CORTE D APPELLO DI APPELLO. per il tramite della Cancelleria del Tribunale di - N. 940/09 R.G. dib N.4728/09 N.R.

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1 CORTE D APPELLO DI per il tramite della Cancelleria del Tribunale di - N. 940/09 R.G. dib N.4728/09 N.R. APPELLO Quale difensore di fiducia di, nato il in, nato il in, e, nata il in, imputati e qualificati come in atti del procedimento penale in epigrafe dei reati p. e p. dall art. 588 c.1 e c.2 c.p. e dagli art. 61n.2, 582, 585 in relazione all art. 576 c.p. dichiaro di proporre APPELLO avverso la sentenza n. 893/09 Reg. Sent. del Tribunale di - Giudice monocratico dott. Antonio - pronunciata e pubblicata mediante lettura del dispositivo all udienza del 02 settembre 2009 e depositata il successivo 4 settembre 2009, con la quale i predetti imputati sono stati condannati, all esito di giudizio direttissimo e della scelta del rito abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione, con concessione della pena sospesa per la sola, oltre al pagamento in solido delle spese processuali - per i seguenti MOTIVI 1. Assoluzione perchè il fatto non costituisce reato. Applicabilità della scriminante della legittima difesa 1

2 Il Tribunale, basandosi solo su alcune emergenze processuali e sorvolando su altre precise risultanze probatorie, ha fornito una ricostruzione della vicenda oggetto del processo del tutto erronea e travisata. Nel caso che oggi ci occupa, è estremamente importante provare a ricostruire con esattezza l evolversi dei fatti. Invero, nella ricostruzione del fatto, il giudice monocratico sostiene che è nato un diverbio tra la e la, in quanto la seconda, affacciata alla finestra, aveva invitato la prima ad allontanarsi con i suoi due bambini dal cortile che, giocando disturbavano il riposo del, e che la lite stessa sia poi degenerata per l uscita dalle rispettive abitazioni del, armato di un bastone di metallo, e dei fratelli che impugnavano la cintura con fibbia di metallo. (Cfr. Sent. Trib. Av. n. 893/09 p.3) Ebbene, pur volendo condividere la circostanza secondo la quale effettivamente c è stato un iniziale diverbio tra la e la, degenerato poi all arrivo dei rispettivi familiari, non si può condividere quanto affermato dall On.le Giudicante in relazione alle presunte armi tenute dai corissanti e né, tantomeno, le conseguenze che dalla detta ricostruzione vengono tratte. In primis, va rilevato che, mentre è circostanza non contestata, perché ammessa dallo stesso, che era sua intenzione colpire, e con la spranga di ferro, non è altrettanto pacifico, né tanto meno in alcun modo provato, che la fibbia della cintura utilizzata nel corso della lite sia in qualche modo rappresentativa di una preordinata volontà offensiva degli imputati e. Nella ricostruzione dei fatti fornita nell impugnata sentenza non si comprende chi avrebbe utilizzato la detta fibbia, essendo certamente poco credibile che entrambi i fratelli impugnassero 2

3 contemporaneamente la cintura con fibbia di metallo, come pure genericamente affermato nella sentenza oggi impugnata. D altra parte se i fratelli fossero stati effettivamente animati da una qualche volontà offensiva nei confronti del avrebbero certamente potuto portare diversi oggetti atti ad offendere, e, comunque non si comprende perché in due avessero una sola arma. Inoltre, sebbene piena di contraddizioni e punti oscuri nella dichiarazione di viene riferito che si sarebbe sfilato la cintura per colpire il. Ebbene, è piuttosto singolare che un soggetto che ha la precisa volontà di aggredire o comunque offendere un altro soggetto aspetti prima di essere colpito in testa per poi levarsi la cintura e rispondere alla aggressione. Benvero, perché possa configurarsi il reato di rissa è necessaria una contemporanea e precisa volontà aggressiva, e non semplicemente difensiva, da parte di tutti i contendenti. Nel caso di specie appare chiaro che gli imputati, e si sono semplicemente difesi dalla aggressione di Mario. La detta aggressione, infatti è stata consumata in un primo momento nei confronti della sola e, poi, dei fratelli, i quali hanno reagito dopo essere stati ripetutamente colpiti dal Mario. Si può, pertanto, a ragione ritenere che quello che era nato come un diverbio tra due donne si sia trasformato in una ben più complessa vicenda, solo a causa della reazione certamente ingiusta e spropositata posta in essere dal Mario, il quale ignorando deliberatamente lo stato di detenzione cui era sottoposto, è uscito dalla sua abitazione armato di una spranga di ferro. 3

