DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

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1 ALLEGATO D DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore dott. i, nato a. Il, domiciliato per la carica in Varese Viale Borri 57, Varese, assistito dal direttore Amministrativo dott..., nato a. il.., La società (di seguito denominato Broker) E Premesso, che con deliberazione nr.. (citare deliberazione di aggiudicazione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo) SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 (OGGETTO DELL INCARICO) L incarico di cui al presente Disciplinare di Incarico ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi e per gli effetti di cui all art. 106 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005 nr. 209, ivi inclusa in particolare l attività di collaborazione nella gestione e nell esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti relativi alle coperture assicurative dell Azienda. In coerenza con la determinazione AVCP n. 2 del 13 marzo 2013 l attività del broker non si esaurisce nel supporto - nel rispetto delle norme sui contratti pubblici - alla ricerca della controparte assicurativa ma è una collaborazione di ampio respiro tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. Essa si estrinseca anche in attività di consulenza professionalmente qualificata. Il Broker selezionato sarà incaricato in particolare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, delle seguenti prestazioni fondamentali: 1. Servizio di consulenza finalizzato all assistenza nell espletamento delle procedure di gara per l affidamento di servizi assicurativi e in particolare: 1.1. identificazione, analisi critica e valutazione dei rischi ai quali è esposta l azienda ospedaliera e le persone che a vario titolo collaborano con la stessa; 1.2. assistenza nella valutazione delle azioni di protezione, autoritenzione e trasferimento dei rischi a fini assicurativi; 1.3. predisposizione progetto assicurativo di gestione dei rischi; 1.4. assistenza nella elaborazione dei documenti amministrativi e dei capitolati tecnici nonché in ogni fase relativa all espletamento della gara di collocamento del programma assicurativo; 1.5. consulenza finalizzata alla risposta dei quesiti sollevati dai candidati offerenti in sede di gara; Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Polo universitario di rilievo nazionale e ad alta specializzazione Regione Lombardia Direzione e sede viale Borri Varese tel fax P.Iva e C.F Approvvigionamenti Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri Varese tel fax segreteria.approvvigionamenti@ospedale.varese.it

2 2. Servizio di intermediazione e brokeraggio assicurativo finalizzato all assistenza nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi e, in particolare: 2.1. assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, segnatamente in caso di sinistri; 2.2. analisi critica e valutazione continua delle polizze assicurative esistenti, anche in relazione, in particolare, alla loro efficacia ed economicità; 2.3. assistenza e consulenza nelle attività di Risk Management, sia in ambito sanitario che gestionale/ amministrativo, ed elaborazione di modelli e/o strategie contrattuali razionalmente finalizzate alla minimizzazione dei rischi; 2.4. monitoraggio costante dei rischi e delle coperture assicurative, proponendo i necessari adeguamenti, in relazione all evolversi del mercato assicurativo ed alle esigenze dell Azienda Ospedaliera, anche alla luce degli sviluppi normativi, contrattuali o giurisprudenziali. E onere del broker provvedere ad elaborare e trasmettere all AO almeno un Report annuale (entro il 31 gennaio) sulla situazione del mercato assicurativo nonchè sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere; 2.5. notifica all Azienda Ospedaliera dei termini di scadenza e degli importi che a qualunque titolo devono essere versati alle Compagnie di Assicurazione, e ciò previa formale verifica degli importi richiesti dalle Compagnie di Assicurazioni medesime; 2.6. assistenza e consulenza nelle attività di gestione e di valutazione dei sinistri, ivi inclusa in via esemplificativa ma non esaustiva l attività di conversione economica delle richieste danni e/o delle perizie medico legali e l attività di supporto alla negoziazione con i terzi; 2.7. trattazione attiva e globale delle pratiche relative ai sinistri che dovessero verificarsi, sia con riferimento ai sinistri passivi per l Azienda Ospedaliera, sia con riferimento al recupero dei danni relativi ai sinistri attivi, garantendo assistenza all azienda anche mediante l individuazione di strutture professionali esterne per eventuali consulenze legali e/o peritali; 2.8. trattazione attiva e globale di tutti i sinistri pregressi, ivi compresi quelli correlati alla Gestione Liquidatoria, con l obiettivo di pervenire ad una rapida soluzione delle pendenze; 2.9. partecipazione al Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio ed al Comitato di Valutazione Sinistri, costituiti dall Azienda Ospedaliera in ossequio alle indicazioni regionali; assistenza e consulenza specifica, se richiesta, per l attività del Comitato Etico e per l istruttoria assicurativa inerente e connessa alle autorizzazioni rilasciate dall Azienda Ospedaliera per l espletamento dell attività di sperimentazione clinica, farmacologica e non farmacologica assistenza, consulenza e supporto per la realizzazione di sistemi informativi sicuri, semplici e completi, in materia di Risk Management e di gestione dei sinistri (tenendo conto dei debiti informativi verso l esterno e verso l ente regionale in particolare); redazione di relazioni periodiche sulla gestione del portafoglio assicurativo e sull andamento della sinistrosità; disponibilità e fruibilità per l azienda ospedaliera dei dati trattati in forza dell incarico di brokeraggio, sia su supporto cartaceo che informatico, con particolare riferimento all andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri; assistenza e consulenza in iniziative di informazione, aggiornamento e formazione di personale dell azienda ospedaliera in materie correlate all incarico di brokeraggio; aggiornamento e formazione del personale dell azienda ospedaliera addetto alla gestione dei sinistri e fornendo ad essi ogni necessario supporto, ivi incluso eventuali manuali operativi. E onere del Broker provvedere alla esatta individuazione delle polizze da attivare per ciascun sinistro ed alle conseguenti segnalazioni alle Compagnie Assicuratrici. Il broker terrà indenne l azienda ospedaliera da qualsiasi danno derivante da errori o omissioni nella denuncia di sinistro all assicuratore. E altresì compito del broker provvedere anche direttamente alla soluzione di eventuali Pagina 2 di 5

