DELIBERAZIONE N. 436/2015 ADOTTATA IN DATA 18/03/2015 IL DIRETTORE GENERALE

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1 DELIBERAZIONE N. 436/2015 ADOTTATA IN DATA 18/03/2015 OGGETTO: Contratto con la Società per l aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio (SACBO S.p.A.) per attività di sorveglianza sanitaria e consulenza specialistica di medicina del lavoro IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: questa azienda ha garantito nell anno 2014 a SACBO - Società per l aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. l erogazione di prestazioni finalizzate alla sorveglianza sanitaria del personale dipendente della medesima società, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, nonché la consulenza specialistica nella disciplina di medicina del lavoro; la stessa SACBO S.p.A. ha comunicato che intende avvalersi dei servizi di questa azienda anche per l anno 2015; Visto l art. 5, comma 6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria; Atteso che questa azienda ha inoltre provveduto con la deliberazione n. 1656/2012 adottata in data 27/12/2012 a disciplinare le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste da soggetti esterni; Acquisito il parere favorevole del direttore dell USC Medicina del lavoro; Precisato che: - l azienda, per l espletamento delle attività di medico competente potrà avvalersi di uno o più specialisti, con i necessari requisiti professionali, selezionati tra i propri dipendenti ovvero tra collaboratori con contratto di consulenza libero - professionale; - il dott. Giovanni Mosconi coordinerà e svolgerà funzioni di supervisione sull attività dei professionisti selezionati; con cadenza trimestrale rendiconterà all azienda tramite l USC Formazione, marketing e libera professione le prestazioni eseguite al fine di consentire la corretta esposizione delle relative fatture al committente e la liquidazione dei compensi dei professionisti incaricati delle prestazioni previste dai Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore Generale / Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo

2 rispettivi contratti di collaborazione; con cadenza semestrale fornirà aggiornamento sul livello di raggiungimento dell obiettivo prestazionale oggetto del proprio incarico; DELIBERA 1. di approvare le premesse e gli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante; 2. di sottoscrivere per l anno 2015, con la Società per l aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio accordo per lo svolgimento delle attività descritte in premessa con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (Allegato A); 3. di approvare il piano attuativo descritto in premessa per le attività in esecuzione del contratto e la ripartizione di utilizzo delle risorse introitate; 4. di dare atto che, nell eventualità che per l esecuzione dei servizi previsti per le attività di medico collaboratore si faccia ricorso a prestazioni con contratto libero - professionale, i relativi oneri sono coperti dalle specifiche risorse introitate; 5. di incaricare il direttore dell USC Formazione, marketing e libera professione delle attività di raccordo tra i vari uffici competenti per l esecuzione delle parti amministrative, contabilizzando le competenze all autorizzazione di spesa n. 250 del bilancio di competenza. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore Generale / Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo

3 ALLEGATO A CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA CA 28/ CIG Z0A13121B3 Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza O.M.S. n.1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo ufficioprotocollo@pec.hpg23.it, Codice Fiscale n e Partita IVA n rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche Azienda ), e S.A.C.B.O. Società per l Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A., con sede legale in Grassobbio (BG), Via Orio al Serio n. 49/51, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo acquisti@pec.sacbo.it, Codice Fiscale e Partita IVA n nella persona del Direttore Generale Dott. Andrea Mentasti (d'ora in poi detta anche Committente ), Azienda e Committente d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche Parti. PREMESSO CHE - la Azienda ha garantito alla Committente l attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 81/08 ed il coordinamento dei Medici Competenti aziendali continuativamente per gli anni dal 2010 al 2014; - la Committente ha chiesto all Azienda il rinnovo della convenzione per ottenere anche per l anno 2015 le prestazioni prestate dalla Azienda tramite l attività della USC di Medicina del Lavoro diretta dal dott. Giovanni Mosconi; - l Azienda ha provveduto con la Deliberazione n del 17/10/2013 a disciplinare le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all azienda da soggetti esterni; - la Committente dichiara di conoscere il codice etico della Azienda impegnandosi al rispetto formale e sostanziale dei contenuti; - le Parti danno atto e attestano che le motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto; Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Convenzione Consulenza Medicina del Lavoro - A.O. PG23 / SACBO SpA pag. 1 di 10

