO QUANTITATIVO DELLA SOSTANZA STUPEFACENTE 4
5 La pronuncia impugnata non appare apprezzabile neppure in relazione al quantitativo della sostanza stupefacente di tipo cocaina addebitata agli imputati dal giudice a quo, che con desolante superficialità ha ritenuto di ascrivergli una partita di 28,43 gr.. Tale peso complessivo si ricaverebbe dalla sostanza rinvenuta nella persona del.. e da quella rinvenuta all interno di una bomboletta spray, trovata -a seguito di perquisizione successiva al fermo degli imputati - nelle vicinanze del cassonetto all esterno della carrozzeria (fronte stradale della affollata via denominata ). Sul punto: in primis, va rilevato che il peso citato in sentenza è lordo e non è dunque riferito al principio attivo della sostanza; in secundis, va rilevato che al venivano rinvenuti 4 ovuli dal peso complessivo di 5 grammi, mentre il restante quantitativo veniva rivenuto all interno della bomboletta spray. Il Giudicante, anche in questo caso, ha dato un errata valorizzazione delle risultanze processuali ed ha addossato agli imputati tutto il quantitativo rinvenuto dalla PG ma, invero, non v è alcun collegamento tra il e la sostanza rinvenuta al.. e tra quest ultimi e quella rinvenuta all interno della bomboletta spray. Infatti, dalle risultanze probatorie si evidenzia che la sostanza veniva trovata al solo. e nulla al. e che questi non si era neppure accorto di essa, perché durante il fermo gli agenti avevano perquisito il fuori dalla vettura condotta dal.. che, invece, ne rimaneva all interno. Ancora più inverosimile è l addebito della sostanza rinvenuta nella bomboletta spray trovata in prossimità del cassonetto nella via di accesso alla carrozzeria, e ciò per diversi ordini di motivi rilevabili all esito del processo: 1. Recuperata in un luogo trafficato e con un continuo viavai di gente; 5
6 2. Gli operanti impegnati nell appostamento non hanno visto nulla; 3. Ritrovata in un lasso di tempo successivo al fermo degli imputati. Ognun vede, dunque, come è di estrema difficoltà la riconducibilità del quantitativo della sostanza stupefacente posta nella bomboletta in capo al.., sia per il luogo in cui essa è stata rinvenuta, in cui tanta gente è di passaggio, sia per il tempo del rinvenimento, per cui chiunque poteva aver posto la bomboletta spray, e comunque neppure gli agenti hanno avuto modo di accertare quanto effettivamente accaduto nella specifica circostanza di fatto. Ne discende che, seppur si fosse voluto legare la condotta del. al - ma così non dovrebbe essere per carenza di concorso - il peso da contestare all odierno appellante doveva limitarsi a 5/6 gr. complessivi di sostanza, il cui principio attivo è all incirca di 1/1,5, rientrante nel c.d. quantitativo giornaliero e comunque ben al di sotto del limite indicato dall art. 73, I co.bis, DPR n. 309/90 ss. -mod. L. 49/2006. FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA Infine, appare censurabile la decisone del Tribunale anche in ragione delle deduzioni argomentative all esito della parte motiva. Assume il Giudicante che gli imputati approfittavano della loro attività lavorativa come copertura per i loro loschi traffici di droga e che erano diventati punti di riferimento per lo smercio di stupefacenti e che non di meno appariva chiara la loro appartenenza ad un contesto criminale di non lieve spessore. Orbene, vero è che tal argomentare denuncia il pregiudizio al quale si è da subito conformato l estensore della sentenza, in funzione della qualità degli imputati, la cui responsabilità non si è fatta discendere da fatti obbiettivi e concreti ma dall ineluttabile circostanza che il. non poteva non sapere le intenzioni del.., tanto è bastato per dare coscienza dell illecito e perché la sua 6
7 condotta integrasse gli estremi del reato ascrittogli ed addossando allo stesso un quantitativo di droga neppure lontanamente ricollegabile al medesimo. come chiaramente è emerso all esito del processo. Peraltro, le perquisizioni eseguite sulla persona e presso l abitazione del hanno avuto entrambi esito negativo, si tratta inoltre di persona incensurata. Ne discende, quindi, che, se dell intera vicenda processuale, alla luce delle risultanze probatorie, fosse stata data una esatta valutazione di quanto addotto dagli imputati in ordine alla modalità in cui si sarebbe svolto l evento, a quanto riferito dall operante., il Giudicante avrebbe dovuto rilevare in capo al quella insussistenza assoluta ed incontestabile dell elemento psicologico necessario perché potesse discutersi di detenzione ai fini dello spaccio in concorso con il., nonché, dell assoluta estraneità del. nella causazione materiale dell evento reato. Sicché tutte e ciascuna le censure di cui in rubrica devono ritenersi ricorrenti nel caso di specie. All esito delle suestese premesse si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l Ecc.ma Corte d Appello adita, in integrale riforma della impugnata sentenza, mandare assolto. per non aver commesso il fatto ovvero per altro forma assolutoria che si riterrà di giustizia, in subordine modificare la pena imposta in quella meno afflittiva di Roma,./ / Avv... Avv. 7
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