3 criticità nei rapporti con le società assicuratrici e di collaborare con l azienda mediante l indicazione delle migliori soluzioni da perseguire. E altresì onere del Broker provvedere direttamente, con effetto dalle ore del giorno , all eventuale aggiornamento della clausola broker di tutti i contratti assicurativi, in particolare di quelli per responsabilità civile verso terzi, tenendo indenne l azienda ospedaliera e la gestione liquidatoria da eventuali danni derivanti dall omissione di detto adempimento. L incarico include altresì tutti gli impegni assunti dall aggiudicatario in sede di gara e qui di seguito richiamati (INSERIRE, ALLEGANDOLI COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, GLI IMPEGNI ASSUNTI DALL INCARICATO IN SEDE DI GARA) Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell Azienda Ospedaliera né potrà impegnare l Azienda medesima se non preventivamente autorizzato. Atteso il carattere fiduciario dell incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo, il Broker si impegna altresì a mantenere l interfaccia ed il Referente Unico valutati in sede di gara. In caso di sostituzione del Referente Unico o di componenti dell interfaccia il Broker si impegna ad individuare soggetti con professionalità equivalente ed a formalizzare tempestivamente la nomina degli stessi. ART. 2 (ASSENZA DI ONERE FINANZIARIO DIRETTO IN CAPO ALL AZIENDA OSPEDALIERA) Il servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico dell Azienda Ospedaliera in quanto il Broker verrà globalmente remunerato, secondo consuetudine di mercato, dalle Società di Assicurazioni e ciò in misura non superiore a quella massima indicata in sede di gara. Sono a carico esclusivo del broker tutte le spese ed oneri necessari per l espletamento dell incarico. ART. 3 (DURATA) L incarico di consulenza e di brokeraggio assicurativo ex d. lgs. 209/2005 ha una durata di 5 anni a decorrere dalle ore 00,00 del giorno L Azienda Ospedaliera si avvale del diritto di chiedere ed ottenere l esecuzione anticipata dell incarico di consulenza ed assistenza, ove necessario, per l espletamento di eventuali procedure di gara per l affidamento di servizi assicurativi decorrenti dalle ore 00,00 del , e ciò con effetto dalla data di stipulazione del contratto. ART. 4 (RESPONSABILITA CONTRATTUALI DERIVANTI DALL INCARICO) Il Broker incaricato assume le responsabilità previste dalla normativa vigente, in particolare dal decreto legislativo 209/2005, e dalla documentazione di gara (bando, regolamento di gara, etc.). In ossequio al citato decreto legislativo il broker incaricato deve essere in possesso di idonea polizza di assicurazione professionale di responsabilità civile professionale nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali, ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. L Azienda Ospedaliera avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker. Pagina 3 di 5

4 ART. 5 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO) E vietata la cessione parziale o totale del contratto. E vietata altresì ogni forma di subappalto. La violazione delle presenti disposizioni implica la risoluzione del contratto di consulenza e di brokeraggio assicurativo ai sensi e per gli effetti di cui all art del codice civile. ART. 6 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente l Azienda Ospedaliera potrà risolvere in qualunque momento il contratto di consulenza e di brokeraggio assicurativo ai sensi e per gli effetti di cui all art del codice civile, mediante raccomandata rr. La revoca avrà effetto dal 120 giorno successivo al ricevimento della raccomandata rr. L Azienda Ospedaliera con deliberazione nr. 986 del ha adottato il Codice Etico aziendale, accessibile in forma integrale sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: La violazione del Codice Etico da parte del contraente/aggiudicatario comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto del Azienda Ospedaliera di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. ART. 7 (DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PARTICOLARI) Il broker incaricato ha l obbligo di comunicare all azienda ospedaliera ogni variazione della propria ragione sociale e/o trasformazione di qualunque tipo della società. Per quanto non previsto dalla documentazione di gara (bando, regolamento di gara, disciplinare di incarico) si fa riferimento alle orme del codice civile, alla legislazione vigente e, in particolare, al decreto legislativo 209/2005. In caso di dubbio interpretativo tra le norme del Regolamento di gara e gli impegni assunti dall aggiudicatario in sede di gara prevalgono le norme del Regolamento di gara, salvo il caso di interpretazione più favorevole per l azienda ospedaliera. ART. 8 (PRIVACY) Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e smi, avente ad oggetto Codice in materia di protezione dei dati personali, l azienda ospedaliera ed il broker incaricato si impegnano reciprocamente ad utilizzare tutti i dati personali di cui vengano in possesso, ivi inclusi quelli di terzi, in ossequio alla normativa vigente, secondo principi di liceità, correttezza e di non eccedenza, in modo da tutelare la riservatezza degli stessi. ART. 9 (FORO COMPETENTE) Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine agli adempimenti contrattuali sarà competente esclusivamente il Foro di Varese. Pagina 4 di 5

5 Art. 10 (SPESE) Il presente atto è redatto in numero di fogli singoli uso bollo, e in tre originali, di cui uno per uso registrazione e con oneri a carico del broker. Letto, confermato e sottoscritto Varese, lì. Per l Azienda Ospedaliera Il Direttore amministrativo (Dott...) Il Direttore Generale (Dott...) Per il Broker Per l Azienda Ospedaliera di Varese: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (f.to Ing. Umberto Nocco) Pagina 5 di 5

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