4 Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI 2.1 La Committente affida all Azienda l attività di sorveglianza sanitaria e di coordinamento dei Medici Competenti aziendali, per l anno L Azienda incarica il dott. Giovanni Mosconi, direttore della USC di Medicina del Lavoro, di effettuare le prestazioni richieste dalla Committente avvalendosi anche di figure professionali (Medici collaboratori), selezionate in quanto idonee per competenza e qualifica professionale e abilitate allo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, che opereranno per conto dell Azienda come dipendenti o con rapporto libero professionale, comunque sotto la direzione e la responsabilità organizzativa del dott. Giovanni Mosconi, i cui nominativi saranno specificamente indicati alla Committente all attivazione del contratto. 2.3 L attività di consulenza generale sarà svolta dal personale della USC di Medicina del lavoro in modo da garantire la compatibilità con le altre esigenze di servizio presso l Azienda. 2.4 L attività dei Medici collaboratori sarà programmata per rispondere all esigenze riferite ad un numero corrispondente presuntivamente a 400 (quattrocento) lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria ed assegnati alle diverse mansioni facendo riferimento, per l esatta individuazione delle figure professionali soggette alla sorveglianza sanitaria, al Documento di valutazione dei rischi del Committente. 2.5 La Committente affida in particolare all Azienda le seguenti attività: attuazione della sorveglianza sanitaria a favore dei dipendenti della Committente, ai sensi dell art. 39 del D. Lgs. 81/2008; svolgimento dell attività di Medico Competente presso le sedi indicate dalla Committente ; nell ambito dell incarico il Medico Competente dell Azienda dovrà assolvere a tutti gli adempimenti sanitari ed extra-sanitari previsti dal T.U. e dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed in particolare dagli art. 25, 40, 41 e 42 ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti della Committente, compresi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato e collaboratori esposti a ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria, come specificato dal comma 2, dell art.41 comprende: a) accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; Convenzione Consulenza Medicina del Lavoro - A.O. PG23 / SACBO SpA pag. 2 di 10

5 c) accertamenti sanitari su richiesta del lavoratore, qualora la mansione sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) accertamenti sanitari in occasione del cambio di mansione, al fine di verificare l idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; f) visita medica in fase pre-assuntiva; g) visita medica alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, al fine di verificare l idoneità alle mansioni. Gli accertamenti sanitari di cui alle lettere a), b), e d), nei casi ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all art. 25, comma 1, lett. C) secondo i requisiti minimi contenuti nell Allegato 3 al T.U. sicurezza. Le visite mediche saranno effettuate presso l ambulatorio messo a disposizione dalla Committente all interno della Palazzina Uffici Direzionali Sacbo. Le spese per gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche di cui all art. 41, comma 4, ritenuti necessari dal Medico Competente e previsti dal protocollo sanitario, saranno a carico della Committente. Al fine dell effettuazione delle visite mediche, il Medico Competente predispone un calendario nonché organizza e coordina gli esami biologici e strumentali mirati al rischio specifico. Le visite mediche dovranno essere effettuate nei giorni feriali e durante l orario di lavoro. Il Medico Competente dovrà inoltre: a) predisporre il Protocollo di sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, controllando che lo stesso sia ben correlato con altri protocolli di sorveglianza sanitari per analoghi comparti o rischi e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; b) partecipare alla valutazione dei rischi, collaborando con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all art. 31; c) collaborare alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori nonché all attuazione e valorizzazione dei Convenzione Consulenza Medicina del Lavoro - A.O. PG23 / SACBO SpA pag. 3 di 10