4 Una corretta interpretazione dell art. 588 c.p., anche alla luce della sua applicazione in giurisprudenza, avrebbe dovuto condurre il Tribunale di ad escludere la responsabilità di, e, in quanto da parte dei predetti vi è solo stata una reazione dettata dalla violenza inattesa e spropositata del Mario, il quale ha ritenuto di intervenire nel diverbio nato tra la e la prima minacciando la e, poi, all arrivo dei familiari della, utilizzando la detta spranga di ferro. Altro elemento utile alla esatta ricostruzione del fatto, che non è stato analizzato nella sentenza oggi impugnata, pur essendo emersa dalle dichiarazioni in atti, è la circostanza secondo la quale il e la moglie Giuseppina si trovavano entrambi all interno della loro abitazione al primo piano del fabbricato, sia quando è iniziato il diverbio tra le donne e sia quando i fratelli sono scesi dalla propria abitazione. Ebbene, tale circostanza è estremamente rilevante in quanto è indice del fatto che il, il quale si trovava in casa agli arresti domiciliari, non si è limitato a discutere con la e con i fratelli, che, invece, si trovavano fuori nel comune cortile, ma è uscito di casa ed ha deliberatamente aggredito la famiglia marocchina con la spranga di ferro, tentando, poi, di sostenere di essere uscito di casa per difendere la moglie. Il detto svolgimento dei fatti non può, anche alla luce di consolidata giurisprudenza sul punto, che escludere la responsabilità di, e in quanto gli stessi hanno reagito per legittima difesa. Sul punto tra le tante sentenze: Al reato di rissa, ed a quelli commessi nel corso di essa, non è applicabile la legittima difesa perché i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di 4

5 offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata. Solo eccezionalmente, in simili ipotesi, l'esimente di che trattasi può essere riconosciuta ed è quando, esistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta. 1, ed ancora, il contendente che nella rissa si limita a difendersi, sia pure con una reazione violenta, commette il reato di rissa ma non è punibile per legittima difesa Assoluzione per insufficienza e contraddittorietà della prova. Riduzione della pena. Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per gli imputati e Il giudice di prime cure, pur rilevando che le dichiarazioni rese da Concetta e Alfonso sono discordanti e contraddittorie in più punti, ritiene di poter fondare la decisione circa la colpevolezza dei predetti imputati solo sulla annotazione di servizio resa da tal Daniele, agente di polizia fuori servizio, il quale avrebbe assistito alla lite intercorsa tra i tre, il Mario e la moglie di quest ultimo. Invero, le dichiarazioni contenute nella annotazione dell agente si riferiscono certamente alla fase finale della lite, e pertanto, non sono idonee a chiarire un punto fondamentale della vicenda che oggi ci occupa e cioè se si è trattato di rissa o piuttosto della aggressione del Mario ai danni di, e. La detta annotazione risulta, infatti, essere vaga ed imprecisa non riferendo nulla sulla esistenza della spranga portata sui luoghi dal Mario e nulla sul ferimento di 1 Cass. pen., sez. I ( ), n Cass. pen., sez. V ( ), n

6 (che pure era coperto di sangue come riferito in sede di convalida dell arresto dall agente ). (cfr verb. ud. 27/08/2009 p.5) In conclusione appare chiaro, così come in parte rilevato anche nella impugnata sentenza, che le dichiarazione rese dai testimoni, - sono contraddittorie e, comunque, estremamente parziali e pertanto assolutamente inidonee a formare quell insieme di indicazioni chiare, precise e concordanti che possono fondare un giudizio di colpevolezza. In relazione, infine, alla eccessiva quantificazione della pena ed al diniego per gli imputati e del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter riconoscere le attenuanti generiche ex art 62 c.p. in ragione del protrarsi del tempo della rissa e della gravità delle lesioni subite. Tale diniego appare eccessivamente gravoso anche alla luce della riconosciuta esclusione della recidiva per e, i quali svolgono una vita onesta e priva di pericolosità sociale. Per tutti questi motivi, e facendo espressa riserva di ampliarli in discussione ed aggiungerne altri nei modi e termini di legge, il sottoscritto difensore CHIEDE che questa Ecc.ma Corte d appello riformi l impugnata sentenza assolvendo, e perché il fatto non costituisce reato o comunque non sussiste, perché la prova è insufficiente e contraddittoria. In subordine, si chiede che la pena venga ridotta ed in ogni caso che venga riconosciuto, anche per e, il beneficio della sospensione condizionale della pena anche 6

7 in ragione di una prognosi non negativa in punto di pericolosità dei prevenuti, considerate le condizioni di vita degli imputati e la limitata gravità e ridotta offensività dell episodio per cui è causa., 22 settembre 2009 Avv. 7

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