6 programmi volontari di promozione della salute sulla base dei principi di responsabilità sociale; d) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio che dovrà essere raccolta nell apposito schedario situato presso l ambulatorio medico; e) fornire informazioni ai lavoratori sul risultato e significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e su richiesta degli stessi rilasciare copia della documentazione sanitaria; il certificato contenente il giudizio relativo alla mansione specifica, oltre a quanto richiesto dai commi 6, 7 e 8 dell art. 41 deve altresì indicare, per ogni lavoratore, la mansione e la data della successiva visita medica; f) nei casi d idoneità parziale, temporanea o permanente, il certificato deve indicare quali mansioni od esposizioni debbano essere evitati e specificare che il lavoratore è stato informato della possibilità di avviare ricorso, entro trenta gironi dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente; g) partecipare alla riunione periodica di cui all art. 35 e comunicare per iscritto in occasione dell incontro al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori; h) collaborare, per la parte di competenza, all attività di formazione e informazione dei lavoratori; i) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione delle misure di primo soccorso e degli altri adempimenti di cui all art. 45; j) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, secondo le modalità indicate dal comma 1, lett. d) dell art. 25; k) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie alla conservazione della medesima; l) visitare, ove possibile congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un addetto al servizio, almeno una volta all anno o a cadenza diversa se ritenuta necessaria in base alla valutazione dei rischi, gli ambienti di lavoro e redigere il verbale di vista, nonché partecipare alla programmazione del controllo Convenzione Consulenza Medicina del Lavoro - A.O. PG23 / SACBO SpA pag. 4 di 10

7 dell esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; m) predisporre la relazione sanitaria annuale. Il Medico Competente, nell espletamento dell incarico, effettuerà tutti gli adempimenti di sua competenza rapportandosi direttamente con datore di lavoro, relativamente alle informazioni di competenza e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La Committente s impegna a: a. comunicare al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria con indicazione della mansione specifica e delle sedi di lavoro per ciascun dipendente; b. convocare il personale soggetto alla sorveglianza sanitaria, sulla base del calendario trasmesso dal Medico Competente; c. comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cessazione dal servizio e cambio di mansione; d. nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. N. 196/2003, archiviare la documentazione sanitaria rilasciata dal Medico Competente e conservare le certificazioni a disposizione dell autorità di vigilanza e controllo. 2.6 Non sono compresi, tra le prestazioni oggetto della presente convenzione, i corsi di formazione, gli esami integrativi alle visite periodiche da effettuarsi anche presso la sede della Committente (quali ad esempio audiometrie, spirometrie, esami della funzione visiva con orto analizzatore, ricerca di stupefacenti nelle urine ecc.) ed eventuali ulteriori visite mediche di secondo livello e di assunzione, che potranno altresì essere effettuate nelle sedi dell Azienda, previa specifica richiesta della Committente, dalla USC di medicina del lavoro. 2.7 L Azienda incarica quale proprio referente per la presente convenzione il dott. Giovanni Mosconi, la Committente incarica quale proprio referente per la presente convenzione il sig. Fiorenzo Tomaselli, responsabile del servizio prevenzione e protezione. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO 3.1 Per l attività di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 la Committente corrisponderà all Azienda un corrispettivo annuo omnicomprensivo di ,00 (trentatremila/00) in rate trimestrali posticipate. 3.2 Per l attività di cui al precedente punto 2.6, la Committente corrisponderà all Azienda, per le prestazioni effettuate effettivamente erogate, il compenso corrispondente relativo a quanto Convenzione Consulenza Medicina del Lavoro - A.O. PG23 / SACBO SpA pag. 5 di 10

8 previsto nel tariffario aziendale delle Prestazioni erogate in solvenza in regime ambulatoriale cui si applicherà uno sconto pari al 10%. Sono escluse dallo sconto le visite specialistiche. 3.3 Gli importi riconosciuti per le attività di cui al presente incarico sono esenti da I.V.A. ai sensi dell art. 10 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni. 3.4 Con cadenza trimestrale l Azienda provvederà all emissione delle fatture appositamente riferite alle prestazioni della presente convenzione, avendo cura di indicare il riferimento di individuazione fornito dalla Committente CA 28/ La Committente dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato all Azienda Ospedaliera PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN IT75Z X Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all imposta di bollo del presente contratto di cui l Azienda si fa carico per l assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione. Art. 4 - DURATA 4.1 Il presente contratto ha durata annuale con decorrenza 01/01/2015 e fino al 31/12/ Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti. 4.3 Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza, garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto anche a mezzo telefax agli altri contraenti. Art. 5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I programmi, i dati e le informazioni che la Committente affiderà all Azienda riguardo all incarico di cui al presente contratto, saranno trattati con procedure di sicurezza e saranno considerati dall appaltatore come riservati. L Azienda s impegna, ed impegna tutto il proprio personale, a non divulgare e a non fornire alcuna informazione su tali dati e programmi a nessuna persona non espressamente autorizzata dalla Committente anche al compimento o alla revoca del presente contratto; l Azienda non sarà in ogni modo tenuto all obbligo di riservatezza in relazione ad alcun dato, programma o informazione della Committente che sia caduta nel pubblico dominio. Convenzione Consulenza Medicina del Lavoro - A.O. PG23 / SACBO SpA pag. 6 di 10

9 La Committente avrà la facoltà di accertare che le procedure adottate dall Azienda consentano di adempiere alle norme di legge che attengono alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali e dei programmi, agli obblighi della Committente stessa verso i propri Interessati, nonché siano conformi a quanto previsto dalle leggi nazionali. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, danno reciprocamente atto e confermano che ogni e qualsiasi trattamento di dati personali, anche sensibili, che derivi dall esecuzione del presente accordo, sarà effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine di consentire l esecuzione dell incarico, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, la Committente nomina l Azienda Responsabile del Trattamento dei dati del presente contratto, impartendogli le istruzioni circa le regole e le modalità operative necessarie all espletamento del servizio, con l atto che si allega (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto. Art. 6 - GARANZIA GENERALE 6.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 6.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti ed il Professionista utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all uso per il quale sono destinati. 6.3 Le Parti concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo all Azienda per le attività svolte dal Professionista a favore della Committente per gli eventi dannosi riconducibili alle strutture e attrezzature della Committente ovvero ai collaboratori messi a disposizione dallo stesso. 6.4 Le Parti concordano che sono escluse a carico delle Parti le coperture dei rischi per infortunio dei Professionisti compreso quello in itinere collegati all attività oggetto del presente contratto nelle forme e con le limitazioni definite dall I.N.A.I.L. 6.5 La Committente dichiara di conoscere il codice etico dell Azienda e s impegna al completo rispetto dello stesso, le sue eventuali violazioni danno titolo all Azienda di recesso dal contratto. 6.6 L Azienda assume, a pena di nullità del presente accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A Convenzione Consulenza Medicina del Lavoro - A.O. PG23 / SACBO SpA pag. 7 di 10

10 tal fine il presente contratto è identificato con il. L Azienda si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all art. 3 delle legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e s impegna a consegnarne copia alla Committente. L Azienda si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla prefettura territoriale del Governo di Bergamo della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 6.7 Ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente Contratto deve essere trasmessa alle parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente Contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata a entrambe le parti agli indirizzi di cui sopra. Ciascuna delle parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 7 CAUSE DI FORZA MAGGIORE Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna delle due parti con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d ora che l Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle sole prestazioni già erogate. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell altra in conseguenza dell anticipata cessazione del rapporto. Art. 8 FORO COMPETENTE 8.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento. 8.2 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. Convenzione Consulenza Medicina del Lavoro - A.O. PG23 / SACBO SpA pag. 8 di 10

11 8.3 L imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dalla Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 48,00 atteso che la presente convenzione si compone di 287 righi. Art. 9 RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE L Azienda si impegna a prendere piena conoscenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 della Committente, nonché del Codice Etico della stessa (disponibili sul sito di condividerne i contenuti e di obbligarsi a rispettare quanto ivi previsto ed a farlo rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti nell esecuzione dell incarico. L inosservanza di tale impegno, così come la commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001 e succ. mod. e int. accertato con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell interdizione dall esercizio dell attività, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Committente, mediante dichiarazione scritta di volersi avvalere della presente clausola di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell art c.c., salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti. Letto, approvato e sottoscritto Data Data Per l Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Per la Committente IL DIRETTORE GENERALE Dott. Andrea Mentasti Convenzione Consulenza Medicina del Lavoro - A.O. PG23 / SACBO SpA pag. 9 di 10

12 Le Parti ed il Professionista dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, e dell art Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO), articolo 9 (RESPONSABILITA DELLE PERSONE GIURIDICHE). Letto, approvato e sottoscritto Data Data Per l Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Per la Committente IL DIRETTORE GENERALE Dott. Andrea Mentasti USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento : Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel Visto procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa Convenzione Consulenza Medicina del Lavoro - A.O. PG23 / SACBO SpA pag. 10 di 10

13 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni

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